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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2004 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica socialista del Vietnam
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 119/97 (2) (il «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi dal 32,5 % al 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese. |
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(2) |
In esito ad un’inchiesta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha aumentato i summenzionati dazi con il regolamento (CE) n. 2100/2000 (l'«inchiesta antiassorbimento»). Con la modifica sono stati stabiliti dazi antidumping definitivi dal 51,2 % al 78,8 %. |
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(3) |
Nel gennaio 2002 la Commissione ha avviato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, un riesame delle summenzionate misure antidumping (3) (il «riesame in previsione della scadenza»). Tale riesame è tuttora in corso. |
1.2. Domanda
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(4) |
Il 18 agosto 2003 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese. La domanda è stata presentata dalla SX Bürowaren und Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di alcuni tipi dei suddetti meccanismi (i «richiedenti»). Nella domanda si sosteneva che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese venivano eluse mediante il trasbordo attraverso il Vietnam. |
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(5) |
Nella domanda si sosteneva inoltre che tale modificazione della configurazione degli scambi non trovava sufficiente motivazione o giustificazione oltre all’istituzione delle misure antidumping e che gli effetti riparatori delle misure antidumping vigenti sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese venivano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni di alcuni tipi di meccanismi dalla Repubblica popolare cinese sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di alcuni tipi di meccanismi dal Vietnam. Esistevano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni si verificava a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che aveva determinato l'istituzione delle misure in vigore. |
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(6) |
Infine, i richiedenti sostenevano che i prezzi di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Vietnam erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione. |
1.3. Apertura
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(7) |
Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (CE) n. 1733/2003 (4) (il «regolamento di apertura»). Con tale regolamento, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare, a decorrere dal 2 ottobre 2003, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam. |
1.4. Inchiesta
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(8) |
La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, ai produttori/esportatori, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all’industria comunitaria richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori nella Repubblica popolare cinese e in Vietnam nonché agli importatori comunitari menzionati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta iniziale. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. |
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(9) |
Al questionario ha risposto un produttore/esportatore del Vietnam, collegato ad un produttore esportatore cinese, mentre non sono pervenute risposte da produttori/esportatori cinesi. Hanno inoltre risposto al questionario cinque importatori non collegati della Comunità. |
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(10) |
Hanno collaborato all'inchiesta e risposto al questionario le seguenti società:
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(11) |
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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1.5. Periodo dell’inchiesta
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(12) |
L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003 (il «PI»). Per esaminare la modificazione della configurazione degli scambi sono stati raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 1999 e il PI. |
2. ESITO DELL'INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
i) Determinazione del volume delle importazioni
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(13) |
Il volume delle vendite di meccanismi per la legatura di fogli esportati verso la Comunità durante il PI indicato dall’unico produttore/esportatore vietnamita che ha collaborato — Office Xpress Manufacturing Company Limited («Office Xpress Manufacturing») — superava in misura considerevole (del 50 % circa) il volume totale delle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dal Vietnam registrato da Eurostat nello stesso periodo. Ciò era dovuto al fatto che il peso indicato non corrispondeva a quello effettivo della spedizione, bensì al peso teorico, ossia stimato, delle parti. Dall’inchiesta è inoltre emerso che in Vietnam opera un unico esportatore dei meccanismi in questione: Office Xpress Manufacturing. È stato quindi concluso che i dati rilevati da Eurostat come importazioni dal Vietnam si riferiscono molto probabilmente esclusivamente alle esportazioni della Office Express Manufacturing. Date le circostanze, i dati Eurostat sono stati ritenuti più attendibili di quelli riferiti da Office Express Manufacturing. |
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(14) |
Per quanto riguarda l’andamento delle importazioni di meccanismi dal 1999, va rilevato che l’operatore di Hong Kong collegato alla Office Xpress Manufacturing — Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited («Hong Kong Stationery») — tramite il quale vengono effettuate tutte le esportazioni della Office Xpress Manufacturing verso l’UE non ha fornito dati sulle esportazioni inerenti alle vendite di meccanismi per la legatura di fogli negli anni precedenti al PI. Pertanto, in mancanza di altre più ragionevoli basi o fonti di informazioni comparabili, per stabilire gli effettivi volumi delle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli nel PI e l'andamento delle importazioni di tali prodotti di origini diverse a partire dal 1999 sono stati utilizzati i dati Eurostat. I pertinenti dati sulle importazioni forniti da due importatori non collegati che hanno collaborato hanno confermato le risultanze generali di Eurostat. |
ii) Industria comunitaria
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(15) |
Dall’inchiesta è emerso che anche uno degli importatori non collegati della Comunità produceva i meccanismi in questione nella Comunità durante il PI. Tale società ha sostenuto che a causa del fallimento e della chiusura da parte di uno dei richiedenti degli impianti di produzione nella Comunità, essa contribuisce ora per una quota maggioritaria alla produzione comunitaria del prodotto simile. Tale importatore/produttore ha quindi concluso che i richiedenti non sono più sufficientemente rappresentativi e che il presente procedimento dovrebbe di conseguenza essere concluso senza estendere alle importazioni originarie del Vietnam le misure antidumping in vigore. |
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(16) |
Occorre rilevare che a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base i produttori comunitari che importano anche il prodotto assertivamente oggetto di dumping possono essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria. Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base non stabilisce che la domanda di apertura di un’inchiesta antielusione possa essere presentata solo da produttori comunitari che contribuiscono per una quota maggioritaria alla produzione comunitaria del prodotto simile. Di conseguenza, il fatto che un produttore comunitario contrario a siffatta inchiesta rappresenti eventualmente una quota maggiore di quella del soggetto che ha presentato la domanda non è, di per sé, un motivo per concludere il procedimento. Comunque, e anche se tale importatore dovesse essere effettivamente considerato parte dell’industria comunitaria, dall’inchiesta è emerso che, nonostante la chiusura di un impianto di produzione dopo il PI, i richiedenti continuavano a produrre quantitativi considerevoli e rappresentavano ancora una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto simile. Di conseguenza, la richiesta di concludere il procedimento in corso ha dovuto essere respinta. |
2.2. Prodotto in esame e prodotto simile
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(17) |
Conformemente alla definizione del regolamento originario, trattasi di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 . Tali meccanismi sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato al prodotto in esame. Generalmente tali meccanismi si compongono di anello, lama, rivestimento, occhiello ed eventualmente scatto. |
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(18) |
L’inchiesta ha dimostrato che i meccanismi esportati verso la Comunità dalla Repubblica popolare cinese e quelli spediti dal Vietnam alla Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Essi devono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Forma di elusione
2.3.1. Modificazione della configurazione degli scambi
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(19) |
Dall’inchiesta è emerso che dopo l’imposizione di misure definitive sulle importazioni dei meccanismi in questione dalla Repubblica popolare cinese, in particolare dopo il potenziamento di tali misure deciso nel 2000 in esito all’inchiesta antiassorbimento di cui al considerando 2, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuite considerevolmente, passando da 1 684,3 t nel 1999 a 301,9 t nel 2002 e a 357,1 t nel PI. Nello stesso periodo le importazioni dei meccanismi in questione dal Vietnam sono aumentate considerevolmente, passando da 0 t nel periodo 1999-2001 a 1 105 t nel 2002. Durante il PI le importazioni dal Vietnam sono aumentate ulteriormente, raggiungendo le 1 589,2 t. |
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(20) |
In tale contesto occorre rilevare che la società collegata al produttore/esportatore vietnamita che ha collaborato — la Hong Kong Stationery — possiede impianti di produzione in Cina e ha installato un impianto di produzione/assemblaggio in Indonesia attorno al 1998. L’impianto indonesiano è stato chiuso nel 2002 e durante il PI della presente inchiesta non si sono verificate importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dall’Indonesia. L’apertura dell’impianto indonesiano e le conseguenti importazioni nell’UE dall’Indonesia hanno indotto l’industria comunitaria a chiedere l’apertura di un’inchiesta in esito alla quale nel 2002 sono state imposte misure antidumping e compensative sulle importazioni dall’Indonesia del prodotto in questione. |
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(21) |
Nel marzo 2002 Office Xpress Manufacturing ha avviato operazioni di assemblaggio in Vietnam (cfr. infra) e le importazioni sono passate da 0 a 1 105 t, raggiungendo livelli analoghi a quelli delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese nel 1999 prima del considerevole aumento dei dazi deciso nel 2000 (cfr. precedenti considerando 1 e 2). Tale incremento si è verificato appena prima che venissero imposti dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari dell’Indonesia, nel 2002.
