ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 222

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
23 giugno 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1140/2004 del Consiglio, del 21 giugno 2004, che sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1141/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1142/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1076/2004

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1143/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 143/2004 per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte per l’ultima aggiudicazione parziale per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento svedese

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1144/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 144/2004 per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima aggiudicazione parziale per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1145/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 145/2004 per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte per l’ultima aggiudicazione parziale per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1146/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance e mele)

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1147/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che determina la quantità disponibile per il secondo semestre 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1148/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1149/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

17

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/518/CE:Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2004

che sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 656/2000 (1), il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta, che sono scaduti il 31 dicembre 2002.

(2)

Nell'ottobre 2002 la Spagna ha chiesto di prorogare la validità dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 656/2000, motivando la richiesta con argomenti di carattere sociale ed economico riguardanti Ceuta, illustrando i vincoli ai quali è sottoposta la sua economia e le difficoltà affrontate dall'industria ittica locale. La richiesta viene motivata con la situazione economica di Ceuta che rende necessaria l'adozione di misure preferenziali per agevolare le sue esportazioni verso la Comunità.

(3)

Con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (2), la Comunità ha sospeso totalmente i dazi all'importazione della tariffa doganale comune di un'ampia gamma di prodotti della pesca originari del Marocco. Le importazioni di questi prodotti nella Comunità non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa e la loro gamma è molto più ampia di quella dei prodotti contemplati dai contingenti tariffari aperti per Ceuta. Dato che il Marocco circonda i territori di Ceuta e Melilla sulla terraferma, è opportuno impedire ulteriori discriminazioni e concedere a Ceuta e Melilla un trattamento preferenziale per la stessa gamma di prodotti della pesca, in modo da fornire opportunità commerciali analoghe e promuovere lo sviluppo economico di questi territori.

(4)

Poiché l'accordo di associazione con il Marocco non prevede alcuna limitazione temporale per l'applicazione del trattamento preferenziale per i prodotti della pesca, il presente regolamento non dovrebbe introdurre alcun limite di tempo.

(5)

L'ammissibilità alle sospensioni tariffarie introdotte dal presente regolamento è soggetta alle norme di origine stabilite nel regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato, originari di Ceuta e Melilla, sono totalmente sospesi.

Articolo 2

La prova del carattere originario dei prodotti è fornita ai sensi del regolamento (CE) n. 82/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH


(1)  GU L 80 del 31.3.2000, pag. 5.

(2)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1.

(3)  GU L 20 del 20.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Prodotti originari di Ceuta e Melilla per i quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi

Codice NC

Designazione

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

Preparazioni e conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

1604 11 00

Salmoni

1604 12

Aringhe

1604 13

Sardine, alacce e spratti

1604 14

Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

1604 15

Sgombri

1604 16 00

Acciughe

1604 19 10

Salmonidi, diversi dai salmoni

da 1604 19 31 a 1604 19 39

Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelami]

1604 19 50

Pesci della specie Orcynopsis unicolor

da 1604 19 91 a 1604 19 98

Altri pesci

 

Altre preparazioni e conserve di pesci

1604 20 05

Preparazioni di surimi

1604 20 10

di salmoni

1604 20 30

di salmonidi, diversi dai salmoni

1604 20 40

di acciughe

1604 20 50

di sardine, boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus; di pesci delle specie Orcynopsis unicolor

1604 20 70

di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

1604 20 90

di altri pesci

 

Caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1604 30

Caviale e suoi succedanei

 

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

1605 10 00

Granchi

1605 20

Gamberetti

1605 30

Astici

1605 40 00

Altri crostacei

1605 90 11

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in recipienti ermeticamente chiusi

1605 90 19

Altri mitili

1605 90 30

Altri molluschi


23.6.2004   

IT

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L 222/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1141/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

62,9

999

62,9

0707 00 05

052

111,2

999

111,2

0709 90 70

052

88,0

999

88,0

0805 50 10

388

63,0

508

51,4

528

59,0

999

57,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

78,3

400

116,0

404

82,4

508

66,3

512

72,3

524

65,1

528

70,5

720

64,5

804

100,4

999

79,5

0809 10 00

052

291,8

624

203,0

999

247,4

0809 20 95

052

398,9

068

148,4

400

373,9

616

272,4

999

298,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

624

152,3

999

143,8

0809 40 05

052

102,5

624

208,8

999

155,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.6.2004   

IT

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L 222/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2004

concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1076/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1076/2004 della Commissione, del 7 giugno 2004, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1076/2004 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 17 e 18 giugno 2004 sono rilasciati a concorrenza del 9,53 % del quantitativo richiesto.

2.   I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1076/2004 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 17 e 18 giugno 2004 sono rilasciati a concorrenza del 6,94 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura


(1)  GU L 203 dell'8.6.2004, pag. 3.


23.6.2004   

IT

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L 222/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 143/2004 per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte per l’ultima aggiudicazione parziale per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 143/2004 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento svedese il cui termine di presentazione delle offerte per l'ultima aggiudicazione parziale è fissato al 24 giugno 2004.

(2)

Nell’attuale situazione del mercato, è opportuno fissare ad una data ulteriore l’ultima aggiudicazione parziale.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 143/2004 di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 143/2004 è sostituito dal seguente:

«Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima aggiudicazione parziale è fissato al 15 luglio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 34.


23.6.2004   

IT

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L 222/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 144/2004 per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima aggiudicazione parziale per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 144/2004 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese il cui termine di presentazione delle offerte per l'ultima aggiudicazione parziale è fissato al 24 giugno 2004.

(2)

Nell'attuale situazione del mercato, è opportuno fissare ad una data ulteriore l'ultima aggiudicazione parziale.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 144/2004 di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 144/2004 è sostituito dal seguente:

«Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima aggiudicazione parziale è fissato al 15 luglio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 36.


