ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 231

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
30 giugno 2004


Sommario

 

pagina

 

*

Avviso ai lettori

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 814/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CEE) n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (GU L 153 del 30.4.2004)

3

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 815/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU L 153 del 30.4.2004)

14

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 816/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU L 153 del 30.4.2004)

16

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153 del 30.4.2004)

24

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 818/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2295/2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (GU L 153 del 30.4.2004)

56

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 819/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità (GU L 153 del 30.4.2004)

61

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 820/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca del melù in talune zone (GU L 153 del 30.4.2004)

65

 

*

Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (GU L 153 del 30.4.2004)

69

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/1


AVVISO AI LETTORI

ES:

El presente Diario Oficial se publica en español, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de mayo de 2004.

CS:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, dánštině, němčině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, portugalštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. května 2004.

DA:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004.

DE:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 veröffentlicht wurden.

ET:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, taani, saksa, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, hollandi, portugali, soome ja rootsi keeles.

Selle parandused viitavad aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004.

EL:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, δανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.

EN:

This Official Journal is published in Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 May 2004.

FR:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er mai 2004.

IT:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004.

LV:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāļu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.

LT:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros gegužės 1 d., klaidų ištaisymas.

HU:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2004. május 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Daniża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Olandiża, Portugiża, Finlandiża u Svediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta’ l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004.

NL:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Deens, de Duitse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zijn gepubliceerd.

PL:

Ten Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.

PT:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Maio de 2004.

SK:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, dánskom, nemeckom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, portugalskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. mája 2004.

SL:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. maja 2004.

FI:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tanskan, saksan, kreikan, englannin, ranskan, italian, hollannin, portugalin, suomen ja ruotsin kielellä. Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. toukokuuta 2004 julkaistuihin säädöksiin.

SV:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 maj 2004.


Rettifiche

30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/3


Rettifica del regolamento (CE) n. 814/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CEE) n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 814/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 814/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che adegua il regolamento (CEE) n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), occorre apportare alcune modifiche tecniche al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (1).

(2)

L’articolo 14 bis, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1538/91 e gli allegati I, II e III dello stesso contengono alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È necessario che queste disposizioni includano le versioni ufficiali dei nuovi Stati membri.

(3)

L’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 riporta un elenco dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo del tenore in acqua delle carni di pollame. È opportuno che tale elenco includa i laboratori nazionali di riferimento dei nuovi Stati membri.

(4)

È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1538/91.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:

1)

Nell’articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, l’elenco delle diciture in tutte le lingue degli Stati membri è sostituito dal seguente:

«—

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger danhet EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

Cudzia voda v hydinovom mäse EEC limit

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.»

2)

Gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.

3)

L'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 – CARCASSE DI POLLAME – NOMI

 

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, “Broiler

Cālis, broilers

2.

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

Pato (joven o anadino), pato de Berberia (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra “mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Pato, pato de Berbería Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra “mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

Mt

nl

pl

pt

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge han

Młody kogut

Galo jovem

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) “Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend “Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna


ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 – PARTI DI CARCASSE DI POLLAME – NOMI

 

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max.3 % z cel.hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (“magret” või “maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separati

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiini toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafile'

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafile' solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

ALLEGATO II

ARTICOLO 9 – METODI DI RAFFREDDAMENTO

 

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijähdytys

Vattenkylning

ALLEGATO III

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 – FORME DI ALLEVAMENTO

 

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

Lv

a)

Alimentado con… %

Oca engordada con avena

Krmena (čím)…%(čeho)….

Husa krmená ovsem

Fodret med… % …

Havrefodret gås

Mast mit… % …

Hafermastgans

Söödetud…, mis sisaldab…% …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με… % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with… % of …

Oats fed goose

Alimenté avec… % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il… % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar… % …

ar auzām barotas zosis

b)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe…)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”)

c)

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands… opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta…%…

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban…..-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’… % ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met… % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem…%....

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com… % de …

Ganso engordado com aveia

Kŕmené…% …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z…….%

gos krmljena z ovsem

Ruokittu… % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med… % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai (Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel… binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen siskasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel… met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel… met uitloop

Hoeve… met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel… met vrije uitloop

Hoeve… met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet

».

ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

ELENCO DEI LABORATORI DI RIFERIMENTO

 

Laboratorio comunitario di riferimento:

ID/Lelystad

Postbus 65

Edelhertweg 15

8200 AB Lelystad

The Netherlands

 

Belgio

Faculteit Diergeneeskunde

Vakgroep “Diergeneeskundig toezicht op eetwaren”.

Universiteit Gent

Salisburylaan133

B-9820 Merelbeke

 

Repubblica ceca

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

 

Danimarca

Fødevaredirektoratets Laboratorium

Afdeling for Levnedsmiddelkemi

FødevareregionRin gsted

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Germania

Bundesanstalt für Fleischforschung

Institut für Chemie und Physik

EC-Baumanstraße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

51006 Tartu

 

Grecia

Ministry of Agriculture

Veterinary Laboratory of Patra

15, Notara Street

GR-264 42 Patra

 

Spagna

Centro de Alimentación Nacional

(Instituto de Salud Carlos III)

Ctra de Majadahonda a Pozuelo Km 2

E-28220 Madrid

 

Francia

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B. P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Irlanda

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin15

 

Italia

Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Cipro

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Louis Akritas Ave; 14

Lefcosia (Nicosia)

 

Lettonia

Pārtikas un veterinārā dienesta

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076, Latvija

 

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

Vilnius

 

Lussemburgo

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Ungheria

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

1465

 

Malta

 

Paesi Bassi

TNO Voeding

Utrechtseweg 48

3704 HE Zeist

Postbus 3603700 AJ Zeist

 

Austria

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und Bundesamt für

Ernährungssicherheit (Abt. Analytik II)

Spargelfeldstrasse 191

A-1220 Wien

 

Polonia

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

60-791 Poznań

 

Portogallo

Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar

Laboratório Central de Qualidade Alimentar

Av. Conde de Valbom, 98

P-1050-070 Lisboa

 

Slovenia

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1115 Ljubljana.

 

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

842 52 Bratislava

 

Finlandia

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA)

Hämeentie 57, PL 368

FIN 00231 Helsinki

 

Svezia

Statens livsnedelsverk

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Regno Unito

CSL Food Science Laboratory

Sand Hutton

York Y04 1LZ

United Kingdom»

.

(1)  GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1321/2002 (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 17).


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/14


Rettifica del regolamento (CE) n. 815/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 815/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 815/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) prevede che, per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (2). In particolare detti prodotti devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, punto A, della medesima direttiva.

(2)

La decisione 2004//280/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (3) (in appresso «i nuovi Stati membri») stabilisce misure transitorie per facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. Ai sensi dell’articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri autorizzano dal 1o maggio al 31 agosto 2004 gli scambi di prodotti ottenuti in stabilimenti dei nuovi Stati membri autorizzati ad esportare prodotti lattiero-caseari nella Comunità prima della data di adesione, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario per l'esportazione nella Comunità dello stabilimento in questione e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti conformemente alla decisione 2004/280/CE.

(3)

È pertanto opportuno derogare al regolamento (CE) n. 174/1999 e prevedere che i prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall’articolo 3 della decisione 2004/280/CE e di cui sono autorizzati gli scambi per il periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2004 siano ammessi a beneficare di una restituzione all’esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 i prodotti ottenuti prima della data di adesione negli stabilimenti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia autorizzati ad esportare nella Comunità prima della data di adesione ed esportati dalla Comunità nel periodo dalla data di adesione al 31 agosto 2004 sono ammessi a beneficiare di una restituzione all’esportazione, purché soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2004/280/CE.

I documenti di cui all’articolo 3, lettera b), della suddetta decisione sono quelli stabiliti all’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 92/46/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dalla data della sua entrata in vigore fino al 31 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2004 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 40).

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60.


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/16


Rettifica del regolamento (CE) n. 816/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 816/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 816/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 47, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allievi non beneficiano dell’aiuto concesso in virtù del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione (2) durante i soggiorni in colonie di vacanza. Per chiarire la portata dell’applicazione di questa disposizione, è opportuno precisare che gli allievi beneficiano dell’aiuto nei giorni di scuola. Inoltre, il numero totale di giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, deve essere confermato dalle autorità didattiche o dagli istituti scolastici degli Stati membri.

(2)

Affinché i prodotti sovvenzionabili a norma del regolamento (CE) n. 2707/2000 offrano un livello elevato di protezione della salute pubblica, detti prodotti devono essere preparati in ottemperanza ai requisiti stabiliti dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (3), ed essere muniti del bollo sanitario prescritto dalla stessa direttiva.

(3)

In vista dell’adesione dei nuovi Stati membri, occorre rendere ammissibili alcuni nuovi prodotti, allo scopo di favorire l’equilibrio del mercato e tenere conto delle abitudini alimentari di quei paesi. L’importo dell’aiuto deve essere fissato in funzione del valore dei componenti dei prodotti lattiero-caseari in questione.

(4)

Occorre inserire una disposizione transitoria al fine di agevolare il corretto pagamento dell’aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli addetti alla gestione del regime in caso di modificazione dell’importo dell’aiuto alla fine dell’anno scolastico 2003/2004.

(5)

Al fine di semplificare le procedure amministrative degli Stati membri, occorre prevedere che il diritto all’aiuto possa essere calcolato sulla base del numero di allievi iscritti anche quando il richiedente è il fornitore dei prodotti o un’organizzazione che presenta la domanda per conto di una o più scuole o autorità didattiche.

(6)

Gli Stati membri fissano i prezzi massimi che possono essere pagati dai beneficiari e li comunicano alla Commissione a fini di controllo. Occorre specificare la periodicità di tali comunicazioni.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 prevede che vengano comunicati i quantitativi di prodotti sovvenzionati, ma non le quantità massime sovvenzionabili. Per poter valutare l’applicazione del regime, è opportuno che vengano comunicate anche queste ultime.

(8)

Ai fini di un’applicazione uniforme del regime di aiuto, occorre precisare, con riguardo ai formaggi freschi, che sono sovvenzionabili unicamente i formaggi non aromatizzati. È pertanto necessario modificare l’allegato del regolamento (CE) n. 2707/2000. La disposizione modificata deve tuttavia applicarsi soltanto a decorrere dal nuovo anno scolastico.

(9)

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 deve essere pertanto modificato.

(10)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:

1)

All’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   I beneficiari di cui al paragrafo 1 beneficiano dell’aiuto durante la totalità dei giorni di scuola. Il numero totale dei giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, è confermato dall’autorità didattica o dall’istituto scolastico. Gli allievi non beneficiano dell’aiuto durante i soggiorni in colonie di vacanza organizzate dallo stesso istituto scolastico o dall’autorità didattica.»

2)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   Gli Stati membri versano l’aiuto per i prodotti delle categorie I e V dell’allegato I.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di versare l’aiuto per i prodotti delle categorie II, III, IV e delle categorie da VI a XII dell’allegato I.»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo per i prodotti delle categorie da I a VII.»

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio (4), in particolare i requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura sanitaria di cui all’allegato C, capitolo IV, sezione A della citata direttiva.

3)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Per i periodi dal 1o maggio 2004 al 30 giugno 2004, dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005, dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006, dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1o luglio 2007 in poi, l’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II del presente regolamento.»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   In caso di modificazione dell’importo dell’aiuto espresso in euro, per i quantitativi ceduti nel mese in corso l’importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.

Tuttavia, per l’anno scolastico 2003/2004, l’importo applicabile il 1o giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.»

4)

L’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1.   Ai fini dell’applicazione della quantità massima di 0,25 litri di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene tenuto conto dei quantitativi globali di prodotti lattiero-caseari ammissibili all’aiuto durante il periodo per il quale è chiesto l’aiuto e del numero di allievi iscritti nell’istituto scolastico interessato o, se si applica l’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), delle iscrizioni presso il richiedente.