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(22) |
È stato pertanto concluso che si era verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica popolare di Cina e il Vietnam, dall’altro, e che le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese erano state sostituite da importazioni dello stesso prodotto dal Vietnam. |
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(23) |
L’esportatore vietnamita ha sostenuto che non vi sarebbe nesso tra la cessazione delle esportazioni dalla Cina ad opera della società collegata e l’avvio delle operazioni in Vietnam, dato l’intervallo di tempo tra i due eventi. Pertanto, la modificazione della configurazione degli scambi non deriverebbe dall’installazione dell’impianto vietnamita. Tuttavia, non si sono potute verificare le cifre esatte relative alle esportazioni antecedenti al PI della società cinese collegata, e quindi non è stato possibile determinare i volumi di esportazione di tale società. Di conseguenza, non può essere confermato che le esportazioni di meccanismi per la legatura di fogli della società cinese collegata siano effettivamente cessate prima dell’avvio dell’attività in Vietnam, come si dichiara. Comunque, il semplice fatto che le esportazioni dalla Cina siano cessate prima dell’avvio dell’attività in Vietnam non incide sulla conclusione in merito al fatto che vi sia o no modificazione della configurazione degli scambi. Nella presente inchiesta è stato stabilito chiaramente che le esportazioni di meccanismi per la legatura di fogli dalla Cina sono state sostituite da importazioni dello stesso prodotto dal Vietnam. Ciò è stato ritenuto una chiara modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, indipendentemente dal fatto che le esportazioni dalla Cina siano state sostituite immediatamente o soltanto dopo un certo lasso di tempo. L’argomentazione dell’esportatore vietnamita ha quindi dovuto essere respinta. |
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(24) |
L’esportatore vietnamita ha sostenuto che poiché la Commissione non ha chiesto specificamente informazioni in merito ai costi di produzione relativamente alle operazioni di assemblaggio in Vietnam non si dovrebbero trarre conclusioni in merito ai criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
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(25) |
Si rileva innanzitutto che le conclusioni sono state elaborate sulla scorta delle informazioni fornite rispondendo al questionario e a quelle raccolte nel corso delle verifiche in loco. Tali informazioni sono state fornite volontariamente dalle società interessate, su richiesta della Commissione. Di conseguenza, le conclusioni rispetto all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base sono state elaborate esclusivamente sulla scorta di informazioni effettivamente fornite, comprese quelle relative ai costi di produzione, dalla società interessata, nell’ambito della presente inchiesta antielusione. L’argomentazione suesposta ha quindi dovuto essere respinta. |
2.3.2. Pratiche, processi o lavorazioni
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(26) |
L’impianto di produzione/assemblaggio vietnamita della Office Xpress Manufacturing, l’unico esportatore che ha collaborato, è stato registrato nel gennaio 2002 ed è diventato effettivamente operativo nel marzo 2002. |
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(27) |
È emerso che i macchinari e le attrezzature impiegati in Vietnam sono stati trasferiti da società collegate che trattano meccanismi per la legatura di fogli ubicate nella Repubblica popolare cinese o precedentemente ubicate in Indonesia. Il trasferimento delle attrezzature dall’Indonesia e dalla Repubblica popolare cinese al Vietnam è iniziato nel febbraio 2002, appena prima dell’imposizione di misure definitive sulle importazioni dei meccanismi originari dell’Indonesia e successivamente all’imposizione di misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in questione dalla Cina. |
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(28) |
Dall’inchiesta è inoltre emerso che, nel corso del PI, l’intero fabbisogno di componenti di meccanismi per la legatura di fogli dell'esportatore vietnamita era coperto dalla produzione delle società collegate ubicate nella Repubblica popolare cinese, il paese soggetto alle misure. Talvolta i componenti venivano importati in forma parzialmente assemblata, ad esempio semianelli assemblati con la lama. |
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(29) |
La Commissione ha esaminato la quota dei pezzi importati dalla Cina sul valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, il valore dei pezzi importati e del prodotto assemblato complessivo è stato stabilito rispetto al valore d’acquisto di tutti i componenti del meccanismo: anello, lama, rivestimento, occhiello e scatto. |
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(30) |
Su tale base, il valore dei pezzi importati da Office Xpress Manufacturing dalla Repubblica popolare cinese è risultato di molto superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Infatti, durante il PI Office Xpress importava dalle società collegate in Cina tutti i pezzi del prodotto assemblato. |
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(31) |
La Commissione ha inoltre esaminato il valore aggiunto da Office Xpress Manufacturing alle operazioni di assemblaggio nel corso del PI. Tale valore è stato calcolato detraendo dal giro d’affari netto, escluso il gettito della vendita degli scarti, le spese sostenute per i consumi intermedi, ossia tutte le spese pagate ai fornitori e necessarie per gestire la società e fabbricare il prodotto in questione (quali la fornitura di beni e servizi). Il valore aggiunto da Office Xpress ai pezzi introdotti durante il PI è risultato considerevolmente inferiore al 25 % del costo di produzione della società. |
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(32) |
Di conseguenza, si è dovuto concludere che le operazioni in Vietnam costituivano operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
2.3.3. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping
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(33) |
La summenzionata modificazione della configurazione degli scambi ha coinciso con l’avvio di operazioni di assemblaggio di meccanismi per la legatura di fogli in Vietnam; non è stata riscontrata alcuna giustificazione economica di tale modificazione. La società acquistava infatti i componenti per i suoi meccanismi per la legatura di fogli unicamente da società collegate in Cina, apportando scarso valore aggiunto in Vietnam. Inoltre, ci si aspetterebbe che gli eventuali vantaggi economici derivanti dall’assemblaggio di prodotti in Vietnam si riflettano in tutte le vendite del prodotto da parte del gruppo. Tuttavia, è risultato che soltanto i meccanismi per la legatura di fogli venduti alla Comunità provenivano dal Vietnam, mentre altri mercati continuavano ad essere riforniti direttamente dalla Repubblica popolare cinese. La società ha persino ammesso che i prodotti venduti alla Comunità provenivano soltanto dal Vietnam in ragione dei dazi antidumping che gravano sui meccanismi originari della Repubblica popolare cinese. |
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(34) |
È emerso che le ordinazioni dei clienti comunitari pervenivano all’operatore collegato, la Hong Kong Stationery, la quale comunicava alla Office Xpress Manufacturing in Vietnam e alle sue società collegate in Cina i componenti e le operazioni di assemblaggio necessari per evadere l’ordine. I componenti venivano successivamente spediti via mare in Vietnam, ove veniva assemblato il prodotto finale. Tale pratica è diversa da quella relativa alle vendite a paesi terzi diversi dalla Comunità, nell’ambito delle quali il prodotto finito è fabbricato interamente da produttori cinesi. |
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(35) |
Tutti i prodotti assemblati in Vietnam sono destinati al mercato comunitario ed esportati tramite l'operatore collegato di Hong Kong che provvede alla fatturazione ai clienti comunitari. Come già precisato, i meccanismi esportati verso paesi terzi venivano prodotti nella Repubblica popolare cinese e esportati direttamente da tale paese. |
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(36) |
L’esportatore vietnamita ha sostenuto che l’avvio dell’attività in Vietnam era motivato dall’offerta da parte del governo vietnamita di condizioni favorevoli per gli investimenti stranieri e di migliori infrastrutture. Inoltre, il costo del lavoro sarebbe considerevolmente inferiore a quello degli altri paesi dell’Estremo Oriente. Infine, è stato dichiarato che i meccanismi per la legatura di fogli assemblati in Vietnam venivano esportati esclusivamente verso la Comunità in considerazione della particolare situazione di mercato per quanto riguarda la domanda, i prezzi e i tipi di prodotto rispetto ai mercati di altri paesi terzi. |
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(37) |
Per quanto riguarda l’attrazione di investimenti stranieri in Vietnam, non sono stati presentati elementi di prova convincenti che possano confermare che all’atto della decisione di avviare le attività nel suddetto paese si fosse effettivamente tenuto conto di tali fattori. Le circostanze specifiche del caso in esame, in particolare il momento scelto per l’avvio dell’attività e il tipo di attività, indicano piuttosto che il trasferimento in Vietnam era motivato dall’esistenza di misure antidumping sulle importazioni dalla Cina. |
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(38) |
