ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 230

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
30 giugno 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1196/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1197/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1198/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1199/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1200/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 52/2004 CE

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1201/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1203/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 02062991 (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

27

 

*

Regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1205/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

39

 

*

Regolamento (CE) n. 1206/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

42

 

 

Regolamento (CE) n. 1207/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

52

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

*

2004/524/CE, Euratom:Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, del 23 giugno 2004, relativa alla nomina di un giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

55

 

 

Banca centrale europea

 

*

2004/525/CE:Decisione della Banca centrale europea, del 3 giugno 2004, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea (BCE/2004/11)

56

 

*

2004/526/CE:Decisione della Banca Centrale Europea, del 17 giugno 2004, che adotta il regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE/2004/12)

61

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 1166/2004 della Commissione, del 24 giugno 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d’uova esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato (GU L 224 del 25.6.2004)

64

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.6.2004   

IT

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L 230/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1196/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


30.6.2004   

IT

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L 230/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004

(in t)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

IT

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L 230/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004

(in t)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

IT

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L 230/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1199/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settmebre 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 diciembre 2004

(in t)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

IT

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L 230/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 52/2004 CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

Conformemente all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all’esportazione a scopi industriali. L’alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)

Dal 1o gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell’euro (3), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

(4)

È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 52/2004 CE. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso la sede dell’organismo d’intervento interessato, detentore dell’alcole oggetto dell’offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

[tel. (33-5) 57 55 20 00

telex 57 20 25

fax (33-5) 57 55 20 59],

oppure spedite all’indirizzo suddetto per raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 52/2003 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento interessato entro il 27 luglio 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4.   Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a: 8,60 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all’esportazione, 32 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,50 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol. destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 52/2004 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell’alcole posto in vendita

Stato membro

Ubicazione

Numero delle cisterne

Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo

Tipo di alcole

Titolo alcolometrico

(in % vol)

Francia

Onivins — Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

greggio

+ 92

4

22 555

27

greggio

+ 92

10

22 310

28

greggio

+ 92

15

15 155

28

greggio

+ 92

Onivins — Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

greggio

+ 92

37

8 100

30

greggio

+ 92

37

550

28

greggio

+ 92

36

120

28

greggio

+ 92

36

8 610

30

greggio

+ 92

36

25

27

greggio

+ 92

Totale

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

IT

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L 230/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agrico (2) e la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (3) prevedono l'apertura di taluni contingenti tariffari annui, nella fattispecie per 178 000 bovini vivi di peso inferiore o uguale a 80 chilogrammi (numero d'ordine 09.4598), originari di taluni paesi terzi tra cui la Bulgaria e la Romania, a determinate condizioni stabilite nell'allegato A ter dei rispettivi protocolli delle citate decisioni. Le modalità di applicazione di tale contingente tariffario sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari di alcuni paesi terzi (4).

(2)

Per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, paesi che insieme alla Bulgaria e alla Romania sono beneficiari del suddetto contingente tariffario, nonché dell'adesione di Cipro, Malta e della Slovenia e in attesa dei risultati dei negoziati su nuove concessioni tariffarie a favore della Bulgaria e della Romania, è opportuno prevedere, tra le modalità di applicazione previste per la gestione di tale contingente, che nel periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 il quantitativo disponibile sia adeguatamente scaglionato nell'arco dell'anno, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

Per tener conto degli scambi commerciali tradizionali tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania, è opportuno fissare i quantitativi per tre periodi, tenendo conto delle forniture di animali vivi originari di questi due paesi realizzate nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2003. Dopo la conclusione dei negoziati in corso e la ratifica dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei con questi due paesi, saranno adottate nuove modalità di gestione applicabili a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove concessioni.

(4)

Per la parità di accesso al contingente e per garantire nel contempo che ciascuna domanda verta su un numero di capi sostenibile sotto il profilo commerciale, è opportuno fissare un numero minimo e massimo di capi per domanda di titolo di importazione.

(5)

Per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale di importazione dai paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato come minimo 100 capi nel corso del 2003, poiché una partita di 100 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. È opportuno autorizzare gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia a presentare domanda in base alle importazioni realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

(6)

Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

(7)

Per evitare speculazioni, occorre vietare l'accesso al contingente agli importatori che alla data del 1o gennaio 2004 non sono più attivi nel commercio di bovini vivi e disporre inoltre che i titoli non siano trasferibili.

(8)

È opportuno disporre che i quantitativi per cui possono essere richiesti titoli di importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.

(9)

È opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).

(10)

L'esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in oggetto. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(11)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(12)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1128/99 e sostituirlo con il presente regolamento.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nel periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005, possono essere importati a norma del presente regolamento 178 000 bovini vivi di peso inferiore o pari a 80 chilogrammi, del codice NC 0102 90 05, originari della Bulgaria o della Romania, fatte salve eventuali riduzioni negoziate successivamente tra la Comunità e questi due paesi.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4598.

2.   Il dazio doganale è ridotto del 90 %.

3.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel periodo ivi riferito come segue:

a)

5 000 vitelli vivi nel periodo dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2004;

b)

86 500 vitelli vivi nel periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 marzo 2005;

c)

86 500 vitelli vivi nel periodo dal 1o aprile 2005 al 30 giugno 2005.

4.   Se in uno dei periodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), i quantitativi oggetto delle domande di titolo presentate per ciascun periodo sono inferiori al quantitativo disponibile per lo stesso periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del periodo successivo.

Articolo 2

1.   Per avere accesso al contingente di cui all'articolo 1, il richiedente è una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo di importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato nel corso del 2003 almeno 100 capi di cui alla sottovoce 0102.90 del sistema armonizzato.

Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2.   Gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia possono presentare domanda di titolo di importazione in base alle importazioni di cui al paragrafo 1 realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

3.   La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

4.   Non possono presentare domanda gli operatori che alla data del 1o gennaio 2004 hanno cessato l'attività nell'ambito degli scambi commerciali nel settore delle carni bovine con i paesi terzi.

5.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di titoli di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell'IVA.

2.   Le domande di titolo di importazione per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

a)

riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi;

b)

non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 3. Tuttavia, le domande relative al primo periodo sono presentate entro il secondo giovedì successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Ogni interessato può presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato I per le domande effettivamente presentate.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione a norma dell'articolo 3 superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi. L’eventuale quantitativo residuo di meno di 100 capi costituisce una sola partita.

3.   Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

Articolo 5

1.   I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha presentato domanda.

2.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d'origine;

b)

nella casella 16, il codice NC 0102 90 05;

c)

nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4598) e almeno una delle diciture di cui all'allegato II.

I titoli obbligano ad importare dal paese di cui alla lettera a).

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è di 150 giorni. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2005.

3.   La cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 EUR/capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui al titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione. Tale prova è costituita almeno dai seguenti documenti:

a)

l'originale della fattura commerciale rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione;

c)

la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione, nella casella n. 8, il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

Articolo 7

Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1128/1999 è abrogato. Le domande di diritti di importazione eventualmente presentate a norma del regolamento (CE) n. 1128/1999 sono automaticamente respinte.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(3)  GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(4)  GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13).

