ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
20 maggio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica la decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite da detta decisione

1

 

*

Regolamento (CE) n. 998/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 950/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e della Russia

4

 

*

Regolamento (CE) n. 999/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, relativo all’applicazione del regolamento (CE) n. 1531/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1000/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, e nastri di acciai al silicio detti magnetici, a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Federazione Russa e che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Federazione Russa

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa e dell’Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa o dell’Ucraina

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1002/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione Russa o dell’Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1003/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1004/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

22

 

 

Regolamento (CE) n. 1005/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l’avena in Finlandia e in Svezia

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1006/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di titoli d’importazione presentate per il sottocontingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 780/2003

31

 

 

Regolamento (CE) n. 1007/2004 della Commissione, del 19 maio 2004, che modifica i dazi all’importazione nel settore del riso

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1008/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, che istituisce un dazio antisovvenzioni provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India

35

 

*

Regolamento (CE) n. 1009/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India

61

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/496/CE:Decisione del Consiglio, del 17 maggio 2004, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

83

Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (passenger name record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

84

 

 

Commissione

 

*

2004/497/CE:Decisione della Commissione, del 17 maggio 2004, che abroga la decisione n. 303/96/CECA, che accetta un impegno offerto riguardo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Russia

86

 

*

2004/498/CE:Decisione della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio originario fra l’altro dell’Ucraina

88

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/1


REGOLAMENTO (CE) N. 997/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica la decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite da detta decisione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Fase precedente del procedimento

(1)

Con decisione n. 2730/2000/CECA (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704001910), originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «il paese interessato» o «RPC»). L'importo del dazio antidumping è pari all'importo fisso di 32,6 EUR per tonnellata di peso netto a secco.

(2)

In considerazione della scadenza, il 23 luglio 2002, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 963/2002 (3), ha stabilito che le misure antidumping adottate ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA e ancora in vigore alla data del 23 luglio 2002 sono confermate e, a decorrere dal 24 luglio 2002, sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base.

2.   Procedimento in corso

(3)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, l’11 dicembre 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio delle misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (in appresso «coke 80+» o «il prodotto in esame») originario della RPC, e ha aperto un’inchiesta.

(4)

Il procedimento è stato avviato in seguito alla richiesta presentata da Eucoke-EEIG (in appresso denominato «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm. Il richiedente affermava che le pratiche di dumping relativamente alla RPC erano proseguite e persino aumentate, e che le misure in vigore non erano più sufficienti a controbilanciare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

(5)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame intermedio i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore interessato, l’industria comunitaria richiedente e gli altri produttori noti nella Comunità. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

3.   Sospensione delle misure

(6)

Va ricordato che nel corso dell’inchiesta relativa al presente procedimento alcune parti interessate avevano fornito informazioni circa una modifica delle condizioni di mercato avvenuta dopo la fine del periodo dell’inchiesta (cioè il periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002), soddisfacendo così i requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per giustificare la sospensione delle misure attualmente in vigore.

(7)

Dall’inchiesta è emerso che sussistevano tutti i requisiti previsti per sospendere le misure antidumping. Pertanto, con decisione n. 264/2004/CE della Commissione (5), il dazio antidumping applicabile alle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della RPC è stato sospeso per un periodo di nove mesi.

4.   Ritiro della domanda

(8)

Con lettera datata 15 dicembre 2003 alla Commissione, Eucoke-EEIG ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame.

(9)

Tenuto conto del fatto che dall’inchiesta non è emersa alcuna considerazione che dimostri che la chiusura del procedimento sarebbe contraria all'interesse della Comunità, la Commissione ritiene che il presente procedimento debba essere chiuso in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.   Forma delle misure

(10)

Nel corso dell’inchiesta, tuttavia, viste le difficoltà incontrate da un operatore economico per quanto riguardava l'applicazione delle misure in vigore, si è accertata l'esigenza di chiarire il campo di applicazione di dette misure. Si è infatti accertato che le autorità doganali di uno Stato membro riscuotevano i dazi antidumping sulle spedizioni di coke destinato a essere utilizzato negli altiforni, spedizioni che non sono interessate dalle misure antidumping e coprono solo una modesta percentuale del prodotto in esame. Per garantire un’applicazione più uniforme ed efficiente delle misure, l’esenzione prevista dalla decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione per le esportazioni costituite da un miscuglio di coke di carbone in pezzi di dimensioni inferiori a quelle del prodotto in esame e di coke di carbone in pezzi di diametro non superiore a 100 mm è sostituita da un’esenzione per i miscugli in cui la percentuale di carbone di coke in pezzi di diametro superiore a 80 mm non rappresenti più del 20 % della spedizione mista di merce. Inoltre, quale metodo di misurazione dovrebbe essere utilizzata la norma ISO.

6.   Conclusioni

(11)

Il riesame intermedio dovrebbe essere chiuso, mentre andrebbe chiarito il campo di applicazione delle misure in vigore.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio delle misure antidumping istituite con decisione n. 2730/2000/CECA sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704001910) e originario della Repubblica popolare cinese è chiuso.

Articolo 2

L'articolo 1 della decisione n. 2730/2000/CECA è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704001910) e originario della Repubblica popolare cinese. Il diametro dei pezzi è stabilito conformemente alla norma ISO 728: 1995.

2.   L'importo del dazio antidumping è pari all'importo fisso di 32,6 EUR per tonnellata di peso netto a secco.

3.   Il dazio antidumping si applica inoltre al coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm spedito sotto forma di miscugli di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm e di coke di carbone in pezzi di diametro inferiore, tranne nei casi in cui è accertato che il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm non rappresenta più del 20 % di peso netto a secco di tale spedizione mista di merce. Il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm contenuto nei miscugli può essere determinato mediante il prelevamento di campioni, conformemente agli articoli da 68 a 70 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6). Qualora il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm venga determinato sulla base di campioni, questi vengono selezionati in conformità della norma ISO 2309: 1980.

4.   Le autorità doganali degli Stati membri possono, dietro richiesta debitamente motivata degli importatori, riesaminare, alla luce del chiarimento di cui sopra circa il campo di applicazione delle misure, la situazione delle importazioni del prodotto in esame realizzate nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2000 e il 21 maggio 2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30.

(3)  GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

(4)  GU C 308 dell’11.12.2002, pag. 2.

(5)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 89.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).»


20.5.2004   

IT

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L 183/4


REGOLAMENTO (CE) N. 998/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 950/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (regolamento di base), in particolare l’articolo 8, l’articolo 11, paragrafo 3 e l’articolo 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 950/2001 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di taluni fogli e nastri sottili di alluminio (il prodotto in questione) originari, tra gli altri paesi, della Russia. Con la decisione (2001/381/CE) della Commissione, del 16 maggio 2001 (3), è stato accettato l’impegno del produttore esportatore russo «United Company Siberian Aluminium».

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 950/2001, l’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 14,9 % per le importazioni del prodotto in questione originario della Russia.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004, la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), l’apertura di una serie di riesami intermedi parziali delle misure antidumping applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa, dell’Ucraina e della Repubblica di Bielorussia, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 e articolo 22, lettera c), del regolamento di base. La misura antidumping istituita sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originari della Russia è una delle misure per le quali è stata avviata l’inchiesta (le misure).

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare l’opportunità di adeguare le misure per tenere conto dell’ampliamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 (l’allargamento).

(5)

Poiché un certo quantitativo delle importazioni del prodotto in questione originario della Russia è attualmente oggetto di un impegno sui prezzi per un volume specifico, il riesame delle misure è stato avviato per valutare se tale impegno, calcolato utilizzando dati relativi alla Comunità a 15 Stati membri, debba essere adeguato per tenere conto dell'allargamento.

3.   Parti interessate dall'inchiesta

(6)

Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresa l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi interessati e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 (UE10) sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

(7)

Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

a)

Associazione dei produttori comunitari:

Eurometaux, Bruxelles, Belgio

b)

Produttore esportatore:

JSC «United Company Siberian Aluminium», Mosca, Russia

B.   PRODOTTO IN ESAME

(8)

Il prodotto in esame è costituito dai fogli e nastri sottili di alluminio di spessore pari o superiore a 0,009 mm, ma non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, attualmente classificabili al codice NC ex 7607 11 10. Il prodotto in questione è noto comunemente come fogli o nastri sottili di alluminio ad uso domestico (aluminium household foil, AHF).

(9)

Gli AHF sono fabbricati laminando fino allo spessore desiderato lingotti o bobine di fogli di alluminio. Dopo essere stati laminati i fogli o nastri sono ricotti con un procedimento termico per renderli duttili. Dopo la laminazione e la ricottura gli AHF sono presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm. Le dimensioni della bobina determinano l'uso del prodotto, poiché gli utilizzatori (avvolgitori) montano in seguito gli AHF su piccoli rotoli destinati alla vendita al dettaglio. Gli AHF in piccoli rotoli sono quindi impiegati come materiale d'imballaggio provvisorio multiuso (per lo più in attività domestiche, di catering e di rivendita di alimenti e fiori).

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Argomentazioni delle parti interessate

(10)

L’esportatore russo di cui è stato accettato l'impegno sui prezzi ha sostenuto che il volume delle importazioni oggetto dell'impegno è stato fissato sulla base delle sue vendite sul mercato dell'UE15 e che, pertanto, l'impegno dovrebbe essere modificato per tenere conto del mercato dell'UE25. Egli ha sostenuto che tale riesame fosse necessario per eliminare possibili discriminazioni a favore degli altri esportatori del prodotto in questione nell’UE.

2.   Osservazioni degli Stati membri

(11)

Gli Stati membri hanno presentato le loro osservazioni e la maggioranza ha espresso parere positivo sulla necessità di adeguare le misure per tenere conto dell’allargamento.

3.   Valutazione

(12)

L’analisi dei dati e delle informazioni disponibili ha confermato che i volumi delle importazioni del prodotto in questione dalla Russia nell’UE10 sono significativi. Considerando che il volume delle importazioni oggetto dell’impegno attualmente in vigore è stato fissato sulla base delle importazioni nell'UE15, esso non tiene conto dell'aumento del volume delle importazioni in seguito all'allargamento.

4.   Conclusioni

(13)

In considerazione di quanto precede, si conclude che in vista dell’ampliamento è opportuno adeguare le misure per tenere conto del volume delle importazioni nel mercato dell'UE10.

(14)

Per il produttore russo il cui impegno è stato accettato, il volume originario delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi per l'UE15 è stato calcolato in base alle esportazioni verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta originario. L’entità dell’aumento del volume delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi è stato calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo.

(15)

Pertanto, si ritiene opportuno che la Commissione possa accettare una proposta di modifica dell’impegno che rifletta la situazione successiva all’ampliamento sulla base del metodo utilizzato di cui al considerando 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può accettare una proposta di modifica dell’impegno che aumenti il volume delle importazioni oggetto dell’impegno accettato con la decisione 2001/381/CE, per quanto riguarda le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originari della Russia. L’aumento va calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo impiegato per determinare l’impegno sui prezzi originario per la Comunità a 15 Stati membri, basato sulle esportazioni verso la Comunità del produttore russo il cui impegno è stato accettato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004. (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1.

(3)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 67.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/7


REGOLAMENTO (CE) N. 999/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

relativo all’applicazione del regolamento (CE) n. 1531/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (regolamento di base), in particolare l’articolo 8, l’articolo 11, paragrafo 3 e l’articolo 22, lettera c),

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1531/2002 (2) il Consiglio ha istituito una dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione a colori («il prodotto in questione») originari, tra gli altri paesi, della Repubblica popolare cinese (Cina). Con la decisione 2002/683/CE della Commissione (3) è stato accettato l'impegno offerto da sette esportatori cinesi: Haier Electrical Appliances Corporation Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co. Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1531/2002 l’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stata fissata al 44,6 % per le importazioni del prodotto in questione originarie della Cina.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), l'avvio di alcuni riesami intermedi parziali delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa, dell'Ucraina e della Repubblica di Bielorussia, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 e dell’articolo 22, lettera c) del regolamento di base. La misura antidumping applicabile alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Cina è una delle misure per cui è stato avviato il riesame («le misure»).

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare l’opportunità di adeguare le misure per tenere conto dell’ampliamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 («ampliamento»).

(5)

Poiché un certo quantitativo delle importazioni del prodotto in questione originario della Cina è attualmente soggetto ad un impegno sui prezzi per un volume specifico, il riesame delle misure è stato avviato per valutare se tale impegno, calcolato sulla base dei dati relativi ad una Comunità a 15 Stati membri, dovesse essere modificato per tenere conto dell’ampliamento.

3.   Parti interessate dall'inchiesta

(6)

Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

(7)

A tale proposito, le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

a)

Produttore comunitario:

Royal Philips Electronics, Eindhoven, Paesi Bassi

b)

Produttori esportatori:

Camera di commercio cinese, Pechino, Repubblica popolare cinese, a nome dei seguenti produttori esportatori:

Haier Electrical Appliances Corporation Ltd

Hisense Import & Export Co., Ltd

Konka Group Co., Ltd

Sichuan Changhong Electric Co. Ltd

Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd

TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd

Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd.

B.   PRODOTTO IN QUESTIONE

(8)

Il prodotto in questione è rappresentato da apparecchi riceventi per la televisione a colori con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso alloggiamento. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 e 8528 12 66.

C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

1.   Argomentazioni delle parti interessate

(9)

La camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), a nome delle società di cui è stato accettato l’impegno congiuntamente alla CCCME, ha sostenuto che il volume delle importazioni a cui si applica l’impegno è stato determinato sulla base dei dati relativi al consumo apparente dell'Unione europea a 15 Stati membri. Pertanto, essa ritiene che l'impegno dovrebbe essere adeguato al mercato di una Unione europea a 25 Stati membri. Essa ha sostenuto che tale riesame fosse necessario per evitare una discriminazione a favore degli altri esportatori del prodotto in questione nell’Unione europea.

2.   Osservazioni degli Stati membri

(10)

Gli Stati membri hanno presentato le loro osservazioni e la maggior parte è a favore dell’adeguamento delle misure per tenere conto dell'ampliamento.

3.   Valutazione

(11)

L'analisi eseguita in base ai dati e alle informazioni disponibili ha confermato che i volumi delle importazioni nell’UE10 del prodotto in questione proveniente dalla Cina sono stati significativi. Considerando che il volume delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi attualmente in vigore è stato determinato nel contesto dell'Unione europea a 15 Stati membri, esso non tiene conto dell'effetto dell'aumento del mercato in seguito all'ampliamento.

4.   Conclusioni

(12)

Alla luce di quanto esposto sopra, si conclude che, per tenere conto dell’ampliamento, è opportuno adeguare le misure in modo da tenere conto del volume aggiuntivo delle importazioni destinate al mercato dell’UE10.

(13)

Il volume originale delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi per l'Unione europea a 15 Stati membri è stato calcolato come un valore crescente che dovrebbe raggiungere una determinata percentuale del consumo UE apparente al quinto anno di validità dell'impegno. L'entità dell’incremento del volume delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi può essere calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo.

(14)

Pertanto, si ritiene opportuno che la Commissione accetti una proposta di impegno modificato che rifletta la situazione dopo l’ampliamento sulla base del metodo di cui al considerando 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può accettare una proposta di modifica di impegno che aumenti il volume delle importazioni oggetto di un impegno sui prezzi accettato con la decisione 2002/683/CE relativa alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese. L’incremento è calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo utilizzato quando l’impegno sui prezzi originario è stato fissato per l'Unione europea a 15 Stati membri, ovvero come un valore crescente che raggiunge una determinata percentuale del consumo UE apparente al quinto anno di validità dell’impegno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1.

(3)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 42.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Federazione Russa e che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Federazione Russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2) (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 990/2004 (3) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 151/2003 (4) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati (il «prodotto in questione») originarie della Federazione Russa. L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissata per le importazioni del prodotto in questione fabbricato dalla Novolipetsk Iron & Steel Corporation al 40,1 % e per quello fabbricato dalla OOO Viz Stal al 14,7 %.

2.   Inchiesta

(2)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5), l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore («le misure») ai sensi degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.

(3)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

(4)

Tutte le parti interessate, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

3.   Risultati dell’inchiesta

(5)

Come risulta dal regolamento (CE) n. 990/2004 del Consiglio, l'inchiesta ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adattare le misure in vigore, purché tale adattamento non pregiudichi notevolmente il livello desiderato di difesa commerciale.

4.   Impegni

(6)

Conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 990/2004, la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, ha proposto impegni alle società interessate. In seguito a ciò, hanno offerto impegni: i) un produttore esportatore russo (Novolipetsky Iron & Steel Corporation) congiuntamente a un’azienda in Svizzera (Stinol A.G.) e ii) un secondo produttore esportatore russo (OOO Viz Stal) congiuntamente alla sua azienda collegata Duferco S.A. in Svizzera.

(7)

Va rilevato che, in applicazione dell'articolo 22, lettera c) del regolamento di base, tali impegni vengono considerati misure speciali in quanto, conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 990/2004, non sono direttamente equivalenti a un dazio antidumping.

(8)

Ciononostante, conformemente al regolamento (CE) n. 990/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare i massimali d'importazione. Inoltre, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno deciso di rispettare a grandi linee le loro abitudini di vendita tradizionali a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali abitudini di vendita mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l'accettazione dell'impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure modificare il livello del massimale o ancora adottare un altro provvedimento correttivo.

(9)

Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono violati in qualche modo, la Commissione è autorizzata a ritirarne l'accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.

(10)

Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

(11)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell’impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 990/2004 del Consiglio. Queste informazioni sono necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l'appropriato dazio antidumping.

(12)

In considerazione di quanto sopra, le offerte di impegni sono considerate accettabili.

(13)

L'accettazione degli impegni è limitata a un periodo iniziale di sei mesi, ferma restando la normale durata delle misure, le quali scadranno dopo tale periodo, a meno che la Commissione ritenga opportuno estendere il periodo di applicazione delle misure speciali per altri sei mesi.

B.   REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(14)

Tenendo presenti le insolite circostanze del caso e il rischio inerente di violazioni degli impegni dovuto alle differenze di prezzo tra l’UE10 e l’UE15 nonché il loro carattere di breve termine, si ritiene che esistano motivi sufficienti per sottoporre a registrazione alcune importazioni del prodotto in questione per un periodo massimo di nove mesi, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base.

(15)

Le autorità doganali sono pertanto invitate ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Russia ed esportato dalle società che hanno offerto impegni accettabili e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping.

(16)

Nel caso in cui venga accertata la violazione degli impegni, i dazi sui beni immessi in libera pratica nella Comunità possono essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data della violazione dell'impegno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Russia:

Paese

Società

Codice addizionale Taric

Federazione Russa

Prodotti da Novolipetsk Iron & Steel Corporation, Lipetsk, Russia e venduti da Stinol A.G., Lugano, Svizzera, al suo primo cliente nella Comunità che funge da importatore

A524

Fédération Russa

Prodotti da OOO Viz Stal, Ekaterinburg, Russia e venduti da Duferco S.A., Lugano, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A525

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Russia e rientranti nei codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) ed ex 7226 11 00 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm) prodotte e vendute dalle società elencate nell'articolo 1 e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 990/2004 del Consiglio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rimane in vigore per sei mesi a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 5.

(4)  GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

(5)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


20.5.2004   

IT

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L 183/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa e dell'Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa o dell’Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2) (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafi 3, 21 e 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito alla scadenza di un riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio (il «prodotto in questione») originario della Russia. Con il regolamento (CE) n. 132/2001 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 993/2004 (5) il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001.

(2)

Le misure sono dazi specifici di 47,07 EUR/t nel caso della Russia e di 33,25 EUR/t nel caso dell’Ucraina.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6), l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore («le misure») ai sensi degli articoli 11, paragrafi 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

(5)

Tutte le parti interessate, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono stati informati dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

3.   Risultati dell'inchiesta

(6)

Come risulta dal regolamento (CE) n. 993/2004 del Consiglio, l'inchiesta ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adattare le misure in vigore, purché tale adattamento non pregiudichi notevolmente il livello desiderato di difesa commerciale.

4.   Impegni

(7)

Conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 993/2004, la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, ha proposto impegni alle società interessate. In seguito a ciò, hanno proposto impegni: i) un produttore esportatore ucraino del prodotto in questione (OJSC «Azot»), ii) un produttore esportatore russo (CJSC MCC Eurochem per quanto riguarda le merci prodotte negli impianti della JSC Nak Azot, Russia) congiuntamente alla sua società collegata (Cumberland Sound Ltd., Isole Vergini britanniche), iii) due produttori esportatori russi collegati (OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» e JSC «Azot»), separatamente e iv) due produttori esportatori collegati, congiuntamente – le società per azioni «Acron», Russia e «Dorogobuzh», Russia.

(8)

Dalle osservazioni della OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» e dalle informazioni pubblicamente disponibili su Internet, la Commissione ha appreso che la JSC «Azot» e la OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» sono collegate attraverso l’azienda agrochimica «Azot», che detiene molto più del 5 % del capitale di ciascuna delle due aziende. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base e della definizione delle parti collegate di cui all’articolo 143 del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (8), la Commissione considera collegate la JSC «Azot» e la OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat». Va rilevato che gli aumenti anormali del volume delle esportazioni di uno dei due produttori esportatori, la OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat», nell’UE10 registrati nei primi mesi del 2004 erano superiori ai volumi combinati di esportazioni tradizionali nell’UE10 della JSC «Azot» e della OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat». Pertanto, le offerte di impegni presentate dai due produttori esportatori sono respinte in quanto il massimale dell’impegno dei due produttori esportatori, calcolato in base ai volumi di esportazione tradizionali nell’EU10 nel 2001 e nel 2002 meno gli aumenti anormali dei volumi di esportazione nell’EU10 registrati nei primi mesi del 2004, è negativo.

(9)

Va rilevato che, in applicazione dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, gli eventuali impegni accettati dal presente regolamento vengono considerati misure speciali in quanto, conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 993/2004, non sono direttamente equivalenti a un dazio antidumping.

(10)

Ciononostante, conformemente al regolamento (CE) n. 993/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare prezzi all'importazione minimi nel quadro di massimali d'importazione. Inoltre, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno deciso di rispettare a grandi linee le loro abitudini di vendita tradizionali a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali abitudini di vendita mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l'accettazione dell'impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure modificare il livello del massimale o ancora adottare un altro provvedimento correttivo.

(11)

Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono violati in qualche modo, la Commissione è autorizzata a ritirarne l'accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.

(12)

Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

(13)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell’impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 993/2004 del Consiglio. Queste informazioni sono necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l'appropriato dazio antidumping.

(14)

In considerazione di quanto sopra, le offerte di impegni presentate dalla OJSC «Azot», dalla CJSC MCC Eurochem per quanto riguarda le merci prodotte negli impianti della JSC Nak Azot, Russia, e dalla società per azioni «Acron» insieme alla società per azioni «Dorogobuzh» sono considerate accettabili.

(15)

L'accettazione degli impegni è limitata a un periodo iniziale di sei mesi, ferma restando la normale durata delle misure. Tuttavia, sei mesi dopo l'accettazione degli impegni, la Commissione effettuerà una valutazione per verificare se continuano ad esistere per gli utilizzatori finali nell’UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all'accettazione degli impegni. Dato che si tratta di impegni a breve termine che vengono accettati in circostanze eccezionali, i servizi della Commissione possono, dopo aver sentito il comitato consultivo, adattarne alcune condizioni, se dopo un ragionevole lasso di tempo viene stabilito che gli impegni non ottengono i risultati previsti, vale a dire consentire il proseguimento dei flussi di esportazione tradizionali nell’UE10. Tuttavia, le condizioni degli impegni adattate devono continuare a garantire un notevole contributo all’eliminazione del pregiudizio.

B.   REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(16)

Tenendo presenti le insolite circostanze del caso e il rischio inerente di violazioni degli impegni dovuto alle differenze di prezzo tra l’UE10 e l’UE15 nonché il loro carattere di breve termine, si ritiene che esistano motivi sufficienti per sottoporre a registrazione alcune importazioni del prodotto in questione per un periodo massimo di nove mesi, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(17)

Le autorità doganali sono pertanto invitate ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario dell’Ucraina e della Russia ed esportato dalle società che hanno offerto impegni accettabili e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping.

(18)

Nel caso in cui venga accertata la violazione degli impegni, i dazi sui beni immessi in libera pratica nella Comunità possono essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data della violazione dell'impegno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e della Federazione Russa.