Riguardo al costo del lavoro, si rileva che non sono stati presentati elementi di prova a sostegno di tale argomentazione o del fatto che tale fattore abbia avuto un ruolo determinante nella decisione della società di trasferire l'attività in Vietnam. Anche se in Vietnam il costo del lavoro era considerevolmente inferiore rispetto alla Cina, dall’inchiesta è emerso che tale voce incideva soltanto in misura modesta (mediamente per il 3 % circa del costo di produzione) sul costo dei meccanismi per la legatura di fogli e che di per sé ciò non poteva essere considerato causa sufficiente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base. |
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(39) |
Riguardo alle diverse situazioni di mercato nella Comunità e negli altri mercati terzi, non sono stati forniti elementi di prova e tale argomentazione ha dovuto quindi essere respinta. |
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(40) |
Di conseguenza, la modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi esportatori interessati e la Comunità è risultata derivare da un processo di assemblaggio di pezzi cinesi in Vietnam per il quale non è stata individuata altra giustificazione economica oltre all’imposizione del dazio sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dalla Repubblica popolare cinese. |
2.3.4. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping
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(41) |
È stato esaminato se i prodotti importati abbiano — in termini di prezzi e/o di quantitativi — compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Repubblica popolare cinese. |
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(42) |
L’analisi del flusso commerciale ha evidenziato che la modificazione della configurazione delle importazioni comunitarie, intervenuta dall’imposizione di misure definitive sulle importazioni originarie della Cina e dell’Indonesia in poi, ha indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario. Nel PI della presente inchiesta, infatti, la società vietnamita ha esportato verso la Comunità quantitativi considerevolmente superiori a quelli esportati dalla società ad essa collegata nella Repubblica popolare cinese durante il PI dell'inchiesta iniziale. |
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(43) |
Riguardo ai prezzi del prodotto spedito dal Vietnam, è stato riscontrato che la media generale dei prezzi ai clienti non collegati nella Comunità era inferiore ai prezzi delle esportazioni oggetto di dumping della società collegata nella Repubblica popolare cinese durante il PI dell'inchiesta iniziale. Inoltre, i prezzi delle esportazioni vietnamite sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio fissato per i produttori comunitari nell’inchiesta iniziale. |
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(44) |
L’esportatore vietnamita ha sostenuto che la Commissione non aveva esaminato se le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dal Vietnam avessero compromesso l’impatto dei dazi antidumping dal punto di vista dell’industria comunitaria, ossia se le importazioni dal Vietnam stessero avendo effetti negativi significativi sui produttori comunitari. In particolare è stato sostenuto che non è stata effettuata un’adeguata valutazione delle condizioni di concorrenza sul mercato e della loro evoluzione dall’imposizione dei dazi iniziali in poi. |
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(45) |
Si rileva che il regolamento di base non esige siffatto esame nel quadro della presente inchiesta, la quale si prefigge soltanto di stabilire se le importazioni dal Vietnam stiano eludendo le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in questione dalla Cina. Come già precisato, è risultato essere così. Tramite l’elusione è stato indebolito l’effetto riparatore dei dazi antidumping iniziali, dati gli ingenti quantitativi importati a prezzi persino inferiori a quelli praticati durante il periodo dell’inchiesta iniziale. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(46) |
Di conseguenza, è stato concluso che le importazioni del prodotto in questione dal Vietnam indebolivano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e di quantitativi. |
2.3.5. Prova dell’esistenza del dumping
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(47) |
Infine, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero elementi di prova dell'esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili o similari. A tal fine, i prezzi all’esportazione dei meccanismi in questione praticati durante il PI dal produttore/esportatore vietnamita che ha collaborato sono stati confrontati con il valore normale determinato nell’ambito dell’inchiesta che ha condotto all’imposizione delle misure definitive per il prodotto simile. |
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(48) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto, l'assicurazione e il credito. |
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(49) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emerso un dumping significativo. |
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(50) |
Un importatore non collegato ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe determinare il margine di dumping in riferimento al valore normale accertato nell’inchiesta iniziale bensì utilizzare il valore normale determinato nell’ambito del riesame in corso in previsione della scadenza. Analogamente, l’esportatore vietnamita ha sostenuto che la Commissione dovrebbe stabilire il valore normale in base ai costi sostenuti in Vietnam. |
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(51) |
Si rileva che, conformemente all’articolo 13, l’esistenza del dumping deve essere esaminata in relazione ai valori normali precedentemente accertati. Per quanto riguarda l’esame in corso in previsione della scadenza, non sono ancora state tratte conclusioni di cui avvalersi eventualmente nell’ambito della presente inchiesta. Tali richieste sono state pertanto respinte. |
2.4. Interesse della Comunità
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(52) |
Un importatore non collegato ha dichiarato che, benché non esplicitamente citato all’articolo 13 del regolamento di base, si sarebbe dovuto esaminare in dettaglio l’interesse della Comunità, in particolare in considerazione dell’evolversi delle circostanze dall’imposizione delle misure definitive in poi. |
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(53) |
Si rileva che l’inchiesta in esito alla quale sono state istituite le misure iniziali ha evidenziato che l’applicazione di tali misure era nell’interesse della Comunità. L’articolo 13 non esige che si esamini se dall’istituzione delle misure in poi siano mutate le circostanze inerenti alla determinazione dell’interesse della Comunità. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che tale esame sia giustificato, si rileva che comunque nessuno degli interessati ha prodotto elementi a sostegno delle tesi secondo cui l’istituzione di misure non sarebbe più nell’interesse della Comunità. Di conseguenza, si conclude che è nell’interesse della Comunità anche l’estensione delle misure al Vietnam, al fine di contrastare l’elusione in corso, che ha indebolito gli effetti riparatori delle misure iniziali. Di conseguenza, tale argomentazione ha dovuto essere respinta. |
3. CONCLUSIONI
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(54) |
La presente inchiesta è stata aperta a seguito di una domanda pervenuta dall’industria comunitaria contenente sufficienti elementi di prova dell’asserito trasbordo attraverso il Vietnam di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese. Dagli elementi sopra esposti, risulta effettivamente l'elusione, attraverso il Vietnam, delle misure istituite sui meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Cina. Pezzi e componenti sono inviati via mare dalla Repubblica popolare cinese al Vietnam, ove viene assemblato il prodotto finale successivamente esportato verso la Comunità. Data l’accertata elusione, si propone di estendere le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese allo stesso prodotto spedito dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Vietnam. |
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(55) |
Le misure da estendere sono quelle stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario, modificato da ultimo dal procedimento antiassorbimento, ossia:
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(56) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese debbono applicarsi alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam. |
4. RICHIESTA DI ESENZIONE
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(57) |
L’unico esportatore che ha collaborato ha presentato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso proposto. |
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(58) |
L’inchiesta ha evidenziato che le esportazioni di tale società eludevano le misure istituite sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese. Di conseguenza, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre respingere la domanda di esenzione. |
|
(59) |
Benché nel corso della presente inchiesta non sia risultato esistere in Vietnam nessun altro esportatore di meccanismi per la legatura di fogli verso la Comunità, altri esportatori interessati che intendano presentare, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione è giustificata. L'esenzione può essere concessa previa valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che siano attuate pratiche per le quali vi è una motivazione o giustificazione economica insufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite per l'esportazione del prodotto in esame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 , originari della Repubblica popolare cinese, sono estesi alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam (codici TARIC 8305 10 00 11 e 8305 10 00 21).
Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo a scatto fissato al meccanismo.
2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda viene inviata al seguente indirizzo:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale del Commercio |
|
Direzione B |
|
Ufficio: J-79 05/17 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Fax (32-2) 295 65 05 |
|
Telex COMEU B 21877. |
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97.
Articolo 3
Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1733/2003.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 (GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1).
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0707 00 05 |
052 |
101,8 |
|
999 |
101,8 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
83,4 |
|
999 |
83,4 |
|
|
0805 50 10 |
382 |
55,6 |
|
388 |
57,9 |
|
|
508 |
49,3 |
|
|
528 |
60,1 |
|
|
999 |
55,7 |
|
|
0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90 |
388 |
85,5 |
|
400 |
105,4 |
|
|
404 |
106,8 |
|
|
508 |
70,1 |
|
|
512 |
74,9 |
|
|
528 |
72,2 |
|
|
720 |
76,7 |
|
|
804 |
93,7 |
|
|
999 |
85,7 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
231,3 |
|
092 |
165,3 |
|
|
624 |
104,3 |
|
|
999 |
167,0 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
347,6 |
|
068 |
127,8 |
|
|
400 |
366,6 |
|
|
616 |
146,8 |
|
|
999 |
247,2 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
052 |
152,4 |
|
624 |
106,1 |
|
|
999 |
129,3 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
107,2 |
|
512 |
96,4 |
|
|
624 |
191,1 |
|
|
999 |
131,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2) sono considerati «prezzi rappresentativi» i prezzi cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, fissati a norma del regolamento (CE) n. 784/68 della Commissione (3). Tali prezzi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punti I e II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. |
|
(2) |
Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi occorre tener conto di tutte le informazioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/68, salvo nei casi di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento. |
|
(3) |
Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 784/68. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b), paragrafo 1, dello stesso articolo 5. |
|
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95. |
|
(5) |
Occorre fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti considerati, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna 2004/2005 sono fissati i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 per la campagna 2004/2005
|
(in euro) |
||
|
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
17,39 |
7,61 |
|
1701 11 90 (1) |
17,39 |
13,77 |
|
1701 12 10 (1) |
17,39 |
7,42 |
|
1701 12 90 (1) |
17,39 |
13,26 |
|
1701 91 00 (2) |
19,64 |
16,66 |
|
1701 99 10 (2) |
19,64 |
11,21 |
|
1701 99 90 (2) |
19,64 |
11,21 |
|
1702 90 99 (3) |
0,20 |
0,44 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1211/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 luglio 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco. |
|
(3) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 43,062 euro/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 luglio 2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 , espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
|
(2) |
L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10 , espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
|
(3) |
L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10 , per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi. |
|
(4) |
Nella settimana dal 21 giugno al 25 giugno 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India. |
|
(5) |
La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 21 giugno al 25 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP — INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
|
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21 giugno al 25 giugno 2004 |
Limite |
|
Barbados |
100 |
|
|
Belize |
0 |
Raggiunto |
|
Congo |
0 |
Raggiunto |
|
Figi |
0 |
Raggiunto |
|
Guiana |
0 |
Raggiunto |
|
India |
0 |
Raggiunto |
|
Costa d'Avorio |
0 |
Raggiunto |
|
Giamaica |
100 |
|
|
Kenya |
100 |
|
|
Madagascar |
100 |
|
|
Malawi |
0 |
Raggiunto |
|
Maurizio |
0 |
Raggiunto |
|
S. Cristoforo e Nevis |
0 |
Raggiunto |
|
Swaziland |
0 |
Raggiunto |
|
Tanzania |
100 |
|
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
|
Zambia |
100 |
|
|
Zimbabwe |
0 |
Raggiunto |
Campagna 2004/2005
|
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21 giugno al 25 giugno 2004 |
Limite |
|
Barbados |
100 |
|
|
Belize |
100 |
|
|
Congo |
100 |
|
|
Figi |
100 |
|
|
Guiana |
100 |
|
|
India |
0 |
Raggiunto |
|
Costa d'Avorio |
100 |
|
|
Giamaica |
100 |
|
|
Kenya |
100 |
|
|
Madagascar |
100 |
|
|
Malawi |
100 |
|
|
Maurizio |
100 |
|
|
S. Cristoforo e Nevis |
100 |
|
|
Swaziland |
100 |
|
|
Tanzania |
100 |
|
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
|
Zambia |
100 |
|
|
Zimbabwe |
97,3420 |
Raggiunto |
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Contingente aperto per gli Stati membri di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, eccetto la Slovenia
|
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21 giugno al 25 giugno 2004 |
Limite |
|
India |
100 |
|
|
ACP |
0 |
Raggiunto |
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Contingente aperto per la Slovenia
|
Paesi interessati |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21 giugno al 25 giugno 2004 |
Limite |
|
ACP |
100 |
Raggiunto |
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
|
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21 giugno al 25 giugno 2004 |
Limite |
|
Brasile |
0 |
Raggiunto |
|
Cuba |
0 |
Raggiunto |
|
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
relativo all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell’India per l’approvvigionamento delle raffinerie durante il periodo dal 1o luglio 2004 al 28 febbraio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 e per l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, viene riscosso un dazio speciale ridotto all’importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di tale genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio (2), da un lato con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) menzionati nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP, accluso all’allegato V della convenzione ACP-CE (3) e, dall’altro, con la Repubblica dell’India. |
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(2) |
Gli accordi sotto forma di scambio di lettere, conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, dispongono che i raffinatori interessati debbano pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell’aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione considerata. Occorre pertanto stabilire tale prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2004/2005. |
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(3) |
A norma dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono determinati sulla base di un bilancio comunitario previsionale annuo. Da tale bilancio risulta la necessità di importare zucchero greggio e di aprire, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi precitati, in modo da soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte della campagna di cui trattasi. |
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(4) |
Tenuto conto delle previsioni di produzione di zucchero greggio di canna attualmente disponibili per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e dei quantitativi che risultano mancanti in base al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni di importazione per il periodo dal 1o luglio 2004 al 28 febbraio 2005. |
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(5) |
Va precisato che al nuovo contingente occorre applicare il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (4). |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 28 febbraio 2005 sono aperti, nell’ambito della decisione 2001/870/CE, per l’importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 :
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a) |
un contingente tariffario di 138 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dei paesi ACP firmatari dell’accordo sotto forma di scambio di lettere approvato in forza della decisione 2001/870/CE; |
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b) |
un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dell’India. |
Articolo 2
1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1 è fissato a 0 EUR.
