ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
9 giugno 2004


Sommario

 

Rettifiche

pagina

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 855/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (GU L 161 del 30.4.2004)

1

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 856/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce a decorrere dal 1o maggio 2004 i coefficienti correttori per i trasferimenti e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee (GU L 161 del 30.4.2004)

3

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 857/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce a decorrere dal 1o maggio 2004 i coefficienti correttori applicabili nei nuovi Stati membri alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 161 del 30.4.2004)

5

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 858/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità previste all'articolo 56 (quater dello statuto per taluni lavori di carattere gravoso (GU L 161 del 30.4.2004)

6

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze (GU L 161 del 30.4.2004.)»

10

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 161 del 30.4.2004)

11

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 861/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161 del 30.4.2004)

12

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 862/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161 del 30.4.2004)

14

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 863/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161 del 30.4.2004)

18

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161 del 30.4.2004)

20

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del  29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (GU L 161 del 30.4.2004)

37

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004)

51

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 867/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 161 del 30.4.2004)

57

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Rettifiche

9.6.2004   

IT

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L 206/1


Rettifica del regolamento (CE) n. 855/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 855/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 855/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3069/95 (2) prevede misure specifiche per l'attuazione, a livello comunitario, del programma di osservazione convenuto nel quadro dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) nel 1995 allo scopo di migliorare i controlli e l'attuazione delle misure nella zona di regolamentazione della NAFO.

(2)

In considerazione delle particolari circostanze in cui il programma è stato attuato a livello comunitario nel 1995, il Consiglio aveva incaricato la Commissione di porre osservatori a bordo di tutti pescherecci comunitari, ponendo a carico della Comunità le spese connesse a tale operazione.

(3)

Nel 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3). In virtù di tale regolamento gli Stati membri hanno il compito di controllare le attività di pesca dei pescherecci battenti la propria bandiera fuori delle acque comunitarie e sono altresì responsabili dell'invio di osservatori su tali pescherecci.

(4)

Vista l'adozione del suddetto regolamento quadro non appare più giustificato porre a carico della Commissione gli oneri amministrativi e finanziari derivanti da tali attività.

(5)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri collaborino strettamente per garantire il mantenimento dell'efficacia dei programmi di osservazione e l'adempimento degli obblighi comunitari in ambito NAFO.

(6)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3069/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3069/95 è modificato come segue:

1)

All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1956/88, gli Stati membri assegnano osservatori a tutti i loro pescherecci che già esercitano o che eserciteranno attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Gli osservatori all'uopo designati devono rimanere a bordo dei pescherecci ai quali sono stati assegnati finché saranno sostituiti da altri osservatori.»

2)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco degli osservatori assegnati a norma dell'articolo 1 entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e, in seguito, immediatamente dopo la designazione di nuovi osservatori.»

3)

All'articolo 2, i termini «osservatori comunitari» sono sostituiti dai termini «osservatori all'uopo designati».

4)

Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Sono a carico degli Stati membri le spese sostenute per l'invio degli osservatori a norma del presente regolamento. Gli Stati membri possono imputare tali spese, in tutto o in parte, all'operatore dei pescherecci.»

5)

Nell'allegato I, punto 1, lettera i), i termini “la Commissione assegna” sono sostituiti dai termini “gli Stati membri assegnano”.

6)

Nell'allegato I, punto 2, lettera m), i termini “e alle competenti autorità dello Stato membro interessato” sono sostituiti dai termini “e alle competenti autorità dello Stato membro che li ha assegnati”.

7)

L'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  Parere reso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1049/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 2).

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


9.6.2004   

IT

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L 206/3


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 856/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce a decorrere dal 1o maggio 2004 i coefficienti correttori per i trasferimenti e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 856/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 856/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che stabilisce a decorrere dal 1o maggio 2004 i coefficienti correttori per i trasferimenti e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e gli allegati XI e XIII di detto statuto nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto richiede la fissazione di coefficienti correttori per le pensioni versate negli Stati membri.

(2)

Questi coefficienti dovrebbero essere immediatamente applicabili per i trasferimenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto.

(3)

L'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto richiede una media ponderata al 20 % di questi coefficienti e all'80 % dei coefficienti applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari nelle capitali degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Con effetto al 1o maggio 2004, i coefficienti correttori applicabili, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII, dello statuto ai trasferimenti dei funzionari ed altri agenti verso uno degli Stati qui di seguito elencati sono fissati come segue:

Danimarca

130,1

Germania

102,1

Grecia

89,5

Spangna

94,5

Francia

106,3

Irlanda

112,1

Italia

103,5

Paesi Bassi

103,8

Austria

107,1

Portogallo

89,8

Finlandia

115,0

Svezia

109,0

Regno unito

112,6

Cipro

94,8

Repubblica Ceca

69,3

Estonia

65,9

Ungheria

60,2

Lettonia

59,3

Lituania

64,0

Malta

82,1

Polonia

59,6

Slovenia

80,1

Slovacchia

66,4

2.   Con effetto al 1o maggio 2004, i coefficienti correttori applicabili, in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto, sono fissati come segue:

Danimarca

134,6

Germania

101,8

Grecia

100,0

Spangna

100,0

Francia

116,5

Irlanda

121,1

Italia

106,2

Paesi Bassi

112,8

Austria

107,0

Portogallo

100,0

Finlandia

119,5

Svezia

115,2

Regno unito

134,2

Cipro

100,0

Repubblica Ceca

100,0

Estonia

100,0

Ungheria

100,0

Lettonia

100,0

Lituania

100,0

Malta

100,0

Polonia

100,0

Slovenia

100,0

Slovacchia

100,0

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.


9.6.2004   

IT

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L 206/5


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 857/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce a decorrere dal 1o maggio 2004 i coefficienti correttori applicabili nei nuovi Stati membri alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE, Euratom) n. 857/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 857/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che stabilisce a decorrere dal 1o maggio 2004 i coefficienti correttori applicabili nei nuovi Stati membri alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o maggio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno degli Stati qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

Cyprus

88,0

Czech Republic

88,8

Estonia

77,5

Hungary

81,9

Latvia

76,1

Lithuania

77,6

Malta

88,0

Poland

72,4

Slovenia

84,9

Slovakia

83,8

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.


9.6.2004   

IT

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L 206/6


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 858/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità previste all'articolo 56 quater dello statuto per taluni lavori di carattere gravoso

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE, Euratom) n. 858/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 858/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che determina le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità previste all'articolo 56 quater dello statuto per taluni lavori di carattere gravoso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare l'articolo 56 quater di detto statuto,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I funzionari che devono effettuare lavori gravosi hanno diritto a indennità determinate ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 2

Le indennità sono espresse in punti. Un punto è pari allo 0,032 % della retribuzione base di un funzionario di grado 1, primo scatto (3). Alle indennità si applica il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari.

Le indennità sono pagate mensilmente.

Articolo 3

1.   La tabella seguente indica le condizioni di lavoro particolari con riferimento alle quali possono essere concesse le indennità e il numero di punti per ora di lavoro effettivo:

Condizioni di lavoro particolari

Numero di punti per ora di lavoro effettivo per i gruppi di funzioni AD e AST  (4)

I.   

Protezione individuale

a)

Uso di indumenti speciali scomodi necessari per proteggersi contro il fuoco, la contaminazione, le radiazioni e i prodotti corrosivi:

 

1.

Indumenti speciali pesanti

10

2.

Autorespiratore anti-incendio

50

3.

Altri autorespiratori

34

4.

Tute protettive munite di respiratore autonomo

25

5.

Altre tute protettive munite di un apparecchio di protezione delle vie respiratorie

20

b)

Protezione parziale:

 

1.

Respiratori autonomi

16

2.

Maschere respiratorie complete

10

3.

Maschere respiratorie anti-polvere

6

4.

Altri sistemi di protezione contro prodotti tossici, asfissianti, corrosivi ecc.

2

5.

Vani ermetici per la manipolazione con guanti e telemanipolatori

2

II.   

Luoghi di lavoro

a)

Spazio limitato

 

Lavoro in locali angusti, senza illuminazione naturale, attraversati da cavi ad alta tensione o da condutture ad alta temperatura e sufficientemente ingombri da rendere difficili i movimenti

2

b)

Rumore

 

Lavoro in locali la cui rumorosità media eccede gli 85 decibel

2

c)

Luoghi pericolosi in cui occorre usare sistemi di protezione disagevoli:

 

1.

Gallerie tecniche

2

2.

Luoghi in cui il lavoro viene eseguito a oltre 6 metri dal suolo in presenza di rischi inconsueti

5

In questi casi, l'indennità è concessa mediante decisione dell'autorità che ha il potere di nomina previa consultazione, se del caso, di un comitato paritetico

 

III.   

Natura del lavoro

a)

Manipolazione o lavoro per mezzo di taluni prodotti in condizioni sgradevoli (cfr. elenco figurante nell'allegato)

2

b)

Lavori su esplosivi in qualità di artificiere

5

2.   Per consentire un controllo permanente, i lavori effettuati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere registrati immediatamente e cronologicamente. Tale registrazione deve precisare i lavori eseguiti con riferimento alla tabella precedente.

L'autorità che ha il potere di nomina definisce le modalità di esecuzione del controllo; essa può stabilire che la registrazione non è necessaria nei casi in cui si può ritenere che il numero di ore di detti lavori sia lo stesso ogni mese.

Articolo 4

Le indennità previste per i lavori effettuati nelle condizioni di cui al punto I della tabella figurante nell'articolo 3 non possono essere cumulate; lo stesso dicasi per quelle previste ai punti II e III della tabella.

Non sono del pari cumulabili le indennità previste per i lavori effettuati nelle condizioni definite ai punti I e III della suddetta tabella.

Per l'applicazione dei commi precedenti, qualora siano dovute contemporaneamente più indennità viene corrisposta soltanto quella di importo più elevato.

Articolo 5

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni i (5), le indennità percepite a norma del presente regolamento non possono superare 1500 punti mensili per funzionario.

Articolo 6

Il presente regolamento è applicabile per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti contrattuali.

Articolo 7

Ogni anno, nel mese di aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione riguardante:

il numero, per categoria, per istituzione e per sede di servizio, dei funzionari e agenti che beneficiano delle indennità oggetto del presente regolamento nonché il numero delle ore di lavoro effettuate nelle diverse condizioni definite nella tabella di cui all'articolo 3,

l'ammontare delle spese inerenti a tali indennità.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1799/72 (6) è abrogato il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 3

A.   Prodotti corrosivi e asfissianti:

1.   Manipolazione:

Alogeni, acidi idroalogeni (acidi cloridrici e fluoridrici), fluoruri di alogeni; acido solforico, cloruro di zolfo, soda e potassa caustiche, ammoniaca.

2.   Lavori tecnici:

Decapaggio e passivazione degli acciai inossidabili e delle leghe leggere mediante immersione in o contatto con ossidanti o decapanti.

B.   Prodotti tossici:

1.   Manipolazione:

Prodotti radioattivi sotto forma tossica; berillio e composti; arsenico e composti; mercurio, composti ed amalgami; piombo tetraetile; acido cianidrico, cianuri e acrilonitrile; ossido e diossido d'azoto; fosforo ed eteri fosforici; selenio; ossido di deuterio.

2.   Lavori tecnici:

Lavorazione, concentrazione e magazzinaggio di prodotti radioattivi sotto forma tossica; colata, saldatura e lavoro del piombo e delle leghe piombo-antimonio o cadmio-antimonio.

C.   Prodotti facilmente infiammabili e/o esplosivi:

1.   Manipolazione:

Gas compressi: acetilene, ossigeno, metano, etano, etilene e gas rari; solventi organici volatili come alcool metilici ed etilici, etere dietilico, acetone, benzene, toluene; metalli liquidi come sodio o potassio; zolfo.

2.   Lavori tecnici:

Saldatura con l'argon; pulizia e sgrassatura di parti molto sporche per mezzo di solventi come il tricloroetilene; utilizzo nei circuiti di liquidi organici come difenile, trifenile, polifenili, Dowtherm, high boiler residues; colata della paraffina o del bitume.

D.   Prodotti che sporcano:

1.   Manipolazione:

Composti in polvere del cadmio, del cromo, del nichel, del bismuto, del bario, del vanadio, del manganese; ossido di ferro in polvere.

2.   Lavori tecnici:

Lavorazione della grafite; lubrificazione e cambio del lubrificante di pompe e motori come le pompe a vuoto, le pompe per la circolazione di fluidi, le pompe per circuiti di depressione e i generatori ad aria compressa; lucidatura per mezzo di prodotti speciali; manipolazione di scorie metalliche.

Il presente allegato è modificato dal Consiglio su proposta della Commissione in funzione dell'evoluzione scientifica e tecnica.


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

(3)  Per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006: grado D* 1, primo scatto.

(4)  Per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006: categorie A*, B*, C*, D*.

(5)  GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 5).

(6)  GU L 192 del 22.8.1972, pag. 1.


9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/10


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 .)»

Il regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 859/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 , in particolare l'articolo 56 ter, secondo comma, dello statuto,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 495/77 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

« l'indennità è espressa in punti; ciascun punto è pari allo 0,032 % dello stipendio base di un funzionario di grado 1, primo scatto (3). All'indennità è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario;

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il presente regolamento si applica per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti contrattuali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 66 del 12.3.1977, pag. 1.

(3)  Per il periodo dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006: grado D*1, primo scatto.»


