ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 246

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
20 luglio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio, del 16 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1323/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1601/1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell’India

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1324/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1325/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1326/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2003/04, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1328/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

28

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

2004/552/PESC:Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea

30

 

*

2004/553/PESC:Posizione comune 2004/553/PESC del Consiglio, del 19 luglio 2004, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203 del 12.8.2003)

34

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2004 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La politica europea in materia di radionavigazione via satellite è attualmente attuata mediante i programmi EGNOS e GALILEO.

(2)

GALILEO è il primo programma spaziale europeo finanziato e gestito dall’Unione europea con l’Agenzia spaziale europea (ESA). Esso dovrebbe contribuire allo sviluppo di numerose applicazioni in campi direttamente o indirettamente attinenti alle politiche comunitarie, come ad esempio i trasporti (localizzazione e misura della velocità di unità mobili), le assicurazioni, i pedaggi autostradali, la giustizia (controllo di imputati, lotta contro la criminalità), le dogane (indagini sul terreno, ecc.), l’agricoltura (regolazione delle dosi di concimi o pesticidi in funzione del terreno, ecc.), la pesca (controllo dei movimenti delle navi).

(3)

EGNOS è un programma tripartito tra la Comunità europea, l'ESA e l'Eurocontrol volto a migliorare i segnali emessi dai sistemi GPS degli USA e GLONASS della Russia a fini di affidabilità in una zona geografica ampia. Esso è indipendente da GALILEO e ad esso complementare.

(4)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999), di Feira (19-20 giugno 2000), di Nizza (7-11 dicembre 2000), di Stoccolma (23-24 marzo 2001), di Laeken (14-15 dicembre 2001), di Barcellona (15-16 marzo 2002) e di Bruxelles (20-21 marzo 2003) hanno sottolineato l’importanza strategica di GALILEO.

(5)

In considerazione dell'importanza strategica dei programmi europei in materia di radionavigazione via satellite e della necessità di definire e rappresentare adeguatamente gli interessi pubblici essenziali coinvolti, è indispensabile disciplinare le prossime fasi del sistema e l'uso dei fondi comunitari assegnati ai programmi conformemente agli orientamenti politici pertinenti del Consiglio e alle decisioni finanziarie delle autorità di bilancio. Dovrebbe pertanto essere istituita un'Autorità di vigilanza europea del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) (in seguito denominata «l'Autorità»).

(6)

Più volte e, in particolare, nelle conclusioni del 5 aprile 2001 e del 26 marzo 2002 il Consiglio ha sottolineato che la partecipazione sostanziale del settore privato è un elemento fondamentale del successo di GALILEO nelle fasi costitutiva e operativa.

(7)

Per conseguire questo obiettivo, l'Autorità dovrebbe concludere un contratto di concessione con il concessionario che sarà selezionato al termine della fase di sviluppo di GALILEO e vigilare sull'osservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi — in particolare di servizio pubblico — derivanti dal contratto di concessione.

(8)

L'Autorità dovrebbe essere l'unico interlocutore del concessionario in materia di frequenze.

(9)

Parallelamente, gli Stati membri che hanno depositato presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni dossier concernenti l'uso delle frequenze necessarie per il funzionamento del sistema dovrebbero consentire altresì all'Autorità di cederne il diritto di uso esclusivo al concessionario per la durata della concessione affinché quest'ultimo possa fornire i servizi richiesti nel capitolato d'oneri.

(10)

L'Autorità dovrebbe essere responsabile della gestione e del controllo dell'uso dei fondi comunitari specificatamente assegnatile per i programmi.

(11)

L'Autorità dovrebbe assistere la Commissione nei campi attinenti alla radionavigazione via satellite, particolarmente se risultano necessarie misure legislative e normative.

(12)

L'Autorità dovrebbe avvalersi delle attività di ricerca, sviluppo e valutazione tecnologica già in atto, in particolare quelle svolte dall'ESA. Tenendo conto della risoluzione del Consiglio del 16 novembre 2000 sulla strategia spaziale europea (2), la cooperazione con l'ESA dovrebbe sfruttare appieno le possibilità offerte dall'accordo quadro concluso tra la Comunità europea e l'ESA, se del caso.

(13)

L'Autorità dovrebbe proteggere e valorizzare gli investimenti comunitari già effettuati in materia di tecnologia e di infrastrutture spaziali.

(14)

Allo scioglimento dell'impresa comune GALILEO, essa dovrebbe trasferire, secondo le pertinenti norme dello statuto, all’Autorità la proprietà dell'insieme da essa acquisito. Salvo diversamente convenuto in anticipo, la proprietà dell'insieme sviluppato dal concessionario durante la fase costitutiva dovrebbe essere assegnata all'Autorità poiché le fasi di definizione, di sviluppo e di convalida del programma sono state quasi interamente finanziate da fondi pubblici e tutti gli elementi così sviluppati sarebbero messi a disposizione del concessionario.

(15)

Lo status giuridico dell'Autorità dovrebbe consentirle di agire in qualità di persona giuridica nell'esercizio delle sue funzioni.

(16)

Per assicurare efficacemente l’espletamento dei compiti dell’Autorità, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di stabilire il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare le regole finanziarie necessarie, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'adozione delle decisioni dell’Autorità, approvarne il programma di lavoro e nominare il direttore esecutivo.

(17)

Il buon funzionamento dell’Autorità esige che il direttore esecutivo sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisita e svolga le proprie funzioni relativamente all’organizzazione del funzionamento interno dell’Autorità in completa indipendenza e flessibilità. Il direttore esecutivo dovrebbe elaborare e adottare tutte le misure necessarie per assicurare la corretta esecuzione del programma di lavoro dell’Autorità, predisporre ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, fornire un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità e dare esecuzione al bilancio.

(18)

Le procedure di nomina dei titolari di mandato dovrebbero essere trasparenti.

(19)

Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre della possibilità di creare un Comitato scientifico e tecnico per assistere l'Autorità in questioni tecniche e nella modernizzazione del sistema.

(20)

Un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema dovrebbe essere istituito per assistere l'Autorità in tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza e alla protezione dei sistemi.

(21)

Per garantire all’Autorità piena autonomia e indipendenza, si ritiene necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano essenzialmente costituite da contributi della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio resta applicabile a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, la revisione contabile dovrebbe essere svolta dalla Corte dei conti.

(22)

Nell'ambito della sua sfera d'azione, dei suoi obiettivi e nell'assolvimento dei suoi compiti, l'Autorità si dovrebbe conformare in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.

(23)

L’Autorità dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente in materia di accesso del pubblico ai documenti e di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, dovrebbe altresì conformarsi ai principi di sicurezza applicabili al Consiglio e ai servizi della Commissione.

(24)

È opportuno prevedere la possibilità per i paesi terzi di partecipare all'Autorità, con riserva della conclusione di un accordo in tal senso con la Comunità, particolarmente quando questi paesi hanno partecipato alle fasi precedenti del programma attraverso il loro contributo al programma GALILEOSAT dell'ESA.