2. Il prezzo minimo d’acquisto che i raffinatori comunitari debbono pagare è fissato, per il periodo di cui all’articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero della qualità tipo.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 1159/2003 si applica al contingente tariffario aperto dal presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 325 dell’8.12.2001, pag. 21.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(4) GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
recante deroga al regolamento (CE) n. 2424/1999 che stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione di carni bovine disossate ed essiccate di cui al regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2424/1999 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario su base pluriennale per l'importazione dalla Svizzera di carni bovine disossate ed essiccate, per un quantitativo annuo di 700 tonnellate, per periodi compresi tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. |
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(2) |
Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2424/1199 è entrato in vigore, nella sua versione finale, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom. |
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(3) |
Tale accordo prevede l'importazione, in esenzione da dazio, di un quantitativo di 1 200 tonnellate all'anno di carni bovine disossate ed essiccate, di cui al codice NC ex 0210 20 90 . Tuttavia, in seguito alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nella dichiarazione comune concernente il settore delle carni, inclusa nell'atto finale di tale accordo (4) le parti hanno dichiarato che, in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate (peso netto), soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico. |
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(4) |
Inizialmente era stato previsto di limitare l'applicazione di tale deroga ad un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, con l'intesa di riesaminare la situazione se a quella scadenza non fossero state abolite le misure restrittive imposte da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera. |
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(5) |
Nella prima riunione del comitato misto per l'agricoltura svoltasi a Bruxelles il 12 dicembre 2002, le parti hanno reiterato la posizione espressa nella dichiarazione comune. |
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(6) |
La situazione è stata riesaminata, come previsto, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in occasione della seconda riunione del comitato misto per l'agricoltura svoltasi a Berna l'11 giugno 2003, nella quale si è concluso che fino a quel momento la situazione non era cambiata cosicché, essendo impossibile applicare le preferenze previste dall'accordo per i prodotti a base di carne, era opportuno continuare ad applicare le misure autonome di cui alla dichiarazione comune. |
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(7) |
Nella sua terza riunione del 4 dicembre 2004 a Bruxelles, il comitato misto per l'agricoltura ha concluso che, dopo l'adozione della decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (5) e la successiva abolizione delle misure restrittive imposte dagli Stati membri alla Confederazione svizzera si sarebbero dovute applicare quanto prima le concessioni previste dall'accordo. Tuttavia, in considerazione delle modifiche delle regole di origine, le parti sono d'accordo sulla necessità di concedere agli operatori un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi e prendere i provvedimenti necessari per le eventuali scorte di prodotti, per cui l'applicazione dell'accordo è prevista a partire dal 1o gennaio 2005. |
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(8) |
È pertanto opportuno adottare disposizioni per i mesi rimanenti del 2004, ossia fino a quando sarà posto in essere un nuovo regime di attuazione delle concessioni a partire dal 1o gennaio 2005. |
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(9) |
Le concessioni si riferiscono all'importazione di un quantitativo annuo di 700 tonnellate: per i mesi da luglio a dicembre 2004, il quantitativo sarà quindi limitato a 350 tonnellate. Qualora nel 2004 siano rilasciati titoli di importazione per un quantitativo inferiore a 700 tonnellate, la differenza andrà ad aggiungersi ai quantitativi disponibili per il 2005. La situazione sarà riesaminata dopo la fine del 2004. |
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(10) |
Appare quindi appropriato prevedere le deroghe necessarie al regolamento (CE) n. 2424/1999. |
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(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/1999, per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2004 è aperto un contingente tariffario comunitario per un quantitativo di 350 tonnellate di carni bovine disossate ed essiccate, del codice NC ex 0210 20 90 .
2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2424/1999, la validità dei certificati di autenticità e dei titoli d'importazione rilasciati a partire dal 1o luglio 2004 scade al più tardi il 31 dicembre 2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(3) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2589/1999 (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 6).
(4) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 352.
(5) Decisione 2004/78/CE (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).
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1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
che modifica alcuni elementi dei disciplinari di una denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (Scotch Beef)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità del Regno Unito hanno chiesto di modificare alcuni elementi relativi alla descrizione del prodotto e alla zona geografica per la denominazione «Scotch Beef», registrata quale indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2). |
|
(2) |
Dall’esame di tale richiesta di modifica risulta che non si tratta di modifiche di scarsa rilevanza. |
|
(3) |
Conformemente alla procedura prevista dall’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non trattandosi di modifiche di scarsa rilevanza, si applica mutatis mutandis la procedura prevista all’articolo 6. |
|
(4) |
Le modifiche sono considerate conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) non è pervenuta alla Commissione nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del succitato regolamento. |
|
(5) |
Dette modifiche devono essere pertanto registrate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche che figurano nell’allegato I del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 526/2004 (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 3).
(3) GU C 99 del 25.4.2003, pag. 2 (Scotch Beef).
ALLEGATO I
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (articolo 9)
N. CE: UK/0274/25.1.1994
1.
2.
3.
Descrizione
Al fine di tenere maggiormente conto della prassi attualmente seguita e delle esigenze dei consumatori in merito a un'etichettatura più trasparente nonché di migliorare la qualità dello Scotch Beef, l'attuale descrizione:
«Il prodotto è ottenuto da bovini ingrassati per un periodo minimo di 3 mesi e macellati e trattati nelle zone stabilite.»
è modificata come segue:
«Il prodotto è ottenuto da bovini nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.»
Metodo di ottenimento
A seguito delle modifiche apportate alla descrizione di cui sopra, occorre modificare la descrizione dettagliata del metodo di produzione. Inoltre, quando è stata presentata la richiesta iniziale, non vi era in pratica alcun quantitativo di Scotch Beef venduto in stato di congelazione. Pur non essendo tale pratica ancora molto diffusa, il richiedente desidera eliminare la frase «Può essere venduto soltanto come prodotto fresco o refrigerato» per consentire la vendita dello Scotch Beef congelato, se il trasformatore lo desidera.
Pertanto l'attuale descrizione:
«I bovini sono ingrassati in Scozia per un periodo non inferiore a tre mesi. La macellazione ed il trattamento sono effettuati conformemente alla normativa in materia. Può essere venduto soltanto come prodotto fresco o refrigerato.»
è modificata come segue:
«I bovini sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.»
ALLEGATO II
SCHEDA CONSOLIDATA
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
«SCOTCH BEEF»
N. CE: UK/0274/25.1.1994
DOP ( ) IGP (X)
La presente scheda è una sintesi elaborata a fini informativi. Per informazioni complete, in particolare per i produttori di prodotti contemplati dalla relativa DOP o IGP, consultare la versione completa del disciplinare a livello nazionale o presso i servizi della Commissione europea (1).
1.
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Nome |
: |
Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division |
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Indirizzo |
: |
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Tel. |
: |
(44-207) 238 66 87 |
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|
Fax |
: |
(44-207) 238 57 28 |
|||||
|
|
: |
rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk |
2.
|
2.1. |
|
|
2.2. |
|
|
2.3. |
Composizione : produttori (8 969), trasformatori (32), altri (310) |
3.
