ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 237

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
8 luglio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio du 28 giugno 2004 relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

1

Protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1246/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1247/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, che fissa il coefficiente di riduzione da applicare nell'ambito del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo, previsto dal regolamento (CE) n. 2305/2003

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1248/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, recante misure transitorie relative a taluni titoli d’importazione e di esportazione per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, e la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1249/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova nei Paesi Bassi

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1250/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 per quanto riguarda il premio per i prodotti lattiero-caseari

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1251/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

14

 

 

Regolamento (CE) no 1252/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, recante apertura degli acquisti di burro in taluni Stati membri

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1253/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1254/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/539/CE:Decisione della Commissione, del 1o luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l’attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia [notificata con il numero C(2004) 2365]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2004 DEL CONSIGLIO

du 28 giugno 2004

relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 14 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia (2), dall'altro, le due parti hanno tenuto negoziati al fine di definire le modifiche da apportare al quarto protocollo (3) che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in questione.

(2)

In seguito a tali negoziati, il 18 giugno 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

(3)

Le modifiche apportate al quarto protocollo seguono gli orientamenti fissati nella comunicazione della Commissione del 23 dicembre 2002 relativa a un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.

(4)

Il protocollo modifica le opportunità di pesca per i pescatori comunitari nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia nel periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

(5)

È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo che modifica il quarto protocollo.

(6)

Al fine di ottimizzare l'uso delle possibilità di pesca, è necessario che la Commissione si consulti con gli Stati membri interessati sul possibile trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate di uno Stato membro nel corso della campagna di pesca a un altro Stato membro che ne faccia richiesta. Tale trasferimento, che deve avere carattere temporaneo, non dovrebbe pregiudicare la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri e lascia impregiudicate le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo di modifica»).

Il testo del protocollo di modifica è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione può concludere con le autorità competenti della Groenlandia un accordo amministrativo per adeguare periodicamente le aliquote dei canoni, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.

Articolo 3

1.   Qualora si riscontri una sottoutilizzazione delle possibilità di pesca nell'ambito delle licenze e dei contingenti assegnati a uno Stato membro nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia, la Commissione, fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, consulta gli Stati membri per preparare una messa a profitto ottimale delle possibilità di pesca e in particolare l'eventuale trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate dallo Stato membro interessato ad altri Stati membri che ne facciano richiesta.

2.   Il trasferimento delle possibilità di pesca da uno Stato membro a un altro Stato membro, quale stabilito al paragrafo 1, non pregiudica la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nel rispetto della stabilità relativa.

Articolo 4

I proprietari di pescherecci comunitari cui è rilasciata una licenza che autorizza un peschereccio comunitario a esercitare attività di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia pagano un canone conforme a quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.

Le norme di attuazione del presente articolo, incluse le domande di licenza e le formalità per il rilascio della stessa, sono soggette alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. CULLEN


(1)  Parere reso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 29 dell’1.2.1985, pag. 9.

(3)  GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


PROTOCOLLO

che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Facendo seguito alla riunione della commissione mista del 16-18 giugno 2003, il quarto protocollo (1) è modificato come segue, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2004:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Il presente protocollo si applica alle attività di pesca dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

2.   I contingenti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissati ogni anno sulla base delle informazioni scientifiche disponibili. Essi sono calcolati come resto del totale ammissibile di catture della Groenlandia, sottratti i quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e indicati all'articolo 2, ma non potranno superare i seguenti quantitativi:

(in tonnellate)

Specie

Stock occidentali

(NAFO 0/1)

Stock orientali

(ICES XIV/V)

Merluzzo

p.m. (2)

 

Scorfano di Norvegia

0 (3)

25 500 (4)

Ippoglosso nero

1 500 (5)

9 000 (6)

Mazzancolle; Gamberoni

4 000

5 675

Ippoglosso atlantico

200 (7)

1 000 (7)

Capelin

 

 (8)

Granatiere

1 350

2 000

Grancevole artiche

1 000

 

Catture accessorie

2 000 (9)

 

3.   I contingenti fissati per i gamberi nelle zone est della Groenlandia possono essere pescati nelle zone ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, fra armatori della Groenlandia e della Comunità europea. Il governo locale della Groenlandia si impegna a facilitare la conclusione di tali accordi. Il trasferimento di contingenti può avvenire solo fino a un massimo di 2 000 tonnellate annue nelle zone della Groenlandia occidentale. I pescherecci comunitari operano alle medesime condizioni fissate nelle licenze rilasciate agli armatori della Groenlandia.