Paese

Società

Codice addizionale Taric

Ucraina

Prodotto ed esportato da OJSC «Azot», Cerkassy, Ucraina, al suo primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A521

Federazione Russa

Prodotto da OJSC MCC Eurochem, Mosca, Russia nei suoi impianti della JSC Nak Azot, Novomoskovsk, Russia, e venduto da Cumberland Sound Ltd., Tortola, Isole Vergini britanniche, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A522

Federazione Russa

Prodotto ed esportato dalla società per azioni «Acron», Veliky Novgorod, Russia o dalla società per azioni «Dorogobuzh» Verkhnedneprovsky, provincia di Smolensk, Russia, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A532

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e della Federazione Russa, rientrante nei codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate nell'articolo 1 e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 993/2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rimane in vigore per sei mesi a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(4)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(5)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

(6)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione Russa o dell'Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2) (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafi 3, 21 e 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 969/2000 (3) il Consiglio ha modificato ed esteso le misure istituite dal regolamento (CE) n. 3068/92 (4), modificato dai regolamenti (CE) n. 643/94 (5) e (CE) n. 449/98 (6), sulle importazioni nella Comunità di cloruro di potassio (il «prodotto in questione») originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 992/2004 (7) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 969/2000.

(2)

Le misure sono importi a dazio fisso, fissati per categoria e grado di prodotto, che variano da 19,51 EUR/t a 48,19 EUR/t nel caso della Bielorussia, da 19,61 EUR/t a 40,63 EUR/t nel caso della Russia e da 19,61 EUR/t a 48,19 EUR/t nel caso dell'Ucraina.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (8), l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore («le misure») ai sensi degli articoli 11, paragrafi 3 e 22, lettera c), del regolamento di base.

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

(5)

Tutte le parti interessate note alla Commissione, comprese l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

3.   Risultati dell'inchiesta

(6)

Come risulta dal regolamento (CE) n. 992/2004, l'inchiesta ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adattare le misure in vigore, purché tale adattamento non pregiudichi notevolmente il livello desiderato di difesa commerciale.

4.   Impegni

(7)

Conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 992/2004, la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, ha proposto impegni alle società interessate. In seguito a ciò, hanno offerto impegni: i) un produttore esportatore bielorusso del prodotto in questione (Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali) congiuntamente alle sue società collegate in Russia (JSC International Potash Company), Austria (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H.) e Lituania (UAB Baltkalis), ii) un produttore esportatore russo (JSC Silvinit) congiuntamente alle sue società collegate in Russia (JSC International Potash Company) e Austria (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H.) e iii) un secondo produttore esportatore russo (JSC Uralkali) congiuntamente a un’azienda cipriota (Fertexim Ltd.).

(8)

Va rilevato che, in applicazione dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, tali impegni vengono considerati misure speciali in quanto, conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 992/2004, non sono direttamente equivalenti a un dazio antidumping.

(9)

Ciononostante, conformemente al regolamento (CE) n. 992/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare prezzi all'importazione minimi nel quadro di massimali d'importazione. Inoltre, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno deciso di rispettare a grandi linee le loro abitudini di vendita tradizionali a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali abitudini di vendita tradizionali mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l'accettazione dell'impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure modificare il livello del massimale o ancora adottare un altro provvedimento correttivo.

(10)

Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono violati in qualche modo, la Commissione è autorizzata a ritirarne l'accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.

(11)

Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

(12)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell’impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 992/2004. Queste informazioni sono necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l'appropriato dazio antidumping.

(13)

In considerazione di quanto sopra, le offerte di impegni sono considerate accettabili.

(14)

L'accettazione degli impegni è limitata a un periodo iniziale di dodici mesi, ferma restando la normale durata delle misure. Tuttavia, sei mesi dopo l'accettazione degli impegni, la Commissione effettuerà una valutazione per verificare se continuano ad esistere per gli utilizzatori finali nell’UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all'accettazione degli impegni.

B.   REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(15)

Tenendo presenti le insolite circostanze del caso e il rischio inerente di violazioni degli impegni dovuto alle differenze di prezzo tra l’UE10 e l’UE15 nonché il loro carattere di breve termine, si ritiene che esistano motivi sufficienti per sottoporre a registrazione alcune importazioni del prodotto in questione per un periodo massimo di nove mesi, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(16)

Le autorità doganali sono pertanto invitate ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Bielorussia e della Russia ed esportato dalle società che hanno offerto impegni accettabili e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping.

(17)

Nel caso in cui venga accertata la violazione degli impegni, i dazi sui beni immessi in libera pratica nella Comunità possono essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data della violazione dell'impegno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa.

Paese

Società

Codice addizionale Taric

Repubblica di Bielorussia

Prodotto da Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bielorussia e venduto da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Vienna, Austria, o da UAB Baltkalis, Vilnius, Lituania, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A518

Federazione Russa

Prodotto da JSC Silvinit, Solikamsk, Russia e venduta da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Vienna, Austria, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A519

Federazione Russa

Prodotto da JSC Uralkali, Berezniki, Russia e venduto da Fertexim Ltd., Limassol, Cipro, al suo primo cliente nella Comunità che funge da importatore

A520

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa, rientrante nei codici NC 3104 20 10 (codici TARIC 3104201010 e 3104201090), 3104 20 50 (codici TARI 3104205010 e 3104205090), 3104 20 90 (codice TARIC 3104209000), ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105201010 e 3105201020), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105209010 e 3105209020), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105609010 e 3105609020), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105909110 e 3105909120), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105909910 e 3105909920), prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate nell'articolo 1 e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 992/2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rimane in vigore per dodici mesi a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4.

(4)  GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41.

(5)  GU L 80 del 24.3.1994, pag. 1.

(6)  GU L 58 del 27.2.1998, pag. 15.

(7)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

(8)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

97,3

204

64,3

212

89,5

999

83,7

0707 00 05

052

106,9

096

64,5

999

85,7

0709 90 70

052

93,6

204

54,4

999

74,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

55,0

204

45,7

220

39,6

388

49,5

400

35,9

624

58,5

999

47,4

0805 50 10

388

73,7

528

51,4

999

62,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,0

400

125,2

404

105,0

508

60,7

512

69,7

524

68,7

528

71,8

720

101,4

804

96,6

999

86,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


20.5.2004   

IT

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L 183/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1004/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92 (2), ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, p. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, p. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

49,70

29,13

1 587,72

369,80

777,61

12 745,21

171,61

32,41

21,15

236,92

11 868,03

1 997,64

455,44

33,49

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

35,83

21,00

1 144,54

266,58

560,56

9 187,63

123,71

23,37

15,25

170,79

8 555,30

1 440,03

328,31

24,14

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

131,69

77,20

4 207,20

979,90

2 060,55

33 772,70

454,74

85,89

56,05

627,81

31 448,31

5 293,40

1 206,84

88,75

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

50,52

29,61

1 613,96

375,91

790,47

12 955,85

174,45

32,95

21,50

240,84

12 064,18

2 030,65

462,97

34,05

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

59,17

34,69

1 890,32

440,28

925,82

15 174,30

204,32

38,59

25,18

282,08

14 129,94

2 378,36

542,24

39,88

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

36,01

1 962,50

457,09

961,17

15 753,72

212,12

40,06

26,14

292,85

14 669,48

2 469,18

562,94

41,40

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

75,36

44,18

2 407,53

560,74

1 179,13

19 326,07

260,22

49,15

32,07

359,26

17 995,97

3 029,10

690,60

50,79

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

33,81

19,82

1 080,08

251,56

528,99

8 670,22

116,74

22,05

14,39

161,17

8 073,49

1 358,94

309,82

22,78

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

44,01

25,80

1 405,99

327,47

688,61

11 286,36

151,97

28,70

18,73

209,80

10 509,59

1 768,98

403,31

29,66

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

438,55

257,08

14 010,49

3 263,19

6 861,88

112 467,20

1 514,33

286,02

186,65

2 090,68

104 726,72

17 627,68

4 018,91

295,54

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

119,25

69,91

3 809,80

887,34

1 865,91

30 582,61

411,78

77,78

50,75

568,51

28 477,78

4 793,40

1 092,84

80,37

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

240,35

140,89

7 678,46

1 788,40

3 760,66

61 637,76

829,93

156,76

102,29

1 145,80

57 395,58

9 660,87

2 202,57

161,97

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

363,83

213,28

11 623,28

2 707,19

5 692,71

93 304,25

1 256,31

237,29

154,85

1 734,45

86 882,65

14 624,15

3 334,14

245,19

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

330,76

193,89

10 566,93

2 461,15

5 175,34

84 824,56

1 142,13

215,72

140,77

1 576,82

78 986,56

13 295,08

3 031,13

222,90

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

104,96

61,53

3 353,04

780,96

1 642,21

26 916,04

362,41

68,45

44,67

500,35

25 063,56

4 218,72

961,82

70,73

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

101,77

59,66

3 251,25

757,25

1 592,35

26 098,92

351,41

66,37

43,31

485,16

24 302,68

4 090,65

932,62

68,58

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

994,91

583,22

31 784,39

7 402,93

15 566,96

255 144,67

3 435,42

648,88

423,43

4 742,93

237 584,51

39 990,41

9 117,36

670,47

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

203,04

119,02

6 486,66

1 510,81

3 176,95

52 070,71

701,11

132,43

86,42

967,95

48 486,98

8 161,37

1 860,70

136,83

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

111,23

65,20

3 553,45

827,64

1 740,36

28 524,81

384,08

72,54

47,34

530,25

26 561,60

4 470,87

1 019,31

74,96

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

98,90

57,98

3 159,65

735,92

1 547,50

25 363,67

341,51

64,50

42,09

471,49

23 618,04

3 975,41

906,35

66,65

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

133,44

78,22

4 263,04

992,91

2 087,90

34 220,94

460,77

87,03

56,79

636,14

31 865,71

5 363,66

1 222,85

89,93

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

0805 10 10

48,60

28,49

1 552,62

361,62

760,42

12 463,47

167,82

31,70

20,68

231,69

11 605,68

1 953,48

445,37

32,75

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

0805 10 30

36,77

21,55

1 174,68

273,60

575,32

9 429,62

126,97

23,98

15,65

175,29

8 780,63

1 477,96

336,96

24,78

 

 

 

 

2.60.3

altre

0805 10 50

48,60

28,49

1 552,62

361,62

760,42

12 463,47

167,82

31,70

20,68

231,69

11 605,68

1 953,48

445,37

32,75

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20

86,45

50,68

2 761,82

643,26

1 352,65

22 170,10

298,51

56,38

36,79

412,12

20 644,26

3 474,86

792,23

58,26

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20

75,02

43,98

2 396,70

558,22

1 173,82

19 239,14

259,05

48,93

31,93

357,64

17 915,01

3 015,47

687,49

50,56

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

71,22

41,75

2 275,27

529,93

1 114,35

18 264,37

245,92

46,45

30,31

339,52

17 007,34

2 862,69

652,66

48,00

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

34,35

20,13

1 097,29

255,57

537,57

8 808,34

118,60

22,40

14,62

163,74

8 202,11

1 380,59

314,76

23,15

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

109,86

64,40

3 509,70

817,45

1 718,94

28 173,65

379,35

71,65

46,76

523,73

26 234,62

4 415,83

1 006,76

74,03

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

58,01

34,01

1 853,23

431,64

907,65

14 876,51

200,31

37,83

24,69

276,54

13 852,64

2 331,69

531,60

39,09

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

58,94

34,55

1 882,97

438,56

922,22

15 115,24

203,52

38,44

25,08

280,98

14 074,94

2 369,11

540,13

39,72

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

165,36

96,93

5 282,67

1 230,39

2 587,28

42 405,85

570,80

107,85

70,38

788,29

39 487,30

6 646,53

1 515,33

111,43

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

50,05

29,34

1 598,95

372,41

783,11

12 835,32

172,82

32,64

21,30

238,60

11 951,94

2 011,76

458,66

33,73

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

49,91

29,26

1 594,56

371,39

780,96

12 800,09

172,35

32,55

21,24

237,94

11 919,13

2 006,24

457,40

33,64

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

89,70

52,58

2 865,60

667,43

1 403,48

23 003,21

309,73

58,50

38,18

427,61

21 420,03

3 605,44

822,00

60,45

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

54,31

31,84

1 735,11

404,13

849,80

13 928,34

187,54

35,42

23,12

258,92

12 969,73

2 183,07

497,72

36,60

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

79,81

46,78

2 549,61

593,83

1 248,71

20 466,61

275,57

52,05

33,97

380,46

19 058,01

3 207,86

731,36

53,78

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

608,11

356,47

19 427,29

4 524,82

9 514,85

155 949,81

2 099,80

396,61

258,81

2 898,98

145 216,67

24 442,98

5 572,72

409,81

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

338,62

2 519,74

3 097,80

228,13

228,13

228,13

2.170

Pesche

0809 30 90

172,94

101,38

5 524,83

1 286,79

2 705,88

44 349,77

597,15

112,79

73,60

824,43

41 297,43

6 951,21

1 584,80

116,54

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

209,78

122,97

6 701,93

1 560,95

3 282,39

53 798,82

724,38

136,82

89,28

1 000,08

50 096,16

8 432,22

1 922,45

141,37

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

129,50

75,91

4 137,02

963,56

2 026,18

33 209,35

447,15

84,46

55,11

617,34

30 923,74

5 205,11

1 186,71

87,27

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

890,35

521,92

28 444,01

6 624,92

13 930,95

228 330,26

3 074,38

580,69

378,93

4 244,48

212 615,58

35 787,62

8 159,17

600,01

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

178,76

9 742,24

2 269,07

4 771,43

78 204,43

1 052,99

198,89

129,79

1 453,76

72 822,06

12 257,47

2 794,56

205,51

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 605,61

941,21

51 294,42

11 947,34

25 122,34

411 758,68

5 544,17

1 047,18

683,35

7 654,26

383 419,67

64 537,49

14 713,81

1 082,02

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

124,51

72,99

3 977,84

926,48

1 948,22

31 931,54

429,95

81,21

52,99

593,58

29 733,87

5 004,83

1 141,04

83,91

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

241,37

141,49

7 711,05

1 795,99

3 776,62

61 899,34

833,45

157,42

102,73

1 150,66

57 639,16

9 701,87

2 211,91

162,66

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

246,31

144,38

7 868,74

1 832,74

3 853,85

63 165,22

850,50

160,64

104,83

1 174,19

58 817,92

9 900,28

2 257,15

165,99

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

relativo ad una misura particolare d'intervento per l’avena in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'avena è uno dei prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Tuttavia essa non rientra tra i cereali di base di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i quali è previsto un acquisto all'intervento.

(2)

L'avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia, che ben si adatta alle condizioni climatiche di quei paesi. Tale produzione è di gran lunga superiore al fabbisogno dei suddetti paesi talché questi sono stati costretti a smerciare le eccedenze verso paesi terzi. La loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente.

(3)

Un'eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare a vantaggio dell'orzo. La situazione dell'orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi che nell'intera Comunità. Un passaggio dalla coltivazione dell'avena verso quella dell'orzo non farebbe che aggravare tale situazione eccedentaria. È pertanto opportuno garantire che l'avena possa continuare ad essere esportata verso paesi terzi.

(4)

L'avena può formare oggetto della restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92. A motivo della loro situazione geografica la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l'esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri. La fissazione di una restituzione sulla base del suddetto articolo 13 va a vantaggio innanzi tutto delle esportazioni da questi altri Stati. Occorre pertanto prevedere che la produzione di avena in Finlandia e in Svezia venga sempre più sostituita da quella di orzo. È quindi logico attendersi, nel corso delle future campagne, il conferimento all'intervento in Finlandia e in Svezia, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di considerevoli quantità di orzo la cui unica possibilità di smercio consiste nell'esportazione verso paesi terzi. Tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose per il bilancio comunitario che le esportazioni dirette.

(5)

Una misura speciale d'intervento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92 permette di evitare questi costi supplementari. Tale intervento può assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell'avena in Finlandia e in Svezia. La concessione di una restituzione sulla base di una gara, applicabile soltanto all'avena prodotta ed esportata a partire dai suddetti due paesi, costituisce la misura più adeguata in tale contesto.

(6)

La natura e gli obiettivi della suddetta misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione, dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(7)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l'importo di tale cauzione.

(8)

I cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare d'intervento. È quindi necessario limitare l'utilizzazione dei titoli di esportazione alle esportazioni a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all'avena prodotta in Finlandia e in Svezia.

(9)

Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario prevedere che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica.

(10)

Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, occorre stabilire un quantitativo minimo nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte agli organismi competenti.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 100 000 tonnellate di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso qualsiasi paese terzo, esclusi la Bulgaria e la Romania.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2.   Gli organismi d'intervento finlandese e svedese sono incaricati dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si procede a una gara.

2.   La gara ha per oggetto i quantitativi di avena di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusi la Bulgaria e la Romania.

3.   La gara è indetta fino al 15 luglio 2004. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara scade il 27 maggio 2004.

4.   Le offerte devono essere presentate presso gli organismi d'intervento finlandese e svedese precisati nel bando di gara.

5.   La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.

Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto se:

a)

verte su 1 000 tonnellate almeno;

b)

è accompagnata da un impegno scritto che precisa che l'offerta verte esclusivamente su avena prodotta in Finlandia e Svezia e che sarà esportata dalla Finlandia o dalla Svezia.

Se l'impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (3) è incamerata, salvo in caso di forza maggiore.

Articolo 4

Nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle 2 seguenti diciture:

Asetus (EY) N:o …/2004 — Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

Förordning (EG) nr …/2004 — Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

Articolo 5

La restituzione è valida soltanto per le esportazioni dalla Finlandia e dalla Svezia.

Articolo 6

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è di [12] EUR/tonnellata.

Articolo 7

1.   In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2.   I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all'articolo 2 sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sino alla fine del quarto mese successivo.

3.   In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all'articolo 2 sono validi esclusivamente in Finlandia e in Svezia.

Articolo 8

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite gli organismi d'intervento finlandese e svedese, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale di presentazione delle offerte specificata nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse servendosi del modello che figura in allegato.

In mancanza di offerte, gli organismi d'intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1814/2003 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia

[Regolamento (CE) n. 1005/2004 (1)]

(Termine limite per la presentazione delle offerte)

1

2

3

Numerazione dei concorrenti

Quantità in tonnellate

Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ecc.

 

 


(1)  da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: agri-c1-revente-marche-ue@cec.eu.int


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sottocontingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 780/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2341/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 780/2003 relativamente ad un sottocontingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 2341/2003 della Commissione, ha fissato a 5 742 tonnellate il quantitativo del sottocontingente II per il quale gli importatori riconosciuti possono presentare domande di titoli d'importazione nel periodo dal 3 al 7 maggio 2004. Detto quantitativo è stato ridotto a 5 708,65929 tonnellate dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 385/2004. Dato che i titoli d'importazione richiesti superano il quantitativo disponibile, occorre fissare un coefficiente di riduzione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2341/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 780/2003 (3) nel periodo dal 3 al 7 maggio 2004 è soddisfatta fino a concorrenza del 3,67984 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 385/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 24).

(3)  GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 8.


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 maio 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 963/2004 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 963/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 963/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

(3)  GU L 178 del 13.5.2004, pag. 8.


ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC

Dazio all'importazione (1)

Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (2)

ACP (3)  (4)  (5)

Bangladesh (6)

Basmati

India e Pakistan (7)

Egitto (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 13

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 15

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 17

203,91

67,03

97,61

0,00

152,93

1006 20 92

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 94

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 96

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 98

203,91

67,03

97,61

0,00

152,93

1006 30 21

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 23

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 25

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 44

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 46

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 63

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 65

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 94

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 96

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

(2)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3)  Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4)  Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5)  L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6)  Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8)  Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).


ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

 

Risone

Tipo Indica

Tipo Japonica

Rotture

Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

1.

Dazio all'importazione (EUR/t)

 (1)

203,91

416,00

247,13

402,53

 (1)

2.   

Elementi di calcolo:

a)

Prezzo cif Arag (EUR/t)

340,32

227,43

321,29

404,74

b)

Prezzo fob (EUR/t)

296,25

379,70

c)

Noli marittimi (EUR/t)

25,04

25,04

d)

Fonte

USDA e operatori

USDA e operatori

Operatori

Operatori


(1)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

che istituisce un dazio antisovvenzioni provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004, dell’8 marzo 2004 (2) (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

(1)

Il 21 agosto 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) (in appresso denominato «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India.

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 7 luglio 2003 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni sistemi di elettrodi di grafite. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di sovvenzioni per il prodotto in esame e al conseguente pregiudizio grave considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antisovvenzioni.

(3)

Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell'India di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India e oggetto di sovvenzioni arrecavano un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Il governo dell'India è stato invitato a prendere parte a consultazioni intese a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. Sebbene il governo dell’India non abbia presentato alcuna richiesta di consultazione, le osservazioni formulate per iscritto da tale governo in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativa alle importazioni oggetto di sovvenzioni e al pregiudizio grave subito dalla Comunità sono state tenute in debito conto.

(4)

L'apertura di un parallelo procedimento antidumping, relativo a importazioni nella Comunità dello stesso prodotto originarie dell'India, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4).

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati. Alle parti direttamente interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(6)

I due produttori esportatori indiani, il governo indiano, nonché i produttori e utilizzatori comunitari e gli importatori/operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

2.   CAMPIONAMENTO

(7)

A causa dell’elevato numero di importatori non collegati nella Comunità, si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse realmente necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti non collegati sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura per il periodo tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003. Soltanto due importatori non collegati hanno accettato di essere inclusi nel campione e fornito entro il termine le informazioni di base richieste. Di conseguenza, il campionamento non è stato ritenuto necessario nel presente procedimento.

3.   QUESTIONARI

(8)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate, ai due importatori non collegati summenzionati e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura, nonchè al governo dell’India.

(9)

Sono pervenute risposte da due produttori esportatori indiani, dai due produttori comunitari denunzianti, da otto società utilizzatrici e dai due importatori non collegati summenzionati. Inoltre, una società utilizzatrice ha presentato una comunicazione scritta contenente alcune informazioni quantitative e due associazioni di utilizzatori hanno presentato una comunicazione scritta alla Commissione.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori comunitari:

SGL Carbon GmbH, Wiesbaden e Meitingen, Germania;

SGL Carbon SA, La Coruña, Spagna;

UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, Francia (compresa la società collegata, UCAR SA, Etoy, Svizzera);

UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Spagna;

Nuroll Spa, Caserta, Italia;

Graftech Spa, Caserta, Italia.

 

Importatori indipendenti nella Comunità

Promidesa SA, Madrid, Spagna;

AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlino, Germania.

 

Utilizzatori:

ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Amburgo, Germania;

ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania;

Lech-Stahlwerke, Meitingen, Germania;

Ferriere Nord, Osoppo, Italia.

 

Produttori esportatori indiani

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta;

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal.

(11)

L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1999 e la fine del periodo del PI («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   PRODOTTO IN ESAME

(12)

Il prodotto in esame è costituito da elettrodi di grafite e/o relativi nippli, importati insieme o separatamente. Un elettrodo di grafite è una colonna di grafite ottenuta mediante stampi in ceramica o mediante estrusione. A ciascuna delle due estremità del cilindro viene successivamente creata una cavità filettata troncoconica per consentire il collegamento di due o più elettrodi fino a creare una colonna. Gli elettrodi vengono uniti mediante un manicotto di giunzione filettato, anch’esso in grafite, chiamato «nipplo». Sia l’elettrodo di grafite che il nipplo vengono forniti solitamente in formato predisposto come «sistemi di elettrodi di grafite».

(13)

Gli elettrodi di grafite ed i relativi nippli vengono prodotti utilizzando coke di petrolio, un sottoprodotto dell’industria petrolifera, e pece di catrame di carbone. Il processo di produzione si articola in sei fasi: formatura, cottura, impregnazione, ricottura, grafitizzazione e lavorazione. Durante la fase di grafitizzazione il prodotto viene riscaldato elettricamente fino a superare i 3 000 °C e viene fisicamente trasformato in grafite, la forma cristallina del carbonio: una materiale unico caratterizzato da una bassa conduttività elettrica e da un’elevata conduttività termica, una notevole resistenza e ottime prestazioni ad alte temperature, il che lo rende particolarmente idoneo per l’impiego nei forni elettrici ad arco. Il tempo di lavorazione di un sistema di elettrodi di grafite è di circa due mesi e non esistono altri prodotti alternativi.

(14)

I sistemi di elettrodi di grafite vengono utilizzati per la produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco, definiti anche «miniacciaerie», e come conduttori elettrici per la produzione di acciaio con rottame riciclato. L’inchiesta riguarda esclusivamente gli elettrodi di grafite e i relativi nippli con una densità apparente di 1,65  g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore. I sistemi di elettrodi di grafite che corrispondono a questi parametri tecnici possono avere un tasso estremamente elevato di alimentazione elettrica.

