ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 185

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
24 maggio 2004


Sommario

 

Rettifiche

pagina

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004)

1

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004)

4

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 813/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 per quanto riguarda talune misure di conservazione per le acque intorno a Malta (GU L 150 del 30.4.2004)

13

 

*

Rettifica della decisione 2004/425/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo (GU L 150 del 30.4.2004)

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Rettifiche

24.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/1


Rettifica del regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 811/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 811/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di nasello settentrionale delle acque comunitarie ha subito, a seguito dei livelli di mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter comprometterne la ricostituzione mediante la riproduzione. Esso rischia quindi l'esaurimento.

(2)

Lo stock di cui trattasi è localizzato nel Kattegat, nello Skagerrak, nel Mare del Nord, nella Manica, nelle acque della Scozia occidentale e intorno all'Irlanda e nel golfo di Biscaglia.

(3)

È necessario adottare provvedimenti per l'attuazione di un piano pluriennale finalizzato alla ricostituzione di questo stock.

(4)

Si prevede che per la ricostituzione di questo stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni.

(5)

Si considera che l'obiettivo del piano è conseguito per questo stock quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.

(6)

Per poter conseguire questo obiettivo, il tasso di mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare.

(7)

Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) dello stock in questione.

(8)

Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, il Consiglio dovrebbe decidere le misure da attuare successivamente, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2).

(9)

Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento istituisce un piano di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale situato nelle divisioni CIEM III a, sottozona CIEM IV, divisioni CIEM V b (acque comunitarie), VI a (acque comunitarie), sottozona CIEM VII e divisioni CIEM VIII a, b, d ed e («lo stock di nasello settentrionale»).

Articolo 2

Obiettivo del piano di ricostituzione

L'obiettivo del piano di ricostituzione di cui all'articolo 1 è portare i quantitativi di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale a valori pari o superiori a 140 000 tonnellate.

Articolo 3

Conseguimento dei livelli

Qualora la Commissione constati, in base al parere del CIEM e in seguito all'accordo su tale parere in seno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per lo stock di nasello settentrionale è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire il piano di ricostituzione con un piano di gestione dello stock, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) 2371/2002.

Articolo 4

Fissazione dei TAC

Un TAC per lo stock di nasello settentrionale è fissato a norma dell'articolo 5 qualora il CSTEP ritenga, in base alla relazione più recente del CIEM, che i quantitativi di pesci adulti siano pari o superiori a 100 000 tonnellate.

Articolo 5

Procedura della fissazione dei TAC

1.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per l'anno successivo relativamente allo stock di nasello settentrionale.

2.   Per il 2004 il TAC è fissato a un livello corrispondente a una mortalità per pesca pari a 0,25, ossia il 4 % in meno della mortalità per pesca dello status quo. Per gli anni successivi del piano di ricostituzione il TAC non supera un livello di catture che, secondo valutazioni scientifiche del CSTEP in base alle relazioni più recenti del CIEM, corrisponderà ad una mortalità per pesca pari a 0,25.

3.   Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa condurre nell'anno di applicazione a una diminuzione della biomassa degli stock di riproduzione.

4.   Ove si preveda che la fissazione del TAC per un determinato anno a norma del paragrafo 2 dia come risultato, alla fine di quell'anno, un quantitativo di pesci adulti superiore al livello da conseguire indicato nell'articolo 2, la Commissione effettuerà una revisione del piano di ricostituzione e proporrà gli adeguamenti necessari sulla base delle più recenti valutazioni scientifiche. Siffatta revisione sarà in ogni caso effettuata entro tre anni dall'adozione del presente regolamento al fine di assicurare che siano conseguiti gli obiettivi del piano di ricostituzione.

5.   Ad eccezione del primo anno di applicazione del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:

a)

qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % il TAC di quell'anno; o

b)

qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % al TAC di quell'anno.

Articolo 6

Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali

Se il quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore a 100 000 tonnellate, si applicano le seguenti norme:

a)

si applica l'articolo 5 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale tale da raggiungere o superare il quantitativo di 100 000 tonnellate;

b)

qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 5 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale tale da raggiungere o superare il quantitativo di 100 000 tonnellate, il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata su proposta della Commissione in merito a un TAC per l'anno successivo che sia inferiore al TAC derivante dall'applicazione del metodo descritto nell'articolo 5.

Articolo 7

Registrazione e computo del tempo trascorso nelle zone

A prescindere dall'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 sexies e 19 undecies di detto regolamento si applicano ai pescherecci operanti nella zona geografica di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Notifica preliminare

1.   Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre due tonnellate di nasello settentrionale a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:

a)

il nome del porto o luogo di sbarco;

b)

l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;

c)

i quantitativi in chilogrammi di peso vivo delle specie regolamentate di cui più di 50 chilogrammi sono detenuti a bordo.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a due tonnellate di nasello settentrionale possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

3.   Il comandante di un peschereccio comunitario, o il suo rappresentante, che intende trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 1 con un preavviso di almeno 24 ore.

Articolo 9

Porti designati

1.   Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di nasello settentrionale nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

2.   Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di nasello settentrionale superiori a due tonnellate.

3.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 giugno 2004, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza per detti porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di nasello settentrionale di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 10

Margine di tolleranza

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), il margine di tolleranza consentito nella stima dei quantitativi di nasello settentrionale detenuti a bordo ed espressi in chilogrammi è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Nel caso in cui la normativa comunitaria non stabilisca un fattore di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera.

Articolo 11

Stivaggio separato

È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di nasello settentrionale mescolati con altre specie di organismi marini in recipienti. I recipienti contenenti nasello settentrionale vengono opportunamente contrassegnati a fini di identificazione o stivati separatamente dagli altri recipienti.

Articolo 12

Trasporto

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello settentrionale pescati nella zona geografica definita nell'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati in presenza di ispettori prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di nasello settentrionale sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell'articolo 9, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati in presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 20 giugno 2004, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

2.   In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di nasello settentrionale superiori a 50 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia della dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento citato, indicante i quantitativi trasportati di nasello settentrionale.

Articolo 13

Programma di controllo specifico

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per lo stock di nasello settentrionale può avere una durata superiore a due anni dalla data di entrata in vigore.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH


(1)  Parere reso l'11 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).


24.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/4


Rettifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 812/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 812/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

L'obiettivo della politica comune della pesca, definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine la Comunità dovrebbe, tra l'altro, ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, mentre la politica comune della pesca dovrebbe essere coerente con altre politiche comunitarie, in particolare in materia di ambiente.La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (3), garantisce ai cetacei una rigorosa protezione e impone agli Stati membri di sorvegliare lo stato di conservazione di queste specie. Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un sistema per sorvegliare la cattura e l'uccisione accidentali di queste specie, intraprendere ulteriori ricerche e adottare le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto significativo sulle specie in questione.In considerazione dei dati scientifici disponibili e delle tecniche messe a punto per ridurre la cattura e l'uccisione accidentali di cetacei nel corso delle attività di pesca è necessario adottare ulteriori misure per promuovere la tutela dei piccoli cetacei, in modo coerente e mediante la cooperazione a livello comunitario.Per tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca sono stati messi a punto dispositivi acustici, grazie ai quali si è riusciti a ridurre le catture accessorie di cetacei nella pesca con reti fisse. È pertanto opportuno imporre l'uso di questi dispositivi nelle zone e nelle attività di pesca per le quali si registra o si prevede un livello elevato di catture accessorie di piccoli cetacei, tenendo conto anche del rapporto costo/efficacia di tale misura. È necessario inoltre stabilire le specifiche tecniche necessarie per garantire l'efficacia dei deterrenti acustici da utilizzare per tali attività di pesca. Sono necessari studi scientifici o progetti pilota per migliorare le conoscenze sugli effetti nel tempo dell'uso di deterrenti acustici.Il presente regolamento non dovrebbe impedire la ricerca scientifica e tecnica, in particolare per quanto riguarda nuove forme di deterrenti attivi. Ai fini del presente regolamento è opportuno pertanto che gli Stati membri possano autorizzare, a titolo temporaneo, nuovi ed efficaci tipi di deterrenti acustici che non sono conformi alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento stesso. È altresì necessario aggiornare, non appena possibile, le specifiche tecniche relative a tali dispositivi, ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).Le osservazioni indipendenti delle attività di pesca rivestono un'importanza fondamentale al fine di ottenere stime attendibili sulla cattura accidentale di cetacei. È pertanto necessario introdurre programmi di sorveglianza, con la presenza a bordo di osservatori indipendenti, e coordinare la designazione delle attività di pesca in cui tale sorveglianza dovrebbe essere prioritaria. Per poter fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca in questione, gli Stati membri dovrebbero predisporre e attuare programmi adeguati di sorveglianza per le navi battenti la loro bandiera impegnate in tali attività. Per i piccoli pescherecci di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, che talvolta non consentono di accogliere a bordo in via permanente una persona supplementare in qualità di osservatore, è opportuno raccogliere informazioni sulle catture accidentali di cetacei attraverso studi scientifici o progetti pilota. È necessario inoltre stabilire i compiti comuni di sorveglianza e di notifica.Per consentire di far regolarmente il punto a livello comunitario e di effettuare una valutazione approfondita a medio termine, gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente sull'uso dei deterrenti acustici (pinger) e sull'applicazione dei programmi che prevedono la presenza a bordo degli osservatori, accludendo tutte le informazioni raccolte sulla cattura e l'uccisione accidentali dei cetacei durante la pesca.I rischi risultanti dalla pesca con reti da posta derivanti per le popolazioni di focene del Mar Baltico, gravemente in pericolo, impongono di porre fine all'uso di dette reti in questa zona. Le navi comunitarie che praticano in questa zona la pesca con reti da posta derivanti saranno soggette a vincoli economici e tecnici, che impongono un'eliminazione progressiva di tali attrezzi, prima del divieto assoluto dal 1o gennaio 2008. Occorrerebbe modificare il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (5), per incorporarvi dette misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei da parte di pescherecci nelle zone di cui agli allegati I e III.

