ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 213

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
15 giugno 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1110/2004 della Commissione, del 14 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1111/2004 della Commissione, del 14 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2199/2003 che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1112/2004 della Commissione, del 14 giugno 2004, che rettifica il regolamento (CE) n. 1096/2004 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

4

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/512/CE:Decisione del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)

5

 

*

2004/513/CE:Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo

8

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

15.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

60,4

999

60,4

0707 00 05

052

104,2

096

99,3

999

101,8

0709 90 70

052

95,2

999

95,2

0805 50 10

052

48,0

388

61,2

508

51,4

528

50,0

999

52,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,8

400

122,5

404

106,3

508

60,5

512

74,4

524

42,8

528

62,8

720

104,0

804

99,2

809

92,8

999

85,1

0809 10 00

052

218,7

999

218,7

0809 20 95

052

414,1

400

366,9

999

390,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

999

135,3

0809 40 05

052

246,4

999

246,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


15.6.2004   

IT

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L 213/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2199/2003 che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione (1) stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l’anno 2004 del regime del pagamento unico per superficie. L'articolo 4, in particolare, prevede che la data entro la quale l'agricoltore deve presentare la domanda dovrà essere fissata dal nuovo Stato membro, che detta data non è posteriore al 15 giugno 2004 e che, per le modifiche delle domande, la data limite è il 15 giugno 2004.

(2)

In alcuni dei nuovi Stati membri l'introduzione di un nuovo regime di sostegno può rivelarsi difficoltosa per gli agricoltori i quali possono quindi non essere in grado di presentare la domanda entro il 15 giugno 2004. È pertanto opportuno offrire ai nuovi Stati membri interessati, con effetto a decorrere dal 15 giugno 2004, la possibilità di fissare una data più tardiva per la presentazione della domanda. Tale data, tuttavia, non potrà essere posteriore al 15 luglio 2004. Occorre quindi posticipare al 15 luglio 2004 la data limite per le modifiche delle domande. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2199/2003.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2199/2003 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Domanda di pagamento unico per superficie

1.   Per beneficiare del regime di pagamento unico per superficie, l'agricoltore presenta all'autorità competente, entro una data che dovrà essere fissata dal nuovo Stato membro e che non è posteriore al 15 luglio 2004, una domanda in cui indica le superfici ammissibili secondo le condizioni fissate dall’articolo 143 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Per le modifiche delle domande relative al regime unico di pagamento per superficie, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001, la data di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento deve essere fissata dal nuovo Stato membro e non è posteriore al 15 luglio 2004.

3.   La domanda di pagamento unico per superficie viene trattata come domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 2419/2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 17.12.2003, pag. 21.


15.6.2004   

IT

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L 213/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2004

che rettifica il regolamento (CE) n. 1096/2004 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1096/2004 gli importi relativi al codice del prodotto 0401 30 31 9100 sono sostituiti dai seguenti:

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

20,79

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 15.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

15.6.2004   

IT

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L 213/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2004

che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)

(2004/512/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha giudicato una priorità assoluta l’istituzione di un sistema comune d'identificazione dei dati dei visti e ne ha chiesto l’introduzione, al più presto, sulla scorta di uno studio di fattibilità e sulla base degli orientamenti adottati dal Consiglio il 13 giugno 2002.

(2)

Il 5-6 giugno 2003 il Consiglio ha accolto favorevolmente lo studio di fattibilità presentato dalla Commissione nel maggio 2003, ha confermato gli obiettivi stabiliti nei suoi orientamenti per il VIS ed ha invitato la Commissione a proseguire, di concerto con gli Stati membri, i lavori preparatori sullo sviluppo del VIS sulla base di un'architettura centralizzata, tenendo conto della possibilità di una piattaforma tecnica comune con il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

(3)

Il Consiglio europeo riunitosi a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003 ha ritenuto necessario che, a seguito dello studio di fattibilità, fossero elaborati quanto prima possibile orientamenti riguardanti la pianificazione dello sviluppo del VIS, la base giuridica appropriata che consentirà la sua istituzione e l'impegno delle risorse finanziarie necessarie.

(4)

La presente decisione costituisce il fondamento giuridico necessario per l'iscrizione nel bilancio generale dell'Unione europea degli stanziamenti necessari allo sviluppo del VIS e l'esecuzione di tale parte del bilancio, comprese le misure preparatorie necessarie per gli elementi biometrici che devono essere inseriti in una fase successiva ai sensi delle conclusioni del Consiglio del 19 febbraio 2004.

(5)

Le misure per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). Il comitato che assiste la Commissione dovrebbe, ove necessario, tenere riunioni in due diverse composizioni a seconda dell'ordine del giorno.

(6)

Poiché lo scopo della presente decisione, vale a dire lo sviluppo di un VIS comune, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(9)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3), relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(10)

È necessario concludere un accordo per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale accordo è stato previsto nello scambio di lettere che ha avuto luogo tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia (4) e che è allegato all'accordo in questione.

(11)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (5). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(12)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituito un sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti, in seguito denominato «sistema d'informazione visti» (VIS), che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.

2.   Il sistema d'informazione visti è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato «sistema centrale d'informazione visti» o «CS-VIS», con un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata «interfaccia nazionale» o «NI-VIS», che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, e dall'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali.

Articolo 2

1.   Il sistema centrale d'informazione visti, l'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali sono sviluppati dalla Commissione.

2.   Le infrastrutture nazionali sono adeguate e/o sviluppate dagli Stati membri.

Articolo 3

Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'articolo 4.

Articolo 4

Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa rete di comunicazione;

b)

gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;

c)

gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali degli Stati membri;

d)

lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali e la prima di tali relazioni è presentata entro la fine dell'anno in cui è firmato il contratto per lo sviluppo del VIS.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

(5)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(6)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(7)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.


15.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2004

relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo

(2004/513/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95, 133 e 152, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato per conto della Comunità una convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

(2)

La convenzione è stata firmata, a nome della Comunità europea, il 16 giugno 2003, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, ai sensi della decisione del Consiglio del 2 giugno 2003.

(3)

È opportuno che detta convenzione sia approvata.

(4)

Sia la Comunità sia i suoi Stati membri hanno competenza nelle materie contemplate dalla convenzione. È pertanto opportuno che la Comunità ed i suoi Stati membri diventino simultaneamente parti contraenti, per assolvere congiuntamente gli obblighi derivanti dalla convenzione ed esercitare congiuntamente i diritti da questa conferiti nei casi di ripartizione delle competenze, onde garantire un'applicazione uniforme della convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo è approvata per conto della Comunità.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, per conto della Comunità europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 35 della convenzione, al fine di esprimere il consenso della Comunità ad essere vincolata e a fare la dichiarazione contenuta nell'allegato II della presente decisione, unitamente alla dichiarazione interpretativa di cui all'allegato III della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTIN


(1)  Parere reso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo  (1)


(1)  Il testo della convenzione nelle lingue originali figura nelle edizioni inglese, francese e spagnola della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


ALLEGATO II

Dichiarazione della Comunità europea a norma dell’articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo  (1)


(1)  Il testo della dichiarazione nelle lingue originali figura nelle edizioni inglese, francese e spagnola del presente documento.


ALLEGATO III

Dichiarazione interpretativa che dev’essere fatta dalla Comunità (1)


(1)  Il testo della dichiarazione nelle lingue originali figura nelle edizioni inglese, francese e spagnola del presente documento.