23.6.2004   

IT

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L 222/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 145/2004 per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte per l’ultima aggiudicazione parziale per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 145/2004 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco il cui termine di presentazione delle offerte per l'ultima aggiudicazione parziale è fissato al 24 giugno 2004.

(2)

Nell’attuale situazione del mercato, è opportuno fissare ad una data ulteriore l’ultima aggiudicazione parziale.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 145/2004 di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 145/2004 è sostituito dal seguente:

«Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima aggiudicazione parziale è fissato al 15 luglio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, p. 38.


23.6.2004   

IT

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L 222/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2004

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 766/2004 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Per i titoli del sistema B richiesti dal 7 maggio al 3 giugno 2004 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 766/2004 dal 7 maggio al 3 giugno 2004, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

(3)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26.


ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 7 maggio al 3 giugno 2004 (pomodori, arance e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione

(in EUR/t peso netto)

Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti

Pomodori

30

100 %

Arance

24

100 %

Mele

27

100 %


23.6.2004   

IT

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L 222/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2004

che determina la quantità disponibile per il secondo semestre 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1o luglio e il 31 dicembre 2004 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato del regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).

(3)  GU L 17 del 24.1.2004, pag. 20.

(4)  GU L 28 del 31.1.2004, pag. 11.


ALLEGATO I. A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

34 000

09.4591

2 650

09.4592

9 200

09.4593

2 600

09.4594

10 000

09.4595

7 500

09.4596

9 750

09.4599

5 000


ALLEGATO I. B

5.   Prodotti originari della Romania

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4758

1 400


6.   Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4660

3 350

09.4675

250


ALLEGATO I. C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4026

1 000

09.4027

1 000


ALLEGATO I. D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4101

1 315


ALLEGATO I. E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4151

5 340


ALLEGATO I. F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

1 000

09.4156

2 750


ALLEGATO I. G

Prodotti originari della Giordania

Numero di contingente

Coefficiente di atribuzione

09.4159

100


ALLEGATO I. H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4781

1 733,5

09.4782

266,5


23.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2004

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2004 (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 26).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 giugno 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«

ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

86,1

10

01

76,7

13

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

168,4

46

01

210,6

27

02

186,8

37

03

296,0

1

04

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

174,7

11

02

203,4

3

03

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

235,1

19

01

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

233,5

16

01

156,8

46

02

215,0

22

03

»

(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Thailandia

03

Argentina

04

Cile.


23.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 14 giugno 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2

(1)

Cyril Allen. Data di nascita: 26 luglio 1952. Altre informazioni: ex presidente del Partito patriottico nazionale.

(2)

Viktor Anatoljevitch Bout (alias (a) Butt, (b) Bont, (c) Butte, (d) Boutov, (e) Vitali Sergitov. Data di nascita: (a) 13 gennaio 1967, (b) 13 gennaio 1970. Altre informazioni: numeri passaporti (a) 21N0532664, (b) 29N0006765, (c) 21N0557148, (d) 44N3570350.

(3)

Charles R. Bright. Data di nascita: 29 agosto 1948. Altre informazioni: ex ministro delle finanze.

(4)

M. Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Data di nascita: 24 dicembre 1946 (26 giugno 1944). Altre informazioni: ex capo del protocollo del presidente. Presidente del Mohammad Group of Companies. Passaporto diplomatico liberiano D001548-99; passaporto ordinario liberiano 0058070.

(5)

Randolph Cooper. Data di nascita: 28 ottobre 1950. Altre informazioni: ex amministratore delegato dell’aeroporto internazionale di Robertsfield.

(6)

Jenkins Dunbar. Data di nascita: 10 gennaio 1947. Altre informazioni: ex ministro del territorio, delle miniere e dell’energia.

(7)

Myrtle Gibson. Data di nascita: 3 novembre 1952. Altre informazioni: ex senatore, consigliere di Charles Taylor.

(8)

Reginald B. Goodridge (Senior). Data di nascita: 11 novembre 1952. Altre informazioni: ex ministro della cultura, dell’informazione e del turismo.

(9)

Baba Jobe. Nazionalità: gambiana. Altre informazioni: Direttore della Gambia New Millenium Air Company. Membro del parlamento gambiano.

(10)

Ali Kleilat. Data di nascita: 10 luglio 1970. Luogo di nascita: Beirut. Nazionalità: libanese.

(11)

Joseph Wong Kiia Tai. Altre informazioni: dirigente della Oriental Timber Company.

(12)

Gus Kouvenhoven (alias (a) Kouenhoven, (b) Kouenhaven. Data di nascita: 15 settembre 1942. Altre informazioni: proprietario dell’Hotel Africa; presidente della Oriental Timber Company.

(13)

Leonid Minin (alias (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladimir Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Popiloveski, (h) Vladimir Abramovich Popela, (i) Vladimir Abramovich Popelo, (j) Wulf Breslan, (k) Igor Osols). Data di nascita: (a) 14 dicembre 1947, (b) 18 ottobre 1946, (c) sconosciuta). Nazionalità: ucraina. Passaporti tedeschi (nome: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passaporti israeliani: (a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), (b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), (c) 90109052 (26/11/97). Passaporto russo: KI0861177; passaporto boliviano: 65118; passaporto greco: non si conoscono gli estremi. Proprietario delle Exotic Tropical Timber Enterprises.

(14)

Samir M. Nasr (alias Sanjivan Ruprah). Data di nascita: 9 agosto 1966. Altre informazioni: ex vice commissario dell’Ufficio per gli affari marittimi.

(15)

Mohamed Ahmad Salami (alias Salame). Data di nascita: 22 settembre 1961. Nazionalità: libanese. Altre informazioni: proprietario della Mohamed and Company Logging Company.