Articolo 2

Uso di deterrenti acustici

1.   Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, è vietato per le navi di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri usare gli attrezzi da pesca di cui all'allegato I nelle zone, nei periodi e a decorrere dalle date indicati dallo stesso, salvo qualora vengano simultaneamente usati deterrenti acustici attivi.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari si accertano che i deterrenti acustici siano pienamente operativi al momento di calare gli attrezzi.

3.   A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e valutare, attraverso studi scientifici o progetti pilota, gli effetti nel tempo dell'uso di deterrenti acustici nelle attività di pesca e nelle zone considerate.

Articolo 3

Specifiche tecniche e modalità d'uso

1.   I deterrenti acustici usati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi a una delle serie di specifiche tecniche e di modalità d'uso stabilite nell'allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo di deterrenti acustici non conformi alle specifiche tecniche o alle modalità d'uso stabilite nell'allegato II, purché i loro effetti sulla riduzione delle catture accidentali di cetacei siano stati sufficientemente comprovati. L'autorizzazione è valida per due anni al massimo.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2 entro due mesi dalla data del rilascio. Essi forniscono alla Commissione le informazioni tecniche e scientifiche relative al deterrente acustico autorizzato e ai suoi effetti sulle catture accidentali di cetacei.

Articolo 4

Programmi di osservazione in mare

1.   Gli Stati membri elaborano ed attuano programmi di sorveglianza delle catture accidentali di cetacei con osservatori a bordo delle navi battenti la loro bandiera e aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 metri per le attività di pesca e alle condizioni stabilite nell'allegato III. I programmi di sorveglianza sono concepiti in modo da fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca considerate.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di cetacei per quanto riguarda le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri e impegnate nelle attività di pesca di cui nell'allegato III, punto 3, attraverso opportuni studi scientifici o progetti pilota.

Articolo 5

Osservatori

1.   Gli Stati membri adempiono all'obbligo di fornire osservatori designando a tal fine persone indipendenti, adeguatamente qualificate e provviste di esperienza. Per poter svolgere il loro compito, le persone designate devono possedere le seguenti qualifiche:

a)

un'esperienza sufficiente che consenta loro di identificare le specie di cetacei e i metodi di pesca;

b)

competenze di base della navigazione marittima e una formazione adeguata in materia di sicurezza;

c)

capacità di eseguire compiti scientifici elementari, come ad esempio eventuali prelievi di campioni, corredati di osservazioni precise e restituzione dei risultati ottenuti;

d)

una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

2.   Il compito degli osservatori consiste nel sorvegliare le catture accidentali di cetacei e nel raccogliere i dati necessari per estrapolare dalle catture accessorie registrate i valori per l'intera attività di pesca considerata. Gli osservatori in particolare:

a)

sorvegliano le operazioni di pesca delle navi interessate e registrano i dati pertinenti sullo sforzo di pesca (caratteristiche dell'attrezzo, posizione e ora d'inizio e fine dell'operazione di pesca vera e propria);

b)

sorvegliano le catture accidentali di cetacei.

Gli osservatori possono inoltre svolgere ogni altra osservazione decisa dagli Stati membri per contribuire alla comprensione scientifica della composizione delle catture delle navi considerate e delle condizioni biologiche degli stock ittici.

3.   L'osservatore invia alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato un rapporto in cui figurano tutti i dati raccolti sullo sforzo di pesca e le osservazioni relative alle catture accidentali di cetacei, con un resoconto delle principali constatazioni.

Il rapporto contiene in particolare le seguenti informazioni relative al periodo considerato:

a)

l'identità della nave;

b)

il nome dell'osservatore e il periodo di permanenza a bordo;

c)

il tipo di attività di pesca (comprese le caratteristiche dell'attrezzo, le zone con riferimento agli allegati I e III e le specie bersaglio);

d)

la durata della bordata e il corrispondente sforzo di pesca (calcolato moltiplicando la lunghezza totale della rete per le ore di pesca dell'attrezzo passivo o per le ore di pesca dell'attrezzo da traino);

e)

il numero di cetacei accidentalmente catturati, con l'indicazione della specie e, se possibile, ulteriori informazioni sulla taglia o il peso, il sesso, l'età e, se del caso, indicazioni sugli animali sfuggiti durante il recupero dell'attrezzo o rigettati vivi in mare;

f)

qualsiasi altra informazione che l'osservatore ritenga utile ai fini del presente regolamento, oppure eventuali constatazioni supplementari relative alla biologia dei cetacei (ad esempio l'avvistamento di cetacei o comportamenti particolari in relazione all'operazione di pesca).

Il comandante della nave può chiedere una copia del rapporto dell'osservatore.

4.   Lo Stato membro di bandiera conserva le informazioni contenute nei rapporti dell'osservatore per almeno cinque anni dopo la fine del periodo oggetto del rapporto.

Articolo 6

Relazioni annuali

1.   Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 1o giugno di ogni anno, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 nel corso dell'anno precedente. La prima relazione si riferisce alla parte dell'anno trascorsa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e all'intero anno successivo.

2.   Basandosi sui rapporti degli osservatori trasmessi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e su tutti gli altri dati pertinenti, compresi quelli sullo sforzo di pesca raccolti in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (6), la relazione annuale fornisce tra l'altro una stima delle catture accidentali di cetacei in ognuna delle attività di pesca considerate. Nella relazione figura inoltre una valutazione delle conclusioni contenute nei rapporti degli osservatori e tutte le eventuali informazioni pertinenti, comprese le ricerche condotte dagli Stati membri per ridurre le catture accidentali di cetacei nel corso della pesca. Nel riferire sui risultati degli studi scientifici o dei progetti pilota di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano raggiunti standard di qualità sufficientemente elevati quanto a concezione e realizzazione degli stessi e forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate su tali standard.

Articolo 7

Valutazione globale e revisione

1.   Entro un anno dalla presentazione, da parte degli Stati membri, della seconda relazione annuale, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento in base alle informazioni disponibili risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 e alla valutazione delle relazioni degli Stati membri effettuata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. La relazione contempla, in particolare, l'applicazione del presente regolamento a tipi di navi e zone, la qualità delle informazioni ricavate dai programmi di controllo con osservatori e la qualità dei progetti pilota, e può essere corredata di proposte pertinenti.

2.   La relazione è aggiornata successivamente alla presentazione della quarta relazione annuale da parte degli Stati membri.

Articolo 8

Adeguamento al progresso tecnico e altri orientamenti di natura tecnica

1.   Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono adottate le seguenti disposizioni:

a)

orientamenti di natura operativa e tecnica sui compiti degli osservatori, di cui all'articolo 5;

b)

disposizioni dettagliate in ordine alle relazioni, di cui all'articolo 6.

2.   Le eventuali modifiche da apportare all'allegato II per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 9

Modifica del regolamento (CE) n. 88/98

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 8 bis

Restrizioni relative alle reti da posta derivanti

1.   Dal 1o gennaio 2008 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o usarle per la pesca.

2.   Fino al 31 dicembre 2007 una nave può tenere a bordo o usare per la pesca reti da posta derivanti, purché sia autorizzata in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3.   Per il 2005, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a usare per la pesca reti da posta derivanti non supera il 60 % dei pescherecci che hanno usato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

Per il 2006 e il 2007, il numero massimo delle navi non supera, rispettivamente, il 40 % e il 20 % dei pescherecci che hanno usato reti da posta derivanti nel periodo dal 2001 al 2003.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti; per il 2004 tale informazione è inviata entro il 31 agosto 2004.

Articolo 8 ter

Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti

1.   All'estremità di ogni pezza di rete devono essere ormeggiate boe galleggianti dotate di riflettori radar per poterne determinare in qualsiasi momento la posizione. Le boe devono essere contrassegnate in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere d'immatricolazione e dal numero della nave alla quale appartengono.

2.   Il comandante di un peschereccio che usa reti da posta derivanti tiene un giornale di bordo nel quale registra giornalmente le seguenti informazioni:

a)

la lunghezza totale delle reti a bordo;

b)

la lunghezza totale delle reti usate per ogni operazione di pesca;

c)

il quantitativo di catture accessorie di cetacei;

d)

la data e la posizione di tali catture.

3.   Tutti i pescherecci che usano reti da posta derivanti tengono a bordo l'autorizzazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.»

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH

ALLEGATO I

ATTIVITÀ DI PESCA PER LE QUALI È OBBLIGATORIO L'USO DI DETERRENTI ACUSTICI

Zona

Attrezzo

Periodo

Data d'inizio

A.

Mar Baltico: acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa svedese situato a 13° di longitudine Est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 55° di latitudine Nord; verso est fino a 14° di longitudine Est, verso nord fino alla costa della Svezia

a)

Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti

Tutto l'anno

1o giugno 2005

b)

Reti da posta derivanti

Tutto l'anno

1o giugno 2005

B.

Sottozona CIEM IV e divisione CIEM III a

a)

Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti, ovvero una combinazione di tali reti, la cui lunghezza complessiva non supera 400 metri

a)

1o agosto-31 ottobre

1o agosto 2005

b)

Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti con una dimensione di maglia > 220 mm

b)

Tutto l'anno

1o giugno 2005

C.

Divisione CIEM VII e, f, g, h e j

a)

Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti

a)

Tutto l'anno

1o gennaio 2006

D.

