ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 204

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
9 giugno 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1080/2004 della Commissione, dell'8 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1081/2004 della Commissione dell’8 giugno 2004 recante deroga al regolamento (CE) n. 1431/94 per quanto riguarda la validità dei titoli d’importazione nel settore delle carni di pollame

3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

69,9

999

69,9

0707 00 05

052

120,2

999

120,2

0709 90 70

052

97,2

999

97,2

0805 50 10

052

48,0

382

55,2

388

69,8

508

50,2

528

56,0

999

55,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

86,9

400

110,5

404

106,7

508

72,1

512

69,4

524

38,6

528

69,4

720

78,1

804

105,2

809

92,8

999

83,0

0809 10 00

052

208,2

624

287,4

999

247,8

0809 20 95

052

380,1

068

171,2

400

337,6

999

296,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2004 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2004

recante deroga al regolamento (CE) n. 1431/94 per quanto riguarda la validità dei titoli d’importazione nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (2) disciplina la validità dei titoli d’importazione.

(2)

La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici (3) ha sospeso fino al 15 agosto 2004. le importazioni di diversi prodotti del settore del pollame in provenienza da vari paesi, tra cui la Thailandia. Questo provvedimento ha probabilmente precluso ad alcuni operatori l’uso dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 per le importazioni provenienti dalla Thailandia. Di conseguenza, la durata di validità dei titoli in questione deve essere prorogata fino al 30 settembre 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1431/94, la validità dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 per i prodotti del gruppo n. 2 provenienti dalla Thailandia è prorogata al 30 settembre 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  JGU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001,pag. 24).

(3)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59.