ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 182

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
19 maggio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 989/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Russia

1

 

*

Regolamento (CE) n. 990/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Russia

5

 

*

Regolamento (CE) n. 991/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1100/2000 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina e proroga l'impegno accettato con decisione 94/202/CE della Commissione

18

 

*

Regolamento (CE) n. 992/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina

23

 

*

Regolamento (CE) n. 993/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania

28

 

 

Regolamento (CE) n. 994/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

34

 

 

Regolamento (CE) n. 995/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

36

 

 

Regolamento (CE) n. 996/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

38

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2004/494/PESC del Consiglio, del 17 maggio 2004, relativa al sostegno dell'Unione europea alla creazione di un'unità integrata di polizia nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

41

 

*

Azione comune del Consiglio 2004/495/CFSP, del 17 maggio 2004, Azione comune del Consiglio sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

46

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/1


REGOLAMENTO (CE) N. 989/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Dazi in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 990/2004 (2) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, del 17 gennaio 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche» a grani orientati («prodotto in esame») originarie della Russia (3).

(2)

L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissata, per le importazioni del prodotto in esame originarie della Russia, al 40,1 % per il prodotto fabbricato dalla Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK) e al 14,7 % per il prodotto fabbricato dalla VizStal Ltd.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), l’avvio di un riesame intermedio parziale dei dazi in vigore («dazi») a norma degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’ampliamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 («ampliamento») e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(5)

Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

(6)

Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

a)

Associazione dei produttori comunitari:

Confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer)

b)

Produttori esportatori:

Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk,

VizStal Ltd., Ekaterinburg.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(7)

Il prodotto in esame è quello oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire le lamiere e i nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 e ex 7226 11 00. Questo prodotto viene utilizzato per apparecchiature elettromagnetiche e in impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione.

(8)

Nel processo di fabbricazione delle LMGO, piuttosto complesso, le strutture dei grani sono orientate uniformemente in direzione della laminazione della lamiera o del nastro, affinché possa condurre un campo magnetico con un elevato grado di efficienza. Il prodotto in esame deve essere conforme a una serie di specifiche tecniche relative all'induzione magnetica, al fattore di irradiazione in pila e al livello massimo ammissibile di perdite di rimagnetizzazione. In genere, entrambi i lati del prodotto sono ricoperti da un sottile rivestimento isolante.

C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

1.   Comunicazioni delle parti interessate nei paesi esportatori

(9)

Due produttori esportatori russi e le autorità russe hanno dichiarato che, a causa del livello elevato dei dazi antidumping, l’estensione di queste misure all’UE10 avrebbe considerevolmente perturbato i loro flussi commerciali tradizionali nell’UE10.

(10)

È stato affermato in particolare che i notevoli e repentini aumenti di prezzo causati dall’alto livello dei dazi antidumping avevano reso proibitivo il prodotto utilizzato per apparecchiature elettromagnetiche e impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione.

2.   Osservazioni dell'industria comunitaria

(11)

L’industria comunitaria ha dichiarato che, sebbene i prezzi medi nell'UE10 fossero nettamente inferiori a quelli dell’Unione europea nella sua composizione fino al 1o maggio 2004 («UE15»), non si sarebbe opposta ad alcuna proposta di istituire dazi intermedi per un periodo transitorio, sempreché non si ripercuota negativamente sulla sua situazione.

3.   Osservazioni degli Stati membri

(12)

Secondo le autorità di alcuni Stati membri dell’UE10, dopo l’ampliamento si dovrebbe applicare un regime transitorio speciale alle importazioni del prodotto in esame dalla Russia.

(13)

Si è affermato al riguardo che il prodotto in esame ha una notevole importanza per gli utilizzatori finali dell’industria dell’UE10.

4.   Valutazione

(14)

L'analisi eseguita in base ai dati e alle informazioni disponibili ha confermato che nel 2002 e nel 2003 erano stati importati nell’UE10 volumi consistenti del prodotto in esame provenienti dalla Russia.

(15)

Considerata la notevole importanza del prodotto in esame per gli utilizzatori finali dell’industria nell’UE10 e il livello relativamente elevato del dazio antidumping, si è concluso pertanto che è nell’interesse della Comunità adeguare gradatamente i dazi in vigore per evitare ripercussioni repentine e troppo negative su tutte le parti interessate.

5.   Conclusioni

(16)

Dall’esame globale dei diversi aspetti e interessi suddetti è emerso che applicando immediatamente i dazi in vigore, senza adeguarli temporaneamente, si sarebbe causato un grave pregiudizio agli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell'UE10.

(17)

D’altro canto, la stessa industria comunitaria ha confermato che un adeguamento temporaneo dei dazi non avrebbe leso indebitamente i suoi interessi, poiché attualmente tale industria non è in grado di soddisfare integralmente la domanda dei clienti dell’UE10.

(18)

Ne consegue che non è nell’interesse della Comunità applicare i dazi esistenti senza adeguarli e che l’adeguamento temporaneo dei dazi esistenti per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame nell’UE10 non avrebbe compromesso in misura considerevole il livello di difesa commerciale auspicato.

(19)

Si è quindi cercato il modo migliore di tutelare l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping pregiudizievoli attenuando al tempo stesso l’impatto economico dei dazi antidumping per gli acquirenti tradizionali dell’UE10 durante la fase di adeguamento economico successiva all’ampliamento.