(25)

Il GNSS europeo dovrebbe essere considerato come un'infrastruttura sensibile in termini di sicurezza e protezione.

(26)

Dovrebbero essere attuate misure per garantire la sicurezza e la protezione del sistema contro attacchi malintenzionati (o meno) e impedirne l'uso a scopi che possano incidere sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

(27)

La procedura di cui all'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea (3), dovrebbe essere applicabile nei casi in cui uno Stato membro ritenga minacciata la propria sicurezza nazionale.

(28)

Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un'agenzia comunitaria, denominata Autorità di vigilanza europea GNSS (in seguito denominata «l'Autorità»), che provvede alla gestione degli interessi pubblici inerenti ai programmi europei GNSS, e che è l'autorità di regolamentazione per i programmi europei GNSS.

Articolo 2

Compiti

1.   L’Autorità svolge i seguenti compiti:

a)

è l'autorità concedente nei confronti del concessionario privato incaricato di realizzare e gestire le fasi costitutiva ed operativa di GALILEO (in seguito denominato «il concessionario»); in questo contesto, conclude con quest’ultimo il contratto di concessione; vigila sull’osservanza, da parte del concessionario, del contratto di concessione e dell’allegato capitolato d'oneri e adotta tutte le misure opportune per garantire la continuità dei servizi in caso di inadempimento del concessionario; cede al concessionario il diritto di utilizzazione, per tutta la durata della concessione, dei beni materiali ed immateriali di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

b)

gestisce i fondi specificatamente assegnati a tal fine ai programmi europei GNSS e controlla l'insieme della gestione finanziaria al fine di informare sui contributi del settore pubblico;

c)

le è affidata la responsabilità, esercitata in precedenza dall'impresa comune GALILEO, della gestione dell'accordo con l'operatore economico incaricato del funzionamento di EGNOS e della presentazione di un quadro delle future opzioni politiche in relazione a EGNOS, con particolare riguardo al parere di quelle parti che hanno contribuito al finanziamento dello sviluppo e delle fasi costitutive di EGNOS;

d)

coordina le iniziative degli Stati membri per quanto riguarda le frequenze necessarie al funzionamento del sistema; ha il diritto di utilizzare tutte queste frequenze indipendentemente dall'ubicazione del sistema; è l’interlocutrice diretta del concessionario in materia di utilizzazione di tali frequenze;

e)

al fine di assistere la Commissione nel predisporre proposte relative ai programmi europei GNSS che devono essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio e nell'adottare norme di attuazione, ne elabora i progetti;

f)

è responsabile della modernizzazione e dello sviluppo di nuove generazioni del sistema;

g)

può svolgere compiti di esecuzione di bilancio, affidatile dalla Commissione e legati ai programmi europei GNSS a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4);

h)

garantisce che le componenti del sistema siano debitamente certificate; conferisce il potere agli opportuni enti autorizzati per la certificazione di rilasciare i certificati pertinenti e di verificare il rispetto dei relativi standard e delle specifiche tecniche;

i)

fa rispettare e verifica la conformità da parte del concessionario alle istruzioni impartite ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC;

j)

fatto salvo l'articolo 22, gestisce tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza e alla protezione del sistema, in particolare:

i)

approva gli allegati di sicurezza dei contratti industriali;

ii)

definisce le specifiche di sicurezza del sistema e delle sue componenti, nonché gli standard di sicurezza per le tecniche informative;

iii)

definisce la crittografia che richiede l'approvazione del governo;

iv)

garantisce che i segnali/servizi europei GNSS siano controllati in conformità dei criteri di sicurezza, di cui ai punti i) e ii);

v)

è l'autorità di accreditamento in materia di sicurezza europea GNSS, avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed esegue controlli di sicurezza del sistema;

vi)

per quanto riguarda il servizio pubblico regolato (PRS):

definisce le specifiche e le istruzioni per realizzare i ricevitori PRS, conformemente alla politica d'accesso al PRS definita dal Consiglio,

fornisce orientamenti per l'attuazione delle norme di gestione PRS negli Stati membri;

vii)

fa rispettare e verifica la conformità da parte del concessionario alle norme e agli accordi internazionali (Wassenaar, regime di non proliferazione nel settore missilistico, accordi internazionali, ...);

viii)

attua le disposizioni pertinenti relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate;

ix)

intensifica le procedure di coordinamento e di consultazione in materia di sicurezza con il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR);

x)

individua e informa il Consiglio delle eventuali misure che potrebbero essere adottate dallo stesso in caso di minaccia alla sicurezza dell'Unione europea o di uno degli Stati membri derivante dal funzionamento o dall'uso del sistema o in caso di minaccia al funzionamento del sistema, in particolare come risultato di una crisi internazionale;

xi)

fornisce consulenza al Consiglio, su richiesta, nell'ambito dell'azione comune 2004/552/PESC;

xii)

fornisce consulenza su questioni di politica di sicurezza nell'ambito di accordi internazionali connessi ai programmi europei GNSS.

2.   L'ESA è invitata a fornire all'Autorità supporto tecnico e scientifico.

Articolo 3

Proprietà

1.   L’Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che le sono ceduti dall’impresa comune GALILEO al termine della fase costitutiva e che saranno creati o sviluppati dal concessionario durante la fase costitutiva e la fase operativa del sistema.

2.   Le modalità dei conseguenti trasferimenti di proprietà sono fissate, con riguardo all’impresa comune GALILEO, nel procedimento di scioglimento di cui all’articolo 21 dello statuto dell’impresa comune GALILEO allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 (5) e, nei confronti del concessionario, nel contratto di concessione.

3.   L'Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali EGNOS, fatto salvo l'accordo con gli investitori EGNOS sui termini e sulle condizioni del trasferimento di proprietà da ESA della totalità o parte delle apparecchiature e degli impianti EGNOS.

Articolo 4

Status giuridico, uffici locali

1.   L’Autorità è un organismo della Comunità. Essa è dotata di personalità giuridica.

2.   L’Autorità gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare può acquistare od alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Autorità ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in altri paesi che partecipano al programma a norma dell'articolo 21.

4.   L’Autorità è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1.   È istituito un consiglio di amministrazione per eseguire i compiti elencati nell’articolo 6.

2.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante designato da ogni Stato membro e da un rappresentante designato dalla Commissione. La durata del mandato dei membri del consiglio è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

3.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 21.

4.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di due anni e mezzo e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.

5.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

Il direttore esecutivo dell’Autorità partecipa alle deliberazioni.

Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. Alle discussioni concernenti problemi di sicurezza partecipano, in qualità di osservatori, un rappresentante dell'SG/AR e il presidente del comitato per la sicurezza e la protezione del sistema. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

L’Autorità svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

6.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

7.   Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell’Autorità non ha diritto di voto.