(15)

Un esportatore indiano ha affermato che, in alcuni casi, ha fabbricato il prodotto in esame senza utilizzare il cosiddetto «premium needle coke», un coke aghiforme di petrolio particolarmente pregiato che, secondo la società, era ritenuto indispendsabile dai denunzianti per fabbricare il prodotto conformemente alle specifiche di cui ai considerandi (12) - (14). Tale esportatore ha pertanto asserito che gli elettrodi di grafite e i relativi nippli prodotti senza utilizzare il «premium needle coke» dovrebbero essere esclusi dall’inchiesta. Per produrre i sistemi di elettrodi di grafite possono infatti essere utilizzati diversi tipi di coke di petrolio. Tuttavia, a prescindere dalle materie prime utilizzate, sono le caratteristiche fisiche e tecniche di base del prodotto finale e il relativo uso finale che determinano la definizione del prodotto. Se gli elettrodi di grafite ed i relativi nippli originari dell’India e importati nella Comunità presentano le caratteristiche fisiche e tecniche di base contenute nella definizione del prodotto, essi vengono considerati come prodotto in esame. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.   PRODOTTO SIMILE

(16)

Si è accertato che il prodotto esportato nella Comunità dall'India, quello prodotto e venduto sul mercato interno indiano e quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni, e sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

C.   SOVVENZIONI

1.   INTRODUZIONE

(17)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i cinque sistemi seguenti, che presumibilmente comporterebbero la concessione di sovvenzioni all'esportazione da parte del governo dell’India:

i)

Sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB)

ii)

Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods - EPCG)

iii)

Sistema di licenze preliminari (Advance Licence Scheme - ALS)

iv)

Programmi di concessione di vantaggi a favore di industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione o di unità orientate all'esportazione (Export Processing Zones/Export Oriented Units - EPZ/EOU)

v)

Sistema di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption).

(18)

I sistemi di cui ai punti i), ii), iii) e iv) del considerando (17) si basano sulla legge n. 22 del 1992 sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione), entrata in vigore il 7 agosto 1992. Tale legge autorizza il governo dell’India a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Dette comunicazioni sono riassunte in documenti riguardanti la «Politica in materia di esportazione e importazione», pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati regolarmente. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione pertinente per il PI relativo al presente caso è il piano quinquennale per il periodo dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2007. Le autorità indiane hanno altresì definito le procedure che regolamentano la politica del commercio estero dell'India nel «Manuale di procedura — 1o aprile 2002-31 marzo 2007» (volume 1). Anche il manuale è aggiornato regolarmente.

(19)

Emerge con chiarezza dal documento di politica in materia di esportazione e importazione relativo al periodo 1o aprile 2002-31 marzo 2007 che, salvo disposizione contraria, le licenze, i certificati e le autorizzazioni rilasciati prima dell'inizio di tale politica continuano ad essere validi ai fini per i quali sono stati rilasciati. Ciò vale anche per il PI.

(20)

I riferimenti alla base giuridica dei suddetti regimi di sovvenzioni da (i) a (v) oggetto dell'inchiesta contenuti nel presente testo vengono effettuati qui di seguito in base al documento di politica in materia di esportazione e importazione per il periodo 1o aprile 2002-31 marzo 2007 e al manuale di procedura 1o aprile 2002-31 marzo 2007 (volume 1).

(21)

Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito (ITE) di cui al punto (v) è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(22)

L’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base stabilisce che il limite d'irrilevanza delle sovvenzioni, pari al 3 %, che si applica alle importazioni originarie di taluni paesi in via di sviluppo, ossia i paesi in via di sviluppo che sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato VII dell’accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative («ASCM»), nonché i paesi in via di sviluppo che sono membri dell’OMC e che hanno completamente eliminato le sovvezioni alle esportazioni scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Poiché detto accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1995, il suddetto limite d'irrilevanza non è più valido. Il limite d'irrilevanza attualmente applicato alle importazioni da tutti i paesi in via di sviluppo è pari al 2 %, come stabilito dall’articolo 14, paragrafo 5, lettera a) del regolamento di base. Parallelamente al limite d'irrilevanza del 3 % applicato ai paesi di cui all’allegato VII dell’ASCM, la CE ha applicato a tali paesi un limite d'irrilevanza dello 0,3 % per ciascun sistema di sovvenzioni. Poiché non si applica più il limite d'irrilevanza specifico che riguardava i paesi di cui all’allegato VII dell’ASCM, si ritiene che non si debba neanche più applicare il limite per i singoli sistemi.

2.   SISTEMA DI CREDITO SUI DAZI D'IMPORTAZIONE (DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK SCHEME - DEPB)

a)   Base giuridica

(23)

Il DEPB è entrato in vigore il 1o aprile 1997 con la comunicazione doganale 34/97. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione (paragrafi 4.3.1-4.3.4) e il manuale di procedura (paragrafi 4.37-4.53) contengono una descrizione dettagliata del sistema. Il DEPB è subentrato al sistema del libretto crediti (Passbook Scheme - PBS), terminato il 31 marzo 1997. Fin dall'inizio vi sono stati due tipi di DEPB, il sistema di credito precedente l'esportazione e il sistema di credito successivo all'esportazione.

(24)

Il governo indiano ha dichiarato che il DEPB pre-esportazione è stato abolito il 1o aprile 2000 e che pertanto tale sistema non era applicabile durante il PI. È stato stabilito che nessuna delle società ha tratto vantaggio dal DEPB pre-esportazione. Pertanto non è necessario valutare la compensabilità del DEPB pre-esportazione. La seguente analisi del sistema in questione si basa quindi soltanto sul DEPB post-esportazione.

b)   Ammissibilità

(25)

Possono beneficiare del DEPB post-esportazione i produttori esportatori o i commercianti esportatori (ossia gli operatori commerciali).

c)   Attuazione pratica del DEPB post-esportazione

(26)

Secondo questo sistema ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti, che sono calcolati in percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. Le aliquote DEPB sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). Una licenza attestante l'importo del credito concesso è rilasciata automaticamente al ricevimento della domanda.

(27)

Il DEPB post-esportazione consente l'uso di tali crediti per compensare i dazi doganali applicabili alle successive importazioni di qualsiasi merce, fatta eccezione per i beni la cui importazione è proibita o soggetta a restrizioni. I beni importati sulla base dei crediti possono essere venduti sul mercato interno (una volta pagata l'imposta sulle vendite) o utilizzati.

(28)

Le licenze DEPB post-esportazione sono liberamente trasferibili e, di conseguenza, spesso vengono vendute. Le licenza DEPB, che è soggetta ad una tassa pari allo 0,5 % del credito ottenuto, è valida per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio. Di conseguenza, le licenze rilasciate nel biennio 1o aprile 2001-31 marzo 2003 erano disponibili durante il PI per essere vendute o per essere utilizzate per compensare i dazi all’importazione.

(29)

Prima del PI, ossia fino al 31 marzo 2002, la presentazione di una licenza DEPB consentiva di compensare il normale dazio all'importazione fino a raggiungimento del valore nominale della licenza. Inoltre, una licenza DEPB consentiva anche di usufruire di un'esenzione da un altro dazio, il cosiddetto dazio speciale supplementare (Special Additional Duty - SAD). L’aliquota ad valorem del SAD è fissata al 4 % del dazio, compreso il valore doganale di gran parte delle merci importate in India, tra cui anche il prodotto in esame. Mentre l'esenzione dal SAD nell'ambito di questo sistema era subordinata alla presentazione di una licenza DEPB, l'importo risparmiato del SAD non veniva dedotto dall'ammontare di credito concesso nell'ambito della licenza. Pertanto, al di là del valore nominale della licenza DEPB, il sistema DEPB produceva un vantaggio aggiuntivo.

(30)

A partire dall'inizio del PI, ossia dall’1o aprile 2002, il governo dell’India ha abolito l'esenzione dal SAD nell'ambito del sistema DEPB. Durante il PI qualsiasi compensazione del SAD veniva quindi dedotta direttamente dal credito sulla licenza DEPB presentata dall'importatore. Per tener conto di tale cambiamento e per compensare gli esportatori per i vantaggi precedentemente offerti mediante l'esenzione dal SAD, il governo dell’India ha aumentato le aliquote del DEPB a partire dall’1o aprile 2002 mediante una modifica delle SION per il prodotto in esame. Il governo dell’India ha inoltre concesso, su richiesta, dei crediti supplementari per le licenze esistenti rilasciate prima dell’1o aprile 2002 per portare il credito concesso al livello dell'aliquota DEPB rivista.

d)   Conclusioni relative al DEPB post-esportazione

(31)

Quando una società esporta beni, le viene concesso un credito che può essere utilizzato per compensare l'ammontare di dazi doganali dovuti su future importazioni di beni di qualsiasi tipo o può semplicemente essere venduto sul libero mercato.

(32)

Il credito è calcolato automaticamente sulla base di una formula che fa riferimento alle aliquote SION, indipendentemente dal fatto che i fattori produttivi siano stati importati, che il relativo dazio d'importazione sia stato versato o che tali fattori produttivi siano effettivamente stati usati per produzioni destinate all'esportazione, a prescindere dai quantitativi. In effetti, una società può richiedere una licenza sulla base di esportazioni realizzate in precedenza, a prescindere se effettui importazioni o acquisti beni da altre fonti. I crediti DEPB sono considerati un contributo finanziario poiché si tratta di aiuti non rimborsabili. Essi comportano un trasferimento diretto di fondi, in quanto possono essere ceduti e convertiti in liquidità o essere utilizzati per compensare dazi all'importazione, determinando così una rinuncia del governo dell’India ad entrate altrimenti dovute.

(33)

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base prevede un'eccezione relativa, tra l'altro, ai sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose disposizioni dell'allegato I, lettera i) e dell'allegato II (definizione e regole relative alla restituzione) nonché dell'allegato III (definizione e regole relative alla restituzione sostitutiva).

(34)

Nella fattispecie, l'esportatore non è obbligato ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati.

(35)

Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base.

(36)

Infine, i produttori esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPB indipendentemente se importino o meno i fattori di produzione. Perché possa beneficiare del sistema è sufficiente che un esportatore esporti semplicemente dei beni, senza dover dimostrare di aver importato del materiale per la loro produzione. In tal modo, anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori di produzione sul mercato locale e non importano alcuna merce che possa essere utilizzata nella produzione hanno diritto a beneficiare del DEPB. Ne consegue che il DEPB post-esportazione non soddisfa i criteri degli allegati I – III del regolamento di base.

(37)

In assenza di (i) un obbligo ad utilizzare i fattori produttivi importati nel processo di produzione e di (ii) un sistema di verifica come previsto dall'allegato II del regolamento di base, il DEPB post-esportazione non può essere considerato come un sistema di restituzione o restituzione sostitutiva autorizzato (allegato III) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base.

(38)

Poiché pertanto non si applica la suddetta deroga alla definizione di sovvenzione, prevista per i regimi di restituzione e restituzione sostitutiva di cui al considerando (33), la questione della remissione in eccesso non si pone e il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione dei dazi all'importazione totali normalmente dovuti su tutte le importazioni.

(39)

Pertanto, poiché il contributo finanziario del governo indiano conferisce un vantaggio al titolare del credito DEPB e dal momento che vi è una rinuncia alle entrate statali, altrimenti dovute, il sistema costituisce una sovvenzione. È una sovvenzione condizionata di diritto all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base in quanto, come spiegato precedentemente, può essere ottenuta solo mediante l’esportazione. Essa è pertanto considerata specifica e in quanto tale passibile di compensazione.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione per il DEPB post-esportazione

(40)

Il vantaggio ottenuto dalle società è stato calcolato in base all'importo del credito concesso nelle licenze che sono state utilizzate o trasferite (vendute) durante il PI. Per calcolare con la maggiore precisione possibile l'ammontare delle entrate cui il governo ha rinunciato, è necessario operare una distinzione tra le licenze rilasciate e utilizzate durante il PI, le licenze rilasciate e trasferite durante il PI, le licenze rilasciate prima del PI e utilizzate durante il PI e le licenze rilasciate prima del PI e trasferite durante il PI.

(41)

Laddove una licenza DEPB è stata rilasciata e utilizzata durante il PI dal produttore esportatore che ha collaborato per importare merci senza pagare i dazi dovuti (compreso il SAD), il vantaggio è stato calcolato sulla base del volume complessivo dei dazi all'importazione cui si è rinunciato, dedotto dal saldo a credito della relativa licenza DEPB.

(42)

Nei casi in cui la licenza DEPB è stata trasferita (venduta) durante il PI, il vantaggio è stato calcolato in base all'ammontare del credito concesso nella licenza (valore nominale) indipendentemente dal prezzo di vendita di quest'ultima, poiché la vendita di una licenza è una decisione puramente commerciale che non altera l'entità del vantaggio (equivalente al trasferimento di fondi del governo indiano) ricevuto in base al sistema.

(43)

Nei casi in cui la licenza DEPB è stata rilasciata prima del PI e utilizzata durante il PI dal produttore esportatore che ha collaborato per importare merci senza pagare i dazi dovuti, il vantaggio è stato calcolato in base all’importo complessivo dei dazi cui si è rinunciato (compreso il SAD), dedotto dal saldo a credito della relativa licenza. Anche le licenze supplementari rilasciate per i crediti DEPB aumentati, come descritto precedentemente, nella misura in cui erano stati utilizzati per compensare i dazi, sono state prese in considerazione per determinare l'ammontare delle entrate cui ha rinunciato il governo dell’India.

(44)

Nei casi in cui la licenza DEPB è stata rilasciata prima del PI e trasferita (venduta) durante il PI, è emerso che tali licenze venivano vendute ad un prezzo superiore al loro valore nominale. Come illustrato precedentemente, questo importo aggiuntivo è riconducibile all'esenzione supplementare dal SAD consentita da tali licenze. Non conoscendo i prodotti importati dagli acquirenti di tali licenze, è impossibile calcolare l'intero ammontare delle entrate cui ha rinunciato il governo dell’India. Tuttavia, in base a una stima prudente, tale importo deve essere stato almeno uguale al prezzo di vendita della licenza, poiché economicamente non ha alcun senso vendere una licenza ad un prezzo superiore al suo valore reale. Il vantaggio è stato pertanto calcolato sulla base del prezzo di vendita della licenza.

(45)

Come illustrato al considerando (2), il vantaggio nell’ambito del sistema DEPB si basa sul valore dei prodotti finiti esportati e non viene concesso in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Pertanto, l'importo della sovvenzione calcolato è stato ripartito in base al volume complessivo del fatturato delle esportazioni durante il PI, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Nel calcolare il vantaggio, sono state dedotte le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base.

(46)

Le società hanno affermato che le spese sostenute per pagare agenti specializzati, commissioni di vendita e vari altri costi dovrebbero essere dedotte nel calcolare il vantaggio derivante dal sistema in questione. A questo proposito va notato che il ricorso a terzi per l’acquisto e la vendita delle licenze è frutto di una decisione puramente commerciale che non altera l'entità del credito concesso nelle licenze. Ad ogni modo, solo le spese necessarie ad ottenere una sovvenzione sono deducibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Poiché le spese in questione non sono necessarie per avere accesso alla sovvenzione, le richieste sono state respinte.

(47)

Le società hanno altresì affermato che i vantaggi derivanti dalle rispettive licenze DEPB hanno generato delle entrate supplementari, aumentando il loro debito d'imposta complessivo, in particolare l’imposta sul reddito delle società. Esse hanno chiesto pertanto che il vantaggio ottenuto dal sistema DEPB fosse ridotto dell'ammontare dell'imposta sul reddito effettivamente dovuta.

(48)

In modo in cui la società decide di utilizzare il vantaggio conferito nell'ambito di un sistema di sovvenzioni, in questo caso l'utilizzo delle licenze per compensare i dazi all'importazione o la vendita delle licenze, può avere un impatto diverso sulla situazione fiscale della società. Non spetta all'autorità responsabile dell'inchiesta valutare il possibile effetto che questo vantaggio avrà sulla situazione fiscale di tale società. La richiesta è stata pertanto respinta.

(49)

Entrambe le società che hanno collaborato hanno beneficiato del sistema durante il PI ed hanno ottenuto sovvenzioni che oscillavano tra il 14,5 % e il 20,4 %.

3.   SISTEMA DI ESENZIONE TOTALE O PARZIALE DAL DAZIO D'IMPORTAZIONE SUI BENI STRUMENTALI (EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS - EPCG)

a)   Base giuridica

(50)

Il sistema EPCG è stato reso noto il 1o aprile 1992. Durante il PI il sistema era disciplinato dalle comunicazioni doganali nn. 28/97 e 29/97, entrate in vigore il 1o aprile 1997. Una descrizione dettagliata del sistema è contenuta nel documento di politica in materia di esportazione e di importazione (capitolo 5) del 2002/2007 e nel capitolo 5 del manuale di procedura.

b)   Ammissibilità

(51)

Possono beneficiare del sistema i produttori/esportatori (ossia ogni produttore indiano che esporta) o i commercianti/esportatori (ossia gli operatori commerciali) «collegati» ai produttori di sostegno.

c)   Attuazione pratica

(52)

Per beneficiare del sistema, una società deve fornire alle autorità competenti informazioni particolareggiate sul tipo e sul valore dei beni strumentali che devono essere importati. A seconda dei livelli di esportazione che si impegna a realizzare, la società è autorizzata a importare beni strumentali a dazio nullo o ridotto. Perché l'obbligo di esportazione sia soddisfatto, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre i beni esportati. All'esportatore che ne faccia domanda viene rilasciata una licenza che lo autorizza ad importare beni ad aliquote del dazio preferenziali. Per il rilascio della licenza è previsto il pagamento di una tassa.

(53)

Il titolare di una licenza EPCG può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può reclamare i vantaggi connessi alle presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali ad un titolare di licenza PCG.

(54)

Per poter beneficiare del sistema EPCG occorre esportare. L'obbligo di esportazione deve essere soddisfatto esportando beni fabbricati o prodotti utilizzando i beni strumentali. Il valore di tali esportazioni deve superare il livello medio di esportazione dello stesso prodotto raggiunto dalla società nei precedenti tre anni della licenza.

(55)

Recentemente le condizioni di concessione del sistema sono state modificate per quanto riguarda il calcolo dell'obbligo di esportazione. In base alle nuove regole, le società disporranno di otto anni per soddisfare l'obbligo di esportazione (il valore delle esportazioni deve essere pari almeno a sei volte il valore dell'esenzione totale dal dazio per i beni strumentali importati). Tuttavia, tale cambiamento non altera i principi fondamentali relativi al funzionamento del sistema.

d)   Conclusioni relative al sistema EPCG

(56)

Il pagamento da parte di un esportatore di un dazio all'importazione ridotto o nullo costituisce un contributo finanziario del governo indiano, in quanto la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario con la riduzione dei dazi pagabili o la totale esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione. La licenza non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare le merci. Il sistema EPCG rappresenta una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base. Essa è considerata specifica e quindi passibile di compensazione.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(57)

Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni strumentali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni strumentali nell'industria del prodotto in esame, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base. Conformemente alla prassi consolidata, l'importo in tal modo calcolato, imputabile al PI, è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati durante il PI, per rispecchiare il valore del vantaggio nel tempo e determinare così l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio una tantum, lo speciale tasso d'interesse commerciale applicato alla società durante il PI è stato ritenuto appropriato. Come illustrato al considerando (54), il vantaggio derivante dal sistema EPCG dipende dall’aumentato valore dei prodotti finiti esportati e non viene concesso in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Pertanto, l'importo della sovvenzione è stato ripartito sul volume complessivo del fatturato delle esportazioni realizzato durante il PI, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(58)

Entrambi gli esportatori che hanno collaborato hanno beneficiato del sistema EPCG durante il PI ed hanno ottenuto sovvenzioni che oscillavano tra lo 0,1 % e lo 0,3 %.

4.   SISTEMA DI LICENZE PRELIMINARI (ADVANCE LICENCE SCHEME - ALS)

a)   Base giuridica

(59)

Il sistema ALS è in vigore dal 1977-78. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione (paragrafi 4.1.1-4.1.7) e il manuale di procedura (parti del capitolo 4) contengono una descrizione dettagliata del sistema.

b)   Ammissibilità

(60)

Possono beneficiare del sistema delle licenze preliminari gli esportatori, i produttori esportatori o i commercianti esportatori «collegati» al (ai) produttore (-i) di sostegno per l’importazione in franchigia dal dazio dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione.

c)   Attuazione pratica

(61)

Il volume delle importazioni consentite in virtù di questo sistema è calcolato in percentuale del volume dei prodotti finiti esportati. Le licenze preliminari misurano le importazioni autorizzate in unità quantitative o di valore. In entrambi i casi, le aliquote utilizzate per determinare gli acquisti in franchigia consentiti sono determinate per la maggior parte dei prodotti, compreso quello in esame, in base alle norme SION. I fattori produttivi indicati nelle licenze preliminari vengono utilizzati nella produzione del corrispondente prodotto finito esportato.

(62)

Le licenze preliminari possono essere rilasciate per:

i)

Esportazioni fisiche. Le licenze preliminari possono essere rilasciate ad un produttore esportatore o ad un commerciante esportatore «collegato» al (ai) produttore (-i) di sostegno per l'importazione di fattori produttivi necessari alla fabbricazione del prodotto da esportare.

ii)

Forniture intermedie. Le licenze preliminari possono essere rilasciate per la fornitura intermedia ad un produttore esportatore dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di beni da fornire all'esportatore ultimo, reale o presunto, titolare di un'altra licenza preliminare. Il titolare di una licenza preliminare che intenda rifornirsi di fattori produttivi da fonti locali invece di ricorrere a importazioni dirette può scegliere di acquistarli in cambio di licenze preliminari per forniture intermedie. In tal caso, i quantitativi acquistati sul mercato interno sono stornati dalle licenze preliminari, e viene rilasciata una licenza preliminare intermedia a favore del fornitore locale. Il titolare di una tale licenza preliminare intermedia è autorizzato a importare in esenzione dal dazio i beni necessari alla produzione dei fattori produttivi consegnati all'esportatore finale.

iii)

Presunte esportazioni. Le licenze preliminari possono essere rilasciate in previsione dell'esportazione al contraente principale per importare fattori di produzione necessari alla fabbricazione dei beni da fornire alle categorie indicate al paragrafo 8.2 del documento di politica in materia di esportazione e importazione. Secondo il governo dell’India, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni venduti non lasciano il paese. Una serie di operazioni di vendita sono considerate esportazioni presunte, purché i beni interessati siano fabbricati in India, ad esempio le forniture di beni alle unità orientate all'esportazione o le forniture di beni strumentali ai titolari delle licenze EPCG.

iv)

Buoni di approvvigionamento anticipato (Advance Release Orders - ARO). Il titolare di una licenza preliminare che intenda rifornirsi di fattori produttivi da fonti locali invece di ricorrere a importazioni dirette può scegliere di acquistarli in cambio di buoni ARO. In tal caso, le licenze preliminari vengono convalidate come ARO e girate al fornitore all'atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli stessi ARO. L'attribuzione degli ARO concede al fornitore il vantaggio della restituzione e del rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte. In un certo senso, il meccanismo ARO rimborsa le imposte e i dazi al fabbricante che fornisce il prodotto invece di rimborsare lo stesso importo all'esportatore sotto forma di restituzione/rimborso del dazio. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati.

(63)

Durante la verifica si è accertato che solo il sistema di licenza preliminare di cui alla precedente lettera (i) (esportazioni fisiche) è stato utilizzato da un produttore esportatore durante il PI. Non è pertanto necessario determinare la compensabilità delle categorie (ii), (iii) e (iv) dell’ALS nell'ambito della presente inchiesta.

d)   Conclusioni relative al sistema ALS

(64)

Solo alle società esportatrici sono concesse licenze che possono essere utilizzate per compensare importi di dazi doganali sulle importazioni. In tal senso il sistema è chiaramente subordinato all'andamento delle esportazioni.

(65)

Come accennato precedentemente, è stato stabilito che il sistema ALS è stato utilizzato, per quanto riguarda le «esportazioni fisiche», da una società oggetto dell'inchiesta durante il PI. Tale società lo utilizzava per importare in franchigia dal dazio fattori di produzione per la fabbricazione di beni per l'esportazione.

(66)

Il governo indiano ha asserito che l’ALS è un sistema basato sulla quantità e che i fattori produttivi oggetto di tale licenza sono autorizzati in funzione della quantità delle esportazioni. Si è osservato anche che, qualunque siano i fattori produttivi importati nel quadro del sistema ALS, gli stessi fattori devono essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati o per reintegrare le scorte di fattori produttivi utilizzate per i prodotti già esportati. Secondo il governo dell’India, i fattori produttivi importati devono essere utilizzati dall'esportatore e non è consentito venderli o trasferirli.

(67)

Tuttavia, si è constatato che non esistevano meccanismi o procedure che consentissero di stabilire se e quali fattori produttivi venivano utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. Il sistema indica solo che i beni importati in esenzione dal dazio sono stati utilizzati nel processo di produzione e non li distingue a seconda della destinazione dei prodotti fabbricati (mercato interno o mercato di esportazione).