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 47 del 6.4.2004, pag. 25).


ALLEGATO I

Fax CE (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n. 1201/2004

Numero d’ordine: 09.4598

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ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

—   in spagnolo: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   in ceco: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   in danese: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   in tedesco: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   in estone: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   in greco: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   in inglese: Regulation (EC) No 1201/2004

—   in francese: Règlement (CE) no 1201/2004

—   in italiano: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   in lettone: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   in lituano: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   in ungherese: Az 1201/2004/EK rendelet

—   in olandese: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   in polacco: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   in portoghese: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   in slovacco: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   in sloveno: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   in finlandese: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   in svedese: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1202/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

(2)

In attesa dell’esito dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT nell’ambito dell’OMC in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), di cui alcuni costituivano, unitamente alla Romania, i principali paesi fornitori per tale contingente negli ultimi tre anni contingentali, è opportuno prevedere, tra le modalità di gestione di tale contingente, che, nel periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005, il quantitativo disponibile sia adeguatamente scaglionato nell'arco dell'anno, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

Per tenere conto dei flussi commerciali tradizionali tra la Comunità e i paesi fornitori che nell’ambito di tale contingente e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato, il quantitativo disponibile è scaglionato su quattro trimestri per l'anno contingentale 2004/2005. Una volta conclusi e ratificati i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, verranno applicate nuove modalità di gestione, le quali dovrebbero tenere conto sia dei negoziati sia dei quantitativi già utilizzati nell'ambito del contingente aperto dal presente regolamento.

(4)

Per la parità di accesso al contingente e per garantire nel contempo che ciascuna domanda riguardi un numero di capi sostenibile sotto il profilo commerciale, è opportuno fissare un numero minimo e massimo di capi per domanda di titolo di importazione.

(5)

Per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale di importazione dai paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato come minimo 100 capi nel corso del 2003, poiché una partita di 100 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. Si dovrebbero autorizzare gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia a presentare domanda in base alle importazioni realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

(6)

Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

(7)

Per evitare speculazioni, occorre vietare l'accesso al contingente agli importatori che al 1o gennaio 2004 non siano più attivi nel commercio di bovini vivi e disporre, inoltre, che i titoli non siano trasferibili.

(8)

È opportuno disporre, altresì, che i quantitativi per cui possono essere richiesti i titoli d'importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.

(9)

Il regime dovrebbe essere gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine occorre prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3).

(10)

L'esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore, ossia che partecipa attivamente all’acquisto, al trasporto e all’importazione dei capi in questione. La presentazione della prova di tali attività costituirebbe quindi un'esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(11)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non è opportuno applicare la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(12)

L'applicazione del contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare degli animali importati. Gli animali devono pertanto essere ingrassati nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

(13)

Dovrebbe essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L'importo della cauzione dovrebbe coprire la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi ridotti, applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali suddetti.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è aperto un contingente tariffario di 169 000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità, fatte salve eventuali riduzioni negoziate successivamente tra la Comunità e i relativi partner in seno all’OMC nell’ambito dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’accordo GATT nel quadro dell’OMC.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4005.

2.   Il dazio doganale applicabile all'importazione nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

L'applicazione dell’aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che l'animale importato venga ingrassato per un periodo di almeno 120 giorni nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

3.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel periodo ivi riferito come segue:

a)

42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o luglio 2004 al 30 settembre 2004;

b)

42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 31 dicembre 2004;

c)

42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 marzo 2005;

d)

42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o aprile 2005 al 30 giugno 2005.

4.   Se, in uno dei periodi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), i quantitativi oggetto delle domande di titolo presentate per ciascun periodo sono inferiori al quantitativo disponibile per lo stesso periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del periodo successivo.

Articolo 2

1.   Per avere accesso al contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo d’importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato nel corso del 2003 almeno 100 capi di cui al codice CN 0102 90.

Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2.   Gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia possono presentare domanda di titolo di importazione in base alle importazioni di cui al paragrafo 1 realizzate in provenienza da paesi che, nel 2003, erano per loro paesi terzi.

3.   La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

4.   Non possono presentare domanda gli operatori che, al 1o gennaio 2004, abbiano cessato l'attività nell'ambito degli scambi commerciali nel settore delle carni bovine con i paesi terzi.

5.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell'IVA.

2.   Le domande di titolo d’importazione per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

a)

riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi;

b)

non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 3. Tuttavia, le domande relative al primo periodo devono essere presentate entro il secondo giovedì successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato I al presente regolamento per le domande effettivamente presentate.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione a norma dell'articolo 3 superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se dall’applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma il quantitativo risulta inferiore a 100 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi. L'eventuale quantitativo residuo inferiore a 100 capi costituisce una sola partita.

3.   Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

Articolo 5

1.   I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha presentato domanda.

2.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d'origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata: 0102 90 05; 0102 90 29 oppure 0102 90 49;

c)

nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4005) e una delle diciture di cui all'allegato III.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2005.

3.   La cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 EUR/capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui al titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in parola. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:

a)

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione;

c)

la copia n. 8 del formulario IM4 recante come unica indicazione nella casella 8 il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

Articolo 7

1.   All'atto dell'importazione, l'importatore deve comprovare di:

a)

avere assunto l'impegno scritto di comunicare entro un mese all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione l'elenco delle aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati;

b)

aver costituito, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato II per ciascun codice NC ammissibile; l'ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (4).

2.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione la prova che i giovani bovini:

a)

sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;

b)

non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione; oppure

c)

sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

del 15 %, e

del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

3.   Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

Tuttavia, se detta prova non è fornita nel termine di 180 giorni di cui al primo comma, ma viene presentata nei sei mesi successivi al suddetto periodo, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

(4)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


ALLEGATO I

Fax CE: (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n. 1202/2004

Numero d'ordine: 09.4005

Image


ALLEGATO II

IMPORTI DELLA CAUZIONE

Bovini maschi da ingrasso

(codice NC)

Importo in EUR/capo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

—   in spagnolo: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   in ceco: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   in danese: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   in tedesco: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   in estone: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   in greco: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   in inglese: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   in francese: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   in italiano: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   in lettone: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   in lituano: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   in ungherese: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   in olandese: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   in polacco: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   in portoghese: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   in slovacco: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   in sloveno: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   in finlandese: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   in svedese: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quando segue:

(1)

L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (numero d’ordine 09.4003). Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'anno contingentale 2004/2005 che inizia il 1o luglio 2004.

(2)

Il contingente 2003/2004 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004) (2). Tale regolamento stabilisce, tra l'altro, severi criteri di partecipazione per evitare la registrazione di operatori fittizi. Inoltre, norme più rigorose sull'utilizzazione dei titoli d'importazione hanno creato un ostacolo al commercio di titoli a fini speculativi.