Divisione CIEM VII d

a)

Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti

a)

Tutto l'anno

1o gennaio 2007

E.

Sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico (eccetto zona di cui al punto A)

a)

Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti

a)

Tutto l'anno

1o gennaio 2007

b)

Reti da posta derivanti

b)

Tutto l'anno

1o gennaio 2007

ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ D'USO DEI DETERRENTI ACUSTICI

Tutti i deterrenti acustici usati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi a una delle seguenti serie di specifiche relative al segnale e all'uso:

 

Serie 1

Serie 2

Caratteristiche del segnale

Sintesi del segnale

Digitale

Analogico

Tonalità/Banda larga

Banda larga/tonalità

Tonalità

Intensità della sorgente (max - min) re 1 mPa@1m

145 dB

130-150 dB

Frequenza fondamentale

a)

20-160 kHz spazzolamento a Banda larga

b)

10 kHz tonalità

10 kHz

Armoniche ad alta frequenza

Durata dell'impulso (nominale)

300 ms

300 ms

Intervallo tra impulsi

a)

4-30 secondi (randomizzato);

b)

4 secondi

4 secondi

Caratteristiche d'uso

Distanza massima tra due deterrenti acustici lungo le reti

200 m, con un dispositivo acustico fissato a ogni estremità della rete (o di una serie di reti fissate l'una all'altra)

100 m, con un dispositivo acustico fissato a ogni estremità della rete (o di una serie di reti fissate l'una all'altra)

ALLEGATO III

ATTIVITÀ DI PESCA DA SORVEGLIARE E LIVELLO MINIMO DELLO SFORZO DI PESCA SOGGETTO A CONTROLLO DA PARTE DEGLI OSSERVATORI A BORDO

1.   Obblighi generali di sorveglianza

I programmi di sorveglianza sono concepiti su base annua ed elaborati in modo tale da sorvegliare le catture accessorie di cetacei in maniera rappresentativa nelle attività di pesca riportate nella tabella di cui al punto 3.

I programmi di sorveglianza sono resi sufficientemente rappresentativi tramite una diffusione adeguata degli osservatori nelle flotte, nei periodi e nelle zone di pesca.

In generale, i programmi di sorveglianza sono basati su strategie di campionamento concepite per consentire la stima dei tassi di catture accessorie di cetacei per la specie più frequente nella cattura accessoria per unità di sforzo di una data flotta, per ottenere un coefficiente di variazione non superiore a 0,30. La strategia di campionamento è definita sulla base dei dati disponibili sulla variabilità delle precedenti osservazioni relative alle catture accessorie.

2.   Programmi pilota di sorveglianza

Se, in mancanza di dati sulla variabilità delle catture accessorie, le strategie di campionamento non possono essere definite per ottenere un coefficiente di variazione non superiore al limite fissato al punto 1, gli Stati membri avviano dei programmi pilota di controllo con osservatori a bordo per due anni consecutivi a partire dalle date indicate al punto 3 per le attività di pesca considerate.

Tali programmi pilota di controllo con osservatori sono basati su strategie di campionamento volte a determinare la variabilità delle catture accessorie, che forniranno la base per delineare le successive strategie di campionamento alle condizioni del punto 1 e forniranno inoltre stime delle catture accessorie di cetacei per unità di sforzo, divise per specie.

I programmi pilota contemplano almeno il seguente livello minimo di sforzo di pesca:

a)

Per tutte le attività di pesca di cui al punto 3, eccetto reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia) dal 1o dicembre al 31 marzo nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII:

 

Flotte di più di 400 navi

Flotte di più di 60 e meno di 400 navi

Flotte di meno di 60 navi

Sforzo minimo soggetto ai programmi pilota

Sforzo di pesca di 20 navi

5 % dello sforzo di pesca

5 % che copre almeno 3 navi diverse

b)

Per reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia) dal 1o dicembre al 31 marzo nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII:

 

Flotte di più di 60 navi

Flotte di meno di 60 navi

Sforzo minimo soggetto ai programmi pilota

10 % dello sforzo di pesca

10 % che copre almeno 3 navi diverse

3.   Attività di pesca da sorvegliare e date d'inizio della sorveglianza

Zona

Attrezzo

Data d'inizio

A.

Sottozone CIEM VI, VII e VIII

Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)

1o gennaio 2005

B.

Mar Mediterraneo (ad est della linea situata a 5° 36' di longitudine ovest)

Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)

1o gennaio 2005

C.

Divisioni CIEM VI a, VII a e b, VIII a, b e c, e IX a

Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm

1o gennaio 2005

D.

Sottozona CIEM IV, divisione VI a, e sottozona VII, eccetto divisioni VII c e VII k

Reti da posta derivanti

1o gennaio 2006

E.

Sottozone CIEM III a, b, c, III d a sud di 59°N, III d a nord di 59°N (solo dal 1o giugno al 30 settembre), IV e IX

Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)

1o gennaio 2006

F.

Sottozone CIEM VI, VII, VIII e IX

Reti a strascico a grande apertura verticale

1o gennaio 2006

G.

Sottozona CIEM III b, c, d, escluse le zone di cui alle file A ed E dell'allegato I

Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm

1o gennaio 2006


(1)  Parere reso il 10 febbraio 2004.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 48/1999 (GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1).

(6)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.


24.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/13


Rettifica del regolamento (CE) n. 813/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 per quanto riguarda talune misure di conservazione per le acque intorno a Malta

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 813/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 813/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 per quanto riguarda talune misure di conservazione per le acque intorno a Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso trattato di adesione) (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso «atto di adesione») (2) , in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 21 dell'atto di adesione, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (3) conformemente alle direttive di cui all'allegato III dell'atto di adesione al fine di adottare le misure di conservazione necessarie per le acque intorno a Malta.

(2)

Queste misure devono essere adottate prima dell'adesione per essere applicabili fin dall'adesione di Malta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1)

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 8 bis

La zona di gestione di 25 miglia intorno a Malta

1.   L'accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (in appresso: “la zona di gestione”) è disciplinato come segue:

a)

la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;

b)

lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1 950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83 000 kW e 4 035 GT rispettivamente.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati a operare nella zona di gestione non supera il limite di 4 800 kW;

b)

la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una profondità inferiore ai 200 mnon supera i 185 kW; l'isobata di 200 mdi profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell'allegato V, lettera b), del presente regolamento;

c)

i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione sono in possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (4) e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio;

d)

i limiti di capacità di cui alle lettere a) e b), sono periodicamente rivalutati sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli stock.

3.   Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino la cui lunghezza fuori tutto è pari o inferiore a 24 m che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (in appresso: “la capacità di pesca di riferimento”), la Commissione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10 bis ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3 600 kW.

4.   I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del presente articolo figurano nello schedario comunitario della flotta.

5.   Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente:

a)

la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo 2000-2001 è considerata prioritaria;

b)

la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo;

c)

la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

6.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell'articolo 8 ter sono autorizzati ad operare all'interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.

Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di tali tipi di pesca nella zona.

7.   Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato a operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costiero.

Articolo 8 ter

Pesca della lampuga

1.   All'nterno della zona di gestione, la pesca della lampuga (Coriphaena spp.) mediante dispositivi di concentrazione dei pesci (fishing aggregating devices — FAD) è vietata dal 1o gennaio al 5 agosto ogni anno.

2.   La pesca della lampuga all'interno della zona di gestione può essere praticata da un massimo di 130 pescherecci.

3.   Le autorità maltesi stabiliscono le rotte dei FAD e assegnano ciascuna rotta dei FAD a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare le rotte dei FAD nella zona delle 12 miglia.

4.   I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.

In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.

«Articolo 10 bis

Modalità di applicazione e modifiche

Le modalità di applicazione degli articoli 8 bis e 8 ter relative, in particolare, ai criteri da applicare per stabilire le rotte dei FAD e per assegnare le rotte dei FAD a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (5).

2)

Il testo allegato al presente regolamento è inserito dopo l'allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore solo con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussembourgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi

a)   Zone in cui è autorizzata la pesca con attrezzi da traino nelle acque circostanti le isole maltesi: coordinate geografiche