4.
4.1. Nome : «Scotch Beef»
4.2. Descrizione : Il prodotto è ottenuto da bovini nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.
4.3. Zona geografica : La zone indicata è la Scozia continentale, comprese le isole al largo della costa occidentale, le Orcadi e le Shetland.
4.4. Prova dell’origine : Lo Scotch Beef è noto fin dall’Ottocento per le sue qualità superiori ottenute grazie ai sistemi tradizionali di alimentazione utilizzati. Il prodotto ha ottenuto un’ottima reputazione sul mercato della carne, nel Regno Unito e all’estero.
4.5. Metodo di ottenimento : I bovini sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.
4.6. Legame : La qualità e le caratteristiche dello Scotch Beef sono il risultato di un pascolo estensivo sulle praterie caratteristiche della Scozia.
4.7. Organismo di controllo :
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Nome |
: |
Scottish Food Quality Certification |
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Indirizzo |
: |
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|||||
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Tel. |
: |
(44-131) 335 66 15 |
|||||
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Fax |
: |
(44-131) 335 66 01 |
|||||
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|
: |
enquiries@sfqc.co.uk |
4.8. Etichettatura : IGP
4.9. Condizioni nazionali : —
(1) Commissione europea — Direzione generale dell’Agricoltura — Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli — B-1049 Bruxelles.
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001 ha fissato, per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, il prezzo d’intervento dello zucchero bianco a 631,90 EUR per tonnellata per le zone non deficitarie. |
|
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento prevede che ogni anno per lo zucchero bianco venga fissato un prezzo d’intervento derivato per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato e tenuto conto dell’esperienza acquisita nonché delle spese di trasporto dello zucchero dalle zone eccedentarie alle zone deficitarie. |
|
(3) |
Per constatare la situazione deficitaria di una regione occorre effettuare proiezioni sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e concernenti sia la campagna in corso, riguardo all’evoluzione dei consumi, sia le prospettive delle campagne future, riguardo all’andamento della produzione disponibile. Una regione va pertanto considerata deficitaria soltanto se le proiezioni dimostrano con certezza l’esistenza di un deficit. |
|
(4) |
È prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione della Grecia, della Spagna, dell’Irlanda, del Regno Unito, dell’Italia, del Portogallo e della Finlandia. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d’intervento derivato dello zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2004/2005 è fissato a:
|
a) |
655,30 EUR per tonnellata per tutte le zone della Grecia; |
|
b) |
648,80 EUR per tonnellata per tutte le zone della Spagna; |
|
c) |
646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone dell’Irlanda e del Regno Unito; |
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d) |
655,30 EUR per tonnellata per tutte le zone dell’Italia; |
|
e) |
646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone del Portogallo; |
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f) |
646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone della Finlandia. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
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1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2004
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario (1),
visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento. |
|
(2) |
L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1992, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, p. 17).
(2) GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, p. 1).
ALLEGATO
|
Rubrica |
Designazione delle merci |
Livello dei valori unitari/100 kg netto |
|||||||
|
Merci, varietà, codici NC |
EUR LTL SEK |
CYP LVL GBP |
CZK MTL |
DKK PLN |
EEK SIT |
HUF SKK |
|||
|
1.10 |
Patate di primizia 0701 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
— |
— |
|
|
|
|
||||
|
1.30 |
Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19 |
25,14 |
14,62 |
796,01 |
186,85 |
393,37 |
6 360,62 |
||
|
86,81 |
16,47 |
10,70 |
114,84 |
6 024,74 |
1 002,82 |
||||
|
230,01 |
16,76 |
|
|
|
|
||||
|
1.40 |
Agli 0703 20 00 |
125,76 |
73,13 |
3 981,85 |
934,66 |
1 967,74 |
31 817,58 |
||
|
434,23 |
82,40 |
53,54 |
574,46 |
30 137,41 |
5 016,36 |
||||
|
1 150,56 |
83,83 |
|
|
|
|
||||
|
1.50 |
Porri ex 0703 90 00 |
45,21 |
26,29 |
1 431,44 |
336,00 |
707,38 |
11 438,13 |
||
|
156,10 |
29,62 |
19,25 |
206,51 |
10 834,12 |
1 803,34 |
||||
|
413,62 |
30,14 |
|
|
|
|
||||
|
1.60 |
Cavolfiori 0704 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
1.80 |
Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10 |
41,98 |
24,41 |
1 329,17 |
312,00 |
656,84 |
10 620,94 |
||
|
144,95 |
27,51 |
17,87 |
191,76 |
10 060,09 |
1 674,50 |
||||
|
384,07 |
27,98 |
|
|
|
|
||||
|
1.90 |
Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 |
61,43 |
35,72 |
1 945,00 |
456,55 |
961,17 |
15 541,79 |
||
|
212,11 |
40,25 |
26,15 |
280,61 |
14 721,09 |
2 450,32 |
||||
|
562,01 |
40,95 |
|
|
|
|
||||
|
1.100 |
Cavoli cinesi ex 0704 90 90 |
75,36 |
43,82 |
2 386,05 |
560,08 |
1 179,13 |
19 066,08 |
||
|
260,20 |
49,38 |
32,08 |
344,24 |
18 059,27 |
3 005,96 |
||||
|
689,45 |
50,23 |
|
|
|
|
||||
|
1.110 |
Lattughe a cappuccio 0705 11 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
1.130 |
Carote ex 0706 10 00 |
26,74 |
15,55 |
846,64 |
198,73 |
418,39 |
6 765,22 |
||
|
92,33 |
17,52 |
11,38 |
122,15 |
6 407,97 |
1 066,61 |
||||
|
244,64 |
17,82 |
|
|
|
|
||||
|
1.140 |
Ravanelli ex 0706 90 90 |
44,01 |
25,59 |
1 393,44 |
327,08 |
688,61 |
11 134,53 |
||
|
151,96 |
28,84 |
18,74 |
201,03 |
10 546,56 |
1 755,47 |
||||
|
402,64 |
29,34 |
|
|
|
|
||||
|
1.160 |
Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00 |
374,31 |
217,66 |
11 851,39 |
2 781,87 |
5 856,67 |
94 700,30 |
||
|
1 292,42 |
245,25 |
159,34 |
1 709,81 |
89 699,53 |
14 930,46 |
||||
|
3 424,48 |
249,51 |
|
|
|
|
||||
|
1.170 |
Fagioli: |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.170.1 |
|
119,93 |
69,74 |
3 797,38 |
891,36 |
1 876,57 |
30 343,53 |
||
|
414,11 |
78,58 |
51,06 |
547,85 |
28 741,20 |
4 783,96 |
||||
|
1 097,26 |
79,95 |
|
|
|
|
||||
|
1.170.2 |
|
126,14 |
73,35 |
3 993,84 |
937,47 |
1 973,66 |
31 913,42 |
||
|
435,54 |
82,65 |
53,70 |
576,19 |
30 228,19 |
5 031,47 |
||||
|
1 154,03 |
84,08 |
|
|
|
|
||||
|
1.180 |
Fave ex 0708 90 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
1.190 |
Carciofi 0709 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
1.200 |
Asparagi: |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.200.1 |
|
375,21 |
218,19 |
11 880,05 |
2 788,60 |
5 870,83 |
94 929,32 |
||
|
1 295,54 |
245,84 |
159,73 |
1 713,94 |
89 916,45 |
14 966,56 |
||||
|
3 432,76 |
250,12 |
|
|
|
|
||||
|
1.200.2 |
|
281,45 |
163,66 |