(3)

L'esperienza acquisita con l'applicazione di queste norme indica, tuttavia, che non è stato possibile garantire un'applicazione uniforme delle modalità di gestione nei vari Stati membri e che il contingente continuava a permettere speculazioni da parte degli operatori, in particolare a causa del metodo di assegnazione previsto nell'ambito del sottocontingente II dal regolamento (CE) n. 780/2003. Per impedire il protrarsi di tale situazione e al fine di garantire una gestione efficiente, è opportuno introdurre un metodo di gestione basato su un criterio che valuti i risultati delle importazioni in modo da garantire che il contingente sia attribuito a operatori professionisti in grado di importare carni bovine senza indebite speculazioni.

(4)

Occorre definire un periodo di riferimento per le importazioni ammissibili la cui durata consenta di disporre di risultati rappresentativi, ma anche sufficientemente recenti e indicativi dell’andamento degli scambi commerciali.

(5)

È opportuno autorizzare gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») a presentare domanda in base alle importazioni realizzate in provenienza da paesi che, fino al 30 aprile 2004, erano per loro paesi terzi.

(6)

Ai fini del controllo, è necessario che le domande di diritti d’importazione siano presentate negli Stati membri nei quali l’operatore è iscritto nel registro dell’IVA.

(7)

Per evitare operazioni speculative, è necessario fissare una cauzione relativa ai diritti d’importazione per ciascun richiedente nell’ambito del contingente.

(8)

Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro assegnati, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (3).

(9)

È opportuno applicare ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

(10)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è aperto un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

2.   Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

a)

100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata;

b)

per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 oC.

Articolo 3

1.   Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione per un quantitativo di riferimento corrispondente ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 oppure 0206 29 91, importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1o gennaio 2003 e il 30 aprile 2004.

Gli operatori nei nuovi Stati membri possono richiedere diritti d'importazione in base alle importazioni realizzate nel periodo e per i prodotti di cui al primo comma in provenienza da paesi che, fino al 30 aprile 2004, erano per loro paesi terzi.

2.   Una società nata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento, può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per la presentazione della domanda.

3.   La domanda di diritti d'importazione è corredata della prova delle importazioni di cui al paragrafo 1, costituita dalla copia rilasciata al destinatario della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistata.

Articolo 4

1.   Le domande di diritti d'importazione devono pervenire all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto nel registro dell'IVA entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell'articolo 3, costituiscono i diritti d'importazione richiesti.

2.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quarto venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un elenco degli operatori che abbiano richiesto diritti d’importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, recante, in particolare il nome e l'indirizzo degli stessi nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo che figura nell'allegato I.

Articolo 5

La Commissione decide quanto prima in quale misura possono essere concessi diritti d'importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Se i diritti d'importazione per i quali sono state presentate domande superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.

Articolo 6

1.   La domanda di diritti d'importazione è ammissibile solo se corredata di una cauzione pari a 6 euro/100 kg di peso equivalente di carne disossata.

2.   Se dall’applicazione della percentuale di riduzione di cui all'articolo 5 risultano meno diritti d'importazione da assegnare rispetto a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

3.   La presentazione di una domanda per uno o più titoli d'importazione per un quantitativo equivalente al totale dei diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 7

1.   L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha ottenuto diritti d'importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti.

3.   Le domande di titolo d’importazione e i titoli stessi recano:

a)

nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II.

b)

nella casella 16, uno dei seguenti gruppi di codici NC:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

Articolo 8

1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

2.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo d’importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

3.   La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2005.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 8.

(3)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13).


ALLEGATO I

Fax CE: (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n 1203/2004

Numero d'ordine: 09.4003

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ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

—   in spagnolo: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   in ceco: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   in danese: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   in tedesco: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   in estone: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   in greco: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   in inglese: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   in francese: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   in italiano: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   in lettone: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   in lituano: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   in ungherese: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   in olandese: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   in polacco: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   in portoghese: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   in slovacco: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   in sloveno: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   in finladese: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   in svedese: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2), e la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (3) prevedono l'apertura di taluni contingenti tariffari annui, nella fattispecie per 153 000 bovini vivi di peso compreso tra 80 e 300 chilogrammi (numero d'ordine 09.4537), originari di taluni paesi terzi tra cui la Bulgaria e la Romania, a determinate condizioni stabilite nell'allegato A b) dei rispettivi protocolli delle citate decisioni. Le modalità di applicazione di tale contingente tariffario sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi (4).

(2)

Per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, paesi che insieme alla Bulgaria e alla Romania sono beneficiari del suddetto contingente tariffario, nonché dell'adesione di Cipro, Malta e della Slovenia e in attesa dei risultati dei negoziati su nuove concessioni tariffarie a favore della Bulgaria e della Romania, è opportuno prevedere, tra le modalità di applicazione previste per la gestione del contingente, che nel periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 il quantitativo disponibile sia adeguatamente scaglionato nell'arco dell'anno, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 a favore della Bulgaria e della Romania.

(3)

Per tener conto degli scambi commerciali tradizionali tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania, è opportuno fissare i quantitativi per tre periodi, tenendo conto delle forniture di animali vivi originari di questi due paesi realizzate nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2003. Dopo la conclusione dei negoziati in corso e la ratifica dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei con questi due paesi, saranno adottate nuove modalità di gestione applicabili a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove concessioni.

(4)

Per la parità di accesso al contingente e per garantire nel contempo che ciascuna domanda verta su un numero di capi sostenibile sotto il profilo commerciale, è opportuno fissare un numero minimo e massimo di capi per domanda di titolo di importazione.

(5)

Per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale di importazione dai paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato come minimo 100 capi nel corso del 2003, poiché una partita di 100 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. È opportuno autorizzare gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia a presentare domanda in base alle importazioni realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

(6)

Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

(7)

Per evitare speculazioni, occorre vietare l'accesso al contingente agli importatori che alla data il 1o gennaio 2004 non sono più attivi nel commercio di bovini vivi e disporre inoltre che i titoli non siano trasferibili.

(8)

È opportuno disporre che i quantitativi per cui possono essere richiesti titoli di importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.

(9)

È opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).

(10)

L'esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in oggetto. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(11)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(12)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1247/1999 e sostituirlo con il presente regolamento.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nel periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 possono essere importati a norma del presente regolamento 153 000 bovini vivi di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg, dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 o 0102 90 49, originari della Bulgaria o della Romania, fatte salve eventuali riduzioni negoziate successivamente tra la Comunità e questi due paesi.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4537.

2.   Il dazio doganale è ridotto del 90 %.

3.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel periodo ivi riferito come segue:

a)

33 000 bovini vivi nel periodo dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2004;

b)

60 000 bovini vivi nel periodo dal 1o gennaio 2005 il 31 marzo 2005;

c)

60 000 bovini vivi nel periodo dal 1o aprile 2005 al 30 giugno 2005.

4.   Se in uno dei periodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), i quantitativi oggetto delle domande di titolo presentate per ciascun periodo sono inferiori al quantitativo disponibile per lo stesso periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del periodo successivo.

Articolo 2

1.   Per avere accesso al contingente di cui all'articolo 1, il richiedente è una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo di importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato nel corso del 2003 almeno 100 capi di cui alla sottovoce 0102 90 del sistema armonizzato.

Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2.   Gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia possono presentare domanda di titolo di importazione in base alle importazioni di cui al paragrafo 1 realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

3.   La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

4.   Non possono presentare domanda gli operatori che alla data del 1o genniao 2004 hanno cessato l'attività nell'ambito degli scambi commerciali nel settore delle carni bovine con i paesi terzi.

5.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di titoli di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell'IVA.

2.   Le domande di titolo di importazione per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

a)

riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi;

b)

non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 3. Tuttavia, le domande relative al primo periodo sono presentate entro il secondo giovedì successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Ogni interessato può presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato I per le domande effettivamente presentate.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione a norma dell'articolo 3 superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi. L’eventuale quantitativo residuo di meno di 100 capi costituisce una sola partita.

3.   Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

Articolo 5

1.   I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha presentato domanda.

2.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d'origine;

b)

nella casella 16, l'indicazione del gruppo di codici della nomenclatura combinata: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

c)

nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4537) e almeno una delle diciture di cui all'allegato II.

I titoli obbligano ad importare dal paese di cui alla lettera a).

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è di 150 giorni. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2005.

3.   La cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 EUR/capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione. Tale prova è costituita almeno dai seguenti documenti:

a)

l'originale o una copia autenticata della fattura commerciale rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione;

c)

la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione, nella casella 8, il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

Articolo 7

Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1247/1999 è abrogato. Le domande di diritti di importazione eventualmente presentate a norma del regolamento (CE) n. 1247/1999 sono automaticamente respinte.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(3)  GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(4)  GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 9).

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21).


ALLEGATO I

Fax (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n. 1204/2004

N. d’ordine: 09.4537

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ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

—   in spagnolo: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   in ceco: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   in danese: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   in tedesco: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   in estone: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   in greco: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   in inglese: Regulation (EC) No 1204/2004

—   in francese: Règlement (CE) no 1204/2004

—   in italiano: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   in lettone: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   in lituano: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   in ungherese: Az 1204/2004/EK rendelet

—   in olandese: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   in polacco: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   in portoghese: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   in slovacco: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   in sloveno: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   in finlandese: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   in svedese: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1) in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese de commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 51).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (POMODORI, ARANCE, UVE DA TAVOLA, MELE E PESCHE)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 5 al 6 luglio 2004

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso indicativo delle restituzioni

(EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

(2)  I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

Tutte le destinazioni tranne la Svizzera.

F04

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F08

Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria.

F09

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quando segue:

(1)

L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'anno contingentale 2004/2005 che inizia il 1o luglio 2004.

(2)

L’importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario è subordinata ai dazi doganali all'importazione e alle condizioni fissate nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2). Il contingente tariffario dovrebbe essere ripartito tra le due categorie di prodotti summenzionate tenendo conto dell’esperienza maturata in passato con importazioni analoghe.

(3)

Per evitare speculazioni, è opportuno consentire l'accesso al contingente solamente a trasformatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (3), oppure, per quanto riguarda i trasformatori che operano nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia, agli operatori autorizzati ad esportare nella Comunità prodotti trasformati a base di carne conformemente alla direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4).

(4)

Le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999. I titoli dovrebbero essere rilasciati dopo l'assegnazione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate dai trasformatori ammissibili. È opportuno applicare ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (6).

(5)

Per evitare speculazioni, è opportuno che i titoli d'importazione siano rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, è opportuno disporre che, all’atto di presentazione della domanda di diritti d'importazione, sia depositata una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione per quantitativi equivalente ai diritti assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (7).

(6)

Affinché i quantitativi compresi nel contingente siano utilizzati completamente, occorre fissare un termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e stabilire disposizioni in merito a una nuova assegnazione di quantitativi non coperti dalle domande di titoli presentate entro tale termine. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dovrebbe essere limitata ai trasformatori che hanno convertito in titoli d’importazione tutti i diritti d'importazione inizialmente ottenuti.

(7)

L'applicazione del contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. Occorre quindi autorizzare unicamente la trasformazione nello stabilimento indicato nel titolo d'importazione.

(8)

È inoltre opportuno disporre la costituzione di una cauzione per garantire che le carni importate siano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. È necessario fissare l’importo di detta cauzione tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è aperto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, un contingente tariffario per l'importazione di 50 700 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella Comunità (di seguito «il contingente»).

Articolo 2

1.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45 % e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina è determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.

Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (8).

Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano passante per la parte di maggior spessore.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso dai:

a)

prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure

b)

prodotti specificati al paragrafo 1.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 3

1.   Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

a)

40 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A;

b)

10 700 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.

2.   Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti:

09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a);

09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente sono fissati nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

Articolo 4

1.   Possono presentare, o fare presentare per proprio conto, una domanda di diritti d’importazione esclusivamente gli stabilimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

stabilimenti di trasformazione riconosciuti in conformità dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2003 un'attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carne bovina;

b)

stabilimenti di trasformazione ubicati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia e riconosciuti, a norma dei capitoli IV e V della direttiva 72/462/CEE, per l’esportazione nella Comunità e che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2003 un'attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carne bovina.

Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto, nei limiti del 10 % di ciascun quantitativo disponibile.

Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell'IVA.

2.   All'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 euro/100 kg.

3.   Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti d'importazione.

L’autorità nazionale competente stabilisce le prove documentali con cui può essere comprovato il rispetto delle suddette condizioni.

Articolo 5

1.   Le domande di diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate.

Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg di carni disossate.

2.   Le domande di diritti d’importazione per la fabbricazione di prodotti A o prodotti B devono pervenire all'autorità competente entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quarto venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

4.   La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, e fissa, se necessario, una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 6

1.   Le importazioni di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

2.   Per quanto riguarda la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la domanda di titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Se, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, la Commissione fissa una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti ma non assegnati.

3.   Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati assegnati, un trasformatore può richiedere titoli d'importazione sino al 18 febbraio 2005 al più tardi.

4.   I trasformatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per i quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente:

a)

nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione;

b)

da parte o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione.

5.   All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati i diritti d'importazione trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato nella domanda di titolo entro tre mesi dalla data d'importazione.

Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato III.

Articolo 7

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 8

1.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, il paese d'origine;

b)

alla casella 16, uno dei codici NC di cui all’articolo 1;

c)

alla sezione 20, perlomeno una delle diciture di cui all’allegato IV.

2.   La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2005.

3.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

Articolo 9

1.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti d’importazione entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli entro il 18 febbraio 2005 costituiscono oggetto di una nuova assegnazione di diritti d'importazione.

A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 25 febbraio 2005, le informazioni dettagliate relative ai quantitativi per i quali non sono pervenute domande.

2.   La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione di tali quantitativi tra i prodotti A e i prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione assegnati per ciascuna delle due categorie in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

3.   I quantitativi residui vengono assegnati soltanto ai trasformatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro assegnati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

4.   Gli articoli da 4 a 8 si applicano all'importazione dei quantitativi residui.

Tuttavia, in tal caso la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è fissata al 18 marzo 2005 e la data della comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è fissata al 25 marzo 2005.