Zona A

Zona H

A1 — 36.0172° N, 14.1442° E

A2 — 36.0289° N, 14.1792° E

A3 — 35.9822° N, 14.2742° E

A4 — 35.8489° N, 14.3242° E

A5 — 35.8106° N, 14.2542° E

A6 — 35.9706° N, 14.2459° E

H1 — 35.6739° N, 14.6742° E

H2 — 35.4656° N, 14.8459° E

H3 — 35.4272° N, 14.7609° E

H4 — 35.5106° N, 14.6325° E

H5 — 35.6406° N, 14.6025° E

Zona B

Zona I

B1 — 35.7906° N, 14.4409° E

B2 — 35.8039° N, 14.4909° E

B3 — 35.7939° N, 14.4959° E

B4 — 35.7522° N, 14.4242° E

B5 — 35.7606° N, 14.4159° E

B6 — 35.7706° N, 14.4325° E

I1 — 36.1489° N, 14.3909° E

I2 — 36.2523° N, 14.5092° E

I3 — 36.2373° N, 14.5259° E

I4 — 36.1372° N, 14.4225° E

Zona C

Zona J

C1 — 35.8406° N, 14.6192° E

C2 — 35.8556° N, 4.6692° E

C3 — 35.8322° N, 14.6542° E

C4 — 35.8022° N, 14.5775° E

J1 — 36.2189° N, 13.9108° E

J2 — 36.2689° N, 14.0708° E

J3 — 36.2472° N, 14.0708° E

J4 — 36.1972° N, 13.9225° E

Zona D

Zona K

D1 — 36.0422° N, 14.3459° E

D2 — 36.0289° N, 14.4625° E

D3 — 35.9989° N, 14.4559° E

D4 — 36.0289° N, 14.3409° E

K1 — 35.9739° N, 14.0242° E

K2 — 36.0022° N, 14.0408° E

K3 — 36.0656° N, 13.9692° E

K4 — 36.1356° N, 13.8575° E

K5 — 36.0456° N, 13.9242° E

Zona E

Zona L

E1 — 35.9789° N, 14.7159° E

E2 — 36.0072° N, 14.8159° E

E3 — 35.9389° N, 14.7575° E

E4 — 35.8939° N, 14.6075° E

E5 — 35.9056° N, 14.5992° E

L1 — 35.9856° N, 14.1075° E

L2 — 35.9956° N, 14.1158° E

L3 — 35.9572° N, 14.0325° E

L4 — 35.9622° N, 13.9408° E

Zona F

Zona M

F1 — 36.1423° N, 14.6725° E

F2 — 36.1439° N, 14.7892° E

F3 — 36.0139° N, 14.7892° E

F4 — 36.0039° N, 14.6142° E

M1 — 36.4856° N, 14.3292° E

M2 — 36.4639° N, 14.4342° E

M3 — 36.3606° N, 14.4875° E

M4 — 36.3423° N, 14.4242° E

M5 — 36.4156° N, 14.4208° E

Zona G

Zona N

G1 — 36.0706° N, 14.9375° E

G2 — 35.9372° N, 15.0000° E

G3 — 35.7956° N, 14.9825° E

G4 — 35.7156° N, 14.8792° E

G5 — 35.8489° N, 14.6825° E

N1 — 36.1155° N, 14.1217° E

N2 — 36.1079° N, 14.0779° E

N3 — 36.0717° N, 14.0264° E

N4 — 36.0458° N, 14.0376° E

N5 — 36.0516° N, 14.0896° E

N6 — 36.0989° N, 14.1355° E

b)   Coordinate geografiche di alcuni punti intermedi lungo l'isobata dei 200 m all'interno della zona di gestione di 25 miglia

ID

Latitudine

Longitudine

1

36.3673° N

14.5540° E

2

36.3159° N

14.5567° E

3

36.2735° N

14.5379° E

4

36.2357° N

14.4785° E

5

36.1699° N

14.4316° E

6

36.1307° N

14.3534° E

7

36.1117° N

14.2127° E

8

36.1003° N

14.1658° E

9

36.0859° N

14.152° E

10

36.0547° N

14.143° E

11

35.9921° N

14.1584° E

12

35.9744° N

14.1815° E

13

35.9608° N

14.2235° E

14

35.9296° N

14.2164° E

15

35.8983° N

14.2328° E

16

35.867° N

14.4929° E

17

35.8358° N

14.2845° E

18

35.8191° N

14.2753° E

19

35.7863° N

14.3534° E

20

35.7542° N

14.4316° E

21

35.7355° N

14.4473° E

22

35.7225° N

14.5098° E

23

35.6951° N

14.5365° E

24

35.6325° N

14.536° E

25

35.57° N

14.5221° E

26

35.5348° N

14.588° E

27

35.5037° N

14.6192° E

28

35.5128° N

14.6349° E

29

35.57° N

14.6717° E

30

35.5975° N

14.647° E

31

35.5903° N

14.6036° E

32

35.6034° N

14.574° E

33

35.6532° N

14.5535° E

34

35.6726° N

14.5723° E

35

35.6668° N

14.5937° E

36

35.6618° N

14.6424° E

37

35.653° N

14.6661° E

38

35.57° N

14.6853° E

39

35.5294° N

14.713° E

40

35.5071° N

14.7443° E

41

35.4878° N

14.7834° E

42

35.4929° N

14.8247° E

43

35.4762° N

14.8246° E

44

36.2077° N

13.947° E

45

36.1954° N

13.96° E

46

36.1773° N

13.947° E

47

36.1848° N

13.9313° E

48

36.1954° N

13.925° E

49

35.4592° N

14.1815° E

50

35.4762° N

14.1895° E

51

35.4755° N

14.2127° E

52

35.4605° N

14.2199° E

53

35.4453° N

14.1971° E»


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

(2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 23.

(3)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

(4)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.».

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.».


24.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/18


Rettifica della decisione 2004/425/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/425/CE va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo

(2004/425/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo («accordo») è stato firmato, a nome della Comunità, in data 27 febbraio 2004, fatta salva la sua conclusione.

(2)

Dovrebbero essere stabilite le procedure interne atte ad assicurare il buon funzionamento dell'accordo ed è pertanto necessario delegare alla Commissione i poteri per adottare talune decisioni di attuazione dell'accordo.

(3)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo.

Il testo dell'accordo figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a trasmettere, a nome della Comunità europea, la nota di cui all'articolo 21, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

1.   La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato misto previsto all'articolo 7 dell'accordo e in ogni gruppo di lavoro eventualmente istituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo. La Commissione, dopo aver consultato il comitato speciale, procede alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2.   La posizione della Comunità in merito alle decisioni che devono essere adottate dal comitato misto è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale.

3.   La decisione relativa alla rescissione dell'accordo in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH

ACCORDO

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo

PREAMBOLO

La Comunità europea e gli Stati Uniti d'america, in appresso denominati «le parti»,

CONSIDERANDO i tradizionali legami d'amicizia esistenti tra gli Stati Uniti d'America (USA) e la Comunità europea (CE);

DESIDEROSI di agevolare i loro scambi bilaterali nel settore dell'equipaggiamento marittimo e d'incrementare l'efficacia delle attività regolamentatrici di ciascuna delle parti;

RICONOSCENDO le possibilità offerte alle autorità di regolamentazione dalla soppressione delle duplicazioni inutili nelle loro attività;

RILEVANDO che entrambe le parti si sentono impegnate nei confronti delle attività dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

CONSIDERANDO che il fine delle parti è di migliorare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino;

RICONOSCENDO, da un lato, che gli accordi di riconoscimento reciproco possono contribuire positivamente ad una maggiore armonizzazione delle norme a livello internazionale;

TENENDO PRESENTE, dall'altro, che la determinazione dell'equivalenza deve garantire il rispetto totale degli obiettivi normativi delle parti e non deve condurre all'abbassamento dei loro rispettivi livelli di sicurezza e protezione;

RAVVISANDO nel riconoscimento reciproco dei certificati di conformità basato sull'equivalenza delle normative comunitarie e statunitensi in materia di equipaggiamento marittimo uno strumento importante per migliorare il reciproco accesso delle parti al mercato;

RICONOSCENDO che gli accordi di riconoscimento reciproco sono di particolare interesse per le piccole e medie imprese degli USA e della CE;

CONVENENDO che qualsiasi riconoscimento reciproco presuppone inoltre la fiducia nella costante affidabilità delle valutazioni di conformità dell'altra parte;

TENENDO PRESENTE che l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), incoraggia i membri dell'OMC ad avviare negoziati per la conclusione di accordi sul riconoscimento reciproco dei risultati delle rispettive procedure di valutazione della conformità nonché a ipotizzare di riconoscere come equivalenti le normative tecniche degli altri membri, purché siano convinti che tali normative rispondono adeguatamente agli obiettivi delle proprie regolamentazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1

DEFINIZIONI E OGGETTO

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente accordo, si applicano i termini e le definizioni seguenti:

a)

«Autorità di regolamentazione»: un organismo o un ente statale autorizzato ad emettere regolamenti su questioni della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento marino e legalmente abilitato a controllare l'uso o la vendita di equipaggiamenti marini all'interno della giurisdizione di una parte e ad adottare misure di esecuzione per garantire che i prodotti commercializzati all'interno della sua giurisdizione siano conformi ai requisiti di legge applicabili. Le rispettive autorità di regolamentazione delle parti sono riportate nell'allegato III.

b)

«Organismo di valutazione della conformità»: un'entità giuridica, che può essere un'autorità di regolamentazione o un altro ente, pubblico o privato, autorizzato a rilasciare certificati di conformità ai sensi delle legislazioni e regolamentazioni nazionali di una parte. Ai fini del presente accordo, i rispettivi organismi di valutazione della conformità delle parti sono quelli descritti all'articolo 6.

c)

«Norme tecniche»: sono costituite dai requisiti obbligatori relativi ai prodotti, dalle norme relative alle prove e alle prestazioni e dalle procedure di valutazione della conformità stabiliti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti in materia di equipaggiamento marittimo, compresi gli eventuali orientamenti per la loro applicazione.

d)

«Certificato di conformità»: il/i documento/i rilasciato/i da un organismo di valutazione della conformità di una parte, certificante/i che un prodotto soddisfa i pertinenti requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi di tale parte. Negli Stati Uniti si tratta del «Certificate of Type Approval» (certificato di omologazione), rilasciato dalla United States Coast Guard (Guardia costiera statunitense). Nella CE sono i certificati, le approvazioni e le dichiarazioni previste dalla direttiva 96/98/CE.

e)

«Equivalenza delle norme tecniche»: indica che le norme tecniche delle parti relative ad un determinato prodotto sono sufficientemente comparabili da garantire il rispetto degli obiettivi delle norme di ciascuna parte. L'equivalenza delle norme tecniche non presuppone che le rispettive norme siano identiche.

f)

«Strumenti internazionali»: le convenzioni internazionali in materia, le risoluzioni, i codici e le circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché le norme di prova pertinenti.