(16)

Emmanuel Shaw (II). Data di nascita: 29 luglio 1956.

(17)

Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data di nascita: 27 settembre 1965. Altre informazioni: ex moglie dell’ex presidente Charles Taylor. Ex rappresentante permanente della Liberia presso l’Organizzazione marittima internazionale.

(18)

Charles «Chuckie» Taylor (Junior). Altre informazioni: figlio dell’ex presidente Charles Taylor.

(19)

Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Data di nascita: 1o settembre 1947. Altre informazioni: ex presidente della Liberia.

(20)

Jewell Howard Taylor. Data di nascita: 17 gennaio 1963. Altre informazioni: moglie dell’ex presidente Charles Taylor.

(21)

Tupee Enid Taylor. Data di nascita: 17 dicembre 1962. Altre informazioni: ex moglie dell’ex presidente Charles Taylor.

(22)

Benoni Urey. Data di nascita: 22 giugno 1957. Altre informazioni: ex commissario per gli affari marittimi.

(23)

Benjamin Yeaton. Passaporto diplomatico liberiano D00123299. Altre informazioni: ex direttore dei servizi speciali di sicurezza.

»

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

23.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2004

relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2004/518/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativo all’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione (1), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato l’«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Verso l'integrazione europea», in cui l’elaborazione di partenariati europei è indicata come uno dei mezzi per intensificare il processo di stabilizzazione e associazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio stabilisce che il Consiglio decida, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati europei, nonché qualsiasi successivo adeguamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio stabilisce che l’attuazione dei partenariati europei venga monitorata con i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione, segnatamente le relazioni annuali. Esso inoltre presenta un’analisi dei preparativi dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia per l’ulteriore integrazione nell’Unione europea e identifica una serie di aree prioritarie per i futuri interventi.

(4)

Al fine di prepararsi per l'ulteriore integrazione nell'Unione europea, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia deve elaborare un piano contenente una tabella di marcia e indicazioni relative alle misure che essa intende adottare per conseguire tale obiettivo,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 533/2004, i principi, le priorità e le condizioni contenuti nel partenariato europeo per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono definiti nell’allegato della presente decisione, che costituisce parte integrante di quest’ultima.

Articolo 2

L’attuazione del partenariato europeo verrà esaminata mediante i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. COWEN


(1)  GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1.


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

L’Agenda di Salonicco identifica modi e mezzi per intensificare il processo di stabilizzazione e associazione, tra i quali in particolare l’istituzione di partenariati europei.

Sulla base della relazione annuale della Commissione, scopo del partenariato europeo per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è di individuare le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento all'Unione europea nell'ambito di un quadro coerente. Le priorità sono adattate alle esigenze specifiche e allo stato di preparazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, se necessario, saranno aggiornate. Il partenariato europeo inoltre fornisce orientamenti per l’assistenza finanziaria al paese.

Da parte sua, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrà adottare un piano che specifichi tempi e modi secondo cui intende affrontare le priorità del partenariato europeo. Tale piano inoltre dovrebbe indicare i metodi per perseguire gli obiettivi dell’Agenda di Salonicco, le priorità relative alla lotta contro il crimine organizzato e la corruzione identificate nella conferenza di Londra del 2002 e nella riunione ministeriale tenutasi a Bruxelles il 28 novembre 2003 nel quadro del Forum UE-Balcani occidentali, nonché le misure presentate da ciascuno dei paesi dei Balcani occidentali nella riunione tenutasi il 5 novembre 2003 a Belgrado, che faceva seguito alla conferenza di Ohrid sulla gestione integrata delle frontiere.

2.   PRINCIPI

Il processo di stabilizzazione e associazione rimane il quadro generale del cammino europeo dei paesi dei Balcani occidentali fino alla loro futura adesione.

Le principali priorità identificate per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia riguardano la sua capacità di soddisfare i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e le condizioni fissate per il processo di stabilizzazione e associazione, segnatamente quelle definite dal Consiglio nelle proprie conclusioni del 29 aprile 1997 e del 21-22 giugno 1999, il contenuto della dichiarazione finale del vertice di Zagabria del 24 novembre 2000 e l’Agenda di Salonicco.

3.   PRIORITÀ

La relazione annuale della Commissione valuta i progressi compiuti e segnala i settori in cui il paese deve intensificare i propri sforzi. Le priorità elencate nel presente partenariato europeo sono state selezionate in funzione dell’effettiva probabilità che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia riesca ad attuarle o a portarle sostanzialmente avanti nei prossimi anni. Viene fatta una distinzione tra priorità a breve termine, che dovrebbero essere realizzate in uno o due anni, e priorità a medio termine, che dovrebbero essere realizzate in tre o quattro anni.

Il partenariato europeo indica le principali priorità nel contesto dei preparativi dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla futura integrazione nell'Unione europea, sulla base dell'analisi contenuta nella relazione annuale 2004. Occorre ricordare che, per quanto riguarda la legislazione, il recepimento dell’acquis UE nella normativa nazionale non è di per sé sufficiente; è altresì necessario predisporne la piena applicazione.

3.1.   BREVE TERMINE

Situazione politica

Democrazia e stato di diritto

Garantire il funzionamento delle istituzioni dello Stato in tutto il territorio.