9.6.2004   

IT

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L 206/11


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 860/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare l'articolo 56 bis, secondo comma, dello statuto,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 è modificato come segue:

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il funzionario che ha diritto al versamento dell'indennità prevista dall'articolo 1 può beneficiare delle indennità per lavori gravosi di cui all'articolo 56 quater dello statuto solo fino ad un massimo di 600 punti, determinati ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 858/2004 (4).

2)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il presente regolamento si applica per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti contrattuali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 5).

(4)  GU L 161 del 30.4.2004


9.6.2004   

IT

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L 206/12


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 861/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE, Euratom) n. 861/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (1) (in seguito denominato «trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2) (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Per taluni atti che restano validi anche dopo il 1° maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione oppure sono stati contemplati, ma sono necessari ulteriori adattamenti. Tutti questi adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione per entrare in vigore dalla data di adesione.

(2)

A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale da solo o con il Parlamento europeo.

(3)

Il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (3), dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 685/2001 è modificato come segue:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato».

2)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli accordi conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania e che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (in seguito denominati “accordi”).»

3)

L'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Stato membro

Autorizzazioni da utilizzarsi in:

Bulgaria

Romania

Belgio

53

54

Repubblica ceca

50

50

Danimarca

60

61

Germania

84

87

Estonia

63

66

Grecia

10 468

11 457

Spagna

50

50

Francia

52

52

Irlanda

50

50

Italia

52

52

Cipro

63

64

Lettonia

53

54

Lituania

211

227

Lussemburgo

50

50

Ungheria

324

359

Malta

57

55

Paesi Bassi

100

104

Austria

69

70

Polonia

386

296

Portogallo

50

50

Slovenia

64

87

Repubblica slovacca

429

442

Finlandia

52

52

Svezia

57

57

Regno Unito

53

54

Totale

13 000

14 000»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

(2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(3)  GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 893/2002 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 1).


9.6.2004   

IT

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L 206/14


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 862/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE, Euratom) n. 862/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 862/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (1) (in seguito denominato «trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti sui quali si fonda l'Unione europea (2) (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Per taluni atti che restano validi anche dopo il 1° maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione oppure sono stati contemplati, ma sono necessari ulteriori adattamenti. Tutti questi adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione per entrare in vigore dalla data di adesione.

(2)

A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale da solo o con il Parlamento europeo.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (3), dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2888/2000 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore in vigore del trattato di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per “veicoli a pieno carico”

La Commissione ripartisce le autorizzazioni per “veicoli a pieno carico” tra gli Stati membri come segue:

Stato membro

%

Belgio

6,9

Danimarca

1,4

Germania

25

Grecia

0,9

Spagna

2

Francia

15

Irlanda

0,85

Italia

24

Lussemburgo

1,45

Paesi Bassi

8,9

Austria

8

Portogallo

0,7

Finlandia

0,8

Svezia

0,75

Regno Unito

3,35

Totale

100

Il numero totale di autorizzazioni da assegnare ammonta a 300 000 per il 2001 e il 2002 e a 400 000 per il 2003 e il 2004.

Per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004 la Commissione ripartirà tra gli Stati membri 10 000 autorizzazioni aggiuntive per “veicoli a pieno carico” come segue:

Stato membro

Numero di autorizzazioni

Repubblica ceca

3 164

Estonia

440

Cipro

66

Lettonia

132

Lituania

308

Ungheria

1 934

Malta

352

Polonia

2 109

Slovenia

1 055

Slovacchia

440

Totale

10 000

ALLEGATO II

Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per “veicoli a vuoto”

La Commissione ripartisce le autorizzazioni per “veicoli a vuoto” tra gli Stati membri come segue:

Stato membro

2001 — 2004

Belgio

14 067

Danimarca

1 310

Germania

50 612

Grecia

5 285

Spagna

1 500

Francia

16 126

Irlanda

220

Italia

93 012

Lussemburgo

3 130

Paesi Bassi

21 517

Austria

2 183

Portogallo

192

Finlandia

867

Svezia

381

Regno Unito

9 598

Totale

220 000

Per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004 la Commissione ripartirà tra gli Stati membri 5 500 autorizzazioni aggiuntive per “veicoli a vuoto” come segue:

Stato membro

Numero di autorizzazioni

Repubblica ceca

1 741

Estonia

242

Cipro

36

Lettonia

73

Lituania

169

Ungheria

1 064

Malta

193

Polonia

1 160

Slovenia

580

Slovacchia

242

Totale

5 500

ALLEGATO III

Metodo di calcolo per la ripartizione delle autorizzazioni

Le ripartizioni di cui agli allegati I e II si effettuano secondo il metodo seguente:

1.   Stati membri dell'UE-15

Autorizzazioni per “veicoli a pieno carico”

Inizialmente a ciascuno Stato membro è assegnato un contingente di base di 1 500 autorizzazioni.

In seguito le autorizzazioni rimanenti sono ripartite equamente sulla base di criteri relativi al traffico di transito ed al traffico bilaterale.

Tale risultato è leggermente adattato per tenere conto della situazione geografica specifica di taluni Stati membri.

Traffico bilaterale

Le autorizzazioni sono ripartite in funzione della quota di ciascuno Stato membro nel traffico bilaterale da e per la Svizzera.

Traffico di transito

Il numero di autorizzazioni attribuite ad ogni Stato membro è proporzionale al numero di chilometri supplementari percorsi dagli automezzi pesanti immatricolati in ciascuno Stato membro lungo la direttrice transalpina nord-sud dovute ai limiti di peso attualmente vigenti in Svizzera.

Il chilometraggio di deviazione è pari alla differenza tra il percorso effettivo dei viaggi transalpini e il percorso più breve attraverso la Svizzera. Al percorso attraverso la Svizzera sono aggiunti 60 chilometri per tener conto dei tempi di attesa in frontiera e delle condizioni del traffico.

Se ad uno Stato membro spettano, secondo il metodo sopra descritto, meno di 200 autorizzazioni, è stabilita allo stesso una quota di 200 autorizzazioni.

Autorizzazioni per “veicoli a vuoto”

Le autorizzazioni per “veicoli a vuoto” sono distribuite sulla base della quota dei veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro sul totale del traffico di transito attraverso la Svizzera con veicoli di peso a pieno carico compreso fra 7,5 e 28 tonnellate.

2.   Nuovi Stati membri

Autorizzazioni per “veicoli a pieno carico”

Gli Stati membri che hanno concluso accordi bilaterali con la Svizzera (Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovenia) ricevono un numero di autorizzazioni almeno pari a quello che avrebbero ricevuto in forza degli accordi bilaterali per il periodo 1 maggio 2004-31 dicembre 2004, se tali accordi fossero rimasti in vigore per il 2004.

Cipro, Malta e la Slovacchia ricevono autorizzazioni sulla base della loro quota di trasporto da e per la Svizzera, nonché della loro quota di transito attraverso la Svizzera, nel 2002.

Il resto delle autorizzazioni disponibili per i dieci nuovi Stati membri è ripartito proporzionalmente.

Autorizzazioni per “veicoli a vuoto”

Dato che la Comunità riceverà 5 500 autorizzazioni per “veicoli a vuoto”, che corrispondono al 55 % del numero di autorizzazioni per “veicoli a pieno carico”, le autorizzazioni per “veicoli a vuoto” saranno ripartite in questa proporzione.»


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

(2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(3)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 9.


9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/18


Rettifica del regolamento (CE) n. 863/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 863/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 863/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (1) (in seguito denominato «trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2) (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Per taluni atti che restano validi anche dopo il 1o maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione oppure sono stati contemplati, ma sono necessari ulteriori adattamenti. Tutti questi adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione per entrare in vigore dalla data di adesione.

(2)

A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale da solo o con il Parlamento europeo.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (3), dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CE) n. 2327/2003 è aggiunto l'allegato seguente:

«Allegato III

Numero di punti da distribuire ai nuovi Stati membri

Stato membro

Assegnazione di base per 12 mesi 2004

Quota proporzionale 2004 (1)

2005 (2)

2006 (3)

Repubblica ceca

486 874

324 599

462 531

439 404

Cipro

3 040

2 027

2 888

2 744

Estonia

16 805

11 204

15 965

15 167

Lituania

42 037

28 026

39 935

37 939

Lettonia

21 669

14 447

20 586

19 556

Ungheria

730 208

486 830

693 698

659 013

Malta

14 592

9 728

13 862

13 169

Polonia

332 479

221 664

315 855

300 062

Slovacchia

144 248

96 170

137 036

130 184

Slovenia

356 448

237 644

338 626

321 694

TOTALE EU-10

2 148 400

1 432 338

2 040 980

1 938 931

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

(2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(3)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

(4)  Quota proporzionale distribuita per il periodo 1o maggio-31 dicembre 2004.

(5)  Assegnazione di base 2004 – 5 %.

(6)  Assegnazione 2005 – 5 %.»


9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/20


Rettifica del regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 864/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 864/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone (1), allegato all'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (3), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 (6) ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

(2)

Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva, al tabacco greggio e al luppolo sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico.

(3)

Le norme sui regimi di sostengo diretto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 dovrebbero essere adattate in modo da consentirne l'attuazione nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia.

(4)

Nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nell'ambito delle disposizioni in vigore durante tale periodo, i produttori percepivano un sostegno comunitario indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura.

(5)

La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di perturbare la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrebbe essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. In tale ottica appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 35 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(6)

È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 65 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(7)

Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per Stato membro per limitare le superfici investite a cotone. Inoltre, è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.

(8)

Per consentire ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone, è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni interprofessionali che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. Tali organizzazioni dovrebbero essere finanziate dai loro membri. È opportuno che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell'aiuto a tali agricoltori membri delle stesse.

(9)

Per favorire un approvvigionamento di qualità per l'industria, è opportuno autorizzare le organizzazioni riconosciute ad adottare una tabella di differenziazione dell'aiuto al quale hanno diritto i produttori loro membri. Tale tabella, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, dovrebbe basarsi su criteri da stabilire.

(10)

Un'eventuale completa integrazione del regime di sostegno legato alla produzione attualmente in vigore nel settore dell'olio di oliva nel regime di pagamento unico potrebbe creare problemi per talune regioni della Comunità tradizionalmente dedite all'olivicoltura. In queste regioni si corre un certo rischio di mettere a repentaglio la cura degli oliveti, che porterebbe al degrado dei terreni e dei paesaggi e avrebbe un impatto negativo a livello sociale. È quindi possibile che una parte del sostegno sia subordinata alla manutenzione degli oliveti che presentano un valore sociale o ambientale.

(11)

Di conseguenza, è opportuno che almeno il 60 % dell'importo medio dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento che va dal 2000 al 2002 sia convertito in diritti nell'ambito del regime di pagamento unico, il calcolo dei diritti per ogni singolo agricoltore dovrebbe essere basato sulle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Tuttavia, per ragioni di equità, occorrerebbe inoltre integrare pienamente nel regime di pagamento unico le aziende che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi, in base al sistema di informazione geografica degli oliveti.

(12)

È opportuno determinare il numero di ettari da prendere in considerazione nel calcolo del diritto al pagamento unico basandosi sul sistema di informazione geografica degli oliveti che farà parte del sistema integrato di gestione e di controllo.

(13)

La parte rimanente degli aiuti alla produzione versati nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento dovrebbe restare a disposizione degli Stati membri e assumere la forma di dotazioni nazionali, intese a permettere l'erogazione di un aiuto agli agricoltori per il mantenimento degli oliveti di particolare valore sociale o ambientale, con particolare riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone marginali. Di tale aiuto dovrebbero beneficiare anche le aziende olivicole che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi. Per semplificazione, nell'ambito di tale regime dovrebbero essere concessi aiuti di importo di almeno 50 EUR.

(14)

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trattenere l'importo necessario al finanziamento di azioni nel settore dell'olio di oliva connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori olivicoli riconosciute.

(15)

Nell'ambito del regime attualmente in vigore sono ammesse al beneficio dell'aiuto alla produzione soltanto le superfici di oliveti i cui impianti sono anteriori al 1o maggio 1998, le superfici di oliveti di sostituzione o le superfici che rientrano in programmi di impianti autorizzati dalla Commissione. Tali superfici dovrebbero pertanto essere le sole ammissibili al beneficio dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico e del regime di pagamento applicabile agli oliveti. Per Cipro e Malta il termine ultimo dovrebbe essere il 31 dicembre 2001, conformemente alla deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (7).

(16)

Per Cipro e Malta, gli importi massimi dell'aiuto per gli oliveti potranno essere stabiliti in via definitiva solo dopo l'introduzione del sistema di informazione geografica in tali Stati membri. È necessario pertanto prevedere la possibilità di rivedere le cifre degli importi massimi stabiliti per detti Stati membri.

(17)

L'attuale regime di sostegno ai produttori di tabacco greggio dovrebbe essere in parte disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico e in parte trasferito alla dotazione per la ristrutturazione. Tuttavia, per evitare effetti distorsivi sulla produzione e sulle economie locali e consentire l'adattamento del prezzo di mercato alle nuove condizioni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, durante un periodo transitorio, a mantenere accoppiato fino al 60 % dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore del tabacco ed erogare la parte rimanente come aiuto disaccoppiato.

