ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 227

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
26 giugno 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1179/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1180/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 144a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1181/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 144a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1182/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 63a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1183/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 316a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1184/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1186/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1187/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, recante trentacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

19

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/520/CE:Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999

21

 

*

2004/521/CE:Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2004, che modifica la decisione 2003/893/CE relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l’Ucraina

35

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

62,9

999

62,9

0707 00 05

052

109,3

999

109,3

0709 90 70

052

88,0

999

88,0

0805 50 10

382

55,6

388

55,3

508

51,4

528

53,4

999

53,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,0

400

106,5

404

106,8

508

69,1

512

71,4

528

69,5

720

52,8

804

98,9

999

82,3

0809 10 00

052

268,7

624

203,0

999

235,9

0809 20 95

052

375,8

068

148,4

400

369,3

616

146,8

999

260,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

155,1

624

151,6

999

153,4

0809 40 05

624

207,9

999

207,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 144a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 144a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 144a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

59

55

59

55

Burro < 82 %

57

53

Burro concentrato

74

67

74

65

Crema

26

23

Cauzione di trasformazione

Burro

65

65

Burro concentrato

81

81

Crema

29


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 144a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 144a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 144a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

211,1

215,1

Concentrato

209,1

213,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

129

129

Concentrato


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 63a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 63a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 22 giugno 2004, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

prezzo minimo di vendita:

189,52 EUR/100 kg,

cauzione di trasformazione:

50,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, le 25 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 96).


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 316a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 316a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

74 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

82 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3)

Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4)

A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6)

È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (2).

(7)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio (4) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5).

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3).

(3)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

(4)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(5)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 11 31 9910

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 19 81 9100

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 19 81 9300

P08

EUR/100 kg

59,50

1601 00 91 9120

P08

EUR/100 kg

21,50

1601 00 99 9110

P08

EUR/100 kg

16,50

1602 41 10 9110

P08

EUR/100 kg

32,00

1602 41 10 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

1602 42 10 9110

P08

EUR/100 kg

25,00

1602 42 10 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

1602 49 19 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 27.3.2002, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P08

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2)

Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.

(3)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(4)

Qualora il ritiro della segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo d'intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuto.

Articolo 2

1.   La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 tonnellate di segala che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2.   Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 000 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza alcuna maggiorazione mensile.

2.   Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1o luglio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2.   Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto il 22 luglio 2004, il 5 agosto 2004, il 19 agosto 2004, il 2 settembre 2004, il 23 dicembre 2004, il 24 marzo 2005, il 5 maggio 2005 e il 26 maggio 2005.

3.   L'ultima gara parziale scade il 23 giugno 2005, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4.   Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

BLE

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

(Fax: 00 49 691 56 49 62).

Articolo 6

1.   L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario, se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio con la frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a)

superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b)

superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (4), e

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c)

superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

accettare la partita tal quale,

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala d'intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d)

inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala d'intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

2.   Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3.   L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (5), i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no …/2004

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. …/2004

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. …/2004

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. …/2004

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr …/2004

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/2004

Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No …/2004

Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no …/2004

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. …/2004

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. …/2004

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. …/2004

Intervenciós rozs, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, …/2004/EK rendelet

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. …/2004

Żyto interwencyjne niedające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr …/2004

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o …/2004

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. …/2004

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. …/2004

Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o …/2004

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr …/2004.

Articolo 8

1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2.   In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93:

l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (6).

3.   Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 9

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III tramite i numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 23 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(4)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

(5)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

(6)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.


ALLEGATO I

(in tonnellate)

Località di magazzinaggio

Quantitativi

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/ Mecklenburg-Vorpommern

139 719

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

860 281


ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

(Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1185/2004)

Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell'aggiudicazione:

Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% chicchi germinati

% impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta

altri


ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 1185/2004]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo in tonnellate

Prezzo d'offerta

(in EUR/t) (1)

Maggiorazioni

(+)

Riduzioni

(–)

(in EUR/t)

(per memoria)

Spese commerciali

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.


ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG AGRI (C/1):

fax:

(+32) 2 296 49 56

(+32) 2 295 25 15


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.

(2)

Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2).

(3)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.

(4)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

(5)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.

(8)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(2)  GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

recante trentacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 23 giugno 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 984/2004 della Commissione (GU L 180 del 15.5.2004, pag. 24).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

1)

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

a)

Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi. Indirizzo: via Catalani 1, Varese (Italia). Data di nascita: 10 agosto 1965. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Codice fiscale: BDL MMD 65M10 Z352S.

b)

Kamel Darraji. Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Italia). Data di nascita: 22 luglio 1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa (Tunisia). Codice fiscale: DRR KML 67L22 Z352Q o DRR KLB 67L22 Z352S.

c)

Mohamed El Mahfoudi. Indirizzo: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italia). Data di nascita: 24 settembre 1964. Luogo di nascita: Agadir (Marocco). Codice fiscale: LMH MMD 64P24 Z330F.

d)

Imed Ben Bechir Jammali. Indirizzo: via Dubini 3, Gallarate (Varese, Italia). Data di nascita: 25 gennaio 1968. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Codice fiscale: JMM MDI 68A25 Z352D.

e)

Habib Ben Ahmed Loubiri. Indirizzo: via Brughiera 5, Castronno (Varese, Italia). Data di nascita: 17 novembre 1961. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Codice fiscale: LBR HBB 61S17 Z352F.

f)

Chabaane Ben Mohamed Trabelsi. Indirizzo: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Italia). Data di nascita: 1o maggio 1966. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Codice fiscale: TRB CBN 66E01 Z352O.

2)

La voce «Youssef ABDAOUI (alias Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Luogo di nascita: Kairouan (Tunisia). Data di nascita: 4 giugno 1966.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Youssef Abdaoui [alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Indirizzo: (a) via Romagnosi 6, Varese (Italia), (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italia). Data di nascita: (a) 4 giugno 1966, (b) 4 settembre 1966. Luogo di nascita: Kairouan (Tunisia). Codice fiscale: BDA YSF 66P04 Z352Q.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2004

relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

(2004/520/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativo all’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato l’«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Verso l'integrazione europea», in cui l’elaborazione di partenariati europei è indicata come uno dei mezzi per intensificare il processo di stabilizzazione e associazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 533/2004 stabilisce che il Consiglio decida, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati europei, nonché qualsiasi successivo adeguamento. Essa stabilisce inoltre che l’attuazione dei partenariati europei venga monitorata con i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione, segnatamente le relazioni annuali.

(3)

La relazione annuale 2004 della Commissione presenta un’analisi dei preparativi della Serbia e Montenegro incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per l’ulteriore integrazione nell’Unione europea e identifica una serie di aree prioritarie per i futuri interventi.

(4)

Al fine di prepararsi per l'ulteriore integrazione nell'Unione europea, le competenti autorità della Serbia e Montenegro devono elaborare un piano contenente una tabella di marcia e indicazioni relative alle misure che essa intende adottare per conseguire tale obiettivo. Poiché il Kosovo è attualmente soggetto ad amministrazione provvisoria internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deve essere elaborato, sotto l'autorità dell'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo, un piano separato relativo alle priorità di quest'ultimo,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 533/2004, i principi, le priorità e le condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e Montenegro, incluso il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono definiti nell’allegato della presente decisione, che costituisce parte integrante di quest’ultima.