Attuare l’accordo quadro di Ohrid— Dare esecuzione alla normativa già adottata per attuare l’accordo quadro. Adottare la restante normativa richiesta da tale accordo, in particolare adottare e attuare le leggi relative all’assetto territoriale, alle finanze municipali e alla città di Skopje. Portare avanti rapidamente il processo di decentramento per consentire il corretto svolgimento delle elezioni locali nei tempi previsti, in particolare rafforzando, mediante azioni di formazione, consulenze e fornitura di attrezzature, la capacità delle municipalità nella gestione finanziaria e nella gestione delle competenze e delle risorse ad esse trasferite. Parallelamente, potenziare la capacità amministrativa necessaria per dirigere e agevolare il processo di decentramento, anche a livello centrale, in particolare nell’ambito del ministero delle Autonomie locali e del ministero delle Finanze per quanto riguarda il decentramento fiscale e nell’ambito dei ministeri interessati per quanto riguarda le rispettive sfere di competenza. Garantire l’assegnazione di adeguate risorse di bilancio per consentire che il trasferimento di competenze abbia luogo senza difficoltà. Adottare un piano strategico a medio termine per un’equa rappresentanza delle minoranze, con la necessaria copertura di bilancio, e assicurarne rapidamente l'attuazione. Adottare ulteriori misure per garantire l'attuazione delle disposizioni dell’accordo quadro relative all’Uso delle Lingue e ai simboli delle comunità. Migliorare la capacità di controllo e di valutazione del governo centrale. Intensificare gli sforzi per rivitalizzare le zone colpite dalla crisi.

Migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione— Dare piena attuazione alla legge sul pubblico impiego. Sviluppare ulteriormente l’Agenzia per i dipendenti pubblici. Mettere a punto un’appropriata pianificazione strategica, con allocazione delle risorse necessarie, in tutti i ministeri e a livello di governo. Attuare il piano di sviluppo strategico del Segretariato generale. Completare le analisi funzionali in corso in tutti gli organismi pubblici e prendere le misure necessarie per attuare le loro raccomandazioni, tenendo conto del processo di decentramento. Migliorare la trasparenza amministrativa e adottare una legge sull’accesso pubblico all’informazione. Riformare la legislazione in materia di procedure amministrative e contenzioso amministrativo al fine di rafforzare il rispetto dei diritti del cittadino. Attuare interamente la legge del 2003 sul difensore civico, portare a termine la riforma del suo ufficio e assicurare che le sue raccomandazioni abbiano seguito. Incoraggiare lo sviluppo della società civile, comprese le organizzazioni delle parti sociali, favorendone l'attiva partecipazione ai processi decisionali.

Rafforzare il sistema giudiziario— Elaborare una riforma generale del settore della giustizia. Rivedere l’attuale sistema di selezione, nomina e promozione dei giudici e dei magistrati inquirenti al fine di garantire l’indipendenza politica della magistratura, l'inamovibilità dei magistrati e una carriera basata sul merito. Preparare gli emendamenti costituzionali e legislativi necessari per garantire l’indipendenza dell’organo preposto alla loro selezione e al loro avanzamento nella carriera. Semplificare le procedure dei tribunali. Migliorare l’applicazione delle decisioni degli organi giudiziari. Introdurre meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui l’arbitrato e la mediazione in ambito penale. Garantire l’appropriata applicazione dei diritti di proprietà e delle sentenze nel campo del diritto civile. Rafforzare la capacità istituzionale di formazione dei giudici e dei magistrati inquirenti e preparare la creazione di una Scuola nazionale per magistrati. Prevedere adeguati programmi di formazione iniziale e professionale.

Migliorare la lotta contro la corruzione— Attuare la strategia anticorruzione. Accrescere la capacità istituzionale di indagine e azione penale contro la corruzione. Migliorare il coordinamento e garantire la cooperazione tra gli organi incaricati di assicurare l’applicazione della legge e la Commissione statale per la prevenzione della corruzione. Migliorare lo scambio di informazioni tra i servizi preposti all’individuazione, all’indagine e all’azione penale contro i casi accertati. Rafforzare e attuare le norme in materia di dichiarazione patrimoniale dei funzionari, conflitto di interessi, trasparenza degli appalti pubblici e controllo interno ed esterno dell’amministrazione. Adottare una normativa appropriata sul finanziamento dei partiti politici.

Diritti umani e tutela delle minoranze

Migliorare il rispetto dei diritti umani da parte degli organismi preposti all'applicazione della legge— Garantire il pieno rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e delle altre convenzioni internazionali pertinenti. Attuare il codice etico e assicurare che le irregolarità siano legalmente perseguite. Promuovere l’appropriata azione legale contro i precedenti casi di maltrattamenti. Migliorare i controlli interni e l’adeguamento agli standard professionali in tutti gli organismi preposti all’applicazione della legge, nel settore giudiziario e nelle amministrazioni penitenziarie. Rispettare le norme relative alla carcerazione preventiva. Sensibilizzare la polizia, i giudici, i pubblici ministeri e gli altri organismi responsabili dell’applicazione della legge ai loro obblighi in termini di diritti umani e far sì che rispettino tali obblighi in conformità alle disposizioni internazionali.

Promuovere la libertà di espressione e la libertà dei media— Rivedere il quadro giuridico in materia di emittenza al fine di impedire ingerenze politiche. Prendere misure concrete per garantire l’indipendenza degli organismi di regolamentazione dei mezzi di comunicazione di massa. Adeguare la normativa in materia di diffamazione agli standard europei e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Garantire il rispetto dei diritti delle minoranze— Assicurare che il processo di istituzione di una terza Università statale a Tetovo sia completato in modo da creare una sinergia con l’Università dell’Europa sudorientale e prevedere standard accademici conformi alla dichiarazione di Bologna.

Cooperazione regionale e internazionale

Promuovere la cooperazione regionale— Conformarsi ai requisiti del processo di stabilizzazione e associazione e agli impegni di Salonicco in materia di cooperazione regionale. Garantire l'attuazione di tutti gli accordi regionali di libero scambio. Portare avanti la conclusione di accordi con i paesi vicini, in particolare in materia di cooperazione transfrontaliera contro la criminalità organizzata, i traffici illeciti e il contrabbando, cooperazione nel settore della giustizia, gestione delle frontiere, ambiente ed energia, e garantire l’efficace attuazione di tali accordi.