(20)

Si è deciso a tal fine di esentare dai dazi antidumping, per un periodo transitorio, i volumi tradizionalmente importati dalla Russia nell’UE10. Tutte le esportazioni nell'UE10 superiori a questi volumi tradizionali sarebbero soggette a dazi antidumping normali come le esportazioni nell’UE15.

6.   Impegni

(21)

Avendo esaminato le diverse possibilità, si è deciso che il modo migliore per non interrompere questi flussi di esportazione tradizionali nell'UE10 consisteva nell’accettare impegni volontari, con contingenti quantitativi, dalle parti che hanno collaborato. A norma dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, gli impegni sono stati proposti dalla Commissione ai produttori esportatori in questione e, successivamente, offerti da 2 produttori esportatori del prodotto in esame in Russia.

(22)

In tale contesto va osservato che, a norma dell’articolo 22, lettera c) del regolamento di base, nel definire le condizioni degli impegni si è tenuto conto delle particolari circostanze dell’ampliamento, che costituiscono una misura speciale poiché servono ad adeguare temporaneamente i dazi esistenti per l'Unione europea ampliata di 25 Stati membri.

(23)

Si sono quindi stabiliti i volumi d'importazione («massimali») per i produttori esportatori in Russia basandosi sulla media dei loro volumi tradizionali di esportazione nell’UE10 per gli anni 2001, 2002 e 2003. Va sottolineato, tuttavia, che gli aumenti anormali dei volumi di esportazione nell’UE10 rilevati negli ultimi mesi del 2003 e nei primi mesi del 2004 sono stati detratti dai volumi tradizionali utilizzati per determinare i massimali.

(24)

Per le vendite effettuate nell’UE10 nel quadro dei loro impegni, i produttori esportatori devono accettare di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori devono quindi essere consapevoli che gli impegni offerti possono essere considerati realizzabili e, quindi, accettabili, solo se mantengono, per le vendite da essi coperte, le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai clienti dell'UE10.

(25)

I produttori esportatori devono inoltre tener presente che qualora si riscontrasse, nel quadro degli impegni, che le strutture di vendita suddette sono notevolmente cambiate, o che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società, sostituendolo con dazi antidumping definitivi al livello indicato nel regolamento (CE) n. 151/2003, adeguare il livello del massimale o adottare altre misure correttive.

(26)

Tutte le offerte di impegni che rispettano le condizioni suddette possono quindi essere accettate dalla Commissione, con regolamento della Commissione.

D.   MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 990/2004

(27)

In considerazione di quanto precede si deve prevedere, qualora la Commissione accetti gli impegni in un successivo regolamento della Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dal dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 151/2003, modificando il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 151/2003, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 990/2004, è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1 a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione.

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

a)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1;

b)

venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.».

Articolo 2

Il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 151/2003.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa alle lamiere dette “magnetiche”, a grani orientati, vendute nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

1.

Intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO”

2.

Nome della società di cui all'articolo 1 del regolamento n. […] della Commissione che rilascia la fattura commerciale

3.

Numero della fattura commerciale

4.

Data di rilascio della fattura commerciale

5.

Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria

6.

Descrizione esatta delle merci, in particolare:

numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (NCP 1, NCP 2, ecc.),

descrizione in parole semplici delle merci corrispondenti all’NCP in questione (NCP 1: NCP 2:, ecc.),

eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS),

codice NC,

quantità (in tonnellate).

7.

Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

il prezzo alla tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento n. […]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”

»

19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/5


REGOLAMENTO (CE) N. 990/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con la decisione n. 303/96/CECA (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia («l'inchiesta iniziale»). L'aliquota del dazio antidumping istituito era pari al 40,1 %. Con la medesima decisione è stato inoltre accettato un impegno offerto su tali importazioni.

(2)

A seguito di una richiesta presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto dell'industria comunitaria di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione (3) («la decisione di base»). Contemporaneamente, la Commissione ha anche aperto, di propria iniziativa, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione di base al fine di verificare l'adeguatezza della forma delle misure (4).

(3)

In considerazione del fatto che il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sarebbe scaduto il 23 luglio 2002, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 963/2002 (5), ha deciso che i procedimenti antidumping avviati ai sensi della decisione di base e ancora in vigore sono confermati e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento di base. Allo stesso modo, le misure antidumping adottate a seguito di inchieste antidumping tuttora pendenti sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base a decorrere dal 24 luglio 2002.

(4)

A seguito del riesame in previsione della scadenza, citato al considerando 2, nel gennaio 2003, con il regolamento (CE) n. 151/2003 (6), il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo istituito dalla decisione n. 303/96/CECA della Commissione. Tuttavia, al momento delle conclusioni del riesame in previsione della scadenza, il riesame intermedio limitato alla forma delle misure era ancora aperto.

2.   Motivazioni dei riesami

2.1.   Riesami intermedi limitati al dumping

(5)

La Commissione ha ricevuto due domande di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della decisione di base, che, come stabilito all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio, sono state trattate conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(6)

Le domande sono state presentate dalla OOO VIZ – STAL («VIZ STAL») e dalla Novolipetsk Iron and Steel Corporation («NLMK») (la VIZ STAL e la NLMK sono in appresso denominate «i richiedenti»), entrambe produttori esportatori russi. Entrambe le domande sono state motivate dai produttori esportatori in questione con il fatto che essi sarebbero ormai stati rispondenti ai requisiti previsti per ottenere lo status di economia di mercato e che i loro margini di dumping erano sostanzialmente diminuiti. Essi asserivano pertanto che per eliminare il dumping non era più necessario mantenere la misura ai livelli allora in vigore.