Articolo 10

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione.

Il sistema deve prevedere controlli fisici, quantitativi e qualitativi, all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

Articolo 11

1.   La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data d’importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti idonei e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione.

Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.

Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

2.   Gli importi non svincolati della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, vengono incamerati e conservati a titolo di dazi doganali.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

(3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 9).

(6)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13).

(7)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

(8)  GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39.


ALLEGATO I

Fax CE: (32 2) 299 85 70

E-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004

Prodotto A — Numero d'ordine 09.4057

Image


ALLEGATO II

Fax CE: (32 2) 299 85 70

E-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004

Prodotto B — Numero d'ordine 09.4058

Image


ALLEGATO III

IMPORTI DELLA CAUZIONE (1)

(in euro/1000 kg peso netto)

Prodotto

(codice NC)

Per la fabbricazione di prodotti A

Per la fabbricazione di prodotti B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.


ALLEGATO IV

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

—   in spagnolo: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   in ceco: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   in danese: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   in tedesco: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   in estone: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   in greco: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   in inglese: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   in francese: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   in italiano: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   in lettone: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   in lituano: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   in ungherese: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   in neerlandese: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   in polacco: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   in portoghese: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   in slovacco: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   in sloveno: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   in finnico: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   in svedese: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/52


REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1114/2004 (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1114/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1114/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 214 del 16.6.2004, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1189/2004 (GU L 228 del 29.6.2004, pag. 3).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

9,06

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

29,47

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

44,23

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

44,23

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

29,47


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.6.2004 al 28.6.2004

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Premio sul Golfo (EUR/t)

9,56

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 21,78 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 31,52 EUR/t.

3.

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

30.6.2004   

IT

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L 230/55


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

del 23 giugno 2004

relativa alla nomina di un giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2004/524/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 140,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 46, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003 prevede, tra l'altro, la nomina di dieci giudici al Tribunale di primo grado. A norma del paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo, il mandato di cinque di questi giudici scade il 31 agosto 2004. Questi giudici sono estratti a sorte. Per quanto concerne il mandato degli altri giudici, invece, esso scade il 31 agosto 2007.

(2)

In seguito alla decisione 2004/490/CE, Euratom (1), solo quattro giudici sono stati nominati per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 agosto 2007. La nomina del quinto giudice ha dovuto essere rinviata.

(3)

È pertanto necessario procedere ora alla nomina del quinto giudice,

DECIDONO:

Articolo 1

La sig.ra Verica TRSTENJAK è nominata giudice al Tribunale di primo grado per il periodo 1o luglio 2004-31 agosto 2007.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto 1o luglio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 giugno 2004.

La presidente

A. ANDERSON


(1)  GU L 169 dell'1.5.2004, pag. 23.


Banca centrale europea

30.6.2004   

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L 230/56


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 giugno 2004

riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea

(BCE/2004/11)

(2004/525/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1 e l’articolo 4, paragrafo 6,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3 e l’articolo 36.1,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del quinto trattino dell’articolo 47.2 dello statuto,

visto il parere del Comitato del personale della BCE,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 (di seguito denominato «regolamento OLAF») prevede che l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito denominato «l’Ufficio») avvii e svolga indagini contro la frode amministrativa (di seguito «indagini interne») all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA, o sulla base di essi, allo scopo di combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee. Conformemente al regolamento OLAF, le indagini interne possono avere ad oggetto fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi del personale di tali istituzioni, organi e organismi, perseguibile a seconda del caso in sede disciplinare o penale, o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica né lo statuto del personale delle Comunità europee né il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito «statuto del personale»).

(2)

Per quanto riguarda la BCE, tali attività e obblighi professionali, in particolare gli obblighi relativi alla moralità professionale e al segreto professionale, sono stabiliti a) nelle condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, b) nelle norme sul personale della Banca centrale europea, c) nell’allegato I delle condizioni di impiego relativo alle norme applicabili al personale impiegato su base temporanea e d) norme della Banca centrale europea applicabili al personale impiegato su base temporanea; ulteriori direttive sono inoltre contenute e) nel codice di condotta della Banca centrale europea (2) e f) nel codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (3) (di seguito congiuntamente denominati «condizioni di impiego della BCE»).

(3)

Il regolamento OLAF, nell’articolo 4, paragrafo 1, prevede che nel contesto della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e della lotta contro le frodi e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee, l’Ufficio «svolge le indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi»; e nell’articolo 4, paragrafo 6, prevede che ciascuna istituzione, organo e organismo adotti una decisione che «contiene norme riguardanti in particolare: a) l’obbligo per i membri, funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organi, nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli organismi, di cooperare con gli agenti dell’Ufficio e di informarli; b) le procedure che gli agenti dell’Ufficio devono osservare nell’esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone interessate da un’indagine interna». Conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l’Ufficio può avviare un’indagine solo sulla base di sospetti sufficientemente seri (4).

(4)

Il regolamento OLAF stabilisce (articolo 4, paragrafo 1, secondo comma) che tali indagini interne siano condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dello statuto del personale. Le indagini interne dell’Ufficio sono altresì soggette all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e di altri principi e diritti fondamentali comuni agli Stati membri e riconosciuti dalla Corte di giustizia, quali ad esempio la riservatezza della consulenza legale («legal privilege»).

(5)

Le indagini interne sono condotte in conformità delle procedure stabilite nel regolamento OLAF e nelle decisioni di attuazione adottate da ciascuna istituzione, organo o organismo. Nell’adozione della decisione di attuazione, la BCE è tenuta a giustificare ogni limitazione alle indagini interne che influisca sugli specifici compiti e obblighi ad essa attribuiti dagli articoli 105 e 106 del trattato. Tali limitazioni da una parte assicurano la riservatezza necessaria per talune informazioni della BCE e dall’altra attuano l’obiettivo del legislatore di rafforzare la lotta contro le frodi. Al di là di tali specifici compiti e obblighi, la BCE è da considerarsi, anche ai fini della presente decisione, un’entità pubblica simile ad altre istituzioni e organi comunitari.

(6)

In casi eccezionali, la circolazione al di fuori della BCE di talune informazioni riservate, di cui la BCE sia in possesso ai fini dell’espletamento dei propri compiti, potrebbe danneggiare seriamente il suo funzionamento. In tali casi, la decisione relativa alla concessione o meno all’Ufficio dell’accesso alle informazioni, o alla loro trasmissione all’Ufficio, sarà presa dal Comitato esecutivo. L’accesso alle informazioni nel contesto delle decisioni di politica monetaria o delle operazioni collegate alla gestione delle attività di riserva in valuta e agli interventi sui mercati dei cambi sarà concesso a condizione che tali informazioni abbiano più di un anno. Ulteriori limitazioni, quali quelle sulle informazioni ricevute dalle autorità incaricate della vigilanza prudenziale riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi e sulle informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sulle specifiche tecniche delle banconote in euro presenti e future, non hanno un carattere temporaneo. Sebbene tali informazioni, la cui circolazione al di fuori della BCE potrebbe danneggiare seriamente il suo funzionamento, siano state circoscritte dalla presente decisione a specifiche aree di attività, è necessario prevedere la possibilità di adattare la decisione a qualunque sviluppo imprevisto in modo tale da garantire alla BCE la possibilità di continuare a svolgere i compiti attribuitile dal trattato.