Articolo 2

L’attuazione del partenariato europeo è esaminata mediante i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in Kraft.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. COWEN


(1)  GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1.


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

L’Agenda di Salonicco identifica modi e mezzi per intensificare il processo di stabilizzazione e associazione, tra i quali in particolare l’istituzione di partenariati europei.

Sulla base della relazione annuale della Commissione, scopo del partenariato europeo per la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 («Serbia e Montenegro incluso il Kosovo») del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è di individuare le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento all'Unione europea nell'ambito di un quadro coerente. Le priorità sono adattate alle esigenze specifiche e allo stato di preparazione della Serbia e Montenegro incluso il Kosovo e, se necessario, saranno aggiornate. Il partenariato europeo inoltre fornisce orientamenti per l’assistenza finanziaria al paese.

Da parte sua, la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo dovrà adottare un piano che specifichi tempi e modi secondo cui intende affrontare le priorità del partenariato europeo. Tale piano inoltre dovrebbe indicare i metodi per attuare gli obiettivi dell’Agenda di Salonicco, le priorità relative alla lotta contro il crimine organizzato e la corruzione identificate nella Conferenza di Londra del 2002 e nella riunione ministeriale tenutasi a Bruxelles il 28 novembre 2003 nel quadro del Forum UE-Balcani occidentali, nonché le misure presentate da ciascuno dei paesi dei Balcani occidentali nella riunione tenutasi il 5 novembre 2003 a Belgrado, che faceva seguito alla Conferenza di Ohrid sulla gestione integrata delle frontiere.

2.   PRINCIPI

Il processo di stabilizzazione e associazione rimane il quadro generale del cammino europeo dei paesi dei Balcani occidentali fino alla loro futura adesione.

Le principali priorità identificate per la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo riguardano la sua capacità di soddisfare i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e le condizioni fissate per il processo di stabilizzazione e associazione, segnatamente quelle definite dal Consiglio nelle proprie conclusioni del 29 aprile 1997 e del 21-22 giugno 1999, il contenuto della dichiarazione finale del vertice di Zagabria del 24 novembre 2000 e l’Agenda di Salonicco.

3.   PRIORITÀ

La relazione annuale della Commissione valuta i progressi compiuti e segnala i settori in cui il paese deve intensificare i propri sforzi. Le priorità elencate nel presente partenariato europeo sono state selezionate in funzione dell’effettiva probabilità che la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo riesca ad attuarle o a portarle sostanzialmente avanti nei prossimi anni. Viene fatta una distinzione tra priorità a breve termine, che dovrebbero essere realizzate in uno o due anni, e priorità a medio termine, che dovrebbero essere realizzate in tre o quattro anni.

Il partenariato europeo indica le principali priorità nel contesto dei preparativi della Serbia e Montenegro incluso il Kosovo alla futura integrazione nell'Unione europea, sulla base dell'analisi contenuta nella relazione annuale 2004. Occorre ricordare che, per quanto riguarda la legislazione, il recepimento dell’acquis nella normativa nazionale non è di per sé sufficiente; è altresì necessario predisporne la piena applicazione.

Le priorità relative alla Serbia e Montenegro e le specifiche priorità relative al Kosovo sono indicate più avanti.

4.   PROGRAMMAZIONE

L'assistenza comunitaria destinata ai paesi dei Balcani occidentali nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione sarà fornita mediante gli appositi strumenti finanziari, in particolare il regolamento (CE) n. 2666/2000 (1) del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica di Macedonia; pertanto, la presente decisione è priva di implicazioni finanziarie. La Serbia e Montenegro incluso il Kosovo potrà inoltre accedere a finanziamenti nel quadro di programmi multinazionali e orizzontali. La Commissione collabora con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca mondiale, per agevolare il cofinanziamento dei progetti connessi al processo di stabilizzazione e associazione.

5.   CONDIZIONI

L'assistenza comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri politici di Copenaghen. Qualora tali condizioni generali non dovessero essere rispettate, il Consiglio potrebbe prendere le misure adeguate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2666/2000.

L'assistenza comunitaria è subordinata altresì alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, tenendo conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo.

6.   CONTROLLO

Il controllo del partenariato europeo è garantito tramite i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione, in particolare le relazioni annuali relative a tale processo.

SERBIA E MONTENEGRO (2)

PRIORITÀ A BREVE TERMINE

Situazione politica

Democrazia e stato di diritto

Questioni costituzionali — Rispettare pienamente la carta costituzionale e garantire l'efficace funzionamento dell'Unione. In particolare, completare l'attuazione degli impegni previsti dalla carta, segnatamente l'istituzione del Tribunale dell'Unione con un accordo che ne definisca con precisione la sfera di competenza. Rivedere le costituzioni delle Repubbliche in linea con la carta costituzionale. Adottare il regolamento interno del Parlamento dell'Unione e istituire le sue commissioni. Garantire la sostenibilità finanziaria delle istituzioni dell'Unione, mediante un regolare finanziamento secondo i principi concordati e l'elaborazione di bilanci relativi alle singole istituzioni (per spese di personale e di funzionamento).

Riforma dell'esercito — Adottare una strategia in materia di difesa e una dottrina militare conformi ai principi democratici; elaborare e adottare un quadro giuridico trasparente e adeguato per chiarire la questione non ancora risolta della proprietà militare.

Riforma della legge elettorale — In Serbia: Completare la riforma elettorale (comprese le liste elettorali) in modo da adeguare il sistema elettorale alle norme internazionali, in particolare rivedendo la normativa elettorale, in linea con le raccomandazioni dell'Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), e attuando pienamente la normativa in materia di finanziamento dei partiti.

Riforma della pubblica amministrazione:

Rafforzare e mantenere (in termini di personale, formazione, attrezzature) la capacità amministrativa delle istituzioni competenti per l'integrazione europea a livello dell'Unione e delle Repubbliche e migliorare la collaborazione tra loro.

In Serbia: Adottare una strategia generale per la riforma della pubblica amministrazione con un calendario preciso delle azioni, in particolare per quanto riguarda la riforma del sistema retributivo della pubblica amministrazione e l'adozione delle pertinenti misure in materia di sviluppo delle risorse umane; istituire e mantenere le istituzioni e assegnare loro le risorse necessarie; elaborare la legislazione relativa al governo e alla pubblica amministrazione.

In Montenegro: Attuare la strategia per la riforma della pubblica amministrazione, in particolare adottare e iniziare ad attuare la normativa intesa a garantirne la professionalità e responsabilità. Attuare la legge sulla retribuzione del pubblico impiego.

Riforma del sistema giudiziario:

Garantire un agevole trasferimento della giurisdizione militare ai tribunali civili in linea con la carta costituzionale.

In Serbia: Modernizzare il sistema dei tribunali, in particolare quelli commerciali, accrescendone l'efficienza e l'autonomia; garantire l'indipendenza funzionale del procuratore competente per i crimini di guerra. Predisporre l'istituzione di tribunali amministrativi e corti d'appello.