2.   Per i prodotti delle categorie da VIII a XII dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:

a)

100 kg di prodotti della categoria VIII sono equiparati a 300 kg di latte intero;

b)

100 kg di prodotti della categoria IX sono equiparati a 765 kg di latte intero;

c)

100 kg di prodotti della categoria X sono equiparati a 850 kg di latte intero;

d)

100 kg di prodotti della categoria XI sono equiparati a 935 kg di latte intero;

e)

100 kg di prodotti della categoria XII sono equiparati a 750 kg di latte intero.»

5)

All’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’importo dell’aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.

A tal fine essi fissano i prezzi massimi che l’allievo deve pagare per i diversi prodotti di cui all’allegato I distribuiti sul loro territorio. Gli Stati membri fissano i prezzi massimi all’inizio di ogni anno scolastico o, al più tardi, entro il 1o ottobre. In caso di distribuzione gratuita dei prodotti in questione, non occorre fissare i prezzi massimi.»

6)

All’articolo 15, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

i quantitativi per i quali è stato versato l’aiuto nel corso dell’anno scolastico precedente e la quantità massima ammissibile;»

b)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

I prezzi massimi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, fissati per l’anno scolastico in corso, unitamente agli elementi che ne giustificano la fissazione.»

7)

L'allegato è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

8)

Il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Tuttavia, gli aiuti concessi per i formaggi freschi aromatizzati ricompresi nella categoria VI dell’allegato del regolamento (CE) n. 2707/2000 prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere erogati fino al 31 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti sovvenzionabili

Categoria I

a)

Latte intero trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97.

b)

Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a).

c)

Iogurt a base di latte di cui alla lettera a).

Categoria II

a)

Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 3 %.

b)

Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a).

c)

Piimä/filmjölk o iogurt a base di latte di cui alla lettera a).

Categoria III

a)

Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 2,5 %.

b)

Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a).

c)

Iogurt a base di latte di cui alla lettera a).

Categoria IV

a)

Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 2,0 %.

b)

Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a).

c)

Iogurt a base di latte di cui alla lettera a).

Categoria V

a)

Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2597/97.

b)

Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte parzialmente scremato di cui alla lettera a).

c)

Iogurt.

d)

Piimä/fil avente tenore di materia grassa non inferiore all’1,5 %.

Categoria VI

a)

Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore all’1 %.

b)

Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a).

c)

Iogurt a base di latte di cui alla lettera a).

Categoria VII

a)

Latte scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2597/97.

b)

Latte scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a).

c)

Iogurt a base di latte scremato di cui alla lettera a).

d)

Piimä/fil avente tenore di materia grassa inferiore all’1,5 %.

Categoria VIII

Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati (5), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40 %.

Categoria IX

Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 %.

Categoria X

Formaggio «Grana Padano».

Categoria XI

Formaggio «Parmigiano Reggiano».

Categoria XII

Formaggio «Halloumi».

ALLEGATO II

A.   Importo dell’aiuto per il periodo dal 1o maggio 2004 al 30 giugno 2004:

a)

23,24 EUR/100 kg per i prodotti della categoria I

b)

21,82 EUR/100 kg per i prodotti della categoria II

c)

20,41 EUR/100 kg per i prodotti della categoria III

d)

19,00 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IV

e)

17,58 EUR/100 kg per i prodotti della categoria V

f)

16,17 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VI

g)

13,34 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VII

h)

69,72 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i)

177,79 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IX

j)

197,54 EUR/100 kg per i prodotti della categoria X

k)

217,29 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XI

l)

174,30 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XII.

B.   Importo dell’aiuto per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005:

a)

21,69 EUR/100 kg per i prodotti della categoria I

b)

20,39 EUR/100 kg per i prodotti della categoria II

c)

19,08 EUR/100 kg per i prodotti della categoria III

d)

17,78 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IV

e)

16,47 EUR/100 kg per i prodotti della categoria V

f)

15,17 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VI

g)

12,56 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VII

h)

65,07 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i)

165,93 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IX

j)

184,37 EUR/100 kg per i prodotti della categoria X

k)

202,80 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XI

l)

162,68 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XII.

C.   Importo dell’aiuto per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006:

a)

20,16 EUR/100 kg per i prodotti della categoria I

b)

18,95 EUR/100 kg per i prodotti della categoria II

c)

17,76 EUR/100 kg per i prodotti della categoria III

d)

16,57 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IV

e)

15,39 EUR/100 kg per i prodotti della categoria V

f)

14,17 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VI

g)

11,78 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VII

h)

63,48 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i)

161,87 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IX

j)

179,86 EUR/100 kg per i prodotti della categoria X

k)

197,85 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XI

l)

158,70 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XII.

D.   Importo dell’aiuto per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007:

a)

18,61 EUR/100 kg per i prodotti della categoria I

b)

17,52 EUR/100 kg per i prodotti della categoria II

c)

16,43 EUR/100 kg per i prodotti della categoria III

d)

15,34 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IV

e)

14,25 EUR/100 kg per i prodotti della categoria V

f)

13,16 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VI

g)

10,97 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VII

h)

55,83 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i)

142,37 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IX

j)

158,19 EUR/100 kg per i prodotti della categoria X

k)

174,00 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XI

l)

139,58 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XII.

E.   Importo dell’aiuto per il periodo dal 1o luglio 2007 in poi:

a)

18,15 EUR/100 kg per i prodotti della categoria I

b)

17,12 EUR/100 kg per i prodotti della categoria II

c)

16,10 EUR/100 kg per i prodotti della categoria III

d)

15,07 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IV

e)

14,04 EUR/100 kg per i prodotti della categoria V

f)

13,01 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VI

g)

10,96 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VII

h)

54,45 EUR/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i)

138,85 EUR/100 kg per i prodotti della categoria IX

j)

154,28 EUR/100 kg per i prodotti della categoria X

k)

169,70 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XI

l)

136,13 EUR/100 kg per i prodotti della categoria XII.


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37.

(3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

(4)  GU L 268 del 14.9.1992

(5)  Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l’eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/24


Rettifica del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 817/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 817/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (1), in particolare gli articoli 34, 45 e 50,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 ha definito una disciplina unica per il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale e ha stabilito, in particolare nel titolo II, le misure sovvenzionabili, gli obiettivi e i criteri di ammissibilità. Tale disciplina si applica al sostegno a favore dello sviluppo rurale nell'insieme della Comunità.

(2)

Per completare tale disciplina è stato adottato il regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (2), tenendo conto dell’esperienza acquisita nell'ambito dei vigenti strumenti applicati in virtù di diversi regolamenti del Consiglio, abrogati dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(3)

Il regolamento (CE) n. 445/2002 è stato profondamente modificato. Inoltre, in occasione della modifica del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono state introdotte quattro nuove misure per le quali è necessario adottare modalità di applicazione. D'altro canto, tenendo conto dell'esperienza acquisita dall'inizio del periodo di programmazione, occorre chiarire alcune disposizioni, in particolare per quanto riguarda la procedura di modifica dei documenti di programmazione, la gestione finanziaria dei programmi e i controlli. Per ragioni di chiarezza e razionalità è quindi opportuno adottare un nuovo regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 ed abrogare il regolamento (CE) n. 445/2002.

(4)

Dette disposizioni di applicazione devono attenersi al principio di sussidiarietà e devono quindi limitarsi a quanto è necessario adottare a livello comunitario.

(5)

Quanto ai criteri di ammissibilità, il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce tre condizioni essenziali per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese di trasformazione, nonché per gli aiuti ai giovani agricoltori. Si deve stabilire il momento in cui devono sussistere tali condizioni e precisare la durata del periodo che può essere concesso dagli Stati membri a determinati beneficiari per conformarsi alle norme minime qualora realizzino investimenti per garantire il rispetto di dette norme.

(6)

Il sostegno comunitario agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione è subordinato alla condizione che si possano trovare normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Occorre stabilire le modalità per la valutazione dell'esistenza di tali sbocchi di mercato.

(7)

Il sostegno alla formazione professionale non si applica alla normale istruzione agraria e forestale.

(8)

Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario.

(9)

Nelle zone svantaggiate, relativamente a superfici sfruttate in comune da più agricoltori, possono essere concesse indennità compensative a ciascuno di tali agricoltori, proporzionalmente ai rispettivi diritti d'uso del terreno.

(10)

Occorre precisare le competenze e gli strumenti di cui devono disporre le autorità o gli organismi selezionati per la fornitura di servizi di consulenza alle aziende agricole.

(11)

Nell'ambito del sostegno per misure agroambientali o relative al benessere degli animali, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile.

(12)

Per quanto riguarda il sostegno agli agricoltori che partecipano ad un sistema di qualità, è opportuno precisare i prodotti interessati e il tipo di costi fissi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dell'importo del sostegno.

(13)

Allo scopo di garantire la complementarità tra le misure di promozione istituite dall'articolo 24 quinquies del regolamento (CE) n. 1257/1999 e il regime relativo alle azioni di informazione e di promozione istituito dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (3), appare opportuno stabilire le condizioni dettagliate per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, in particolare i beneficiari e le azioni ammissibili. Inoltre, per evitare il rischio di un doppio finanziamento, è necessario escludere il sostegno erogato nel quadro dello sviluppo rurale per le azioni di informazione e promozione realizzate in applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000.

(14)

È necessario definire i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. Tenendo conto dell'esperienza acquisita, tali criteri di selezione devono basarsi su principi generali anziché su norme settoriali.

(15)

È opportuno derogare, a determinate condizioni, al disposto dell'articolo 28, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, che esclude nelle regioni ultraperiferiche il sostegno a favore degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

(16)

Occorre definire con maggiore precisione le foreste escluse dal sostegno al settore forestale in forza dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(17)

Devono essere precisate le condizioni per poter beneficiare del sostegno all'imboschimento delle superfici agricole e dei pagamenti previsti a favore delle attività volte a mantenere e a migliorare la stabilità ecologica delle foreste.

(18)

A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, è concesso un sostegno a favore di altre misure legate alle attività agricole e alla loro riconversione, nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale. Data la varietà di misure che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di detto articolo, è opportuno lasciare in primo luogo agli Stati membri il compito di definire le condizioni per la concessione di questo tipo di sostegno nell'ambito della programmazione.

(19)

Occorre adottare disposizioni comuni a più misure, in particolare allo scopo di garantire l'applicazione delle consuete buone pratiche agricole laddove viene fatto riferimento a questo criterio, e la necessaria flessibilità degli impegni a lungo termine per tenere conto di eventi che potrebbero influenzare tali impegni, senza peraltro mettere in causa l'efficace applicazione delle varie misure di sostegno.

(20)

Occorre tracciare une linea di demarcazione netta tra il finanziamento del sostegno allo sviluppo rurale e quello previsto nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Le eventuali deroghe al principio secondo cui le misure che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato non possono beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale in funzione delle loro esigenze specifiche e secondo una procedura trasparente.

(21)

I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale devono essere versati integralmente ai beneficiari.

(22)

Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione (4) reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (5), relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e quindi dalla sezione «orientamento» del FEAOG. A fini di coerenza, è opportuno che il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applichi alle misure cofinanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, salvo altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), e dal presente regolamento.

(23)

La fissazione di listini dei prezzi unitari costituisce una prassi frequente per taluni investimenti cofinanziati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per ragioni di chiarezza e per semplificare la gestione di tali misure appare pertinente prevedere, a partire dal 2000, la possibilità di esentare i beneficiari dall'obbligo di presentare le fatture richieste dal regolamento (CE) n. 1685/2000. È altresì opportuno stabilire le condizioni di applicazione dei listini per garantire una gestione efficace da parte degli Stati membri che li utilizzano.

(24)

La decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 (7), precisa il tipo di spese che formano parte integrante della dotazione assegnata agli Stati membri. D'altra parte, il regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (8), prevede che i pagamenti connessi a determinati impegni assunti anteriormente al 1ogennaio 2000 possano essere inseriti, a talune condizioni, nella programmazione per lo sviluppo rurale relativa al periodo 2000-2006. Occorre quindi definire cosa comprenda l'importo complessivo del sostegno comunitario determinato per ogni piano di sviluppo rurale nell'ambito del documento di programmazione approvato dalla Commissione.