Garantire la corretta attuazione dell’accordo di stabilizzazione e associazione in materia di cooperazione regionale— Concludere i negoziati con la Croazia sulla convenzione bilaterale relativa alla cooperazione regionale.

Adottare un adeguato quadro giuridico sulla cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia.

Attuare gli accordi internazionali conclusi dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia— Garantire il rispetto degli impegni assunti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel quadro delle sue relazioni con l’UE.

Situazione economica

Economia di mercato e riforme strutturali

Sostenere la stabilità macroeconomica— Mantenere un quadro macroeconomico stabile nell'ambito del programma del Fondo monetario internazionale. Concludere un accordo relativo ad un programma di verifica.

Portare avanti le riforme economiche— Introdurre riforme generali orientate al mercato volte a ridurre il ruolo dello Stato nell’economia, e creare condizioni uniformi per tutti gli operatori economici affinché possano operare in un contesto stabile e previsibile. Chiarire e far rispettare i diritti di proprietà, in particolare nel contesto della privatizzazione.

Migliorare il contesto imprenditoriale— Adottare e attuare un quadro giuridico più adeguato in materia societaria. Accrescere l’efficienza del sistema amministrativo e giudiziario e snellire le procedure fallimentari. Elaborare un programma inteso a semplificare e ridurre le procedure in materia di licenze e ad aumentare la trasparenza di tutte le procedure amministrative che interessano le imprese.

Politica dell'occupazione— Elaborare e attuare una strategia generale intesa a promuovere l'occupazione e a ridurre la disoccupazione, che preveda in particolare riforme in materia di formazione professionale e mercato del lavoro, con la partecipazione di tutte le parti interessate in tutte le comunità etniche. Rispettare le norme fondamentali sul lavoro (quali libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva, non discriminazione in materia di rapporto di lavoro e occupazione) e garantirne efficacemente l'applicazione.

Gestione delle finanze pubbliche

Migliorare la gestione delle finanze pubbliche— Attuare il decentramento fiscale. Diversificare la struttura del salario dei dipendenti pubblici. Rafforzare la capacità del ministero delle Finanze a livello di revisione e controllo interni e ampliare i controlli applicati alla pubblica amministrazione nel suo complesso. Rivedere la legge relativa al controllo dei conti dello Stato per adeguarla alle norme dell’UE e rafforzare la Corte dei conti quale istituzione statale indipendente con un proprio bilancio. Accrescere il controllo e la supervisione delle spese effettuate con risorse fuori bilancio. Istituire un efficace mercato dei buoni del tesoro e dei titoli di Stato.

Norme UE

Mercato interno e scambi commerciali

Attuare compiutamente il protocollo sull'adattamento dell'accordo di stabilizzazione e associazione per tener conto dell'allargamento dell'UE

Circolazione delle merci— Compiere ulteriori progressi nell'adozione delle norme tecniche e degli standard europei. Attuare la legislazione del 2002 in materia di certificazione degli standard, metrologia e valutazione della conformità, in particolare adottando disposizioni regolamentari e rafforzando la capacità amministrativa di garantirne l’applicazione. Progredire nell'utilizzazione della nomenclatura combinata.

Servizi finanziari— Migliorare le norme prudenziali e la vigilanza nel settore.

Protezione dei dati personali— Modificare la legislazione in materia di protezione dei dati personali al fine di adeguarla alle norme europee e istituire un’autorità indipendente incaricata di controllarne l’attuazione.

Dogane— Conseguire risultati significativi nella lotta contro la frode, il contrabbando e i traffici illeciti. Rafforzare ulteriormente l'amministrazione doganale e garantirne il corretto funzionamento mirando ad adeguarlo agli standard dell'UE. Portare avanti il processo di riforma e assicurare la corretta attuazione del piano strategico 2004-2008. In particolare, garantire il buon funzionamento della nuova unità Standard professionali e perseguire i casi di corruzione nell’ambito dei servizi doganali. Rafforzare la cooperazione amministrativa nel settore doganale. Potenziare i servizi coinvolti nell'attuazione degli accordi commerciali, in particolare per quanto riguarda il controllo delle norme in materia di origine preferenziale.

Fiscalità— Avviare la revisione della vigente normativa fiscale e delle procedure amministrative al fine di garantire l'applicazione efficace e non discriminatoria di tale normativa. Eliminare l' attuale differenziazione delle aliquote d'accisa per i prodotti del tabacco basata sull'origine delle merci (nazionali o importate). Portare avanti la riforma in corso nel settore dell'amministrazione fiscale e, in particolare, rafforzare la capacità di quest'ultima a livello locale per quanto riguarda la riscossione e il controllo dell'imposta dovuta. Affrontare il problema del crescente arretrato nei rimborsi IVA. Impegnarsi a rispettare i principi del codice di condotta in materia di tassazione delle società e assicurare che le nuove misure fiscali siano conformi a tali principi.

Concorrenza e aiuti di Stato— Adottare norme contro le pratiche volte a limitare la concorrenza. Fornire all’autorità per la concorrenza mezzi atti a consentirle di assicurare direttamente l’applicazione della legge e di imporre sanzioni. Promuovere la trasparenza e l'applicazione di base dei principi in materia di aiuti di Stato. Favorire la politica della concorrenza incoraggiando la liberalizzazione, migliorando le pratiche degli appalti pubblici e assicurando nella privatizzazione un approccio favorevole alla concorrenza. Adottare disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato e rafforzare la capacità amministrativa di attuare il quadro giuridico.

Appalti pubblici— Migliorare l’attuale quadro giuridico in materia di appalti pubblici allineandolo all’acquis UE e istituire un’Agenzia per gli appalti pubblici capace di garantire l’attuazione del quadro giuridico.