In Montenegro: Portare avanti i preparativi per l'attuazione del codice penale, del codice di procedura penale e delle norme relative agli organi di accusa, in particolare garantendo l'indipendenza funzionale del procuratore speciale per la criminalità organizzata. Istituire tribunali amministrativi e corti d'appello.

Lotta contro la corruzione:

In entrambe le Repubbliche: Elaborare una strategia generale di lotta contro la corruzione in linea con le norme del Consiglio d'Europa e adottare una normativa in materia di conflitto di interessi.

Diritti umani e tutela delle minoranze

Obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa — Adempiere tutti gli obblighi a breve termine derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa, compresa l'effettiva attuazione uniforme, a livello di Unione, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione europea per la prevenzione della tortura.

Difensore civico:

In Serbia: Adottare la normativa per l'istituzione di un difensore civico.

In Montenegro: Rafforzare la capacità amministrativa dell'ufficio del difensore civico.

Eliminazione della tortura: In entrambe le Repubbliche: Prendere provvedimenti globali e trasparenti in tutti i casi di presunta tortura.

Libertà di espressione e associazione:

In Serbia: Depenalizzare la diffamazione. Assicurare l'applicazione della normativa sui media, in particolare della legge sulle trasmissioni radiotelevisive assicurando indipendenza politica del Consiglio audiovisivo, e adottare una normativa in materia di libero accesso all'informazione, in linea con le norme del Consiglio d'Europa. Creare condizioni (anche a livello finanziario) favorevoli allo sviluppo di ONG e di organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali, in particolare adottando la legge sulle associazioni e una legge sullo status giuridico delle ONG straniere.

In Montenegro: Adottare una normativa sull'accesso all'informazione pubblica in linea con le norme del Consiglio d'Europa. Adottare una strategia per la cooperazione tra ONG e organismi governativi.

Diritti di proprietà: In entrambe le Repubbliche: Adottare una normativa in materia di restituzione delle proprietà.

Rifugiati, sfollati e minoranze: Garantire un'adeguata cooperazione tra l'Unione e le Repubbliche per quanto riguarda la base legislativa e le modalità pratiche di tutela dei diritti dei rifugiati, degli sfollati e delle minoranze. Rafforzare la cooperazione con la Bosnia-Erzegovina e la Croazia per consentire i rientri. Avviare un dialogo con Pristina sul ritorno degli sfollati e su questioni connesse quali proprietà e diritti sociali. In entrambe le Repubbliche: modificare la legislazione per abrogare tutte le disposizioni discriminatorie. In Montenegro: abolire le norme che vietano ai rifugiati di lavorare e modificare le disposizioni restrittive in modo da consentire loro di chiedere la cittadinanza.

Cooperazione e obblighi regionali e internazionali

Garantire la piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia.

Rispettare pienamente la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e portare avanti il dialogo con Pristina su questioni pratiche di comune interesse. Assicurare il riconoscimento dei documenti di viaggio e delle targhe automobilistiche dell'UNMIK.

Rafforzare la stabilità e la cooperazione regionale. Conformarsi alle condizioni del processo di stabilizzazione e associazione e rispettare gli impegni di Salonicco in materia di cooperazione regionale. Ratificare e applicare pienamente tutti gli accordi di libero scambio conclusi dall'Unione. Iniziare ad attuare il memorandum di intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale dell'Europa sudorientale e in particolare adottare misure per l'istituzione dei meccanismi di cooperazione, tra cui il comitato direttivo e l'osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale. Compiere progressi nell'adempimento degli impegni del memorandum di intesa di Atene del 2003 sul mercato regionale dell'energia nell'Europa sudorientale.

Situazione economica

Economia di mercato e riforme strutturali

Sostenere la stabilità macroeconomica. Attuare il bilancio 2004 in funzione dell'ulteriore adeguamento e consolidamento fiscale necessario. Continuare gli sforzi volti a raggiungere un accordo con i creditori commerciali (Club di Londra) sulla ristrutturazione del debito. In particolare, in Serbia: mantenere una politica monetaria prudente, sostenuta da un'appropriata politica del tasso di cambio, e istituire strumenti monetari più efficienti al fine di migliorare la destinazione degli aggregati monetari.

Portare avanti la liberalizzazione dei prezzi e abolire i controlli amministrativi. In particolare portare i prezzi dell'energia a livelli che consentano il recupero dei costi, anche sostituendo gradualmente tutte le sovvenzioni sui prezzi concesse ai consumatori poveri con trasferimenti diretti.

Accelerare la ristrutturazione, privatizzazione e/o liquidazione delle grandi imprese di proprietà sociale o statale. Accelerare anche la ristrutturazione delle grandi imprese di pubblici servizi (elettricità, petrolio, gas, trasporti ferroviari, trasporti aerei, telecomunicazioni ecc.). Portare avanti con maggiore impegno la riforma del settore bancario e in particolare la preparazione della privatizzazione in Serbia della maggior parte delle banche di proprietà statale. Garantire lo stanziamento di risorse di bilancio sufficienti per ammortizzatori sociali e spese di ristrutturazione.

Promuovere un mercato fondiario/immobiliare stabile e funzionante. Elaborare la normativa catastale.

Politica dell'occupazione:

In entrambe le Repubbliche: Elaborare e attuare una strategia generale intesa a promuovere l'occupazione e a ridurre la disoccupazione, che preveda, in particolare, riforme in materia di formazione professionale e mercato del lavoro e la partecipazione di tutte le parti interessate; migliorare i servizi pubblici competenti e assegnare risorse umane e finanziarie sufficienti per l'attuazione di tale strategia.

Elaborare statistiche attendibili. Rivedere e adottare il piano generale in materia di statistiche ai fini di una chiara ripartizione delle responsabilità tra i tre istituti statistici a livello statale e delle Repubbliche e di un efficace coordinamento tra loro. Adottare la normativa in materia di statistiche a livello statale e in entrambe le Repubbliche.

Gestione delle finanze pubbliche

Continuare a regolarizzare l'economia sommersa e ampliare la base imponibile mediante l'attuazione di un sistema di gestione della spesa pubblica (tesoro, controllo interno delle finanze pubbliche) e attraverso riforme fiscali generali, con meno esenzioni e aliquote più basse in particolare per i lavoratori e con una migliore attuazione della normativa fiscale.

In particolare, in Serbia, adottare e attuare il pacchetto di riforme fiscali, compresa l'introduzione dell'IVA e dei sistemi informatici necessari. Continuare a rafforzare e modernizzare l'Agenzia delle entrate pubbliche, dedicando particolare attenzione alla riscossione e al controllo delle entrate al fine di ridurre le frodi fiscali.

In Montenegro, iniziare il riesame della normativa fiscale vigente e delle procedure amministrative al fine di garantire un'applicazione efficace e non discriminatoria delle disposizioni fiscali. Rafforzare la capacità amministrativa prevista per assicurare in modo efficace la riscossione e il controllo delle entrate fiscali, in particolare dell'IVA.