(68)

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base prevede un'eccezione relativa, tra l'altro, ai sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose disposizioni dell'allegato I, lettera i) e dell'allegato II (definizione e regole relative alla restituzione) nonché dell'allegato III (definizione e regole relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base.

(69)

In assenza di un meccanismo o di una procedura che consentissero di stabilire quali fattori produttivi vengono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base, l’ALS non può essere considerato come un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva autorizzato in base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base.

(70)

Poiché pertanto non si applica la suddetta deroga alla definizione di sovvenzione, prevista per i regimi di restituzione e restituzione sostitutiva di cui al considerando (68), la questione della remissione in eccesso non si pone e il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione dei dazi all'importazione complessivi normalmente dovuti su tutte le importazioni.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(71)

Il vantaggio ottenuto dalla società è stato calcolato in base all'importo del credito concesso nelle licenze utilizzato durante il PI. Come illustrato al considerando (61), il vantaggio ottenuto nell’ambito dell’ALS si basa sia sul quantitativo che sul valore dei prodotti finiti esportati. Pertanto, l'importo della sovvenzione calcolato è stato ripartito sul volume complessivo delle esportazioni durante il PI, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Nel calcolare il vantaggio sono state dedotte le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base. In base a tale calcolo, la sovvenzione ottenuta ammontava a 0,2 %.

5.   ZONE DI TRASFORMAZIONE PER L'ESPORTAZIONE (EPZ)/UNITÀ ORIENTATE ALL'ESPORTAZIONE (EOU)

(72)

È stato verificato che nessuno dei produttori esportatori fosse ubicato in una EPZ o in una EOU. Di conseguenza, ai fini dell'inchiesta non si è ritenuta necessaria un'ulteriore analisi di questo sistema.

6.   ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL REDDITO

a)   Base giuridica

(73)

La legge del 1961 relativa all'imposta sul reddito costituisce la base giuridica che disciplina l'esenzione dall'imposta sul reddito. Detta legge, modificata ogni anno dalla legge finanziaria, pone la base per la riscossione delle imposte e per diverse esenzioni/detrazioni che possono essere chieste. Tra le esenzioni che possono essere chieste dalle imprese vi sono quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC della legge, che prevedono un'esenzione dall'imposta sul reddito per gli utili ricavati dalle esportazioni.

b)   Attuazione pratica

(74)

Il governo dell’India ha dichiarato che l'esenzione dall'imposta sul reddito è stata abolita a partire dal 31 marzo 2003 ed ha fornito le relative prove a tal riguardo. Sebbene il sistema possa aver conferito dei vantaggi agli esportatori interessati durante il PI, esso non conferirà alcun vantaggio alle società esportatrici in seguito a tale data. In tali circostanze e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, non è necessario stabilire la compensabilità dell'esenzione dall'imposta sul reddito.

7.   IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(75)

Per i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è rispettivamente del 14,6 % e del 20,9 %. Poiché il livello complessivo di collaborazione per l'India è stato molto elevato (il 100 % delle esportazioni del prodotto in esame dall’india verso la Comunità), il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato al livello della società con il margine individuale più alto, ossia al 20,9 %.

Tipo di sovvenzione

DEPB

EPCGS

ALS

EPZ/EOU

ITE

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

Graphite India Limited (GIL)

14,5 %

0,1 %

 

 

 

14,6 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

20,4 %

0,3 %

0,2 %

 

 

20,9 %

Tutte le altre società

 

 

 

 

 

20,9 %

D.   INDUSTRIA COMUNITARIA

1.   PRODUZIONE COMUNITARIA GLOBALE

(76)

All’interno della Comunità il prodotto simile viene fabbricato dalla SGL AG («SGL») e da diverse filiali della UCAR SA («UCAR»), ossia UCAR SNC, UCAR Electrodos Ibérica SL e Graftech SpA, a nome delle quali è stata presentata la denuncia. Gli impianti di produzione della SGL e della UCAR si trovano in Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia e Spagna.

(77)

Nel periodo tra il 1999 e il PI il prodotto simile è stato fabbricato nella Comunità dai due produttori comunitari denunzianti, la SGL e la UCAR, e da altri due produttori. Uno di questi due produttori ha dichiarato lo stato di insolvenza e ha dovuto invocare la tutela giudiziaria ai sensi della legge tedesca sui fallimenti. Quest'ultima società ha smesso di produrre il prodotto simile a partire dal novembre del 2002. Queste due società hanno espresso il loro sostegno a favore della denuncia, ma hanno declinato l'invito della Commissione a collaborare attivamente all'inchiesta. Si conclude che i suddetti 4 produttori costituiscono la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(78)

I due produttori comunitari denunzianti hanno debitamente risposto al questionario e collaborato pienamente all'inchiesta. Durante il PI essi rappresentavano oltre l’80 % della produzione comunitaria.

(79)

Si ritiene che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base e saranno in appresso denominati «l'industria comunitaria».

E.   PREGIUDIZIO

1.   OSSERVAZIONE PRELIMINARE

(80)

Poiché esistono soltanto due produttori esportatori indiani del prodotto in esame e poiché anche l'industria comunitaria conta soltanto due produttori, è stato necessario indicizzare i dati riguardanti le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie dell’India o l'industria comunitaria per tutelare la riservatezza dei dati forniti, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di base.

2.   CONSUMO COMUNITARIO

(81)

Il consumo comunitario è stato stabilito sulla base del volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, del volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario calcolato in base alle migliori prove disponibili, del volume delle vendite sul mercato comunitario dei due produttori esportatori indiani che hanno collaborato, del volume delle vendite importate dalla Polonia ottenuto attraverso la collaborazione della SGL, dei dati Eurostat relativi alle rimanenti importazioni nella Comunità, debitamente adattati, ove opportuno.

(82)

Con questo metodo si è constatato che tra il 1999 e il PI il consumo del prodotto in esame nella Comunità è aumentato del 9 %. In particolare, esso è salito del 14 % tra il 1999 e il 2000, è sceso del 7 % nel 2001 e di un altro 1 % nel 2002, prima di riaumentare del 3 % nel PI. Poiché il prodotto in esame viene utilizzato principalmente nella siderurgia elettrica, lo sviluppo del consumo deve essere considerato alla luce delle tendenze economiche di questo settore specifico. Tali tendenze hanno mostrato una forte accelerazione nel 2000, seguita da un rallentamento a partire dal 2001.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Consumo CE complessivo (tonnellate)

119 802

136 418

128 438

126 623

130 615

Indice 1999 = 100

100

114

107

106

109

3.   IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO

a)   Volume

(83)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dall’India nella Comunità è aumentato del 76 % tra il 1999 e il PI. In particolare, le importazioni dall'India sono aumentate del 45 % tra il 1999 e il 2000 e del 31 % nel 2001, per poi rimanere pressoché stabili nel 2002 e nel PI.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni (tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

145

176

176

176

Quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

127

164

166

161

b)   Quota di mercato

(84)

La quota di mercato detenuta dagli esportatori nel paese interessato è aumentata del 3,4 % (61 %) durante il periodo in questione ed ha raggiunto un livello pari all’8-10 % durante il PI. Essa è cresciuta dell’1,5 % tra il 1999 e il 2000, quindi ha registrato un ulteriore aumento del 2 % nel 2001 per poi stabilizzarsi e questo livello nel 2002 e nel PI. Va osservato che nel periodo tra il 1999 e il PI l'aumento delle importazioni dal paese interessato e l'incremento della loro quota di mercato hanno coinciso con una crescita del consumo del 9 %.

c)   Prezzi

i)   Evoluzione dei prezzi

(85)

Tra il 1999 e il PI il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India è aumentato del 2 % nel 2000 e dell’8 % nel 2001, per poi diminuire del 9 % nel 2002. Nel corso del PI il prezzo è rimasto stabile a questo livello. Durante il PI il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India era superiore dell’1 % rispetto al 1999.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

102

110

101

101

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(86)

Sono stati messi a confronto i prezzi medi di modelli comparabili del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori e dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine, i prezzi dell’industria comunitaria franco fabbrica (al netto di tutte le riduzioni ed imposte) applicati nei confronti dei clienti non collegati sono stati confrontati con i prezzi CIF frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori indiani, debitamente adeguati per tener conto dei costi successivi all’importazione. Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame originario dell’India venduto nella Comunità determinava una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria che oscillava tra il 6,5 % e il 12,2 %.

(87)

È opportuno rilevare che questi margini di sottoquotazione non illustrano pienamente l'effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni sui prezzi dell'industria comunitaria, essendo stato osservato un fenomeno di depressione e soffocamento dei prezzi. Ciò è dimostrato dal livello relativamente modesto di redditività raggiunto durante il PI dall'industria comunitaria, la quale avrebbe potuto sperare in un margine di profitto ragionevolmente maggiore in assenza di sovvenzioni.

4.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(88)

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

a)   Osservazioni preliminari

(89)

Per poter eseguire una valutazione significativa di taluni indicatori di pregiudizio, era necessario integrare in maniera adeguata alcuni dei dati riguardanti la UCAR con quelli relativi alle sue filiali produttive nella Comunità [cfr. considerando (76)].

(90)

La Commissione ha esaminato con particolare attenzione tutte le possibili conseguenze sugli indicatori di pregiudizio derivanti dal precedente comportamento anticoncorrenziale da parte dei due produttori comunitari denunzianti. La Commissione ha garantito in particolare che il punto di partenza per la valutazione del pregiudizio (1999) fosse libero da eventuali pratiche anticoncorrenziali [cfr. considerandi (121), (122) e (125)]. Inoltre, nel determinare i costi e la redditività per l'industria comunitaria, la Commissione ha esplicitamente chiesto e verificato che il costo diretto dei pagamenti, o gli eventuali costi indiretti (comprese le spese di finanziamento) legati alle sanzioni imposte dall'autorità preposta alla concorrenza fossero chiaramente esclusi, in maniera tale da fornire un quadro degli utili che escludesse tutte queste spese straordinarie.

b)   Produzione

(91)

La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 14 % nel 2000, è diminuita del 16 % nel 2001 e ancora del 4 % nel 2002 ed ha registrato un aumento del 5 % durante il PI. Il forte incremento verificatosi nel 2000 era dovuto al clima economico favorevole, che si è tradotto anche in un crescente tasso di utilizzo della capacità.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Produzione (in tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

114

98

94

99

c)   Capacità e tassi di utilizzazione della capacità

(92)

La capacità di produzione è scesa nel 2000 di circa il 2 % ed è rimasta invariata nel 2001. Nel 2002 e durante il PI la capacità di produzione è diminuita rispettivamente del 5 % e del 2 %. Nel PI la capacità di produzione era inferiore del 9 % rispetto al 1999. Ciò è dovuto principalmente alla messa fuori servizio di un impianto di un produttore comunitario durante l'intero PI.

(93)

Il tasso di utilizzazione della capacità era pari al 70 % nel 1999. Nel 2000 esso ha raggiunto l’81 %, spinto da una forte domanda, in particolare nella siderurgia elettrica. Nel 2001 e nel 2002 è risceso al 70 % per poi risalire al 76 % nel PI.

(94)

Dall’inchiesta è emerso che diversi fattori hanno contribuito ai problemi economici incontrati dal sopracitato impianto messo fuori servizio, in particolare: (i) gli elevati costi di produzione legati al prezzo dell’energia elettrica nel paese in questione e (ii) la concorrenza da parte delle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell’India. Data la difficoltà di separare i due fattori, la Commissione ha esaminato quali sarebbero state le tendenze in termini di capacità e di utilizzazione della capacità nel 2002 e nel PI se tale impianto non fosse stato messo fuori servizio. Nella simulazione il volume della produzione è stato lasciato invariato mentre gli altri impianti di produzione del produttore comunitario in questione aumentavano la propria produzione per colmare il divario. Come illustrato nella tabella riportata qui di seguito, se l’impianto non fosse stato messo fuori servizio, sia la capacità di produzione che l’utilizzazione della capacità dell'industria comunitaria nel suo insieme avrebbero raggiunto nel corso del PI un livello simile a quello del 1999.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Capacità di produzione (tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice 1999 = 100

100

98

98

93

91

Utilizzazione della capacità

70 %

81 %

70 %

70 %

76 %

Indice 1999 = 100

100

115

99

100

108


 

1999

2000

2001

2002

PI

Capacità di produzione (tonnellate) senza messa fuori servizio

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice 1999 = 100

100

98

98

100

101

Utilizzazione della capacità senza messa fuori servizio

70 %

81 %

70 %

65 %

69 %

Indice 1999 = 100

100

115

99

93

98

d)   Scorte

(95)

Durante il PI le scorte di prodotti finiti rappresentavano circa il 3 % della produzione complessiva dell'industria comunitaria. Complessivamente, il livello delle giacenze finali dell'industria comunitaria è aumentato durante il periodo considerato ed era circa 5 volte superiore durante il PI rispetto al 1999. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che lo sviluppo delle scorte non viene considerato come un indicatore particolarmente importante della situazione economica dell'industria comunitaria, poiché i produttori comunitari producono in genere in base agli ordinativi e le scorte sono rappresentate pertanto da merci in attesa di essere inviate ai clienti.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Scorte finali (t)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

235

700

663

515

e)   Volume delle vendite

(96)

Tra il 1999 e il PI le vendite della produzione dell'industria comunitaria ai clienti non collegati sul mercato della Comunità sono diminuite dell’1 %. In particolare, esse hanno registrato un forte aumento nel 2000 (+16 %), sono diminuite del 17 % nel 2001 e di un altro 5 % nel 2002, per poi riaumentare del 5 % durante il PI. Lo sviluppo del volume delle vendite riflette fedelmente le tendenze economiche nel campo della siderurgia elettrica la quale, dopo la notevole espansione registrata nel 2000, ha sofferto un calo nel 2001 e nel 2002.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Volume delle vendite CE ai clienti non collegati (tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

116

99

94

99

f)   Quota di mercato

(97)

Dopo un leggero aumento iniziale dell’1 % nel 2000, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è scesa drasticamente fino al 2002, perdendo il 6,5 % nel 2001 e il 2,8 % nel 2002, per poi recuperare l’1,9 % durante il PI. Rispetto al 1999 la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria durante il PI era inferiore del 6,3 % o del 9 % in termini di indici.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Quota di mercato dell'industria comunitaria

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

102

93

89

91

g)   Crescita

(98)

Tra il 1999 e il PI, quando il consumo nella Comunità è aumentato del 9 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è sceso dell’1 %. L'industria comunitaria ha perso il 6,3 % della propria quota di mercato, come accennato precedentemente, mentre le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno guadagnato il 3,4 % di quota di mercato durante lo stesso periodo.

h)   Occupazione

(99)

Il livello di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito di circa il 17 % tra il 1999 e il PI. La forza lavoro si è ridotta dell’1 % nel 2000 e del 5 % nel 2001. Nel 2002 e durante il PI si è registrato un calo rispettivamente del 9 % e del 3 %. Tale calo è riconducibile principalmente alla messa fuori servizio di un impianto di un produttore comunitario e alla riassegnazione di una parte della forza lavoro a settori commerciali più redditizi.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Occupazione

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

99

95

86

83

i)   Produttività

(100)

La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, calcolata come produzione annuale per persona occupata, ha registrato prima un marcato aumento (+15 %) tra il 1999 e il 2000, è diminuita del 12 % nel 2001, per poi risalire del 5 % nel 2002 e ancora dell’11 % durante il PI. Alla fine del periodo considerato, la produttività era superiore del 19 % rispetto a quella registrata all'inizio del periodo, il che riflette i tentativi di razionalizzazione cui è stata sottoposta l’industria comunitaria per mantenere la propria competitività. A titolo di confronto, durante lo stesso periodo il tasso medio di crescita della produttività della forza lavoro per l'intera economia comunitaria (tutti i settori economici) ammontava a soltanto l’1,5 % l’anno.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Produttività (t/dipendente)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

115

103

108

119

j)   Salari

(101)

Tra il 1999 e il PI il salario medio per dipendente è aumentato del 13 %. Questa cifra è leggermente inferiore al tasso di crescita della retribuzione nominale media per dipendente (14 %) osservato durante lo stesso periodo nell'intera economia comunitaria (tutti i settori economici).

 

1999

2000

2001

2002

PI

Costo annuale del lavoro per dipendente (000 EUR)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

104

105

111

113

k)   Prezzi di vendita

(102)

I prezzi unitari di vendita nella Comunità ai clienti non collegati della produzione propria dell’industria comunitaria sono diminuiti del 6 % tra il 1999 e il 2000, saliti del 9 % nel 2001, scesi del 12 % nel 2002 e risaliti dell’1 % nel PI. Complessivamente, tra il 1999 e il PI il calo dei prezzi unitari di vendita è stato dell’8 %. Questo andamento relativamente irregolare si spiega nel modo seguente.

(103)

I prezzi sono influenzati da due fattori principali: il costo di produzione e la situazione del mercato in termini di domanda e offerta. Sebbene i prezzi unitari di vendita siano scesi dell’8 % tra il 1999 e il PI, i costi unitari di produzione sono aumentati del 2 %. Questa relativa stabilità dei costi cela un incremento del 10 % verificatosi nel 2001 a seguito dell'aumento dei prezzi delle materie prime avvenuto nel 2000. Le due principali materie prime utilizzate per la produzione di sistemi di elettrodi di grafite, ossia il coke di petrolio e la pece, rappresentano circa il 34 % del costo complessivo di produzione. L’energia, il cui prezzo è anche strettamente collegato alle fluttuazioni dei prezzi petroliferi, assorbe il 13 % del costo di produzione. Questi tre fattori di costo, il cui prezzo è direttamente influenzato dalle variazioni dei prezzi petroliferi, rappresentano insieme quasi il 50 % del costo totale di produzione del prodotto simile. Poiché i prezzi dell’industria comunitaria non potevano riflettere l'incremento dei costi di produzione a causa del soffocamento dei prezzi legato alle importazioni oggetto di sovvenzioni, l’industria comunitaria ha subito un calo in termini di redditività.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Prezzo unitario sul mercato CE (EUR/tonnellata)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

94

103

91

92

Costo unitario di produzione (EUR/ tonnellata)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

101

111

101

102

l)   Fattori che influenzano i prezzi comunitari

(104)

L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni oggetto di sovvenzioni determinavano nel PI una sottoquotazione media dei prezzi di vendita media depressi dell’industria comunitaria pari al 6-12 % [cfr. considerando (86)]. Tuttavia, l'analisi per tipo ha rivelato che in alcuni casi i prezzi praticati dai produttori esportatori in esame erano sensibilmente più bassi della suddetta sottoquotazione media dei prezzi dell'industria comunitaria. Questa sottoquotazione, stabilita più a livello dei singoli tipi di prodotto, unita all’aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, ha certamente influito sui prezzi nazionali dell'industria comunitaria.

m)   Redditività e utile sul capitale investito

(105)

Durante il periodo considerato, la redditività delle vendite nella Comunità della produzione propria ai clienti non collegati è diminuita, in termini di utile sulle vendite nette prima della tassazione, del 50 % nel 2000, di un altro 3 % nel 2001 e del 18 % nel 2002, per poi risalire del 4 % durante il PI. Tra il 1999 e il PI la redditività è scesa al 66 %, con oscillazioni tra il 12-15 % nel 1999 e il 3-6 % nel PI.

(106)

L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso il trend della redditività nel periodo considerato. Esso è sceso del 34 % nel 2000, del 23 % nel 2001, del 26 % nel 2002 e dell’8 % nel PI. Rispetto alla situazione prevalente nel 1999, l’utile sul capitale investito è diminuito di circa il 90 % nel PI, con oscillazioni comprese tra il 45-55 % nel 1999 e il 3-10 % nel PI.

(107)

La Commissione ha isolato l'impatto della suddetta messa fuori servizio [cfr. considerando (94)] sulla redditività complessiva dell'industria comunitaria durante il PI. È emerso che la redditività dell'industria comunitaria sarebbe stata superiore dello 0,8 % nel 2002 e dello 0,5 % nel PI, il che non avrebbe alterato in maniera significativa l'andamento della redditività a partire dal 1999.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Redditività delle vendite CE ai clienti non collegati (% delle vendite nette)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

51

48

30

34

Utile sul capitale investito (utile in % del valore contabile netto degli investimenti)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

66

43

17

9

Redditività delle vendite CE ai clienti non collegati (% delle vendite nette) senza messa fuori servizio.

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice 1999 = 100

100

51

48

35

39

n)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitale

(108)

Il flusso di cassa netto legato alle attività operative è diminuito nel 2000 del 40 %, è risalito del 24 % nel 2001, è risceso del 12 % nel 2002 e ancora del 7 % nel PI. Durante il PI il flusso di cassa era inferiore del 35 % rispetto all’inizio del periodo considerato.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

60

84

72

65

(109)

Entrambi i produttori comunitari denunzianti erano stati multati da varie autorità nazionali e regionali responsabili della concorrenza per aver partecipato ad accordi di fissazione dei prezzi e manipolazione del mercato negli anni '90 in diversi paesi. Oltre a queste ammende, i due produttori comunitari denunzianti hanno dovuto sostenere ulteriori spese legate da una parte alla composizione di una serie di azioni legali collettive promosse da clienti e azionisti negli Usa e in Canada e dall'altra al finanziamento di queste spese straordinarie. Di conseguenza, l'indebitamento dei due gruppi è cresciuto in maniera vertiginosa, con conseguente deterioramento dell’affidabilità creditizia e della capacità di raccogliere capitali. La conseguenza pratica di tale situazione è che non è possibile eseguire una valutazione separata, riguardo alla capacità di raccogliere capitali, che sia limitata alla portata della produzione del settore e alla vendita del prodotto simile e che prescinda dal contesto antitrust. Tuttavia, le prove raccolte in materia di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa (vedi sopra) e le prove riguardanti gli investimenti (vedi appresso), la cui pertinenza è limitata esclusivamente alla portata del prodotto simile e per i quali gli eventuali effetti di questo comportamento anticoncorrenziale sono stati attentamente eliminati, potrebbero certamente essere considerate come un elemento aggravante, che si aggiunge alla situazione finanziaria, già precaria, illustrata precedentemente.

o)   Investimenti

(110)

Gli investimenti totali effettuati ogni anno dall'industria comunitaria nel prodotto in esame sono aumentati del 50 % circa tra il 1999 e il PI. In particolare, essi sono scesi del 27 % nel 2000, sono risaliti del 4 % nel 2001 e diminuiti del 18 % nel 2002 per poi calare ulteriormente dell’8 % durante il PI.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Investimenti netti (000 EUR)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

73

77

59

51

p)   Entità del margine di compensazione

(111)

Quanto all'incidenza dell'entità del margine effettivo di sovvenzionamento sull'industria comunitaria, questa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato.

q)   Ripresa dopo le precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping

(112)

In assenza di informazioni sull’esistenza di eventuali meccanismi di sovvenzionamento o di dumping prima della situazione oggetto del presente procedimento la questione viene considerata irrilevante.

5.   CONCLUSIONI IN MATERIA DI PREGIUDIZIO

(113)

Tra il 1999 e il PI il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni del prodotto in esame originarie dell’India ha registrato un forte aumento (+76 %) e la sua quota di mercato a livello comunitario è salita del 3,4 %. Nel periodo considerato i prezzi medi delle importazioni oggetto di sovvenzioni dall’India erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni dal paese in questione erano sottoquotati rispetto a quelli dell’industria comunitaria. In base alla media ponderata, durante il PI la sottoquotazione dei prezzi ammontava in media al 6-12 %, mentre dal punto di vista dei singoli tipi di prodotto, la sottoquotazione dei prezzi era in alcuni casi di gran lunga maggiore.

(114)

Nel periodo considerato si è constatato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Tra il 1999 e il PI quasi tutti gli indicatori relativi al pregiudizio hanno mostrato uno sviluppo negativo: il volume di produzione è sceso dell’1 %, la capacità di produzione è diminuita del 9 %, il volume delle vendite nella Comunità è calato dell’1 %, e l’industria comunitaria ha perso il 6,3 % della propria quota di mercato. I prezzi unitari di vendita sono diminuiti dell’8 %, mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 2 %, la redditività è scesa del 66 % e l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa legato alle attività operative hanno seguito lo stesso andamento negativo. Gli occupati sono diminuiti del 17 % e gli investimenti hanno subito una contrazione del 50 %.

(115)

Alcuni indicatori hanno registrato degli evidenti sviluppi positivi: nel periodo considerato i salari sono aumentati del 13 %, il che può essere considerato come un normale tasso di incremento, mentre la produttività è cresciuta del 19 %. Quest'ultimo dato, unito al sopraccitato calo dell'occupazione, illustra gli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per rimanere competitiva nonostante la concorrenza delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni.

(116)

Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.