(18)

È opportuno disporre che gli agricoltori che hanno abbandonato il settore del tabacco in quanto hanno deciso di partecipare ad un programma di riscatto delle quote attuato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e che percepiscono un aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico, non possano beneficiare anche del prezzo di riscatto, lasciando loro la facoltà di scegliere tra i due tipi di pagamento. Tuttavia, per garantire una scelta equa, appare appropriato che una parte del prezzo di riscatto sia versata nella misura necessaria a compensare la differenza tra l'importo dell'aiuto per il tabacco preso in considerazione ai fini del calcolo dell'importo di riferimento e l'importo del prezzo di riscatto, qualora quest'ultimo sia più elevato.

(19)

Per quanto riguarda il premio che continuerà ad essere versato per la produzione di tabacco nel corso delle campagne 2006 e 2007, è opportuno trasferire al Fondo comunitario per il tabacco un importo pari al 4 % nel primo anno e al 5 % nel secondo anno, da destinare al finanziamento di azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.

(20)

La piena integrazione del luppolo nel regime di pagamento unico permette ai produttori di luppolo di percepire un reddito stabile. Gli agricoltori potranno decidere liberamente se continuare o abbandonare la coltura del luppolo, per motivi connessi alle condizioni del mercato o per motivi strutturali, senza rischiare di perdere ogni reddito.

(21)

Per tener conto di situazione particolari del mercato o di implicazioni regionali, è opportuno dare agli Stati membri interessati la facoltà di conservare una certa percentuale dell'aiuto disaccoppiato. In tal caso gli Stati membri possono assegnare interamente o parzialmente la parte conservata agli agricoltori che producono luppolo mediante un aiuto per superficie e/o ai gruppi di produttori riconosciuti per consentire loro di svolgere taluni compiti.

(22)

Il disaccoppiamento dell'aiuto per il cotone e il tabacco greggio potrebbe richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione degli Stati membri in cui l'aiuto comunitario per il cotone e il tabacco greggio è stato concesso durante le campagne 2000, 2001 e 2002 attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare dovrebbe essere utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (8).

(23)

Al fine di assicurare l'armoniosa continuità del versamento degli aiuti al reddito dei produttori di cotone, degli olivicoltori e dei produttori di tabacco, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integrazione di tali regimi di sostegno nel regime di pagamento unico.

(24)

In base ai nuovi dati la superficie nazionale garantita per la frutta a guscio in Polonia deve essere aumentata.

(25)

Al fine di assicurare che le modifiche apportate per i nuovi Stati membri possano entrare in vigore entro la data di adesione, il presente regolamento deve entrare in vigore entro il 1o maggio 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1)

Il quarto trattino dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«—

regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine, leguminose da granella, cotone, tabacco, luppolo e degli agricoltori dediti all'olivicoltura.»

2)

L'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   A partire dal bilancio 2007, onde assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune attualmente alla voce 1a (misure di sostegno dei mercati e aiuti diretti) rispettino i massimali annui stabiliti nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, è fissato un adattamento dei pagamenti diretti quando le previsioni per il finanziamento delle misure previste alla voce 1a, in un determinato esercizio finanziario, aumentate degli importi di cui agli articoli 143 quinquies e 143 sexies e prima dell'applicazione della modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, indicano che il suddetto massimale annuo, tenendo conto di un margine di 300 milioni di EUR al di sotto del medesimo, sarà superato. Ciò lascia impregiudicate le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.»

3)

Il secondo comma dell'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del titolo IV, capitolo 10 ter, a partire dal 1o maggio 1998.»

4)

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000.

2.   Il sistema di identificazione include, se del caso, un sistema di informazione geografica degli oliveti, costituito da una banca dati alfanumerica informatizzata e da una banca dati di riferimento grafico informatizzata relativa agli alberi di olivo e alle superfici interessate.»

5)

L'articolo 22 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

il numero di alberi di olivo e il loro posizionamento all'interno della parcella, »;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, ove pertinente, il posizionamento degli alberi di olivo.»

6)

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Doppie domande

1.   La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, può altresì formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto.

2.   Gli agricoltori che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote di tabacco nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2075/92 possono beneficiare o del pagamento unico o del prezzo di riscatto delle quote. Tuttavia, se il prezzo di riscatto delle quote è superiore all'importo calcolato per il tabacco da includere nell'importo di riferimento, l'agricoltore ha diritto, oltre al pagamento unico, ad una parte del prezzo di riscatto corrispondente alla differenza tra il prezzo di riscatto e l'importo calcolato a norma dell'allegato VII, punto I, del presente regolamento.»

7)

All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per l'olio di oliva l'importo di riferimento è la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro del regime di sostegno all'olio di oliva di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, durante le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.»

8)

L'articolo 40, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli agricoltori soggetti, nel corso del periodo di riferimento, ad impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 (9)e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, ai coltivatori di luppolo che, nel corso del stesso periodo, erano soggetti a un impegno di estirpazione in virtù del regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio (10), nonché ai produttori di tabacco che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

9)

All'articolo 42, paragrafo 9, la data del 29 settembre 2003 è sostituita dalla data del 15 maggio 2004.

10)

All'articolo 43, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, elencati nell'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D, F, H e I;».

11)

All'articolo 44, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per “ettari ammissibili” si intendono anche le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione, e le superfici a oliveto, calcolate a norma dell'allegato VII, punto H, secondo comma, i cui impianti sono anteriori al 1o maggio 1998, salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001, o i nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica.»

12)

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Uso agricolo del suolo

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle seguenti:

a)

colture permanenti, ad eccezione del luppolo e degli oliveti piantati anteriormente al 1o maggio 1998, salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001, o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica;

b)

la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 (11)e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 (12).

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammessi all'aiuto per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto; su richiesta di uno Stato membro, tale data è tuttavia modificata secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono di solito raccolti prima per motivi climatici;

c)

la coltura di patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93.

13)

L'articolo 60, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51 e ai sensi del presente articolo, utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture permanenti ad eccezione del luppolo o degli oliveti piantati anteriormente al 1o maggio 1998 o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica.»

14)

L'articolo 64, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

nel primo comma il passo «Articoli 66, 67, 68 e 69» è sostituito da «Articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69»;

b)

nel secondo comma il passo «Articoli 66, 67, 68 e 69» è sostituito da «Articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69».

15)

L'articolo 65, paragrafo 1, è modificato come segue:

il passo «Articoli 66, 67, 68 e 69» è sostituito da «Articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69».

16)

Nel titolo III, capitolo 5, sezione 2, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 68 bis

Pagamenti per il luppolo

Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25 % della componente “massimali nazionali” di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea per il luppolo, di cui all'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori e/o un pagamento ai gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1696/71.

Il pagamento supplementare è concesso per ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25 % dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 10 quinquies

Il pagamento ai gruppi di produttori riconosciuti è concesso per finanziare le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) n. 1696/71.»

17)

L'articolo 71 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Per il luppolo, il periodo transitorio di cui al primo comma termina il 31 dicembre 2005. Il periodo transitorio di cui al primo comma non si applica per il cotone, l'olio d'oliva, le olive da tavola e il tabacco.»;

b)

al paragrafo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 70, paragrafo 2, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione applica i pagamenti diretti di cui all'allegato VI secondo le condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6-10 e 10 quinquies-13 del presente regolamento, nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001, nell'articolo 13 e nell'articolo 22, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41, fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento per ciascun pagamento diretto.»

18)

All'articolo 71 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 51 e ai sensi delle disposizioni del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture permanenti ad eccezione del luppolo e degli oliveti piantati anteriormente al 1o maggio 1998 e, a Cipro e Malta, anteriormente al 31 dicembre 2001, o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica.»

19)

L'articolo 84 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È fissata una superficie massima garantita pari a 815 600 ettari.»;

b)

al paragrafo 3, per la Polonia, la superficie nazionale garantita pari a 1 000 ettari è sostituita da 4 200 ettari.

20)

I seguenti capitoli sono inseriti nel titolo IV:

«Capitolo 10 bis

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 110 bis

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 110 ter

Ammissibilità

1.   L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate e coltivata almeno fino all'apertura delle capsule in condizioni di crescita normali.

Tuttavia, se il cotone non ha raggiunto la fase dell'apertura delle capsule a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a cotone rimangono ammissibili all'aiuto purché non siano state utilizzate fino al momento dell'apertura delle capsule a scopi diversi dalla produzione di cotone.

2.   Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 secondo modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 110 quater

Superfici e importi di base

1.   È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

Grecia: 370 000 ha

Spagna: 70 000 ha

Portogallo: 360 ha.

2.   L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari,

Spagna: 1 039 EUR,

Portogallo: 556 EUR

3.   Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell'aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'aiuto di cui al paragrafo 2 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

Tuttavia, per la Grecia è applicata la riduzione proporzionata in relazione all'importo dell'aiuto fissato per la parte della superficie di base nazionale composta dai 70 000 ettari al fine di rispettare l'importo globale di 202,2 milioni di EUR.

4.   Norme particolareggiate per l'applicazione del presente articolo saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo2.

Articolo 110 quinquies

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1.   Ai fini del presente capitolo, per “organizzazione interprofessionale riconosciuta” si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura allo scopo, in particolare, di garantire l'approvvigionamento dell'impresa di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

2.   L'organizzazione interprofessionale riconosciuta è finanziata dai suoi membri.

Articolo 110 sexies

Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute

1.   L'organizzazione interprofessionale riconosciuta può decidere che al massimo la metà dell'aiuto a cui hanno diritto i produttori membri della stessa, in base alle superfici ammissibili al beneficio dell'aiuto in virtù dell'articolo 110 ter, paragrafo 1, sia differenziata secondo una tabella da essa fissata.

2.   La tabella di cui al paragrafo 1 è approvata dallo Stato membro e rispetta criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. Tali criteri riguardano, in particolare, la qualità del cotone non sgranato da consegnare alle imprese, adattata in funzione delle condizioni economiche e ambientali caratteristiche delle zone interessate.

Articolo 110 septies

Pagamento degli aiuti

1.   Gli agricoltori percepiscono l'aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all'articolo 110 quater.

2.   Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 110 quater, maggiorato di 10 EUR. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 110 quater, adattato in applicazione dell'articolo 110 sexies, paragrafo 1. L'importo adattato è maggiorato di 10 EUR.

Capitolo 10 ter

Aiuto per gli oliveti

Articolo 110 octies

Campo di applicazione

Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore sociale o ambientale.

Articolo 110 nonies

Ammissibilità

Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

l'oliveto è registrato nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

b)

sono ammissibili all'aiuto esclusivamente le superfici degli oliveti piantati anteriormente al 1o maggio 1998, salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001, o degli oliveti di sostituzione o degli impianti realizzati nell'ambito di un programma approvato dalla Commissione;

c)

il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non differisce di oltre il 10 % dal numero registrato alla data del 1o gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

d)

l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto;

e)

l'aiuto richiesto ammonta perlomeno a 50 EUR per domanda.

Articolo 110 decies

Importi

1.   L'aiuto per gli oliveti è concesso per ettaro SIG olivi. L'ettaro SIG olivi è l'unità di superficie utilizzata nell'ambito di un metodo comune da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti, di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

2.   Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole.

Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune di criteri ambientali e sociali, connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali.

3.   Qualora venga applicato il coefficiente 0,4, in seguito all'applicazione del coefficiente 0,6 come stabilito nell'allegato VII (H) gli importi massimi di aiuto di cui al paragrafo 2 sono i seguenti:

 

Milioni di EUR

Francia

2,11

Grecia

208,14

Italia

272,05

Cipro

2,93

Malta

0,07

Spagna

412,45

Portogallo

22,66

Slovenia

0,17

Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari, al massimo, alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta.

Qualora gli Stati membri decidessero di diminuire il coefficiente 0,4, gli importi massimi di aiuto stabiliti nella tabella precedente nonché gli allegati VIII e VIIIa sono adeguati secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Gli importi massimi di aiuto stabiliti per Cipro e Malta sono provvisori. Essi potranno essere riesaminati nel 2005, dopo l'introduzione del sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, per essere adattati di conseguenza.

4.   Gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % degli importi di cui al paragrafo 3 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (13).

Tuttavia, qualora uno Stato membro decida di applicare un coefficiente superiore allo 0,6 come indicato nell'allegato VII, lettera H, esso può trattenere fino al 10 % della componente per l'olio d'oliva nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro di cui al primo comma. Tale importo massimo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Capitolo 10 quater

Aiuto per il tabacco

Articolo 110 undecies

Campo di applicazione

Per le campagne 2006, 2007, 2008 e 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 110 duodecies

Ammissibilità

L'aiuto è concesso agli agricoltori che hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione di tabacco durante il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2005.

a)

il tabacco deve provenire da una zona di produzione elencata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione (14);

b)

sono rispettati i requisiti di qualità definiti nel regolamento (CE) n. 2848/98;

c)

l'agricoltore consegna il tabacco in foglia all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

d)

deve essere accordato in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e/o secondo criteri oggettivi, ad esempio produttivi di tabacco situati nelle regioni dell'obiettivo I o produttori che coltivano varietà di una certa qualità.