(25)

Per garantire una maggiore flessibilità della gestione finanziaria nel caso degli Stati membri che abbiano optato per una programmazione regionalizzata dello sviluppo rurale, è opportuno prevedere la possibilità di inserire l'importo globale del sostegno comunitario concesso per ogni programma regionale in una decisione separata, contenente una tabella finanziaria consolidata per l'intero Stato membro.

(26)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (9), gli importi che derivano, da un lato, dalle sanzioni imposte per il mancato rispetto delle condizioni in materia di protezione dell'ambiente e, dall'altro, dalla modulazione, restano a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario destinato a determinate misure di sviluppo rurale. Risulta necessario specificare a che cosa si riferisca l'approvazione della Commissione per quanto riguarda tali misure.

(27)

Occorre adottare disposizioni di applicazione per la presentazione dei piani di sviluppo rurale e per la loro revisione.

(28)

Al fine di agevolare la stesura dei piani di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario definire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei piani stessi sulla base dei requisiti fissati, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(29)

Occorre stabilire le condizioni per la modificazione dei piani di sviluppo rurale onde consentire un rapido ed efficace esame delle modifiche da parte della Commissione.

(30)

La procedura del comitato di gestione deve essere applicata soltanto in caso di modificazioni rilevanti dei documenti di programmazione dello sviluppo rurale. Le altre modificazioni devono essere decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione.

(31)

Per garantire un controllo efficace e regolare è necessario che gli Stati membri tengano a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei documenti di programmazione.

(32)

Devono essere adottate disposizioni di applicazione relative alla pianificazione finanziaria e al cofinanziamento per le misure finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(33)

In questo contesto, gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione sullo stato di finanziamento delle misure di sviluppo rurale.

(34)

È necessario adottare misure atte a garantire l'impiego efficace degli stanziamenti assegnati allo sviluppo rurale, predisponendo, in particolare, la concessione di un primo anticipo agli organismi pagatori da parte della Commissione e l'adeguamento delle dotazioni in funzione del fabbisogno e dei risultati già ottenuti. Per agevolare l'attuazione delle misure d'investimento, occorre altresì prevedere la possibilità di concedere anticipi, a determinate condizioni, a talune categorie di beneficiari.

(35)

Oltre alle disposizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, si devono applicare le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare quelle relative alle dichiarazioni errate o incomplete degli Stati membri.

(36)

La gestione finanziaria delle misure di sviluppo rurale deve essere disciplinata dai regolamenti d'attuazione del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(37)

Le procedure e i requisiti in materia di sorveglianza e valutazione devono essere stabiliti in base ai principi applicabili ad altre misure di sostegno comunitario, in particolare quelli di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.

(38)

Le disposizioni amministrative devono consentire di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo rurale. Per semplificazione è opportuno applicare, per quanto possibile, il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal titolo II, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (10) le cui modalità di applicazione sono previste dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione (11).

(39)

È opportuno prevedere un sistema di sanzioni, sia a livello comunitario che degli Stati membri.

(40)

Le informazioni sull'applicazione delle vecchie misure di accompagnamento previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (12), (CEE) n. 2079/92 (13) e (CEE) n. 2080/92 (14), che rientrano nella pianificazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere inserite tra le informazioni contenute nella relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999. D'altro canto, le spese connesse a tali misure devono essere inserite nelle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno.

(41)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

MISURE DI SVILUPPO RURALE

SEZIONE 1

Investimenti Nelle Azientde Agricole

Articolo 1

Il periodo che può essere concesso dagli Stati membri per conformarsi alle nuove norme, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può superare trentasei mesi a partire dalla data in cui la norma diventa obbligatoria per l'agricoltore.

La fine del periodo di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si situa all'interno del periodo di cui al primo comma. Il termine di cui al primo comma non si applica alle domande di sostegno presentate anteriormente al 7 maggio 2004.

Articolo 2

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

a)

prodotti considerati;

b)

tipi d'investimento;

c)

capacità esistente e prevista.

2.   Si tiene conto delle restrizioni alla produzione e delle limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

3.   Non sono sovvenzionati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano previste nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato.

Articolo 3

Agli investimenti realizzati dai giovani agricoltori si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Insediamento Di Giovani Agricoltori

Articolo 4

1.   Le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

2.   Per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere tuttavia fissato un termine non superiore a cinque anni dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora un periodo di adattamento sia necessario per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

Articolo 5

La decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri.

SEZIONE 3

Formazione

Articolo 6

Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

SEZIONE 4

Prepensionamento

Articolo 7

In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

Articolo 8

L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

Articolo 9

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 10

I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti.

In tal caso, le condizioni pertinenti per i terreni resi disponibili devono applicarsi a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei terreni resi disponibili.

Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte per il prepensionamento.

SEZIONE 5

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Articolo 11

Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

SEZIONE 6

Rispetto delle norme

Articolo 12

Le autorità e gli organismi privati selezionati per la fornitura di servizi di consulenza agricola, di cui all'articolo 21 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, devono disporre di risorse adeguate in termini di personale qualificato e di infrastrutture amministrative e tecniche, nonché dell'esperienza e dell'affidabilità quanto alla consulenza che intendono fornire per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie ai sensi dell'articolo 21 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

SEZIONE 7

Agroambiente e benessere degli animali

Articolo 13

L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di altre forme di allevamento è conforme almeno alle seguenti condizioni:

a)

la gestione del pascolo è mantenuta;

b)

il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda agricola in modo da coprire tutta la superficie foraggiera e da evitare così sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;

c)

viene definita la densità del bestiame, tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

Articolo 14

1.   Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:

a)

allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;

b)

preservare risorse genetiche vegetali che si siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

2.   Le razze animali locali e le risorse genetiche vegetali devono contribuire alla salvaguardia dell'ambiente nell'area in cui è applicata la misura prevista al paragrafo 1.

Le specie di animali domestici ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nella tabella riportata nell'allegato I.

Articolo 15

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni normali, non danno luogo ad un aumento netto significativo del valore o della redditività dell'azienda.

Articolo 16

Gli impegni agroambientali assunti per una durata superiore alla durata minima di cinque anni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non possono avere una durata superiore a quella ragionevolmente necessaria perché si esplichino i loro effetti ambientali. La loro durata massima è di regola di dieci anni, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile un periodo più lungo.

Articolo 17

È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o relativi al benessere degli animali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

Articolo 18

1.   Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle buone pratiche agricole diffuse nella zona in cui è applicata la misura.

Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'abbandono dei terreni o della cessazione di determinate pratiche agricole.

2.   Se per la misura degli impegni ci si avvale, di norma, di unità di misura diverse da quelle indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti in base a queste altre unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si adoperano affinché siano rispettati gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario indicati nel suddetto allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:

a)

limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale;

b)

determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

3.   I pagamenti possono basarsi su limitazioni dell'uso di fertilizzanti, di fitofarmaci o di altri apporti soltanto se tali limitazioni sono tecnicamente ed economicamente misurabili.

Articolo 19

Gli Stati membri determinano in base a criteri oggettivi la necessità di fornire un incentivo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'incentivo non può superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi addizionali risultanti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile una percentuale più elevata ai fini dell'applicazione efficace della misura.

Articolo 20

L'agricoltore che assume un impegno agroambientale o relativo al benessere degli animali per una parte dell'azienda agricola si attiene, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone pratiche agricole.

Articolo 21

1.   In corso d'esecuzione dell'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di detto impegno in un altro impegno alle condizioni seguenti:

a)

che la trasformazione implichi vantaggi indiscutibili dal punto di vista ambientale o del benessere degli animali;

b)

che l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato;

c)

che il programma approvato comprenda gli impegni di cui si tratta.

Alle condizioni previste dal primo comma, lettere a) e b), può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di superfici agricole conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

2.   Gli Stati membri possono disporre l'adeguamento degli impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali in corso d'esecuzione, a condizione che il programma approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento, e l'adeguamento sia debitamente giustificato alla luce degli scopi dell'impegno.

SEZIONE 8

Qualità alimentare

Sottosezione 1

Partecipazione ai sistemi di qualità alimentare

Articolo 22

1.   Il sostegno previsto dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 può essere concesso all'agricoltore che partecipa ad un sistema qualità soltanto se il prodotto agricolo o alimentare di cui si tratta sia stato ufficialmente riconosciuto in virtù dei regolamenti citati al paragrafo 2 dello stesso articolo o in virtù di un sistema di qualità nazionale, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo.

2.   Qualora il documento di programmazione dello sviluppo rurale preveda un sostegno a norma dell'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 per la partecipazione al sistema di qualità previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (15) per un prodotto determinato, i costi fissi derivanti dalla partecipazione a tale sistema di qualità non possono più essere presi in conto per il calcolo dell’importo del sostegno nell’ambito di una misura agroambientale intesa a sostenere l'agricoltura biologica per lo stesso prodotto.

Per «costi fissi» ai sensi dell'articolo 24 quater del regolamento (CE) n. 1257/1999, si intendono le spese sostenute per entrare a far parte di un sistema di qualità e la quota annua versata per la partecipazione a tale sistema, comprese, eventualmente, le spese di controllo connesse all'osservanza dei disciplinari di produzione.

Sottosezione 2

Promozione dei prodotti di qualità

Articolo 23

Ai fini dell'articolo 24 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per «gruppi di produttori» si intende qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che raggruppi operatori che partecipano attivamente ad un sistema di qualità ai sensi dell'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 per uno specifico prodotto agricolo o alimentare.

Le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative di uno o più settori non possono essere considerate come un «gruppo di produttori» ai sensi del comma precedente.

Articolo 24

Ai fini dell'articolo 24 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le azioni informative, promozionali e pubblicitarie ammissibili al sostegno sono azioni destinate ad invogliare i consumatori ad acquistare prodotti agricoli o alimentari che rientrano nei sistemi di qualità figuranti nel documento di programmazione nell'ambito della misura «partecipazione ai sistemi di qualità alimentare».

Il loro scopo è mettere in rilievo le caratteristiche specifiche o i vantaggi dei prodotti considerati, in particolare in termini di qualità, di metodi di produzione specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualità, nonché divulgare le conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.

Tali azioni comprendono, in particolare, l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre, analoghe iniziative nel campo delle pubbliche relazioni e la pubblicità attraverso diversi mezzi di comunicazione o nei punti di vendita.

Articolo 25

1.   Sono ammesse al sostegno previsto all'articolo 24 quinquies del regolamento (CE) n. 1257/1999 esclusivamente le azioni di informazione, di promozione e di pubblicità realizzate sul mercato interno.

2.   Le azioni di cui all'articolo 24 non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né incitare al consumo di un prodotto a motivo della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (16) relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (17).

Il disposto del primo comma non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto oggetto delle azioni in esame se i riferimenti all'origine sono secondari rispetto al messaggio principale.

3.   Se le azioni descritte all'articolo 24 del presente regolamento riguardano un prodotto che rientra in uno dei sistemi di qualità previsti dall'articolo 24 ter, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1257/1999, il logo comunitario previsto da tali sistemi deve figurare sul materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario.

4.   Le azioni di informazione e di promozione finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000 non possono beneficiare di un sostegno in virtù dell'articolo 24 quinquies del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 26

Gli Stati membri si adoperano per garantire che i progetti di materiale informativo, promozionale o pubblicitario predisposti nel quadro di un'azione che beneficia di un sostegno in virtù dell'articolo 24 quinquies del regolamento (CE) n. 1257/1999 siano conformi alla normativa comunitaria. A tal fine, i beneficiari trasmettono i progetti di tale materiale all'autorità competente dello Stato membro.

SEZIONE 9

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Articolo 27

Le spese ammissibili possono riguardare quanto segue:

a)

la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

b)

le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;

c)

le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese di cui al primo comma, lettera c) si aggiungono alle spese di cui alle lettere a) e b) e sono considerate ammissibili fino ad un massimo del 12 % di queste ultime. Per lo sviluppo di nuove tecnologie, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, tale percentuale può raggiungere il 25 %.

Articolo 28

1.   Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per «piccole unità di trasformazione» si intendono le imprese con meno di dieci dipendenti e con un fatturato annuo o un bilancio annuo complessivo non superiore a 2 milioni di EUR.