4.   Autorizzazioni per la pesca sperimentale possono essere rilasciate per periodi di prova della durata massima di 6 mesi ciascuno, conformemente all'articolo 9 e all'allegato V.

5.   Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, il governo locale della Groenlandia assegna alla flotta comunitaria il 50 % delle opportunità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo, con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sono fissati ogni anno al seguente livello:

(in tonnellate)

Specie

Stock occidentali

(NAFO 0/1)

Stock orientali

(ICES XIV/V)

Merluzzo

50 000 (10)

 

Scorfano di Norvegia

2 500

5 000

Ippoglosso nero

4 700

4 000

Mazzancolle; Gamberoni

25 000

1 500

3)

L'articolo 3 è soppresso.

4)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Le parti promuovono la pesca sperimentale di, inter alia, specie di acque profonde, cefalopodi, vongole e capelin (stock occidentali) nelle acque della Groenlandia. A tal fine esse si consultano ogni volta che una delle parti presenta una richiesta in tal senso e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le parti attuano la pesca sperimentale in conformità dell'allegato V.»

5)

L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1.   La contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata, per il periodo di validità del presente protocollo, a 42 820 000 EUR, da versare ogni anno all'inizio della campagna di pesca.

2.   La parte della contropartita finanziaria pari a 31 760 679 EUR è considerata l'importo relativo alle possibilità di pesca. L'importo sarà adeguato nel corso di ciascuna campagna di pesca in cui sono assegnati alla Comunità contingenti supplementari rispetto a quelli indicati nella tabella dell'articolo 1. Gli adeguamenti saranno calcolati sulla base dei prezzi di mercato delle differenti specie per cui sono assegnati contingenti supplementari.

3.   La Groenlandia mette a disposizione della Comunità un quantitativo di 20 000 tonnellate in equivalente merluzzo, che la Comunità può utilizzare per acquisire ulteriori possibilità di pesca. L'adeguamento della contropartita di cui al paragrafo 2 può arrivare fino al 50 % del citato equivalente merluzzo.

4.   La procedura da seguire nel caso di assegnazione di possibilità di cattura supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo è indicata all'allegato III.

5.   Il contributo finanziario derivante dal pagamento diretto delle licenze da parte degli armatori sarà detratto dalla contropartita comunitaria globale, quale indicata all'articolo 11, paragrafo 1. I canoni, per specie e per tonnellate, delle licenze rilasciate ai pescherecci sono fissati conformemente all'allegato VI. Le modalità tecniche per l'assegnazione delle licenze di pesca sono definite dalle parti mediante accordi amministrativi.

6.   La Groenlandia fornisce un sostegno di bilancio al settore della pesca per i tre anni rimanenti del protocollo, conformemente agli impegni assunti dal primo ministro della Groenlandia nella sua lettera al presidente Prodi del 12 giugno 2003. Gli orientamenti strategici e gli obiettivi della riforma della politica della pesca della Groenlandia, quali definiti e programmati in modo autonomo e indipendente dal governo locale della Groenlandia, come pure gli aspetti tecnici relativi alla definizione, all'attuazione e al monitoraggio del sostegno di bilancio al settore della pesca in Groenlandia, sono definiti in un accordo amministrativo tra la Groenlandia e la Comunità europea. La Groenlandia destina 500 000 EUR all'aumento della dotazione di bilancio del Greenland Institute of Natural Resources.»

6)

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Entro il 30 giugno 2005 le parti verificano l'attuazione del presente protocollo al fine di preparare i negoziati per il prossimo accordo.»

7)

L'allegato I è soppresso.

8)

È aggiunto il seguente allegato V:

«ALLEGATO V

Disposizioni specifiche di attuazione per la pesca sperimentale

Il governo locale della Groenlandia e la Commissione europea decidono congiuntamente in merito agli operatori della Comunità europea partecipanti e stabiliscono i tempi e le modalità più opportuni per l'attuazione della pesca sperimentale. Al fine di agevolare il lavoro esplorativo dei pescherecci, il governo locale della Groenlandia (per il tramite del Greenland Institute of Natural Resources) mette a disposizione dati scientifici e altre informazioni fondamentali.

L'industria della pesca della Groenlandia è strettamente associata a questo processo (coordinamento e dialogo sugli accordi in materia di pesca sperimentale).

Durata delle campagne: massimo sei mesi e minimo tre mesi, a meno che negli accordi le parti non dispongano diversamente.