Articolo 110 terdecies

Importi

1.   Nel caso in cui venga applicato un coefficiente di 0,6 risultante dall'applicazione del coefficiente di 0,4 previsto nell'allegato VII, lettera I, l'importo massimo dell'aiuto totale, inclusi gli importi da trasferire al Fondo comunitario per il tabacco di cui all'articolo 110 quaterdecies, è fissato come segue:

 

2006-2009

milioni di EUR

Belgio

2,374

Germania

21,287

Grecia

227,331

Spagna

70,599

Francia

48,217

Italia

200,821

Austria

0,606

Portogallo

10,161

Se gli Stati membri decidono una riduzione nel coefficiente di 0,6, l'importo massimo dell'aiuto di cui alla suddetta tabella nonché all'allegato VIII sarà adeguato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 110 quaterdecies

Trasferimento al Fondo comunitario per il tabacco

Un importo pari al 4 % per l'anno civile 2006 e al 5 % per l'anno civile 2007 dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Capitolo 10 quinquies

Aiuti per superficie per il luppolo

Articolo 110 quindecies

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono luppolo di cui al codice NC 1210 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 110 sexdecies

Ammissibilità

Sono ammissibili le superfici seguenti:

superfici situate nelle regioni produttrici di luppolo pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio (15),

piantate a luppolo, e

effettivamente raccolte.

21)

Nel titolo IV bis, all'articolo 143 quater, paragrafo 2, dopo la prima frase della lettera a) è inserita la frase seguente:

«Tuttavia, per i pagamenti diretti di cui al capitolo 7 del titolo IV del presente regolamento si applicano le seguenti percentuali massime: 85 % nel 2004, 90 % nel 2005, 95 % nel 2006 e 100 % a decorrere dal 2007.»

22)

È inserito il titolo seguente:

«TITOLO IV TER

Trasferimenti finanziari

Articolo 143 quinquies

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone

A partire dall'esercizio 2007, un importo di 22 milioni di EUR, pari al 50 % della media triennale dell'aiuto totale per gli anni 2000, 2001 e 2002 per il tabacco sovvenzionato, è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per anno civile all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 143 sexies

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco

A partire dall'esercizio 2010, un importo di 484 milioni di EUR, pari al 50 % della media triennale dell'aiuto totale per gli anni 2000, 2001 e 2002 per il tabacco sovvenzionato, è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per anno civile all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, per quanto concerne gli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato di un aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 2075/92 nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.

23)

All'articolo 145 sono aggiunte le lettere seguenti:

«r)

per quanto riguarda il cotone, modalità di applicazione relative:

al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 110 quater, paragrafo 3,

alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo;

s)

per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità per il calcolo e/o per l'adeguamento dei diritti di pagamento, al fine di integrare nel regime l'aiuto alla produzione per il cotone, l'olio d'oliva, il tabacco e il luppolo.»

24)

Dopo l'articolo 151 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 151 bis

Modifiche del regolamento (CE) n. 546/2002

Il regolamento (CE) n. 546/2002 è modificato come segue:

1)

Agli articoli 1 e 2 e nell'allegato I «raccolti 2002, 2003, 2004» è sostituito con «raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005».

2)

Il titolo della tabella II figurante nell'allegato II è sostituito con il testo seguente:

«Limiti di garanzia per i raccolti 2003, 2004 e 2005».

Articolo 151 ter

Modifica del regolamento (CE) n. 2075/92

All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

«—

3 % del premio per il raccolto 2005.»

25)

All'articolo 152 sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

titoli I e II del regolamento (CEE) n. 2075/92. Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione al raccolto 2005;

e)

articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 (16). Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione al raccolto 2004 al raccolto 2005 se uno Stato membro decide di applicare il regime di pagamento unico dopo il periodo transitorio per il luppolo di cui al terzo comma dell'articolo 71, paragrafo 1, del presente regolamento.

26)

Nell'articolo 153 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis.   Il regolamento (CE) n. 1051/2001 (17)è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

ter.   Il regolamento (CE) n. 1098/98 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad essere applicato sino al 31 dicembre 2005 se uno Stato membro decide di applicare il regime di pagamento unico dopo il periodo transitorio per il luppolo di cui al terzo comma dell'articolo 71, paragrafo 1, del presente regolamento.

27)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 155 bis

Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento riguardo ai settori del cotone, dell'olio di oliva, delle olive da tavola e degli oliveti, del tabacco e del luppolo, corredata, se necessario, di adeguate proposte.»

28)

All'articolo 156, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

«g)

il titolo IV, capitolo 10 bis, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006 per il cotone seminato a partire da tale data;

h)

il titolo IV, capitolo 10 ter si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.»

29)

Gli allegati sono modificati a norma dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006 ad eccezione delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 1, paragrafi 9, 18, 19, 21 e 24, nonché l'articolo 29 per quanto riguarda gli allegati VIII e VIII bis che si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

articolo 1, punto 1, per quanto riguarda l'inserimento del luppolo, punti 8 e 11, per quanto riguarda il luppolo, punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17, per quanto riguarda il luppolo, punto 20 per quanto riguarda il capitolo 10 quinquies, l'articolo 1, punto 25, per quanto riguarda la lettera e), l'articolo 1, punto 26, per quanto riguarda il paragrafo 4 ter, l'articolo 1, punto 29, per quanto riguarda gli allegati I, VI e VII per le parti relative al luppolo, che si applicano dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

Gli allegati sono modificati come segue:

1)

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1

Settore

Base giuridica

Note

Pagamento unico

Titolo III del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI) (18)

Pagamento unico per superficie

Titolo IV bis, articolo 143 ter del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti specificati nel presente allegato

Frumento (grano) duro

Titolo IV, capitolo 1, del presente regolamento

Aiuto alla superficie (premio alla qualità)

Colture proteiche

Titolo IV, capitolo 2, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Riso

Titolo IV, capitolo 3, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Frutta a guscio

Titolo IV, capitolo 4, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Colture energetiche

Titolo IV, capitolo 5, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Patate da fecola

Titolo IV, capitolo 6, del presente regolamento

Aiuto alla produzione

Latte e prodotti lattiero-caseari

Titolo IV, capitolo 7, del presente regolamento

Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Seminativo in Finlandia e in talune regioni della Svezia

Titolo IV, capitolo 8, del presente regolamento (19)  (22)

Aiuto regionale specifico per i seminativi

Sementi

Titolo IV, capitolo 9, del presente regolamento (19)  (22)

Aiuto alla produzione

Seminativi

Titolo IV, capitolo 10, del presente regolamento  (20)  (22)

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (19), il supplemento per il frumento duro e l'aiuto specifico

Ovini e caprini

Titolo IV, capitolo 11, del presente regolamento (20)  (22)

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari

Carni bovine

Titolo IV, capitolo 12, del presente regolamento (22)

Premio speciale (20), premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato) (20), premio all'abbattimento (20), pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari

Legumi da granella

Titolo IV, capitolo 13, del presente regolamento (22)

Aiuto alla superficie

Specifici tipi di colture e di produzione di qualità

Articolo 69 del presente regolamento (21)

 

Foraggi essiccati

Articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento (22)

 

Regime dei piccoli agricoltori

Articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999

Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 EUR

Olio di oliva

Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Bachi da seta

Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura

Banane

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93

Aiuto alla produzione

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Tabacco

Titolo IV, capitolo 10 quater, del presente regolamento

Aiuto alla produzione

Luppolo

Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (20)  (22)

Aiuto alla superficie

POSEIDOM

Articolo 9 (19)  (22), articolo 12, paragrafo 2, e articolo 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001

Settori: carni bovine; zucchero; vaniglia verde

POSEIMA

Articolo 13 (19)  (22), articoli 16, 17 e articolo 28, paragrafo 1, articolo 21, articolo 22, paragrafi 2-4 (19)  (22) e 7, articoli 27, 29 e articolo 30, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001

Settori: carni bovine; latte; patate; zucchero; vimini; ananassi, tabacco, patate da semina, cicoria e tè

POSEICAN

Articoli 5 (19)  (22), 9 e 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001

Settori: carni bovine; carni ovine e caprine; patate

Isole dell'Egeo

Articoli 6 (19)  (22), 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93

Settori: carni bovine; patate; olive; miele

Cotone

Titolo IV, capitolo 10 bis, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

2)

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

4,7

6,2

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Danimarca

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Germania

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grecia

45,4

60,6

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

Spagna

56,9

76,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

Francia

51,4

68,7

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

Irlanda

15,3

20,4

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

Italia

62,3

83,7

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

Lussemburgo

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Paesi Bassi

6,8

9,2

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Austria

12,4

17,1

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

Portogallo

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finlandia

8,0

10,8

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Svezia

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Regno Unito

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

2 bis)

L'allegato IV è modificato come segue:

Gli ultimi due trattini della seconda colonna sono sostituiti dai seguenti:

«Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, se del caso, anche mediante il divieto di estirpazione degli olivi

Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Mantenimento degli oliveti in buone condizioni vegetative.»

3)

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26

Settore

Base giuridica

Note

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Misure agroambientali

Titolo II, capo VI (articoli da 22 a 24) e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Aiuto alla superficie

Silvicoltura

Articolo 31 e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Aiuto alla superficie

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Titolo II, capo V (articoli da 13 a 21) e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Aiuto alla superficie

Foraggi essiccati

Articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 603/95

Aiuto alla produzione

Limoni destinati alla trasformazione

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96

Aiuto alla produzione

Pomodori da trasformazione

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla produzione

Vino

Articoli da 11 a 15 del regolamento (CE) n. 1493/1999

Aiuto alla ristrutturazione»

4)

All'allegato VI sono aggiunte le seguenti righe:

«Cotone

Paragrafo 3 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all'atto di adesione della Grecia

Sostegno mediante il pagamento per il cotone non sgranato

Olio di oliva

Articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE

Aiuto alla produzione

Tabacco

Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92

Aiuto alla produzione

Luppolo

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71

Aiuto alla superficie

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/98

Aiuto per la messa a riposo temporanea»

5)

all'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

«G.   Cotone

Se un agricoltore ha dichiarato una superficie seminata a cotone, gli Stati membri calcolano l'importo da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, su cui è stato prodotto cotone che ha beneficiato dell'aiuto a norma del paragrafo 3 del protocollo n. 4 concernente il cotone (23) in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, per i seguenti importi per ettaro:

966 EUR per la Grecia,

1 509 EUR per la Spagna,

1 202 EUR per il Portogallo.

H.   Olio di oliva

Se un agricoltore ha beneficiato dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento (ossia in ciascuna delle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, rispettivamente) per il corrispondente importo unitario dell'aiuto, espresso in euro/t, fissato dai regolamenti (CE) n. 1415/2001 (24), (CE) n. 1271/2002 (25), (CE) n. 1221/2003 (26) e (CE) n. 1794/2003 (27) della Commissione, moltiplicato per il coefficiente 0,6. Tuttavia, entro il 1 agosto 2005 gli Stati membri possono decidere di aumentare questo coefficiente. Tale coefficiente non si applica agli agricoltori il cui numero medio di ettari SIG olivi nel corso del periodo di riferimento, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1o maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato, sia inferiore a 0,3. Il numero di ettari SIG olivi è calcolato in base ad un metodo comune da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti.

Qualora, nel periodo di riferimento, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1638/98 (28) abbia avuto ripercussioni negative su pagamenti dell'aiuto, il calcolo di cui al terzo comma è adeguato come segue:

nel caso di applicazione delle misure a una sola campagna di commercializzazione, il numero di tonnellate da prendere in considerazione per la campagna in questione è pari al numero di tonnellate per il quale sarebbe stato concesso l'aiuto se non fossero state applicate le misure,

nel caso di applicazione delle misure a due campagne di commercializzazione consecutive, il numero di tonnellate da prendere in considerazione per la prima campagna è fissato conformemente al primo trattino e il numero di tonnellate da prendere in considerazione per la campagna successiva è pari al numero di tonnellate per il quale è stato concesso l'aiuto per l'ultima campagna di commercializzazione precedente il periodo che non ha subito ripercussioni dall'applicazione delle misure in questione.

Gli Stati membri definiscono il numero di ettari da prendere in considerazione nel calcolo del pagamento unico come il numero di ettari SIG olivi ottenuto nell'ambito di un metodo comune da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari che non rientrano in un programma approvato realizzati dopo il 1o maggio 1998, eccetto per Cipro e Malta cui si applica la data del 31 dicembre 2001.

I.   Tabacco greggio

Se l'agricoltore ha percepito un premio per il tabacco greggio, l'importo da includere nell'importo di riferimento è calcolato moltiplicando il numero di kg per il quale è stato concesso il premio rispettivamente in ciascuno degli anni del periodo di riferimento per l'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenendo conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà e moltiplicato per un coefficiente di 0,4. Gli Stati membri possono decidere di aumentare tale coefficiente.

A decorrere dal 2010 il coefficiente è di 0,5.

Il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico corrisponde alla superficie indicata nei contratti di coltivazione registrati, per la quale è stato concesso il premio, rispettivamente in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, limitatamente ad una superficie di base che la Commissione fissa in funzione della superficie totale comunicatale a norma dell'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione (29).

Qualora, nel periodo di riferimento, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 2848/98 abbia avuto ripercussioni negative sui pagamenti dell'aiuto, il calcolo di cui al terzo comma è adeguato come segue:

nel caso di una riduzione totale o parziale del premio, gli importi del pagamento da prendere in considerazione per la campagna in questione sono pari agli importi che sarebbero stati concessi se non fosse stata applicata la riduzione,

nel caso di una riduzione totale o parziale della quota di produzione, gli importi del pagamento da prendere in considerazione per la campagna in questione sono pari agli importi del premio che sarebbero stati concessi nella campagna precedente, senza applicare la riduzione del premio, a condizione che la superficie di produzione indicata nell'ultimo contratto di coltivazione non sia stata utilizzata per un'altra coltura ammissibile, durante la campagna in questione, in base a un altro regime di sostegno diretto.