2.   Il periodo che può essere concesso dagli Stati membri per conformarsi alle nuove norme, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può superare trentasei mesi a partire dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria per la piccola unità di trasformazione.

La fine del periodo di investimento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve situarsi all'interno del periodo di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 29

1.   Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

a)

prodotti considerati;

b)

tipi d'investimento;

c)

capacità esistente e prevista.

2.   Si tiene conto delle restrizioni alla produzione e delle limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

Articolo 30

Nelle regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli investimenti nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione interessata.

Per garantire il rispetto della condizione di cui al primo comma, il sostegno è limitato al potenziale di trasformazione richiesto dal fabbisogno regionale e nei limiti di tale fabbisogno.

SEZIONE 10

Silvicoltura

Articolo 31

Le foreste escluse dal sostegno a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono le seguenti:

a)

le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche;

b)

le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

c)

le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

Articolo 32

I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono determinati dagli Stati membri e comprendono, in particolare, seminativi, prati, pascoli permanenti e superfici adibite a colture permanenti, coltivati in modo stabile.

Articolo 33

1.   Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo precisi criteri stabiliti dallo Stato membro.

2.   Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

Articolo 34

1.   Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999 per superfici oggetto di sostegno a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento.

2.   I contributi finalizzati al mantenimento di fasce tagliafuoco mediante misure agricole, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono concessi per superfici oggetto di sostegno nell'ambito di misure agroambientali.

Detti contributi devono essere compatibili con eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati e tenere conto dei contributi concessi nell'ambito di dette organizzazioni.

SEZIONE 11

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 35

1.   Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino, e dell'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le buone pratiche agricole consuete corrispondono alle norme che un agricoltore diligente applicherebbe nella regione interessata.

Nei loro piani di sviluppo rurale gli Stati membri definiscono norme verificabili. Queste norme comprendono come minimo il rispetto delle esigenze ambientali obbligatorie di ordine generale. Per quanto concerne il sostegno relativo al benessere degli animali di cui all’articolo 22, secondo comma, lettera f), del regolamento (CE) n. 1257/1999, queste norme comprendono come minimo il rispetto dei requisiti obbligatori in tale settore.

2.   Qualora uno stato membro accordi un periodo per conformarsi ad una nuova norma come previsto all’articolo 1 del presente regolamento, o un periodo per il rispetto da parte dei giovani agricoltori delle norme minime come previsto all’articol 4, paragrafo 2, del presente regolamento, l’agricoltore che si avvale di tale periodo può essere ammesso a beneficiare dell’indennità compensativa di cui al capitolo V del regolamento (CE) n. 1257/1999 e/o agli aiuti per l’agroambiente o concernenti il benessere degli animali di cui al capitolo VI del detto regolamento per tutta la durata del periodo, purché siano rispettate le altre condizioni necessarie per la concessione degli aiuti, e a condizione che l’agricoltore sia in regola con le norme in questione alla fine del periodo concesso.

Articolo 36

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se il trasferimento non ha luogo, il beneficiario è tenuto a restituire il sostegno ricevuto.

Gli Stati membri possono non esigere la restituzione se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile.

Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del primo comma porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

Articolo 37

1.   Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2.   L'estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

a)

che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;

b)

che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;

c)

che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

La superficie aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), deve essere notevolmente inferiore a quella della superficie originaria o inferiore a due ettari.

3.   Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all'insieme della superficie in questione e le sue condizioni non sono meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Articolo 38

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obblighi di restituzione per l'effettiva durata di vigenza.

Articolo 39

1.   Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore:

a)

decesso dell'imprenditore;

b)

incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

c)

espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d)

calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;

e)

distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

f)

epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie riconosciute come forza maggiore.

2.   La notificazione dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'imprenditore è in grado di provvedervi. Tale termine è prorogato di venti giorni lavorativi purché tale possibilità sia prevista nel documento di programmazione.

CAPO II

REGOLE GENERALI, DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

SEZIONE 1

Regole generali

Articolo 40

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano gli articoli 41, 42 e 43 del presente regolamento.

Articolo 41

1.   Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, delle misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie o delle misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali non escludono un sostegno agroambientale a favore delle stesse produzioni, purché esso si aggiunga alle misure in questione e sia con esse compatibile e fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

2.   Ove ricorra una combinazione quale quella prevista al paragrafo 1, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

3.   Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (18) possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là delle adeguate misure di tutela ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

A partire dal 1o gennaio 2005, nuove misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 54 o dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là dei requisiti principali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Con riguardo all'estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto tiene conto del premio di estensivizzazione corrisposto a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (19).

Con riguardo all'aiuto per le zone svantaggiate e per quelle soggette a vincoli ambientali, gli impegni agroambientali tengono conto delle condizioni stabilite per il sostegno nelle zone interessate.

Articolo 42

Uno stesso impegno non può essere oggetto di contributi contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro regime di aiuto comunitario.

Articolo 43

Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito di piani di sviluppo rurale o nell'ambito dei documenti di programmazione presentati nell'ambito dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, quali previsti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 44

I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

Articolo 45

Il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, salvo altrimenti disposto dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1258/1999 e dal presente regolamento.

Articolo 46

1.   Gli Stati membri che applicano listini di prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, nonché dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono esentare il beneficiario dall'obbligo, previsto dalla norma n. 1, punto 2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente per gli investimenti di cui trattasi.

2.   L'applicazione dei listini di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

i listini sono calcolati dalle autorità pubbliche competenti in base a criteri oggettivi che consentano di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompensazione;

b)

gli investimenti cofinanziati sono realizzati tra il momento della presentazione della domanda di aiuto e il pagamento finale dell'aiuto.

SEZIONE 2

Programmazione

Articolo 47

I piani di sviluppo rurale previsti al titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 48

1.   L'approvazione dei documenti di programmazione prevista dall'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario. Tuttavia, se gli Stati membri optano per una programmazione regionalizzata dello sviluppo rurale, il relativo importo può figurare in una decisione separata contenente una tabella finanziaria consolidata per tutti i programmi di sviluppo rurale dello Stato membro.

L'importo di cui al primo comma comprende:

a)

le spese relative alle misure presentate nell'ambito della nuova programmazione di sviluppo rurale, incluse quelle connesse alla valutazione prevista all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b)

le spese sostenute per le precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (20), (CEE) n. 2079/92 (21) e (CEE) n. 2080/92 (22), nonché le spese sostenute per le misure previste dai precedenti regolamenti abrogati dai suddetti regolamenti;

c)

le spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999.

2.   Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, l'approvazione riguarda la ripartizione e l'impiego degli importi lasciati a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999. Qualora si ricorra ad una decisione separata in virtù del paragrafo 1, primo comma, tali importi figurano nella tabella finanziaria acclusa a tale decisione.

Tuttavia, tali importi non sono compresi nell'importo complessivo del sostegno comunitario di cui al paragrafo 1.

3.   L'approvazione riguarda soltanto gli aiuti di Stato destinati a fornire un finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale identificate in conformità al punto 16 dell'allegato II.

Articolo 49

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di programmazione dello sviluppo rurale.

Articolo 50

Se le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di norme quadro generali, i piani di sviluppo rurale contengono un adeguato riferimento a tali norme.

Le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 si applicano anche nella fattispecie di cui al primo comma.

Articolo 51

1.   Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG sono debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti elementi d'informazione:

a)

i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano un adeguamento del documento di programmazione;

b)

gli effetti previsti delle modificazioni;

c)

le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

2.   La Commissione approva secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e all’articolo 48 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale, della tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, che vertono su quanto segue:

a)

le priorità;

b)

le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato II;

c)

l'importo massimo complessivo del sostegno comunitario e/o l'importo minimo complessivo del costo totale ammissibile o delle spese pubbliche ammissibili, stabiliti nella decisione di approvazione del documento di programmazione oppure nella decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma;

d)

la ripartizione della dotazione finanziaria tra le varie misure del documento di programmazione quando essa superi:

il 15 % dell'importo complessivo del costo totale ammissibile previsto per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sul costo totale ammissibile,

il 20 % dell'importo complessivo delle spese pubbliche ammissibili previste per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sulle spese pubbliche ammissibili,

prendendo come base di calcolo l'ultima colonna (totale) della tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione, o allegata alla decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, come da ultimo modificata.

3.   Le modificazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno.

Il disposto del primo comma non si applica:

a)

in caso di modificazioni risultate necessarie a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione dello Stato membro;

b)

in caso di modificazione della tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, in seguito ad una modifica di un documento di programmazione di sviluppo rurale regionale.

4.   Le modifiche di ordine finanziario non contemplate dal paragrafo 2, lettera d), e le modifiche dell'aliquota della partecipazione comunitaria di cui al punto 9.2, lettera B dell'allegato II sono comunicate alla Commissione, compresa la tabella finanziaria modificata secondo il modello riportato al punto 8 dello stesso allegato. Esse entrano in vigore dalla data in cui pervengono alla Commissione

Le modifiche di ordine finanziario di cui al primo comma non possono superare, cumulativamente nel corso dell'anno civile considerato, i massimali indicati al paragrafo 2, lettera d).

5.   Le modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 4 sono notificate alla Commissione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore.

È possibile un’entrata in vigore anticipata qualora, prima dello scadere dei tre mesi, la Commissione informi lo Stato membro che la modificazione comunicata è conforme alla normativa comunitaria.

Se la modificazione comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato membro e il termine di tre mesi di cui al primo comma è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceva una modificazione conforme.

Articolo 52

Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale e i documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2 sono riveduti in funzione delle modificazioni della normativa comunitaria.

L'articolo 51, paragrafo 3, non si applica a tali revisioni.

Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale o dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 sono trasmesse alla Commissione a titolo informativo qualora si limitino al mero adeguamento di tali documenti alla nuova normativa comunitaria.

Articolo 53

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata dei documenti di programmazione, aggiornata dopo ogni modificazione. Essi comunicano alla Commissione l'indirizzo elettronico al quale possono essere consultati i documenti di programmazione nella versione consolidata e la informano di ogni nuovo aggiornamento.

Inoltre, gli Stati membri conservano una versione elettronica di tutte le versioni precedenti dei documenti di programmazione.

SEZIONE 3

Misure complementari e iniziative comunitarie

Articolo 54

Il campo d'intervento della sezione «orientamento» del FEAOG per misure comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso all'insieme della Comunità ed il relativo finanziamento è esteso alle misure ammissibili in forza dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1783/1999 (23) e (CE) n. 1784/1999 (24).

SEZIONE 4

Disposizioni finanziarie

Articolo 55

1.   Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, le seguenti informazioni:

a)

un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all'articolo 48, paragrafo 1;

b)

i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.

Tali informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello informatizzato fornito dalla Commissione.

2.   Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione in forza del paragrafo 1 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione procede ad una riduzione temporanea e forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole.

Articolo 56

1.   Gli organismi pagatori possono imputare, tra le spese del mese durante il quale viene adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale o del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, un anticipo pari ad un massimo del 12,5 % di una rata annuale media del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, che copre le spese di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che viene recuperato, per ciascun documento di programmazione:

a)

non appena il totale delle spese versate dal FEAOG, sommato all'importo dell'anticipo, raggiunge l'importo totale del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione;

oppure

b)

al termine del periodo di programmazione, se l’importo totale del contributo del FEAOG non viene raggiunto.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di rimborsare l'anticipo prima del termine del periodo di programmazione.

2.   Gli Stati membri la cui valuta non è l'euro alla data dell'imputazione contabilizzano l'anticipo di cui al primo comma con il tasso di cambio valido il penultimo giorno lavorativo, per la Commissione, del mese precedente quello durante il quale l'anticipo è contabilizzato dagli organismi pagatori.

Articolo 57

1.   Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi comunicati a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato.

2.   Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), superi l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale, quale stabilito nella decisione 1999/659/CE.

Se, dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni inferiori agli stanziamenti annui stabilite da alcuni Stati membri, l'importo eccedente è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro due mesi dall'adozione del bilancio del relativo esercizio, la Commissione adatta le dotazioni iniziali per Stato membro, definite dalla decisione 1999/659/CE. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro sei settimane dall'adattamento di cui sopra, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, una nuova tabella finanziaria rispettando le previsioni adattate per il rispettivo esercizio e le dotazioni stabilite dalla decisione 1999/659/CE, quale modificata.