Il regolamento interno stabilisce le disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 6

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione

a)

nomina il direttore esecutivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

b)

adotta, entro il 30 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell’Autorità per l’anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità;

c)

esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Autorità a norma degli articoli 11 e 12;

d)

è responsabile di tutte le decisioni relative ai compiti di cui all'articolo 2, lettera j), che devono essere adottate in ogni caso in seguito alla consultazione, o in base a proposte, del comitato per la sicurezza e la protezione del sistema;

e)

esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo;

f)

adotta le disposizioni particolari necessarie all’attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Autorità, a norma dell’articolo 19;

g)

adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Autorità e la trasmette, entro il 15 giugno, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti; l’Autorità trasmette all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

h)

adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1.   L’Autorità è diretta dal suo direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni, ferme restando le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione alla maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, secondo la stessa procedura.

Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 8

Compiti del direttore esecutivo

Il direttore esecutivo:

a)

rappresenta l’Autorità e ha il compito di provvedere alla sua gestione;

b)

prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione;

c)

provvede ad attuare il programma di lavoro annuale dell’Autorità sotto il controllo del consiglio di amministrazione;

d)

adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il corretto funzionamento dell’Autorità ai sensi del presente regolamento;

e)

elabora una stima delle entrate e delle spese dell’Autorità a norma dell’articolo 11 ed esegue il bilancio a norma dell’articolo 12;

f)

prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;

g)

definisce la struttura organizzativa dell'Autorità e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione; istituisce un'idonea struttura permanente per l'attuazione delle decisioni in materia di sicurezza e dei necessari contatti operativi connessi alla sicurezza;

h)

esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall’articolo 16;

i)

può adottare, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l’apertura di uffici locali negli Stati membri, a norma dell’articolo 4.

Articolo 9

Comitato tecnico-scientifico

1.   Fatto salvo l'articolo 2, il consiglio di amministrazione può costituire un comitato tecnico-scientifico e nominarne i membri e il presidente scegliendoli fra esperti riconosciuti degli Stati membri e della Commissione. Gli Stati membri e la Commissione propongono candidati a tale scopo. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi al comitato e le condizioni di tale partecipazione sono stabilite negli accordi di cui all'articolo 21.

2.   Il comitato tecnico scientifico può essere incaricato di:

a)

esprimere pareri su questioni tecniche o su proposte che implicano una modifica rilevante nella concezione del sistema europeo GNSS;

b)

formulare raccomandazioni sull’ammodernamento del sistema;

c)

assolvere qualsiasi altro compito necessario per lo sviluppo delle conoscenze in materia di radionavigazione via satellite.

3.   Fatta salva l’approvazione del consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Comitato per la sicurezza e la protezione del sistema

1.   Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema composto di un rappresentante per Stato membro e di uno per la Commissione scelti fra gli esperti di sicurezza riconosciuti. Un rappresentante dell'SG/AR partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

2.   Il comitato viene consultato e può presentare proposte sulle questioni relative alla sicurezza e alla protezione del sistema di cui all'articolo 2, lettera j).

3.   Il comitato elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Bilancio

1.   Le entrate dell’Autorità comprendono, ferme restando altre risorse e contributi da definire, una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea destinata a garantire l’equilibrio tra le entrate e le spese.

2.   Le spese dell’Autorità comprendono le spese relative al personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese connesse al funzionamento del comitato tecnico-scientifico, del comitato per la sicurezza e la protezione del sistema, nonché i contratti e le convenzioni stipulati dall’Autorità in vista dell'attuazione dei programmi europei GNSS.

3.   Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell'organico.

4.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5.   Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base del relativo progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio successivo.

6.   Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell’organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell’articolo 21.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominata «autorità di bilancio») unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che essa ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio a norma dell’articolo 272 del trattato.

9.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Autorità e adotta la tabella dell’organico dell’Autorità.

10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che abbia incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.   Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 12

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell’Autorità.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell’Autorità comunica i conti provvisori, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Autorità, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Autorità, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo redige i conti definitivi dell’Autorità, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Autorità.

6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi vengono pubblicati.

8.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e come previsto nell’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l’esercizio finanziario in oggetto.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell’anno N + 2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all’Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esso può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.

Articolo 14

Misure antifrode

1.   Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (7).

2.   L’Autorità aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (8), e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Autorità.

3.   Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se necessario, controlli in loco sui beneficiari delle risorse dell’Autorità, nonché sugli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 15

Privilegi e immunità

All’Autorità si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 16

Personale

1.   Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.

2.   Fatto salvo l'articolo 8, l’Autorità esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità che ha il potere di nomina.

3.   Il personale dell’Autorità è composto da agenti assunti dall’Autorità per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti, ma può anche comprendere funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri a titolo temporaneo.

Articolo 17

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’Autorità è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Autorità.

2.   Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

3.   La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2.

4.   La responsabilità personale degli agenti verso l’Autorità è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime ad essi applicabile.

Articolo 18

Lingue

1.   All’Autorità si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (9).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 19

Accesso ai documenti e protezione dei dati personali

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (10), si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le decisioni adottate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato CE.

4.   Il trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'Autorità è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).

Articolo 20

Norme in materia di sicurezza

All'Autorità si applicano i principi di sicurezza contenuti nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (12). Essi contemplano, fra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

Articolo 21

Partecipazione di paesi terzi

1.   L’Autorità è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in tal senso.

2.   Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dall'Autorità, sui contributi finanziari e sul personale.

3.   La partecipazione di qualsiasi paese terzo all'Autorità è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Articolo 22

Aspetti relativi alla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri

Nei casi in cui il funzionamento del sistema abbia incidenze sulla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, compreso nei casi eccezionali qualora l'urgenza della situazione sia tale da richiedere un'azione immediata, le responsabilità e la competenza dell'Unione europea sono stabilite nell'azione comune 2004/552/PESC.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  Parere espresso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 371 del 23.12.2000, pag. 2.

(3)  Cfr. pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(9)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(10)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(12)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


20.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2004 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo di cui al regolamento di base,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2320/97 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell’Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca. Gli impegni offerti dai produttori esportatori di Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Romania e Repubblica slovacca sono stati accettati con la decisione 97/790/CE (3), mentre quelli offerti dai produttori esportatori russi sono stati accettati con la decisione 2000/70/CE della Commissione (4).

(2)

Il 1o maggio 2004 dieci nuovi Stati membri sono entrati a far parte dell’Unione europea. Da tale data le misure antidumping in vigore nella Comunità a 15 sono state automaticamente estese per essere applicate anche dai nuovi Stati membri alle importazioni da paesi terzi. Le misure nei confronti dei nuovi Stati membri sono automaticamente decadute alla medesima data.

(3)

Le misure in vigore si applicano alle importazioni originarie della Russia (dazio antidumping del 26,8 % e tre impegni relativi ai prezzi) e della Romania (dazi antidumping compresi tra 9,8 e 38,2 % e quattro impegni relativi ai prezzi).

2.   Riesame intermedio e riesame in previsione della scadenza

(4)

Il 23 novembre 2002 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio non legato, originari della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca (5).

(5)

La domanda di riesame è stata presentata dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi in acciaio senza saldatura dell’Unione europea per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione complessiva comunitaria di taluni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati.