2.   Gli altri termini relativi alla valutazione della conformità utilizzati nel presente accordo sono interpretati secondo le definizioni contenute in altre parti del presente accordo o nella Guida 2 (edizione 1996) dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). In caso di divergenze tra le definizioni della Guida 2 ISO/CEI e le definizioni del presente accordo, prevalgono le definizioni del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

1.   Il presente accordo stabilisce le condizioni alle quali l'autorità di regolamentazione della parte importatrice accetta i certificati di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità della parte esportatrice in base alle norme tecniche di quest'ultima. Questa operazione è indicata di seguito come «riconoscimento reciproco».

2.   Il presente accordo definisce inoltre l'ambito di una cooperazione normativa intesa a: mantenere e sviluppare il riconoscimento reciproco delle rispettive disposizioni regolamentari della CE e degli USA in materia di equipaggiamento marittimo; incoraggiare il miglioramento e l'evoluzione delle disposizioni regolamentari al fine di incrementare la sicurezza marittima e intensificare la prevenzione dell'inquinamento marino; assicurare l'applicazione coerente del presente accordo. Detta cooperazione sarà attuata rispettando pienamente l'autonomia normativa delle parti e l'evoluzione delle loro politiche e delle loro regolamentazioni, nonché il loro comune impegno a far progredire gli strumenti internazionali pertinenti.

3.   Il presente accordo è destinato ad evolversi parallelamente ai programmi e alle politiche delle parti. Le parti riesaminano periodicamente il presente accordo per valutare i progressi compiuti e individuare gli eventuali miglioramenti da apportarvi con l'evolversi nel tempo delle politiche degli USA e della CE. Un'attenzione particolare è rivolta all'evoluzione degli strumenti internazionali.

CAPITOLO 2

RICONOSCIMENTO RECIPROCO

Articolo 3

Obblighi fondamentali

1.   Per ciascun prodotto elencato all'allegato II, gli Stati Uniti riconoscono come conformi alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative indicate all'allegato I, senza procedere ad un'ulteriore valutazione della conformità, i certificati di conformità rilasciati dagli organismi comunitari di valutazione della conformità ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della CE.

2.   Per ciascun prodotto elencato all'allegato II, la Comunità europea e i suoi Stati membri riconoscono come conformi alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative indicate all'allegato I, senza procedere ad un'ulteriore valutazione della conformità, i certificati di conformità rilasciati dall'organismo statunitense di valutazione della conformità ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli USA.

3.   Le norme tecniche applicabili negli USA e nella CE a ciascuno di questi prodotti ai sensi del presente accordo sono precisate all'allegato II.

Articolo 4

Equivalenza delle norme tecniche

1.   Gli obblighi di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 3 si basano sulla determinazione, effettuata dalle parti, dell'equivalenza delle norme tecniche applicabili a ciascun prodotto figurante all'allegato II.

2.   La determinazione dell'equivalenza delle norme tecniche delle parti si basa sul recepimento dei pertinenti strumenti internazionali nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, salvo qualora una parte ritenga che lo strumento sia inefficace o inappropriato a raggiungere i suoi obiettivi normativi. In quest'ultimo caso l'equivalenza è stabilita su una base reciprocamente accettabile.

Articolo 5

Marcatura

Le parti possono mantenere i rispettivi requisiti per quanto riguarda la marcatura, la numerazione e l'identificazione dei prodotti. Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II, gli organismi comunitari di valutazione della conformità hanno la facoltà di rilasciare la marcatura e la numerazione previsti dalla legislazione e dai regolamenti statunitensi, assegnate loro dalla «U.S. Coast Guard». L'organismo statunitense di valutazione della conformità riceve il numero di identificazione previsto dalla direttiva 96/98/CE, attribuitogli dalla Commissione delle Comunità europee, che è affisso accanto alla marcatura richiesta da tale direttiva.

Articolo 6

Organismi di valutazione della conformità

1.   Ai fini del rilascio del certificato di conformità ai sensi delle disposizioni del presente accordo:

a)

gli Stati Uniti riconoscono gli organismi notificati, designati come organismi di valutazione della conformità dagli Stati membri della CE ai sensi della direttiva 96/98/CE;

b)

la Comunità europea e i suoi Stati membri riconoscono come organismo di valutazione della conformità la «United States Coast Guard» e i laboratori da essa abilitati a norma delle disposizioni 46 CFR 159.010.

2.   Ciascuna parte riconosce che gli organismi di valutazione della conformità dell'altra parte sono autorizzati ad attuare le seguenti procedure nel quadro delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'allegato I:

a)

esecuzione di prove e rilascio di rapporti di prova;

(b)

certificazione di funzioni o di sistemi di garanzia della qualità.

3.   Le autorità di regolamentazione delle parti sono responsabili delle seguenti procedure, ma possono delegarle in tutto o in parte agli organismi di valutazione della conformità:

a)

esame dei progetti di equipaggiamento e dei risultati delle prove a fronte di determinate norme;

b)

rilascio dei certificati di conformità.

4.   Prima dell'entrata in vigore del presente accordo le parti si comunicano i rispettivi elenchi degli organismi di valutazione della conformità. Esse s'informano immediatamente di qualsiasi mutamento intervenuto nel proprio elenco. Le parti mantengono aggioranti sul world wide web gli elenchi dei loro organismi di valutazione della conformità.

5.   Ciascuna parte prescrive ai propri organismi di valutazione della conformità di registrare e conservare i dati relativi alle loro inchieste sulla competenza e l'idoneità dei subappaltatori e di tenere un registro di tutti i subappalti. Tali dati sono, su richiesta, messi a disposizione dell'altra parte.

6.   Ciascuna parte prescrive ai propri organismi di valutazione della conformità di mettere a disposizione delle autorità di regolamentazione, se una delle autorità di regolamentazione dell'altra parte figuranti all'allegato III lo chiede, copie dei certificati di conformità da essi rilasciati, compresa la documentazione tecnica connessa.

CAPITOLO 3

COMITATO MISTO

Articolo 7

Comitato misto

1.   Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di ciascuna di esse. Il comitato misto è responsabile del corretto funzionamento del presente accordo.

2.   Ciascuna parte dispone di un voto in seno al comitato misto. Il comitato misto adotta le proprie decisioni all'unanimità. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al corretto funzionamento del presente accordo. Esso ha la facoltà di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le parti prendono le misure necessarie ad attuare le decisioni del comitato. In particolare il comitato è incaricato di:

a)

redigere e aggiornare l'elenco, di cui all'allegato II, dei prodotti e delle relative disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti dalle parti;

b)

discutere le questioni e risolvere i problemi che possono presentarsi nell'attuazione del presente accordo, compresa l'eventualità che le norme tecniche delle parti applicabili ad un determinato prodotto figurante all'allegato II non siano più equivalenti;

c)

esaminare le questioni tecniche, di valutazione della conformità e tecnologiche al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente accordo, in particolare in relazione agli strumenti internazionali pertinenti;

d)

modificare gli allegati;

e)

fornire orientamento e, se necessario elaborare linee direttrici per agevolare la corretta attuazione e applicazione del presente accordo;

f)

stabilire e aggiornare un piano di lavoro per l'adeguamento e l'armonizzazione dei requisiti tecnici delle parti.

4.   Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro misti, formati da rappresentanti delle competenti autorità di regolamentazione e dagli esperti ritenuti necessari, aventi il compito di esaminare questioni particolari attinenti al funzionamento dell'accordo e di consigliare il comitato misto in proposito.

CAPITOLO 4

COOPERAZIONE NORMATIVA

Articolo 8

Indipendenza delle autorità di regolamentazione

Nessuna disposizione del presente accordo va intesa come un limite alla facoltà di una parte di determinare, tramite le sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, il livello di protezione che ritiene adeguato per incrementare la sicurezza marittima e migliorare la prevenzione dell'inquinamento marino o per intervenire in altro modo riguardo ai rischi che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo.

Articolo 9

Scambio d'informazioni e punti di contatto

1.   Le autorità di regolamentazione delle parti elencate all'allegato III decidono le adeguate modalità per scambiarsi informazioni su eventuali problemi normativi relativi ai prodotti oggetto del presente accordo.

2.   Ciascuna parte designa almeno un punto di contatto, che può essere rappresentato da un'autorità di regolamentazione figurante all'allegato III, avente il compito di rispondere a tutte le ragionevoli richieste d'informazioni dell'altra parte e di terzi interessati quali imprese di fabbricazione, consumatori, sindacati, in merito alle procedure, alle norme e ad altre materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. Le parti si scambiano e mettono a disposizione del pubblico elenchi di punti di contatto.

3.   Per quanto riguarda gli scambi d'informazioni e le notifiche ai sensi del presente accordo ciascuna parte ha il diritto di comunicare nella o nelle sue lingue ufficiali. Se una parte ritiene necessario tradurre nella o nelle sue lingue ufficiali le informazioni ricevute, essa provvede alla traduzione e ne sostiene i costi.

4.   Ciascuna parte acconsente a mettere a disposizione del pubblico sul world wide web gli elenchi dei prodotti per i quali ha rilasciato un certificato di conformità ai sensi delle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e ad aggiornarli regolarmente.

Articolo 10

Modifiche delle regolamentazioni

1.   Nell'introdurre nuove regolamentazioni tecniche attinenti al presente accordo, le parti si basano sugli strumenti internazionali esistenti, a meno che ritengano che lo strumento sia inefficace o inappropriato per raggiungere i propri obiettivi normativi.

2.   Ciascuna parte notifica all'altra le modifiche delle regolamentazioni tecniche relative alle materie disciplinate dal presente accordo almeno 90 giorni prima della loro entrata in vigore. Qualora ragioni di sicurezza, sanitarie o di protezione dell'ambiente richiedano interventi più urgenti, una parte li notifica all'altra parte appena possibile.