8 911,27 |
2 091,74 |
4 403,74 |
71 206,85 |
||
|
971,79 |
184,41 |
119,81 |
1 285,64 |
67 446,68 |
11 226,48 |
||||
|
2 574,93 |
187,61 |
|
|
|
|
||||
|
1.210 |
Melanzane 0709 30 00 |
89,80 |
52,22 |
2 843,36 |
667,42 |
1 405,12 |
22 720,29 |
||
|
310,07 |
58,84 |
38,23 |
410,21 |
21 520,51 |
3 582,08 |
||||
|
821,59 |
59,86 |
|
|
|
|
||||
|
1.220 |
Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 |
90,50 |
52,63 |
2 865,57 |
672,63 |
1 416,10 |
22 897,76 |
||
|
312,50 |
59,30 |
38,53 |
413,42 |
21 688,62 |
3 610,06 |
||||
|
828,01 |
60,33 |
|
|
|
|
||||
|
1.230 |
Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10 |
806,38 |
468,91 |
25 531,60 |
5 993,02 |
12 617,11 |
204 014,14 |
||
|
2 784,27 |
528,34 |
343,28 |
3 683,46 |
193 240,90 |
32 164,89 |
||||
|
7 377,41 |
537,53 |
|
|
|
|
||||
|
1.240 |
Peperoni 0709 60 10 |
136,93 |
79,62 |
4 335,39 |
1 017,64 |
2 142,45 |
34 642,58 |
||
|
472,78 |
89,71 |
58,29 |
625,47 |
32 813,23 |
5 461,75 |
||||
|
1 252,72 |
91,28 |
|
|
|
|
||||
|
1.250 |
Finocchi 0709 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
1.270 |
Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10 |
88,42 |
51,41 |
2 799,43 |
657,11 |
1 383,41 |
22 369,27 |
||
|
305,28 |
57,93 |
37,64 |
403,88 |
21 188,03 |
3 526,74 |
||||
|
808,90 |
58,94 |
|
|
|
|
||||
|
2.10 |
Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
2.30 |
Ananas, freschi ex 0804 30 00 |
83,47 |
48,54 |
2 642,91 |
620,37 |
1 306,06 |
21 118,57 |
||
|
288,21 |
54,69 |
35,53 |
381,29 |
20 003,37 |
3 329,56 |
||||
|
763,67 |
55,64 |
|
|
|
|
||||
|
2.40 |
Avocadi, freschi ex 0804 40 00 |
148,80 |
86,53 |
4 711,24 |
1 105,87 |
2 328,18 |
37 645,89 |
||
|
513,77 |
97,49 |
63,34 |
679,69 |
35 657,95 |
5 935,25 |
||||
|
1 361,32 |
99,19 |
|
|
|
|
||||
|
2.50 |
Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
2.60 |
Arance dolci, fresche: |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.60.1 |
|
48,60 |
28,26 |
1 538,77 |
361,20 |
760,42 |
12 295,80 |
||
|
167,81 |
31,84 |
20,69 |
222,00 |
11 646,50 |
1 938,56 |
||||
|
444,63 |
32,40 |
|
|
|
|
||||
|
2.60.2 |
|
56,97 |
33,13 |
1 803,63 |
423,36 |
891,31 |
14 412,15 |
||
|
196,69 |
37,32 |
24,25 |
260,21 |
13 651,09 |
2 272,22 |
||||
|
521,16 |
37,97 |
|
|
|
|
||||
|
2.60.3 |
|
48,60 |
28,26 |
1 538,77 |
361,20 |
760,42 |
12 295,80 |
||
|
167,81 |
31,84 |
20,69 |
222,00 |
11 646,50 |
1 938,56 |
||||
|
444,63 |
32,40 |
|
|
|
|
||||
|
2.70 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.70.1 |
|
75,89 |
44,13 |
2 402,93 |
564,04 |
1 187,47 |
19 200,95 |
||
|
262,04 |
49,73 |
32,31 |
346,67 |
18 187,02 |
3 027,22 |
||||
|
694,33 |
50,59 |
|
|
|
|
||||
|
2.70.2 |
|
52,75 |
30,68 |
1 670,32 |
392,07 |
825,43 |
13 346,94 |
||
|
182,15 |
34,56 |
22,46 |
240,98 |
12 642,14 |
2 104,28 |
||||
|
482,64 |
35,17 |
|
|
|
|
||||
|
2.70.3 |
|
24,73 |
14,38 |
783,00 |
183,79 |
386,94 |
6 256,69 |
||
|
85,39 |
16,20 |
10,53 |
112,96 |
5 926,30 |
986,43 |
||||
|
226,25 |
16,49 |
|
|
|
|
||||
|
2.70.4 |
|
80,60 |
46,87 |
2 551,96 |
599,02 |
1 261,12 |
20 391,80 |
||
|
278,30 |
52,81 |
34,31 |
368,17 |
19 314,98 |
3 214,97 |
||||
|
737,39 |
53,73 |
|
|
|
|
||||
|
2.85 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90 |
90,28 |
52,50 |
2 858,35 |
670,94 |
1 412,53 |
22 840,11 |
||
|
311,71 |
59,15 |
38,43 |
412,38 |
21 634,00 |
3 600,97 |
||||
|
825,93 |
60,18 |
|
|
|
|
||||
|
2.90 |
Pompelmi e pomeli, freschi: |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.90.1 |
|
55,91 |
32,51 |
1 770,11 |
415,50 |
874,75 |
14 144,34 |
||
|
193,03 |
36,63 |
23,80 |
255,38 |
13 397,43 |
2 230,00 |
||||
|
511,48 |
37,27 |
|
|
|
|
||||
|
2.90.2 |
|
65,29 |
37,97 |
2 067,15 |
485,22 |
1 021,54 |
16 517,89 |
||
|
225,43 |
42,78 |
27,79 |
298,23 |
15 645,64 |
2 604,21 |
||||
|
597,31 |
43,52 |
|
|
|
|
||||
|
2.100 |
Uva da tavola 0806 10 10 |
156,68 |
91,11 |
4 960,93 |
1 164,47 |
2 451,57 |
39 641,03 |
||
|
541,00 |
102,66 |
66,70 |
715,72 |
37 547,73 |
6 249,81 |
||||
|
1 433,47 |
104,45 |
|
|
|
|
||||
|
2.110 |
Cocomeri 0807 11 00 |
42,35 |
24,63 |
1 340,88 |
314,74 |
662,63 |
10 714,52 |
||
|
146,23 |
27,75 |
18,03 |
193,45 |
10 148,73 |
1 689,25 |
||||
|
387,45 |
28,23 |
|
|
|
|
||||
|
2.120 |
Meloni: |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.120.1 |
|
47,12 |
27,40 |
1 491,91 |
350,20 |
737,27 |
11 921,36 |
||
|
162,70 |
30,87 |
20,06 |
215,24 |
11 291,84 |
1 879,52 |
||||
|
431,09 |
31,41 |
|
|
|
|
||||
|
2.120.2 |
|
88,90 |
51,70 |
2 814,76 |
660,71 |
1 390,99 |
22 491,75 |
||
|
306,95 |
58,25 |
37,84 |
406,09 |
21 304,04 |
3 546,05 |
||||
|
813,33 |
59,26 |
|
|
|
|
||||
|
2.140 |
Pere: |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.140.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
— |
— |
|
|
|
|
||||
|
2.140.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
— |
— |
|
|
|
|
||||
|
2.150 |
Albicocche 0809 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
— |
— |
|
|
|
|
||||
|
2.160 |
Ciliege 0809 20 95 0809 20 05 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
2.170 |
Pesche 0809 30 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
— |
— |
|
|
|
|
||||
|
2.180 |
Pesche noci ex 0809 30 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
— |
— |
|
|
|
|
||||
|
2.190 |
Prugne 0809 40 05 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
— |
— |
|
|
|
|
||||
|
2.200 |
Fragole 0810 10 00 |
112,40 |
65,36 |
3 558,81 |
835,36 |
1 758,68 |
28 437,20 |
||
|
388,09 |
73,64 |
47,85 |
513,43 |
26 935,54 |
4 483,41 |
||||
|
1 028,33 |
74,93 |
|
|
|
|
||||
|
2.205 |
Lamponi 0810 20 10 |
304,95 |
177,33 |
9 655,33 |
2 266,39 |
4 771,43 |
77 152,35 |
||
|
1 052,93 |
199,80 |
129,82 |
1 392,98 |
73 078,22 |
12 163,85 |
||||
|
2 789,93 |
203,28 |
|
|
|
|
||||
|
2.210 |
Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30 |
1 605,61 |
933,66 |
50 836,82 |
11 932,89 |
25 122,34 |
406 219,33 |
||
|
5 543,85 |
1 052,00 |
683,51 |
7 334,27 |
384 768,38 |
64 044,57 |
||||
|
14 689,40 |
1 070,30 |
|
|
|
|
||||
|
2.220 |
Kiwis («Actinidia chinensis Planch».) 0810 50 00 |
105,19 |
61,17 |
3 330,49 |
781,76 |
1 645,85 |
26 612,77 |
||
|
363,20 |
68,92 |
44,78 |
480,49 |
25 207,44 |
4 195,77 |
||||
|
962,35 |
70,12 |
|
|
|
|
||||
|
2.230 |
Melagrane ex 0810 90 95 |
253,43 |
147,37 |
8 024,10 |
1 883,49 |
3 965,32 |
64 117,79 |
||
|
875,04 |
166,05 |
107,89 |
1 157,64 |
60 731,97 |
10 108,82 |
||||
|
2 318,58 |
168,94 |
|
|
|
|
||||
|
2.240 |
Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95 |
285,47 |
166,00 |
9 038,64 |
2 121,63 |
4 466,68 |
72 224,62 |
||
|
985,68 |
187,04 |
121,53 |
1 304,01 |
68 410,70 |
11 386,94 |
||||
|
2 611,73 |
190,30 |
|
|
|
|
||||
|
2.250 |
Litchi ex 0810 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1218/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,224 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1219/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 20 bis,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00 , nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione. |
|
(3) |