(6)

La richiesta di riesame in previsione della scadenza si basa sull’asserita persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria. La richiesta di riesame intermedio è motivata dal fatto che la forma e il livello delle misure non consentirebbero di controbilanciare il dumping causa del pregiudizio.

(7)

Sono tuttora in corso le inchieste ai fini del riesame per quanto riguarda la Russia e la Romania.

3.   Prodotto in esame

(8)

Le categorie di prodotti oggetto del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio (articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base) («il prodotto in esame») sono le medesime considerate nel regolamento (CE) n. 2320/97, ossia:

a)

tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm;

b)

tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, diversi dai tubi di precisione;

c)

altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non filettati o filettabili, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm,

attualmente classificabili ai codici NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93. I codici NC sono indicati a titolo meramente informativo.

B.   VALUTAZIONE DEL NESSO TRA LA DECISIONE 2003/382/CE E IL REGOLAMENTO (CE) N. 2320/97

1.   Procedimento nei confronti del comportamento anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE

(9)

Con la decisione 2003/382/CE della Commissione (6) (la «decisione concorrenza») sono state irrogate ammende a diversi produttori comunitari coinvolti in due casi di violazione dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE.

(10)

Dopo l’adozione della «decisione concorrenza», si è ritenuto inizialmente che un eventuale nesso potenziale con il regolamento (CE) n. 2320/97 non fosse tale da richiedere un riesame delle conclusioni contenute in detto regolamento. In seguito, tuttavia, alla pubblicazione della suddetta decisione, una delle parti interessate ha chiesto se il comportamento anticoncorrenziale non incidesse sulle misure antidumping in vigore, fornendo ulteriori informazioni su alcuni aspetti delle conclusioni del regolamento (CE) n. 2320/97 riguardanti pregiudizio e nesso di causalità. Il presente regolamento intende esaminare se la «decisione concorrenza» incida sulle misure antidumping in vigore.

2.   Prodotto interessato dalla «decisione concorrenza»

(11)

I prodotti oggetto della decisione concorrenza sono i tubi d’acciaio al carbonio senza saldatura e, in particolare, quelli destinati all’industria petrolifera e del gas. Essi appartengono a due grandi categorie: tubi per il trasporto del petrolio e del gas a media e breve distanza, comunemente chiamati «linepipe», da un lato, e tubi da sondaggio, comunemente denominati «OCTG», dall’altro. I primi sono classificabili al codice NC ex 7304 10, mentre gli OCTG sono classificabili al codice NC 7304 21.

(12)

L’inchiesta antidumping riguarda una gamma di prodotti più ampia di quella dei prodotti oggetto della «decisione concorrenza». Da un confronto emerge tuttavia che le categorie di prodotto di cui ai codici NC ex 7304 10 10 ed ex 7304 10 30, ossia tubi («linepipe») dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm, sarebbero interessati tanto dall’inchiesta antidumping quanto dalla violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, pur rappresentando una parte limitata del mercato comunitario del prodotto in esame.

3.   Produttori interessati

(13)

All’inchiesta antidumping hanno collaborato dieci produttori della Comunità, che rappresentano oltre il 90 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tre delle dieci società erano coinvolte anche nella violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

4.   Infrazione durante il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame

(14)

L’esame del dumping e del pregiudizio ha riguardato un periodo compreso tra il 1o settembre 1995 e il 31 agosto 1996 («periodo dell’inchiesta»), mentre l’esame dell’andamento dei fattori pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio nell'ambito dell’inchiesta antidumping ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 1992 e la fine del periodo dell’inchiesta, ossia il 31 agosto 1996 («periodo in esame»).

(15)

Durante il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame si sono verificati due casi di infrazione:

a)

Nel cartello UE-Giappone, i produttori interessati hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE partecipando, insieme ad altri produttori, ad un accordo che prevedeva, fra l'altro, la protezione dei rispettivi mercati nazionali dei tubi OCTG filettati standard e «linepipe» senza saldatura. L’infrazione è durata dal 1990 al 1995, benché non sia stato possibile dimostrare in quale preciso momento del 1995 le operazioni siano state effettivamente interrotte.

b)

Nell’ambito di un cartello europeo parallelo, i produttori hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE concludendo, nell’ambito del comportamento anticoncorrenziale di cui alla lettera a), contratti risultanti in una ripartizione delle forniture di tubi OCTG lisci. L’infrazione è durata dal 1991 al 1999 e dal 1993 al 1997 per uno dei produttori interessati dall’inchiesta antidumping.

(16)

L’infrazione di cui al considerando 15, lettera b), non interessa direttamente l’inchiesta antidumping poiché il prodotto in esame è classificabile al codice NC 7304 21, e non rientra quindi nel campo d’azione dell’inchiesta antidumping.

(17)

Per quanto riguarda l’infrazione di cui al considerando 15, lettera a), il periodo dell’inchiesta del procedimento antidumping e il periodo durante il quale si sono svolte le attività del cartello UE-Giappone coincidono dal 1o settembre 1995 al 31 dicembre 1995. Quanto al periodo in esame, tale sovrapposizione riguarda il periodo compreso tra il gennaio 1992 e il 31 dicembre 1995.

5.   Analisi

(18)

Come si è detto, il periodo del procedimento antidumping e quello durante il quale si è verificato il comportamento anticoncorrenziale coincidono in parte. Il prodotto interessato dal comportamento anticoncorrenziale corrisponde in parte alla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping (considerando 12). Il periodo dell’inchiesta e il periodo considerato nell’ambito del procedimento antidumping si sovrappongono in parte al periodo durante il quale si è constatata la violazione delle norme in materia di concorrenza (considerando 17). Infine, alcuni produttori della Comunità colpevoli di comportamento anticoncorrenziale appartenevano all’industria comunitaria quale definita nel procedimento antidumping (considerando 13).

(19)

Tenuto conto del fatto che la sovrapposizione tra definizione del prodotto, società interessate e periodo interessato dai due procedimenti è soltanto parziale, si è concluso che tale comportamento anticoncorrenziale ha inciso in maniera limitata sull’inchiesta antidumping su cui si basavano i dazi definitivi istituiti nel 1997. Inoltre, se si escludono i dati relativi alle società che hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, i risultati sembrano confermarsi comparabili a quelli ottenuti sulla base dei dati dei dieci produttori comunitari che hanno collaborato, compresi quelli colpevoli del suddetto comportamento anticoncorrenziale. Vale a dire, permarrebbe il dumping oggetto di pregiudizio. È quindi estremamente improbabile che il comportamento anticoncorrenziale dei produttori comunitari abbia inciso in maniera rilevante sulle conclusioni iniziali dell’inchiesta antidumping. Non si può tuttavia confermare con certezza che la situazione generale del mercato sarebbe stata la stessa in mancanza di tale comportamento anticoncorrenziale.

