ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 190

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
28 maggio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1026/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1027/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1028/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1029/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1030/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1031/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1032/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di maggio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1033/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1034/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1035/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 28 maggio 2004

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1036/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1037/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

22

 

 

Regolamento (CE) n. 1038/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1039/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1040/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1041/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

33

 

 

Regolamento (CE) n. 1042/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1043/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

37

 

 

Regolamento (CE) n. 1044/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

39

 

 

 

*

Avviso ai lettori

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.5.2004   

IT

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L 190/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

91,9

204

152,4

999

122,2

0707 00 05

052

117,9

096

51,3

999

84,6

0709 90 70

052

95,3

999

95,3

0805 10 10 , 0805 10 30 , 0805 10 50

052

32,6

204

45,4

220

40,6

388

60,9

400

40,4

624

57,2

999

46,2

0805 50 10

388

53,6

528

50,6

999

52,1

0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90

388

86,5

400

130,2

404

100,2

508

69,5

512

68,8

524

62,5

528

67,6

720

76,7

804

101,4

999

84,8

0809 20 95

052

416,9

400

285,1

999

351,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


28.5.2004   

IT

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L 190/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1027/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004

E1

100,00

E2

60,41

E3

100,00

P1

100,00

P2

P3

2,25

P4

6,25


28.5.2004   

IT

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L 190/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004

(in t)

1

1,48

1 775,00

2

1,52

1 275,00

3

1,52

825,00

4

1,82

450,00

5

3,72

175,00


28.5.2004   

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L 190/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004

(in t)

IL1

14,93

360,50

IL2

128,75


28.5.2004   

IT

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L 190/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3)

Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(5)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(7)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall’altro delle disponibilità di bilancio.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento, conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 8).

(3)   GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 maggio 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

24,50

35,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

32,56

46,51

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

58,80

84,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

45,50

65,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

110,08

157,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

105,00

150,00


28.5.2004   

IT

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L 190/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1031/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1o luglio 2004-30 giugno 2005 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

0,659922, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,

0,296688, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2004 (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 42).


28.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di maggio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 maggio 2004, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 5 e 6 e alle parti I.F e I.H dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).


ALLEGATO I. A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

1,0000

09.4599

0,1888

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0079

09.4596

1,0000


ALLEGATO I. B

5.   Prodotti originari della Romania

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4758

0,3641


6.   Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4660

1,0000

09.4675


ALLEGATO I. F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000


ALLEGATO I. H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4781

1,0000

09.4782

0,9028


28.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 26 maggio 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 26 maggio 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è il seguente:

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

139,80

155,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

194,00

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


28.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 26 maggio 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 26 maggio 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 36,50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


28.5.2004   

IT

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L 190/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 28 maggio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)   GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 28 maggio 2004

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00  (2)

8,34

0

1703 90 00  (2)

9,75

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


28.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 28 MAGGIO 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 91 00

S00

EUR/100 kg

43,06  (1)

1701 11 90 99 10

S00

EUR/100 kg

43,06  (1)

1701 12 90 91 00

S00

EUR/100 kg

43,06  (1)

1701 12 90 99 10

S00

EUR/100 kg

43,06  (1)

1701 91 00 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4681

1701 99 10 91 00

S00

EUR/100 kg

46,81

1701 99 10 99 10

S00

EUR/100 kg

46,81

1701 99 10 99 50

S00

EUR/100 kg

46,81

1701 99 90 91 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4681

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


28.5.2004   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91 , della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

(2)   GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 28 MAGGIO 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 91 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

46,81  (1)

1702 60 10 90 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

46,81  (1)

1702 60 80 91 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

88,94  (2)

1702 60 95 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4681  (3)

1702 90 30 90 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

46,81  (1)

1702 90 60 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4681  (3)

1702 90 71 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4681  (3)

1702 90 99 99 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4681  (3)  (4)

2106 90 30 90 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

46,81  (1)

2106 90 59 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4681  (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


28.5.2004   

IT

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L 190/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 49,950 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4).


28.5.2004   

IT

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L 190/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5)

Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione


(1)   GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78).

(2)   GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)   GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004 (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 8).

(4)   GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)   GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 maggio 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (1)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– eall'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

2,164

2,164

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

2,164

2,164

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55  (3):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

1,623

1,623

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

1,623

1,623

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– altre (incluso allo stato naturale)

2,164

2,164

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

2,164

2,164

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

2,164

2,164

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

2,500

2,500

– a grani medi

2,500

2,500

– a grani lunghi

2,500

2,500

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(2)  Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

(3)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


28.5.2004   

IT

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L 190/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)   GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200  (1)

C10

EUR/t

30,30

1102 20 10 9400  (1)

C10

EUR/t

25,97

1102 20 90 9200  (1)

C10

EUR/t

25,97

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100  (1)

C10

EUR/t

38,95

1103 13 10 9300  (1)

C10

EUR/t

30,30

1103 13 10 9500  (1)

C10

EUR/t

25,97

1103 13 90 9100  (1)

C10

EUR/t

25,97

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

34,62

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

28,13

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

32,46

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

24,89

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

5,41

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

34,62

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

34,62

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

34,62

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

34,62

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000  (2)

C10

EUR/t

33,92

1702 30 59 9000  (2)

C10

EUR/t

25,97

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

33,92

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

25,97

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

25,97

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

33,92

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

25,97

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

35,54

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

24,67

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

25,97

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

Tutte le destinazioni.

C11

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.


28.5.2004   

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L 190/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000 ,

 

2309 10 13 9000 ,

 

2309 10 31 9000 ,

 

2309 10 33 9000 ,

 

2309 10 51 9000 ,

 

2309 10 53 9000 ,

 

2309 90 31 9000 ,

 

2309 90 33 9000 ,

 

2309 90 41 9000 ,

 

2309 90 43 9000 ,

 

2309 90 51 9000 ,

 

2309 90 53 9000


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1005 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 29 40 , 1104 19 50 , 1104 23 , 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


28.5.2004   

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L 190/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

(2)   GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 maggio 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zuccheri bianchi

46,81

46,81


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L 190/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.

(2)

Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2).

(3)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.

(4)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

(5)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.

(8)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(2)   GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


28.5.2004   

IT

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L 190/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 (3), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

(2)

A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 21 al 27 maggio 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)   GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.


28.5.2004   

IT

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L 190/s3


In data 28 aprile 2004, la Commissione ha adottato la decisione C(2004) 1582 def. che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

Nell'attesa della sua pubblicazione nella GU, questo testo è disponibile su:

 

http://europa.eu.int/comm/food/plant/organisms/protected/index_en.htm