Per il 2004, la nuova tabella finanziaria di cui al secondo comma deve essere comunicata entro otto settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi comunicati a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente ai superamenti rilevati.

4.   Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia, o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 se questi sono inferiori alla soglia, e le spese effettive dell'esercizio in questione.

Non si tiene conto di tale riduzione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata.

Articolo 58

Gli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento non si applicano alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Articolo 59

Il cofinanziamento di valutazioni negli Stati membri a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alle valutazioni che, per la loro portata, recano un efficace contributo alla valutazione a livello comunitario, soprattutto grazie alle risposte che forniscono al questionario valutativo comune ed alla loro qualità.

La partecipazione finanziaria non supera il 50 % di un importo massimo pari all'1 % del costo totale del programma di sviluppo rurale, salvo in casi debitamente giustificati.

Articolo 60

1.   I beneficiari delle misure relative ad investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999 possono chiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal documento di programmazione. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

2.   L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % del costo totale dell'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato.

Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

3.   La garanzia è svincolata quando l'organismo competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'investimento in questione supera l'importo dell'anticipo.

4.   Gli organismi pagatori possono dichiarare alla sezione «garanzia» del FEAOG la quota corrispondente al cofinanziamento comunitario:

a)

dell'anticipo versato;

b)

delle spese effettive liquidate ulteriormente ai beneficiari, previa deduzione dell'anticipo.

SEZIONE 5

Sorveglianza e valutazione

Articolo 61

1.   Le relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno civile precedente.

Le relazioni di esecuzione contengono i seguenti elementi:

a)

qualsiasi modificazione delle condizioni generali rilevante ai fini dell'esecuzione della misura, segnatamente sviluppi socioeconomici significativi, o cambiamenti nelle politiche nazionali, regionali o settoriali;

b)

lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;

c)

le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dall'eventuale comitato di sorveglianza, per garantire la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente quanto segue:

i)

le attività di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate;

d)

le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.

2.   Gli indicatori di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), ricalcano, nella misura del possibile, gli indicatori comuni definiti negli orientamenti emanati dalla Commissione. Qualora siano necessari ulteriori indicatori per verificare l'effettivo progresso rispetto agli obiettivi dei documenti di programmazione di sviluppo rurale, tali indicatori sono parimenti indicati.

Articolo 62

1.   Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti secondo la prassi riconosciuta.

2.   Le valutazioni si basano in particolare su un questionario valutativo comune, messo a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, e sono generalmente corredate di criteri e indicatori di adempimento.

3.   L'autorità responsabile per la gestione del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale raccoglie il materiale necessario per la valutazione, avvalendosi dei risultati del controllo, e, se del caso, di ulteriori elementi d'informazione.

Articolo 63

1.   La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della strategia proposta con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti, tenendo conto degli elementi emersi dal questionario valutativo comune. Essa determina l'impatto previsto delle priorità d'intervento selezionate e ne quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Inoltre, essa verifica le modalità di attuazione proposte e la coerenza con la politica agricola comune e con altre politiche.

2.   La valutazione ex ante è di competenza delle autorità che elaborano il piano di sviluppo rurale e fa parte del piano stesso.

Articolo 64

1.   Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti specifici del documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri valutativi comuni che presentano rilevanza a livello comunitario. Tra questi ultimi si annoverano le condizioni di vita e la struttura della popolazione rurale, l'occupazione e il reddito da attività agricole ed extra-agricole, le strutture agrarie, le produzioni agricole, la qualità, la competitività, le risorse forestali e l'ambiente.

Se un criterio comune di valutazione non è ritenuto pertinente in relazione ad un determinato documento di programmazione di sviluppo rurale, occorre precisarne i motivi.

2.   La valutazione intermedia rende conto dei criteri valutativi ed esamina in particolare i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Essa valuta inoltre l'impiego delle risorse finanziarie e lo svolgimento della sorveglianza e dell'esecuzione.

La valutazione ex post risponde al questionario valutativo ed esamina in particolare l'impiego delle risorse nonché l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno concesso; essa trae conclusioni circa la politica di sviluppo rurale, incluso il suo contributo alla politica agricola comune.

3.   Le valutazioni intermedie ed ex post sono condotte di concerto con la Commissione sotto la responsabilità dell'autorità competente per la gestione dei programmi di sviluppo rurale.

4.   La qualità delle singole valutazioni è valutata secondo metodi riconosciuti dall'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale, dall'eventuale comitato di sorveglianza e dalla Commissione. I risultati delle valutazioni sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 65

1.   Una relazione sulla valutazione intermedia viene trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale informa la Commissione del seguito riservato alle raccomandazioni formulate nella relazione. Dopo aver ricevuto le singole relazioni valutative, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario. Se necessario, la valutazione intermedia viene aggiornata entro il 31 dicembre 2005.

2.   Una relazione sulla valutazione ex post viene trasmessa alla Commissione al più tardi due anni dopo la conclusione del periodo di programmazione. Entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione e dopo aver ricevuto le singole relazioni, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario.

3.   Le relazioni di valutazione illustrano i metodi applicati, incluse le implicazioni sulla qualità dei dati e dei risultati. Esse contengono una descrizione del contesto e dei contenuti del programma, dati finanziari, le risposte al questionario comune di valutazione e ai questionari definiti a livello nazionale o regionale, con i relativi indicatori, nonché conclusioni e raccomandazioni. Le relazioni di valutazione seguono, nella misura del possibile, una struttura comune definita negli orientamenti emanati dalla Commissione.

SEZIONE 6

Domande, controlli e sanzioni

Articolo 66

1.   Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle domande di aiuto a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001, devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti ai fini del controllo delle domande presentate nell'ambito della misura in questione, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

2.   Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne nei casi specificamente contemplati nel documento di programmazione.

3.   Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto «per superficie» nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro assicura che le parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo sviluppo rurale siano dichiarate separatamente.

4.   Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

5.   Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un procedimento idoneo per un'efficace verifica annuale a norma dell'articolo 67, paragrafo 1.

Articolo 67

1.   I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.

A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.

Ove risulti opportuno, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CE) n 1782/2003.

2.   Il controllo è effettuato mediante controlli amministrativi e sul posto.

Articolo 68

Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del sistema integrato di gestione e controllo, relative alle parcelle ed agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi pagamento indebito dell'aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli impegni a lungo termine.

Articolo 69

I controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 2419/2001. Essi vertono, ogni anno, su un campione di almeno il 5 % dei beneficiari, comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di sostegno previsti nei documenti di programmazione. Per quanto riguarda la misura «prepensionamento» di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999 e la misura «imboschimento delle superfici agricole», di cui all'articolo 31 dello stesso regolamento, tale percentuale di controllo può essere ridotta fino al 2,5 % a partire dal sesto anno di concessione del sostegno, senza incrementi del tasso di controllo per le altre misure.

I controlli sul posto si effettuano nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono disporre che i controlli in loco vertano esclusivamente sui progetti in fase di ultimazione.

Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 70

Al sostegno concesso in base alle superfici si applicano gli articoli 30, 31 e l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001. Tali disposizioni non si applicano al sostegno concesso per misure forestali diverse dall'imboschimento di superfici agricole.

Gli articoli 36, 38 e 40 dello stesso regolamento si applicano al sostegno concesso in base al patrimonio zootecnico.

Articolo 71

1.   L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica al sostegno previsto per tutte le misure di sviluppo rurale.

2.   In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l’obbligo di restituire il relativo importo conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

Articolo 72

1.   Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo.

2.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 si applicano fatte salve sanzioni supplementari di diritto nazionale.

Articolo 73

Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

1.   Il regolamento (CE) n. 445/2002 è abrogato.

Continua ad applicarsi l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 445/2002.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

Articolo 75

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 46 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(Articolo 14)

Specie di animali domestici ammissibili

Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (25)]

Bovini

7 500

Ovini

10 000

Caprini

10 000

Equidi

5 000

Suini

15 000

Volatili

25 000

ALLEGATO II

PIANI DI SVILUPPO RURALE

1.   Titolo del piano di sviluppo rurale

2.   Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)

3.1.   Zona geografica interessata dal piano

Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3.2.   Regioni classificate come obiettivi 1 e 2

Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Identificare:

regioni dell'obiettivo 1 e regioni dell'obiettivo 1 in transizione. Questa parte si applica soltanto alle misure di accompagnamento [prepensionamento, indennità compensative, misure agroambientali e imboschimento di superfici agricole a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999],

regioni dell'obiettivo 2. Questa parte si applica a:

1)

misure di accompagnamento;

2)

altre misure non facenti parte della programmazione dell'obiettivo 2.

4.   Pianificazione a livello della zona geografica interessata

Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Se nella regione si applica eccezionalmente più di un piano di sviluppo rurale, indicare:

tutti i piani di cui trattasi,

i motivi per cui non è possibile riunire tutte le misure in un unico piano,

i nessi tra le misure dei diversi piani e informazioni dettagliate sul modo in cui verranno assicurate la compatibilità e la coerenza tra i piani.

5.   Descrizione quantificata della situazione attuale

Articolo 43, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1.

Descrizione quantificata della situazione attuale

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale. La descrizione riguarda il settore agricolo ed il settore forestale (inclusa la natura e l'entità degli svantaggi di cui soffre l'attività agricola nelle zone svantaggiate), l'economia rurale, la situazione demografica, le risorse umane, l'occupazione e lo stato dell'ambiente.

2.

Impatto del precedente periodo di programmazione

Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione e stanziate nel quadro delle misure di accompagnamento dal 1992. Presentare i risultati delle valutazioni.

3.

Altre informazioni

Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

6.   Descrizione della strategia proposta, dei suoi obiettivi quantificati, delle priorità di sviluppo rurale selezionate e della zona geografica interessata

Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1.

Strategia proposta, obiettivi quantificati, priorità selezionate

Con riguardo ai punti di forza, alle disparità, alle carenze e alle potenzialità rilevate nella zona interessata, descrivere in particolare:

le priorità d'intervento,

la strategia appropriata per realizzare tali priorità,

gli obiettivi operativi e gli effetti attesi, quantificati, ove sia possibile quantificarli, sia in termini di sorveglianza che di previsioni di valutazione,

la misura in cui la strategia tiene conto delle peculiarità della zona interessata,

il modo in cui è stato messo in pratica l'approccio integrato,

la misura in cui la strategia tiene conto della parità uomo-donna,

la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi rilevanti che derivano dalle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali, incluse quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità e all'uso delle acque, alla conservazione della biodiversità, inclusa la conservazione nell'azienda di varietà vegetali, ed il cambiamento climatico.

2.

Descrizione ed effetti di altre misure

La descrizione comprenderà inoltre, ove rilevante, altre eventuali misure adottate al di fuori del piano di sviluppo rurale (sia che si tratti di altre misure comunitarie ovvero di provvedimenti nazionali come norme vincolanti, codici di condotta o aiuti di Stato), specificando in che misura esse soddisfano le esigenze riscontrate.

3.

Zone interessate da specifiche misure territoriali

Per ciascuna misura, definita al punto 8, che non si applica all'insieme della regione indicata al punto 3, precisare la zona di applicazione.

In particolare, indicare:

l'elenco delle zone svantaggiate adottato per la regione interessata,

le eventuali modifiche, debitamente giustificate, apportate al suddetto elenco [articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999],

le zone soggette a vincoli ambientali, con debita giustificazione.

4.

Calendario ed entità della partecipazione finanziaria

Calendario proposto per l'esecuzione delle varie misure, entità della partecipazione finanziaria prevista e durata (cfr. anche punto 8).