Per entrambe le Repubbliche, favorire l'armonizzazione della normativa sull'IVA e della sua applicazione a livello statale per evitare ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Norme UE

Mercato interno e scambi commerciali

Completare e attuare pienamente tutti gli elementi del piano d'azione relativo al mercato interno e agli scambi commerciali. In particolare, procedere urgentemente alla definizione di tariffe comuni per tutti i prodotti e armonizzare tutti i prelievi e oneri addizionali all'importazione, in linea con i relativi programmi di armonizzazione.

Abolire tutti i prelievi all'importazione e gli oneri addizionali introdotti in violazione della clausola di standstill inclusa nelle preferenze commerciali autonome concesse dall'UE.

Abolire il sistema delle licenze all'importazione per i prodotti siderurgici introdotto in violazione della clausola di standstill inclusa nelle preferenze commerciali autonome concesse dall'UE. Abolire i dazi all'esportazione sui metalli ferrosi e non ferrosi e sulle pelli.

Garantire gli strumenti istituzionali necessari per consentire all'Unione di agire quale unico interlocutore a livello internazionale in materia di commercio/dogane, in particolare rafforzando l'Ufficio doganale comune, gli uffici veterinari/fitosanitari di collegamento e l'Istituto statistico, e attribuendo a tali istituzioni i poteri necessari.

Continuare a modernizzare le amministrazioni doganali ai fini dello sviluppo di un'elevata capacità amministrativa. Rafforzare la cooperazione amministrativa e garantire il costante rispetto degli obblighi relativi all'attuazione delle misure commerciali preferenziali (origine).

Eliminare gli attuali ostacoli al mercato interno dell'Unione ed evitarne di nuovi come previsto dalla carta costituzionale. Garantire agli operatori interni e stranieri l'accesso al mercato dell'Unione per beni, servizi, capitali e persone. Assicurare la consultazione normativa e applicare il principio del reciproco riconoscimento di tutte le decisioni adottate dalle Repubbliche in materia di accesso al mercato.

Attuare in Serbia e Montenegro un regime in materia di appalti pubblici coerente ed efficace. Garantire procedure trasparenti, indipendentemente dal valore del contratto in questione, e la non discriminazione tra imprese serbe e montenegrine.

Creare un collegamento diretto tra i registri delle imprese per salvaguardare la libertà di stabilimento nell'intera Unione. In Serbia, adottare la Legge sul trasferimento del registro delle imprese dai tribunali commerciali ad un'agenzia indipendente.

Istituire un regime antitrust a livello dell'Unione, applicabile a tutti gli effetti anticoncorrenziali all'interno delle Repubbliche e tra queste, nonché agli effetti sugli scambi bilaterali con l'UE. Assicurare la capacità amministrativa necessaria per l'applicazione efficiente e indipendente di tali norme, in particolare rafforzando la commissione mista competente per la concorrenza a livello dell'Unione. Istituire punti di coordinamento per gli aiuti di Stato e garantire la piena trasparenza di tali aiuti come primo passo verso il loro controllo. Stabilire un approccio orizzontale coerente per promuovere la politica della concorrenza.

Rafforzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale adottando una serie di leggi rivedute. Garantire l'armonizzazione delle disposizioni penali e accrescere la capacità esecutiva in materia, in particolare a livello dei servizi frontalieri.

Mettere in atto un sistema di conti corrispondenti nelle banche commerciali per garantire la libera circolazione dei capitali tra le Repubbliche.

Politiche settoriali

Agricoltura:

In Serbia: Adottare una normativa in materia di sicurezza alimentare e potenziare i laboratori competenti in materia; adottare normative veterinarie e rafforzare i controlli. Istituire un'agenzia dei laboratori per la sicurezza della catena alimentare.

In Montenegro: Adottare normative veterinarie (tra l'altro, in materia di prodotti della pesca) e creare laboratori veterinari e fitosanitari, anche per il pesce e il vino; rafforzare i controlli.

Trasporti

In Serbia: Adottare una normativa per il settore ferroviario. Avviare l'elaborazione di una strategia nazionale in materia di trasporti, volta tra l'altro a favorire la sostenibilità del settore.

In Montenegro: Adottare e iniziare ad attuare la normativa in materia di trasporti stradali (compresa la creazione delle relative strutture esecutive) e adottare la Legge sul trasporto ferroviario.

Energia:

In Serbia: Adottare la Legge sull'energia e istituire l'agenzia indipendente per la regolamentazione del settore energetico, portare avanti i controlli ambientali sugli impianti energetici e affrontare il problema dei maggiori inquinatori.

In Montenegro: Elaborare e adottare la strategia per lo sviluppo energetico, anche in funzione dell'efficienza energetica; accrescere la capacità amministrativa del ministero dell'Economia nel settore dell'energia; suddividere e ristrutturare l'ente per l'erogazione dell'energia elettrica.

Industria e PMI:

In entrambe le Repubbliche: Continuare ad attuare la Carta europea delle piccole imprese.

In Serbia: Adottare la legge fallimentare riveduta;

In Montenegro: Trasformare e razionalizzare le istituzioni coinvolte nella ristrutturazione e privatizzazione delle imprese, in particolare il Fondo di sviluppo. Istituire un'agenzia autonoma per la promozione degli investimenti. Portare avanti l'attuazione del fondo nazionale di garanzia recentemente istituito.

Telecomunicazioni:

In entrambe le Repubbliche: Realizzare l'effettiva liberalizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche, compresi il rafforzamento degli organismi di regolamentazione e l'adozione di normative e politiche settoriali adeguate.

Ambiente:

In Serbia: Adottare una legge relativa alla protezione dell'ambiente; istituire e rendere operativa l'Agenzia per la protezione dell'ambiente.

In Montenegro: Adozione della strategia relativa alle acque reflue e ai rifiuti solidi ai fini dell'allineamento all'acquis comunitario.

Cooperazione in materia di giustizia e affari interni

Riforma in materia di applicazione della legge: Migliorare la cooperazione in materia di amministrazione della giustizia e applicazione della legge sia all'interno delle singole Repubbliche che tra di esse. Dare piena attuazione al memorandum sulla cooperazione, firmato tra i ministeri degli Interni delle Repubbliche nel dicembre 2003.

In Serbia: Adottare una normativa sulla polizia per migliorarne il grado di professionalità e responsabilità. Effettuare una revisione delle leggi relative all'organizzazione del sistema giudiziario (legge sui tribunali, legge sui giudici, legge sugli organi di accusa e legge sul Consiglio supremo della magistratura) e della legislazione penale (codice di procedura penale, codice penale e legge sull'applicazione delle sanzioni penali), come previsto nel protocollo relativo alla cooperazione con il Consiglio d'Europa..

In Montenegro: Adottare leggi in materia di polizia e sicurezza dello Stato per garantire la professionalità e responsabilità degli organi competenti.

Gestione delle frontiere: Elaborare criteri e meccanismi a livello dell'Unione e assicurarne un'attuazione coerente a livello delle Repubbliche in linea con il memorandum d'intesa. Facendo seguito alla Conferenza regionale di Ohrid sulla sicurezza e la gestione delle frontiere del maggio 2003, avviare l'attuazione delle misure a breve termine adottate dal governo e presentate alla riunione dei ministri GAI nel quadro del forum UE-Balcani occidentali il 28 novembre 2003.