6.   Conclusioni

(20)

Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno porre termine all’applicazione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 2320/97, in conformità dei principi di corretta amministrazione e di buona prassi amministrativa. Si osservi inoltre che dal riesame intermedio e dal riesame in previsione della scadenza tuttora in corso dovrebbero scaturire quanto prima nuove conclusioni che consentiranno di valutare la situazione sulla base di dati chiaramente non interessati dal comportamento anticoncorrenziale. Finché i riesami in corso non saranno conclusi, i dazi non andrebbero più riscossi. Ne consegue altresì che gli impegni in vigore non sono più applicati in attesa dell’esito dei riesami.

(21)

Le parti interessate sono state informate dell’intenzione di porre termine all’applicazione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 2320/97. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale formulare osservazioni al riguardo.

(22)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, all’occorrenza, prese in considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CE) n. 2320/97 è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 8

Gli articoli 1, 2 e 3 non vengono più applicati a decorrere da 21 luglio 2004.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

A. NICOLAÏ


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11).

(3)  GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.

(4)  GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78.

(5)  GU C 288 del 23.11.2002, pag. 2.

(6)  GU L 140 del 6.6.2003, pag. 1.


20.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1323/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1601/1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 20,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA PRECEDENTE

(1)

Con regolamento (CE) n. 1601/1999 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm (il «prodotto in esame») classificabile al codice NC ex 7223 00 19, originario dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 e il 42,9 % nei confronti dei singoli esportatori, con un’aliquota del 44,4 % per gli esportatori che non hanno collaborato.

B.   PROCEDURA IN CORSO

1.   Domanda di riesame

(2)

In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1601/1999, a norma dell’articolo 20 del regolamento di base, da un produttore indiano, VSL Wires Limited («il richiedente»). Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato agli altri esportatori del prodotto in esame in India e di non aver esportato tale prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o aprile 1997 al 31 marzo 1998), ma di averlo esportato nella Comunità in seguito. Sulla base di tali elementi, esso ha chiesto di beneficiare di un’aliquota di dazio individuale.

2.   Apertura di un riesame accelerato

(3)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame in conformità dell’articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1601/1999 per quanto riguarda la società in questione e ha avviato un’inchiesta.

3.   Prodotto in esame

(4)

Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso considerato dal regolamento (CE) n. 1601/1999, ossia filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo.

4.   Periodo dell’inchiesta

(5)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (il «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame»).

5.   Parti interessate

(6)

Oltre ad informare ufficialmente il richiedente e il governo dell’India dell’avvio della procedura, la Commissione ha dato alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Nessuna osservazione o richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

(7)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine stabilito. Essa ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di controllo nei locali del richiedente.

C.   PORTATA DEL RIESAME

(8)

Poiché il richiedente non ha avanzato alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame ha riguardato unicamente il sovvenzionamento.

(9)

La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di sovvenzioni analizzati nell’inchiesta iniziale. Essa ha inoltre esaminato se il richiedente si fosse avvalso dei sistemi di sovvenzioni che avrebbero conferito vantaggi secondo la denuncia originale, ma che non risultavano essere stati utilizzati durante l’inchiesta iniziale.

La Commissione ha verificato infine se il richiedente si fosse avvalso dei sistemi di sovvenzioni instaurati dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o se avesse ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo tale data.

D.   ESITO DELL’INCHIESTA

1.   Qualifica di nuovo esportatore

(10)

Il richiedente ha potuto ampiamente dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure compensative in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(11)

L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o aprile 1997 e il 31 marzo 1998.

(12)

È stato accertato che il richiedente aveva effettuato soltanto una vendita nella Comunità nell’agosto 2001, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale ma ben prima del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

(13)

Nella risposta al questionario, il richiedente ha segnalato soltanto un contratto firmato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ma la verifica in loco ha confermato che la vendita non era mai stata effettuata. Il richiedente non aveva pertanto assunto alcun obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità.

(14)

Si osserva tuttavia che durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame la società aveva effettuato un’elevata quantità di vendite all’esportazione verso altri paesi, che hanno consentito di calcolare il vantaggio procurato dalla sovvenzione a tali vendite, dato che detti vantaggi si concretizzano a prescindere dalla destinazione delle vendite.

A questo proposito, la Commissione ha deciso di verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta del riesame accelerato, per calcolare l’eventuale importo della sovvenzione compensabile ripartendo tale importo sul volume del fatturato complessivo pertinente realizzato dal richiedente durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

2.   Sovvenzioni

(15)

Sulla base delle informazioni contenute nelle risposte del richiedente al questionario della Commissione, sono stati esaminati i sistemi seguenti:

Credito di dazi d’importazione,

Esenzione dall’imposta sul reddito,

Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali,

Zone di trasformazione per l’esportazione/Unità orientate all’esportazione.

3.   Credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

(16)

È stato accertato che il richiedente ha ottenuto vantaggi nel quadro di questo sistema durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ricorrendo ai crediti DEPBS su base post-esportazione. La descrizione particolareggiata del sistema figura al punto 4.3 del documento di politica in materia di esportazione e importazione (notifica n. 1/2002-07 del 31 marzo 2002 del ministero del Commercio e dell’Industria del governo indiano).

Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti che sono calcolati in percentuale sul valore dei prodotti finiti esportati. Le aliquote DEPBS sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso quello in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). Una licenza indicante l’importo del credito concesso è emessa automaticamente.

Fatta eccezione per le merci soggette a restrizioni o a divieto d’importazione, il sistema DEPBS su base post-esportazione consente l’uso dei crediti per successive importazioni di qualsiasi merce (ad esempio materie prime o beni strumentali). I beni importati possono essere venduti sul mercato interno (subordinatamente al pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

I crediti DEPBS post-esportazione sono liberamente trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione.

(17)

Le caratteristiche del DEPBS non sono cambiate dall’inchiesta iniziale. Il sistema rappresenta una sovvenzione condizionata, di diritto, all’andamento delle esportazioni e, pertanto, nel corso dell’inchiesta iniziale è stato accertato che è da considerarsi specifico e passibile di misure compensative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

(18)

Si è stabilito che il richiedente ha trasferito tutti i crediti DEPBS alla sua società collegata Viraj Alloys Ltd. La stessa pratica è stata seguita da altre tre società indiane collegate al richiedente: Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd e Viraj Profiles Ltd. L’inchiesta ha confermato che Viraj Alloys Ltd fornisce le materie prime a tutte le suddette società ed ha utilizzato tutti i crediti DEPBS da esse trasferiti per effettuare importazioni in esenzione doganale.

Si è inoltre determinato che le esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate attraverso diverse società collegate. Tenuto conto del fatto che i proprietari della società richiedente controllano tutte queste società collegate attraverso un vasto sistema di partecipazione azionaria, e che le società collegate sono coinvolte in determinate fasi della fabbricazione e della distribuzione del prodotto in esame, si è ritenuto opportuno trattare tutte queste società come un unico beneficiario.