7.   Valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali attesi

Articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Descrizione dettagliata conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

8.   Tabella finanziaria generale indicativa (esercizio FEAOG)

Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Tabella di pianificazione finanziaria: programmi di sviluppo rurale (milioni di EUR)

 

Anno 1

… Anno 7

TOTALE

Spesa pubblica (26)

Partecipazione UE (27)

Partecipazione privata (28)

Spesa pubblica (26)

Partecipazione UE (27)

Partecipazione privata (28)

Spesa pubblica (26)

Partecipazione UE (27)

Partecipazione privata (28)

Priorità A

Misura A1 [per esempio agroambientale e benessere degli animali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 2078/92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misura A 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Misura A n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità B…

Misura B [per esempio prepensionamento]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 2079/92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misura B…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Misura B n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Priorità N

Misura N 1 [per esempio imboschimento]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 2080/92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misura N 2…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Misura N n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre azioni

Valutazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure precedenti al 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure transitorie (29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altre azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese totali realizzate (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale piano - (P) (30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoutilizzazione(P-D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrautilizzazione (D-P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DERIVANTI DALLA MODULAZIONE

 

Anno 1

Anno 2

… Anno 7

Totale

Spesa pubblica

Partecipazione UE

Spesa pubblica

Partecipazione UE

Spesa pubblica

Partecipazione UE

Spesa pubblica

Partecipazione UE

Prepensiona-mento

 

 

 

 

 

 

 

 

Agroambiente e benessere degli animali

 

 

 

 

 

 

 

 

Imboschimento

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone svantaggiate

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale modulazione

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:

Se la stessa misura compare nell ambito di più priorità, lo Stato membro fornisce, ai fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva che riporti tutte le spese relative alla misura. Questa tabella aggiuntiva segue la struttura della tabella che precede e l'ordine dell'elenco seguente.

La tabella finanziaria consolidata, di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento segue la struttura della tabella che precede e l'ordine dell'elenco seguente.

Le misure sono definite come segue:

a)

investimenti nelle aziende agricole;

b)

insediamento dei giovani agricoltori;

c)

formazione;

d)

prepensionamento;

e)

zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;

f)

agroambiente e benessere degli animali;

g)

miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

h)

imboschimento delle superfici agricole;

i)

altre misure forestali;

j)

miglioramento fondiario;

k)

ricomposizione fondiaria;

l)

avviamento di servizi di consulenza, di sostituzione nell'azienda e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

m)

commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la creazione di sistemi qualità;

n)

servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

o)

rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;

p)

diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;

q)

gestione delle risorse idriche in agricoltura;

r)

sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;

s)

incentivazione di attività turistiche e artigianali;

t)

tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;

u)

ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;

v)

ingegneria finanziaria;

w)

gestione di strategie integrate di sviluppo rurale attraverso partenariati locali;

x)

attuazione di norme vincolanti;

y)

utilizzazione di servizi di consulenza agricola;

z)

partecipazione a sistemi di qualità alimentare;

aa)

promozione dei prodotti di qualità.

Le misure di cui alle lettere da j) a w) possono essere definite come misura unica, ossia j) incoraggiamento dell'adattamento e dello sviluppo delle zone rurali.

Risorse del FEAOG, sezione «garanzia» per le misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali adottate in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nelle zone (rurali) dell'obiettivo 2: … milioni di EUR (% del totale previsto per l'articolo 33).

9.   Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione dei piani

[Articolo 43, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999].

Per ogni punto che segue, indicare:

A.

le caratteristiche principali delle misure di sostegno;

B.

altri elementi.

1.

Requisiti generali

A.

Caratteristiche principali delle misure di sostegno:

elenco delle misure nell'ordine figurante nel regolamento (CE) n. 1257/1999,

riferimento all'articolo (e al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se sono citati due o più articoli, il pagamento va scomposto nelle sue varie componenti,

obiettivo generale di ogni misura.

B.

Altri elementi:

Nessuno.

2.

Requisiti relativi a tutte le misure o una parte di esse (1)

A.

Caratteristiche principali:

eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B.

Altri elementi:

partecipazione comunitaria basata o sul costo totale o sulla spesa pubblica,

intensità e/o importo dell'aiuto e differenziazione applicata (capi I-VIII),

informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità,

criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II, IV e VII),

consuete buone pratiche agricole (capi V e VI),

requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (capi I, II e VII),

livello delle conoscenze e competenze professionali richieste (capi I, II e IV),

sufficiente valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati (capi I e VII), conformemente agli articoli 6 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999,

descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie, e delle procedure/norme ad essi applicabili.

3.

Informazioni richieste per determinate misure

Oltre a quanto precede, sono richiesti i seguenti dati specifici per le misure di cui ai singoli capi:

I.

Investimenti nelle aziende agricole

A.

Caratteristiche principali:

settori della produzione primaria e tipi di investimenti.

B.

Altri elementi:

massimali d'investimento globale sovvenzionabile,

tipologia dell' aiuto,

indicazione delle norme per le quali può essere accordato un periodo all’agricoltore conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, giustificazione rispetto ai problemi specifici risultanti dalla messa in conformità con le norme suddette e durata massima del periodo per la norma in questione.

II.

Insediamento di giovani agricoltori

A.

Caratteristiche principali:

Nessuna.

B.

Altri elementi:

termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di ammissibilità nell'arco del quinquennio previsto dall'articolo 4, paragrafo, del presente regolamento,

limiti di età,

condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia nell'azienda come unico capo di essa o che vi si insedia nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola,

tipologia dell aiuto all'insediamento,

designazione dei servizi di consulenza agricola correlati all'insediamento dei giovani agricoltori in caso di concessione di un sostegno maggiore come previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

III.

Formazione

A.

Caratteristiche principali:

Nessuna.

B.

Altri elementi:

interventi ammissibili e beneficiari,

assicurazione che non sono proposti per il finanziamento normali sistemi o programmi di istruzione.

IV.

Prepensionamento

A.

Caratteristiche principali:

Nessuna.

B.

Altri elementi:

descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il rilevatario e i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili e in particolare l'uso della superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali e il periodo per migliorare la redditività,

tipologia dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il tipo di beneficiario,

descrizione dei regimi nazionali di pensionamento e prepensionamento,

informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto.

V.

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

A.

Caratteristiche principali:

importo dell'aiuto:

1)

per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: le proposte di applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità riguardo all'importo massimo cofinanziabile di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento devono essere debitamente giustificate. Precisare in che modo si intende garantire nella fattispecie il rispetto del massimale per le indennità compensative e spiegare la procedura amministrativa impiegata per assicurare la conformità all'importo massimo cofinanziabile. In caso di applicazione della media massima prevista nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999, precisare le circostanze oggettive che giustificano il ricorso a tale media;

2)

per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 13, lettera b) e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999, calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati dei vincoli ambientali, b) le ipotesi agronomiche di partenza;

3)

per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

precisare eventualmente i problemi specifici che giustificano un sostegno superiore all'importo massimo, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del citato regolamento,

precisare eventualmente le motivazioni di un sostegno iniziale superiore, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del citato regolamento.

B.

Altri elementi:

informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità e in particolare:

1)

definizione della superficie minima;

2)

descrizione dell'opportuno meccanismo di conversione utilizzato in caso di pascoli sfruttati in comune;

3)

per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della modulazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

4)

per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati fissati nel documento di programmazione approvato;

modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone soggette a vincoli ambientali.

VI.

Rispetto delle norme

VI.1.

Attuazione di norme vincolanti

A.

Caratteristiche principali:

elenco delle norme basate sulla normativa comunitaria, che possono beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 21 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999; data a partire dalla quale la norma è obbligatoria in virtù della normativa comunitaria e giustificazione della scelta.

B.

Altri elementi:

descrizione dell'incidenza significativa degli obblighi o delle restrizioni connessi al rispetto della nuova norma sulle spese dell'azienda agricola,

importo del sostegno per norma ammissibile e calcoli dettagliati che permettono di giustificare tale importo.

VI.2.

Utilizzazione di servizi di consulenza agricola

A.

Caratteristiche principali:

Nessuna.

B.

Altri elementi:

descrizione del sistema di consulenza agricola attuato dallo Stato membro, compresa la procedura di selezione degli organismi incaricati dei servizi di consulenza,

frequenza dell’aiuto accordato all’agricoltore che fa ricorso ai servizi di consulenza agricola nei 4 settori indicati all’articolo 21 quinques, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

VII.

Agroambiente e benessere degli animali

A.

Caratteristiche principali:

giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi,

calcoli agronomici iniziali dettaglianti indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati in rapporto alle consuete buone pratiche agricole; b) le ipotesi agronomiche di partenza; c) il livello d'incentivazione e relativa giustificazione in base a criteri oggettivi.

B.

Altri elementi:

elenco delle razze locali minacciate di abbandono e indicazione del numero di femmine riproduttrici per le zone interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza. L'organismo in questione deve possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze di cui trattasi,

per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale,

informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso,

modifiche del livello dell'aiuto fino al 120 % dei costi e delle perdite di reddito indicati nei calcoli agronomici fissati nel documento di programmazione approvato e giustificazione di tali modifiche,

descrizione della copertura della misura che indichi come essa si applica in funzione del fabbisogno e fino a che punto è mirata in termini di copertura geografica, settoriale o altro,

per gli impegni agroambientali e relativi al benessere degli animali nel loro insieme, vanno evidenziate le possibilità di combinare diversi impegni e di assicurare la coerenza tra gli impegni.

VIII.

Qualità alimentare

VIII.1.

Partecipazione a sistemi qualità

A.

Caratteristiche principali:

elenco dei sistemi qualità, comunitari e nazionali, ammissibili al sostegno; per quanto riguarda i sistemi nazionali, descrizione del sistema tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B.

Altri elementi:

importo del sostegno per tipo di regime ammissibile e giustificazione in funzione dei costi fissi di cui all'articolo 24 quater del regolamento (CE) n. 1257/1999.

VIII.2.

Promozione dei prodotti di qualità

A.

Caratteristiche principali:

Nessuna.

B.

Altri elementi:

elenco dei prodotti che possono beneficiare del sostegno in funzione dei sistemi qualità prescelti nell'ambito della misura di cui al punto VIII.1,

procedura che permetta di garantire che le azioni ammesse a beneficiare del sostegno nel quadro dello sviluppo rurale non fruiscano già di un sostegno nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio,

procedura di controllo ex ante del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (articolo 26, del presente regolamento),

descrizione delle spese ammissibili.

IX.

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

A.

Caratteristiche principali:

settori della produzione agricola di base.

B.

Altri elementi

criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari,

indicazione delle norme per le quali può essere accordato un periodo all’agricoltore conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, giustificazione rispetto ai problemi specifici risultanti dalla messa in conformità con le norme suddette e durata massima del periodo per la norma in questione.

X.

Silvicoltura

A.

Caratteristiche principali:

Nessuna.

B.

Altri elementi:

definizione di:

i)

«terreno agricolo» in relazione all'articolo 32 del presente regolamento;

ii)

«agricoltore» in relazione all'articolo 33 del presente regolamento;

iii)

disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, se pertinente, che preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica;

iv)

disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

in caso di applicazione dei listini di cui all'articolo 46 bis, indicazione:

i)

degli importi dei listini dei prezzi unitari;

ii)

del metodo seguito per la fissazione dei listini;

iii)

che è stato rispettato il divieto di sovracompensazione;

descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari,

legame tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali o subnazionali od altri strumenti equivalenti,

riferimento ai piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista degli incendi boschivi, nonché la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

XI.

Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

A.

Caratteristiche principali:

descrizione e giustificazione delle azioni proposte in relazione a ciascuna misura.

B.

Altri elementi:

definizione di ingegneria finanziaria, che deve essere conforme ai criteri generali di ammissibilità.

10.   Necessità di eventuali studi, progetti dimostrativi, formazione o assistenza tecnica (se pertinente)

Articolo 43, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

11.   Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Articolo 43, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

12.   Disposizioni adottate per garantire un'attuazione efficace e adeguata, anche in materia di sorveglianza e valutazione; definizione degli indicatori quantificati per la valutazione; disposizioni relative al controllo, alle sanzioni e alla pubblicità

Articolo 43, paragrafo 1, ottavo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1.

Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 60 a 65 del presente regolamento.