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio, la Commissione, mediante avviso, ha avviato, nell’agosto 2002, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base relativa alla VIZ STAL (7) e successivamente, nell'ottobre 2002, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base relativa alla NLMK (8). Entrambi i riesami erano limitati all’analisi del dumping.

(8)

La Commissione ha ufficialmente avvisato dell'apertura delle inchieste intermedie i richiedenti e i rappresentanti del paese esportatore, dando a tutte le parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini fissati negli avvisi di apertura.

(9)

I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(10)

La Commissione ha inviato un questionario ai richiedenti e ad un importatore comunitario collegato, che hanno risposto entro i termini fissati negli avvisi di apertura.

(11)

Inoltre, la Commissione ha inviato ad entrambi i richiedenti un formulario di domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Sono stati effettuati sopralluoghi di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori esportatori russi:

VIZ STAL, Yekaterinburg

 

Importatore collegato (della VIZ STAL)

Duferco Commerciale S.p.A., Genova

L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo 1o luglio 2001-30 giugno 2002 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»).

2.2.   Riesame intermedio limitato alla forma delle misure

(13)

Come già menzionato al considerando 2, la Commissione ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio volto ad esaminare l’adeguatezza della forma delle misure in vigore («riesame ex officio»). A tale riguardo è stato considerato che nel monitoraggio degli impegni si erano registrate difficoltà di applicazione, il che aveva avuto ripercussioni sugli effetti riparatori delle misure. L’apertura di questo procedimento e parte dell’inchiesta inerente a questo riesame si sono svolte contemporaneamente al riesame in previsione della scadenza, che si è concluso con l'istituzione, mediante il regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, delle misure in vigore. La Commissione ha ufficialmente avvisato dell'apertura di entrambe le inchieste l’industria comunitaria, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini fissati nell'avviso di apertura.

(14)

Come indicato al considerando 6 del regolamento (CE) n. 151/2003, nel corso delle inchieste in questione la Commissione ha ricevuto due domande da parte dei produttori esportatori interessati, la VIZ STAL e la NLMK, per l'avvio di riesami intermedi limitati agli aspetti relativi al dumping, come spiegato al considerando 6 del presente regolamento. Poiché nel quadro di entrambi i riesami sarebbero stati analizzati gli aspetti relativi al dumping e ciò avrebbe potuto influire sul livello delle misure oggetto del riesame ex officio, si è ritenuto opportuno concludere quest’ultimo riesame contemporaneamente ai riesami intermedi limitati al dumping, in modo da poter tenere in considerazione le eventuali mutate circostanze economiche dei produttori esportatori interessati.

2.3   Conclusioni congiunte

(15)

Dal momento che la medesima misura antidumping era oggetto di tre riesami, si è ritenuto opportuno, per ragioni di sana amministrazione, concludere i tre riesami contemporaneamente.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(16)

Il prodotto in esame è lo stesso che era stato oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia («LMGO» o «il prodotto in esame»), di cui ai codici NC 7225 11 00 ed ex 7226 11 00 (nuovo codice NC dall’1.1.2004). Questo prodotto viene utilizzato per apparecchiature elettromagnetiche e in impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione.

(17)

Nel processo di fabbricazione delle LMGO, piuttosto complesso, le strutture dei grani sono orientate uniformemente in direzione della laminazione della lamiera o del nastro, affinché possa condurre un campo magnetico con un elevato grado di efficienza. Il prodotto in esame deve essere conforme a una serie di specifiche tecniche relative all'induzione magnetica, al fattore di irradiazione in pila e al livello massimo ammissibile di perdite di rimagnetizzazione. In genere, entrambi i lati del prodotto sono ricoperti da un sottile rivestimento isolante.

2.   Prodotto simile

(18)

Si è accertato che le LMGO fabbricate e vendute in Russia presentavano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base delle LMGO prodotte in Russia ed esportate nella Comunità. Di conseguenza, queste sono state considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RIESAMI INTERMEDI LIMITATI AL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(19)

Con il regolamento (CE) n. 1972/2002 (9), il Consiglio ha riconosciuto opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori russi il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base e ha modificato lo stesso regolamento di base in tal senso. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1972/2002, tale modifica si applica esclusivamente alle inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di questo regolamento, ossia a partire dall’8 novembre 2002. Di conseguenza, poiché entrambi i riesami intermedi chiesti dai richiedenti sono stati aperti precedentemente a tale data, la modifica in questione non si applica alle presenti inchieste. A tale proposito, tutti gli ulteriori riferimenti al regolamento di base rimandano al regolamento quale era in vigore prima di detta modifica.

(20)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, il valore normale può essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo solo se i richiedenti dimostrano di soddisfare ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, ossia se dimostrano la prevalenza per loro di condizioni dell’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

2.   Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato («SEM»)

(21)

Entrambi i richiedenti hanno presentato i formulari di domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(22)

Si è rilevato che, per entrambi i richiedenti, le decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi venivano prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e che i costi dei principali mezzi di produzione riflettevano i valori di mercato. Le società disponevano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente che erano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. I costi di produzione e la situazione finanziaria dei richiedenti non erano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Entrambe le società erano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantivano certezza del diritto e stabilità per la loro attività. Infine, le conversioni del tasso di cambio erano effettuate ai tassi di mercato. Sulla base di quanto sopra, si è concluso che i criteri stabiliti all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c, del regolamento di base erano soddisfatti.