In Serbia: Adottare ulteriori misure per l'attuazione delle migliori pratiche in materia di polizia di frontiera, in linea con le norme dell'UE; portare avanti, in coordinamento con le autorità dell'Unione, la smilitarizzazione del controllo delle frontiere.

In Montenegro: Rafforzare il controllo civile delle frontiere (tra l'altro fornendo una formazione e un'attrezzatura compatibili con Schengen).

Criminalità organizzata, traffici illeciti, sostanze stupefacenti, riciclaggio del denaro sporco e terrorismo: Rafforzare la cooperazione tra agenzie nell'ambito delle singole Repubbliche e formalizzare la cooperazione tra queste ultime. Sviluppare la capacità di sequestro dei beni. Potenziare i servizi informativi in ambito penale. Avviare l'attuazione delle specifiche misure mirate approvate nel corso della riunione ministeriale GAI del novembre 2003. Fare i passi necessari per preparare la conclusione di un accordo con Europol. Accrescere le capacità in fatto di lotta contro il traffico di stupefacenti e mettere a punto una strategia nazionale antidroga in linea con la strategia e con il piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga. Rafforzare la lotta contro il traffico di esseri umani, tra l'altro garantendo alle vittime un'assistenza e una tutela adeguate. In particolare in Montenegro: Attuare le disposizioni antiriciclaggio specialmente istituendo un'unità competente per le indagini finanziarie.

Intensificare la cooperazione internazionale e attuare le pertinenti convenzioni internazionali contro il terrorismo; migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la polizia e i servizi informativi all'interno dell'Unione e con altri Stati; impedire il finanziamento e la preparazione di atti terroristici.

Visti, asilo e migrazione: Elaborare in materia di visti, asilo e migrazione un approccio unitario a livello di Unione in linea con la carta costituzionale, che promuova in particolare la totale armonizzazione del regime in materia di visti applicato nelle Repubbliche, l'adozione della Legge in materia di asilo e l'ulteriore conclusione e attuazione di accordi di riammissione. Predisporre i meccanismi per monitorare l'attuazione delle politiche in materia di asilo, immigrazione e visti, elaborate a livello dell'Unione ma attuate a livello delle Repubbliche. In particolare per entrambe le Repubbliche, piena partecipazione ai meccanismi di coordinamento per l'adozione e attuazione delle pertinenti politiche confederali.

PRIORITÀ A MEDIO TERMINE

Situazione politica

Democrazia e stato di diritto

Portare avanti il processo di ristrutturazione delle forze armate, procedendo per quanto necessario alla loro riconversione e riduzione (tenendo conto dell'impatto sociale di tali misure).

Portare avanti la riforma della pubblica amministrazione:

Sviluppare ulteriormente le strutture per l'integrazione europea, in particolare rafforzando gli Uffici per l'integrazione europea, instaurando meccanismi intesi ad agevolare la cooperazione e creando unità per l'integrazione europea nel quadro dei ministeri dell'Unione e a livello delle Repubbliche.

A livello confederale: Assicurare la capacità amministrativa necessaria all'espletamento delle competenze dell'Unione ed elaborare e attuare una strategia di riforma per la pubblica amministrazione dell'Unione, compresa la base giuridica necessaria.

In Serbia: Adottare normative in materia di pubblico impiego e pubblica amministrazione. Attuare misure per lo sviluppo delle risorse umane. Rafforzare la capacità (elaborazione delle politiche e coordinamento interministeriale) della pubblica amministrazione a livello di governo e a livello locale, in particolare istituendo un sistema retributivo centralizzato. Rafforzare il processo di elaborazione delle politiche economiche, ad esempio continuando a fornire sostegno per il potenziamento dei servizi statistici e creando un'unità competente per la pianificazione economica a medio termine.

In Montenegro: Attuare la legge sulla pubblica amministrazione e istituire l'agenzia per la gestione delle risorse umane (che deve diventare sostenibile). Elaborare una politica in materia di formazione e assunzione. Rafforzare il processo di elaborazione delle politiche, ad esempio continuando a fornire sostegno per il potenziamento dei servizi statistici e creando un'unità competente per la pianificazione economica a medio termine.

Parlamento:

In Serbia: Elaborare e attuare una strategia di riforma del Parlamento volta a portarne le modalità di lavoro e le risorse ad un livello che gli consenta di agire in modo efficace.

Promuovere l'autonomia locale:

In Serbia: Adottare e attuare la riforma relativa al decentramento e garantire capacità locali sufficienti per far fronte, tra l'altro, alle questioni amministrative e finanziarie e ai futuri programmi regionali.

In Montenegro: Attuare una normativa in materia di autonomia locale, in particolare istituendo il fondo di perequazione.

Portare avanti la riforma del settore giudiziario:

In Serbia: Introdurre misure giuridiche e pratiche di salvaguardia dell'indipendenza ed efficienza dei tribunali, tra cui la riforma dell'attuale sistema in materia di procedure di nomina; attuare la normativa sulla formazione obbligatoria e garantire la sostenibilità di bilancio del Centro di formazione giudiziaria; creare una rete informatica per gli organi di accusa a tutti i livelli; garantire l'esecuzione delle sentenze. Sviluppare la capacità di giudicare i crimini di guerra in ambito nazionale nel pieno rispetto degli obblighi internazionali relativi alla cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia. Istituire corti d'appello e tribunali amministrativi.

In Montenegro: Assicurare la formazione obbligatoria dei giudici, mediante la revisione della legge sui tribunali e sulla sostenibilità di bilancio del Centro di formazione giudiziaria. Attuare la strategia di informatizzazione del settore giudiziario.

Condizioni carcerarie:

In Serbia: Migliorare le condizioni carcerarie in linea con le norme del Consiglio d'Europa, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, come gli imputati minorenni; assicurare l'ulteriore formazione del personale penitenziario e un miglioramento delle strutture.

In Montenegro: Ulteriore formazione del personale penitenziario e miglioramento delle strutture.

Lotta contro la corruzione e il crimine organizzato:

In entrambe le Repubbliche: Adottare e attuare una strategia generale contro la corruzione, compresa l'adozione e l'attuazione degli strumenti anticorruzione disponibili. Assicurare il rispetto integrale della Convenzione ONU sulla lotta alla corruzione. Facilitare il collocamento di funzionari di collegamento, distaccati dagli Stati membri dell'UE nei rispettivi enti pubblici competenti per la lotta contro il crimine organizzato. Fornire relazioni semestrali all'UE sui risultati concreti ottenuti sulle attività collegate alla lotta giudiziaria al crimine organizzato sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, conosciuta come Convenzione di Palermo.

Diritti umani e tutela delle minoranze

Obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa. Predisporre i meccanismi necessari per verificare e garantire l'attuazione coerente e costante di tutti gli obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa in conformità agli impegni inerenti all'adesione.

Uguaglianza: Adottare/attuare norme contro la discriminazione.

Libertà di espressione:

In Serbia: Trasformare Radio Televisione Serbia in un servizio pubblico. Sostenere lo sviluppo dei media in linea con le norme dell'UE. Incoraggiare la professionalità dei giornalisti e degli operatori dei media.