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale— Adottare le disposizioni d’applicazione della legge sulla proprietà industriale e darle esecuzione. Continuare il miglioramento delle disposizioni in materia di diritto di autore e diritti connessi.

Politiche settoriali

Industria e PMI— Adottare il programma di ristrutturazione e riconversione del settore siderurgico in linea con l'acquis UE relativo alla concorrenza in modo da creare imprese efficienti e competitive. Attuare i principi della Carta europea per le piccole imprese e raggiungere gli obiettivi fissati per il 2004. Migliorare l'accesso delle PMI ai servizi finanziari e non finanziari. Continuare la preparazione di un fondo di garanzia nazionale.

Energia— Potenziare la recente Commissione di regolamentazione del settore energetico per conformarsi agli orientamenti dell’UE e per evitare che si crei una situazione di monopolio nel settore. Modificare la legge sull’energia che istituisce il gestore della rete e disciplina gli obblighi di servizio pubblico. Proseguire con le riforme (privatizzazione) nel settore dell'elettricità.

Telecomunicazioni— Realizzare l'effettiva liberalizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche, compresi il rafforzamento degli organismi di regolamentazione e l'adozione di normative e politiche settoriali adeguate.

Ambiente— Adottare leggi in materia di ambiente, gestione dei rifiuti, gestione delle risorse idriche, protezione delle risorse naturali e della qualità dell’aria in linea con le norme dell’UE. Sviluppare una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, in linea con l'acquis, incluso un piano generale per l'attuazione delle raccomandazioni poste nelle conclusioni del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a Johannesburg nel 2002.

Cooperazione in materia di giustizia e affari interni

Gestione delle frontiere— Facendo seguito alla Conferenza regionale di Ohrid sulla sicurezza e la gestione delle frontiere del maggio 2003, attuare le misure a breve termine adottate dal governo e presentate alla riunione dei ministri GAI nel quadro del forum UE-Balcani occidentali il 28 novembre 2003. Attuare la strategia di gestione integrata delle frontiere adottata nel dicembre 2003 in collaborazione tra le agenzie interessate. Rafforzare il coordinamento tra il ministero degli Interni e il ministero della Difesa per facilitare il trasferimento delle competenze in materia di controllo delle frontiere alla polizia di confine, e provvedere allo sviluppo istituzionale del servizio di polizia frontaliero.

Politiche in materia di migrazione e di asilo— Attuare la legge in materia di asilo del 2003. Istituire un panel d’appello, indipendente e trasparente, per il riesame delle richieste di asilo. Adottare gli opportuni regolamenti per l’attuazione e lo sviluppo di politiche e strutture di accoglienza. Rivedere la normativa in materia di migrazione, in particolare le norme relative all’immigrazione legale e illegale e al traffico di esseri umani. Elaborare una strategia comune contro l’immigrazione illegale e il traffico di esseri umani, con una dimensione regionale. Adottare una nuova legge sugli stranieri.

Polizia— Garantire che i servizi di polizia, in particolare le forze speciali, agiscano conformemente alle norme e pratiche internazionali. Chiarire i rispettivi ruoli del ministero degli Interni e del ministero della Difesa nella gestione di situazioni di crisi conformemente alle pratiche dell'UE. Adottare e attuare un piano d’azione per la riforma della polizia, con un’equa rappresentanza a tutti i livelli, e pianificare le risorse necessarie per la sua messa in atto. Adottare urgentemente misure intese a riformare la gestione delle risorse umane. Migliorare la cooperazione con il settore giudiziario. Accrescere le capacità di formazione e garantire il corretto funzionamento dell’Accademia di polizia, in particolare mediante l'appropriata assegnazione di risorse di bilancio. Ridurre la corruzione e i comportamenti irregolari tra le file della polizia. Promuovere la collaborazione con Interpol e con altre organizzazioni internazionali preposte all'applicazione della legge, in particolare mediante una più efficace consultazione delle loro basi di dati.

Criminalità organizzata, traffici illeciti, sostanze stupefacenti, riciclaggio del denaro sporco e terrorismo— Attuare le misure proattive adottate dal governo e presentate nel corso della riunione ministeriale GAI UE-Balcani occidentali del 28 novembre 2003. Portare a termine la ratifica della Convenzione ONU del 2002 sulla criminalità organizzata e dei relativi protocolli sulle armi di piccolo calibro, sul traffico di esseri umani e sul traffico di emigranti clandestini, e assicurarne l’attuazione. Accrescere il coordinamento tra gli organismi preposti all’applicazione della legge impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata. Migliorare il servizio informativo e l’analisi dei rischi e creare un’unità centrale di intelligence criminale, che operi in collaborazione con tutti gli organismi preposti all’applicazione della legge. Adottare le modifiche legislative necessarie per consentire l’uso di mezzi investigativi speciali. Elaborare programmi di protezione dei testimoni. Accrescere le capacità in fatto di lotta contro il traffico di stupefacenti. Mettere a punto una strategia nazionale antidroga in linea con la strategia e con il piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga. Chiarire i rispettivi ruoli della Direzione antiriciclaggio e della Polizia finanziaria e portare la Direzione antiriciclaggio al livello di un’unità di intelligence finanziaria conforme alle norme UE. Fare i passi necessari per preparare la conclusione di un accordo con Europol. Intensificare la cooperazione internazionale e attuare le pertinenti convenzioni internazionali contro il terrorismo. Migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la polizia e i servizi informativi all'interno dello Stato e con altri Stati. Impedire il finanziamento e la preparazione di atti terroristici.

3.2.   MEDIO TERMINE

Situazione politica

Democrazia e stato di diritto

Attuazione dell’accordo quadro— Attuare il piano strategico per l’equa rappresentanza delle minoranze. Garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni locali. Sostenere le iniziative intese a rivitalizzare le zone colpite dalla crisi.