F.   CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1.   INTRODUZIONE

(117)

Conformemente all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che avrebbero pure potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni.

2.   EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI SOVVENZIONI

(118)

Il notevole incremento (+76 %) del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni registrato tra il 1999 e il PI e della corrispondente quota di mercato comunitario (circa 3,5 %) e la sottoquotazione riscontrata (pari in media al 6-12 % durante il PI) hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Nello stesso periodo l'industria comunitaria ha registrato una diminuzione del volume delle vendite (-1 %), della quota di mercato (-6,3 %) e un deterioramento della redditività (-8,7 %). Tale sviluppo andrebbe considerato nel contesto di un mercato comunitario in espansione tra il 1999 e il PI. Inoltre, i prezzi sovvenzionati erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo considerato ed hanno esercitato una pressione su questi ultimi. Il risultante calo dei prezzi dell'industria comunitaria (8 %), in un momento in cui i costi di produzione sono aumentati di quasi il 2 %, ha causato l'osservato calo della redditività. Si ritiene pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

3.   EFFETTI DI ALTRI FATTORI

a)   Calo della domanda legato al rallentamento del mercato siderurgico

(119)

Le due parti interessate hanno affermato che l’eventuale pregiudizio avvertito dall’industria comunitaria era legato alla recessione che ha colpito nel 2001 e all’inizio del 2002 il consumatore principale del prodotto simile, ossia l’industria siderurgica.

(120)

La crisi del 2001-2002 dell’industria siderurgica è stata riconosciuta ed è confermata dall'andamento dei consumi del prodotto in esame e del prodotto simile, che hanno raggiunto l'apice nel 2000 per poi calare nel 2001 e nel 2002. La redditività dell’industria comunitaria è infatti diminuita costantemente negli anni 2000-2002. Tuttavia, questo argomento non può certamente essere applicato al 2000, poiché l’industria comunitaria non poteva beneficiare del boom del mercato siderurgico, come confermano le forte riduzioni dei prezzi di vendita e della redditività osservate in tale anno. Per contro, nello stesso anno le importazioni dall’India sono aumentate drasticamente (+45 %) e la loro quota di mercato è salita dell’1,5 %. Va osservato inoltre che tra il 2000 e il PI il consumo era di gran lunga superiore rispetto ai livelli del 1999. Pertanto, la crisi dell'industria siderurgica non si è tradotta in una riduzione globale della domanda per il prodotto in esame e il prodotto simile, sebbene ovviamente negli anni successivi non sia stato raggiunto l'eccezionale livello del 2000. Si conclude pertanto provvisoriamente che il calo della domanda legato alla crisi del mercato siderurgico non fornisce una spiegazione soddisfacente del pregiudizio avvertito dall’industria comunitaria e che, ammesso che abbia avuto un effetto, esso ha contribuito soltanto in maniera limitata al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. L'effetto non è pertanto stato tale da alterare il risultato provvisorio in base al quale esisterebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese in questione e il pregiudizio materiale subito dall’industria comunitaria.

b)   Ritorno alle normali condizioni di concorrenza in segutio allo smantellamento di un cartello

(121)

Diverse parti interessate hanno affermato che l'eventuale pregiudizio avvertito dall’industria comunitaria era semplicemente una conseguenza del ritorno alle normali condizioni di concorrenza sul mercato comunitario per i sistemi di elettrodi di grafite. In particolare, dette parti hanno attribuito il calo dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria a partire dal 1999 al fatto che il punto di partenza era artificialmente elevato a causa dell'esistenza di un cartello.

(122)

Nella decisione 2002/271/CE del 18 luglio 2001 (5), la Commissione rilevava che i due produttori comunitari denunzianti avevano praticato un cartello insieme ad altri produttori nel periodo compreso tra maggio 1992 e marzo 1998. Il PI relativo alla presente inchiesta antisovvenzioni riguarda il periodo dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2003, mentre il periodo preso in cosiderazione per la valutazione del pregiudizio va dal 1o gennaio 1999 alla fine del PI. Pertanto, sia il PI che il periodo considerato sono di gran lunga posteriori rispetto al periodo di attuazione del cartello. Dall'inchiesta è emerso che, nonostante l'esistenza di diversi tipi di accordi e contratti, le transazioni di maggior volume sono solitamente coperte da un contratto annuale in base al quale un certo numero di consegne sono garantite nel corso dell'anno ad un determinato prezzo. I negoziati relativi ai contratti annuali hanno luogo generalmente a ottobre-novembre dell'anno precedente l'entrata in vigore del contratto. L’inchiesta ha rivelato che nel periodo 1998-1999, i contratti annuali coprivano circa il 40 % delle transazioni, i contratti semestrali circa il 35 % e i contratti trimestrali o i singoli ordinativi circa il 25 %. La diffusione dei contratti a lungo termine (ad es. i contratti triennali) è piuttosto recente. Nel 1997-98 l'utilizzo di tali contratti era assai modesto, se non addirittura inesistente, come ci si aspetterebbe logicamente in un mercato caratterizzato da prezzi elevati. È risultato pertanto che quasi tutte le transazioni effettivamente fatturate e pagate nel 1999 e i relativi prezzi esaminati ai summenzionati considerandi (102) e (103) risultano da accordi tra venditori ed acquirenti stipulati dopo il periodo nel corso del quale è stata riscontrata la fissazione dei prezzi e la manipolazione del mercato.

(123)

A sostegno della suddetta argomentazione, le stesse parti interessate hanno richiamato l'attenzione della Commissione sul sviluppo dei prezzi degli elettrodi di grande diametro (ossia con un diametro superiore a 700 mm), un segmento al quale presumibilmente non partecipano i produttori esportatori indiani. L'inchiesta ha rivelato che, sebbene i due produttori esportatori indiani non abbiano esportato durante il PI questa tipologia di prodotto nella Comunità, essi hanno sviluppato la capacità tecnica per fabbricare i prodotti appartenenti a questa categoria. Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi dell'industria comunitaria per questa particolare categoria di prodotti avevano subito una diminuzione relativamente maggiore tra il 1999 e il PI rispetto ai prodotti medi dell'industria comunitaria per il prodotto simile considerato nel suo insieme. La categoria di prodotto in questione rappresenta una quota limitata, ossia circa l’8 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile dell'industria comunitaria nel mercato della Comunità. Questo particolare segmento di mercato presenta altre due caratteristiche. Innanzitutto, è un segmento di mercato crescente e relativamente recente, il che significa che questo mercato è diventato sempre più competitivo tra il 1999 e il PI. In secondo luogo, esso è caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente limitato di grandi clienti, che acquistano anche elettrodi di diametro più piccolo. Logicamente, questi grandi clienti sfruttano il loro potere d'acquisto per ottenere sconti più consistenti rispetto ai clienti «normali». L'andamento dei prezzi per questo particolare segmento viene pertanto distorto dal crescente predominio di questi grandi clienti. Infine, sebbene durante il PI i produttori indiani non esportassero regolarmente questa categoria di prodotto, l'inchiesta ha individuato delle offerte di prezzo da parte di produttori indiani per questo tipo di prodotto che i clienti della Comunità hanno utilizzato come ulteriore strumento di contrattazione nei loro negoziati con l'industria comunitaria.

(124)

La Commissione ha chiesto ed ottenuto dall'industria comunitaria delle serie di prezzi nel lungo termine (a partire dalla metà degli anni ‘80) per le vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato comunitario. Le serie dimostrano che i prezzi sono aumentati gradualmente negli anni ‘90 ed hanno raggiunto il livello massimo nel 1998. Tra il 1998 e il 1999 si è registrato un forte calo (-14 %), che riflette chiaramente la fine del periodo di fissazione dei prezzi e manipolazione del mercato.

(125)

Inoltre, l’argomentazione relativa al ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello non spiega la perdita di quota di mercato subita dall'industria comunitaria tra il 1999 e il PI e la corrispondente espansione della quota di mercato da parte delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Ne consegue che il ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello potrebbe spiegare soltanto in parte l'andamento pregiudizievole subito dall'industria comunitaria. Pertanto, l'effetto di tale andamento non è stato tale da alterare il risultato provvisorio in base al quale vi sarebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese in questione e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

c)   Risultati di altri produttori comunitari

(126)

Nessun altro produttore comunitario non appartenente all'industria comunitaria ha collaborato all'inchiesta. Va osservato tuttavia che uno dei due altri produttori comunitari noti è diventato insolvente ed ha interrotto la produzione a partire da novembre 2002 [cfr. considerando (77)]. In base alle prove disponibili, il volume delle vendite CE dei due altri produttori è aumentato da circa 15 000 tonnellate nel 1999 a circa 21 000 tonnellate nel 2002, prima di scendere a circa 19 000 tonnellate durante il PI. Per quanto riguarda la loro quota di mercato, essa è salita dal 12,5 % nel 1999 al 16,6 % nel 2002, per poi calare al 14,4 % durante il PI. Se l'inchiesta avesse riguardato l'intero anno 2003, la quota di mercato dell'unico produttore comunitario rimanente sarebbe stata del 9,7 %. Sebbene sia vero che gli altri due produttori comunitari abbiano aumentato la propria quota di mercato dell’1,9 % tra il 1999 e il PI, il fatto che un produttore sia diventato insolvente è, come nel caso dell'industria comunitaria, indicativo di una situazione pregiudizievole. Si conclude pertanto in via provvisoria che i risultati degli altri produttori comunitari, se hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, lo hanno fatto solo in misura molto limitata e il loro effetto non è stato pertanto tale da alterare il risultato provvisorio in base al quale vi sarebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

d)   Importazioni da altri paesi terzi

(127)

In base alle informazioni disponibili, il volume complessivo delle importazioni del prodotto simile originarie dei paesi terzi, esclusa l'India, è aumentato del 20 %, passando da circa 13 000 tonnellate nel 1999 a circa 15 000 tonnellate nel PI, mentre la loro quota di mercato è salita dal 10,7 % nel 1999 all’11,8 % nel PI. La media ponderata dei prezzi cif di tali importazioni è diminuita dell’8 % tra il 1999 e il PI, passando da 2.400 EUR/t a 2.200 EUR/t. Va rilevato che i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono rimasti sostanzialmente al di sopra dei prezzi delle importazioni dal paese interessato per tutto il periodo considerato.

(128)

Si è constatato inoltre che solo le importazioni provenienti da tre paesi diversi dall’India avevano una quota del mercato comunitario superiore all'1 % durante il PI, ossia il Giappone, la Polonia e gli USA. É emerso che (i) la quota di mercato del Giappone è salita dal 2,1 % nel 1999 al 2,6 % nel PI, che (ii) la quota di mercato della Polonia è aumentata dal 3,3 % nel 1999 al 4,4 % nel PI e che (iii) la quota di mercato degli USA è scesa dal 5,3 % nel 1999 al 4,7 % nel PI. I prezzi di importazione CIF del Giappone e degli USA sembrano determinare una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria, mentre i prezzi delle importazioni originarie della Polonia erano superiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Inoltre, i prezzi di importazione CIF di questi tre paesi sono sempre stati superiori a quelli del paese in questione e nulla dimostra che tali importazioni siano avvenute a prezzi sovvenzionati.

(129)

L’inchiesta ha stabilito che i due impianti che producevano il prodotto simile in Polonia per poi esportarlo nella Comunità sono entrambi filiali di un produttore comunitario denunziante. Pertanto, tutte le suddette importazioni dalla Polonia durante il PI sono state eseguite a nome del summenzionato produttore comunitario. L'inchiesta ha stabilito inoltre che circa il 40 % dei volumi del prodotto simile importati dagli USA sono stati in realtà importati dall'altro produttore comunitario denunziante per la vendita finale nella Comunità. Nulla lascia intendere che le corrispondenti rivendite abbiano arrecato un pregiudizio agli altri produttori comunitari o che tali attività di importazione siano state eseguite a scapito della produzione propria della Comunità. I due produttori comunitari denunzianti possiedono altri impianti che producono il prodotto simile in altri paesi terzi. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che, sia individualmente che collettivamente, tali volumi di importazione erano insignificanti in quanto inferiori all’1 % del consumo della Comunità.

(130)

I due produttori comunitari denunzianti sono grandi società che operano a livello mondiale. Il loro campo di attività non si limita soltanto alla Comunità. Oltre ad importare quantitativi limitati del prodotto simile per la vendita finale nella Comunità, esse esportano una parte cospicua della loro produzione comunitaria al di fuori della Comunità. Il motivo alla base di queste spedizioni internazionali è dato dalla crescente tendenza a specializzare i singoli impianti in base alle dimensioni e alle tipologie del prodotto simile. La conseguenza diretta di ciò è che, per determinate dimensioni e tipologie, entrambi i produttori comunitari denunzianti devono ricorrere alle importazioni da impianti esterni alla CE per completare la gamma di prodotti offerti ai clienti comunitari.

(131)

Alla luce dei prezzi medi, dell’esiguo volume delle importazioni in questione, delle modeste dimensioni della quota di mercato e delle precedenti considerazioni relative alla gamma di prodotti, non è emerso alcun elemento che dimostri che queste importazioni dai paesi terzi, originarie o meno dagli impianti di proprietà dei due produttori comunitari denunzianti, abbiano contribuito alla situazione pregiudizievole subita dall'industria comunitaria, in particolare in termini di quote di mercato, volume delle vendite, occupazione, investimenti, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

(132)

È stato inoltre affermato che il presente procedimento era discriminatorio, in quanto non teneva conto dell'esistenza delle importazioni del prodotto simile originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), come presumibilmente dimostrato dal volume relativamente elevato di importazioni dalla RPC registrato nell'ambito del codice NC 8545 11 00. È opportuno sottolineare innanzitutto che il codice NC 8545 11 00 comprende non soltanto il prodotto in esame e il prodotto simile, bensì anche altri prodotti. È pertanto inopportuno formulare delle conclusioni esclusivamente sulla base di tale codice. Tale aspetto è stato tuttavia tenuto in particolare considerazione durante le visite di verifica condotte presso le sedi degli utilizzatori che hanno collaborato. Sebbene diversi utilizzatori abbiano dichiarato nei rispettivi questionari dei volumi del prodotto simile importati dalla RPC, dalla verifica in loco è emerso che nessuno di questi elettrodi cinesi corrispondeva ai parametri che definiscono il prodotto in esame. Inoltre, una delle due associazioni di utilizzatori ha dichiarato chiaramente in una comunicazione scritta che la RPC non era in grado di produrre ed esportare il prodotto simile nella Comunità tra il 1999 e il PI. L'argomentazione è pertanto respinta.

e)   Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(133)

Citando il significativo calo dei prezzi di esportazione dell’industria comunitaria, una delle parti interessate ha affermato che (i) tale calo era indicativo dell’assenza di un nesso causale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sul mercato comunitario e che (ii) potrebbe essere considerato come un pregiudizio autoinflitto.

(134)

Come spiegato precedentemente, i due produttori comunitari denunzianti operano a livello mondiale. L'inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria esporta circa il 15 % in più di quanto essa venda nella Comunità. Partendo da un livello pari a circa 100.000 tonnellate nel 1999, il volume delle vendite esportate dall’industria comunitaria è aumentato del 12 % nel 2000, è sceso del 20 % nel 2001, è cresciuto del 2 % nel 2002 e di un altro 6 % nel PI. Durante il PI, il volume delle vendite all'esportazione era molto simile a quello registrato nel 1999. Pertanto, non può essere attribuita alcuna perdita di economie di scala all'attività di esportazione. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle vendite all'esportazione sono scese di circa il 14 % tra il 1999 e il PI. Tuttavia, escludendo gli altri fattori che potrebbero influire al livello di mercato internazionale, questa osservazione non assume alcuna importanza in relazione al presente procedimento, il quale riguarda il mercato comunitario e non il mercato internazionale. Va inoltre osservato che l'andamento della redditività esaminato nell'ambito della valutazione del pregiudizio riguarda esclusivamente le vendite nella Comunità della produzione dell'industria comunitaria. Sebbene la redditività delle vendite all'esportazione sia stata leggermente inferiore rispetto a quella delle vendite della Comunità, anche questo fatto viene considerato irrilevante ai fini del presente procedimento. Si ritiene pertanto che l'attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Volume delle vendite all'esportazione (tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

112

91

93

99

Prezzo unitario delle vendite all'esportazione (EUR/ tonnellata)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (80)]

Indice (1999 = 100)

100

96

102

88

86

4.   CONCLUSIONI SUL NESSO DI CAUSALITÀ

(135)

In conclusione, è confermato che il pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria, caratterizzato principalmente dalla riduzione della quota di mercato registrata tra il 1999 e il PI, dal calo dei prezzi di vendita unitari (-8 %), dall’aumento del costo unitario di produzione (+2 %), dal conseguente calo in termini di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa legato alle attività operative e dalla riduzione degli investimenti e dell’occupazione, è riconducibile alle importazioni in questione oggetto di sovvenzioni.

(136)

Gli effetti della diminuzione della domanda legata alla crisi del mercato siderurgico, del ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello, dei risultati degli altri produttori comunitari, delle importazioni da altri paesi terzi e dei risultati delle esportazioni dell’industria comunitaria erano infatti inesistenti o estremamente limitati e pertanto non alteravano il risultato provvisorio in base al quale esiste un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese in questione e il pregiudizio materiale subito dall’industria comunitaria.

(137)

Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell’India hanno arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento di base.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(138)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le risultanze sulle sovvenzioni, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non è nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure per tutte le parti interessate.

1.   INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(139)

L’industria comunitaria è composta da due gruppi di società, che comprendono complessivamente nove impianti di produzione sparsi in vari paesi della Comunità, con 1 800 persone che partecipano direttamente alla produzione, vendita e gestione del prodotto simile. In seguito all’istituzione delle misure, si prevede un aumento del volume delle vendite e dei prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. Tuttavia, l’introduzione di un eventuale dazio compensativo non determinerebbe certo un corrispondente aumento dei prezzi dell’industria comunitaria in quanto rimarrebbe ancora la concorrenza tra i produttori comunitari, le importazioni originarie del paese in questione a prezzi non sovvenzionati e le importazioni originarie di altri paesi terzi. In conclusione, l'incremento della produzione e del volume delle vendite, da un lato, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altro, associati ad un moderato aumento dei prezzi, dovrebbero permettere all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria.

(140)

Se invece le misure antisovvenzioni non saranno istituite, è probabile che si perpetui il trend negativo dell'industria comunitaria. L’industria comunitaria continuerà probabilmente a perdere quote di mercato e subire un calo della propria redditività. Ciò determinerà quasi certamente dei tagli alla produzione e agli investimenti, la chiusura di certe capacità produttive e un'ultreriore contrazione dell’occupazione nella Comunità.

(141)

In conclusione, l’istituzione delle misure antisovvenzioni consentirà all’industria comunitaria di riprendersi dagli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli accertate.

2.   INTERESSE DEGLI IMPORTATORI/OPERATORI COMMERCIALI INDIPENDENTI DELLA COMUNITÀ

(142)

Durante il PI, i due importatori che hanno collaborato hanno assorbito circa il 20 % del volume complessivo delle importazioni CE del prodotto in esame originarie del paese in questione. Dalla collaborazione dei due produttori esportatori indiani emerge che gli importatori/operatori commerciali della Comunità (ossia i due summenzionati importatori che hanno collaborato, da una parte, e gli importatori/operatori commerciali indipendenti, dall’altra) rappresentano circa il 40 % del volume complessivo delle importazioni CE del prodotto in esame originarie dell’India.

(143)

Se saranno introdotte misure compensative, è possibile che il volume delle importazioni originarie del paese in questione diminuisca. Non si può escludere inoltre che l'istituzione di misure antisovvenzioni determini un moderato incremento dei prezzi del prodotto in esame nella Comunità, con una certa incidenza sulla situazione economica degli importatori/operatori commerciali. Per quanto riguarda i due importatori che hanno collaborato, il commercio del prodotto in esame originario dell’India rappresenta circa il 40 % del loro fatturato complessivo. In termini di forza lavoro, 4 dipendenti su 10 partecipano direttamente al commercio del prodotto in esame originario dell’India. L’effetto sugli importatori dell’aumento del prezzo di importazione del prodotto in esame dipenderà anche dalla loro capacità di trasferirlo sui loro clienti. La scarsa incidenza del prodotto in esame sui costi complessivi degli utilizzatori [cfr. considerando (147)] potrebbe anche facilitare il trasferimento dell’eventuale aumento del prezzo sugli utilizzatori da parte degli importatori.

(144)

Su questa base si è concluso provvisoriamente che l'istituzione di misure antisovvenzioni non dovrebbe avere ripercussioni negative gravi sulla situazione degli importatori della Comunità.

3.   INTERESSE DELL'INDUSTRIA UTILIZZATRICE

(145)

La principale industria utilizzatrice, che rappresenta circa l’80 % del consumo complessivo della CE del prodotto in esame e del prodotto simile, è la siderurgia elettrica. Durante il PI gli 8 utilizzatori finali che hanno collaborato hanno consumato circa il 27 % del volume complessivo di importazioni CE del prodotto in esame originarie del paese in questione, importate direttamente dai due produttori esportatori indiani o attraverso importatori/operatori commerciali. Stando alla collaborazione dei due produttori esportatori indiani, sembrerebbe che gli utilizzatori finali nella Comunità (ossia i suddetti 8 utilizzatori finali che hanno collaborato, da una parte, e gli utilizzatori che non hanno collaborato, dall'altra) rappresentino circa il 56 % del volume complessivo di importazioni dirette CE del prodotto in esame originarie dell’India. La parte restante (4 %) è stata importata dall'industria comunitaria.

(146)

Gli utilizzatori che hanno collaborato affermano che l'istituzione delle misure antisovvenzioni influirebbero negativamente sulla loro situazione finanziaria. Ciò accadrebbe sia direttamente, attraverso l'aumento dei prezzi del prodotto importato dall'India, sia indirettamente, attraverso il probabile aumento dei prezzi attuato dai produttori comunitari per la quota dei loro prodotti acquistati dai produttori comunitari.

(147)

L’inchiesta ha rivelato che il consumo del prodotto in esame e del prodotto simile rappresenta in media l’1 % dei costi complessivi di produzione degli utilizzatori che hanno collaborato. L'impatto del costo sugli utilizzatori potrebbe essere il seguente: qualora venissero applicate le misure di compensazione, i costi di produzione degli utilizzatori subirebbero un aumento compreso tra lo 0,15 % (se, nella peggiore delle ipotesi, i prezzi del prodotto in esame e del prodotto simile salissero tanto quanto il dazio, a prescindere dalla loro origine) e lo 0,03 % (soltanto i prodotti provenienti dall'India sono colpiti dall'aumento dei prezzi). Nel complesso, si calcola che il risultato effettivo dovrebbe collocarsi a metà tra questi due scenari, per i seguenti motivi. L’industria comunitaria potrebbe attuare un leggero aumento dei propri prezzi, ma approfitterà probabilmente anche della ridotta pressione sui prezzi per riconquistare la quota di mercato precedentemente persa applicando prezzi competitivi rispetto a quelli indiani. Esistono delle capacità residue e il ritorno a condizioni di mercato eque e più redditizie determinerebbe sicuramente un aumento dell'offerta potenziale da tutte le fonti e promuoverebbe nuovi investimenti. Inoltre, circa il 15 % del consumo UE proviene da fonti alternative (ossia altri produttori comunitari e le importazioni da paesi terzi diversi dall'India). Pertanto, è improbabile che si verifichi un aumento generale dei prezzi. Infine, almeno una parte del probabile impatto limitato sui costi di produzione degli utilizzatori descritto precedentemente potrebbe essere trasferito sui clienti a valle, riducendo in tal modo ancora di più l'impatto finale sugli utili degli utilizzatori.

(148)

Un altro motivo addotto dagli utilizzatori che hanno collaborato nel criticare l'istituzione delle misure di compensazione è che essa ostacolerebbe la creazione di un mercato competitivo, ripristinando de facto il cartello riscontrato dalla Commissione nel 2001.

(149)

I due produttori comunitari denunzianti, che avevano praticato un cartello tra maggio del 1992 e marzo del 1998, sono stati multati nel 2001 dalla Commissione. L'inchiesta ha confermato che i due produttori che rappresentavano l’industria comunitaria avevano smesso di fissare i prezzi e manipolare il mercato e nessuna delle parti contesta questo fatto. Si tratta di ripristinare delle condizioni eque in seguito alle distorsioni introdotte dalle pratiche commerciali sleali degli esportatori indiani. L’obiettivo delle misure antisovvenzioni non è quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni provenienti dal paese in questione, bensì quello di eliminare l'impatto della distorsione del mercato derivante dalla presenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. Il ripristino di condizioni di mercato eque produrrà dei benefici non soltanto per i produttori comunitari, ma anche per le fonti di approvvigionamento alternative, come ad esempio le importazioni non sovvenzionate. Il fatto che l’industria comunitaria abbia praticato un cartello nel periodo 1992-98 non dovrebbe privarla del diritto di essere difesa da pratiche commerciali sleali, come previsto dal regolamento di base.