Tali indicazioni comprendono, in particolare:

la possibilità di concedere anticipi a talune categorie di beneficiari di misure d'investimento,

la descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali,

le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del programma, in particolare i sistemi e le procedure per la raccolta, l'organizzazione e il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e d'impatto,

la funzione, la composizione e le regole procedurali degli eventuali comitati di sorveglianza,

la codificazione. Tale codificazione deve essere conforme al modello fornito dalla Commissione.

2.

Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 66 73 del presente regolamento.

Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché le regole per le sanzioni.

3.

Indicazioni dettagliate sul rispetto dei criteri generali di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1685/2000

Articolo 45 del presente regolamento.

4.

Altre indicazioni

Eventualmente, indicare l'applicazione del termine supplementare per la notifica dei casi di forza maggiore (articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento).

13.   Risultati delle consultazioni e indicazione delle autorità e organismi associati, nonché delle parti economiche e sociali

Articolo 43, paragrafo 1, nono trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1.

Descrivere:

le parti economiche e sociali e gli altri organismi nazionali competenti, che la normativa e la prassi nazionali prescrivono di consultare,

le autorità e gli organismi agricoli ed ambientali da associare, in particolare, all'elaborazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e revisione delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso l'ambiente, così da assicurare l'equilibrio tra queste misure e le altre misure di sviluppo rurale.

2.

Riassumere i risultati delle consultazioni e indicare in che misura le opinioni ed i pareri espressi sono stati presi in considerazione.

14.   Equilibrio tra le varie misure di sostegno

Articolo 43, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/199.

1.

Descrivere, con riferimento ai punti di forza, ai bisogni e alle potenzialità:

l'equilibrio tra le varie misure di sviluppo rurale,

l'ambito di applicazione territoriale delle misure agroambientali.

2.

Secondo i casi, questa descrizione fa riferimento:

alle misure adottate fuori dal quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999,

alle misure adottate o previste nell'ambito di altri piani di sviluppo rurale.

15.   Compatibilità e coerenza

Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

A.

Caratteristiche principali:

1.

Giudizio sulla compatibilità e la coerenza con:

le altre politiche comunitarie e le misure prese in attuazione di tali politiche, in particolare la politica di concorrenza,

gli altri strumenti della politica agricola comune, in particolare qualora siano previste deroghe all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999,

le altre misure di sostegno previste dai piani di sviluppo rurale,

i criteri generali di ammissibilità.

2.

In ordine alle misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, assicurare e, se necessario, chiarire quanto segue:

che le misure adottate a norma del sesto, settimo e nono trattino del citato articolo non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle regioni in via di transizione,

che le misure non rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B.

Altri elementi

Questo giudizio riguarda, in particolare, le disposizioni tese ad assicurare un adeguato coordinamento con le amministrazioni responsabili per:

le misure di sviluppo previste nel quadro delle organizzazioni di mercato,

le eventuali misure di sviluppo rurale istituite dalla legislazione nazionale.

16.   Aiuti di Stato complementari

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

A.

Caratteristiche principali:

identificare le misure per le quali saranno erogati finanziamenti supplementari sotto forma di aiuti di Stato [articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999]. Una tabella indicativa illustra l'ammontare dell'aiuto supplementare che sarà erogato nell ambito di ciascuna misura per ogni anno coperto dal piano.

B.

Altri elementi:

soppressione di un aiuto di Stato,

modifiche del finanziamento aggiuntivo sotto forma di un aiuto di Stato concesso ad una delle misure nel documento di programmazione approvato,

intensità dell'aiuto.

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 445/2002

Presente regolamento

Articolo 1

-

-

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

-

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafi 2 e 3

-

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

-

-

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

-

Articolo 22

-

Articolo 23

-

Articolo 24

-

Articolo 25

-

Articolo 26

Articolo 22

Articolo 27

-

Articolo 28

Articolo 23

Articolo 29

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 26

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 33

Articolo 28

Articolo 34

Articolo 29

Articolo 35

Articolo 30

Articolo 36

Articolo 31

Articolo 37

Articolo 32

Articolo 38

Articolo 33

Articolo 39

Articolo 34

Articolo 40

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 36

Articolo 42

Articolo 37

Articolo 43

Articolo 38

Articolo 44

Articolo 39

Articolo 45

Articolo 39 bis

Articolo 46

Articolo 40

Articolo 47

Articolo 41

Articolo 48

Articolo 42

Articolo 49

Articolo 43

Articolo 50

Articolo 44

Articolo 51

Articolo 45

Articolo 52

Articolo 45 bis

Articolo 53

Articolo 46

Articolo 54

Articolo 47

Articolo 55

Articolo 48

Articolo 56

Articolo 49

Articolo 57

Articolo 50

Articolo 58

Articolo 51

Articolo 59

Articolo 52

Articolo 60

Articolo 53

Articolo 61

Articolo 54

Articolo 62

Articolo 55

Articolo 63

Articolo 56

Articolo 64

Articolo 57

Articolo 65

Articolo 58

Articolo 66

Articolo 59

Articolo 67

Articolo 60

Articolo 68

Articolo 61

Articolo 69

Articolo 62

Articolo 70

Articolo 62 bis

Articolo 71

Articolo 63

Articolo 72

Articolo 64

Articolo 73

Articolo 65, paragrafo 1

Articolo 74, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2

Articolo 65, paragrafo 2

Articolo 74, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 66

Articolo 75, primo comma

-

Articolo 75, secondo comma

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(2)  GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(4)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/2004 (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 66).

(5)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(7)  GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2000/426/CE (GU L 165 del 6.7.2000, pag. 33).

(8)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2055/2001 (GU L 277 del 20.10.2001, pag. 12).

(9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 19).

(10)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(11)  GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).

(12)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(13)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(14)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(15)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

(16)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(17)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(18)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(19)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(20)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(21)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91.

(22)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96.

(23)  GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

(24)  GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

(25)  Numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in purezza, iscritte in un registro riconosciuto dallo Stato membro (albo genealogico o zootecnico).

(26)  Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di spesa pubblica) presentate a titolo indicativo.

(27)  Questa colonna riguarda il contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario relativo alle spese da sostenere è calcolato secondo i tassi e le modalità stabiliti per ciascuna misura del programma. La partecipazione comunitaria può essere calcolata in rapporto alla spesa pubblica ammissibile (colonna 2/colonna 1) ovvero in rapporto al costo totale ammissibile [colonna 2/(colonna 1 + colonna 3)].

(28)  Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di partecipazione privata) presentate a titolo indicativo, ove tale partecipazione sia prevista dalla misura in oggetto.

(29)  Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999. Gli Stati membri devono definire i criteri atti ad identificare chiaramente la spesa da integrare nella programmazione.

(30)  La base di calcolo è la tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione quale da ultimo modificata.


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/56


Rettifica del regolamento (CE) n. 818/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2295/2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 818/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 818/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 2295/2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), occorre apportare alcune modifiche tecniche al regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione (1).

(2)

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2295/2003 contengono alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno che queste disposizioni includano le versioni ufficiali dei nuovi Stati membri.

(3)

È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2295/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2295/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«

ALLEGATO I

1.   Datadidurataminima

Codici per le lingue

Indicazioni da apporre sulle uova

Indicazioni da apporre sugli imballaggi

ES

cons. pref.

Consúmase preferentemente antes del

CS

Spotřebujte or S.

Spotřebujte do

DA

Mindst holdbar til or M. H.

Mindst holdbar til

DE

Mind. haltbar or M. H. D.

Mindestens haltbar bis

ET

Parim enne or PE

Parim enne

EL

Ανάλωση πριν από

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από

EN

Best before or B. B. (2)

Best before

FR

à cons. de préf. av. or DCR (2)

A consommer de préférence avant le

IT

Entro

da consumarsi preferibilmente entro

LV

Izlietot līdz or I. L. (2)

Izlietot līdz

LT

Geriausi iki or G (2)

Geriausi iki

HU

Min. meg.:or M. M. (2)

Minőségét megőrzi

MT

L-aħjar jintuża sa

L-aħjar jintuża sa

NL

Tenm. houdb. tot or THT (2)

Tenminste houdbaar tot

PL

Najlepiej spożyć przed or N. S. P. (2)

Najlepiej spożyć przed

PT

Cons. pref.

A consumir de prefêrencia antes de

SK

Minimálna trvanlivosť do or M. T. D. (2)

Minimálna trvanlivosť do

SL

Uporabno najmanj do or U. N. D. (2)

Uporabno najmanj do

FI

parasta ennen

parasta ennen

SV

bäst före

Bäst före

2.   Data di imballaggio

Codici per le lingue

Indicazioni da apporre sulle uova

Indicazioni da apporre sugli imballaggi

ES

emb.

Embalado el:

CS

Baleno or D. B. (3)

Datum balení

DA

Pakket

Pakket den:

DE

Verp.

Verpackt am:,

ET

Pakendamiskuupäev or PK

Pakendamiskuupäev:

EL

Συσκευασία

Ημερομηνία συσκευασίας:

EN

Packed or pkd

Packing date:

FR

Emb. le

Emballé le:

IT

Imb.

Data d’imballaggio:

LV

Iepakots

Iepakots

LT

Supakuota or PK (3)

Pakavimo data

HU

Csom.

Csomagolás dátuma

MT

Ippakkjat

Data ta’ l-ippakkjar:

NL

Verp.

Verpakt op:

PL

Zapakowano w dniu or ZWD

Zapakowano w dniu

PT

Emb.

Embalado em:

SK

Balené dňa or B. D.

Balené dňa

SL

Pakirano or Pak.

Datum pakiranja

FI

Pakattu

Pakattu:

SV

förp. Den

Förpackat den:

3.   Data di vendita raccomandata

Codici per le lingue

 

ES

vender antes

CS

Prodat do

DA

Sidste salgsdato

DE

Verkauf bis

ET

Viimane soovitav müügikuupäev or VSM

EL

Πώληση

EN

Sell by

FR

à vend. préf. av. oder DVR (4)

IT

racc.

LV

Realizēt līdz

LT

Parduoti iki

HU

Forgalomba hozható:…..-ig

MT

Għandu jinbiegħ sa

NL

Uiterste verkoopdatum oder Uit. verk. dat.

PL

Sprzedaż do dnia

PT

Vend. de pref. antes de

SK

Predávať do

SL

Prodati do

FI

viimeinen myyntipäivä

SV

sista försäljningsdag

4.   Data di deposizione

Codici per le lingue

 

ES

Puesta

CS

Sneseno

DA

Læggedato

DE

Gelegt am

ET

Munemiskuupäev

EL

Ωοτοκία

EN

Laid

FR

Pondu le

IT

Dep.

LV

Izdēts

LT

Padėta

HU

Tojás rakás napja

MT

Tbiedu

NL

Gelegd op

PL

Zniesione w dniu

PT

Postura

SK

Znáška

SL

Zneseno

FI

munintapäivä

SV

värpta den

ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 13 da utilizzare per l’indicazione dei metodi di allevamento: a) indicazioni da apporre sugli imballaggi; b) indicazioni da apporre sulle uova

Codici per le lingue

 

1

2

3

ES

a)

Huevos de gallinas camperai

Huevos de gallinas criadas en el suelo

Huevos de gallinas criadas en jaula

 

b)

Camperai

Suelo

Jaula

CS

a)

Vejce nosnic ve volném výběhu

Vejce nosnic v halách

Vejce nosnic v klecích

 

b)

Výběh

Hala

Klec

DA

a)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

 

b)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

DE

a)

Eier aus Freilandhaltung

Eier aus Bodenhaltung

Eier aus Käfighaltung

 

b)

Freiland

Boden

Käfig

ET

a)

Vabalt peetavate kanade munad

Õrrekanade munad

Puuris peetavate kanade munad

 

b)

Vabapidamine or V

Õrrelpidamine or Õ

Puurispidamine or P

EL

a)

Αυγά ελεύθερης βοσκής

Αυγά αχυρώνα

Αυγά κλωβοστοιχίας

 

b)

Ελεύθερης βοσκής

Αχυρώνα

Κλωβοστοιχία

EN

a)

Free range eggs

Barn eggs

Eggs from caged hens

 

b)

Free range ou F/range

Barn

Cage

FR

a)

Oeufs de poules élevées en plein air

Oeufs de poules élevées au sol

Oeufs de poules élevées en cage

 

b)

Plein air

Sol

Cage

IT

a)

Uova da allevamento all'aperto

Uova da allevamento a terra

Uova da allevamento in gabbie

 

b)

Aperto

A terra

Gabbia

LV

a)

Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas

Kūtī dētas olas

Sprostos dētas olas

 

b)

Brīvībā dēta

Kūtī dēta

Sprostā dēta

LT

a)

Laisvai laikomų vištų kiaušiniai

Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai

Narvuose laikomų vištų kiaušiniai

 

b)

Laisvų

Ant kraiko

Narvuose

HU

a)

Szabad tartásban termelt tojás

Alternatív tartásban termelt tojás

Ketreces tartásból származó tojás

 

b)

Szabad t.

