ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
* |
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
Commissione |
|
|
* |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
10.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'9 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
65,9 |
999 |
65,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
108,4 |
999 |
108,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
94,3 |
999 |
94,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
48,0 |
382 |
55,2 |
|
388 |
71,0 |
|
508 |
50,5 |
|
528 |
60,3 |
|
999 |
57,0 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
91,8 |
400 |
110,7 |
|
404 |
106,3 |
|
508 |
65,9 |
|
512 |
71,8 |
|
524 |
38,6 |
|
528 |
71,3 |
|
720 |
76,1 |
|
804 |
96,3 |
|
809 |
92,8 |
|
999 |
82,2 |
|
0809 10 00 |
052 |
201,5 |
624 |
287,4 |
|
999 |
244,5 |
|
0809 20 95 |
052 |
382,0 |
068 |
171,2 |
|
400 |
386,7 |
|
999 |
313,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
10.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2004
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(2) |
L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(3) |
L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi. |
(4) |
Nella settimana dal 31 maggio al 4 giugno 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India. |
(5) |
La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 31 maggio al 4 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP — INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 31 maggio al 4 giugno 2004 |
Limite |
Barbados |
100 |
|
Belize |
0 |
Raggiunto |
Congo |
0 |
Raggiunto |
Figi |
0 |
Raggiunto |
Guiana |
100 |
|
India |
0 |
Raggiunto |
Costa d'Avorio |
100 |
|
Giamaica |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
0 |
Raggiunto |
Maurizio |
86,9534 |
Raggiunto |
S. Cristoforo e Nevis |
100 |
|
Swaziland |
0 |
Raggiunto |
Tanzania |
100 |
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
Zambia |
100 |
|
Zimbabwe |
0 |
Raggiunto |
Campagna 2004/2005
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 31 maggio al 4 giugno 2004 |
Limite |
Barbados |
100 |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
100 |
|
Figi |
100 |
|
Guiana |
100 |
|
India |
0 |
Raggiunto |
Costa d'Avorio |
100 |
|
Giamaica |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
100 |
|
Maurizio |
100 |
|
S. Cristoforo e Nevis |
100 |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzania |
100 |
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
Zambia |
100 |
|
Zimbabwe |
100 |
|
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Contingente aperto per gli Stati membri di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, eccetto la Slovenia
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 31 maggio al 4 giugno 2004 |
Limite |
India |
100 |
|
ACP |
100 |
|
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Contingente aperto per la Slovenia
Paesi interessati |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 31 maggio al 4 giugno 2004 |
Limite |
ACP |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 31 maggio al 4 giugno 2004 |
Limite |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
Cuba |
100 |
|
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
10.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2004
che deroga al regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda il termine per la stipula dei contratti di coltivazione tra i produttori e i primi trasformatori di tabacco greggio per il raccolto 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (2), fissa il termine per la stipula dei contratti di coltivazione al 30 maggio, salvo forza maggiore. Nell’attesa dell’adozione di un nuovo regime di sostegno del tabacco greggio nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), i produttori e i primi trasformatori non hanno potuto stipulare i contratti di coltivazione nei tempi previsti. Occorre pertanto prorogare il termine in questione per il raccolto 2004. |
(2) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il raccolto 2004, in deroga all’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2848/98, salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 giugno 2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 maggio 2004.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).
(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
10.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso
(in EUR/t) |
|||||
Codice NC |
Dazio all'importazione (5) |
||||
Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (2) |
Bangladesh (6) |
Basmati India e Pakistan (7) |
Egitto (8) |
||
1006 10 21 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 23 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 25 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 27 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 92 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 94 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 96 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 98 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 20 11 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 13 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 15 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 17 |
177,09 |
57,64 |
84,21 |
0,00 |
132,82 |
1006 20 92 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 94 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 96 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 98 |
177,09 |
57,64 |
84,21 |
0,00 |
132,82 |
1006 30 21 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 23 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 25 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 27 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 42 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 44 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 46 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 48 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 61 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 63 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 65 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 67 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 92 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 94 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 96 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 98 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 40 00 |
41,18 |
|
96,00 |
(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.
(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.
(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.
(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.
(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].
(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).
ALLEGATO II
Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso
|
Risone |
Tipo Indica |
Tipo Japonica |
Rotture |
||||
Semigreggio |
Lavorato |
Semigreggio |
Lavorato |
|||||
|
177,09 |
416,00 |
264,00 |
416,00 |
||||
2. Elementi di calcolo: |
||||||||
|
— |
370,74 |
222,91 |
300,96 |
382,30 |
— |
||
|
— |
— |
— |
276,56 |
357,90 |
— |
||
|
— |
— |
— |
24,40 |
24,40 |
— |
||
|
— |
USDA e operatori |
USDA e operatori |
Operatori |
Operatori |
— |
(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
10.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone giuridiche, gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie e le entità dell'ex governo iracheno i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma di detto regolamento. |
(2) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein e interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(3) |
Il 2 giugno 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell’ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzione, cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza detto allegato IV. |
(4) |
È necessario trasferire cinque voci dall’allegato III all’allegato IV e modificarne due. |
(5) |
E' necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di garantire l'efficacia delle misure in esso stabilite, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 979/2004 della Commissione del 14.5.2004 (GU L 180 del 15.5.2004, pag. 9).
ALLEGATO I
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato nel modo seguente:
Sono escluse le seguenti persone fisiche:
1) |
Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 035667 (iracheno). |
2) |
Tarik Nasser S. Al Obaidi [alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi]. Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 212331 (iracheno). |
3) |
Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Data di nascita: 25 gennaio 1932. Passaporto n. H0044232 (iracheno). |
4) |
Adnan S. Hasan Ahmed [alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan]. Indirizzo: Amman, Giordania. |
5) |
Munir Al Qubaysi [alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Mamduh Awad, d) Munir A. Awad]. Indirizzo: Siria. Nazionalità irachena. |
ALLEGATO II
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato nel modo seguente:
1. |
Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:
|
2. |
Sono aggiunte le seguenti persone giuridiche, organismi o entità:
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
10.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2004
che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre e 1o dicembre 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
(2004/509/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE, Euratom) n. 64/2004 del Consiglio (3), sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o luglio 2003 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio. |
(2) |
Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori (4), conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto. |
(3) |
È opportuno adeguare, con effetto dal 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre e 1o dicembre 2003, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati, |
DECIDE:
Articolo unico
Con efficacia dal 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre e 1o dicembre 2003, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2004.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(2) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 1.
(4) GU L 308 del 25.11.2003, pag. 25.
ALLEGATO
SEDI DI SERVIZIO |
Coefficienti correttori agosto 2003 |
Nulla |
|
SEDI DI SERVIZIO |
Coefficienti correttori settembre 2003 |
Repubblica dominicana |
43,5 |
SEDI DI SERVIZIO |
Coefficienti correttori ottobre 2003 |
Gambia |
35,0 |
SEDI DI SERVIZIO |
Coefficienti correttori novembre 2003 |
Eritrea |
43,4 |
Repubblica dominicana |
51,0 |
Venezuela |
73,8 |
SEDI DI SERVIZIO |
Coefficienti correttori dicembre 2003 |
Angola |
116,6 |
Giamaica |
83,0 |
Mozambico |
73,5 |
Romania |
50,0 |