Migliorare ulteriormente il funzionamento della pubblica amministrazione— Promuovere ulteriormente l’indipendenza dell’amministrazione, la trasparenza delle procedure di assunzione, lo svolgimento della carriera in base al merito, la professionalità e l’equa rappresentanza di tutte le comunità. Portare avanti la riforma della pubblica amministrazione, in particolare in considerazione dell’esito dell’analisi «funzionale». Sviluppare ulteriormente la capacità dei ministeri di assolvere tutta una serie di funzioni comuni necessarie ai fini del coordinamento a livello del segretariato generale e degli altri organismi centrali (sviluppo delle politiche, pianificazione strategica, gestione finanziaria, gestione del personale, tecnologia dell’informazione). Assicurare che i settori dell’amministrazione responsabili per l’attuazione delle disposizioni ASA dispongano dei mezzi necessari per l’esecuzione dei loro compiti. Incoraggiare ulteriormente lo sviluppo della società civile, comprese le organizzazioni delle parti sociali, favorendone l'attiva partecipazione ai processi decisionali.

Rafforzare ulteriormente il sistema giudiziario— Procedere ad una riforma generale del sistema giudiziario, comprese le necessarie modifiche della costituzione e del quadro giuridico, e rafforzare la capacità del sistema a tutti i livelli. Garantire l’efficace funzionamento della Scuola nazionale per i magistrati. Migliorare la formazione in materia di legislazione comunitaria, cooperazione transfrontaliera in campo penale e pratiche. Ridurre l’arretrato giudiziario in tutti i tribunali. Fornire materiale appropriato e personale amministrativo ben preparato e specializzato, con il debito status. Stanziare risorse di bilancio sufficienti per garantire l’accesso alla giustizia e l’assistenza legale. Accrescere gli stipendi.

Migliorare ulteriormente la lotta contro la corruzione— Conseguire risultati significativi e concreti nella lotta contro la corruzione, a tutti i livelli, mediante l’adozione di una normativa adeguata e la corretta attuazione del programma nazionale anticorruzione. Facilitare il collocamento di funzionari di collegamento, distaccati dagli Stati membri dell'UE nei rispettivi enti pubblici competenti per la lotta contro il crimine organizzato. Fornire relazioni semestrali all'UE sui risultati concreti ottenuti nelle attività collegate alla lotta giudiziaria al crimine organizzato sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, conosciuta come Convenzione di Palermo.

Diritti umani e tutela delle minoranze

Garantire il rispetto dei diritti umani da parte degli organismi preposti all'applicazione della legge— Far sì che la polizia, i giudici, i magistrati inquirenti e gli altri organismi preposti all’applicazione della legge siano pienamente consapevoli dei loro obblighi e che tali obblighi siano rispettati. Garantire il rispetto della dignità umana nei centri di detenzione e nelle prigioni.

Promuovere ulteriormente la libertà di espressione e la libertà dei media— Garantire che le leggi in materia di mezzi di comunicazione siano conformi alle norme UE e che siano correttamente attuate.

Promuovere ulteriormente il principio di non discriminazione e della parità di rappresentanza— Accrescere le opportunità di lavoro per tutte le comunità etniche e facilitare l’accesso all’istruzione. Promuovere l’istruzione superiore per le minoranze e garantire che l’istruzione superiore in albanese sia conforme alle norme UE definite nella dichiarazione di Bologna.

Cooperazione regionale e internazionale

Promuovere ulteriormente la cooperazione regionale— Mantenere una politica regionale costruttiva ed equilibrata che promuova il dialogo, la stabilità, relazioni di buon vicinato e la cooperazione. Attuare il memorandum d'intesa sulla rete principale di trasporto regionale dell'Europa sudorientale. Attuare gli impegni assunti nel quadro del memorandum d'intesa di Atene sul mercato regionale dell’energia nell’Europa sudorientale e realizzare progressi nella creazione di tale mercato.

Attuare gli accordi internazionali conclusi dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia— Dare piena attuazione alle convenzioni e agli accordi internazionali ratificati dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare alle convenzioni in materia di giustizia e affari interni, diritti umani e delle minoranze, e commercio.

Situazione economica

Economia di mercato e riforme strutturali

Garantire la sostenibilità delle riforme economiche

Migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale— Garantire l'efficace attuazione delle principali norme internazionali e dell'UE in materia di diritto societario, contabilità e revisione. Accrescere ulteriormente l’efficienza del sistema amministrativo e giudiziario, dare piena attuazione al programma per la semplificazione e la riduzione delle procedure relative alle licenze e migliorare ulteriormente la trasparenza di tutte le procedure amministrative che interessano le imprese. Assicurare il rispetto dei diritti dei creditori nell’ambito di un quadro giuridico trasparente e mediante la riforma del catasto. Promuovere l'attuazione di un codice di corporate governance.

Occupazione e politica sociale— Elaborare una politica sociale intesa a promuovere la coesione sociale, ad introdurre sistemi di protezione sociale efficaci, a migliorare le condizioni sociali e a ridurre la povertà e l'esclusione sociale. Sviluppare ulteriormente una politica dell'occupazione, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

Gestione delle finanze pubbliche

Migliorare ulteriormente le finanze pubbliche e la loro gestione— Migliorare il controllo interno ed esterno delle finanze pubbliche. Rimuovere i principali ostacoli allo sviluppo del secondo pilastro del sistema pensionistico, in particolare il finanziamento della transizione da un sistema solidaristico ad un sistema obbligatorio di accumulazione.

Frode— Introdurre procedure che consentano di individuare, trattare e controllare efficacemente i casi di (sospetta) frode e altre irregolarità che abbiano ripercussioni sui fondi nazionali e internazionali.