Selezione di candidati per l'attuazione delle campagne sperimentali:

La Commissione europea trasmette alle autorità della Groenlandia le richieste di licenze per la pesca sperimentale. E un fascicolo tecnico che specifichi:

le caratteristiche tecniche del peschereccio,

il livello di esperienza in questo particolare ambito degli ufficiali a bordo,

una proposta relativa ai parametri tecnici della campagna (durata, attrezzatura, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

Il governo locale della Groenlandia organizza, se lo ritiene necessario, riunioni di natura tecnica con le amministrazioni dello stesso governo, la Commissione europea e gli armatori interessati.

Prima dell'inizio della campagna, gli armatori devono presentare alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea:

una dichiarazione delle catture già a bordo,

le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura da pesca da utilizzare nella campagna,

la garanzia che tale attrezzatura è conforme alla normativa della Groenlandia in materia di pesca.

Durante la campagna in mare, gli armatori dei pescherecci interessati devono:

fornire al Greenland Institute of Natural Resources, alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture per giorno e per retata, inclusa la descrizione dei parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti),

comunicare la posizione, la velocità e la direzione del peschereccio mediante SCP,

garantire la presenza a bordo di un osservatore scientifico della Groenlandia o di un osservatore scelto dalle autorità della Groenlandia. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e gli armatori devono farsi carico delle spese per lo stesso per tutto il periodo della sua permanenza a bordo. La decisione relativa alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore, nonché ai porti di imbarco e di sbarco, è adottata di concerto con le autorità della Groenlandia. Salvo diverso accordo tra le parti, il peschereccio non può essere obbligato a rientrare in porto più di due volte al mese,

su richiesta delle autorità della Groenlandia, consentire l'ispezione del peschereccio al momento in cui esso esce dalle acque della Groenlandia,

garantire che sono in regola con la normativa della Groenlandia in materia di pesca.

Le catture, incluse quelle accessorie, realizzate nel corso della campagna sperimentale restano di proprietà dell'armatore.

Le autorità della Groenlandia designano una responsabile per risolvere eventuali imprevisti suscettibili di ostacolare lo svolgimento delle campagne di pesca sperimentali.»

9)

È aggiunto il seguente allegato VI:

«ALLEGATO VI

Canoni

Si applicano le seguenti aliquote (11):

Specie

EUR per tonnellata

Scorfano di Norvegia

52

Ippoglosso nero

85

Mazzancolle; Gamberoni

74

Ippoglosso atlantico

199

Capelin

7

Granatiere

10

Grancevole artiche

122


(1)  GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2.

(2)  In caso di ricostituzione degli stock, la Comunità può pescare fino a 31 000 tonnellate con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Può essere pescato a ovest o a est.

(3)  Entro la fine di novembre dell'anno successivo, la Comunità può chiedere un aumento del contingente, fino a un massimo di 5 500 tonnellate, con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

(4)  Può essere pescato a est o a ovest. Un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate può essere pescato con rete da traino pelagica. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Entro la fine di novembre dell'anno successivo, la Comunità può chiedere un aumento del contingente, fino a un massimo di 47 320 tonnellate, con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

(5)  500 tonnellate possono essere pescate a nord o a sud in accordo con le autorità della Groenlandia.

(6)  Questo dato può essere rivisto alla luce dell'accordo sulla ripartizione delle possibilità di pesca tra i paesi costieri. Le attività di pesca saranno gestite mediante una restrizione del numero di imbarcazioni che pescano contemporaneamente.

(7)  Se le catture accessorie di ippoglosso atlantico effettuate da navi comunitarie che praticano la pesca al traino di merluzzo bianco e di scorfano comportassero un superamento dei contingenti comunitari di ippoglosso atlantico, le autorità groenlandesi cercheranno delle soluzioni atte a far sì che la Comunità possa continuare la pesca del merluzzo bianco e dello scorfano fino a che non siano esauriti i relativi contingenti.

(8)  7,7 % del TAC per il capelin per la campagna.

(9)  Fa riferimento alle catture accessorie combinate di merluzzo, lupo di mare, razza, molva e brosmio. Le quantità delle catture accessorie di merluzzo non devono superare 100 tonnellate. Può essere pescato a ovest o a est.

(10)  Può essere pescato a ovest o a est.»

(11)  Le aliquote possono essere adeguate periodicamente mediante accordi amministrativi tra le parti, tenendo conto della situazione del mercato e del settore della pesca.»