(23)

La Commissione ha informato di dette conclusioni i richiedenti e l’industria comunitaria, dando loro la possibilità di presentare osservazioni. Le parti interessate non hanno fatto pervenire osservazioni. In considerazione di ciò, è stato ritenuto opportuno concedere lo status di economia di mercato ad entrambi i richiedenti.

3.   NLMK

(24)

Pur avendo chiesto l’apertura dell’inchiesta intermedia attualmente in corso, questo richiedente non ha successivamente fornito alla Commissione le informazioni essenziali per il calcolo del margine di dumping. In particolare, non è stato possibile verificare i costi di produzione durante il sopralluogo effettuato nel quadro dell’inchiesta. Inoltre, le informazioni fornite nella risposta al questionario non erano sostenute da sufficienti elementi di prova ed è stato negato l’accesso ad informazioni essenziali. In alcuni casi, sono state fornite informazioni fuorvianti. Ad esempio, per ammissione della stessa NLMK, nella risposta al questionario sono stati forniti costi di produzione sottostimati di circa il 50 % per l’esercizio 2001, che per sei mesi coincideva con il periodo dell’inchiesta. In effetti la società non aveva fornito prove della veridicità dei costi di produzione indicati nella risposta al questionario. In tali condizioni non è stato possibile effettuare un’adeguata verifica della risposta al questionario e i dati forniti sono stati considerati non attendibili.

(25)

La NLMK è stata informata dell’impossibilità di utilizzare le informazioni fornite, poiché non verificabili. Al richiedente è stata data l'opportunità di fornire ulteriori spiegazioni e di essere sentito sulla questione. La NLMK non ha però presentato spiegazioni soddisfacenti entro il termine indicato.

(26)

La NLMK ha così ammesso i problemi relativi, in particolare, alla verifica dei costi, ma ha sostenuto che per la determinazione dei suoi costi di produzione avrebbero dovuto essere utilizzati dati raccolti in occasione di un’altra inchiesta relativa ad un prodotto simile. La NLMK faceva allusione all’inchiesta antidumping iniziata nel maggio 2002 (10) nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti «magnétiques» a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari, tra l’altro, della Russia («LMGO piccole»). La NLMK era stata interessata da tale inchiesta e aveva presentato una risposta ad un questionario. Pertanto ha sostenuto che le informazioni relative ai costi di produzione presentate nel quadro di quel procedimento avrebbero dovuto essere utilizzate per determinare i costi nel presente riesame. La NLMK ha sostenuto che, vista l'analogia tra i due prodotti, cioè tra le LMGO piccole e il prodotto in esame, i costi fossero praticamente identici.

(27)

Tuttavia, l’inchiesta relativa alle LMGO piccole e il presente riesame intermedio coprono prodotti differenti nonché differenti PI. In ogni caso, quand’anche i costi di produzione di questi due prodotti fossero stati praticamente identici in entrambe le inchieste, cosa che non è stata stabilita, occorre sottolineare che costi e prezzi relativi a periodi differenti non sono necessariamente comparabili. Inoltre, l’inchiesta relativa alle LMGO piccole è stata chiusa nel febbraio 2003 a seguito del ritiro della denuncia da parte dell'industria comunitaria (11). Pertanto, relativamente a tale inchiesta non sono state elaborate conclusioni o risultanze definitive eventualmente utilizzabili per il presente riesame. Si è dunque concluso che le informazioni raccolte durante l’inchiesta relativa alle LMGO piccole non rappresentavano una base adeguata per la determinazione del valore normale nel presente procedimento. L’argomentazione della NLMK è stata pertanto respinta.

(28)

Dopo essere stata informata, la NLMK ha sostenuto di essere stata discriminata rispetto alla VIZ STAL e che la sua domanda di riesame non avrebbe dovuto essere respinta in toto, ma i suoi costi avrebbero dovuto essere stabiliti sulla base di fonti alternative. La NLMK ha ipotizzato che si sarebbero potuti utilizzare i costi della VIZ STAL o dell'industria comunitaria.

(29)

L’argomentazione è stata ritenuta priva di fondamento. A differenza della risposta della NLMK, la risposta al questionario presentata dalla VIZ STAL ha potuto essere ampiamente verificata e le sono state apportate correzioni sulla base delle cifre verificate dalla stessa VIZ STAL (cfr. seguenti considerando 40 e 56). La sostituzione di taluni dati forniti dalla VIZ STAL con dati provenienti da altre fonti non è stata determinata dalla mancata verifica di tali dati, ma dalle ragioni esposte ai seguenti considerando da 41 a 49 e da 57 a 60.

(30)

Occorre inoltre considerare che la finalità del presente riesame intermedio è quella di determinare se le circostanze individuali del produttore esportatore interessato siano mutate in misura significativa. Il riesame intermedio è stato aperto su richiesta della NLMK. Su tali premesse va notato che è contraddittorio prima affermare che le circostanze individuali sono mutate e poi, allorché la cosa non può essere dimostrata, sostenere che tale determinazione debba essere effettuata in base a dati di altre società. La determinazione dei costi e del valore normale è un elemento fondamentale per la determinazione della situazione individuale di una società rispetto al dumping e la sostituzione integrale di questi dati porterebbe dunque a risultati non significativi.