(7)

La presente decisione prende in considerazione il fatto che i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE, che non siano anche membri del Comitato esecutivo della BCE, esercitano, in aggiunta alle proprie funzioni connesse al SEBC, anche funzioni legate al loro mandato nazionale. L’esercizio di tali funzioni legate al mandato nazionale è soggetto al diritto nazionale, che esula dal campo di applicazione delle indagini interne dell’Ufficio. La presente decisione si applica pertanto esclusivamente alle attività professionali di tali soggetti, intraprese nell’ambito della loro funzione di membri degli organi decisionali della BCE. Nella misura in cui i membri del Consiglio generale sono suscettibili di essere coinvolti dalle indagini interne svolte dall’Ufficio, il loro contributo è stato preso in considerazione nella redazione della presente decisione.

(8)

L’articolo 38.1 dello statuto stabilisce che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale. In virtù dell’articolo 8 del regolamento OLAF, l’Ufficio e i suoi dipendenti sono soggetti alle medesime norme sulla riservatezza e sul segreto professionale applicabili al personale della BCE in virtù dello statuto e delle condizioni di impiego della BCE.

(9)

In virtù dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento OLAF, le autorità nazionali competenti offrono all’Ufficio il loro supporto nelle indagini relative alla BCE, in conformità delle disposizioni nazionali. Il governo della Repubblica federale di Germania e la BCE sono firmatari di un accordo sulla sede (Headquarter Agreement), del 18 settembre 1998 (5) , attuativo del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee nei confronti della BCE e contenente disposizioni sull’inviolabilità dei suoi locali, archivi e comunicazioni, nonché sui privilegi e sulle immunità diplomatici dei membri del Comitato esecutivo della BCE.

(10)

Conformemente all’articolo 14 del regolamento OLAF, ogni funzionario o altro agente delle Comunità europee può presentare al direttore dell’Ufficio un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall’Ufficio nell’ambito di un’indagine interna, in linea con l’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale. Analogamente, la medesima procedura dovrebbe applicarsi nei confronti di reclami presentati al direttore dell’Ufficio dal personale della BCE o dai membri di un organo decisionale della BCE e l’articolo 91 dello statuto del personale dovrà essere applicato alle decisioni aventi ad oggetto tali reclami,

DECIDE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione si applica:

ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tali organi decisionali della BCE,

ai membri del Comitato esecutivo della BCE,

ai membri degli organi direttivi o a qualunque membro del personale delle banche centrali nazionali che partecipino alle riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE in qualità di supplenti e/o accompagnatori, in materie collegate a tale funzione,

(di seguito congiuntamente denominati «partecipanti agli organi decisionali»), e

ai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, soggetti alle condizioni di impiego della BCE,

ai soggetti che lavorano per la BCE su un presupposto diverso da un contratto di impiego, in materie collegate alle attività da essi svolte per la BCE,

(di seguito congiuntamente denominati «dipendenti della BCE»).

Articolo 2

Obbligo di cooperare con l’Ufficio

Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e dello statuto, e nel rispetto delle procedure stabilite nel regolamento OLAF e delle norme stabilite nella presente decisione, i partecipanti agli organi decisionali e i dipendenti della BCE assicurano piena cooperazione agli agenti dell’Ufficio nel portare avanti le indagini interne e prestano l’assistenza necessaria alle indagini.

Articolo 3

Obbligo di riferire su attività illecite

1.   I dipendenti della BCE a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l’esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee, oppure di fatti gravi lesivi di tali interessi finanziari e connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei dipendenti della BCE o di un partecipante agli organi decisionali, perseguibile a seconda del caso in sede disciplinare o penale, devono senza indugio fornire tali elementi di fatto al direttore Revisione interna, all’alto dirigente competente per la loro unità operativa o al membro del Comitato esecutivo primariamente responsabile per la loro unità operativa. Questi ultimi trasmettono senza indugio gli elementi di fatto al direttore generale Segretariato e Servizi linguistici. I dipendenti della BCE non subiscono in alcun modo trattamenti ingiusti o discriminatori in conseguenza dell’aver comunicato le informazioni di cui al presente articolo.

2.   I partecipanti agli organi decisionali che siano a conoscenza delle prove di cui al paragrafo 1 informano il direttore generale Segretariato e Servizi linguistici o il presidente della BCE.

3.   Qualora il direttore generale Segretariato e Servizi linguistici o, se del caso, il presidente della BCE, riceva gli elementi di fatto conformemente ai paragrafi 1 o 2, esso, fatto salvo l’articolo 4 della presente decisione, li trasmette senza indugio all’Ufficio e informa la direzione Revisione interna e, se del caso, il presidente della BCE.

4.   Qualora un dipendente della BCE o un partecipante agli organi decisionali sia in possesso di elementi di fatto concreti che rafforzino il sospetto di un caso di frode o di corruzione o di un’altra attività illecita secondo il paragrafo 1 e, allo stesso tempo, abbia motivi sufficienti per ritenere che la procedura prevista nei paragrafi che precedono non consenta, nel caso di specie, una segnalazione efficace all’Ufficio di tali elementi di fatto, esso può riferire direttamente all’Ufficio, venendo meno la necessità di conformarsi al dettato dell’articolo 4.

Articolo 4

Cooperazione con l’Ufficio con riferimento alle informazioni delicate

1.   In casi eccezionali nei quali la circolazione di alcune informazioni al di fuori della BCE possa pregiudicare gravemente il funzionamento della BCE, la decisione avente ad oggetto la concessione all’Ufficio dell’accesso alle informazioni o la loro trasmissione ad esso sarà presa dal Comitato esecutivo. Ciò riguarda le informazioni sulle decisioni di politica monetaria o le operazioni collegate alla gestione delle attività di riserva in valuta e agli interventi sui mercati dei cambi, a condizione che tali informazioni abbiano meno di un anno, le informazioni ricevute dalle autorità incaricate della vigilanza prudenziale riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi o le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sulle specifiche tecniche delle banconote in euro.

2.   Ciascuna di tali decisioni del Comitato esecutivo tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali il grado di delicatezza dell’informazione necessaria all’Ufficio per l’indagine, la sua importanza per l’indagine e la serietà del sospetto, come presentato al presidente della BCE da parte dell’Ufficio, di un dipendente della BCE o di un partecipante agli organi decisionali, e il grado di rischio per il futuro funzionamento della BCE. Se l’accesso è negato, la decisione deve indicare i motivi del rifiuto. In relazione alle informazioni ricevute dalle autorità incaricate della vigilanza prudenziale riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi, il Comitato esecutivo può decidere di concedere l’accesso all’Ufficio, a meno che l’autorità incaricata della vigilanza prudenziale pertinente ritenga che la divulgazione delle informazioni in questione metta in pericolo la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi.