J.   Luppolo

Se l'agricoltore ha beneficiato di un aiuto per superficie per il luppolo o di un aiuto per la messa a riposo temporanea, gli Stati membri calcolano gli importi da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, per i quali è stato concesso il pagamento, in ciascuno degli anni del periodo di riferimento rispettivamente, per l'importo di 480 EUR per ettaro.

6)

L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all'articolo 41

Stato membro

2005

2006

2007, 2008 e 2009

2010 e anni successivi

Belgio

411

413

530

530

Danimarca

838

838

996

996

Germania

4 489

4 503

5 492

5 496

Grecia

837

1 700

1 722

1 760

Spagna

3 244

4 043

4 241

4 253

Francia

7 199

7 231

8 091

8 099

Irlanda

1 136

1 136

1 322

1 322

Italia

2 539

3 112

3 464

3 497

Lussemburgo

27

27

37

37

Paesi Bassi

386

386

779

779

Austria

613

614

712

712

Portogallo

452

493

559

561

Finlandia

467

467

552

552

Svezia

612

612

729

729

Regno Unito

3 351

3 351

3 869

3 869»

7)

L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII BIS

Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.

(In milioni di EUR)

Anno civile

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

35,8

97,7

2006

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

41,8

115,3

2007

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

56,0

146,5

2008

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

70,0

183,1

2009

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

84,0

219,6

2010

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

98,0

256,1

2011

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

112,0

292,6

2012

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

126,0

329,2

Anni successivi

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

140,0

365,7»


(1)  GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

(2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(4)  Parere reso il 10 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5)  Parere reso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(6)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(7)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(8)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).

(9)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(10)  GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7

(11)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(12)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29

(13)  Cfr. pag. 97 della presente Gazzetta ufficiale.

(14)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8).

(15)  GU L 200 dell'8.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»

(16)  GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).»

(17)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3

(18)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati e del cotone.

(19)  In caso di applicazione dell'articolo 70.

(20)  In caso di applicazione degli articoli 66, 67, 68 o 68 bis.

(21)  In caso di applicazione dell'articolo 69.

(22)  In caso di applicazione dell'articolo 71.»

(23)  GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174.

(24)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 10.

(25)  GU L 184 del 13.7.2002, pag. 5.

(26)  GU L 170 del 9.7.2003, pag. 8.

(27)  GU L 262 del 14.10.2003, pag. 11.

(28)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

(29)  GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4


9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/37


Rettifica del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 865/2004 si legge come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 865/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

La politica agricola comune persegue gli obiettivi stabiliti dall'articolo 33 del trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori operanti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è necessario prevedere un sostegno al reddito degli olivicoltori, misure relative al mercato interno per mantenere i prezzi e le condizioni di approvvigionamento entro un quadro ragionevole, e attività volte ad influenzare la domanda del mercato attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti e del modo di presentare la qualità ai consumatori.

(2)

Il sostegno al reddito degli olivicoltori è previsto, attraverso il pagamento unico per azienda e l'aiuto per la cura degli oliveti, dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3).

(3)

Occorrerebbe pertanto abrogare il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4), e sostituirlo con un nuovo regolamento. In tale occasione occorrerebbe abrogare anche i seguenti regolamenti del Consiglio nel settore dell'olio di oliva: i regolamenti (CEE) n. 154/75 (5), (CEE) n. 2754/78 (6), (CEE) n. 3519/83 (7), (CEE) n. 2261/84 (8), (CEE) n. 2262/84 (9), (CEE) n. 3067/85 (10), (CEE) n. 1332/92 (11), (CEE) n. 2159/92 (12), (CEE) n. 3815/92 (13), (CE) n. 1414/97 (14), (CE) n. 1638/98 (15) e (CE) n. 1873/2002 (16).

(4)

È necessario adattare la campagna di commercializzazione al ciclo di produzione di tutte le varietà di olive ed è opportuno allinearla, a fini di armonizzazione e semplificazione, alla campagna di commercializzazione di altri prodotti agricoli.

(5)

Le descrizioni e le definizioni degli oli di oliva e le relative denominazioni costituiscono un elemento essenziale di ordine del mercato in quanto fissano standard di qualità e forniscono ai consumatori un'adeguata informazione sul prodotto.

(6)

Le caratteristiche dell'olio di oliva giustificano l'interesse dei consumatori nonostante il prezzo elevato rispetto ad altri oli e grassi. Per evitare abusi circa la qualità e l'autenticità dei prodotti proposti ai consumatori e le gravi perturbazioni del mercato che potrebbero derivarne, sono necessarie apposite misure per sviluppare e tutelare la qualità delle olive e degli oli di oliva.

(7)

Le informazioni riportate sull'etichetta dovrebbe essere garantite ricorrendo ai metodi di analisi più avanzati e ad altre misure per determinare le caratteristiche di ciascun tipo di olio di oliva.

(8)

Tenuto conto dell'influenza delle variazioni dei livelli di produzione e dell'offerta disponibile sul mercato mondiale, occorrerebbe prevedere apposite misure volte a stabilizzare il mercato interno.

(9)

Il regime di aiuti ai contratti di ammasso privato è considerato uno strumento efficace per la regolazione dell'offerta di olio di oliva, in grado di fungere da rete di sicurezza in caso di gravi perturbazioni del mercato.

(10)

Occorrerebbe incoraggiare e inquadrare a livello comunitario la partecipazione degli operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola agli sforzi intrapresi per migliorare e garantire la qualità di tali prodotti e per accrescere in tal modo l'interesse dei consumatori e mantenere l'equilibrio del mercato.

(11)

Per incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola è necessario un finanziamento comunitario, costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere a norma dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il finanziamento comunitario dovrebbe essere concesso in base alle priorità attribuite alle attività intraprese nell'ambito dei suddetti programmi di attività.

(12)

Per controllare il volume degli scambi di olio di oliva con i paesi terzi e semplificare nel contempo le procedure amministrative, occorrerebbe prevedere un regime basato sul rilascio di titoli di importazione, con costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti. Qualora l'andamento del mercato renda necessario un controllo più stretto delle esportazioni di olio di oliva dalla Comunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad introdurre un regime di titoli di esportazione.

(13)

Il mercato comunitario dell'olio di oliva e delle olive da tavola implica un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità, accompagnato da dazi all'importazione. Il regime di scambi dovrebbe essere basato sugli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali.

(14)

La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è fissata nella tariffa doganale comune. Tuttavia, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere tali dazi parzialmente o interamente al fine di assicurare un adeguato approvvigionamento di olio di oliva nel mercato interno.

(15)

Nella misura necessaria al buon funzionamento del regime, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare o, qualora la situazione del mercato lo richieda, di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo mediante l'adozione di misure armonizzate.

(16)

Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il mercato interno e il meccanismo dei dazi doganali potrebbero non operare adeguatamente. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno consentire alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'OMC.

(17)

La concessione di aiuti nazionali potrebbe compromettere il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni. Pertanto, ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati in questione dovrebbero essere applicabili le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.

(18)

Data la continua evoluzione del mercato comune nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione si tengano reciprocamente informati al riguardo.

(19)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17).

(20)

Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le misure necessarie nei casi di emergenza.

(21)

Le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (18).

(22)

I prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento n. 136/66/CEE che non rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in qualsiasi altra organizzazione comune dei mercati dovrebbero essere inclusi nel regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II (19),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E REQUISITI DI QUALITÀ

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riguarda i seguenti prodotti:

 

Codice NC

Descrizione

a)

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

b)

0709 90 31

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

 

0709 90 39

Altre olive, fresche o refrigerate

 

0710 80 10

Olive, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

 

0711 20

Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione come tali

 

ex 0712 90 90

Olive secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

 

2001 90 65

Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico

 

ex 2004 90 30

Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate

 

2005 70

Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

c)

1522 00 311522 00 39

Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva

 

2306 90 112306 90 19

Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

Articolo 2

La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2005/2006 ha inizio il 1o novembre 2004.

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 4

1.   L'uso delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva riportate nell'allegato I è obbligatorio ai fini della commercializzazione dei prodotti in questione all'interno di ciascuno Stato membro, negli scambi intracomunitari e, se compatibili con le norme obbligatorie internazionali, negli scambi con i paesi terzi.

2.   Possono essere venduti al dettaglio soltanto gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato I.

CAPO II

MERCATO INTERNO

SEZIONE 1

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 5

1.   Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), possono essere stabilite norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la classificazione per qualità, l'imballaggio e la presentazione, tenendo conto delle esigenze tecniche di produzione e di commercializzazione e dell'evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche.

I prodotti soggetti a norme di commercializzazione possono essere posti in vendita nella Comunità soltanto se conformi a tali norme.

2.   Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti soggetti a norme di commercializzazione e applicano le eventuali sanzioni. Essi comunicano alla Commissione le disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

3.   Le norme di commercializzazione, le modalità di applicazione del presente articolo e gli eventuali metodi di analisi da utilizzare sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

SEZIONE 2

PERTURBAZIONE DEL MERCATO

Articolo 6

1.   Per regolarizzare il mercato in caso di grave perturbazione dello stesso in alcune regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e che siano stati riconosciuti dagli Stati membri a concludere contratti per l'ammasso dell'olio di oliva da essi posto in commercio.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro, quando il prezzo medio registrato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore a:

1 779 EUR/tonnellata per l'olio extra vergine di oliva,

1 710 EUR/tonnellata per l'olio di oliva vergine,

1 524 EUR/tonnellata per l'olio di oliva lampante avente un grado di acidità libera pari a 2; l'importo è ridotto di 36,70 EUR/tonnellata per ogni ulteriore grado di acidità.

2.   Per l'esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 1 può essere concesso un aiuto mediante gara.

3.   L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la quantità, la qualità e la durata dell'ammasso degli oli in questione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in maniera tale da garantire un impatto significativo sul mercato.

SEZIONE 3

ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI

Articolo 7

1.   Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute o le loro associazioni.

2.   Ai fini della presente sezione, per «organizzazioni interprofessionali riconosciute» si intendono i soggetti giuridici:

composti da rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1,

costituiti su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che li compongono,

riconosciuti dallo Stato membro in cui operano.

Articolo 8

1.   Gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono destinati al finanziamento comunitario dei programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori in uno o più dei seguenti settori:

a)

monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b)

miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c)

miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d)

sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

e)

diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva.

2.   Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del:

100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1,

100 % per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c) del paragrafo 1,

75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1, e fino ad un massimo del 50 % per le altre attività in questi settori.

wescluse dal finanziamento comunitario.

3.   Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono alla verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base all'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 % all'anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo.

Articolo 9

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di applicazione riguardanti:

a)

le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro associazioni;

b)

i tipi di attività ammissibili nell'ambito dei programmi relativi ai settori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) ad e);

c)

le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri;

d)

le misure relative ai controlli e alle sanzioni nonché alla verifica dei programmi di attività;

e)

le altre misure eventualmente necessarie per l'attuazione della presente sezione.

CAPO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 10

1.   Le importazioni nella Comunità di tutti i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

2.   I titoli di importazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva importazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale periodo o se è realizzata solo parzialmente.

3.   Ove necessario per tener conto dell'andamento del mercato, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di subordinare l'esportazione dalla Comunità di qualsiasi prodotto di cui all'articolo 1, lettera a), alla presentazione di un titolo di esportazione.

4.   Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 11

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio di oliva nella Comunità superi notevolmente di 1,6 volte i prezzi medi stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, per un periodo di almeno tre mesi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e così da assicurare al mercato comunitario un adeguato approvvigionamento di olio di oliva attraverso l'importazione da paesi terzi:

di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione all'olio di oliva dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendone le modalità,

di aprire un contingente di importazione di olio di oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendo le modalità di gestione di tale contingente.

Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare il termine della campagna di commercializzazione in questione.

Articolo 12

1.   Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a)

la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b)

l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 13

Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), può essere vietato totalmente o parzialmente secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 14

1.   Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, è possibile applicare adeguate misure negli scambi con i paesi non aderenti all'OMC fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2.   Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione decide l'adozione delle misure necessarie. Tali misure sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Qualora tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione prende una decisione al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3.   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in causa entro un mese dalla data in cui questa gli è stata deferita.

4.   Le disposizioni adottate in virtù del presente articolo sono applicate nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 16

Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento le misure adottate dagli Stati membri per aumentare il prezzo di altri oli vegetali rispetto a quello dell'olio di oliva in modo da assicurare uno sbocco alla produzione nazionale di olio di oliva.

Articolo 17

Gli Stati membri e la Commissione procedono allo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli obblighi internazionali in materia di olio di oliva e olive da tavola.

Le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie e per la loro comunicazione e diffusione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 18

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola (in seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

I provvedimenti necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18. Tali provvedimenti possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari.

Articolo 20

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A partire dalla campagna di commercializzazione 1998/1999 l'ammontare unitario dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 1322,5 EUR/tonnellata.;»

2)

all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, «per le campagne di commercializzazione 1988/1999 - 2003/2004» è sostituito da «a partire dalla campagna di commercializzazione 1998/1999».

Articolo 22

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1638/98 il primo comma è abrogato.

Articolo 23

Il regolamento (CE) n. 1873/2002 è modificato come segue:

1)

all'articolo 2, «per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004» è sostituito con «a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003»;

2)

all'articolo 3, «per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004» è sostituito da «a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003».