In Montenegro: Portare avanti la trasformazione di Radio Televisione Montenegro in un servizio pubblico; sostenere lo sviluppo dei media in linea con le norme dell'UE. Incoraggiare la professionalità dei giornalisti e degli operatori dei media.

Rifugiati, sfollati e minoranze: In entrambe le Repubbliche: assicurare il pieno rispetto dei loro diritti umani, compresi l'accesso all'assistenza sanitaria e un agevole accesso ai documenti personali; garantire il diritto di una scelta effettiva tra ritorno sostenibile e integrazione; facilitare l'integrazione di coloro che scelgono di non rientrare. In Serbia: Adottare una nuova normativa sui rifugiati; continuare ad attuare la strategia nazionale.

Cooperazione regionale e internazionale

Migliorare ulteriormente la cooperazione regionale. Portare avanti la liberalizzazione degli scambi a livello regionale sulla base degli accordi di libero scambio in vigore. Per quanto riguarda il processo di Atene relativo al mercato regionale dell'energia nell'Europa sudorientale, preparare la Serbia e Montenegro all'instaurazione nel 2005 di un mercato regionale integrato dell'energia. Continuare ad attuare il memorandum di intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale dell'Europa sudorientale.

Situazione economica

Economia di mercato e riforme strutturali

Continuare le politiche macroeconomiche sostenibili: Proseguire le misure di adeguamento e consolidamento fiscale per ridurre lo squilibrio fiscale e in particolare quello con l'estero relativamente elevati. Tenere conto degli inevitabili costi delle riforme strutturali e dell'aumento dei pagamenti di interessi; definire chiare priorità per la spesa pubblica nell'elaborazione del bilancio a breve e medio termine; in particolare ridurre le sovvenzioni, i trasferimenti e i costi salariali della pubblica amministrazione. Mirare costantemente a ridurre la spesa pubblica complessiva rispetto al PIL e integrare una prudente politica monetaria con accorte politiche del tasso di cambio. In Serbia: Effettuare la riforma del sistema sanitario, in particolare della cassa malattie, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria e di migliorare la tutela della salute della popolazione.

Completare il processo di privatizzazione e di ristrutturazione finanziaria (bancaria).

Rafforzare un contesto imprenditoriale favorevole allo sviluppo del settore privato e all'occupazione, con mercati competitivi, parità di condizioni e accesso al finanziamento grazie allo sviluppo del settore finanziario.

Assicurare un mercato fondiario/immobiliare stabile e funzionante. Adottare e attuare una normativa catastale. Avviare la riforma fondiaria, la ristrutturazione e la privatizzazione delle grandi aziende agricole.

Gestione delle finanze pubbliche

Migliorare il processo di elaborazione del bilancio e la gestione finanziaria: Rafforzare lo sviluppo delle capacità necessarie per consentire l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio in funzione delle priorità. Migliorare la gestione finanziaria a livello dell'amministrazione centrale e locale. Adottare la legge sulla Corte dei conti.

Istituire procedure efficaci per l'individuazione, il trattamento e il controllo dei casi di sospette frodi e altre irregolarità che hanno ripercussioni sui fondi nazionali e internazionali.

Continuare il riesame della normativa fiscale e delle procedure amministrative al fine di garantire l'applicazione efficace e non discriminatoria delle norme tributarie. Proseguire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni fiscali.

Norme dell'UE

Mercato interno e scambi commerciali

Stabilire un regime unico in materia di commercio estero nel quadro del piano d'azione relativo al mercato interno e agli scambi commerciali. Applicare tariffe, prelievi e oneri comuni per tutti i prodotti dopo la fine dei periodi transitori previsti.

Garantire la piena attuazione del piano di riforma doganale in modo da assicurare un elevato grado di capacità amministrativa.

Politiche settoriali

Industria e PMI:

In Serbia: Attuare la Carta europea delle piccole imprese. Razionalizzare la complessa organizzazione della Camera di commercio. Adottare misure intese a facilitare la concessione di microcrediti alle ONG.

In Montenegro: Attuare la Carta europea delle piccole imprese. Portare avanti la preparazione e l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia. Sviluppare il dialogo tra il governo e il settore privato, anche tramite l'agenzia per le PMI, istituendo un forum formale di consultazione e di difesa delle imprese.

Telecomunicazioni:

Recepire e attuare il nuovo quadro comunitario in materia di comunicazioni elettroniche.

Agricoltura:

In Serbia: Sviluppare ulteriormente la capacità amministrativa per la formulazione e l'attuazione delle politiche. Elaborare e iniziare ad attuare una politica di sviluppo rurale. Continuare a rafforzare la legislazione e i controlli veterinari, sanitari, fitosanitari e in materia di sicurezza alimentare, anche per quanto riguarda i laboratori enologici. Migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l'inquinamento agricolo.

In Montenegro: Adottare una strategia complessiva per agricoltura, sviluppo rurale, pesca e questioni fitoveterinarie. Accrescere lo sviluppo delle capacità del ministero dell'Agricoltura. Adottare la legge relativa al settore fitosanitario.

Trasporti:

In Serbia: Adottare e attuare una strategia politica dei trasporti (stradali, ferroviari, aerei e navali). Rafforzare lo sviluppo delle capacità, compresa la preparazione di progetti per grandi investimenti. Stanziare risorse sufficienti per la manutenzione delle infrastrutture e per il mantenimento delle istituzioni del settore.

In Montenegro: Stanziare risorse sufficienti per la manutenzione delle infrastrutture e per il mantenimento delle istituzioni del settore.

Energia:

In entrambe le Repubbliche: adottare norme nel settore dell'energia che comprendano una strategia a lungo termine per una politica energetica ambientalmente sostenibile.

In Serbia: Realizzare la divisione ai fini della ristrutturazione e della privatizzazione. Creare le strutture istituzionali necessarie: gestore della rete, operatore del mercato e agenzia per la regolamentazione del settore energetico. Fare passi in avanti verso un mercato regionale dell'energia (tra l'altro mediante studi di fattibilità in materia di interconnettività).

In Montenegro: Rafforzare l'organismo di regolamentazione del settore energetico. Completare la ristrutturazione e la liberalizzazione del mercato interno dell'energia; privatizzare il settore e/o consentire la creazione di partenariati tra imprese pubbliche e private.

Ambiente:

In entrambe le Repubbliche: Adottare e attuare una normativa in materia di valutazione di impatto ambientale in linea con l'acquis comunitario.

In Serbia: Adottare e iniziare ad attuare una strategia contro l'inquinamento dell'aria (in particolare prodotto dagli impianti energetici), dell'acqua (acque reflue) e del suolo (rifiuti solidi); rafforzare la capacità amministrativa in particolare per quanto riguarda pianificazione, autorizzazioni, ispezione, monitoraggio, nonché in materia di gestione dei progetti. Elaborare un piano pluriennale per il finanziamento degli investimenti, basato su preventivi e su fonti di finanziamento pubblico e privato realistiche.

In Montenegro: Elaborare una strategia ambientale generale (acque, suolo, aria) al fine di adottare una normativa quadro in linea con l'acquis comunitario e istituire un'agenzia per la protezione dell'ambiente.