3.   Nel caso particolarmente eccezionale in cui le informazioni relative a una particolare area di attività della BCE siano, per la propria delicatezza, equivalenti alle categorie di informazioni di cui al paragrafo 1, il Comitato esecutivo può provvisoriamente decidere di non concedere all’Ufficio l’accesso a tali informazioni. Il paragrafo 2 si applica alle decisioni che abbiano un termine di validità di massimo di sei mesi. Successivamente, all’Ufficio sarà concesso l’accesso alle informazioni considerate, a meno che il Consiglio direttivo non abbia nel frattempo modificato la presente decisione inserendo la categoria di informazioni in questione fra le categorie contenute nel paragrafo 1. Il Consiglio direttivo espone le ragioni della modifica della presente decisione.

Articolo 5

Assistenza da parte della BCE nelle investigazioni interne

1.   Nell’avviare un’indagine interna della BCE, il dirigente competente per la sicurezza della BCE dà agli agenti dell’Ufficio accesso ai locali della BCE, dietro presentazione sia di un’autorizzazione scritta che mostri la loro identità e la loro funzione di agenti dell’Ufficio, sia di un mandato scritto del direttore dell’Ufficio indicante la materia oggetto dell’indagine. Il presidente, il vicepresidente e il direttore Revisione interna ne sono informati immediatamente.

2.   La direzione Revisione interna assiste l’Ufficio nell’organizzazione pratica delle indagini.

3.   I dipendenti della BCE e i partecipanti agli organi decisionali forniscono tutte le informazioni necessarie agli agenti dell’Ufficio che conducono un’indagine, a meno che l’informazione necessaria sia suscettibile di essere considerata delicata ai sensi dell’articolo 4, in tal caso sarà il Comitato esecutivo a decidere. La direzione Revisione interna prende nota di tutte le informazioni fornite.

Articolo 6

Informazione dell’interessato

1.   Laddove risulti possibile il coinvolgimento personale di dipendenti della BCE o di un partecipante a un organo decisionale, l’interessato è rapidamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l’indagine stessa. Ad ogni modo, non si può trarre conclusioni che riguardino personalmente un dipendente della BCE o un partecipante a un organo decisionale, una volta che l’indagine sia stata conclusa senza aver dato modo all’interessato di esprimere il proprio parere su tutti i fatti che lo riguardano, compresa ogni prova esistente contro di esso. L’interessato ha il diritto di non rispondere, di non effettuare un atto di auto incriminazione e di ricorrere a rappresentanza legale.

2.   Nei casi in cui vi sia necessità di mantenere segretezza assoluta ai fini dell’indagine e in cui sia richiesto l’uso di procedure investigative che ricadono nel quadro del rinvio ad un’autorità giudiziaria nazionale, il rispetto dell’obbligo di invitare un dipendente della BCE o un partecipante a un organo decisionale ad esprimere il proprio parere può essere rinviato per un periodo di tempo determinato, in accordo con il presidente o con il vicepresidente.

Articolo 7

Informazioni riguardo all’archiviazione dell’indagine

Qualora al termine di un’indagine interna non risultino validi elementi a carico del dipendente della BCE o contro un partecipante a un organo decisionale contro cui siano state fatte delle accuse, l’indagine interna viene archiviata con decisione del direttore dell’Ufficio che informa l’interessato per iscritto.

Articolo 8

Domanda diretta a togliere l’immunità

Sono trasmesse al direttore dell’Ufficio, affinché esprima un parere, tutte le domande provenienti da autorità di polizia o da autorità giudiziarie nazionali dirette a togliere l’immunità di un dipendente della BCE o di un membro del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo o del Consiglio generale coinvolto in possibili casi di frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità. Il presidente o il vicepresidente della BCE decide sull’immunità dei dipendenti della BCE e il Consiglio direttivo decide sull’immunità dei membri del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo o del Consiglio generale.

Articolo 9

Modifica alle condizioni di impiego per il personale della BCE

Le condizioni di impiego per il personale della BCE sono modificate come segue:

1)

La seguente frase è aggiunta alla fine della seconda frase dell’articolo 4, lettera a):

«Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea».

2)

La frase introduttiva dell’articolo 5, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b)

A meno che non sia altrimenti previsto nella decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, i membri del personale, senza la previa autorizzazione del Comitato esecutivo, non:».

Articolo 10

Modifica all’allegato I delle condizioni di impiego per il personale della BCE

L’allegato I delle condizioni di impiego relativo alle norme applicabili al personale impiegato su base temporanea è modificato come segue:

1)

La seguente frase è aggiunta alla fine della seconda frase dell’articolo 4:

«Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella Decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea».

2)

La frase introduttiva dell’articolo 10, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b)

A meno che non sia altrimenti previsto nella decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, i membri del personale impiegati su base temporanea, senza la previa autorizzazione del Comitato esecutivo, non:».

Articolo 11

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 giugno 2004.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(2)  GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.

(3)  GU C 76 dell’8.3.2001, pag. 12.

(4)  Causa C-11/00 Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea, Raccolta della giurisprudenza 2003, pag. I-7147.

(5)  Gazzetta ufficiale federale (Bundesgesetzblatt) n. 45, 1998 del 27.10.1998 e n. 12, 1999 del 6.5.1999.


30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/61


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 giugno 2004

che adotta il regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea

(BCE/2004/12)

(2004/526/CE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 46.4,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea del 1o settembre 1998 è sostituito dal seguente, che entra in vigore il 1o luglio 2004:

«REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

CAPITOLO PRELIMINARE

Articolo 1

Definizioni

Il presente regolamento interno è complementare al trattato che istituisce la Comunità europea e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. I termini utilizzati nel presente regolamento interno hanno il medesimo significato di quelli contenuti nel trattato e nello statuto.

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 2

Data e luogo delle riunioni del Consiglio generale

1.   Il Consiglio generale decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente.

2.   Il presidente convoca una riunione del Consiglio generale su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

3.   Il presidente può inoltre convocare riunioni del Consiglio generale ogniqualvolta lo ritenga necessario.

4.   Il Consiglio generale tiene di norma le proprie riunioni nei locali della Banca centrale europea (BCE).

5.   Le riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del Consiglio generale

1.   Salvo quanto quivi disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio generale è limitata ai relativi membri, agli altri membri del Comitato esecutivo, al presidente del Consiglio dell’Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europee.

2.   Ciascun governatore può normalmente essere accompagnato da una persona.

3.   Qualora un membro del Consiglio generale non sia in grado di partecipare a una riunione, esso ha la facoltà di nominare, per iscritto, un supplente che partecipi alla riunione e voti a nome suo. Tale comunicazione scritta è inviata al Presidente con debito anticipo rispetto alla riunione. Il supplente può normalmente essere accompagnato da una persona.

4.   Il presidente nomina un membro del personale della BCE quale segretario. Quest’ultimo assiste il presidente nella preparazione delle riunioni del Consiglio generale e ne redige i verbali.

5.   Il Consiglio generale può anche invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

Articolo 4

Votazione

1.   Affinché il Consiglio generale possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari ai due terzi dei suoi membri o dei rispettivi supplenti. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.