(31)

Di conseguenza, la società in questione non è stata in grado di provare che, relativamente al margine di dumping stabilito nell’inchiesta iniziale, le circostanze erano mutate così come sostenuto. Pertanto, relativamente alla NLMK, il riesame intermedio deve essere chiuso e il margine di dumping rilevato nel corso dell’inchiesta iniziale, pari al 40,1 %, deve essere mantenuto.

(32)

Su tale base, il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, è il seguente:

NLMK, Lipetsk:

40,1 %

4.   VIZ STAL

4.1.   Dumping

a)   Valore normale

(33)

Per quanto attiene alla VIZ STAL, si è stabilito anzitutto se le vendite totali del prodotto simile realizzate dalla società sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, e dal momento che il volume totale delle vendite realizzate dalla VIZ STAL sul mercato interno era superiore al 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nella Comunità, le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno sono state ritenute rappresentative.

(34)

Successivamente sono stati individuati i tipi di LMGO venduti dal richiedente sul suo mercato interno identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

(35)

Per ciascun tipo di prodotto venduto dal richiedente sul proprio mercato interno e considerato direttamente comparabile al tipo venduto per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di LMGO sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di LMGO di tipo comparabile esportate nella Comunità.

(36)

Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in esame ad acquirenti indipendenti. Le vendite interne sono state considerate remunerative quando il loro valore netto è risultato pari o superiore al costo di produzione calcolato per ciascun tipo in esame («vendite remunerative»). Allorché il volume delle vendite di un determinato tipo di prodotto, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, realizzate sul mercato interno per quel tipo di prodotto durante il PI. Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno, ma almeno il 10 % o più, del volume complessivo delle vendite di quel tipo, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative.

(37)

Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo rappresentava meno del 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo sul mercato interno, si è ritenuto che il volume delle vendite di quel tipo di prodotto fosse insufficiente per far sì che il prezzo praticato sul mercato interno potesse costituire una base appropriata per la determinazione del valore normale.

(38)

Su tale base è risultato che la globalità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno non erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

(39)

Ogni volta che per un determinato tipo di prodotto non è stato possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno, è stato necessario costruire un valore normale. Si è dunque esaminato se come base per la costruzione di un valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base, fosse possibile utilizzare il costo di produzione nel paese d’origine o i prezzi praticati sul mercato interno da altri produttori del paese d’origine.

(40)

Per quanto attiene ai costi di produzione del prodotto in esame indicati dalla VIZ STAL, è stato necessario correggere tali dati prendendo in considerazione costi di fabbricazione diversi per tipi diversi del prodotto in esame. È risultato che talune caratteristiche del prodotto avevano un’effettiva incidenza sui costi e sui prezzi di un determinato tipo di prodotto. Pertanto, non è stato possibile utilizzare i dati presentati dalla VIZ STAL in relazione ai costi di produzione così come sono stati forniti ed è stato necessario elaborare risultanze sulla base dei dati disponibili. In mancanza di metodi più appropriati, si è ritenuto che la differenza esistente tra i costi di produzione dei vari tipi di LMGO dovesse essere proporzionalmente uguale alla differenza esistente tra i prezzi di vendita degli stessi tipi. Pertanto, i costi di ciascun tipo di LMGO prodotto sono stati valutati sulla base di un confronto tra la media dei prezzi praticati sul mercato interno per uno specifico tipo di LMGO e la media globale dei prezzi praticati sul mercato interno per tutti i tipi.

(41)

Occorre inoltre notare che la VIZ STAL aveva concluso con il suo fornitore di materia prima un accordo a lungo termine ancora in vigore durante il PI. La materia prima acquistata da questo fornitore era costituita da nastri laminati a caldo («NLC»). In virtù di questo accordo, durante il PI il fornitore godeva di un diritto esclusivo di fornitura della materia prima nei confronti del produttore esportatore in questione. Il fornitore produceva NLC tagliati a misura secondo le indicazioni fornite dal produttore esportatore. Il produttore esportatore era tenuto ad acquistare l’intera produzione di NLC del suo fornitore anche allorquando gli standard richiesti non erano soddisfatti. I prezzi di acquisto erano fissati in anticipo ad un determinato livello e garantiti indipendentemente dalla qualità della materia prima consegnata. È stato anche rilevato che tecnici dipendenti dal produttore esportatore interessato effettuavano regolari controlli della qualità presso la sede del fornitore.

(42)

Benché dall’inchiesta non sia venuta alla luce nessuna forma diretta di partecipazione o di controllo tra queste due società, sulla base delle informazioni raccolte durante l’inchiesta si è concluso che tra il produttore esportatore in questione e il suo fornitore esisteva una relazione particolarmente forte. Dunque, il legame tra la VIZ STAL e il suo fornitore andava oltre le semplici operazioni di vendita. In particolare, la VIZ STAL esercitava un controllo sulla produzione di NLC presso la sede di produzione del fornitore e ciò dimostra che le due società erano legate anche al livello di processo produttivo degli NLC. Pertanto la relazione tra la VIZ STAL e il suo fornitore riguardava tanto le vendite quanto la produzione, ossia andava ben oltre una semplice relazione acquirente/venditore.