8.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

78,4

999

78,4

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

53,0

508

48,1

524

57,8

528

59,0

999

54,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,9

400

108,7

404

116,6

508

67,7

512

87,8

528

75,1

720

88,8

804

90,6

999

90,2

0808 20 50

388

101,5

512

87,6

528

84,6

999

91,2

0809 10 00

052

222,4

624

203,1

999

212,8

0809 20 95

052

312,5

400

332,5

999

322,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

624

75,4

999

97,8

0809 40 05

512

91,6

624

193,1

999

142,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


8.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

che fissa il coefficiente di riduzione da applicare nell'ambito del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo, previsto dal regolamento (CE) n. 2305/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2305/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 300 000 t per l'importazione di orzo di cui al codice NC 1003 00.

(2)

I quantitativi chiesti in data 5 luglio 2004, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titolo d'importazione nell'ambito del contingente tariffario di orzo presentata e trasmessa alla Commissione il 5 luglio 2004 conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2305/2003 è soddisfatta nei limiti dello 0,120440 dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.


8.7.2004   

IT

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L 237/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

recante misure transitorie relative a taluni titoli d’importazione e di esportazione per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, e la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Fino al 30 aprile 2004 gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia erano subordinati alla presentazione di un titolo d’importazione o di esportazione. A decorrere dal 1o maggio 2004 tali titoli non possono più essere utilizzati per gli scambi in questione.

(2)

Alcuni titoli, la cui validità supera la data del 30 aprile 2004, non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai titoli in questione vanno rispettati, pena la perdita della cauzione costituita. È necessario consentire che tali impegni, ormai divenuti privi di oggetto, siano revocati e che le cauzioni costituite siano svincolate.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni relative ai titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione:

che i titoli in questione rechino, come paese di destinazione, di origine o di provenienza, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia,

che la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1o maggio 2004,

che a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati.

Il primo comma si applica anche ai titoli recanti l’indicazione «PECO» quale destinazione, origine o provenienza, a condizione che l’operatore fornisca la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che si tratta di un’operazione a destinazione o in provenienza da uno degli Stati membri di cui al primo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


8.7.2004   

IT

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L 237/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della comparsa dell’influenza aviaria in alcune zone di produzione dei Paesi Bassi, la Commissione, con decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell’influenza aviaria nei Paesi Bassi (2), ha deciso restrizioni di tipo veterinario e commerciale. Di conseguenza, il trasporto e la commercializzazione delle uova da cova sono stati provvisoriamente vietati all’interno dei Paesi Bassi.

(2)

Le restrizioni alla libera circolazione delle uova da cova, derivanti dall’applicazione delle misure veterinarie, rischiavano di perturbare gravemente il mercato delle uova da cova nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi hanno adottato misure di sostegno al mercato applicabili per il periodo strettamente necessario e limitate alle uova da cova. Le misure in questione prevedevano la possibilità di utilizzare le uova da cova che non potevano più essere messe in incubazione per la trasformazione in ovoprodotti.

(3)

Tali misure hanno avuto un effetto positivo sul mercato delle uova da cova e delle uova in generale. È pertanto giustificato assimilare tali misure alle misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e concedere un aiuto per compensare una parte delle perdite economiche derivanti dall’utilizzo delle uova da cova per la trasformazione in ovoprodotti.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’utilizzo a fini di trasformazione delle uova da cova del codice NC 0407 00 19, avvenuto tra il 1o marzo e il 31 maggio 2003 per decisione delle autorità olandesi a seguito dell’applicazione della decisione 2003/153/CE, è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

2.   Ai sensi della misura di cui al paragrafo 1, è concessa una compensazione di 0,081 euro per uovo da cova per un numero complessivo massimo di 37 040 000 uova.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.


8.7.2004   

IT

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L 237/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 per quanto riguarda il premio per i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2), stabilisce in particolare un premio per i prodotti lattiero-caseari e una serie di pagamenti supplementari sotto forma di supplementi di premio, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(2)

Il premio per i prodotti lattiero-caseari è stato introdotto in primo luogo dal regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), a seguito della riduzione progressiva del sostegno al mercato nel settore lattiero. Il livello del premio aumenta ogni anno fino al 2007 per compensare detta riduzione del sostegno al mercato, che interviene ogni anno dal 1o luglio, data corrispondente al primo giorno della campagna lattiera.

(3)

È auspicabile pertanto fissare per il premio per i prodotti lattiero-caseari il fatto generatore del tasso di cambio al 1o luglio dell’anno in merito al quale è concesso l’aiuto. Per fini di coerenza occorre altresì prevedere che lo stesso fatto generatore del tasso di cambio si applica anche al premio per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari.