Articolo 24

1.   Il regolamento n. 136/66/CEE ed i regolamenti (CEE) n. 154/75, (CEE) n. 2754/78, (CEE) n. 3519/83, (CEE) n. 2261/84, (CEE) n. 2262/84, (CEE) n. 3067/85, (CEE) n. 1332/92, (CEE) n. 159/92, (CEE) n. 3815/92, (CE) n. 1414/97, (CE) n. 1638/98 e (CE) n. 1873/2002 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o novembre 2005.

Tuttavia, le disposizioni necessarie per la gestione e il controllo degli aiuti alla produzione rimangono applicabili ai fini della gestione e del controllo degli aiuti alla produzione relativi alle campagne di commercializzazione fino alla campagna 2004/2005.

I riferimenti al regolamento abrogato n. 136/66/CEE si intendono fatti al presente regolamento.

2.   Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 25

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato a norma dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. Tuttavia, gli articoli da 21 a 23 si applicano a decorrere dal 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4

1.   OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a)   Olio extra vergine di oliva

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b)   Olio di oliva vergine

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c)   Olio di oliva lampante

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2.   OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3.   OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4.   OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5.   OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6.   OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato come segue:

1)

Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 1108 20 00 («Inulina»), è inserito il seguente testo:

«1202 10 90

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina

1202 20 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate

1203 00 00

Copra

1206 00 91ex 1206 00 99

Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 10 90

Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 20 90

Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 30 90

Semi di ricino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 40 90

Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 50 90

Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 60 90

Semi di cartamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 91 90

Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1207 92 98

Semi di karité, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 99 91

Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1207 99 98

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa»

2)

Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 1503 00 («Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:») è inserito il seguente testo:

«1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

ex 1515

Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba: 1515 90 15) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax”: 1516 20 10)

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10,1517 90 10 e 1517 90 93

1518 00 311518 00 39

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1522 00 91

Morchie o fecce di olio, paste di saponificazioni (soap stocks) provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva

1522 00 99

Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva»

3)

Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 2302 50 00 («di legumi»), è inserito il seguente testo:

«2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide»


(1)  Parere espresso il 10 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere espresso il 25 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(5)  Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (GU L 19 del 24.1.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 1).

(6)  Regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva (GU L 331 del 28.11.1978, pag. 13). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (GU L 201 del 31.7.1990, pag. 5).

(7)  Regolamento (CEE) n. 3519/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che prevede talune misure per gli oli acidi di raffinazione ottenuti dai sottoprodotti dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva (GU L 352 del 15.12.1983, pag. 2).

(8)  Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2292/2001 (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 1).

(10)  Regolamento (CEE) n. 3067/85 del Consiglio, del 29 ottobre 1985, che stabilisce i criteri di mobilitazione sul mercato della Comunità degli oli vegetali destinati all'aiuto alimentare (GU L 290 dell'1 .11.1985, pag. 96).

(11)  Regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola (GU L 145 del 27.5.1992, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

(12)  Regolamento (CEE) n. 2159/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo al finanziamento delle spese necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario oleicolo (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 8).

(13)  Regolamento (CEE) n. 3815/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Spagna (GU L 387 del 31.12.1992, pag. 9).

(14)  Regolamento (CE) n. 1414/97 del Consiglio, del 22 luglio 1997, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 4).

(15)  Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(16)  Regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio, del 14 ottobre 2002, che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE (GU L 284 del 22.10.2002, pag. 1).

(17)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(19)  GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1272/2002 della Commissione (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 7).


9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/51


Rettifica del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 866/2004 si legge come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 866/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (1), in particolare l'articolo 2,

visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro (2) del suddetto atto di adesione, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo ha più volte sottolineato la sua netta preferenza per l'adesione di un'isola riunificata. Purtroppo, non è ancora stato possibile raggiungere una soluzione globale. A norma del paragrafo 12 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, il 26 aprile 2004 il Consiglio ha definito la sua posizione sull'attuale situazione nell'isola.

(2)

Pertanto, in attesa di una soluzione, l'applicazione dell'acquis all'atto dell'adesione è stata sospesa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10, nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

(3)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 10, a seguito di questa sospensione risulta necessario definire le condizioni alle quali le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione europea si applicano alla linea che separa le zone summenzionate da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Perché tali norme risultino efficaci, la loro applicazione deve essere estesa al confine tre le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(4)

Dal momento che la linea in questione non costituisce una frontiera esterna dell'Unione europea, devono essere stabilite norme speciali riguardanti l'attraversamento di merci, servizi e persone, la cui competenza principale spetta alla Repubblica di Cipro. Poiché le zone in questione si trovano temporaneamente all'esterno del territorio doganale e fiscale della Comunità e dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza, norme speciali dovrebbero assicurare livelli equivalenti a quelli esistenti nell'Unione europea relativamente alla sicurezza in materia di immigrazione clandestina e di minacce all'ordine pubblico e alla tutela dei suoi interessi economici per quanto riguarda la circolazione delle merci. Finché non saranno disponibili informazioni sufficienti sulla situazione di polizia sanitaria nelle zone summenzionate, la circolazione di animali e di prodotti di origine animale dovrebbe essere vietata.

(5)

L'articolo 3 del protocollo n. 10 sancisce esplicitamente che la sospensione dell'acquis non osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone summenzionate. Il presente regolamento è inteso ad agevolare gli scambi e gli altri collegamenti tra le zone summenzionate e quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, garantendo al contempo il mantenimento di norme adeguate di protezione.

(6)

Riguardo alle persone, la politica attuata dal governo della Repubblica di Cipro consente l'attraversamento della linea da parte di tutti i cittadini della Repubblica, dei cittadini dell'Unione europea e dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella parte settentrionale di Cipro oltre che di tutti i cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi che hanno fatto ingresso nell'isola attraverso le zone controllate dal governo.

(7)

Pur tenendo conto dei legittimi interessi del governo della Repubblica di Cipro, è necessario consentire ai cittadini dell'Unione europea di esercitare i loro diritti di libera circolazione all'interno dell'Unione stessa e fissare regole minime che consentano di effettuare controlli sulle persone lungo la linea e di assicurare l'efficace sorveglianza della stessa, al fine di combattere l'immigrazione clandestina dei cittadini di paesi terzi, nonché ogni eventuale minaccia alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico. È inoltre necessario definire le condizioni per l'attraversamento della linea da parte di cittadini di paesi terzi.

(8)

Riguardo ai controlli sulle persone, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni fissate nel protocollo n. 3, in particolare l'articolo 8.

(9)

Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo il mandato delle Nazioni Unite nella zona cuscinetto.

(10)

Dal momento che ogni cambiamento della politica attuata dal Governo della Repubblica di Cipro riguardo alla linea potrebbe comportare problemi di compatibilità con le regole stabilite dal presente regolamento, tali cambiamenti dovrebbero essere notificati prima della loro entrata in vigore alla Commissione, perché questa possa adottare iniziative appropriate atte ad evitare incompatibilità.

(11)

La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare gli allegati I e II del presente regolamento per far fronte a eventuali cambiamenti che richiedano un'azione immediata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «linea» si intende:

a)

ai fini dei controlli sulle persone di cui all'articolo 2, la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali non esercita un controllo effettivo;

b)

ai fini dei controlli sulle merci di cui all'articolo 4, la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e dalla zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

2)

per «cittadino di paesi terzi» si intende chiunque non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE.

I riferimenti nel presente regolamento alle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sono soltanto alle zone all'interno della Repubblica di Cipro.

TITOLO II

ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA DA PARTE DELLE PERSONE

Articolo 2

Controlli sulle persone

1.   La Repubblica di Cipro effettua controlli su tutte le persone che attraversano la linea, allo scopo di combattere l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi e di individuare e prevenire ogni minaccia alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico. Tali controlli sono effettuati anche sui veicoli e sugli oggetti appartenenti a persone che attraversano la linea.

2.   Tutte le persone sono soggette ad almeno un controllo perché sia accertata la loro identità.

3.   I cittadini di paesi terzi possono attraversare la linea solo alle seguenti condizioni:

a)

se sono in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di Cipro o di un documento di viaggio valido e, se necessario, di un visto valido per la Repubblica di Cipro; e

b)

se non costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

4.   La linea è attraversata solo ai punti di attraversamento autorizzati dalle autorità competenti della Repubblica di Cipro. Nell'allegato I figura un elenco di questi punti di attraversamento.

5.   I controlli sulle persone al confine tra la zona orientale di sovranità e le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sono effettuati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione.

Articolo 3

Sorveglianza della linea

La Repubblica di Cipro esercita una sorveglianza efficace lungo tutta la linea in modo da dissuadere le persone dall'eludere i controlli ai punti di attraversamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

TITOLO III

ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA DA PARTE DELLE MERCI

Articolo 4

Trattamento delle merci provenienti dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo

1.   Fatto salvo l'articolo 6, le merci possono essere introdotte nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, purché siano interamente ottenute nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo o la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo sia avvenuta in zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3).

2.   Tali merci non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente o a dichiarazione doganale, a condizione che non siano ammissibili a restituzioni all'esportazione o a misure di intervento. Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati.

3.   Le merci attraversano la linea solo ai punti di attraversamento elencati nell'allegato I e ai punti di attraversamento di Pergamos e Strovilia di competenza della zona orientale di sovranità.

4.   Le merci sono soggette ai requisiti e sono sottoposte ai controlli come prescritto dalla normativa comunitaria di cui all'allegato II.

5.   Le merci sono accompagnate da un documento rilasciato dalla Camera di Commercio turco-cipriota, debitamente autorizzata a tal fine dalla Commissione d'intesa con il governo della Repubblica di Cipro, o da un altro ente debitamente autorizzato d'intesa con quest'ultimo. La Camera di Commercio turco-cipriota o un altro ente debitamente autorizzato conserverà le registrazioni di tutti questi documenti emessi onde consentire alla Commissione di verificare il tipo e il volume delle merci che attraversano la linea nonché il loro rispetto delle disposizioni del presente articolo.

6.   Una volta che le merci hanno attraversato la linea in direzione delle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, le autorità competenti della Repubblica di Cipro verificano l'autenticità del documento di cui al paragrafo 5 accertandosi che corrisponda alla spedizione.

7.   La Repubblica di Cipro considera le merci di cui al paragrafo 1 come non importate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE (4) e dell'articolo 5 della direttiva 92/12/CEE (5), a condizione che queste siano destinate al consumo nella Repubblica di Cipro.

8.   Il paragrafo 7 non incide in alcun modo sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'IVA.

9.   L'attraversamento della linea da parte di animali vivi o prodotti di origine animale è vietato.

10.   Le autorità della zona orientale di sovranità possono mantenere il regime tradizionale di fornitura di merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo alla popolazione turco-cipriota del villaggio di Pyla. Esse controllano attentamente la quantità e il tipo di merci a seconda della loro destinazione.

11.   Le merci che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 ottengono lo status di merci comunitarie, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

12.   Il presente articolo si applica con effetto immediato a decorrere dal 1o maggio 2004 alle merci interamente ottenute nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e conformi all'allegato II. Per quanto riguarda le altre merci, l'integrale applicazione del presente articolo è soggetta a norme specifiche che tengano pienamente conto della particolare situazione dell'isola di Cipro in base ad una decisione della Commissione che dovrà essere adottata il più presto possibile e al più tardi entro due mesi dall'adozione del presente regolamento. A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato e si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE (6) del Consiglio.

Articolo 5

Merci inviate nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo

1.   Le merci autorizzate ad attraversare la linea sono esonerate dalle formalità di esportazione. Tuttavia, su richiesta, le autorità della Repubblica di Cipro forniscono la necessaria documentazione equivalente, nel pieno rispetto della legislazione interna cipriota.

2.   Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati non vengono pagate restituzioni all'esportazione al momento dell'attraversamento della linea.

3.   La fornitura di merci non beneficia dell'esenzione ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, della direttiva 77/388/CEE.

4.   È vietata la circolazione delle merci la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è, a norma della legislazione comunitaria, vietata o soggetta a un'autorizzazione, a restrizioni, a dazi o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione.

Articolo 6

Agevolazioni per le persone che attraversano la linea

La direttiva 69/169/CEE (7) non trova applicazione, ma le merci contenute nei bagagli delle persone che attraversano la linea, tra cui al massimo 20 sigarette e

Formula

di litro di bevande spiritose, sono esentate dall'imposta sugli affari e dall'accisa qualora non abbiano carattere commerciale e il loro valore totale non superi i 30 EUR per persona. Ai minori di anni 17 che attraversano la linea non sono concesse esenzioni dall'imposta sugli affari e dall'accisa sui prodotti del tabacco e sulle bevande alcoliche.

TITOLO IV

SERVIZI

Articolo 7

Tassazione

Se i servizi sono forniti attraverso la linea da o a persone stabilite, domiciliate o abitualmente residenti nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, tali servizi saranno considerati, ai fini dell'IVA, forniti o ricevuti da persone stabilite, domiciliate o abitualmente residenti nelle zone della Repubblica di Cipro poste sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Attuazione

Le autorità della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità a Cipro adottano tutte le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento e per impedirne ogni elusione.

Articolo 9

Adeguamento degli allegati

La Commissione può, d'intesa col governo di Cipro, modificare gli allegati del presente regolamento. Prima di modificare gli allegati, la Commissione consulta la Camera di commercio turco-cipriota o un altro ente debitamente autorizzato dal governo della Repubblica di Cipro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, nonché il Regno Unito se sono interessate le zone di sovranità. Quando modifica l'allegato II la Commissione segue la procedura appropriata di cui alla pertinente normativa comunitaria relativa alle materie che devono essere modificate.