(150)

Alla luce di questi risultati, è possibile concludere provvisoriamente che l'istituzione delle misure antisovvenzioni (i) non dovrebbe influire negativamente sulla situazione finanziaria degli utilizzatori; e (ii) non dovrebbe produrre alcun impatto negativo sulla situazione generale della concorrenza nel mercato comunitario.

4.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(151)

L'istituzione di misure avrà prevedibilmente l'effetto di offrire all'industria comunitaria l'opportunità di riconquistare le quote di vendita e di mercato perdute e di migliorare la propria redditività. D'altra parte, alla luce del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, vi è il rischio che in assenza di misure taluni produttori comunitari debbano chiudere i propri impianti e licenziare una parte della propria forza lavoro. Sebbene alcuni degli effetti negativi possano determinare una riduzione dei volumi importati e dei leggeri aumenti dei prezzi per gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori, l’entità di tali aumenti può essere ridotta trasferendo l'aumento sui clienti a valle. In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l'applicazione di misure è nell'interesse della Comunità.

H.   PROPOSTA DI MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE

(152)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di sovvenzioni arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

(153)

Il livello delle misure antisovvenzioni provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e non dovrebbe essere superiore ai margini di sovvenzione rilevati. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni.

(154)

Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 9,4 % sul fatturato poteva essere considerato un livello adeguato che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di pratiche di sovvenzioni pregiudizievoli. I produttori comunitari denunzianti hanno affermato che avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi un margine di profitto del 10-15 % in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. L’inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria aveva raggiunto un livello di utili compreso tra il 12 e il 15 % del fatturato nel 1999 [cfr. considerando (105)], quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni era ai livelli più bassi. La Commissione ha esaminato se le condizioni di mercato del 1999 potessero essere considerate come rappresentative delle normali condizioni di mercato per il prodotto in esame. L’inchiesta ha stabilito che il ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito alla fine del periodo di fissazione dei prezzi e manipolazione del mercato ha avuto un effetto sui prezzi e che il prezzo delle principali materie prime è cresciuto notevolmente tra il 1999 e il PI. In queste circostanze, si ritiene improbabile che l’industria comunitaria potesse raggiungere una redditività del 12-15 % durante il PI. Infine, la Commissione ha esaminato le statistiche relative ai bilanci annuali delle società raccolte per i singoli settori dalle Banche centrali di Germania, Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti. La base di dati che riunisce tali informazioni è gestita dalla Commissione. Dall'esame è emerso che nel 2002 le società appartenenti al settore disponibile più vicino nei grandi paesi industrializzati citati precedentemente registravano in media un utile, al netto delle sopravvenienze, pari al 9,4 %. Tenendo conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi, la Commissione ritiene che il 9,4 % rappresenti un utile ragionevole che l’industria comunitaria potrebbe ottenere in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni.

(155)

Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, transazione per transazione, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell'industria comunitaria in modo tale da riflettere il suddetto margine di profitto. Le differenze risultanti da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale all'importazione CIF.

(156)

Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:

Graphite India Limited (GIL)

20,3 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

12,8 %

2.   MISURE PROVVISORIE

(157)

Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che un dazio provvisorio di compensazione debba essere istituito al livello del margine di sovvenzione accertato. Tale dazio non dovrebbe essere superiore al margine di pregiudizio di cui sopra, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento di base.

3.   DISPOSIZIONE FINALE

(158)

Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le risultanze riguardanti l’istituzione dei dazi ed elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell’India.

2.   Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio provvisorio

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta – 700016, West Bengal

14,6 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida – 201301, Uttar Pradesh

12,8 %

A531

Tutte le altre società

14,6 %

A999

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU C 197 del 21.8.2003, pag. 5.

(4)  GU C 197 del 21.8.2003, pag. 2.

(5)  DO L 100 de 16.4.2002, pag.1.


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/61


REGOLAMENTO (CE) N. 1009/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2) (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

(1)

Il 21 agosto 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) (in appresso denominato «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India.

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 7 luglio 2003 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50%, della produzione comunitaria complessiva di alcuni sistemi di elettrodi di grafite. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e al conseguente pregiudizio grave considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(3)

L'apertura di un parallelo procedimento antisovvenzioni, relativo a importazioni dello stesso prodotto nella Comunità originarie dell'India, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4).

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori, i fornitori notoriamente interessati e i rappresentanti indiani. Alle parti direttamente interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5)

I due produttori esportatori indiani, il governo indiano, nonché i produttori e utilizzatori comunitari e gli importatori/operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

2.   CAMPIONAMENTO

(6)

A causa dell’elevato numero di importatori non collegati nella Comunità, si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse realmente necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti non collegati sono stati invitati a manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura per il periodo tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003. Soltanto due importatori non collegati hanno accettato di essere inclusi nel campione e fornito entro il termine le informazioni di base richieste. Di conseguenza, il campionamento non è stato ritenuto necessario nel presente procedimento.

3.   QUESTIONARI

(7)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate, ai due importatori non collegati summenzionati e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(8)

Sono pervenute risposte da due produttori esportatori indiani, dai due produttori comunitari denunzianti, da otto società utilizzatrici e dai due importatori non collegati summenzionati. Inoltre, una società utilizzatrice ha presentato una comunicazione scritta contenente alcune informazioni quantitative e due associazioni di utilizzatori hanno presentato una comunicazione scritta alla Commissione.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori comunitari:

SGL Carbon GmbH, Wiesbaden e Meitingen, Germania;

SGL Carbon SA, La Coruña, Spagna;

UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, Francia e la società collegata, UCAR SA, Etoy, Svizzera;

UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Spagna;

Nuroll Spa, Caserta, Italia;

Graftech, Caserta, Italia.

 

Importatori indipendenti nella Comunità

Promidesa SA, Madrid, Spagna;

AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlino, Germania.

 

Utilizzatori:

ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Amburgo, Germania;

ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania;

Lech-Stahlwerke, Meitingen, Germania;

Ferriere Nord, Osoppo, Italia.

 

Produttori esportatori indiani

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta e Nasik;

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal.

(10)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1999 e la fine del periodo del PI («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   PRODOTTO IN ESAME

(11)

Il prodotto in esame è costituito da elettrodi di grafite e/o relativi nippli, importati insieme o separatamente. Un elettrodo di grafite è una colonna di grafite ottenuta mediante stampi in ceramica o mediante estrusione. A ciascuna delle due estremità del cilindro viene successivamente creata una cavità filettata troncoconica per consentire il collegamento di due o più elettrodi fino a creare una colonna. Gli elettrodi vengono uniti mediante un manicotto di giunzione filettato, anch’esso in grafite, chiamato «nipplo». Sia l’elettrodo di grafite che il nipplo vengono forniti solitamente in formato predisposto come «sistemi di elettrodi di grafite».

(12)

Gli elettrodi di grafite ed i relativi nippli vengono prodotti utilizzando coke di petrolio, un sottoprodotto dell’industria petrolifera, e pece di catrame di carbone. Il processo di produzione si articola in sei fasi: formatura, cottura, impregnazione, ricottura, grafitizzazione e lavorazione. Durante la fase di grafitizzazione il prodotto viene riscaldato elettricamente fino a superare i 3 000 °C e viene fisicamente trasformato in grafite, la forma cristallina del carbonio: una materiale unico caratterizzato da una bassa conduttività elettrica e da un’elevata conduttività termica, una notevole resistenza e ottime prestazioni ad alte temperature, il che lo rende particolarmente idoneo per l’impiego nei forni elettrici ad arco. Il tempo di lavorazione di un sistema di elettrodi di grafite è di circa due mesi e non esistono altri prodotti alternativi.

(13)

I sistemi di elettrodi di grafite vengono utilizzati per la produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco, definiti anche «miniacciaerie», e come conduttori elettrici per la produzione di acciaio con rottame riciclato. L’inchiesta riguarda esclusivamente gli elettrodi di grafite e i relativi nippli con una densità apparente di 1,65g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0μΩ.m o inferiore. I sistemi di elettrodi di grafite che corrispondono a questi parametri tecnici possono avere un tasso estremamente elevato di alimentazione elettrica.

(14)

Un esportatore indiano ha affermato che, in alcuni casi, ha fabbricato il prodotto in esame senza utilizzare il cosiddetto «premium needle coke», un coke aghiforme di petrolio particolarmente pregiato che, secondo la società, era ritenuto indispendsabile dai denunzianti per fabbricare il prodotto conformemente alle specifiche di cui ai considerandi (11)-(13). Tale esportatore ha pertanto asserito che gli elettrodi di grafite e i relativi nippli prodotti senza utilizzare il «premium needle coke» dovrebbero essere esclusi dall’inchiesta. Per produrre i sistemi di elettrodi di grafite possono infatti essere utilizzati diversi tipi di coke di petrolio. Tuttavia, a prescindere dalle materie prime utilizzate, sono le caratteristiche fisiche e tecniche di base del prodotto finale e il relativo uso finale che determinano la definizione del prodotto. Se gli elettrodi di grafite ed i relativi nippli originari dell’India e importati nella Comunità presentano le caratteristiche fisiche e tecniche di base contenute nella definizione del prodotto, essi vengono considerati come prodotto in esame. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.   PRODOTTO SIMILE

(15)

Si è accertato che il prodotto esportato nella Comunità dall'India, quello prodotto e venduto sul mercato interno indiano e quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni, e sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   VALORE NORMALE

(16)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore, se le rispettive vendite complessive del prodotto simile sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il loro volume totale corrispondeva ad almeno il 5% del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

(17)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di elettrodi di grafite, venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne globali rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Gli elementi presi in considerazione per definire i vari tipi di elettrodi di grafite erano i seguenti: i) se il prodotto viene venduto con o senza nipplo, ii) il diametro e iii) la lunghezza. I tipi di nippli venduti separatamente venivano definiti in base al diametro e alla lunghezza.

(18)

È stato quindi esaminato se le vendite interne dei singoli produttori esportatori che hanno collaborato fossero rappresentative dei singoli tipi di prodotto, ossia se costituissero almeno il 5% del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nella Comunità. Per questi tipi di prodotto è stato quindi esaminato se le vendite interne di ciascun produttore esportatore possano considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(19)

L’esame teso ad accertare se le vendite interne dei singoli tipi di prodotto, venduti sul mercato interno in quantitativi rappresentativi, potessero essere considerati come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali è stato effettuato calcolando la percentuale di vendite remunerative del tipo in questione ad acquirenti indipendenti. Per entrambi i produttori esportatori è stato stabilito che, laddove i quantitativi delle vendite interne di un particolare tipo di prodotto erano sufficienti, oltre l’80 %, in termini di volume, è stato venduto con profitto sul mercato interno e la media ponderata del prezzo di vendita era superiore alla media ponderata del relativo costo unitario. Pertanto, per questi tipi di prodotto il valore normale era basato sul prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI.

(20)

Per i restanti tipi di prodotto per i quali le vendite sul mercato interno non erano rappresentative, il valore normale è stato costruito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati (con gli opportuni adeguamenti) un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, basato sui dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta.

2.   PREZZO ALL’ESPORTAZIONE

(21)

L’inchiesta ha dimostrato che tutte le vendite all’esportazione di entrambi i produttori esportatori indiani che hanno collaborato erano destinate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità.

(22)

Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

3.   CONFRONTO

(23)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

(24)

Di conseguenza, sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze inerenti a spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, spese di movimentazione, carico e costi accessori e spese di credito, commissioni e sconti.

(25)

Entrambe le società oggetto dell'inchiesta hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sostenendo che il prodotto simile sarebbe stato gravato, secondo quanto affermavano, da oneri all'importazione allorché esso era destinato al consumo nel paese esportatore, ma che tali oneri erano rimborsati o non venivano versati quando il prodotto era esportato nella Comunità. Le società avevano fatto ricorso al sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB) post-esportazione per tale motivo. A tal riguardo l’inchiesta ha dimostrato che non si è potuto stabilire un nesso diretto tra i crediti concessi dal governo dell’India ai produttori esportatori nell’ambito del sistema DEPB e le materie prime acquistate, poiché i crediti potevano essere utilizzati per i dazi pagabili su qualsiasi prodotto di importazione ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni o divieti d'importazione. Inoltre, i crediti potevano anche essere venduti sul mercato interno o utilizzati in qualsiasi altro modo e non esisteva alcuna restrizione all’impiego di tali crediti per l’importazione di materie prime incorporate nel prodotto esportato. Le richieste sono state pertanto respinte.

(26)

A titolo di alternativa, entrambe le società hanno chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k. Tuttavia, non è stato possibile concedere tale adeguamento, poiché le società non hanno potuto dimostrare che il DEPB post-esportazione influisce sulla comparabilità dei prezzi e in particolare che i clienti pagano costantemente dei prezzi differenti sul mercato interno a causa dei vantaggi derivanti dal suddetto sistema.

(27)

Entrambe le società hanno chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale. Poiché entrambe le società vendevano esclusivamente a utilizzatori finali sul mercato interno, mentre le loro vendite nella Comunità erano destinate sia agli utilizzatori finali che agli operatori commerciali, esse hanno chiesto un adeguamento speciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d, punto ii), del regolamento di base. Una società asseriva, a giustificazione della propria richiesta, che i prezzi di vendita da essa applicati ai distributori della Comunità erano inferiori ai prezzi applicati agli utilizzatori finali, il che giustificherebbe un adeguamento speciale. A tal riguardo, è emerso che la società non poteva dimostrare che svolgeva funzioni differenti per le diverse categorie di clienti. Inoltre, è stato stabilito che i prezzi applicati ai distributori non erano sempre inferiori a quelli applicati agli utilizzatori finali. Di conseguenza, non è stato possibile concedere l’adeguamento.

(28)

L’altra società ha affermato che il rincaro dei distributori sul prezzo di rivendita del prodotto in esame agli utilizzatori finali del mercato comunitario giustificava un adeguamento a livello di stadio commerciale. Va osservato a tal riguardo che il prezzo all’esportazione descritto nei precedenti considerandi (21) e (22) è stato stabilito in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. I presunti prezzi di rivendita applicati dai distributori nella Comunità sono stati pertanto considerati irrilevanti. Pertanto, la richiesta è stata respinta.

4.   MARGINE DI DUMPING

(29)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun tipo di prodotto la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione di ciascun tipo corrispondente di prodotto in esame.

(30)

Tale confronto ha dimostrato l’esistenza delle pratiche di dumping. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Graphite India Limited (GIL)

34,3 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

24,0 %

(31)

Poiché il livello di collaborazione era alto (100% delle esportazioni del prodotto in esame dall’India alla Comunità), il margine residuo di dumping è stato fissato in via provvisoria al livello del margine di dumping più elevato stabilito per una delle società che ha collaborato, ossia al livello stabilito per la Graphite India Limited (34,3%).

D.   INDUSTRIA COMUNITARIA

1.   PRODUZIONE COMUNITARIA GLOBALE

(32)

All’interno della Comunità il prodotto simile viene fabbricato dalla SGL AG («SGL») e da diverse filiali della UCAR SA («UCAR»), ossia UCAR SNC, UCAR Electrodos Ibérica SL e Graftech SpA, a nome delle quali è stata presentata la denuncia. Gli impianti di produzione della SGL e della UCAR si trovano in Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia e Spagna.

(33)

Nel periodo tra il 1999 e il PI il prodotto simile è stato fabbricato nella Comunità dai due produttori comunitari denunzianti, la SGL e la UCAR, e da altri due produttori. Uno di questi due produttori ha dichiarato lo stato di insolvenza e ha dovuto invocare la tutela giudiziaria ai sensi della legge tedesca sui fallimenti. Quest'ultima società ha smesso di produrre il prodotto simile a partire dal novembre del 2002. Queste due società hanno espresso il loro sostegno a favore della denuncia, ma hanno declinato l'invito della Commissione a collaborare attivamente all'inchiesta. Si conclude che i suddetti 4 produttori costituiscono la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(34)

I due produttori comunitari denunzianti hanno debitamente risposto al questionario e collaborato pienamente all'inchiesta. Durante il PI essi rappresentavano oltre l’80 % della produzione comunitaria.

(35)

Si ritiene che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno in appresso denominati «l'industria comunitaria».

E.   PREGIUDIZIO

1.   OSSERVAZIONE PRELIMINARE

(36)

Poiché esistono soltanto due produttori esportatori indiani del prodotto in esame e poiché anche l'industria comunitaria conta soltanto due produttori, è stato necessario indicizzare i dati riguardanti le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie dell’India o l'industria comunitaria per tutelare la riservatezza dei dati forniti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.

2.   CONSUMO COMUNITARIO

(37)

Il consumo comunitario è stato stabilito sulla base del volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, del volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario calcolato in base alle prove disponibili, del volume delle vendite sul mercato comunitario dei due produttori esportatori indiani che hanno collaborato, del volume delle vendite importate dalla Polonia ottenuto attraverso la collaborazione della SGL, dei dati Eurostat relativi alle rimanenti importazioni nella Comunità, debitamente adattati, ove opportuno.

(38)

Con questo metodo si è constatato che tra il 1999 e il PI il consumo del prodotto in esame nella Comunità è aumentato del 9%. In particolare, esso è salito del 14% tra il 1999 e il 2000, è sceso del 7% nel 2001 e di un altro 1% nel 2002, prima di riaumentare del 3% nel PI. Poiché il prodotto in esame viene utilizzato principalmente nella siderurgia elettrica, lo sviluppo del consumo deve essere considerato alla luce delle tendenze economiche di questo settore specifico. Tali tendenze mostrano una forte accelerazione nel 2000, seguita da un rallentamento a partire dal 2001.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Consumo CE complessivo (tonnellate)

119 802

136 418

128 438

126 623

130 615

Indice 1999 = 100

100

114

107

106

109

3.   IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO

(a)   Volume

(39)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dall’India nella Comunità è aumentato del 76% tra il 1999 e il PI. In particolare, le importazioni dall'India sono aumentate del 45% tra il 1999 e il 2000 e del 31% nel 2001, per poi rimanere pressoché stabili nel 2002 e nel PI.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Volume delle importazioni oggetto di dumping (tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

145

176

176

176

Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

127

164

166

161

(b)   Quota di mercato

(40)

La quota di mercato detenuta dagli esportatori nel paese interessato è aumentata del 3,4% (61%) durante il periodo in questione ed ha raggiunto un livello pari all’8-10% durante il PI. Essa è cresciuta dell’1,5% tra il 1999 e il 2000, quindi ha registrato un ulteriore aumento del 2% nel 2001 per poi stabilizzarsi e questo livello nel 2002 e nel PI. Va osservato che nel periodo tra il 1999 e il PI l'aumento delle importazioni dal paese interessato e l'incremento della loro quota di mercato hanno coinciso con una crescita del consumo del 9%.

(c)   Prezzi

(i)   Evoluzione dei prezzi

(41)

Tra il 1999 e il PI il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India è aumentato del 2% nel 2000 e dell’8% nel 2001, per poi diminuire del 9% nel 2002. Nel corso del PI il prezzo è rimasto stabile a questo livello. Durante il PI il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India era superiore dell’1% rispetto al 1999.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

102

110

101

101

(ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(42)

Sono stati messi a confronto i prezzi medi di modelli comparabili del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori e dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine, i prezzi dell’industria comunitaria franco fabbrica (al netto di tutte le riduzioni ed imposte) applicati nei confronti dei clienti non collegati sono stati confrontati con i prezzi CIF frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori indiani, debitamente adeguati per tener conto dei costi successivi all’importazione. Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame originario dell’India venduto nella Comunità determinava una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria che oscillava tra il 6,5% e il 12,2%.

(43)

È opportuno rilevare che questi margini di sottoquotazione non illustrano pienamente l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria comunitaria, essendo stato osservato un fenomeno di depressione e soffocamento dei prezzi. Ciò è dimostrato dal livello relativamente modesto di redditività raggiunto durante il PI dall'industria comunitaria, la quale avrebbe potuto sperare in un margine di profitto ragionevolmente maggiore in assenza di dumping.

4.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(44)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

(a)   Osservazioni preliminari

(45)

Per poter eseguire una valutazione significativa di taluni indicatori di pregiudizio, era necessario integrare in maniera adeguata alcuni dei dati riguardanti la UCAR con quelli relativi alle sue filiali produttive nella Comunità [cfr. considerando (32)].

(46)

La Commissione ha esaminato con particolare attenzione tutte le possibili conseguenze sugli indicatori di pregiudizio derivanti dal precedente comportamento anticoncorrenziale da parte dei due produttori comunitari denunzianti. La Commissione ha garantito in particolare che il punto di partenza per la valutazione del pregiudizio (1999) fosse libero da eventuali pratiche anticoncorrenziali [cfr. considerandi (77), (78) e (81)]. Inoltre, nel determinare i costi e la redditività per l'industria comunitaria, la Commissione ha esplicitamente chiesto e verificato che il costo diretto dei pagamenti, o gli eventuali costi indiretti (comprese le spese di finanziamento) legati alle sanzioni imposte dall'autorità preposta alla concorrenza fossero chiaramente esclusi, in maniera tale da fornire un quadro dei profitti, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa che escludesse tutte queste spese straordinarie.

(b)   Produzione

(47)

La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 14% nel 2000, è diminuita del 16% nel 2001 e ancora del 4% nel 2002 ed ha registrato un aumento del 5% durante il PI. Il forte incremento verificatosi nel 2000 era dovuto al clima economico favorevole, che si è tradotto anche in un crescente tasso di utilizzo della capacità.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Produzione (in tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

114

98

94

99

(c)   Capacità e tassi di utilizzazione della capacità

(48)

La capacità di produzione è scesa nel 2000 di circa il 2% ed è rimasta invariata nel 2001. Nel 2002 e durante il PI la capacità di produzione è diminuita rispettivamente del 5% e del 2%. Nel PI la capacità di produzione era inferiore del 9% rispetto al 1999. Ciò è dovuto principalmente alla messa fuori servizio di un impianto di un produttore comunitario durante l'intero PI.

(49)

Il tasso di utilizzazione della capacità era pari al 70% nel 1999. Nel 2000 esso ha raggiunto l’81%, spinto da una forte domanda, in particolare nella siderurgia elettrica. Nel 2001 e nel 2002 è risceso al 70% per poi risalire al 76% nel PI.

(50)

Dall’inchiesta è emerso che diversi fattori hanno contribuito ai problemi economici incontrati dal sopracitato impianto messo fuori servizio, in particolare: (i) gli elevati costi di produzione legati al prezzo dell’energia elettrica nel paese in questione e (ii) la concorrenza da parte delle importazioni oggetto di dumping originarie dell’India. Data la difficoltà di separare i due fattori, la Commissione ha esaminato quali sarebbero state le tendenze in termini di capacità e di utilizzazione della capacità nel 2002 e nel PI se tale impianto non fosse stato messo fuori servizio. Nella simulazione il volume della produzione è stato lasciato invariato mentre gli altri impianti di produzione del produttore comunitario in questione aumentavano la propria produzione per colmare il divario. Come illustrato nella tabella riportata qui di seguito, se l’impianto non fosse stato messo fuori servizio, sia la capacità di produzione che l’utilizzazione della capacità dell'industria comunitaria nel suo insieme avrebbero raggiunto nel corso del PI un livello simile a quello del 1999.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Capacità di produzione (tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

98

98

93

91

Utilizzazione della capacità

70 %

81 %

70 %

70 %

76 %

Indice 1999 = 100

100

115

99

100

108


 

1999

2000

2001

2002

PI

Capacità di produzione (tonnellate) senza messa fuori servizio

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

98

98

100

101

Utilizzazione della capacità senza messa fuori servizio

70 %

81 %

70 %

65 %

69 %

Indice 1999 = 100

100

115

99

93

98

(d)   Scorte

(51)

Durante il PI le scorte di prodotti finiti rappresentavano circa il 3% della produzione complessiva dell'industria comunitaria. Complessivamente, il livello delle giacenze finali dell'industria comunitaria è aumentato durante il periodo considerato ed era circa 5 volte superiore durante il PI rispetto al 1999. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che lo sviluppo delle scorte non viene considerato come un indicatore particolarmente importante della situazione economica dell'industria comunitaria, poiché i produttori comunitari producono in genere in base agli ordinativi e le scorte sono rappresentate pertanto da merci in attesa di essere inviate ai clienti

 

1999

2000

2001

2002

PI

Scorte finali (t)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

235

700

663

515

(e)   Volume delle vendite

(52)

Tra il 1999 e il PI le vendite della produzione dell'industria comunitaria ai clienti non collegati sul mercato della Comunità sono diminuite dell’1%. In particolare, esse hanno registrato un forte aumento nel 2000 (+16%), sono diminuite del 17% nel 2001 e di un altro 5% nel 2002, per poi riaumentare del 5% durante il PI. Lo sviluppo del volume delle vendite riflette fedelmente le tendenze economiche nel campo della siderurgia elettrica la quale, dopo la notevole espansione registrata nel 2000, ha sofferto un calo nel 2001 e nel 2002.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Volume delle vendite CE ai clienti non collegati (tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

116

99

94

99

(f)   Quota di mercato

(53)

Dopo un leggero aumento iniziale dell’1% nel 2000, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è scesa drasticamente fino al 2002, perdendo il 6,5% nel 2001 e il 2,8% nel 2002, per poi recuperare l’1,9% durante il PI. Rispetto al 1999 la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria durante il PI era inferiore del 6,3% o del 9% in termini di indici.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Quota di mercato dell'industria comunitaria

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

102

93

89

91

(g)   Crescita

(54)

Tra il 1999 e il PI, quando il consumo nella Comunità è aumentato del 9%, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è sceso dell’1%. L'industria comunitaria ha perso il 6,3% della propria quota di mercato, come accennato precedentemente, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato il 3,4% di quota di mercato durante lo stesso periodo.