(43)

Sulla base dell’accordo sopra citato, si è inoltre concluso che, durante il PI, la VIZ STAL non era libera di acquistare materia prima da altri fornitori, ma dipendeva da un fornitore unico. La VIZ STAL era tenuta ad acquistare anche NLC di qualità inferiore anche se la materia prima non rispondeva allo standard richiesto per la fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, il prezzi degli NLC non potevano venire di volta in volta adeguati alla qualità del prodotto consegnato, poiché erano fissati in anticipo. Inoltre, il fornitore della VIZ STAL non era libero di fornire NLC ad altri acquirenti poiché era vincolato a produrre esclusivamente per la VIZ STAL rispettando un determinato livello qualitativo stabilito da tale società.

(44)

È stato successivamente esaminato se i prezzi praticati tra queste parti fossero attendibili. A tale riguardo si è ritenuto che, nel PI, i prezzi di acquisto tra la VIZ STAL e il suo fornitore fossero fissati ad un livello artificiale, a causa dell’accordo a lungo termine tra loro concluso. L’inchiesta ha rivelato inoltre che i prezzi degli NLC avevano seguito un’evoluzione inconsueta ed erano rimasti allo stesso livello per tutto il PI, indipendentemente dalla qualità del prodotto acquistato o dalle altre condizioni di mercato, quali le fluttuazioni dei prezzi dell’energia, una delle principali materie prime utilizzate nella produzione degli NLC. Si è anche considerato che, come indicato ai punti 42 e 43, tra la VIZ STAL e il suo fornitore esisteva una relazione che andava al di là di una semplice relazione acquirente/venditore. La Commissione ha pertanto considerato che i costi relativi all’acquisto degli NLC non si riflettessero adeguatamente nei documenti contabili della VIZ STAL, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e dovessero pertanto essere adeguati.

(45)

Dopo essere stata informata, la VIZ STAL ha sostenuto di essere del tutto indipendente dal suo fornitore di NLC e che entrambe le parti erano di fatto libere di scegliere i propri partner commerciali in materia di NLC. L’affermazione era tuttavia in antitesi con le informazioni fornite durante l’inchiesta ed è pertanto stata respinta. La VIZ STAL ha anche sostenuto che simili accordi contrattuali sono comuni in questo tipo di industria. L’argomento non è stato sostenuto da prove e non è stato confermato dalle risultanze della presente inchiesta. In ogni caso, l’esistenza di accordi di questo tipo è stata considerata di scarso rilievo in un tale contesto. Va aggiunto che gli accordi di questo tipo e la relativa incidenza sui costi e sui prezzi del prodotto in esame devono essere esaminati caso per caso.

(46)

Alla conclusione della Commissione secondo cui i prezzi di acquisto degli NLC non avevano seguito le normali fluttuazioni del mercato la VIZ STAL ha obiettato che il prodotto acquistato era di qualità specifica e soggetto a particolari condizioni di mercato rispetto ad altri tipi di NLC. Secondo la VIZ STAL, inoltre, l’evoluzione dei prezzi degli NLC utilizzati per la produzione di LMGO nella Comunità avrebbe mostrato un andamento simile a quello osservato in Russia. La VIZ STAL ha inoltre sostenuto che un confronto dei prezzi degli NLC con i prezzi dell’energia, in particolare del gas naturale, non era appropriato, poiché la principale materia prima utilizzata dal fornitore della VIZ STAL era il carbone. In generale, la VIZ STAL ha contestato qualunque nesso tra l’evoluzione dei prezzi dell’energia e i prezzi dei prodotti siderurgici.

(47)

Le informazioni fornite riguardo alle differenze di qualità e di condizioni di mercato tra i vari tipi di NLC non sono state presentate né nella risposta al questionario, né durante il sopralluogo di verifica, benché prima di tale sopralluogo fosse stata esplicitamente richiesta una dettagliata descrizione del prodotto per il tipo di NLC acquistato durante il PI. Non è stato più possibile verificare le informazioni che la VIZ STAL ha presentato dopo il sopralluogo di verifica, ossia molto dopo lo scadere del termine fissato nell’avviso di apertura, e tali informazioni sono pertanto state respinte. In ogni caso viene notato che durante il PI nella Comunità i prezzi degli NLC sono stati soggetti a notevoli fluttuazioni e che si sono osservate notevoli fluttuazioni dei prezzi degli altri tipi di NLC sul mercato mondiale. Tali sviluppi hanno dimostrato che i prezzi fissati per gli NLC sul mercato interno russo non hanno seguito le tipiche fluttuazioni del mercato, ma sono stati influenzati dalla relazione esistente tra la VIZ STAL e il suo fornitore.

(48)

Quanto ai prezzi dell’energia, va notato che il fornitore della VIZ STAL non ha presentato una risposta al questionario e non è dunque stato oggetto di esame durante la presente inchiesta. Da parte sua, neanche la VIZ STAL ha presentato prove di quanto affermato. Pertanto, la presente inchiesta non ha potuto confermare il fatto che il fornitore della VIZ STAL utilizzasse in effetti il carbone quale principale fattore produttivo per la produzione di NLC. Allo stesso modo, la VIZ STAL non ha fornito prove dell’assenza di nesso tra le fluttuazioni dei prezzi dell’energia e dei prezzi dell’acciaio. Pertanto, è ragionevole immaginare che, in condizioni normali e su un mercato libero, le fluttuazioni dei prezzi dell’energia abbiano un’incidenza sui prezzi degli NLC.