Pertanto, l’importo della sovvenzione nell’ambito del sistema DEPBS è stato determinato sulla base dell’importo del credito complessivo indicato nelle licenze concesse al richiedente e alle società ad esso collegate. Poiché la sovvenzione non è stata concessa in relazione ai quantitativi esportati, il suo importo è stato ripartito sul fatturato totale delle esportazioni realizzate dal richiedente e dalle società ad esso collegate, in conformità delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

In conclusione, la VSL Wires Limited ha beneficiato di questo sistema durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ottenendo sovvenzioni pari al 12,7 %.

4.   Esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITES)

(19)

È stato accertato che il richiedente ha ottenuto vantaggi nel quadro di questo sistema, segnatamente nel quadro della sezione 80HHC della legge indiana in materia di imposta sul reddito.

La legge indiana in materia di imposta sul reddito del 1961 stabilisce le basi per le esenzioni dalle imposte che le società possono richiedere. Tali esenzioni comprendono quelle di cui alle sezioni 10A (applicabile a imprese situate nelle zone di libero scambio), 10B (applicabile alle unità orientate all’esportazione) e 80HHC (applicabile a qualsiasi impresa esportatrice di beni) della legge. Per beneficiare del sistema ITES, una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all’amministrazione fiscale. L’esercizio finanziario va dal 1o aprile al 31 marzo e la denuncia dei redditi dev’essere presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo. Nella fattispecie, il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame ha coinciso con l’esercizio finanziario 1o aprile 2002-31 marzo 2003.

(20)

Le caratteristiche dell’ITES non sono cambiate dall’inchiesta iniziale. Durante tale inchiesta, si è concluso che il sistema ITES costituisce una sovvenzione compensabile, poiché il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette sui proventi delle esportazioni, che la società avrebbe dovuto versare se non avesse chiesto l’esenzione dall’imposta sul reddito. Si è riscontrato tuttavia che il sistema ITES ai sensi della sezione 80HHC è in via di graduale soppressione dall’esercizio finanziario 2000-2001 all’esercizio finanziario 2004-2005, quando i proventi delle esportazioni non potranno più essere esenti dall’imposta sul reddito. Durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, soltanto il 50 % dei proventi delle esportazioni ha beneficiato di tale esenzione.

(21)

La sovvenzione è condizionata, di diritto, all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto comporta l’esenzione soltanto per gli utili realizzati sulle vendite per l’esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

(22)

Il vantaggio conferito al richiedente è stato calcolato in base alla differenza tra l’importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell’esenzione durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. L’aliquota dell’imposta sul reddito, compresa l’imposta sulle società più soprattassa, applicabile durante tale periodo, era del 36,75 %. Per determinare l’intero vantaggio conferito al richiedente, e tenuto conto del fatto che anche tre società ad esso collegate hanno esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame [cfr. considerando (18)], l’importo della sovvenzione è stato calcolato prendendo in considerazione l’esenzione dall’imposta sul reddito a norma della sezione 80HHC di cui hanno beneficiato il richiedente e le società Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd e Viraj Profiles Ltd. Poiché la sovvenzione non è stata concessa in relazione ai quantitativi esportati, il suo importo è stato ripartito sul fatturato totale delle esportazioni realizzate dal richiedente e dalle società ad esso collegate, in conformità delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base, è stato determinato che VSL Wires Limited ha beneficiato di questo sistema, ottenendo sovvenzioni pari all’1,4 %.

5.   Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(23)

È stato accertato che il richiedente non si è avvalso di questo sistema.

6.   Zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/Unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units - EOU)

(24)

Si è accertato che il richiedente non aveva sede in una EPZ né costituiva una EOU e quindi non si è avvalso di questo sistema.

7.   Altri sistemi

(25)

È stato accertato che il richiedente non ha beneficiato dei nuovi sistemi di sovvenzione istituiti dopo la chiusura dell’inchiesta iniziale, né ha ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo tale data.

8.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(26)

Tenuto conto delle conclusioni definitive illustrate sopra in merito ai diversi sistemi, l’importo delle sovvenzioni compensabili per il richiedente è il seguente:

 

DEPBS

ITES

Totale

VSL Wires Limited

12,7 %

1,4 %

14,1 %

E.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DEL RIESAME

(27)

Sulla base delle risultanze emerse nel corso dell’inchiesta, si è concluso che le importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm prodotto ed esportato dalla VSL Wires Limited devono essere soggette a un livello del dazio compensativo corrispondente agli importi individuali delle sovvenzioni stabiliti per tale società durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

(28)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio.

F.   COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(29)

La Commissione ha informato il richiedente e il governo indiano dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali intendeva proporre la modifica del regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio, offrendo loro un lasso di tempo ragionevole per presentare le proprie osservazioni.

(30)

Nelle sue osservazioni al riguardo, il richiedente ha affermato che il DEPBS post-esportazione costituisce un sistema di restituzione sostitutiva, remissione/restituzione, erroneamente valutato dalla Commissione per quanto riguarda la portata della sovvenzione e l’importo del vantaggio compensabile. Esso ha sostenuto che la valutazione effettuata dalla Commissione dei vantaggi conferiti nell’ambito di tale sistema è inesatta in quanto soltanto la restituzione in eccesso può essere considerata una sovvenzione, e che la Commissione non ha esaminato le applicazioni pratiche del sistema.

La Commissione ha ripetutamente concluso [cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio (4) e in particolare i considerandi (14)-(20)] che il DEPBS post-esportazione non è un sistema di restituzione né un sistema di restituzione sostitutiva, non essendo conforme a nessuna delle disposizioni degli allegati I-III del regolamento di base collegate all’articolo 2, paragrafo 1, punto ii). Il sistema non prevede l’obbligo automatico di importare solo merci utilizzate per la produzione delle merci esportate (allegato II del regolamento di base), che garantirebbe il rispetto dei requisiti di cui all’allegato I, punto i). Inoltre, non esiste un meccanismo di verifica che accerti l’effettivo consumo delle importazioni nel processo produttivo. Non si tratta neanche di un sistema di restituzione sostitutiva, poiché non è necessario che la quantità e le caratteristiche delle merci importate siano uguali a quelle delle merci di provenienza nazionale usate per produzioni destinate all’esportazione (allegato III del regolamento di base). Infine, i produttori esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS a prescindere dal fatto che in assoluto essi importino fattori produttivi. Nel caso del richiedente, l’inchiesta ha confermato che le materie prime sono state importate in esenzione doganale da una delle società ad esso collegate, utilizzando i crediti DEPBS trasferiti da tutte le società collegate ottenuti dalle esportazioni di prodotti diversi. Non è stato possibile tuttavia stabilire alcun legame tra i crediti di ciascuna società e le merci effettivamente importate dall’unica società collegata incaricata di importare materie prime. Si è accertato inoltre che il governo indiano non disponeva di un meccanismo di verifica che consentisse di accertare l’effettivo consumo delle importazioni per la fabbricazione di un determinato prodotto e da parte di una determinata società. Poiché, quindi, la suddetta deroga alla definizione di sovvenzione non si applica, il vantaggio compensabile corrisponde all’importo del credito complessivo concesso nell’ambito del sistema. Per tali ragioni, la richiesta non può essere accolta.