(h)   Occupazione

(55)

Il livello di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito di circa il 17% tra il 1999 e il PI. La forza lavoro si è ridotta dell’1% nel 2000 e del 5% nel 2001. Nel 2002 e durante il PI si è registrato un calo rispettivamente del 9% e del 3%. Tale calo è riconducibile principalmente alla messa fuori servizio di un impianto di un produttore comunitario e alla riassegnazione di una parte della forza lavoro a settori commerciali più redditizi.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Occupazione

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

99

95

86

83

(i)   Produttività

(56)

La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, calcolata come produzione annuale per persona occupata, ha registrato prima un marcato aumento (+15%) tra il 1999 e il 2000, è diminuita del 12% nel 2001, per poi risalire del 5% nel 2002 e ancora dell’11% durante il PI. Alla fine del periodo considerato, la produttività era superiore del 19% rispetto a quella registrata all'inizio del periodo, il che rispecchia i tentativi di razionalizzazione cui è stata sottoposta l’industria comunitaria per mantenere la propria competitività. A titolo di confronto, durante lo stesso periodo il tasso medio di crescita della produttività della forza lavoro per l'intera economia comunitaria (tutti i settori economici) ammontava a soltanto l’1,5% l’anno.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Produttività (t/dipendente)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

115

103

108

119

(j)   Salari

(57)

Tra il 1999 e il PI il salario medio per dipendente è aumentato del 13%. Questa cifra è leggermente inferiore al tasso di crescita della retribuzione nominale media per dipendente (14%) osservato durante lo stesso periodo nell'intera economia comunitaria (tutti i settori economici).

 

1999

2000

2001

2002

PI

Costo annuale del lavoro per dipendente (000 EUR)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

104

105

111

113

(k)   Prezzi di vendita

(58)

I prezzi unitari di vendita nella Comunità ai clienti non collegati della produzione propria dell’industria comunitaria sono diminuiti del 6% tra il 1999 e il 2000, saliti del 9% nel 2001, scesi del 12% nel 2002 e risaliti dell’1% nel PI. Complessivamente, tra il 1999 e il PI il calo dei prezzi unitari di vendita è stato dell’8%. Questo andamento relativamente irregolare si spiega nel modo seguente.

(59)

I prezzi sono influenzati da due fattori principali: il costo di produzione e la situazione del mercato in termini di domanda e offerta. Sebbene i prezzi unitari di vendita siano scesi dell’8% tra il 1999 e il PI, i costi unitari di produzione sono aumentati del 2%. Questa relativa stabilità dei costi cela un incremento del 10% verificatosi nel 2001 a seguito dell'aumento dei prezzi delle materie prime avvenuto nel 2000. Le due principali materie prime utilizzate per la produzione di sistemi di elettrodi di grafite, ossia il coke di petrolio e la pece, rappresentano circa il 34% del costo complessivo di produzione. L’energia, il cui prezzo è anche strettamente collegato alle fluttuazioni dei prezzi petroliferi, assorbe il 13% del costo di produzione. Questi tre fattori di costo, il cui prezzo è direttamente influenzato dalle variazioni dei prezzi petroliferi, rappresentano insieme quasi il 50% del costo totale di produzione del prodotto simile. Poiché i prezzi dell’industria comunitaria non potevano riflettere l'incremento dei costi di produzione a causa del soffocamento dei prezzi legato alle importazioni oggetto di dumping, l’industria comunitaria ha subito un calo in termini di redditività.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Prezzo unitario sul mercato CE (EUR/tonnellata)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

94

103

91

92

Costo unitario di produzione (EUR/ tonnellata)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

101

111

101

102

(l)   Fattori che influenzano i prezzi comunitari

(60)

L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni oggetto di dumping determinavano nel PI una sottoquotazione media dei prezzi di vendita depressi dell’industria comunitaria pari al 6-12% [cfr. considerando (42)]. Tuttavia, l'analisi per tipo ha rivelato che in alcuni casi i prezzi praticati dai produttori esportatori in esame erano sensibilmente più bassi della suddetta sottoquotazione media dei prezzi dell'industria comunitaria. Questa sottoquotazione, stabilita più a livello dei singoli tipi di prodotto, unita all’aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di dumping, ha certamente influito sui prezzi nazionali dell'industria comunitaria.

(m)   Redditività e utile sul capitale investito

(61)

Durante il periodo considerato, la redditività delle vendite nella Comunità della produzione propria ai clienti non collegati è diminuita, in termini di utile sulle vendite nette prima della tassazione, del 50% nel 2000, di un altro 3% nel 2001 e del 18% nel 2002, per poi risalire del 4% durante il PI. Tra il 1999 e il PI la redditività è scesa al 66%, con oscillazioni tra il 12-15% nel 1999 e il 3-6% nel PI.

(62)

L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso il trend della redditività nel periodo considerato. Esso è sceso del 34% nel 2000, del 23% nel 2001, del 26% nel 2002 e dell’8% nel PI. Rispetto alla situazione prevalente nel 1999, l’utile sul capitale investito è diminuito di circa il 90% nel PI, con oscillazioni comprese tra il 45-55% nel 1999 e il 3-10% nel PI.

(63)

La Commissione ha isolato l'impatto della suddetta messa fuori servizio [cfr. considerando (50)] sulla redditività complessiva dell'industria comunitaria durante il PI. È emerso che la redditività dell'industria comunitaria sarebbe stata superiore dello 0,8% nel 2002 e dello 0,5% nel PI, il che non avrebbe alterato in maniera significativa l'andamento della redditività a partire dal 1999.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Redditività delle vendite CE ai clienti non collegati (% delle vendite nette)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

51

48

30

34

Utile sul capitale investito (utile in % del valore contabile netto degli investimenti)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

66

43

17

9

Redditività delle vendite CE ai clienti non collegati (% delle vendite nette) senza messa fuori servizio.

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

51

48

35

39

(n)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitale

(64)

Il flusso di cassa netto legato alle attività operative è diminuito nel 2000 del 40%, è risalito del 24% nel 2001, è risceso del 12% nel 2002 e ancora del 7% nel PI. Durante il PI il flusso di cassa era inferiore del 35% rispetto all’inizio del periodo considerato.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

60

84

72

65

(65)

Entrambi i produttori comunitari denunzianti erano stati multati da varie autorità nazionali e regionali responsabili della concorrenza per aver partecipato ad accordi di fissazione dei prezzi e manipolazione del mercato negli anni '90 in diversi paesi. Oltre a queste ammende, i due produttori comunitari denunzianti hanno dovuto sostenere ulteriori spese legate da una parte alla composizione di una serie di azioni legali collettive promosse da clienti e azionisti negli Usa e in Canada e dall'altra al finanziamento di queste spese straordinarie. Di conseguenza, l'indebitamento dei due gruppi è cresciuto in maniera vertiginosa, con conseguente deterioramento dell’affidabilità creditizia e della capacità di raccogliere capitali. La conseguenza pratica di tale situazione è che non è possibile eseguire una valutazione separata, riguardo alla capacità di raccogliere capitali, che sia limitata alla portata della produzione del settore e alla vendita del prodotto simile e che prescinda dal contesto antitrust. Tuttavia, le prove raccolte in materia di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa (vedi sopra) e le prove riguardanti gli investimenti (vedi appresso), la cui pertinenza è limitata esclusivamente alla portata del prodotto simile e per i quali gli eventuali effetti di questo comportamento anticoncorrenziale sono stati attentamente eliminati, potrebbero certamente essere considerate come un elemento aggravante, che si aggiunge alla situazione finanziaria, già precaria, illustrata precedentemente.

(o)   Investimenti

(66)

Gli investimenti totali effettuati ogni anno dall'industria comunitaria nel prodotto in esame sono aumentati del 50% circa tra il 1999 e il PI. In particolare, essi sono scesi del 27% nel 2000, sono risaliti del 4% nel 2001 e diminuiti del 18% nel 2002 per poi calare ulteriormente dell’8% durante il PI.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Investimenti netti (000 EUR)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

73

77

59

51

(p)   Entità del margine di dumping

(67)

Quanto all'incidenza dell'entità del margine effettivo di dumping sull'industria comunitaria, questa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato.

(q)   Ripresa dopo le precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni

(68)

In assenza di informazioni sull’esistenza di eventuali meccanismi di dumping o di sovvenzionamento prima della situazione oggetto del presente procedimento la questione viene considerata irrilevante.

5.   CONCLUSIONI IN MATERIA DI PREGIUDIZIO

(69)

Tra il 1999 e il PI il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dell’India ha registrato un forte aumento (+76%) e la sua quota di mercato a livello comunitario è salita del 3,4%. Nel periodo considerato i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dall’India erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni dal paese in questione erano sottoquotati rispetto a quelli dell’industria comunitaria. In base alla media ponderata, durante il PI la sottoquotazione dei prezzi ammontava in media al 6-12%, mentre dal punto di vista dei singoli tipi di prodotto, la sottoquotazione dei prezzi era in alcuni casi di gran lunga maggiore.

(70)

Nel periodo considerato si è constatato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Tra il 1999 e il PI quasi tutti gli indicatori relativi al pregiudizio hanno mostrato uno sviluppo negativo: il volume di produzione è sceso dell’1%, la capacità di produzione è diminuita del 9%, il volume delle vendite nella Comunità è calato dell’1%, e l’industria comunitaria ha perso il 6,3% della propria quota di mercato. I prezzi unitari di vendita sono diminuiti dell’8%, mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 2%, la redditività è scesa del 66% e l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa legato alle attività operative hanno seguito lo stesso andamento negativo. Gli occupati sono diminuiti del 17% e gli investimenti hanno subito una contrazione del 50%.

(71)

Alcuni indicatori hanno registrato degli evidenti sviluppi positivi: nel periodo considerato i salari sono aumentati del 13%, il che può essere considerato come un normale tasso di incremento, mentre la produttività è cresciuta del 19%. Quest'ultimo dato, unito al sopraccitato calo dell'occupazione, illustra gli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per rimanere competitiva nonostante la concorrenza delle importazioni indiane oggetto di dumping.

(72)

Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

F.   CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1.   INTRODUZIONE

(73)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping originarie dell'India abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che avrebbero pure potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(74)

Il notevole incremento (+76%) del volume delle importazioni oggetto di dumping registrato tra il 1999 e il PI e della corrispondente quota di mercato comunitario (circa 3,5%) e la sottoquotazione riscontrata (pari in media al 6-12% durante il PI) hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Nello stesso periodo l'industria comunitaria ha registrato una diminuzione del volume delle vendite (-1%), della quota di mercato (-6,3%) e un deterioramento della redditività (-8,7%). Tale sviluppo andrebbe considerato nel contesto di un mercato comunitario in espansione tra il 1999 e il PI. Inoltre, i prezzi oggetto di dumping erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo considerato ed hanno esercitato una pressione su questi ultimi. Il risultante calo dei prezzi dell'industria comunitaria (8%), in un momento in cui i costi di produzione sono aumentati di quasi il 2%, ha causato l'osservato calo della redditività. Si ritiene pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

3.   EFFETTI DI ALTRI FATTORI

(a)   Calo della domanda legato al rallentamento del mercato siderurgico

(75)

Le due parti interessate hanno affermato che l’eventuale pregiudizio avvertito dall’industria comunitaria era legato alla recessione che ha colpito nel 2001 e all’inizio del 2002 il consumatore principale del prodotto simile, ossia l’industria siderurgica.

(76)

La crisi del 2001-2002 dell’industria siderurgica è stata riconosciuta ed è confermata dall'andamento dei consumi del prodotto in esame e del prodotto simile, che hanno raggiunto l'apice nel 2000 per poi calare nel 2001 e nel 2002. La redditività dell’industria comunitaria è infatti diminuita costantemente negli anni 2000-2002. Tuttavia, questo argomento non può certamente essere applicato al 2000, poiché l’industria comunitaria non poteva beneficiare appieno del boom del mercato siderurgico, come confermano le forte riduzioni dei prezzi di vendita e della redditività osservate in tale anno. Per contro, nello stesso anno le importazioni dall’India sono aumentate del 45% e la loro quota di mercato è salita dell’1,5%. Va osservato inoltre che tra il 2000 e il PI il consumo era di gran lunga superiore rispetto ai livelli del 1999. Pertanto, la crisi dell'industria siderurgica non si è tradotta in una riduzione globale della domanda per il prodotto in esame e il prodotto simile, sebbene ovviamente negli anni successivi non sia stato raggiunto l'eccezionale livello del 2000. Si conclude pertanto provvisoriamente che il calo della domanda legato alla crisi del mercato siderurgico non fornisce una spiegazione soddisfacente del pregiudizio avvertito dall’industria comunitaria e che, ammesso che abbia avuto un effetto, esso ha contribuito soltanto in maniera limitata al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. L'effetto non è pertanto stato tale da alterare il risultato in base al quale esisterebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese in questione e il pregiudizio materiale subito dall’industria comunitaria.

(b)   Ritorno alle normali condizioni di concorrenza in segutio allo smantellamento del cartello

(77)

Diverse parti interessate hanno affermato che l'eventuale pregiudizio avvertito dall’industria comunitaria era semplicemente una conseguenza del ritorno alle normali condizioni di concorrenza sul mercato comunitario per i sistemi di elettrodi di grafite. In particolare, dette parti hanno attribuito il calo dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria a partire dal 1999 al fatto che il punto di partenza era artificialmente elevato a causa dell'esistenza del cartello.

(78)

Nella decisione 2002/271/CE del 18 luglio 2001 (5) la Commissione rilevava che i due produttori comunitari denunzianti avevano praticato un cartello insieme ad altri produttori nel periodo compreso tra maggio 1992 e marzo 1998. Il PI relativo alla presente inchiesta antidumping riguarda il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003, mentre il periodo preso in cosiderazione per la valutazione del pregiudizio va dal 1° gennaio 1999 alla fine del PI. Pertanto, sia il PI che il periodo considerato sono di gran lunga posteriori rispetto al periodo di attuazione del cartello. Dall'inchiesta è emerso che, nonostante l'esistenza di diversi tipi di accordi e contratti, le transazioni di maggior volume sono solitamente coperte da un contratto annuale in base al quale un certo numero di consegne sono garantite nel corso dell'anno ad un determinato prezzo. I negoziati relativi ai contratti annuali hanno luogo generalmente a ottobre-novembre dell'anno precedente l'entrata in vigore del contratto. L’inchiesta ha rivelato che nel periodo 1998-1999, i contratti annuali coprivano circa il 40% delle transazioni, i contratti semestrali circa il 35% e i contratti trimestrali o i singoli ordinativi circa il 25%. La diffusione dei contratti a lungo termine (ad es. i contratti triennali) è piuttosto recente. Nel 1997-98 l'utilizzo di tali contratti era assai modesto, se non addirittura inesistente, come ci si aspetterebbe logicamente in un mercato caratterizzato da prezzi elevati. È risultato pertanto che quasi tutte le transazioni effettivamente fatturate e pagate nel 1999 e i relativi prezzi esaminati ai summenzionati considerandi (58) e (59) risultano da accordi tra venditori ed acquirenti stipulati dopo il periodo nel corso del quale è stata riscontrata la fissazione dei prezzi e la manipolazione del mercato.

(79)

A sostegno della suddetta argomentazione, le stesse parti interessate hanno richiamato l'attenzione della Commissione sul sviluppo dei prezzi degli elettrodi di grande diametro (ossia con un diametro superiore a 700 mm), un segmento al quale presumibilmente non partecipano i produttori esportatori indiani. L'inchiesta ha rivelato che, sebbene i due produttori esportatori indiani non abbiano esportato durante il PI questa tipologia di prodotto nella Comunità, essi hanno sviluppato la capacità tecnica per fabbricare i prodotti appartenenti a questa categoria. Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi dell'industria comunitaria per questa particolare categoria di prodotti avevano subito una diminuzione relativamente maggiore tra il 1999 e il PI rispetto ai prodotti medi dell'industria comunitaria per il prodotto simile considerato nel suo insieme. La categoria di prodotto in questione rappresenta una quota limitata, ossia circa l’8 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile dell'industria comunitaria nel mercato della Comunità. Questo particolare segmento di mercato presenta altre due caratteristiche. Innanzitutto, è un segmento di mercato crescente e relativamente recente, il che significa che questo mercato è diventato sempre più competitivo tra il 1999 e il PI. In secondo luogo, esso è caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente limitato di grandi clienti, che acquistano anche elettrodi di diametro più piccolo. Logicamente, questi grandi clienti sfruttano il loro potere d'acquisto per ottenere sconti più consistenti rispetto ai clienti «normali». L'andamento dei prezzi per questo particolare segmento viene pertanto distorto dal crescente predominio di questi grandi clienti. Infine, sebbene durante il PI i produttori indiani non abbiano esportato regolarmente questa categoria di prodotto, l'inchiesta ha individuato delle offerte di prezzo da parte di produttori indiani per questo tipo di prodotto che i clienti della Comunità hanno utilizzato come ulteriore strumento di contrattazione nei loro negoziati con l'industria comunitaria.

(80)

Inoltre, l’argomentazione relativa al ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello non spiega la perdita di quota di mercato subita dall'industria comunitaria tra il 1999 e il PI e la corrispondente espansione della quota di mercato da parte delle importazioni oggetto di dumping. Ne consegue che il ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello potrebbe spiegare soltanto in parte l'andamento pregiudizievole subito dall'industria comunitaria. Pertanto, l'effetto di tale andamento non è stato tale da alterare il risultato provvisorio in base al quale vi sarebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese in questione e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

(81)

Nessun altro produttore comunitario non appartenente all'industria comunitaria ha collaborato all'inchiesta. Va osservato tuttavia che uno dei due altri produttori comunitari noti è diventato insolvente ed ha interrotto la produzione a partire da novembre 2002 [cfr. considerando (33)]. In base alle prove disponibili, il volume delle vendite CE dei due altri produttori è aumentato da circa 15 000 tonnellate nel 1999 a circa 21 000 tonnellate nel 2002, prima di scendere a circa 19 000 tonnellate durante il PI. Per quanto riguarda la loro quota di mercato, essa è salita dal 12,5% nel 1999 al 16,6% nel 2002, per poi calare al 14,4% durante il PI. Se l'inchiesta avesse riguardato l'intero anno 2003, la quota di mercato dell'unico produttore comunitario rimanente sarebbe stata del 9,7%. Sebbene sia vero che gli altri due produttori comunitari abbiano aumentato la propria quota di mercato dell’1,9% tra il 1999 e il PI, il fatto che un produttore sia diventato insolvente è, come nel caso dell'industria comunitaria, indicativo di una situazione pregiudizievole. Si conclude pertanto in via provvisoria che i risultati degli altri produttori comunitari, se hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, lo hanno fatto solo in misura molto limitata e il loro effetto non è stato pertanto tale da alterare il risultato provvisorio in base al quale vi sarebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

(c)   Risultati di altri produttori comunitari

(82)

Nessun altro produttore comunitario non appartenente all'industria comunitaria ha collaborato all'inchiesta. Va osservato tuttavia che uno dei due altri produttori comunitari noti è diventato insolvente ed ha interrotto la produzione a partire da novembre 2002 [cfr. considerando (33)]. In base alle prove disponibili, il volume delle vendite CE dei due altri produttori è aumentato da circa 15 000 tonnellate nel 1999 a circa 21 000 tonnellate nel 2002, prima di scendere a circa 19 000 tonnellate durante il PI. Per quanto riguarda la loro quota di mercato, essa è salita dal 12,5% nel 1999 al 16,6% nel 2002, per poi calare al 14,4% durante il PI. Se l'inchiesta avesse riguardato l'intero anno 2003, la quota di mercato dell'unico produttore comunitario rimanente sarebbe stata del 9,7%. Sebbene sia vero che gli altri due produttori comunitari abbiano aumentato la propria quota di mercato dell’1,9% tra il 1999 e il PI, il fatto che un produttore sia diventato insolvente è, come nel caso dell'industria comunitaria, indicativo di una situazione pregiudizievole. Si conclude pertanto in via provvisoria che i risultati degli altri produttori comunitari, se hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, lo hanno fatto solo in misura molto limitata e il loro effetto non è stato pertanto tale da alterare il risultato provvisorio in base al quale vi sarebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

(d)   Importazioni da altri paesi terzi

(83)

In base alle informazioni disponibili, il volume complessivo delle importazioni del prodotto simile originarie dei paesi terzi, esclusa l'India, è aumentato del 20%, passando da circa 13 000 tonnellate nel 1999 a circa 15 000 tonnellate nel PI, mentre la loro quota di mercato è salita dal 10,7% nel 1999 all’11,8% nel PI. La media ponderata dei prezzi cif di tali importazioni è diminuita dell’8% tra il 1999 e il PI, passando da 2 400 €/t a 2 200 €/t. Va rilevato che i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono rimasti sostanzialmente al di sopra dei prezzi delle importazioni dal paese interessato per tutto il periodo considerato.

(84)

Si è constatato inoltre che solo le importazioni provenienti da tre paesi diversi dall’India avevano una quota del mercato comunitario superiore all'1% durante il PI, ossia il Giappone, la Polonia e gli USA. É emerso che (i) la quota di mercato del Giappone è salita dal 2,1% nel 1999 al 2,6% nel PI, che (ii) la quota di mercato della Polonia è aumentata dal 3,3% nel 1999 al 4,4% nel PI e che (iii) la quota di mercato degli USA è scesa dal 5,3% nel 1999 al 4,7% nel PI. I prezzi di importazione CIF del Giappone e degli USA sembrano determinare una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria, mentre i prezzi delle importazioni originarie della Polonia erano superiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Inoltre, i prezzi di importazione CIF di questi tre paesi sono sempre stati superiori a quelli del paese in questione e nulla dimostra che tali importazioni possano essere state effettuate a prezzi di dumping.

(85)

L’inchiesta ha stabilito che i due impianti che producevano il prodotto simile in Polonia per poi esportarlo nella Comunità sono entrambi filiali di un produttore comunitario denunziante. Pertanto, tutte le suddette importazioni dalla Polonia durante il PI sono state eseguite a nome del summenzionato produttore comunitario. L'inchiesta ha stabilito che circa il 40% dei volumi del prodotto simile importati dagli USA sono stati in realtà importati dall'altro produttore comunitario denunziante per la vendita finale nella Comunità. Nulla lascia intendere che le corrispondenti rivendite abbiano arrecato un pregiudizio agli altri produttori comunitari o che tali attività di importazione siano state eseguite a scapito della produzione propria della Comunità. I due produttori comunitari denunzianti possiedono altri impianti che producono il prodotto simile in altri paesi terzi. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che, sia individualmente che collettivamente, tali volumi di importazione erano insignificanti in quanto inferiori all’1% del consumo della Comunità.

(86)

I due produttori comunitari denunzianti sono grandi società che operano a livello mondiale. Il loro campo di attività non si limita soltanto alla Comunità. Oltre ad importare quantitativi limitati del prodotto simile per la vendita finale nella Comunità, esse esportano una parte cospicua della loro produzione comunitaria al di fuori della Comunità. Il motivo alla base di queste spedizioni internazionali è dato dalla crescente tendenza a specializzare i singoli impianti in base alle dimensioni e alle tipologie del prodotto simile. La conseguenza diretta di ciò è che, per determinate dimensioni e tipologie, entrambi i produttori comunitari denunzianti devono ricorrere alle importazioni da impianti esterni alla CE per completare la gamma di prodotti offerti ai clienti comunitari.