Articolo 10

Cambiamento di politica

Ogni cambiamento della politica attuata dal governo della Repubblica di Cipro relativamente all'attraversamento di persone o merci entra in vigore solo dopo che le modifiche proposte sono state notificate alla Commissione e a condizione che quest'ultima non abbia espresso obiezioni nei confronti di tali modifiche entro un mese. Se opportuno e previa consultazione con il Regno Unito se sono interessate le zone di sovranità, la Commissione può proporre modifiche del presente regolamento al fine di garantire la compatibilità tra le norme nazionali e le norme dell'Unione europea applicabili alla linea.

Articolo 11

Riesame e controllo del regolamento

1.   Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 12, la Commissione riferisce ogni anno al Consiglio, a partire non più tardi da un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in ordine all'attuazione del regolamento e alla situazione derivante dalla sua applicazione, allegando a tale relazione, ove necessario, proposte adeguate di modifiche.

2.   La Commissione esamina in particolare l'applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento e le strutture degli scambi tra le zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e quelle non soggette a tale controllo, compreso il volume e il valore degli scambi ed i prodotti scambiati.

3.   Uno Stato membro può chiedere al Consiglio di invitare la Commissione ad esaminare e a riferire ad esso entro un termine ben definito in ordine a qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente regolamento.

4.   Nel caso di un'emergenza che crei una minaccia o un rischio per la salute delle persone o degli animali e delle piante, si applicano le procedure appropriate previste dalla normativa comunitaria di cui all'allegato II. Nel caso di altre emergenze o qualora si verifichino irregolarità o circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato, la Commissione può, sentito il governo della Repubblica di Cipro, applicare immediatamente tali misure in quanto rigorosamente necessarie per porre rimedio alla situazione. Le misure adottate sono comunicate al Consiglio entro 10 giorni lavorativi. Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, votare, emendare, modificare o annullare le misure adottate dalla Commissione entro 21 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione.

5.   Uno Stato membro può invitare la Commissione a fornire dettagli circa il volume, il valore e i prodotti che attraversano la linea all'appropriato comitato permanente o di gestione, purché fornisca un preavviso di un mese dalla sua richiesta.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'adesione di Cipro all'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

Elenco dei punti di attraversamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4

Ledra Palace

Agios Dhometios

ALLEGATO II

Requisiti e controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 4

Requisiti e controlli veterinari, fitosanitari e di sicurezza alimentare di cui alle misure adottate a norma dell'articolo 37 (ex articolo 43) e/o dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE. In particolare, piante, prodotti per le piante e altri oggetti di cui trattasi devono essere soggetti a controlli fitosanitari da parte di esperti debitamente autorizzati, al fine di accertarsi che soddisfino le disposizioni della legislazione fitosanitaria dell'Unione europea (direttiva 2000/29/CE del Consiglio (8)) prima che attraversino la linea per essere trasferiti nelle zone sotto il controllo effettivo della Repubblica di Cipro.


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

(2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

(5)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 30).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

(8)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).


9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/57


Rettifica del regolamento (CE) n. 867/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 867/2004 si legge come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 867/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 24 e l'allegato XII,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso della sua riunione annuale del 3 ottobre 2003, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha adottato una raccomandazione sull'assegnazione dei contingenti di aringhe nel golfo di Riga. È opportuno adottare le opportune misure a livello comunitario per recepire detta raccomandazione nella normativa comunitaria il giorno successivo alla data di adesione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

(2)

Nel marzo 2004 l'IBFSC ha adottato una raccomandazione che consente di aumentare il TAC di merluzzo bianco nel mar Baltico. Occorre fare sì che tale raccomandazione sia recepita nell'ordinamento giuridico della Comunità.

(3)

Nel quadro dell'accordo bilaterale di pesca da essa concluso con la Federazione russa, la Lettonia ha ottenuto un regime di accesso reciproco concernente il merluzzo bianco e lo spratto. Tali accordi riguardano esclusivamente la zona lettone delle acque comunitarie. Occorre prendere i provvedimenti necessari per recepire tali accordi nella normativa comunitaria.

(4)

Le possibilità di pesca della Comunità nelle acque norvegesi e le possibilità di pesca della Norvegia nelle acque comunitarie per il 2004 sono fissate a titolo provvisorio negli allegati IB, IC e VII del regolamento (CE) n. 2287/2003 (2), in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia. Nel verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 24 gennaio si è convenuto di raccomandare alle rispettive autorità le possibilità di pesca per il 2004 nelle acque rispettive. È opportuno prendere le disposizioni necessarie affinché i risultati delle consultazioni siano recepiti nella normativa comunitaria.

(5)

È opportuno autorizzare la flessibilità del contingente di sogliola nella zona II, mare del Nord, per migliorare la sostenibilità dei contingenti di pleuronettiformi nel mare del Nord e limitare i rigetti.

(6)

In virtù dell'allegato XII del trattato di adesione del 2003, la Polonia ha diritto a un contingente di aringhe nelle zone I e II.

(7)

In conformità con la procedura di cui all'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altro (3), la Comunità ha tenuto delle consultazioni con le Isole Færøer sull'accesso alla pesca per le aringhe atlantiche scandinave nelle acque a nord del 62o N.

(8)

Al fine di garantire che le reti da traino con finestra di fuga BACOMA siano l'unico tipo di attrezzo impiegato nella pesca del merluzzo bianco nelle acque comunitarie del mar Baltico, non deve essere consentito tenere a bordo attrezzi di altro tipo.

(9)

Per non creare difficoltà socioeconomiche, è opportuno autorizzare le attività di pesca non mirate alla cattura del merluzzo bianco all'interno della zona chiusa alla pesca del merluzzo bianco a ovest della Scozia, purché tali attività siano chiaramente definite e applicabili e non presentino rischi supplementari per il rimanente stock di merluzzo bianco.

(10)

I dati recenti sulla distribuzione delle catture di merluzzo bianco e di eglefino indicano che alcune zone nelle quali l'eglefino è molto abbondante ma il merluzzo bianco è scarsamente presente sono state impropriamente incluse nella «zona di protezione del merluzzo bianco» delimitata nell'allegato IV. Parimenti, alcune zone piuttosto densamente popolate da merluzzo bianco ne sono state impropriamente escluse. È pertanto necessario modificare l'estensione geografica della zona di protezione del merluzzo bianco.

(11)

Le misure di conservazione non devono ostacolare la raccolta delle informazioni scientifiche necessarie ai fini della gestione delle attività di pesca. Pertanto è opportuno autorizzare la pesca per scopi scientifici nelle zone in cui sono vietate le operazioni di pesca.

(12)

Sono stati corretti alcuni errori di calcolo e apportati alcuni miglioramenti redazionali.

(13)

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca siano rese disponibili quanto prima. Pertanto è essenziale concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

(14)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB, IC, II, IV e VII del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato si applica il giorno successivo alla data di adesione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati come segue:

1.   Nell'allegato IA:

a)

La voce relativa alla specie Aringa nella zona IIIbcd è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Aringa

Clupea Harengus

Zona:

IIIbcd (acque comunitarie), esclusa l'unità di gestione 3 e il golfo di Riga

Danimarca

8 279

 

 

Germania

25 106

 

 

Estonia

10 406 (4)

 

 

Finlandia

9 386

 

 

Lettonia

2 704 (4)

 

 

Lituania

2 568

 

 

Polonia

28 870

 

 

Svezia

36 499

 

 

CE

123 820

 

 

TAC

132 090

 

 

b)

Dopo la voce relativa all'Aringa nella zona III bcd è inserita la seguente voce:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Golfo di Riga

HER/03D-RG

Estonia

18 130

 

 

Lettonia

21 130

 

 

CE

39 260

 

 

TAC

39 260»

 

 

c)

La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie)

COD/25/32-

Danimarca

12 040 (5)

 

 

Germania

5 265 (5)

 

 

Estonia

781 (5)

 

 

Finlandia

625 (5)

 

 

Lettonia

2 968 (5)  (6)

 

 

Lituania

1 951 (5)

 

 

Polonia

9 251 (5)

 

 

Svezia

8 770 (5)

 

 

CE

41 650

 

 

TAC

45 400

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

d)

La voce relativa alla specie Spratto nella zona III bcd (acque comunitarie) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

III bcd (acque comunitarie)

SPR/3BCD-C

Danimarca

37 254

 

 

Germania

23 601

 

 

Estonia

43 260

 

 

Finlandia

19 501

 

 

Lettonia

52 249

 

 

Lituania

18 901

 

 

Polonia

110 880

 

 

Svezia

72 019

 

 

CE

377 665

 

 

Federazione russa

3 000 (7)

 

 

TAC

420 000

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

2.   Nell'allegato IB:

a)

La voce relativa alla specie Cicerelli nella zona IIa, Skagerrak, Kattegat, mare del Nord è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Cicerelli

Ammodytidae

Zona:

IIa (8), Skagerrak, Kattegat, Mare del Nord (8)

SAN/24.

Danimarca

727 472

 

 

Regno Unito

15 901

 

 

Tutti gli Stati membri

27 826 (9)

 

 

CE

771 200

 

 

Norvegia

45 000 (10)

 

 

Isole Færøer

20 000 (10)  (11)

 

 

TAC

836 200

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

b)

Le voci relative alla specie Aringa nelle zone: Skagerrak e Kattegat, Acque norvegesi a sud di 62°00' N:

sono sostituite dalla seguente:

"La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Aringa  (12)

Clupea harengus

Zona:

Skagerrak e Kattegat

HER/03A.

Danimarca

29 177 (14)

 

 

Germania

467 (14)

 

 

Svezia

30 521 (14)

 

 

CE

60 164

 

 

Isole Faroeer

500 (13)

 

 

TAC

70 000

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62°00' N

HER/04-N.

Svezia

1 076 (15)

 

 

CE

1 076

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

c)

Le voci relative alla specie Eglefino nelle zone: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie), IIa (acque comunitarie), mare del Nord, Acque norvegesi a sud di 62°00' N: sono sostituite dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62°00' N

COD/04-N.

Svezia

516 (16)

 

 

CE

516 (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

d)

La voce relativa alla specie Gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)

HAD/3A/BCD

Belgio

18

 

 

Danimarca

3 096

 

 

Germania

197

 

 

Paesi Bassi

4

 

 

Svezia

366

 

 

CE

3 681 (17)

 

 

TAC

4 755

 

 

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord

HAD/2AC4.

Belgio

625

 

 

Danimarca

4 300

 

 

Germania

2 736

 

 

Francia

4 769

 

 

Paesi Bassi

469

 

 

Svezia

303

 

 

Regno Unito

45 773 (18)

 

 

CE

58 975 (19)

 

 

Norvegia

15 391

 

 

TAC

77 000

 

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(HAD/04-NFS)

«CE

45 828»

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62°00' N

HAD/04-N.

Svezia

956

 

 

CE

956

 

 

TAC

Non pertinente»

 

 

e)

La voce relativa alla specie Passera di mare nella zona IIa (acque comunitarie), mare del Nord è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62°00' N

PRA/04-N.

Danimarca

900

 

 

Svezia

151 (20)

 

 

CE

1 051

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

f)

La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord

PLE/2AC4.

Belgio

3 624

 

 

Danimarca

11 778

 

 

Germania

3 397

 

 

Francia

680

 

 

Paesi Bassi

22 649

 

 

Regno Unito

16 761

 

 

CE

58 889

 

 

Norvegia

2 111

 

 

TAC

61 000

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.»

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(PLE/04-NFS)

«CE

30 000»

g)

La voce relativa alla specie Sgombro nella zona IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIb, c, d (acque comunitarie), mare del Nord è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° 00' N

POK/04-N.

Svezia

1 190

 

 

CE

1 190

 

 

TAC

190 000»

 

 

h)

La voce relativa alla specie Sogliola nella zona II, mare del Nord è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIb, c, d (acque comunitarie), mare del Nord

MAC/2A34-

Belgio

453

 

 

Danimarca

11 951

 

 

Germania

473

 

 

Francia

1 428

 

 

Paesi Bassi

1 437

 

 

Svezia

4 262 (21)  (22)  (23)

 

 

Regno Unito

1 331

 

 

CE

21 335 (22)  (24)  (25)

 

 

Norvegia

37 246 (26)

 

 

TAC

545 500 (27)

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

«IIIa

MAC/03A.

IIIa, IVb, c

MAC/3A/4BC

IVb

MAC/04B.

IVc

MAC/04C.

IIa (acque non CE), VI, dal 1° gennaio al 31 marzo 2004

MAC/2A6.

Danimarca

 

4 130

 

 

4 020

Francia

 

440

 

 

 

Paesi Bassi

 

440

 

 

 

Svezia

 

 

340

10

 

Regno Unito

 

440

 

 

 

Norvegia

3 000»

 

 

 

 

i)

La voce relativa alla specie Altre specie nelle acque comunitarie delle zone IIa, IV, VIa a nord di 56°30'N è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

II, mare del Nord

SOL/24.

Belgio

1 417

 

 

Danimarca

648

 

 

Germania

1 133

 

 

Francia

283

 

 

Paesi Bassi

12 790

 

 

Regno Unito

729

 

 

CE

17 000

 

 

TAC

17 000

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

j)

Tutte le note a piè di pagina con il testo «contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia» sono soppresse.