Il richiedente ha inoltre sostenuto che «i servizi della Commissione non sono riusciti a compensare i dazi all’importazione rispetto ai costi, rendendo così i calcoli della sovvenzione errati ed esagerati». A tale proposito, va sottolineato che il richiedente è stato invitato anticipatamente, e sulla base della situazione descritta al considerando (18), a presentare elenchi dei crediti DEPBS post-esportazione per tutte le esportazioni effettuate durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. Il richiedente è stato inoltre invitato a presentare le medesime informazioni per tutte le esportazioni effettuate dalle società ad esso collegate per lo stesso periodo, unitamente all’indicazione dettagliata di eventuali tasse corrisposte per la domanda di licenza o altri costi sostenuti per ottenere i crediti. Il richiedente non ha tuttavia fornito tali particolari e non è stato in grado di fornire siffatte informazioni durante la verifica in loco. In mancanza, quindi, di informazioni rilevanti, non è stato possibile adeguare l’importo della sovvenzione per tener conto di tali costi come stabilito al considerando (18).

(31)

Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio, viene modificata con l’aggiunta del testo seguente:

VSL Wires Limited, G-1/3 MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar District, Thane, Maharashtra, India

14,1

A444

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 189 del 22.7.1999, pag. 26.

(3)  GU C 161 del 10.7.2003, pag. 3.

(4)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1.


20.7.2004   

IT

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L 246/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1324/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

39,9

999

39,9

0707 00 05

052

61,4

999

61,4

0709 90 70

052

77,9

999

77,9

0805 50 10

052

65,1

388

62,8

524

57,1

528

49,8

999

58,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,5

400

110,2

404

86,6

508

78,3

512

91,6

524

83,4

528

79,7

720

71,5

804

92,2

999

86,1

0808 20 50

052

120,3

388

88,2

512

87,2

528

80,3

999

94,0

0809 10 00

052

187,8

094

69,5

999

128,7

0809 20 95

052

287,4

400

299,0

404

303,6

999

296,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

161,0

999

161,0

0809 40 05

512

91,6

624

171,0

999

131,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


20.7.2004   

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L 246/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 15, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (2), stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l’importo dell’aiuto.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2921/90.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «6,00 EUR» è sostituito dall’importo «4,80 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2004 (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 5).


20.7.2004   

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L 246/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1326/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2004

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2003/04, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 603/95 succitato fissa all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, l’importo dell’aiuto da versare alle imprese di trasformazione, rispettivamente, per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole, prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2003/04, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.

(2)

Le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate a norma dell’articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), evidenziano che è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati, mentre non è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati al sole.

(3)

È pertanto opportuno disporre per i foraggi disidratati la riduzione dell’importo dell’aiuto di cui al summenzionato regolamento (CE) n. 603/95 conformemente all’articolo 5 dello stesso regolamento, e per i foraggi essiccati al sole il versamento integrale dell’aiuto ai beneficiari.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2003/04, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento per i foraggi disidratati e all’articolo 3, paragrafo 3, per i foraggi essiccati al sole, viene versato secondo le modalità seguenti:

a)

l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati è ridotto a 66,45 EUR per tonnellata in tutti gli Stati membri;

b)

l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati al sole è versato integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 8).


20.7.2004   

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L 246/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2004

relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2004/2005 nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si prevede la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione.

(2)

È opportuna l'applicazione delle norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero stabilite dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)

Data la specificità dell'operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (2). Devono rimanere tuttavia applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (4).

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro (5) e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.

2.   La gara permanente è aperta sino al 28 luglio 2005.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e al presente regolamento.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2.   Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.

3.   Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

a)

decorre dal 23 luglio 2004;

b)

scade il giovedì 29 luglio 2004 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per ognuna delle gare parziali successive:

a)

decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine della gara parziale precedente;

b)

scade alle ore 10.00 dei giorni seguenti, ora di Bruxelles:

12 e 26 agosto 2004,

9, 16, 23 e 30 settembre 2004,

7, 14, 21 e 28 ottobre 2004,

4, 11 e 25 novembre 2004,

9 e 23 dicembre 2004,

6 e 20 gennaio 2005,

3 e 17 febbraio 2005,

3, 17 e 31 marzo 2005,

14 e 28 aprile 2005,

12 e 26 maggio 2005,

2, 9, 16, 23 e 30 giugno 2005,

14 e 28 luglio 2005.

Articolo 5

1.   Gli interessati partecipano alla gara secondo una delle seguenti modalità:

a)

depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta;

b)

mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzato all'organismo di cui sopra;

c)

mediante telex, fax o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo, sempreché ammessi dallo stesso.

2.   L'offerta è valida solo alle seguenti condizioni:

a)

l'offerta indica:

i)

gli estremi della gara;

ii)

il nome e l'indirizzo dell'offerente;

iii)

il quantitativo di zucchero bianco da esportare;

iv)

l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali;

v)

l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di zucchero di cui al punto iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;

b)

il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;

c)

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;

d)

l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;

e)

l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

i)

completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, non sia rispettato;

ii)

informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non sia stato utilizzato.

3.   Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;

b)

l'aggiudicazione riguarda la totalità o parte del quantitativo offerto.

4.   Le offerte non presentate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.

5.   Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1.   Ogni offerente costituisce una cauzione di 11 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la cauzione del titolo di esportazione.

2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3.   Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:

a)

per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;

b)

per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, per un importo di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco;

c)

per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, alle condizioni dell'articolo 35 di detto regolamento.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione che può essere svincolata viene decurtata, ove necessario:

a)

della differenza tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo;

b)

della differenza tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo.

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4.   In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure per svincolare la garanzia che questi reputa necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

1.   Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2.   Le offerte presentate vengono comunicate in forma anonima e devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e 30 minuti dopo lo scadere del termine per la presentazione settimanale delle offerte specificato nel bando di gara.

In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine.

Articolo 8

1.   Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.

2.   Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1.   Tenuto conto in particolare della situazione e dell’evoluzione prevedibile del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

a)

alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione, oppure

b)

alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1.   Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato.

Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo comma; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2.   Se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

a)

proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse;

b)

o per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare;

c)

o per estrazione a sorte.

Articolo 11

1.   L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2.   La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

a)

gli estremi della gara;

b)

il quantitativo di zucchero bianco da esportare;

c)

l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

1.   L'aggiudicatario ha il diritto al rilascio, alle condizioni di cui al paragrafo 2, e per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta.

2.   L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per il quantitativo attribuitogli, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89.

La presentazione della domanda è effettuata entro e non oltre una delle seguenti scadenze:

a)

l'ultimo giorno lavorativo che precede la gara parziale prevista la settimana successiva;

b)

l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale.

3.   L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

4.   Il diritto e gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono trasferibili.

Articolo 13

1.   Il termine di rilascio dei certificati di esportazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applica allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2.   I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1o maggio 2005 sono validi soltanto sino al 30 settembre 2005.

Le autorità nazionali competenti dello Stato membro che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2005 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al secondo comma e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (6).