(87)

Alla luce dei prezzi medi, dell’esiguo volume delle importazioni in questione, delle modeste dimensioni della quota di mercato e delle precedenti considerazioni relative alla gamma di prodotti, non è emerso alcun elemento che dimostri che queste importazioni, originarie o meno dagli impianti di proprietà dei due produttori comunitari denunzianti, abbiano contribuito alla situazione pregiudizievole subita dall'industria comunitaria, in particolare in termini di quote di mercato, volume delle vendite, occupazione, investimenti, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

(88)

È stato inoltre affermato che il presente procedimento era discriminatorio, in quanto non teneva conto dell'esistenza delle importazioni del prodotto simile originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), come presumibilmente dimostrato dal volume relativamente elevato di importazioni dalla RPC registrato nell'ambito del codice NC 8545 11 00. È opportuno sottolineare innanzitutto che il codice NC 8545 11 00 comprende non soltanto il prodotto in esame e il prodotto simile, bensì anche altri prodotti. È pertanto inopportuno formulare delle conclusioni esclusivamente sulla base di tale codice. Tale aspetto è stato tuttavia tenuto in particolare considerazione durante le visite di verifica condotte presso le sedi degli utilizzatori che hanno collaborato. Sebbene diversi utilizzatori abbiano dichiarato nei rispettivi questionari dei volumi del prodotto simile importati dalla RPC, dalla verifica in loco è emerso che nessuno di questi elettrodi cinesi corrispondeva ai parametri che definiscono il prodotto in esame. Inoltre, una delle due associazioni di utilizzatori ha dichiarato chiaramente in una comunicazione scritta che la RPC non era in grado di produrre ed esportare il prodotto simile nella Comunità tra il 1999 e il PI. L'argomentazione è pertanto respinta.

(e)   Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(89)

Citando il significativo calo dei prezzi di esportazione dell’industria comunitaria, una delle parti interessate ha affermato che (i) tale calo era indicativo dell’assenza di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sul mercato comunitario e che (ii) potrebbe essere considerato come un pregiudizio autoinflitto.

(90)

Come spiegato precedentemente, i due produttori comunitari denunzianti operano a livello mondiale. L'inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria esporta circa il 15% in più di quanto essa venda nella Comunità. Partendo da un livello pari a circa 100 000 tonnellate nel 1999, il volume delle vendite esportate dall’industria comunitaria è aumentato del 12% nel 2000, è sceso del 20% nel 2001, è cresciuto del 2% nel 2002 e di un altro 6% nel PI. Durante il PI, il volume delle vendite all'esportazione era molto simile a quello registrato nel 1999. Pertanto, non può essere attribuita alcuna perdita di economie di scala all'attività di esportazione. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle vendite all'esportazione sono scese di circa il 14% tra il 1999 e il PI. Tuttavia, escludendo gli altri fattori che potrebbero influire al livello di mercato internazionale, questa osservazione non assume alcuna importanza in relazione al presente procedimento, il quale riguarda il mercato comunitario e non il mercato internazionale. Va inoltre osservato che l'andamento della redditività esaminato nell'ambito della valutazione del pregiudizio riguarda esclusivamente le vendite nella Comunità della produzione dell'industria comunitaria. Sebbene la redditività delle vendite all'esportazione sia stata leggermente inferiore rispetto a quella delle vendite della Comunità, anche questo fatto viene considerato irrilevante ai fini del presente procedimento. Si ritiene pertanto che l'attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

 

1999

2000

2001

2002

PI

Volume delle vendite all'esportazione (tonnellate)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

112

91

93

99

Prezzo unitario delle vendite all'esportazione (EUR/ tonnellata)

Dato non rivelabile [cfr. considerando (36)]

Indice 1999 = 100

100

96

102

88

86

4.   CONCLUSIONI SUL NESSO DI CAUSALITÀ

(91)

In conclusione, è confermato che il pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria, caratterizzato principalmente dalla riduzione della quota di mercato registrata tra il 1999 e il PI, dal calo dei prezzi di vendita unitari (-8%), dall’aumento del costo unitario di produzione (+2%), dal conseguente calo in termini di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa legato alle attività operative e dalla riduzione degli investimenti e dell’occupazione, è riconducibile alle importazioni in questione oggetto di dumping.

(92)

Gli effetti della diminuzione della domanda legata alla crisi del mercato siderurgico, del ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello, dei risultati degli altri produttori comunitari, delle importazioni da altri paesi terzi e dei risultati delle esportazioni dell’industria comunitaria erano infatti inesistenti o estremamente limitati e pertanto non alteravano il risultato provvisorio in base al quale esiste un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese in questione e il pregiudizio materiale subito dall’industria comunitaria.

(93)

Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping originarie dell’India hanno arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(94)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le risultanze sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non è nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure per tutte le parti interessate.

1.   INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(95)

L’industria comunitaria è composta da due gruppi di società, che comprendono complessivamente nove impianti di produzione sparsi in vari paesi della Comunità, con 1 800 persone che partecipano direttamente alla produzione, vendita e gestione del prodotto simile. In seguito all’istituzione delle misure, si prevede un aumento del volume delle vendite e dei prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. Tuttavia, l’introduzione di un eventuale dazio antidumping non determinerebbe certo un corrispondente aumento dei prezzi dell’industria comunitaria in quanto rimarrebbe ancora la concorrenza tra i produttori comunitari, le importazioni originarie del paese in questione a prezzi non oggetto di dumping e le importazioni originarie di altri paesi terzi. In conclusione, l'incremento della produzione e del volume delle vendite, da un lato, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altro, associati ad un moderato aumento dei prezzi, dovrebbero permettere all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria.

(96)

Se invece le misure antidumping non saranno istituite, è probabile che si perpetui il trend negativo dell'industria comunitaria. L’industria comunitaria continuerà probabilmente a perdere quote di mercato e subire un calo della propria redditività. Ciò determinerà quasi certamente dei tagli alla produzione e agli investimenti, la chiusura di certe capacità produttive e un'ultreriore contrazione dell’occupazione nella Comunità.

(97)

In conclusione, l’istituzione delle misure antidumping consentirà all’industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.

2.   INTERESSE DEGLI IMPORTATORI/OPERATORI COMMERCIALI INDIPENDENTI DELLA COMUNITÀ

(98)

Durante il PI, i due importatori che hanno collaborato hanno assorbito circa il 20% del volume complessivo delle importazioni CE del prodotto in esame originarie del paese in questione. Dalla collaborazione dei due produttori esportatori indiani emerge che gli importatori/operatori commerciali della Comunità (ossia i due summenzionati importatori che hanno collaborato, da una parte, e gli importatori/operatori commerciali indipendenti, dall’altra) rappresentano circa il 40% del volume complessivo delle importazioni CE del prodotto in esame originarie dell’India.

(99)

Se saranno introdotte misure antidumping, è possibile che il volume delle importazioni originarie del paese in questione diminuisca. Non si può escludere inoltre che l'istituzione di misure antidumping determini un moderato incremento dei prezzi del prodotto in esame nella Comunità, con una certa incidenza sulla situazione economica degli importatori/operatori commerciali. Per quanto riguarda i due importatori che hanno collaborato, il commercio del prodotto in esame originario dell’India rappresenta circa il 40% del loro fatturato complessivo. In termini di forza lavoro, 4 dipendenti su 10 partecipano direttamente al commercio del prodotto in esame originario dell’India. L’effetto sugli importatori dell’aumento del prezzo di importazione del prodotto in esame dipenderà anche dalla loro capacità di trasferirlo sui loro clienti. La scarsa incidenza del prodotto in esame sui costi complessivi degli utilizzatori [cfr. considerando (103)] potrebbe anche facilitare il trasferimento dell’eventuale aumento del prezzo sugli utilizzatori da parte degli importatori.

(100)

Su questa base si è concluso provvisoriamente che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere ripercussioni negative gravi sulla situazione degli importatori della Comunità.

3.   INTERESSE DELL'INDUSTRIA UTILIZZATRICE

(101)

La principale industria utilizzatrice, che rappresenta circa l’80% del consumo complessivo della CE del prodotto in esame e del prodotto simile, è la siderurgia elettrica. Durante il PI gli 8 utilizzatori finali che hanno collaborato hanno consumato circa il 27% del volume complessivo di importazioni CE del prodotto in esame originarie del paese in questione, importate direttamente dai due produttori esportatori indiani o attraverso importatori/operatori commerciali. Stando alla collaborazione dei due produttori esportatori indiani, sembrerebbe che gli utilizzatori finali nella Comunità (ossia i suddetti 8 utilizzatori finali che hanno collaborato, da una parte, e gli utilizzatori che non hanno collaborato, dall'altra) rappresentino circa il 56% del volume complessivo di importazioni dirette CE del prodotto in esame originarie dell’India. La parte restante (4%) è stata importata dall'industria comunitaria

(102)

Gli utilizzatori che hanno collaborato affermano che l'istituzione delle misure antidumping influirebbero negativamente sulla loro situazione finanziaria. Ciò accadrebbe sia direttamente, attraverso l'aumento dei prezzi del prodotto importato dall'India, sia indirettamente, attraverso il probabile aumento dei prezzi attuato dai produttori comunitari per la quota dei loro prodotti acquistati dai produttori comunitari.

(103)

L’inchiesta ha rivelato che il consumo del prodotto in esame e del prodotto simile rappresenta in media l’1% dei costi complessivi di produzione degli utilizzatori che hanno collaborato. L'impatto del costo sugli utilizzatori potrebbe essere il seguente: qualora venissero applicate le misure antidumping, i costi di produzione degli utilizzatori subirebbero un aumento compreso tra lo 0,15% (se, nella peggiore delle ipotesi, i prezzi del prodotto in esame e del prodotto simile salissero tanto quanto il dazio, a prescindere dalla loro origine) e lo 0,03% (soltanto i prodotti provenienti dall'India sono colpiti dall'aumento dei prezzi). Nel complesso, si calcola che il risultato effettivo dovrebbe collocarsi a metà tra questi due scenari, per i seguenti motivi. L’industria comunitaria potrebbe attuare un leggero aumento dei propri prezzi, ma approfitterà probabilmente anche della ridotta pressione sui prezzi per riconquistare la quota di mercato precedentemente persa applicando prezzi competitivi rispetto a quelli indiani. Esistono delle capacità residue e il ritorno a condizioni di mercato eque e più redditizie determinerebbe sicuramente un aumento dell'offerta potenziale da tutte le fonti e promuoverebbe nuovi investimenti. Inoltre, circa il 15% del consumo CE proviene da fonti alternative (ossia altri produttori comunitari e le importazioni da paesi terzi diversi dall'India). Pertanto, è improbabile che si verifichi un aumento generale dei prezzi. Infine, almeno una parte del probabile impatto limitato sui costi di produzione degli utilizzatori descritto precedentemente potrebbe essere trasferito sui clienti a valle, riducendo in tal modo ancora di più l'impatto finale sugli utili degli utilizzatori.

(104)

Un altro motivo addotto dagli utilizzatori che hanno collaborato nel criticare l'istituzione delle misure antidumping è che essa ostacolerebbe la creazione di un mercato competitivo, ripristinando de facto il cartello riscontrato dalla Commissione nel 2001.

(105)

I due produttori comunitari denunzianti, che avevano praticato un cartello tra maggio del 1992 e marzo del 1998, sono stati multati nel 2001 dalla Commissione. L'inchiesta ha confermato che i due produttori che rappresentavano l’industria comunitaria avevano smesso di fissare i prezzi e manipolare il mercato e nessuna delle parti contesta questo fatto. Si tratta di ripristinare delle condizioni eque in seguito alle distorsioni introdotte dalle pratiche commerciali sleali degli esportatori indiani. L’obiettivo delle misure antidumping non è quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni provenienti dal paese in questione, bensì quello di eliminare l'impatto della distorsione del mercato derivante dalla presenza di importazioni oggetto di dumping. Il ripristino di condizioni di mercato eque produrrà dei benefici non soltanto per i produttori comunitari, ma anche per le fonti di approvvigionamento alternative, come ad esempio le importazioni non oggetto di dumping. Il fatto che l’industria comunitaria abbia praticato un cartello nel periodo 1992-98 non dovrebbe privarla del diritto di essere difesa da pratiche commerciali sleali, come previsto dal regolamento di base.

(106)

Alla luce di questi risultati, è possibile concludere provvisoriamente che l'istituzione delle misure antidumping (i) non dovrebbe influire negativamente sulla situazione finanziaria degli utilizzatori; e (ii) non dovrebbe produrre alcun impatto negativo sulla situazione generale della concorrenza nel mercato comunitario.

4.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNI

(107)

L'istituzione di misure avrà prevedibilmente l'effetto di offrire all'industria comunitaria l'opportunità di riconquistare le quote di vendita e di mercato perdute e di migliorare la propria redditività. D'altra parte, alla luce del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, vi è il rischio che in assenza di misure taluni produttori comunitari debbano chiudere i propri impianti e licenziare una parte della propria forza lavoro. Sebbene alcuni degli effetti negativi possano determinare una riduzione dei volumi importati e dei leggeri aumenti dei prezzi per gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori, l’entità di tali aumenti può essere ridotta trasferendo l'aumento sui clienti a valle. In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l'applicazione di misure è nell'interesse della Comunità.

H.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(108)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

(109)

Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(110)

Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 9,4% sul fatturato poteva essere considerato un livello adeguato che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. I produttori comunitari denunzianti hanno affermato che avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi un margine di profitto del 10-15% in assenza di importazioni oggetto di dumping. L’inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria aveva raggiunto un livello di utili compreso tra il 12 e il 15% del fatturato nel 1999 [cfr. considerando (61)], quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping era ai livelli più bassi. La Commissione ha esaminato se le condizioni di mercato del 1999 potessero essere considerate come rappresentative delle normali condizioni di mercato per il prodotto in esame. L’inchiesta ha stabilito che il ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito alla fine del periodo di fissazione dei prezzi e manipolazione del mercato ha avuto un effetto sui prezzi e che il prezzo delle principali materie prime è cresciuto notevolmente tra il 1999 e il PI. In queste circostanze, si ritiene improbabile che l’industria comunitaria potesse raggiungere una redditività del 12-15% durante il PI. Infine, la Commissione ha esaminato le statistiche relative ai bilanci annuali delle società raccolte per i singoli settori dalle Banche centrali di Germania, Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti. La base di dati che riunisce tali informazioni è gestita dalla Commissione. Dall'esame è emerso che nel 2002 le società appartenenti al settore disponibile più vicino nei grandi paesi industrializzati citati precedentemente registravano in media un utile, al netto delle sopravvenienze, pari al 9,4%. Tenendo conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi, la Commissione ritiene che il 9,4% rappresenti un utile ragionevole che l’industria comunitaria potrebbe ottenere in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(111)

Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, transazione per transazione, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell'industria comunitaria in modo tale da riflettere il suddetto margine di profitto. Le differenze risultanti da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale all'importazione CIF.

(112)

Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:

Graphite India Limited (GIL)

20,3 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

12,8 %

2.   MISURE PROVVISORIE

(113)

Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che un dazio provvisorio antidumping debba essere istituito al livello del margine di dumping accertato. Tale dazio non dovrebbe essere superiore al margine di pregiudizio di cui sopra, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base.

(114)

Nel procedimento parallelo antisovvenzioni vengono anche istituiti dei dazi di compensazione sui sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 (6) del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento di base antisovvenzioni»). Poiché, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base nessun prodotto viene sottoposto contemporaneamente a dazi antidumping e a dazi di compensazione per far fronte alla stessa situazione derivante dalla pratica di dumping o di sovvenzioni alle esportazioni, è opportuno determinare se, e in quale misura, gli importi della sovvenzione ed i margini di dumping derivino dalla stessa situazione.

(115)

I sistemi di sovvenzione esaminati nell’ambito dell’inchiesta e giudicati compensabili nel quadro del procedimento antisovvenzioni, costituivano sovvenzioni alle esportazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base antisovvenzioni. Pertanto, i margini di dumping provvisori stabili per i produttori esportatori in India sono in parte dovuti all’esistenza di sovvenzioni alle esportazioni e, pertanto, il dazio provvisorio antidumping dovrebbe corrispondere al margine di dumping o, se inferiore, al margine di pregiudizio riscontrato nell’ambito di questo procedimento meno di dazio compensativo provvisorio che controbilanci l’effetto delle sovvenzioni all’esportazione.

(116)

Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere i seguenti:

Società

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Dazio compensativo provvisorio

Dazio antidumping proposto

Graphite India Limited (GIL)

20,3 %

34,3 %

14,6 %

5,7 %

Hindustan Electro Graphite Limited (HEG)

12,8 %

24,0 %

12,8 %

0 %

Tutte le altre società

20,3 %

34,3 %

14,6 %

5,7 %

3.   DISPOSIZIONE FINALE

(117)

Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le risultanze riguardanti l’istituzione dei dazi ed elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell’India.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio provvisorio

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta – 700016, West Bengal

5,7 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida – 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Tutte le altre società

5,7 %

A999

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU C 197 del 21.8.2003, pag. 2.

(4)  GU C 197 del 21.8.2003, pag. 5.

(5)  GU L 100 del 16.4.2002, pag. 1.

(6)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/83


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

(2004/496/CE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, un accordo con gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.

(2)

Il Parlamento europeo non ha espresso il suo parere nel termine fissato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato, dato l'urgente bisogno di porre rimedio alla situazione di incertezza in cui si trovano le compagnie aeree ed i passeggeri, nonché di proteggere gli interessi finanziari degli interessati.

(3)

È opportuno approvare il presente accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti è approvato in nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo in nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


ACCORDO

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (passenger name record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,

RICONOSCENDO l’importanza di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, e l’importanza di rispettare tali valori nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata;

VISTI le leggi e i regolamenti statunitensi che impongono a ciascun vettore aereo che assicura il trasporto di passeggeri da e per gli Stati Uniti nello spazio aereo estero di fornire all’ufficio doganale e di protezione dei confini (Bureau of Customs and Border Protection, in seguito denominato «CBP») del dipartimento per la sicurezza interna (Department of Homeland Security, in seguito denominato «DHS») , un accesso elettronico ai dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, in seguito denominato «PNR») nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi automatici di prenotazione/controllo dei vettori aerei;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 7, lettera c);

VISTE le dichiarazioni di impegno del CBP dell'11 maggio 2004, che saranno pubblicate nel registro federale (in seguito denominate «le dichiarazioni di impegno»);

VISTA la decisione C(2004) 1799 della Commissione adottata il 17 maggio 2004, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, con cui si ritiene che il CBP, conformemente alle dichiarazioni di impegno allegate, assicuri un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dalla Comunità europea (in seguito denominata «Comunità») in relazione ai voli da o per gli Stati Uniti (in seguito denominata «la decisione»);

CONSTATANDO che i vettori aerei dotati di sistemi di prenotazione/controllo situati nel territorio degli Stati membri della Comunità europea dovrebbero provvedere a trasmettere i dati PNR al CBP non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma che, fino a quel momento, dovrebbe essere consentito alle autorità statunitensi di accedere direttamente a tali dati, ai sensi delle disposizioni del presente accordo;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali futuri discussioni o negoziati tra gli Stati Uniti e la Comunità europea, o tra una delle due parti e uno Stato terzo, in merito al trasferimento di una qualsiasi altra forma di dati;

VISTO l’impegno di entrambe le parti a collaborare per trovare senza indugio una soluzione appropriata e soddisfacente per entrambe in merito al trattamento dei dati relativi alle informazioni preventive sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) trasferiti dalla Comunità agli Stati Uniti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1)

Il CBP può accedere elettronicamente ai dati PNR provenienti dai sistemi di prenotazione/controllo («sistemi di prenotazione») dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, in assoluta conformità della decisione, per tutto il periodo in cui la decisione è applicabile e solo finché non sia in vigore un sistema soddisfacente che permetta la trasmissione di tali dati da parte dei vettori aerei.

2)

Ciascun vettore aereo che assicura il trasporto di passeggeri da o per gli Stati Uniti nello spazio aereo estero tratta i dati PNR contenuti nei suoi sistemi automatizzati di prenotazione come richiesto dal CBP ai sensi della normativa statunitense, in assoluta conformità della decisione e per tutto il periodo in cui la decisione è applicabile.

3)

Il CBP prende nota della decisione e attesta che sta attuando le dichiarazioni di impegno allegate a detta decisione.

4)

Il CBP tratta i dati PNR ricevuti e i titolari dei dati interessati da tale trattamento in conformità delle leggi e degli obblighi costituzionali statunitensi applicabili, senza discriminazioni illegittime, in particolare in base alla nazionalità e al paese di residenza.

5)

Il CBP e la Commissione europea rivedono congiuntamente e su base periodica l’attuazione del presente accordo.

6)

Qualora nell’Unione europea sia istituito un sistema di identificazione dei passeggeri aerei in forza del quale i vettori aerei siano tenuti a fornire alle autorità l’accesso ai dati PNR delle persone il cui itinerario di viaggio preveda un volo da o per l’Unione europea, il DHS, per quanto fattibile e unicamente su una base di reciprocità, promuove attivamente la cooperazione dei vettori aerei rientranti nella sua giurisdizione.

7)

Il presente accordo entra in vigore all'atto della sua firma. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica. In tal caso, l’accordo cessa di essere in vigore novanta (90) giorni dopo la data di tale notifica. Il presente accordo può essere modificato in ogni momento mediante consenso scritto di entrambe le parti.

8)

Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa delle parti; esso non crea né conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, pubblici o privati.

Firmato a …, il …

Il presente accordo è redatto in duplice originale in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione si considera determinante il testo inglese.

Per la Comunità europea

Per gli Stati Uniti d’America

Tom RIDGE

Segretario del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti


Commissione

20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/86


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2004

che abroga la decisione n. 303/96/CECA, che accetta un impegno offerto riguardo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia

(2004/497/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione n. 303/96/CECA è abrogato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 42 del 20.2.1996, pag. 7.

(3)  GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14).

(4)  GU C 53 del 20.2.2001, pag. 13.

(5)  GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

(6)  GU C 186 del 6.8.2002, pag. 15.

(7)  GU C 242 dell’8.10.2002, pag. 16.

(8)  GU L 25 del 31.1.2003, pag. 7.

(9)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 5.


20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/88


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio originario fra l’altro dell’Ucraina

(2004/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 8, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 21 e l’articolo 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1100/2000 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di carburo di silicio (il «prodotto in questione») originario dell’Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 991/2004 (4) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1100/2000.

(2)

L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissata al 24 % per le importazioni del prodotto in questione originario dell’Ucraina.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5), l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore («le misure») ai sensi degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c), del regolamento di base.

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

(5)

Tutte le parti interessate, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono stati informati dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

3.   Risultati dell'inchiesta

(6)

Come risulta dal regolamento (CE) n. 991/2004, l'inchiesta ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adattare le misure in vigore, purché tale adattamento non pregiudichi notevolmente il livello desiderato di difesa commerciale.

4.   Impegno

(7)

Conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 991/2004, la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, ha proposto un impegno alla società interessata. In seguito a ciò, un impegno è stato offerto da un produttore esportatore ucraino del prodotto in questione, la società per azioni «Zaporozhsky Abrasivny Combinat».

(8)

Va rilevato che, in applicazione dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, tale impegno viene considerato una misura speciale in quanto, conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 991/2004, non è direttamente equivalente a un dazio antidumping.

(9)

Ciononostante, conformemente al regolamento (CE) n. 991/2004, l’impegno obbliga il produttore esportatore a rispettare i massimali d'importazione. Inoltre, per consentire il controllo dell’impegno, il produttore esportatore interessato ha deciso di rispettare a grandi linee le sue abitudini di vendita tradizionali a clienti individuali nell’UE10. Il produttore esportatore è inoltre consapevole del fatto che, se risulta che tali abitudini di vendita mutano notevolmente o l’impegno diventa difficile o impossibile da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l'accettazione dell'impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure modificare il livello del massimale o ancora adottare un altro provvedimento correttivo.

(10)

Inoltre, una delle condizioni dell’impegno prevede che se esso viene violato in qualche modo, la Commissione è autorizzata a ritirarne l'accettazione e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi.

(11)

La società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente l’impegno.

(12)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno da parte della società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell’impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 991/2004. Queste informazioni sono necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l'appropriato dazio antidumping.

(13)

In considerazione di quanto sopra, l’offerta d’impegno è considerata accettabile.

(14)

L'accettazione dell’impegno è limitata a un periodo iniziale di sei mesi, ferma restando la normale durata delle misure, e scadrà dopo tale periodo, a meno che la Commissione ritenga opportuno estendere il periodo di applicazione della misura speciale per altri sei mesi,

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l’impegno offerto dal produttore esportatore menzionato in appresso, riguardante il procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio originario dell’Ucraina.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Ucraina

Prodotto ed esportato dalla società per azioni «Zaporozhsky Abrasivny Combinat», Zaporozje, Ucraina, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A523

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rimane in vigore per sei mesi a partire da tale data.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3.

(4)  GU L 182 del 18.5.2004, pag. 18.

(5)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.