3.   Le parti e le loro autorità di regolamentazione si tengono reciprocamente informate e si consultano, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamentazioni:

a)

sulle proposte di modifica di norme tecniche esistenti o d'introduzione di nuove norme tecniche nelle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative menzionate nelle disposizioni figuranti agli allegati I e II o a queste collegate;

b)

sul tempestivo recepimento di nuovi strumenti internazionali o di modifiche di strumenti esistenti nelle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

c)

sul rinnovo dei certificati di conformità esistenti e validi quando devono essere rinnovati ai sensi di nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o di modifiche di disposizioni in vigore.

Ciascuna parte dà all'altra la possibilità di esprimersi in merito a tali proposte.

4.   Nel caso di modifiche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui agli allegati I e II, il comitato misto esamina se è stata mantenuta l'equivalenza delle norme tecniche relative ai prodotti elencati all'allegato II.

Se i membri del comitato misto concordano nel ritenere che l'equivalenza sia assicurata, il prodotto continua a figurare nell'elenco dell'allegato II.

Se i membri del comitato misto concordano nel non ritenere che l'equivalenza non sia assicurata, i riferimenti ai prodotti e alle relative norme tecniche per i quali l'equivalenza non è assicurata, sono esclusi dall'elenco dell'allegato II. Il comitato misto adotta una decisione di aggiornamento dell'allegato II, per tener conto di queste modifiche. In caso di annullamento del riconoscimento reciproco, le parti non sono più vincolate dagli obblighi di cui all'articolo 3 del presente accordo per quanto riguarda il prodotto specifico. Tuttavia, la parte importatrice continua a riconoscere i certificati di conformità già rilasciati per i prodotti che sono stati immessi sul suo mercato prima dell'annullamento del riconoscimento reciproco, salvo decisione contraria di un'autorità di regolamentazione della parte in questione giustificata da ragioni sanitarie, di sicurezza o ambientali o dal mancato rispetto di altri requisiti previsti nel quadro del presente accordo.

Se le parti riunite in sede di comitato misto non raggiungono un accordo sul mantenimento dell'equivalenza delle loro norme tecniche riguardo ad un prodotto figurante all'allegato II, il riconoscimento reciproco è sospeso in relazione a tale prodotto, conformemente all'articolo 15.

5.   Le parti mettono a disposizione sul world wide web una versione aggiornata dell'allegato II.

Articolo 11

Cooperazione in campo normativo

1.   Le parti convengono di cooperare in seno all'IMO e ad altre organizzazioni internazionali pertinenti, quali l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), la Commissione internazionale elettrotecnica (IEC) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), in vista di stabilire e perfezionare le norme internazionali di miglioramento della sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino.

2.   Le parti esaminano in che misura possono eseguire in comune lavori tecnici, scambiarsi dati e informazioni, cooperare in campo scientifico e tecnico e in altri settori in vista di migliorare la qualità e il livello delle loro norme tecniche applicabili all'equipaggiamento marittimo e d'impiegare in modo efficiente le risorse destinate all'ulteriore sviluppo delle norme.

3.   Per quanto riguarda i prodotti che all'entrata in vigore del presente accordo non figurano all'allegato II o per i quali l'equivalenza delle norme tecniche è stata annullata o sospesa, le parti s'impegnano ad esaminare le rispettive norme tecniche in vista d'introdurre, nella misura del possibile, il riconoscimento reciproco. Esse stabiliscono un programma di lavoro e un calendario per l'allineamento delle loro norme tecniche e per l'avvio di appropriate attività di normalizzazione internazionale. Le parti si adoperano per allineare, nella misura del possibile, le loro norme tecniche in base agli strumenti internazionali esistenti, al fine di conseguire l'obiettivo della loro legislazione nazionale di incrementare la sicurezza marittima e migliorare la prevenzione dell'inquinamento marino.

4.   Se le parti giungono alla conclusione che l'equivalenza può essere introdotta per un prodotto e per le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ad esso connesse, il comitato misto adotta una decisione per modificare di conseguenza l'allegato II.

Articolo 12

Cooperazione in materia di valutazione della conformità

1.   Le parti e i loro organismi responsabili delle questioni di valutazione della conformità si consultano, all'occorrenza, per assicurare il mantenimento della fiducia nelle procedure e negli organismi di valutazione della conformità. In questo quadro si possono, ad esempio, confrontare metodi di verifica e controllo delle competenze e abilità tecniche degli organismi di valutazione della conformità e, previo accordo delle due parti, organizzare la partecipazione congiunta a verifiche/ispezioni riguardanti attività di valutazione della conformità o ad altre forme di apprezzamento degli organismi di valutazione della conformità.

2.   Le parti incoraggiano i rispettivi organismi di valutazione della conformità a partecipare alle attività di coordinamento e cooperazione da esse organizzate, separatamente o in comune.

CAPITOLO 5

MISURE DI SORVEGLIANZA E DI SALVAGUARDIA

Articolo 13

Sorveglianza degli organismi di valutazione della conformità

1.   Le parti garantiscono che i rispettivi organismi di valutazione della conformità siano e restino in grado di valutare correttamente la conformità dei prodotti o dei processi in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti. A tal fine le parti esercitano o, a seconda dei casi, fanno in modo che venga esercitata una sorveglianza permanente sui rispettivi organismi di valutazione della conformità e/o laboratori riconosciuti tramite periodiche verifiche o valutazioni.

2.   Nel caso una parte abbia motivi obiettivi per contestare la competenza tecnica di un organismo di valutazione della conformità dell'altra parte, ne informa l'altra parte. Tale contestazione è avanzata solo se obiettivamente e adeguatamente giustificata. L'altra parte reagisce tempestivamente adducendo elementi per respingere la contestazione o correggendo le deficienze che hanno dato origine alla contestazione. Se necessario la questione è discussa in sede di comitato misto. Qualora non si raggiunga un accordo sulla competenza dell'organismo di valutazione della conformità oggetto di contestazione, la parte contestatrice può rifiutare di accordare il suo marchio o la sua numerazione a tale organismo e di riconoscere i certificati di conformità da questo rilasciati.

Articolo 14

Sorveglianza del mercato

1.   Nessuna disposizione del presente accordo va intesa come un limite alla facoltà di un'autorità di regolamentazione di adottare immediatamente tutte le misure opportune ogniqualvolta essa accerti che un prodotto possa:

a)

benché correttamente installato, manutenuto e usato per i fini previsti, pregiudicare la salute o la sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri o, eventualmente, di altre persone, ovvero influire negativamente sull'ambiente marino;

b)

non essere conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo;

c)

non soddisfare in altro modo un requisito che rientra nel campo di applicazione dell'accordo.

Tali misure possono comprendere il ritiro del prodotto in questione dal mercato, il divieto di immissione sul mercato, la limitazione della libera circolazione, l'avvio di una procedura di ritiro del prodotto e la prevenzione del ripetersi di tali problemi, anche mediante il blocco delle importazioni. L'autorità di regolamentazione che adotta tali misure ne informa l'altra parte entro quindici giorni dall'adozione, indicando le proprie motivazioni.

2.   Nessun elemento del presente accordo impedisce alle parti di ritirare dal mercato prodotti che di fatto non siano conformi alle norme tecniche di una parte.

3.   Le parti convengono che i controlli e le ispezioni alle frontiere, applicabili ai prodotti certificati, etichettati o marchiati come conformi ai requisiti della parte importatrice specificati nell'allegato I, siano portati a termine il più rapidamente possibile. Le parti convengono inoltre che le eventuali ispezioni nell'ambito della circolazione interna ai rispettivi territori non devono essere effettuate secondo modalità più sfavorevoli rispetto a quelle applicate ai prodotti simili di produzione nazionale.

Articolo 15

Sospensione del riconoscimento reciproco

1.   Nel caso una parte ritenga che non sia o non possa essere mantenuta l'equivalenza delle norme tecniche relative ad uno o più prodotti di cui all'allegato II, ne informa l'altra parte indicando le ragioni oggettive di tale circostanza. Qualsiasi contestazione relativa all'equivalenza viene discussa dal comitato misto. Se quest'ultimo non raggiunge una decisione entro 60 giorni da quando gli è stata deferita la contestazione, l'obbligo del riconoscimento reciproco relativo a tali prodotti è sospeso da una o da entrambe le parti. La sospensione resta in vigore finché il comitato misto non ha raggiunto un accordo.

2.   Il comitato misto aggiorna con una decisione l'allegato II, per tener conto della sospensione del riconoscimento reciproco riguardo ai prodotti in questione. Le parti convengono di cooperare conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 per ristabilire l'equivalenza nella misura del possibile.

3.   In caso di sospensione del riconoscimento reciproco delle norme tecniche di cui all'allegato II le parti non sono più vincolate agli obblighi di cui all'articolo 3 del presente accordo per quanto riguarda il prodotto in questione. Tuttavia, la parte importatrice continua a riconoscere i certificati di conformità già rilasciati per i prodotti che sono stati immessi sul suo mercato prima della sospensione del riconoscimento reciproco, salvo decisione contraria di un'autorità di regolamentazione della parte in questione giustificata da ragioni sanitarie, di sicurezza o ambientali o dal mancato rispetto di altri requisiti previsti nel quadro del presente accordo.

Articolo 16

Sistema di allerta

Le parti introdurranno un sistema di allerta bidirezionale tra le loro autorità di regolamentazione, per tenersi reciprocamente informate dei prodotti che non sono conformi alle norme tecniche applicabili o possono rappresentare un rischio imminente per la salute, la sicurezza o l'ambiente.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Articolo 17

Riservatezza

1.   Ciascuna delle parti concorda di preservare, nella misura richiesta dalla rispettiva legislazione, la riservatezza delle informazioni scambiate nel quadro del presente accordo. In particolare, nessuna parte rende pubbliche, né permette che un organismo di valutazione della conformità renda pubbliche, le informazioni scambiate ai sensi del presente accordo che costituiscono segreti commerciali, dati commerciali o finanziari riservati o informazioni relative a un'indagine in corso.