2.   A meno che non sia diversamente stabilito nello statuto, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.

3.   Il Consiglio generale procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà inizio alla procedura di votazione anche su richiesta di un membro del Consiglio generale.

4.   Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio generale. La procedura scritta richiede:

i)

di norma non meno di dieci giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio generale. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi; e

ii)

la sottoscrizione di ciascun membro del Consiglio generale; e

iii)

la registrazione di ciascuna di tali decisioni nei verbali delle successive riunioni del Consiglio generale.

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del Consiglio generale

1.   Il Consiglio generale adotta l’ordine del giorno per ciascuna riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal presidente e inviato, unitamente alla documentazione relativa, ai membri del Consiglio generale e agli altri partecipanti autorizzati, almeno otto giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il presidente agisce in maniera appropriata, considerate le circostanze. Il Consiglio generale ha facoltà di decidere la cancellazione o l’aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio, su proposta del presidente o di un membro del Consiglio generale. Su richiesta di almeno tre membri del Consiglio generale è disposta la cancellazione dall'ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del Consiglio generale.

2.   I verbali dei lavori del Consiglio generale sono presentati per approvazione ai suoi membri nel corso della riunione successiva (o, se necessario, prima di essa, mediante procedura scritta) e sono sottoscritti dal presidente.

CAPITOLO II

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 6

Rapporti fra il Consiglio generale e il Consiglio direttivo

1.   Fatte salve le altre responsabilità del Consiglio generale, ivi incluse quelle elencate nell’articolo 44 dello statuto, esso contribuisce, in particolare, all’espletamento dei compiti enumerati al presente articolo ai paragrafi da 2 a 8.

2.   Il Consiglio generale dà il proprio contributo per quanto riguarda la funzione consultiva della BCE, di cui all’articolo 4 e all’articolo 25.1 dello statuto.

3.   Il contributo del Consiglio generale per quanto riguarda le funzioni della BCE nel settore delle statistiche consiste nel:

rafforzare la cooperazione tra tutte le banche centrali nazionali dell’Unione europea al fine di appoggiare la BCE nello svolgimento delle sue funzioni nel settore delle statistiche,

contribuire all’armonizzazione, se necessario, delle norme e delle pratiche che regolano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche da parte di tutte le banche centrali nazionali dell’Unione europea, e

fornire al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sui progetti di raccomandazioni nel settore delle statistiche, ai sensi dell’articolo 42 dello statuto, prima della loro adozione.

4.   Il Consiglio generale contribuisce al rispetto degli obblighi di rendiconto assunti dalla BCE ai sensi dell’articolo 15 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sulla relazione annuale prima della sua adozione.

5.   Il Consiglio generale contribuisce a uniformare le regole contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni, di cui all’articolo 26.4 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sui progetti di disposizioni normative prima della loro adozione.

6.   Il Consiglio generale contribuisce all’adozione di altri provvedimenti nel contesto dell’articolo 29.4 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni su tali progetti di provvedimento prima della loro adozione.

7.   Il Consiglio generale dà il proprio contributo alla redazione delle condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sul progetto prima della sua adozione.

8.   Il Consiglio generale contribuisce ai preparativi per la fissazione dei tassi di cambio irrevocabili di cui all’articolo 47.3 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni su:

progetti di pareri della BCE ex articolo 123, paragrafo 5, del trattato, e

ogni altro progetto di parere della BCE riguardante gli atti giuridici comunitari da adottarsi in caso di abrogazione di una deroga, e

decisioni ex articolo 10 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

9.   Ogniqualvolta si richieda al Consiglio generale di contribuire all’espletamento dei compiti della BCE ai sensi dei paragrafi precedenti, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole per pronunciarsi, non inferiore a 10 giorni lavorativi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere se ricorrere alla procedura scritta.

10.   In conformità dell’articolo 47.4 dello statuto, il presidente informa il Consiglio generale delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo.

Articolo 7

Rapporti fra il Consiglio generale e il Comitato esecutivo

1.   Il Consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il Comitato esecutivo:

dia attuazione ad atti giuridici del Consiglio direttivo per i quali, in conformità dell’articolo 12.1, del regolamento interno della Banca centrale europea, è richiesto il contributo del Consiglio generale,

adotti, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio direttivo ex articolo 12.1 dello statuto, atti giuridici per i quali, in conformità dell’articolo 12.1, del regolamento interno della Banca centrale europea, è richiesto il contributo del Consiglio generale.

2.   Ogniqualvolta si richieda al Consiglio generale di presentare osservazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

Articolo 8

Comitati del Sistema europeo di banche centrali

1.   Il Consiglio generale, nell’ambito delle proprie competenze, può richiedere che vengano effettuati studi su argomenti specifici da parte di comitati istituiti dal Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea.

2.   La banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro non partecipante può nominare fino a un massimo di due membri del proprio personale affinché prendano parte alle riunioni di un comitato ogniqualvolta si tratti di questioni di competenza del Consiglio generale e ogniqualvolta il presidente di un comitato e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

Articolo 9

Strumenti giuridici

1.   Le decisioni della BCE ai sensi dell’articolo 46.4 e dell’articolo 48 dello statuto e ai sensi del presente regolamento interno, così come le raccomandazioni della BCE e i pareri della BCE adottati dal Consiglio generale ex articolo 44 dello statuto, sono sottoscritti dal presidente.

2.   Tutti gli strumenti giuridici della BCE sono numerati, notificati e pubblicati in conformità dell’articolo 17.7 del regolamento interno della Banca centrale europea.

Articolo 10

Riservatezza e accesso ai documenti della BCE

1.   I lavori del Consiglio generale e di ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, sono riservati, a meno che il Consiglio generale autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle delibere.

2.   Il pubblico accesso ai documenti redatti dal Consiglio generale, e da ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, è regolato da una decisione del Consiglio direttivo adottata ai sensi dell’articolo 23.2 del regolamento interno della Banca centrale europea.

3.   I documenti redatti dal Consiglio generale, e da ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, sono classificati e trattati in conformità delle regole stabilite nella circolare amministrativa adottata ai sensi dell’articolo 23.3 del regolamento interno della Banca centrale europea. Essi sono liberamente accessibili dopo un periodo di 30 anni, a meno che gli organi decisionali non decidano diversamente.

Articolo 11

Fine del periodo di applicabilità

Una volta che, in conformità dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio dell’Unione europea abbia abrogato tutte le deroghe e siano state adottate le decisioni previste nel protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio generale sarà dissolto e il presente regolamento interno non sarà più applicabile.»

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 giugno 2004.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


Rettifiche

30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/64


Rettifica del regolamento (CE) n. 1166/2004 della Commissione, del 24 giugno 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d’uova esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 224 del 25 giugno 2004 )

A pagina 18, considerando 5:

anziché:

«Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,»

leggi:

«Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,»

A pagina 19, nell’allegato, nota a piè di pagina (1):

La destinazione 02 va letta come segue:

«02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia».

La destinazione 03 va letta come segue:

«03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine.».