Norme UE

Mercato interno e scambi commerciali

Circolazione delle merci— Rafforzare la capacità del governo di attuare l’ASA, in particolare sviluppando la competenza interna necessaria per valutare se i progetti di legge siano o no conformi all’acquis dell'UE.

Servizi finanziari— Garantire l'efficace funzionamento di autorità di vigilanza indipendenti e competenti che operino conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale.

Protezione dei dati personali— Portare avanti il rafforzamento istituzionale dell’autorità per la protezione dei dati in linea con le norme e pratiche europee.

Dogane— Rafforzare ulteriormente l’amministrazione doganale e garantirne il corretto funzionamento nell’ottica dell’adeguamento alle norme dell'UE. Attuare il piano strategico 2004-2008.

Fiscalità— Continuare a rafforzare l'amministrazione fiscale, in particolare per quanto riguarda le sue attività di riscossione e controllo, e garantire il suo corretto funzionamento cercando di adeguarlo alle norme dell'UE. Elaborare una strategia in materia di revisione contabile e sviluppare adeguati sistemi informatici.

Concorrenza e aiuti di Stato— Attuare la legislazione contro le pratiche volte a limitare la concorrenza. Rafforzare ulteriormente l’autorità per la concorrenza conferendole il potere di assicurare l’applicazione della legge e di emettere sanzioni. Promuovere ulteriormente la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato.

Appalti pubblici— Istituire strutture pienamente operative che garantiscano l’espletamento delle procedure di gara in modo del tutto conforme alla legge e ai principi ASA.

Diritti di proprietà intellettuale— Assicurare l’attuazione della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Politiche settoriali

Industria e PMI— Attuare il programma di ristrutturazione e riconversione del settore siderurgico. Completare la messa in atto della strategia per l’attuazione della Carta europea delle piccole imprese. Promuovere l’accesso delle PMI ai sistemi di credito. Sviluppare ulteriormente l'esperienza in materia di meccanismi di sostegno alle PMI non finanziari (quali gruppi e parchi tecnologici). Attuare il piano d'azione FIAS per la riduzione degli ostacoli agli investimenti.

Telecomunicazioni— Recepire e attuare il nuovo quadro comunitario in materia di comunicazioni elettroniche.

Agricoltura— Adottare e attuare riforme strutturali nel settore dell’agricoltura. Adottare e attuare una riforma generale riguardante tra l’altro i servizi e le pratiche di ispezione frontaliera e interna relativi alla salute delle piante e degli animali, l'analisi politica, i sistemi di informazione e le statistiche settoriali, e le funzioni di coordinamento per le istituzioni e i servizi del settore pubblico e privato esistenti.

Ambiente— Portare avanti il ravvicinamento della legislazione alle norme europee. Attuare la legislazione adottata. Migliorare il monitoraggio ambientale e sviluppare ulteriormente la capacità amministrativa. Integrare le questioni ambientali nelle varie politiche, in particolare promuovendo valutazioni di impatto ambientale in linea con le norme dell'UE.

Cooperazione in materia di giustizia e affari interni

Gestione delle frontiere— Completare l’attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere su una base di collaborazione tra le agenzie interessate.

Politiche in materia di migrazione e di asilo— Rafforzare lo sviluppo delle strutture di asilo nazionali in linea con le norme europee e internazionali per consentire loro di fornire un’adeguata protezione e assistenza alle persone che chiedono asilo e ai profughi. Attuare la strategia di lotta contro l’immigrazione illegale e il traffico di esseri umani.

Polizia— Portare a termine l’attuazione della riforma della polizia. Intensificare la formazione ai fini della lotta contro nuove forme di criminalità, compresa la criminalità informatica e transfrontaliera. Migliorare ulteriormente i sistemi informativi della polizia.

Criminalità organizzata, traffici illeciti, sostanze stupefacenti e riciclaggio del denaro sporco— Conseguire risultati significativi nella lotta contro la criminalità organizzata. Assicurare l’attuazione dei pertinenti strumenti dell’ONU. Migliorare ulteriormente la capacità dello Stato in materia di prevenzione e di lotta alla criminalità, garantendo il coordinamento tra gli organismi preposti all’applicazione della legge e gli organi giudiziari, aumentando la capacità analitica di trattamento dell’intelligence criminale e intensificando la formazione contro le nuove forme di criminalità. Ridurre il numero delle armi leggere e di piccolo calibro. Garantire che l’unità di intelligence finanziaria operi pienamente in linea con le norme dell'UE. Attuare la strategia nazionale antidroga. Potenziare la lotta contro la criminalità economica e finanziaria (compresi riciclaggio del denaro sporco e falsificazione del denaro) nonché contro la frode e migliorare la pertinente normativa nazionale.

4.   PROGRAMMAZIONE

L'assistenza comunitaria destinata ai paesi dei Balcani occidentali nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione sarà fornita mediante gli appositi strumenti finanziari, in particolare il regolamento (CE) n. 2666/2000, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica di Macedonia (1); pertanto, la presente decisione è priva di implicazioni finanziarie. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia potrà inoltre accedere a finanziamenti nel quadro di programmi multinazionali e orizzontali. La Commissione collabora con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca mondiale, per agevolare il cofinanziamento dei progetti connessi al processo di stabilizzazione e associazione.

5.   CONDIZIONI

L'assistenza comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri politici di Copenaghen. Qualora tali condizioni generali non dovessero essere rispettate, il Consiglio potrebbe prendere le misure adeguate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2666/2000.

L'assistenza comunitaria è subordinata altresì alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, tenendo conto delle priorità del presente partenariato europeo.

6.   CONTROLLO

Il controllo del partenariato europeo è garantito tramite il quadro dei meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione, in particolare le relazioni annuali relative a tale processo.


(1)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).