In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i mesi di luglio e agosto 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1220/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 24 giugno 2004 dal regolamento (CE) n. 1157/2004 della Commissione (3), conformemente agli allegati del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso
|
(in EUR/t) |
|||||
|
Codice NC |
Dazio all'importazione (5) |
||||
|
Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (3) |
Bangladesh (6) |
Basmati India e Pakistan (7) |
Egitto (8) |
||
|
1006 10 21 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 23 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 25 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 27 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 92 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 94 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 96 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 98 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 20 11 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
|
1006 20 13 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
|
1006 20 15 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
|
1006 20 17 |
177,63 |
57,83 |
84,47 |
0,00 |
133,22 |
|
1006 20 92 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
|
1006 20 94 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
|
1006 20 96 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
|
1006 20 98 |
177,63 |
57,83 |
84,47 |
0,00 |
133,22 |
|
1006 30 21 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 23 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 25 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 27 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
|
1006 30 42 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 44 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 46 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 48 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
|
1006 30 61 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 63 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 65 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 67 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
|
1006 30 92 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 94 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 96 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 98 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
|
1006 40 00 |
41,18 |
|
96,00 |
||
(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.
(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.
(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00 ), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.
(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.
(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].
(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).
ALLEGATO II
Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso
|
|
Risone |
Tipo Indica |
Tipo Japonica |
Rotture |
||||
|
Semigreggio |
Lavorato |
Semigreggio |
Lavorato |
|||||
|
177,63 |
416,00 |
264,00 |
416,00 |
||||
| 2. Elementi di calcolo: |
||||||||
|
— |
373,80 |
220,64 |
295,83 |
378,01 |
— |
||
|
— |
— |
— |
271,18 |
353,36 |
— |
||
|
— |
— |
— |
24,65 |
24,65 |
— |
||
|
— |
USDA e operatori |
USDA e operatori |
Operatori |
Operatori |
— |
||
(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
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|
di bassa qualità |
1,44 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
20,79 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
49,87 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
49,87 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
30,88 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 16.6.2004 al 29.6.2004
1.
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:|
Quotazioni borsistiche |
Minneapolis |
Chicago |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
|
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) |
HRS2 (14 %) |
YC3 |
HAD2 |
qualità media (*1) |
qualità bassa (*2) |
US barley 2 |
|
Quotazione (EUR/t) |
136,16 (*3) |
89,08 |
155,18 (*4) |
145,18 (*4) |
125,18 (*4) |
105,83 (*4) |
|
Premio sul Golfo (EUR/t) |
— |
9,19 |
— |
— |
— |
— |
|
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) |
8,74 |
— |
— |
— |
— |
— |
2.
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 18,98 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 30,41 EUR/t.
3.
|
Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*4) Fob Duluth.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
1.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/40 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
relativa alla richiesta di adesione del Burkina Faso al protocollo sullo zucchero ACP
(2004/527/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La dichiarazione comune di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'accordo di partenariato ACP-CE (1) stabilisce che ogni richiesta di uno Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), parte contraente dell'accordo ma non espressamente menzionato nel protocollo in questione, di partecipare alle disposizioni del protocollo, viene presa in esame. |
|
(2) |
Il Burkina Faso è uno Stato ACP, parte contraente dell'accordo di partenariato ACP-CE, e nel novembre 2000 ha chiesto di partecipare alle disposizioni del protocollo in questione. |
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(3) |
Con lettera del 30 settembre 2002, gli Stati ACP hanno comunicato il loro consenso all'adesione del Burkina Faso al protocollo in questione. |
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(4) |
A seguito dell'esame della richiesta del Burkina Faso, dal quale è emerso che il paese in questione non è un esportatore netto di zucchero e non è in grado di esportare zucchero in via permanente. |
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(5) |
È opportuno trasmettere questa conclusione per lettera al Burkina Faso, |
DECIDE:
Articolo unico
La richiesta di adesione del Burkina Faso al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'accordo di partenariato ACP-CE non è accolta.
La lettera allegata è inviata al Burkina Faso.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
ALLEGATO
Bruxelles,
Signor Ambasciatore,
Mi pregio riferirmi alla Sua lettera in data 8 novembre 2000 recante richiesta di adesione al protocollo sullo zucchero ACP. In conformità con la dichiarazione comune allegata al protocollo sullo zucchero ACP, la Comunità europea ha esaminato la suddetta richiesta ed è pervenuta alla conclusione che il Burkina Faso non è attualmente in grado di adempiere in via permanente agli obblighi derivanti dal protocollo in questione. In casi precedenti, la capacità di adempiere a tali obblighi è stata definita dal fatto che il paese in questione sia esportatore netto di zucchero.
Per questo motivo, la Comunità purtroppo non può accogliere la richiesta di adesione al protocollo sullo zucchero presentata dal Burkina Faso.
Si invia copia della presente al segretario generale degli Stati ACP.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio dell'Unione europea