Alternatív

Ketreces

MT

a)

Bajd tat-tiġieg imrobbija barra

Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art

Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-gaġeġ

 

b)

Barra

Ma’ l-art

Gaġġa

NL

a)

Eieren van hennen met vrije uitloop

Scharreleieren

Kooieieren

 

b)

Vrije uitloop

Scharrel

Kooi

PL

a)

Jaja z chowu na wolnym wybiegu

Jaja z chowu ściółkowego

Jaja z chowu klatkowego

 

b)

Wolny wybieg

Ściółka

Klatka

PT

a)

Ovos de galinhas criadas ao ar livre

Ovos de galinhas criadas no solo

Ovos de galinhas criadas em gaiolas

 

b)

Ar livre

Solo

Gaiola

SK

a)

Vajcia z chovu na voľnom výbehu

Vajcia z podostieľkového chovu

Vajcia z klietkového chovu

 

b)

Voľný výbeh

Podstieľkové

Klietkové

SL

a)

Jajca iz proste reje

Jajca iz hlevske reje

Jajca iz baterijske reje

 

b)

Prosta reja

Hlevska reja

Baterijska reja

FI

a)

Ulkokanojen munia

Lattiakanojen munia

Häkkikanojen munia

 

b)

Ulkokanan

Lattiakanan

Häkkikanan

SV

a)

Ägg från utehöns

Ägg från frigående höns inomhus

Ägg från burhöns

 

b)

Frigående (alt. Frig.) ute

Frigående (alt. Frig.) inne

Burägg

»

(1)  GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16.

(2)  Il significato delle abbreviazioni utilizzate deve essere chiaramente indicato sull’imballaggio.

(3)  Il significato delle abbreviazioni utilizzate deve essere chiaramente indicato sull’imballaggio.

(4)  Il significato delle abbreviazioni utilizzate deve essere chiaramente indicato sull’imballaggio.


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/61


Rettifica del regolamento (CE) n. 819/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 819/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 819/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2)

A norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3) e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (4), i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Si procede a cinque vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 30/2004 CE, 31/2004 CE, 32/2004 CE, 33/2004 CE e 34/2004 CE, costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 220 000 ettolitri, 80 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 30 000 ettolitri e 40 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

2.   L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano.

3.   L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato.

4.   Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 92 52

Email: agri-D4@cec.eu.int

Articolo 3

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 4

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 5

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b)

procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

VENDITE PUBBLICHE DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ

N. 30/2004 CE, 31/2004 CE, 32/2004 CE, 33/2004 CE e 34/2004 CE

I.   Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e numero della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articolo)

Tipo di alcole

Aziende riconosciute [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]

SPAGNA

Partita n. 30/2004 CE

Tarancón

A-9

B-9

A-2

A-3

A-6

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

24 201

24 464

22 231

24 399

24 550

24 692

24 710

24 716

24 861

1 176

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Greggio

Greggio

Greggio

Greggio

Greggio

Greggio

Greggio

Greggio

Greggio

greggio

Bioetanol Galicia SA

Totale

 

220 000

 

 

SPAGNA

Partita n. 31/2004 CE

Tarancón

Tomelloso

A-1

A-2

5

24 191

2 297

53 512

27

27

27

Greggio

Greggio

Greggio

Ecocarburantes españoles SA

Totale

 

80 000

 

 

FRANCIA

Partita n. 32/2004 CE

Onivins-Port la Nouvelle

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

843

3 765

47 890

48 345

27

27

27

Greggio

Greggio

Greggio

Ecocarburantes españoles SA

Totale

 

100 000

 

 

FRANCIA

Partita n. 33/2004 CE

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

501

502

604

503

8 830

8 750

3 460

8 960

30

30

27

27

Greggio

Greggio

Greggio

greggio

Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

Totale

 

30 000

 

 

ITALIA

Partita n. 34/2004 CE

Caviro (Faenza)

Villapana (Faenza)

 

29 153,12

10 846,88

27

27

Greggio

greggio

Altia Corporation

Totale

 

40 000

 

 

II.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento francese è il seguente:

Onivins-Libourne

Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière

boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

tel. (33-5) 57 55 20 00

telex 57 20 25

fax (33-5) 57 55 20 59

III.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

tel. (34) 913 47 65 00

telex 23427 FEGA

fax (34) 915 21 98 32

IV.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA

via Palestro 81

I-00185 Roma

tel. (39) 0 64 94 99 91

telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31

fax: (39) 06 445 39 40/445 46 93


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8).

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/65


Rettifica del regolamento (CE) n. 820/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca del melù in talune zone

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 820/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 820/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca del melù in talune zone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2287/2003 consente di aumentare le possibilità di pesca comunitarie per il melù e l'aringa qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

(2)

Le Isole Fær Øer e la Norvegia non hanno stabilito le possibilità di pesca massime per il melù per il 2004. L'Islanda ha stabilito possibilità di pesca a un livello di gran lunga superiore alle proprie catture passate dello stock in questione. Si può pertanto ritenere che tali paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile dello stock di melù.

Nell'attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di melù, è opportuno che la Comunità aumenti il proprio contingente di 350 000 tonnellate a titolo provvisorio nelle zone II (acque internazionali), IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE), V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, COPACE 34.1.1 (acque CE).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2287/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I. B e I. C del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati come segue:

1.   Nell'allegato I. B:

 

le voci relative alla specie melù nelle zone:

 

IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE),

 

V, VI, VII, XII, e XIV,

 

VIIIa, b, d, e,

 

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1

 

sono sostituite dalle seguenti:

Specie

Melù

Zona:

IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE)

 

Micromesistius poutassou

WHB/2AC4-C

Danimarca

97 058

 

 

 

 

 

 

 

Germania

160

 

 

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

294

 

 

 

 

 

 

 

Svezia

313

 

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

2 141

 

 

 

 

 

 

 

CE

99 966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norvegia

40 000

 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Specie

Melù

Zona:

V, VI, VII, XII e XIV

 

Micromesistius poutassou

WHB/571214

Danimarca

8 031

 

 

 

 

 

 

 

Germania

31 087

 

 

 

 

 

 

 

Spagna

51 812

 (3)

 

 

 

 

 

 

Francia

43 263

 

 

 

 

 

 

 

Irlanda

62 174

 

 

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

97 665

 

 

 

 

 

 

 

Portogallo

3 886

 (3)

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

90 671

 

 

 

 

 

 

 

CE

388 589

 

 

 

 

 

 

 

Norvegia

120 000

 (4)  (5)

 

 

 

 

 

 

Isole Fær Øer

45 000

 (6)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

 

IV a

WHB/04A-C

Norvegia

 

 

40 000

 

 

 

 

 


Specie

Melù

Zona:

VIII a, b, d, e

 

Micromesistius poutassou

WHB/8ABDE

Spagna

19 993

 

 

 

 

 

 

 

Francia

15 513

 

 

 

 

 

 

 

Portogallo

2 999

 

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

14 477

 

 

 

 

 

 

 

CE

52 982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni particolari:

Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque CE), sottozone VI, VII, XII e XIV.


Specie

Melù

Zona:

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)

 

Micromesistius poutassou

WHB/8C3411

Spagna

87 970

 

 

 

 

 

 

 

Portogallo

21 993

 

 

 

 

 

 

 

CE

109 963

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Nell'allegato I. C:

la voce relativa alla specie melù nelle zone I e II (acque internazionali) è sostituita dalla seguente:

Specie

Melù

Zona:

I e II (acque internazionali)

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

 

 

CE

70 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

(2)  Nei limiti di un contingente totale di 120 000 tonnellate nelle acque CE.

(3)  Di cui fino al 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE).

(4)  Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56° 30'N, VIb e VII a ovest di 12°W.

(5)  Di cui fino a un massimo di 500 tonnellate può essere costituito da argentina (Argentina spp.).

(6)  Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).

(7)  Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone VIa a nord di 56° 30'N, VIb e VII a ovest di 12°W.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

 

IV a

WHB/04A-C

Norvegia

 

 

40 000

 

 

 

 

 


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/69


Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 )

La direttiva 2004/78/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2004/78/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l’omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti.

(2)

A norma dell’articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL).

(3)

Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE.

(4)

La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l’allegato VIII dovrebbe essere sostituito.

(5)

Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE.

(6)

Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito dall’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2001/56/CE

La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue:

1)

Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell’allegato I della presente direttiva.

2)

L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifica della direttiva 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   A partire dal 1o ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:

a)

rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;

oppure

b)

rifiutarne l’immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione.

2.   A partire dal 1o ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

a)

rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;

oppure

b)

vietarne la vendita o la messa in circolazione.

3.   A partire dal 1o gennaio 2006, per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell’omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale.

4.   A partire dal 1o gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:

a)

non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva;

b)

possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE.

5.   A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE

PARTE A

1.   L’allegato i è modificato come segue:

a)

All’appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1:

9.10.5.3.   Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:………………………………

9.10.5.3.1.   Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l’ingresso dell’aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.»

L’ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4.

b)

Nell’addendum all’appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati:

1.2.1.   Marca e tipo:………………………………………………….

1.2.2.   Componente e numero di omologazione, se del caso:………………»

c)

All’appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da:

1.2.   Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:»

d)

Al punto 1.1.2 dell’appendice 5 dell’allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE».

2.   Il punto 3.2.1 dell’allegato II è modificato come segue:

a)

Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3».

b)

La nota 2 è soppressa.

PARTE B

L’allegato VIII è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL

1.   SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE

1.1.   Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

1.1.1.   Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev’essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000) (3).

1.1.2.   Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall’unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l’installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17 (4).

1.1.3.   L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev’essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l’installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002) (5).

1.1.4.   Il sistema di alimentazione di GPL dev’essere concepito in modo che l’alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida.

1.1.5.   L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev’essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell’interruttore di accensione. Se l’interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire.

1.1.6.   Se l’alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché:

1.1.6.1.   il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;

1.1.6.2.   non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev’essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev’essere installato dopo il regolatore.

1.1.7.   Se l’alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.

1.1.8.   Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev’essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev’essere dotato di una propria unità di riempimento.

2.   SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO

2.1.   Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

2.1.1.   Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev’essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev’essere chiusa quando il veicolo è in movimento.

2.1.2.   Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev’essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1.

2.1.3.   L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev’essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3.

ALLEGATO II

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1.

All’allegato I sono aggiunte i seguenti punti:

9.10.5.3.   Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:………………………………

9.10.5.3.1.   Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l’ingresso dell’aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.»

L’ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4.

2.

L’allegato XI è modificato come segue:

a)

All’appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:

Voce

Oggetto

Numero della direttiva

M1 ≤ 2 500 kG (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

«36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

X

X

b)

All’appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:

Voce

Oggetto

Numero della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c)

All’appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta:

Voce

Oggetto

Numero della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d)

All’appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta:

Voce

Oggetto

Numero della direttiva

Gru mobili della categoria N3

«36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

e)

Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti:

«I.

Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.»

«P

Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.»


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

(2)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(3)  Comunicazione della Commissione nel quadro dell’applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5).

(4)  Regolamento UN/ECE n. 67:

Disposizioni uniformi relative a:

I.

Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione.

II.

Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l’uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l’installazione di tali apparecchi.

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1

E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.1

E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.1

E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.2

E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.2

E/ECE/TRANS/505

(5)  La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1).»