Cooperazione in materia di giustizia e affari interni

Continuare la ristrutturazione della polizia, in particolare in materia di responsabilità, formazione e cooperazione tra le agenzie preposte all'applicazione della legge.

Gestione delle frontiere:

In entrambe le Repubbliche: A livello di politica dell'Unione, sviluppare l'infrastruttura tecnica e le capacità in termini di risorse umane necessarie per attuare la politica di gestione integrata delle frontiere, compreso il rafforzamento della polizia di frontiera e dei servizi doganali. Migliorare i servizi transfrontalieri creando nuovi posti di frontiera.

Criminalità organizzata, traffici illeciti, sostanze stupefacenti e riciclaggio del denaro sporco:

In entrambe le Repubbliche: Mettere a punto un efficace sistema di protezione dei testimoni che preveda strumenti di competenza delle Repubbliche e strumenti regionali. Rafforzare la lotta contro la criminalità economica e finanziaria (compresi riciclaggio e falsificazione del denaro), la frode e la corruzione e migliorare la normativa dell'Unione in materia.

In Serbia: Rafforzare lo sviluppo delle capacità del ministero degli Interni (in particolare nella direzione competente per la criminalità organizzata). Predisporre le procedure e le capacità per lo scambio di informazioni tra agenzie. Mettere a punto un efficace sistema di protezione dei testimoni che preveda strumenti di competenza delle Repubbliche e strumenti regionali. Rafforzare nell'ambito del ministero delle Finanze l'unità competente per le indagini finanziarie.

In Montenegro: Accrescere la capacità amministrativa e giudiziaria di attuare il nuovo codice penale per quanto riguarda il crimine organizzato. Rafforzare l'unità del ministero degli Interni preposta alla lotta contro la criminalità organizzata e assicurare il coordinamento tra gli organi responsabili dell'applicazione della legge.

KOSOVO

QUALE DEFINITO DALLA RISOLUZIONE 1244 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE

PRIORITÀ A BREVE TERMINE

Priorità generale

Per assicurare un futuro stabile ad un Kosovo sicuro, democratico e multietnico, fare sostanziali progressi nel conseguimento degli standard per il Kosovo, presentati dal rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e dai rappresentanti delle istituzioni provvisorie di autogoverno nel dicembre 2003 e approvati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, realizzare le azioni concrete indicate nel piano di attuazione degli standard per il Kosovo in materia di:

funzionamento delle istituzioni democratiche,

Stato di diritto,

libertà di circolazione,

rientro sostenibile e diritti delle comunità e dei loro membri,

economia,

diritti di proprietà,

dialogo con Belgrado,

corpo di protezione del Kosovo.

Oltre alla priorità generale sopra indicata, devono essere realizzate le seguenti priorità complementari:

Situazione politica

Democrazia e stato di diritto

Le istituzioni provvisorie di autogoverno devono prendere tutte le misure necessarie richieste dall'Amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo per superare le conseguenze e far fronte alle cause dei fatti del marzo 2004. Le priorità immediate devono essere: la condanna esplicita dell'uso della violenza contro le comunità minoritarie, garantire il ritorno degli sfollati, restaurare e ricostruire le proprietà danneggiate e distrutte, compresi i siti storici e religiosi e cooperare pienamente con l'UNMIK-KFOR per consegnare i responsabili alla giustizia.

Le istituzioni provvisorie di autogoverno devono dimostrare il loro impegno pieno e incondizionato per un Kosovo multietnico, in particolare rispetto alla tutela e alla promozione dei diritti degli appartenenti alle minoranze, alla pari sicurezza, alla libertà di movimento e ai rimpatri duraturi per tutti gli abitanti del Kosovo.

Compatibilità con l'UE: Sviluppare l'orientamento comunitario delle politiche del governo del Kosovo, istituzionalizzando nell'ambito dell'ufficio del primo ministro il meccanismo di effettiva verifica della compatibilità delle politiche governative e dei progetti di legge con l'UE, e accrescendo a livello ministeriale e nell'Assemblea del Kosovo la capacità di assicurare la compatibilità con l'UE.

Lotta contro la corruzione e il crimine organizzato: Migliorare la cooperazione tra l'UNMIK e le istituzioni provvisorie per attuare efficacemente la politica della «tolleranza zero» contro la corruzione, in particolare fornendo tutto il sostegno necessario alle indagini intraprese dall'OLAF e dall'OIOS (servizio di controllo interno delle Nazioni Unite).

Cooperazione regionale e internazionale

Garantire una piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia:

Promuovere la cooperazione regionale. Favorire l'integrazione nella rete regionale di accordi di libero scambio nel quadro del memorandum d'intesa del patto di stabilità sulla liberalizzazione e la facilitazione degli scambi nell'Europa sudorientale, in conformità alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Iniziare ad attuare il memorandum di intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale dell'Europa sudorientale e in particolare adottare misure per l'istituzione dei meccanismi di cooperazione, tra cui il comitato direttivo e l'osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale. Compiere progressi nell'adempimento degli impegni di cui ai memorandum del 2002 e del 2003 per il processo di Atene sul mercato regionale dell'energia nell'Europa sudorientale.

Situazione economica

Economia di mercato e riforme strutturali

Definire le priorità macroeconomiche per il Kosovo in stretta collaborazione con il FMI.

Rivitalizzare il processo di privatizzazione per sostenere lo sviluppo economico, attirare investimenti interni e sviluppare una strategia globale a tale scopo.

Gestione delle finanze pubbliche

Elaborare sistemi e procedure di sostegno tecnico per garantire la trasparenza, l'efficienza, e un miglior controllo della spesa pubblica.

Istituire procedure efficaci per l'individuazione, il trattamento e il controllo di sospette frodi e altre irregolarità che abbiano ripercussioni sui fondi nazionali e internazionali.

Norme UE

Mercato interno e scambi commerciali

Portare avanti l'elaborazione di un quadro legislativo e politico per il commercio e le politiche connesse, compatibile con l'UE e con l'OMC. Attuare pienamente il nuovo codice doganale. Adottare una legge sul commercio interno e una legge sulle ispezioni commerciali.

Politiche settoriali

—   Ambiente:

Elaborare un piano d'azione ambientale generale, relativo in particolare alle questioni di sanità pubblica, ai fini dell'allineamento all'acquis comunitario.

Adottare e attuare una normativa in materia di valutazione di impatto ambientale in linea con l'acquis comunitario.

—   Trasporti:

Elaborare e adottare un quadro politico dei trasporti comprendente il graduale sviluppo di una strategia in materia di trasporto multimodale.

Adeguare il gestore civile dell'aeroporto di Pristina, il suo personale e le sue strutture, per garantire un appropriato livello di sicurezza e una gestione sana e responsabile.

—   Energia:

Istituire nel settore energetico strutture di governance efficaci e funzionanti al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità della società elettrica del Kosovo, in particolare aumentando in misura sostanziale la riscossione delle entrate.

Cooperazione in materia di giustizia e affari interni

Attuare il nuovo codice penale e il nuovo codice di procedura penale.