2.   Quando scambiano informazioni con l'altra parte o con un organismo di valutazione della conformità dell'altra parte, una parte o un organismo di valutazione della conformità possono specificare la parte di tali informazioni che non desiderano sia divulgata.

3.   Ciascuna parte prende tutte le precauzioni ragionevolmente necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo.

Articolo 18

Onorari

Ciascuna parte si sforza di assicurare che le spese imputate per i servizi connessi alla materia del presente accordo siano proporzionate ai servizi resi. Per le procedure di valutazione della conformità contemplate dal presente accordo, ciascuna parte si assicura di non addebitare alcuna spesa per servizi di valutazione della conformità resi dall'altra parte.

Articolo 19

Applicazione territoriale

1.   Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il presente accordo si applica alle navi autorizzate a battere la bandiera di una delle parti o di uno Stato membro delle parti che si trovano in viaggio internazionale.

Articolo 20

Accordi con altri paesi

1.   Fatta eccezione per i casi in cui vi sia un accordo scritto tra le parti, gli obblighi contenuti negli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall'una o dall'altra parte con una parte non firmataria del presente accordo (una terza parte) non hanno effetto né vigore in relazione all'altra parte in termini di accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nella terza parte.

2.   Per agevolare il commercio di equipaggiamenti marittimi con altri paesi, le parti s'impegnano a esaminare la possibilità di concludere un accordo multilaterale con altri paesi interessati nei settori oggetto del presente accordo.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21

Entrata in vigore, modifiche e rescissione

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le lettere con le quali confermano di aver espletato le rispettive procedure per la sua entrata in vigore.

2.   Il presente accordo può essere modificato come precisato all'articolo 7 o dalle parti.

3.   Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dando all'altra parte un preavviso scritto di sei mesi.

4.   Dopo la rescissione del presente accordo, le parti continuano ad accettare i certificati di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità ai sensi del presente accordo prima della rescissione, salvo decisione contraria di un'autorità di regolamentazione della parte in questione giustificata da ragioni sanitarie, di sicurezza o ambientali o dal mancato rispetto di altri requisiti previsti nel quadro del presente accordo.

Articolo 22

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo non modifica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale.

2.   Le parti rivedono periodicamente il funzionamento del presente accordo e per la prima volta entro due anni dalla sua entrata in vigore.

3.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, si considera determinante il testo inglese.

ALLEGATO I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della CE:

Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativa all'equipaggiamento marittimo, come modificata.

Le parti riconoscono che la «Guida all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale» fornisce orientamenti utili per l'attuazione in particolare delle procedure di valutazione della conformità che rientrano nel campo di applicazione di questa direttiva.

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli USA:

46 U.S.C. 3306

46 CFR parti da 159 a 165

ALLEGATO II

Prodotti oggetto di riconoscimento reciproco

Mezzi di salvataggio

Identificazione del prodotto

Norme di costruzione, prestazione e prova degli strumenti internazionali applicabili

Norme tecniche CE, numero del prodotto indicato all'allegato A.1 della direttiva 96/98/CE, come modificata

Norme tecniche USA

Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti (pirotecnica)

Nota: Data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione.

Codice LSA, sezioni 1.2 e 2.1.3;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, paragrafi 4.1-4.5 e 4.8, e parte 2, sezione 4;

IMO MSC Circ.980, sezione 3.3.

A.1/1.3

Orientamenti per l'approvazione dei dispositivi pirotecnici «SOLAS», ottobre 1998

Razzi a paracadute (pirotecnica)

Nota: Data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione.

Codice LSA, sezioni 1.2 e 3.1;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, paragrafi 4.1-4.6, e parte 2, sezione 4;

IMO MSC Circ.980, sezione 3.1.

A.1/1.8

Orientamenti per l'approvazione dei dispositivi pirotecnici «SOLAS», ottobre 1998

Razzi manuali (pirotecnica)

Nota: Data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione.

Codice LSA, sezioni 1.2 e 3.2;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, paragrafi 4.1-4.5 e 4.7, e parte 2, sezione 4;

IMO MSC Circ.980, sezione 3.2.

A.1/1.9

Orientamenti per l'approvazione dei dispositivi pirotecnici «SOLAS», ottobre 1998

Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica)

Nota: Data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione.

Codice LSA, sezioni 1.2 e 3.3;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, paragrafi 4.1-4.5 e 4.8, e parte 2, sezione 4;

IMO MSC Circ.980, sezione 3.3.

A.1/1.10

Orientamenti per l'approvazione dei dispositivi pirotecnici «SOLAS», ottobre 1998

Apparecchi lanciasagole (pirotecnica)

Nota: Data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione.

Codice LSA, sezioni 1.2 e 7.1;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, sezione 9, e parte 2, sezione 4;

IMO MSC Circ.980, sezione 7.1.

A.1/1.11

Orientamenti per l'approvazione dei dispositivi pirotecnici «SOLAS», ottobre 1998

Zattere di salvataggio rigide

Nota: Il pacchetto d'emergenza non è coperto dall'accordo

Codice LSA, sezioni 1.2, 4.1 e 4.3;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, paragrafi 5.1-5.16 e 5.20;

IMO MSC Circ.811;

IMO MSC Circ.980, sezione 4.2;

IMO MSC Circ.1006 o altro standard appropriato per lo scafo o il rivestimento ignifugo.

A.1/1.13

Zattere di salvataggio rigide – Guardia costiera (G-MSE-4) Lista di controllo per le operazioni di verifica, 27 luglio 1998

Zattere di salvataggio rigide autoraddrizzanti

Nota: Il pacchetto d'emergenza non è coperto dall'accordo

Codice LSA, sezioni 1.2, 4.1 e 4.3;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, paragrafi 5.1-5.16 e 5.18-5.21;

IMO MSC Circ.809;

IMO MSC Circ.811;

IMO MSC Circ.980, sezione 4.2;

IMO MSC Circ.1006 o altro standard appropriato per lo scafo o il rivestimento ignifugo.

A.1/1.14

Zattere di salvataggio rigide – Guardia costiera (G-MSE-4) Lista di controllo per le operazioni di verifica, 27 luglio 1998

Zattere di salvataggio rigide reversibili con copertura

Nota: Il pacchetto d'emergenza non è coperto dall'accordo

Codice LSA, sezioni 1.2, 4.1 e 4.3;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, paragrafi 5.1-5.16, 5.18 e 5.21;

IMO MSC Circ.809;

IMO MSC Circ.811;

IMO MSC Circ.980, sezione 4.2;

IMO MSC Circ.1006 o altro standard appropriato per lo scafo o il rivestimento ignifugo.

A.1/1.15

Zattere di salvataggio rigide – Guardia costiera (G-MSE-4) Lista di controllo per le operazioni di verifica, 27 luglio 1998

Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere di salvataggio (dispositivi a distacco idrostatico)

Codice LSA, sezioni 1.2 e 4.1.6.3;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, sezione 11;

IMO MSC Circ.980, sezione 4.3.1;

A.1/1.16

46 CFR 160.062

Meccanismo di distacco per

a)

imbarcazioni di salvataggio, battelli di emergenza e

b)

zattere di salvataggio

messe a mare da uno o più paranchi

Limitatamente al gancio di distacco automatico per zattere di salvataggio ammainabili mediante gru

Codice LSA, sezioni 1.2 e 6.1.5;

Raccomandazione in materia di prova, parte 1, sezione 8.2,

e parte 2, paragrafi 6.2.1 - 6.2.4;

A.1/1.26

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Sistemi di evacuazione in mare

Codice LSA, sezioni 1.2 e 6.2;

Raccomandazione relativa alla prova, parte 1, sezione 12,

IMO MSC Circ.980, sezione 6.2.

A.1/1.27

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)


Protezione antincendio

Identificazione del prodotto

Norme di costruzione, prestazione e prova degli strumenti internazionali applicabili

Norme tecniche CE, numero del prodotto indicato all'allegato A.1 della direttiva 96/98/CE, come modificata

Norme tecniche USA

Sottofondo di copertura del ponte di coperta

Codice FTP allegato 1, parti 2

Risoluzione IMO A.687(17);

MSC/Circ. 916;

MSC/Circ. 1004.

A.1/3.1

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Materiale non combustibile usato in divisioni di classe A e B, integrità al fuoco, compresi:

 

paratie (senza finestre)

 

ponti

 

porte taglia fuoco (con finestre non superiori a 645 cm2)

 

soffittature e rivestimenti

SOLAS II-2/3.2; II-2/3.4;

Codice FTP allegato 1, parte 3, e allegato 2;

Risoluzione IMO A.754 (18);

MSC/Circ.916;

MSC/Circ.1004;

MSC/Circ.1005.

A.1/3.11

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Materiale non combustibile

SOLAS II-2/3.33;

Codice FTP allegato 1, parte 1, e allegato 2.

A.1/3.13

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Porte taglia fuoco

Limitatamente alle porte taglia fuoco senza finestre o con finestre non superiori a 645 cm2 in ciascun battente.

Approvazione limitata alla grandezza massima delle porte sottoposta a prova.

Le porte devono essere utilizzate con un'intelaiatura provata contro il fuoco.

SOLAS II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, e II-2/9.4.2;

Codice FTP allegato 1, parte 3;

Risoluzione IMO A.754 (18);

MSC/Circ. 916;

MSC/Circ. 1004.