(49)

In considerazione di quanto sopra, i prezzi forniti per gli NLC non sono stati considerati attendibili. I costi degli NLC sono pertanto stati adeguati. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto stabilire i prezzi degli NLC per questo richiedente sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole. Come indicato ai punti da 24 a 31, non è stato possibile determinare i costi degli NLC in Russia, inclusi i costi dell’altro produttore noto. Poiché alla Commissione non era noto nessun altro produttore russo del prodotto in esame o di NLC, i costi degli NLC per la VIZ STAL sono stati stabiliti sulla base di qualsiasi altra informazione ragionevole. In mancanza di qualunque altra informazione più attendibile, è stato possibile stabilire i costi di fabbricazione per il richiedente solo sulla base dei prezzi degli NLC nella Comunità.

(50)

Dopo essere stata informata, la VIZ STAL ha affermato che i prezzi degli NLC nella Comunità avrebbero dovuto essere adeguati per tener conto delle differenze di caratteristiche fisiche, di processo produttivo, di costi di trasporto e di condizioni di vendita.

(51)

Per quanto attiene alle caratteristiche fisiche, questo elemento è stato tenuto in considerazione escludendo, nell’elaborazione dei prezzi medi degli NLC nella Comunità, i tipi di NLC di alta qualità non prodotti in Russia. Non è pertanto stato concesso nessun altro adeguamento.

(52)

Quanto alla differenza tra i processi produttivi in Russia e nella Comunità, la VIZ STAL ha sostenuto che la tecnologia utilizzata nella Comunità richiedeva un maggiore impiego di energia, generava maggiori scarti e aveva una maggiore resa produttiva. Tuttavia, benché il processo produttivo più diffuso nella Comunità richiedesse in effetti un maggiore impiego di energia, è risultato che esso generava livelli di scarti nettamente inferiori. Pertanto, l’efficacia globale dei diversi processi è stata considerata analoga e si è ritenuto che determinasse costi di produzione simili. Non sono pertanto stati concessi adeguamenti.

(53)

Quanto alle differenze nelle condizioni di vendita, la VIZ STAL, asserendo che i prezzi nella Comunità erano ad un livello «monopolistico», non ha però chiarito in quale misura la cosa avesse un’incidenza sui prezzi o sul confronto dei prezzi. È stato inoltre stabilito che le condizioni di vendita erano simili sui due mercati, vale a dire che su entrambi i mercati interni vi era un solo produttore di NLC che vendesse il prodotto. In Russia, però, i prezzi erano anche influenzati dalla relazione esistente tra il produttore esportatore in questione e il suo fornitore. Non sono pertanto stati concessi adeguamenti.

(54)

Per quanto attiene ai costi di trasporto relativi all’acquisto degli NLC, non sono stati concessi adeguamenti poiché i prezzi dell’industria comunitaria erano calcolati franco fabbrica, ossia al netto dei costi di trasporto.

(55)

Dopo essere stata informata, l’industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi dell’energia (in particolare del gas) sul mercato interno russo non sarebbero stati il risultato delle interazioni delle forze del mercato libero e di questo si sarebbe dovuto tenere conto nello stabilire i costi di produzione della VIZ STAL. In questo contesto, si noti che la Commissione aveva dato all’industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni sulla concessione dello status di economia di mercato ai due produttori esportatori russi. L’industria comunitaria non aveva posto in evidenza la necessità di esaminare, nel momento in cui sarebbe stato determinato il valore normale (cfr. precedente considerando 23), in modo particolare l’incidenza dei prezzi del gas in Russia. Pur essendo possibile che in Russia i prezzi del gas varino a seconda delle regioni e degli acquirenti, non era possibile ad uno stadio tanto avanzato del procedimento esaminare più in dettaglio la questione dei prezzi dell’energia. In ogni caso, dall’inchiesta è emerso che l’impiego diretto di energia da parte della VIZ STAL per la produzione di LMGO non era significativo ed aveva dunque un’incidenza secondaria sul suo costo di produzione. Per quanto attiene al suo fornitore di NLC, come già indicato al considerando 48, questa società non è stata direttamente oggetto dell’inchiesta relativa al presente riesame intermedio e non sono state elaborate conclusioni circa l’attendibilità del costo del principale fattore produttivo del fornitore. In ogni caso, dal momento che i prezzi praticati tra la VIZ STAL e il suo fornitore erano stati giudicati inattendibili ed erano stati sostituiti con prezzi praticati sul mercato comunitario, qualunque distorsione dei prezzi relativa al fattore energetico era già stata eliminata.

(56)

Per stabilire l’intero costo di produzione delle LMGO, è stato necessario determinare le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»). La VIZ STAL ha affermato che talune spese, sostenute prima del PI, ma contabilizzate durante il PI, dovessero essere considerate puri costi contabili e detratte dalle SGAV. Tuttavia, non sono state fornite prove del fatto che tali costi fossero in realtà stati sostenuti prima del PI. In effetti, le spese in questione erano sensibilmente più elevate rispetto a quelle dell’anno precedente e non si poteva quindi escludere che fossero state sostenute durante il PI.