3.   I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 29 luglio 2004 e il 30 settembre 2004 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1o ottobre 2004.

4.   Salvo caso di forza maggiore, l'intestatario del titolo versa all'organismo competente un importo determinato, relativo al quantitativo per il quale l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, non è stato rispettato, qualora la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, risulti inferiore al risultato di uno dei seguenti calcoli:

a)

il prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo;

b)

la somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo;

c)

la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo.

L'importo da versare di cui al primo comma è pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 4).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 della Commissione (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

(4)  GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 910/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 63).

(5)  Kosovo compreso, come definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(6)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.


20.7.2004   

IT

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L 246/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1328/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2004

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2004.

Esso si applica dal 21 luglio al 3 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 luglio 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 21 luglio 2004 all 3 agosto 2004

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

16,11

14,65

21,40

11,51


Prezzi comunitari all'importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

Marocco

Cipro

Giordania

Cisgiordania e Striscia di Gaza


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

20.7.2004   

IT

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L 246/30


AZIONE COMUNE 2004/552/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (1), ha istituito un'agenzia comunitaria, denominata Autorità di vigilanza europea GNSS (sistema globale di navigazione via satellite).

(2)

Detto regolamento stabilisce che l'Autorità di vigilanza gestisca, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione del sistema di radionavigazione, fatti salvi gli aspetti relativi alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

(3)

Esso stabilisce inoltre che l'Autorità di vigilanza funge da autorità concedente nei confronti del concessionario privato, il quale è incaricato di realizzare e gestire il funzionamento del sistema e, in forza di un contratto di concessione con l'Autorità di vigilanza, ha l'obbligo di eseguire tutte le istruzioni del Consiglio ai sensi della presente azione comune.

(4)

Nelle situazioni in cui il funzionamento del sistema può incidere sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, il Consiglio dovrebbe stabilire le necessarie misure da adottare.

(5)

Il segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR) dovrebbe, per gli scopi della presente azione comune, essere autorizzato a adottare le misure necessarie in situazioni di emergenza e essere messo in grado di assicurare la vigilanza permanente sul funzionamento del sistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1321/2004, la presente azione comune stabilisce le competenze che il Consiglio deve esercitare nei casi in cui il funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite (in seguito denominato «il sistema») possa avere incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

Articolo 2

1.   In caso di minaccia per la sicurezza dell'Unione europea o di uno Stato membro derivante dal funzionamento o dall'utilizzazione del sistema, o in caso di minaccia per il funzionamento del sistema, in particolare in conseguenza di una crisi internazionale, il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide riguardo alle istruzioni necessarie da impartire all'Autorità di vigilanza europea GNSS e al concessionario del sistema. Qualsiasi membro del Consiglio, il SG/AR o la Commissione possono chiedere che il Consiglio tenga un dibattito per approvare tali istruzioni.

2.   Il Consiglio chiede, se possibile, il parere dell'Autorità di vigilanza circa la probabile incidenza di ordine generale sul sistema Galileo delle istruzioni che intende impartire.

3.   Il Comitato politico e di sicurezza fornisce, se del caso, un parere al Consiglio.

Articolo 3

1.   In casi eccezionali, qualora l'urgenza della situazione sia tale da richiedere un'azione immediata, il SG/AR è autorizzato a impartire le istruzioni necessarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Il SG/AR informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo alle istruzioni impartite ai sensi di detto articolo.

2.   Il Consiglio può decidere, se necessario, di modificare le istruzioni.

Articolo 4

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, riesaminerà e perfezionerà, se necessario, le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 2 e 3 della presente azione comune alla luce dello sviluppo del sistema europeo di radionavigazione via satellite. In tale contesto il Consiglio specificherà in particolare le misure da adottare in caso di minaccia alla sicurezza dell'Unione europea o di uno Stato membro, in ispecie in caso di perdita, abuso o danno dei ricevitori PRS; specificherà inoltre le modalità per impartire all'Autorità di vigilanza le istruzioni necessarie per tutte le questioni che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


20.7.2004   

IT

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L 246/32


POSIZIONE COMUNE 2004/553/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

In data 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1), in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

In data 8 giugno 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1546 (2004), in cui è stata accolta favorevolmente la formazione in Iraq di un governo provvisorio sovrano che entro il 30 giugno 2004 avrebbe assunto pieni poteri e responsabilità di governo in Iraq ed è stato espresso compiacimento per il fatto che entro il 30 giugno 2004 avrebbe avuto termine l'occupazione dell'Iraq, l'autorità provvisoria della coalizione avrebbe cessato di esistere e l'Iraq avrebbe riaffermato la sua piena sovranità, la risoluzione sottolinea tuttavia l'importanza che tutti gli Stati rispettino i divieti in materia di vendita o fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso di cui alla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza ed alle successive pertinenti risoluzioni, compresa la risoluzione 1483 (2003), diversi dalle armi e dal materiale connesso richiesti dal governo iracheno o dalla forza multinazionale istituita ai sensi della risoluzione 1511 (2003), e rammenta altresì che agli Stati continua ad incombere l'obbligo di congelare e trasferire determinati fondi, beni e risorse economiche ai sensi della risoluzione 1483 (2003) e che gli Stati continuano ad essere soggetti ai divieti e agli obblighi riguardanti i prodotti di cui ai punti 8 e 12 della risoluzione 687 (1991) o le attività di cui al punto 3, lettera f) della risoluzione 707 (1991).

(3)

Il 28 giugno 2004 l'autorità provvisoria della coalizione ha cessato di esistere e l'Iraq ha riaffermato la sua piena sovranità.

(4)

Occorre pertanto modificare la posizione comune 2003/495/PESC.

(5)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 1 della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1.   È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di vendere, fornire, trasferire o esportare in Iraq armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio.

2.   Fermi restando i divieti o gli obblighi che incombono agli Stati membri relativamente ai prodotti di cui ai punti 8 e 12 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza, del 3 aprile 1991, o alle attività di cui al punto 3, lettera f) della risoluzione 707 (1991) dello stesso Consiglio di sicurezza, del 15 agosto 1991, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e materiale connesso richiesti dal governo iracheno o dalla forza multinazionale istituita ai sensi della risoluzione 1511 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per gli scopi previsti dalla risoluzione 1546 (2004) dello stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3.   La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso di cui al paragrafo 2 sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri.».

Articolo 2

L'articolo 5 della posizione comune 2003/495/PESC continua ad applicarsi, salvo il fatto che i privilegi e le immunità di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b) non si applicano riguardo alle sentenze passate in giudicato derivanti da obblighi contrattuali assunti dall'Iraq successivamente al 30 giugno 2004.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Essa si applica dal 28 giugno 2004.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. DONNER


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/735/PESC (GU L 264 del 15.10.2003, pag.40).


Rettifiche

20.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/34


Rettifica del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 203 del 12 agosto 2003 )

A pagina 20, articolo 5, paragrafo 2:

anziché:

«… della durata minima di sei mesi …»,

leggi:

«… della durata massima di sei mesi …».