A.1/3.16

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Sistemi di comando delle porte tagliafuoco

SOLAS II-2/9.4.1.1.4;

1994 Codice HSC 7.9.3.3;

2000 Codice HSC 7.9.3.3;

Codice FTP allegato 1, parte 4.

A.1/3.17

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Materiali di superficie e rivestimenti di pavimenti con limitata attitudine alla propagazione della fiamma

Limitatamente alle superfici esposte di soffittature, pareti e pavimenti. Non si applica a tubi, rivestimenti di tubi o cavi.

SOLAS II-2/3.29;

1994 Codice HSC 7.4.3.4.1 e 7.4.3.6;

2000 Codice HSC 7.4.3.4.1 e 7.4.3.6;

Codice FTP, allegato 1, parti 2

Risoluzione IMO A.653 (16);

ISO 1716 (1973);

MSC/Circ. 916, MSC/Circ. 1004 e MSC/Circ. 1008.

A.1/3.18

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi

SOLAS II-2/3.40.3;

Codice FTP allegato 1, parte 7.

A.1/3.19

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Tappezzerie dei mobili

Codice FTP allegato 1, parte 8;

Risoluzione IMO A.652 (16).

A.1/3.20

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Componenti per letti

Codice FTP allegato 1, parte 9;

Risoluzione IMO A.688 (17).

A.1/3.21

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Sbarramenti antincendio

SOLAS II-2/9.4.1.1.8, e II-2/9.7.3.1.2;

Codice FTP allegato 1, parte 3;

Risoluzione IMO A.754 (18);

MSC/Circ. 916.

A.1/3.22

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Cavi elettrici, tubi, circuiti, condotte ecc. che attraversano divisioni di classe ’A’

SOLAS II-2/9.3.1;

Codice FTP allegato 1, parte 3;

Risoluzione IMO A.754 (18);

MSC/Circ. 916, e MSC/Circ. 1004.

A.1/3.26

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)

Tubi di materiale diverso da acciaio e rame che attraversano divisioni di classe ’B’

SOLAS II-2/9.3.2.1;

Codice FTP allegato 1, parte 3;

Risoluzione IMO A.754 (18);

MSC/Circ. 916, e MSC/Circ. 1004.

A.1/3.27

(Nessuna norma supplementare oltre agli strumenti internazionali)


Apparecchiature per la navigazione

Identificazione del prodotto

Norme di costruzione, prestazione e prova degli strumenti internazionali applicabili

Norme tecniche CE, numero del prodotto indicato all'allegato A.1 della direttiva 96/98/CE, come modificata

Norme tecniche USA

Bussola magnetica

SOLAS V/19.2.1.1;

Risoluzione IMO A.382 (X),;

Risoluzione IMO A.694 (17);

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996).

A.1/4.1

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.101.

Sistemi di controllo della rotta a trasmissione magnetica (TMHD)

Risoluzione IMO MSC 86 (70) allegato 2;

Risoluzione IMO A.694 (17);

ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.2

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.102.

Bussola giroscopica

Risoluzione IMO A.424 (XI);

Risoluzione IMO A.694 (17);

ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.3

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.103.

Ecometro

Risoluzione IMO A.224 (VII) modificata dalla risoluzione IMO MSC74 (69) allegato 4, e risoluzione IMO A.694 (17);

ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.6

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.107.

Apparecchiature di misurazione della velocità e della distanza (SDME)

1994 Codice HSC 13.3.2;

2000 Codice HSC 13.3.2;

Risoluzione IMO A.824 (19) modificata da

Risoluzione IMO MSC 96(72);

Risoluzione IMO A.694 (17);

A.1/4.7

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.105.

Indicatore della velocità di accostata

Risoluzione IMO A.694 (17);

Risoluzione IMO A.526 (13);

IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.9

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.106.

Apparecchiatura Loran-C

Risoluzione IMO A.694 (17);

Risoluzione IMO A.818 (19);

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.11

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.135.

Apparecchiatura Chakya

Risoluzione IMO A.694 (17);

Risoluzione IMO A.818 (19);

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.12

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.136.

Apparecchiatura GPS

Risoluzione IMO A.819 (19), Risoluzione IMO A.694 (17);

IEC 60945 (1996), IEC 61108-1 (1994), IEC 61162.

A.1/4.14

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.130.

Apparecchiatura GLONASS

Risoluzione IMO MSC 53 (66);

Risoluzione IMO A.694 (17);

IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.15

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.131.

Sistema di controllo della rotta (HCS)

SOLAS V/24.1;

Risoluzione IMO A.342 (IX);

modificata dalla risoluzione IMO MSC 64 (67) allegato 3;

Risoluzione IMO A.694 (17);

A.1/4.16

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.110.

Ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA)

(L'apparecchiatura radar utilizzata con ARPA deve avere certificazioni UE e USA distinte.)

Risoluzione IMO A.823 (19);

Risoluzione IMO A.694 (17);

IEC 60872-1 (1998), IEC 61162.

A.1/4.34

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.120.

Apparecchiatura radar con sistema di puntamento automatico (ATA)

(L'apparecchiatura radar utilizzata con ATA deve avere certificazioni UE e USA distinte.)

Risoluzione IMO MSC 64(67), allegato 4, appendice 1;

Risoluzione IMO A.694 (17);

IEC 60872-2 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.35

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.111.

Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA)

(L'apparecchiatura radar utilizzata con EPA deve avere certificazioni UE e USA distinte.)

Risoluzione IMO MSC 64(67), allegato 4, appendice 2;

Risoluzione IMO A.694 (17);

IEC 60872-3 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.36

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.121.

Sistema a ponte integrato

Risoluzione IMO MSC.64 (67) allegato 1;

Risoluzione IMO A.694 (17);

IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.28

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.140.

Registratore dei dati di viaggio (VDR)

Risoluzione IMO A.861(20);

Risoluzione IMO A.694 (17);

IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.29

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.150.

Bussola giroscopica per imbarcazioni ad alta velocità

Risoluzione IMO A.821 (19);

Risoluzione IMO A.694 (17);

ISO 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.31

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.203.

Apparecchiatura per il sistema universale di identificazione automatica (AIS)

Risoluzione IMO MSC.74 (69) allegato 3;

Risoluzione IMO A.694 (17);

ITU R. M. 1371-1 (10/00)

A.1/4.32

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.155.

NOTA: Inoltre, il radiotrasmettitore deve essere autorizzato dalla Commissione federale USA per le comunicazioni

Sistema di controllo della rotta

Risoluzione IMO MSC.74 (69) allegato 2;

Risoluzione IMO A.694 (17);

IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.33

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.112.

Riflettore radar

Risoluzione IMO A.384 (X);

IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997).

A.1/4.39

Circolare d'ispezione della navigazione e delle imbarcazioni NVIC 8-01, allegato (4), 2/165.160.

ALLEGATO III

Autorità di regolamentazione

Comunità europea

Belgio

Ministère des communications et de l'infrastructure

Administration des affaires maritimes et de la navigation

Rue d'Arlon 104

B-1040 Bruxelles

Ministerie voor Verkeer en Infrastructuur

Bestuur voor Maritime Zaken en Scheepvaart

Aarlenstraat 104

B - 1040 Brussel

Danimarca

Søfartsstyrelsen

Vermundsgade 38 C

DK-2100 København Ø

Germania

Bundesministerium für Verkehr,

Bau- und Wohnungswesen (BMVBW)

Invalidenstraße 44

D-10115 Berlin

Grecia

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γρ.Λαμπράκη 150

GR-185 18 Πειραιας Ελλάς

(Ministero della Marina mercantile

150, via Gr. Lampraki

GR-185 18 Pireo)

Spagna

Ministerio De Fomento

Dirección General de la Marina Mercante.

C/ Ruíz de Alarcón 1

ES-28071 Madrid

Francia

Ministère de l'equipement, du transport et du logement

Direction des affaires maritimes et des gens de mers

3, place de Fontenoy

F-75700 Paris

Irlanda

Maritime Safety Division

Department of the Marine e Natural Resources

Leeson Lane

Dublin 2

Italia

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Unità di Gestione del trasporto marittimo

Via dell'Arte, 16

I-00144 Roma

Lussemburgo

Commissariat aux affaires maritimes

26 place de la Gare

L-1616 Luxembourg

Paesi Bassi

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG)

Directie Transportveiligheid

Nieuwe Uitleg 1,

Postbus 20904

NL-2500 EX Den Haag

Austria

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Oberste Schiffahrtsbehörde

Abteilung II/20

Radetzkystrasse 2

A-1030 Wien

Portogallo

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitacaõ

Palácio Penafiel

rua S. Mamede ao Caldas 21

P-1149-050 Lisboa

Finlandia

Liikenne- ja viestintäministeriö / kommunikationsministeriet

PO Box 235

FIN-00131 Helsinki

Svezia

Sjöfartsverket

S-601 78 Norrköping

Regno Unito

Maritime e Coastguard Agency

Spring Place

105 Commercial Road

Southampton SO15 1EG

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Energia e trasporti

Unità sicurezza marittima

200, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Stati Uniti d'America

United States Coast Guard

Office of Design and Engineering

Standards (G-MSE)

2100 Second Street S.W.

Washington DC 20593


(1)  Il «Codice LSA» si riferisce al codice internazionale per i dispositivi di salvataggio adottato il 4 giugno 1996 [risoluzione IMO MSC.48(66)].

La «Raccomandazione in materia di prova» si riferisce alla raccomandazione IMO relativa alla prova dei dispositivi di salvataggio adottata il 6 novembre 1991 [risoluzione IMO A.689(17)] modificata l'11 dicembre 1998 [Risoluzione IMO MSC.81(70)].