(4)

È necessario quindi modificare in conseguenza il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (4).

(5)

Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunto un terzo comma redatto come segue:

«Per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo luglio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6).


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L 237/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quando segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2) stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In vista della riduzione del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere a decorrere dal 1o luglio 2004, occorre ridurre l'importo dell'aiuto.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2799/1999.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo dell'aiuto è fissato a:

a)

3,97 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

b)

3,51 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;

c)

49,22 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

d)

43,41 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1079/2004 (GU L 203 dell’8.6.2004, pag. 13).


8.7.2004   

IT

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L 237/15


REGOLAMENTO (CE) N o 1252/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

recante apertura degli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti a 90 % del prezzo di intervento vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2)

Sulla base dei prezzi di mercato comunicati dai nuovi Stati membri dal 1o maggio 2004, la Commissione ha constatato che in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, nella Repubblica ceca ed in Slovacchia i prezzi di mercato sono rimasti inferiori al 92 % del prezzo di intervento per due settimane consecutive. Conseguentemente, nei citati Stati membri devono essere aperti gli acquisti effettuati dagli organismi di intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, nella Repubblica ceca e in Slovacchia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).


8.7.2004   

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L 237/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dall'8 luglio 2004

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

17,39

7,61

1701 11 90 (1)

17,39

13,77

1701 12 10 (1)

17,39

7,42

1701 12 90 (1)

17,39

13,26

1701 91 00 (2)

20,89

15,78

1701 99 10 (2)

20,89

10,34

1701 99 90 (2)

20,89

10,34

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


8.7.2004   

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L 237/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1220/2004 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1220/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1220/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

(3)  GU L 232 del 1.7.2004, pag. 34.


ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC

Dazio all'importazione (5)

Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

India e Pakistan (6)

Egitto (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

(2)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3)  Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4)  Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5)  L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6)  Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8)  Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).


ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

 

Risone

Tipo Indica

Tipo Japonica

Rotture

Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

1.

Dazio all'importazione (EUR/t)

 (1)

191,62

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Elementi di calcolo:

a)

Prezzo cif Arag (EUR/t)

359,81

216,09

290,44

371,68

b)

Prezzo fob (EUR/t)

266,07

347,31

c)

Noli marittimi (EUR/t)

24,37

24,37

d)

Fonte

USDA e operatori

USDA e operatori

Operatori

Operatori


(1)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

8.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2004

che istituisce una misura transitoria per l’attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

[notificata con il numero C(2004) 2365]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/539/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003, che stabilisce le norme veterinarie applicabili ai movimenti non commerciali di animali da compagnia, entra in vigore il 3 luglio 2004.

(2)

Malgrado le misure adottate al fine di facilitare la transizione dalle norme in vigore a quelle previste dal regolamento (CE) n. 998/2003, l’attuazione di quest’ultimo richiede segnatamente la disponibilità di passaporti in tutti gli ambulatori veterinari, il rilascio di nuovi modelli di certificato per l’ingresso di animali provenienti dai paesi terzi e l’attuazione di analisi successive alla vaccinazione per gli animali provenienti dai paesi terzi che non sono elencati nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.

(3)

Nonostante le iniziative attuate dagli Stati membri, sembrano permanere alcuni dubbi riguardo a tali norme, segnatamente in considerazione del notevole numero di persone che si accingono a viaggiare con i loro animali da compagnia in questo periodo dell’anno per le vacanze estive. Di conseguenza, il periodo in cui si verifica il maggior numero di movimenti di tali animali potrebbe comportare numerose difficoltà amministrative.

(4)

Ne consegue la necessità di mantenere l’applicazione delle condizioni nazionali attualmente in vigore per un sufficiente periodo di tempo. Pertanto, nel corso del periodo in esame i movimenti di cui trattasi potranno essere permessi in conformità con il regolamento (CE) n. 998/2003 oppure con le norme nazionali in vigore prima del 3 luglio 2004. Di conseguenza, è opportuno prorogare la deroga alle decisioni della Commissione 2003/803/CE (2) e 2004/203/CE (3), di cui alla decisione 2004/301/CE, con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti da utilizzare per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell’articolo 25, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003, fino al 1o ottobre 2004 gli Stati membri consentono l’ingresso sul rispettivo territorio di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I di detto regolamento, conformemente alle norme nazionali in vigore prima del 3 luglio 2004.

Articolo 2

All’articolo 1, primo comma, lettera a), della decisione 2004/301/CE la data del «3 luglio 2004» è sostituita da quella del «1o ottobre 2004».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).

(2)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55).