PRIORITÀ A MEDIO TERMINE

Situazione politica

Democrazia e stato di diritto

Migliorare la compatibilità con l'UE: Rafforzare la capacità di tutte le istituzioni del Kosovo di adottare e applicare efficacemente politiche e normative compatibili con l'UE, in particolare rafforzando le strutture competenti per l'integrazione europea nel contesto del piano di stabilizzazione e associazione.

Consolidare la riforma della pubblica amministrazione: Attuare una riforma della pubblica amministrazione intesa a modernizzarla e a conferirle un livello di professionalità e responsabilità tale da attrarre e trattenere personale qualificato. Migliorare la capacità delle amministrazioni locali di fornire servizi alle loro circoscrizioni in modo equo ed efficace.

Consolidare la riforma del settore giudiziario: Rafforzare gli organi giudiziari e gli organismi preposti all'applicazione della legge, in particolare migliorando l'infrastruttura, l'attrezzatura e la formazione. Trasformare l'Istituto giudiziario del Kosovo in un'efficiente istituzione per la formazione giudiziaria. Assicurare l'efficienza di un sistema generale di assistenza legale per il Kosovo. Migliorare il sistema penitenziario dedicando particolare attenzione alla gestione, alla formazione professionale e ai piani di reinserimento.

Lotta contro la corruzione: Attuare una strategia generale anticorruzione comprendente misure di prevenzione ed efficaci interventi a livello di indagine e di azione penale, in particolare rafforzando la capacità locale, in linea con le norme del Consiglio d'Europa.

Diritti umani e tutela delle minoranze

Difensore civico: Garantire l'efficienza e l'indipendenza dell'ufficio del difensore civico in Kosovo.

Rafforzare la libertà di espressione: Garantire l'efficienza a lungo termine dell'emittente pubblica e la sua capacità di svolgere il suo ruolo di servizio pubblico per tutte le comunità.

Migliorare la tutela delle minoranze: Garantire l'efficienza delle comunità minoritarie e la loro partecipazione su basi non discriminatorie alla società del Kosovo, in particolare creando il quadro necessario per assicurare l'equa erogazione dei pubblici servizi e dei servizi universali.

Situazione economica

Economia di mercato e riforme strutturali

Garantire l'efficienza di un sistema di gestione del prestito e del debito.

Creare meccanismi di garanzia contro il rischio politico per attirare investimenti esteri.

Sviluppare ulteriormente il quadro normativo per i pubblici servizi in relazione alle norme comunitarie e internazionali, in particolare adottando e attuando disposizioni complementari, procedure e orientamenti. Rafforzare la capacità amministrativa degli organi di regolamentazione. Assicurare che questi ultimi abbiano il personale locale necessario e adeguare la loro competenza professionale e le loro attrezzature tecniche alle funzioni che devono svolgere.

Sviluppare la capacità del settore bancario di fornire all'economia finanziamenti a lungo termine.

Elaborare una politica sociale volta a promuovere l'occupazione e la coesione sociale, a ridurre la povertà e l'esclusione sociale, a migliorare ulteriormente le condizioni sociali e a creare efficaci sistemi previdenziali.

Accrescere gli sforzi intesi a garantire la compatibilità del sistema statistico con le norme comunitarie.

Gestione delle finanze pubbliche

Sviluppare la capacità dell'amministrazione fiscale al fine di accrescere le entrate non doganali (imposizione diretta e indiretta) mediante la progressiva introduzione di un sistema fiscale basato sulle norme comunitarie. Iniziare il riesame della normativa fiscale vigente ed elaborare e attuare un piano d'azione realistico volto a rafforzare gradualmente la capacità amministrativa dell'amministrazione fiscale.

Garantire l'efficienza del ciclo di bilancio in particolare mediante lo sviluppo delle capacità per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio. Sviluppare la capacità dell'Assemblea del Kosovo di partecipare efficacemente al processo di gestione delle finanze pubbliche. Assicurare una regolare effettuazione delle spese nell'arco dell'esercizio finanziario e l'applicazione del criterio del «riporto» per i fondi non utilizzati.

Norme UE

Mercato interno e scambi commerciali

Continuare il graduale allineamento della legislazione del Kosovo a tutti gli aspetti dell'acquis comunitario in materia societaria.

Politiche settoriali

—   Agricoltura:

Elaborare un quadro normativo e meccanismi appropriati per garantire la sicurezza alimentare e migliori controlli fitosanitari in linea con le pertinenti norme comunitarie, anche al fine di migliorare le opportunità di esportazione del Kosovo. Elaborare una politica e un quadro normativo intesi a sostenere una riforma fondiaria efficiente. Sostenere la protezione dei terreni agricoli contro uno sviluppo urbano non pianificato.

—   Ambiente:

Adottare e attuare il piano d'azione ambientale ai fini dell'allineamento all'acquis comunitario.

—   Trasporti:

Attuare un quadro politico dei trasporti comprendente il graduale sviluppo di una strategia in materia di trasporto multimodale.

—   Energia:

Elaborare un quadro politico in materia di partenariati tra imprese pubbliche e private e investimenti misti nel settore energetico.

Cooperazione in materia di giustizia e affari interni

Rafforzare la cooperazione tra gli organi competenti per la gestione delle frontiere/linee di confine e rafforzare le capacità per l'attuazione delle norme veterinarie, sanitarie e fitosanitarie nel quadro del sistema di gestione integrata delle frontiere.


(1)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

(2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2004

che modifica la decisione 2003/893/CE relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l’Ucraina

(2004/521/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o maggio 2004, l’Unione europea comprende i dieci seguenti nuovi Stati membri: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’atto di adesione del 2003, le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti siderurgici sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte dei nuovi Stati membri.

(2)

Con decisione 2003/893/CE (1), il Consiglio ha adottato limiti quantitativi applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici originari dell’Ucraina.

(3)

Poiché i negoziati relativi alla conclusione con l’Ucraina di un accordo bilaterale sui prodotti siderurgici sono tuttora in corso, e conformemente all’articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, dell’atto di adesione del 2003, occorre prevedere un aumento dei limiti quantitativi in vigore per garantire il mantenimento degli scambi tradizionali dopo l’ampliamento dell’Unione europea. Tale aumento si basa sulla media delle importazioni dei prodotti siderurgici pertinenti effettuate negli anni 2000, 2001 e 2002 dai nuovi Stati membri, adeguata pro rata temporis poiché la data effettiva dell’ampliamento è il 1o maggio 2004, e ulteriormente adeguata mediante l’applicazione dello stesso coefficiente di riduzione del 30 % già applicato ai limiti quantitativi adottati a causa degli ostacoli all’esportazione di rottami di ferro frapposti dall’Ucraina. Tali restrizioni quantitative verranno, all’occorrenza, ulteriormente modificate in seguito alla conclusione di un accordo.

(4)

L’allegato II della decisione 2003/893/CE del Consiglio dovrebbe essere pertanto modificato,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2003/893/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH


(1)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 84.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI — UCRAINA

(in tonnellate)

Anno

Prodotti

2004

SA Prodotti laminati piatti

SA1 Arrotolati

62 037

SA2 Lamiera pesante

200 104

SA3 Altri prodotti laminati piatti

66 608

SB Prodotti lunghi

SB1 Barre

12 481

SB2 Vergella

66 828

SB3 Altri prodotti lunghi

122 170

»