«Specie:

Altre specie

Zona:

Acque comunitarie delle zone IIa, IV, VIa a nord di 56° 30'N

OTH/2A46AN

CE

Non soggetto a restrizioni

 

 

Norvegia

5 000 (28)

 

 

Isole Færøer

400 (29)

 

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

k)

Tutte le note a piè di pagina con il testo «contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia» sono soppresse.

2.   Nell'allegato IC:

a)

La voce relativa alla specie Aringa nella zona I, II (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

"Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

I, II (acque comunitarie e acque internazionali)

HER/1/2.

Belgio

25

 

 

Danimarca

24 946

 

 

Germania

4 368

 

 

Spagna

82

 

 

Francia

1 076

 

 

Irlanda

6 458

 

 

Paesi Bassi

8 927

 

 

Polonia

1 262

 

 

Portogallo

82

 

 

Finlandia

386

 

 

Svezia

9 244

 

 

Regno Unito

15 948

 

 

CE

72 804

 

 

Isole Færøer

6 997 (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopraindicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi maggiori superiori a quelli indicati in appresso

 

II, Vb nord di 62o N (acque delle Færøer)

HER/2A5B-F

«Belgio

2

Danimarca

2 398

Germania

420

Spagna

8

Francia

103

Irlanda

621

Paesi Bassi

858

Polonia

121

Portogallo

8

Finlandia

37

Svezia

888

Regno Unito

1 533»

b)

La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona I, II (acque norvegesi) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I, II (acque norvegesi)

COD/1N2AB-

Germania

2 404

 

 

Grecia

293

 

 

Spagna

2 640

 

 

Irlanda

293

 

 

Francia

2 206

 

 

Portogallo

2 640

 

 

Regno Unito

9 324

 

 

CE

19 800 (31)

 

 

TAC

486 000

 

 

c)

La voce relativa alla specie Capelin nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri

40 985

 

 

CE

95 985 (32)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

d)

La voce relativa alla specie Eglefino nella zona I, II (acque norvegesi) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

I, II (acque norvegesi)

HAD/1N2AB-

Germania

428

 

 

Francia

257

 

 

Regno Unito

1 315

 

 

CE

2 000

 

 

TAC

Non pertinente»

 

 

e)

La voce relativa alla specie Gamberello boreale nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

PRA/514GRN

Danimarca

848

 

 

Francia

848

 

 

CE

5 675 (33)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

f)

La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

GHL/514GRN

Germania

4 037

 

 

Regno Unito

213

 

 

CE

4 800 (34)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

g)

La voce relativa alla specie Sgombro nella zona IIa (acque norvegesi) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque norvegesi)

MAC/02A-N.

Danimarca

11 100 (35)

 

 

CE

11 100 (35)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

h)

La voce relativa alla specie Scorfano di Norvegia nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

RED/514GRN

Germania

19 533

 

 

Francia

99

 

 

Regno Unito

138

 

 

CE

25 500 (36)  (37)  (38)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

i)

Tutte le note a piè di pagina con il testo «contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia» sono soppresse.

4.   Nell'allegato II

La voce relativa alla specie Aringa nella zona IIa (acque comunitarie), nel Mare del Nord, VIId è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

IIa(acque comunitarie), Mare del Nord, VIId,

HER/2A47DX

Belgio

214

 

 

Danimarca

41 356

 

 

Germania

214

 

 

Francia

214

 

 

Paesi Bassi

214

 

 

Svezia

202

 

 

Regno Unito

786

 

 

CE

43 200

 

 

TAC

43 200

 

 

Note:

(1)

Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.»

5.   Nell'allegato IV:

a)

È inserito il seguente punto:

«1.1.3   Norma della rete unica

Ove venga utilizzata una rete da traino con finestre di fuga, non possono essere tenuti a bordo attrezzi di altro tipo.»

b)

Il punto 6 è soppresso.

c)

Il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13   Restrizioni alla pesca del merluzzo bianco all'ovest della Scozia

a)

Fino al 31 dicembre 2004 è proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con linee dirette le seguenti coordinate geografiche:

59° 05' N, 06° 45' O

59° 30' N, 06° 00' O

59° 40' N, 05° 00' O

60° 00' N, 04° 00' O

59° 30' N, 04° 00' O

59° 05' N, 06° 45' O.

b)

In deroga alla lettera a), è consentita l'attività di pesca con l'impiego di nasse, a condizione che:

i)

non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse; e

ii)

non sia tenuto a bordo pesce diverso dai molluschi e dai crostacei.

c)

In deroga alla lettera a), è consentita l'attività di pesca con l'impiego di reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm, a condizione che:

i)

non siano tenute a bordo reti avente maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm; e

ii)

non sia tenuto a bordo pesce diverso dall'aringa, dallo sgombro, dal sugarello, dal melù, dalla sardina, dalle sardinelle, dallo spratto e dalle argentine.»

d)

Al punto 17:

i)

la sezione a) è sostituita dalla seguente:

a)

« Ai fini di questo punto, per “zona di protezione del merluzzo bianco” si intende la parte delle divisioni CIEM IV, compresa nei seguenti rettangoli CIEM, situata a oltre 12 miglia marine dalle linee di base costiere:

49E6, 48E6, 47E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 51E9, 50E9, 49E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 46F0, 45F0, 51F1, 50F1, 49F1, 48F1, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1, 50F2, 49F2, 48F2, 47F2, 46F2, 45F2, 44F2, 46F3, 45F3, 44F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38E9, 37E9, 37F0.»;

ii)

è inserita la seguente sezione:

e)

« Uno Stato membro può registrare le catture di eglefino effettuate nel periodo 1o gennaio 2004 ? 21 aprile 2004 in base al fatto che tali catture si siano verificate all'interno o all'esterno della zona di cui alla lettera a).»

e)

È aggiunto il seguente punto 18:

18.   « Sorveglianza scientifica

a)

Le misure di cui ai punti 5, 7, 13 e 16 non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro interessato, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

b)

 

Gli organismi marini catturati per le finalità di cui alla lettera a) possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

 

rispondono ai requisiti stabilite di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 e ai requisiti di commercializzazione adottati a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, oppure

 

siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.»

f)

L'appendice 2 è sostituita dalla seguente:

«Allegato IV, appendice 2

ATTREZZI TRAINATI: Skagerrak e Kattegat

Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati»

«Specie

Dimensioni delle maglie (millimetri)

<16

16-31

32-69

32-69

35-69

70-89  (43)

≥90

Percentuale minima di specie bersaglio

50%  (44)

50%  (44)

20%  (44)

50%  (44)

20%  (44)

20%  (45)

30%  (46)

Nessuna

Cicerelli (Ammodytidae) (41)

x

x

x

x

x

x

x

x

Cicerelli (Ammodytidae) (42)

 

x

 

x

x

x

x

x

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

 

x

 

x

x

x

x

x

Melù (Micromesistius poutassou)

 

x

 

x

x

x

x

x

Tracina drago (Trachinus draco) (39)

 

x

 

x

x

x

x

x

Molluschi (eccetto Sepia) (39)

 

x

 

x

x

x

x

x

Aguglia (Belone belone) (39)

 

x

 

x

x

x

x

x

Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (39)

 

x

 

x

x

x

x

x

Argentine (Argentina spp.)

 

 

 

x

x

x

x

x

Spratto (Sprattus sprattus)

 

x

 

x

x

x

x

x

Anguilla (Anguilla, anguilla)

 

 

x

x

x

 

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (40)

 

 

x

x

x

 

x

x

Sgombro (Scomber spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Sugarello (Trachurus spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Aringa (Clupea harengus)

 

 

 

x

 

 

x

x

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

x

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (39)

 

 

 

 

x

 

x

x

Merlano (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Interi Scampi (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Tutti gli altri organismi marini

 

 

 

 

 

 

 

x

6.   Nell'allegato VII, il testo della Parte I e della Parte II è sostituito dal testo seguente:

«PARTE I

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per i pescherecci comunitari che operano in acque di paesi terzi

«Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62°00' N

75

55

Specie demersali, a nord di 62°00' N

80

50

Sgombro, a sud di 62°00'N, pesca con cianciali

11

Non pertinente

Sgombro, a sud di 62°00'N, pesca al traino

19

Non pertinente

Sgombro, a nord di 62°00'N, pesca con cianciali

11 (47)

Non pertinente

Specie industriali, a sud di 62°00' N

480

150

Acque delle isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer

26

13

Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6°30' O

8

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00'N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

26

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O.

70

20

Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

70

22

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”.

34

20

Pesca con il palangaro

10

6

Pesca dello sgombro

12

12

Pesca dell'aringa a nord di 62°N

21

21

Islanda

Tutte le attività di pesca

18

5

Acque della Federazione russa

Tutte le attività di pesca

pm

pm

Pesca del merluzzo bianco

7  (48)

pm

Pesca dello spratto

pm

pm

PARTE II

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

«Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

Norvegia (49)

Aringa, a nord di 62°00' N

18

18

Isole Færøer

Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)

14

14

Aringa a nord di 62°00' N

21

21

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30' N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

15

15

Molva e brosmio

20

10

Melù, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)

3

3

Federazione russa

Aringa, IIId (acque della Svezia)

pm

pm

Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)

pm

pm

Spratto

4  (50)

pm

Barbados

Mazzancolle  (51)(acque della Guiana francese)

5

pm (52)

Lutiani  (53) (acque della Guiana francese)

5

pm

Guiana

Mazzancolle  (51) (acque della Guiana francese)

pm

pm (52)

Suriname

Mazzancolle  (51)(acque della Guiana francese)

5

pm (54)

Trinidad e Tobago

Mazzancolle  (51) (acque della Guiana francese)

8

pm (55)

Giappone

Tonno  (56) (acque della Guiana francese)

pm

 

Corea

Tonno (56) (acque della Guiana francese)

pm

pm (55)

Venezuela

Lutiani  (53) (acque della Guiana francese)

41

pm

 

Squali (53) (acque della Guiana francese)

4

pm


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 639/2004 (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 226 del 29.8.1980, pagg. 12-15.

(4)  Può essere pescato nel Golfo di Riga (HER/03D-RG).»

(5)  Può essere pescato nelle sottodivisioni da 22 a 24.

(6)  Di cui 350 tonnellate possono essere pescate nelle acque della Federazione russa nella zona IIId.»

(7)  Da pescare nella zona lettone delle acque comunitarie, compreso un massimo di 150 tonnellate di catture accessorie di aringa.»

(8)  Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

(9)  Eccetto Danimarca e Regno Unito.

(10)  Da prelevare nel mare del Nord.

(11)  Inclusi la busbana norvegese e un massimo di 4 000 tonnellate di spratto. Lo spratto e un massimo di 6 000 tonnellate di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VIa a nord di 56°30'N.»

(12)  Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.

(13)  Da prelevare nello Skagerrak.

(14)  Di cui il 50%, come misura ad hoc per il 2004, può essere pescato nel mare del Nord (acque comunitarie) a sud di 60o N e a est di 4o E.»

(15)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate sul rispettivo contingente.»

(16)  Come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2004.»

(17)  Tranne un quantitativo stimato di 874 t di catture accessorie industriali.»

(18)  Di cui 29 500 t che devono essere catturate e sbarcate da pescherecci muniti di permessi speciali di pesca conformemente al paragrafo 17 dell'allegato IV.

(19)  Tranne un quantitativo stimato di 2 634 t di catture accessorie industriali.»

(20)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»

(21)  Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab (MAC/3A/4AB).

(22)  Comprese 214 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV (MAC/04-N.)

(23)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(24)  Comprese 1 865 t risultanti dalle condizioni definite nella nota 2 dell'allegato del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia (Bruxelles, 9 dicembre 1995).

(25)  Comprese 636 t risultanti dall'accordo per il 2004 tra la Comunità europea e la Norvegia sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili.

(26)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.

(27)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.»

(28)  Limitatamente a IIa e IV. Inclusa pesca non specificata; di cui può essere pescato fino a un massimo di 350 tonnellate di sogliola.

(29)  Limitatamente alle catture accessorie di coregone in IV e Via».

(30)  Può essere pescata nelle acque comunitarie.

(31)  Contingente da rivedere dopo l'adozione del Protocollo che modifica il 4o Protocollo che stabilisce le condizioni relative all'accordo sulla pesca tra la Comunità e la Groenlandia.»

(32)  Di cui 15 000 t assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70% del TAC di capelin per la campagna. Al momento di riesaminare questo TAC, nel corso del 2004, il contingente della Comunità sarà modificato di conseguenza.»

(33)  Di cui 2 830 t assegnate alla Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.»

(34)  Di cui 400 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer. Contingente da rivedere dopo l'adozione del Protocollo che modifica il 4o Protocollo che stabilisce le condizioni relative all'accordo sulla pesca tra la Comunità e la Groenlandia.»

(35)  Può essere pescato anche nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non comu nitarie).»

(36)  Un massimo di 20 000 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a Est o Ovest.

(37)  5 230 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia.

(38)  500 t sono assegnate alle isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.»

(39)  Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.

(40)  4 miglia al di fuori dalle linee di base.

(41)  Dal 1° marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1° marzo al 31 luglio nel Kattegat.

(42)  Dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.

(43)  Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco e l'avansacco devono essere costituiti da pezze a maglie quadrate.

(44)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(45)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(46)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro e astice.»

(47)  Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62°00'N.

(48)  Si applica solo ai pescherecci battenti bandiera lettone.»

(49)  In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(50)  Applicabile dal 1o gennaio al 30 aprile 2004.

(51)  Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

(52)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

(53)  Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, situata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza. Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

(54)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

(55)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

(56)  Da catturarsi escluvamente con palangari.»