(57)

Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, le spese finanziarie dovevano essere addizionate alle SGAV riportate. A tale proposito è risultato che una parte collegata aveva concesso alla VIZ STAL prestiti in dollari USA ad interesse zero. Poiché quindi le SGAV non riflettevano pienamente tutti i costi di produzione e di vendita per il prodotto in esame, è stato aggiunto l’importo delle spese finanziarie in normali condizioni di mercato. A tal fine, ai prestiti ricevuti è stato applicato il tasso di interesse applicabile a prestiti simili in condizioni di mercato durante il PI. In mancanza di un metodo più appropriato, l’intero importo delle spese di interesse è stato ripartito sul prodotto in esame in funzione del volume d’affari, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(58)

La VIZ STAL ha obiettato all’adeguamento effettuato sulle SGAV relativamente ai costi finanziari. La VIZ STAL ha affermato che la parte che aveva fornito il prestito in questione era un azionista di maggioranza della VIZ STAL e avrebbe anche potuto scegliere in alternativa di incrementare il capitale azionario, senza che intervenissero costi finanziari. In alternativa, la VIZ STAL ha sostenuto che il rimborso era stato effettuato durante il PI e che il tasso di interesse applicato doveva essere il tasso che avrebbe potuto essere ottenuto sul mercato interno del finanziatore. Infine la VIZ STAL ha sostenuto che parte delle spese di interesse (il tasso di interesse nominale) era già stata inclusa nelle SGAV e non doveva essere conteggiata due volte. L’importo dei costi finanziari aggiuntivi doveva dunque essere ridotto di conseguenza.

(59)

La prima argomentazione è stata respinta poiché i costi devono riflettere tutti i costi di produzione e di vendita per il prodotto in esame e questa condizione non era soddisfatta, come spiegato al punto 57. In normali condizioni di mercato, la VIZ STAL avrebbe dovuto cercare finanziamenti sul mercato aperto e avrebbe sostenuto spese finanziarie aggiuntive che si sarebbero riflesse sui suoi costi. Si nota anche che prestiti e partecipazioni azionarie non sono intercambiabili poiché essi comportano conseguenze del tutto diverse. Infatti, un prestito prevede un rimborso che il capitale azionario non prevede.

(60)

È stato anche considerato che il tasso di interesse più adeguato fosse quello praticato sul mercato interno del mutuatario, poiché tale tasso riflette più fedelmente i costi di produzione e di vendita del prodotto in esame sul mercato interno russo, cui si riferisce il valore normale. In ogni caso, la VIZ STAL non ha presentato elementi a sostegno del tasso di interesse assertivamente applicabile sul mercato interno del finanziatore. Dopo essere stata informata, la VIZ STAL ha anche presentato alcune ulteriori informazioni relative al rimborso del capitale circolante, che, ad uno stadio così avanzato del procedimento, non è stato possibile verificare e non sono state tenute in considerazione. Inoltre, non sono state fornite prove del fatto che parte delle spese di interesse fossero già state incluse nelle SGAV o che di fatto la VIZ STAL avesse pagato interessi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(61)

L’industria comunitaria ha chiesto che nel calcolare le SGAV si tenesse conto delle distorsioni dovute alla valutazione e al deprezzamento degli attivi. È stato inoltre sostenuto che le SGAV erano notevolmente più elevate che nella Comunità a causa, in particolare, di maggiori costi di assistenza post vendita, maggiori costi di ricerca e sviluppo e maggiori costi connessi agli indispensabili strumenti di comunicazione e sistemi informatici.

(62)

L’industria comunitaria non ha addotto alcun elemento di prova a sostegno di quanto affermato. Tali affermazioni sono inoltre state rilasciate ad uno stadio molto avanzato del procedimento e non è dunque stato possibile esaminarle approfonditamente. Gli argomenti addotti sono dunque stati respinti.

(63)

È stato poi esaminato se fosse possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno da altri produttori, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Poiché, come indicato ai precedenti considerando 24 e 31, per l’altro richiedente, la NLMK, non erano disponibili informazioni attendibili relative ai prezzi delle vendite del prodotto in esame sul mercato interno e dal momento che, oltre ai richiedenti, nessun altro venditore o produttore del mercato russo ha collaborato, la Commissione non disponeva di informazioni relative ai prezzi delle vendite sul mercato interno praticati da un altro produttore.

(64)

Pertanto, in tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di fabbricazione, eventualmente adattati, dei modelli esportati un congruo importo per le SGAV e per il profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(65)

A tal fine si è esaminato se le SGAV sostenute e il profitto realizzato dal richiedente sul mercato interno, corretti come sopra descritto, costituissero dati attendibili. Le SGAV effettive sostenute per il mercato interno sono state considerate attendibili poiché il volume delle vendite del prodotto simile sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. Tuttavia, in considerazione del fatto che la globalità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno non erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi del regolamento di base (cfr. precedente considerando 38), non è stato possibile determinare i margini di profitto interni conformemente alla prima frase dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Poiché non erano disponibili altre informazioni sulle SGAV e sul margine di profitto di altri esportatori o produttori interessati dalla presente inchiesta e poiché la VIZ STAL non produceva e vendeva altri prodotti che rientrassero nella stessa categoria generale di prodotto delle LMGO, il margine di profitto interno è stato stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, ossia sulla base di qualunque altro metodo appropriato. In mancanza di informazioni più attendibili, il margine di profitto sul mercato interno è stato stimato pari al 10 % del costo di produzione. Dal momento che la Russia è tuttora considerata un'economia di mercato emergente con prospettive di crescita più dinamiche e maggiori tassi di inflazione rispetto ad economie più sviluppate e dunque con maggiori previsioni di rendimento per qualunque investimento di capitale, il margine di profitto del 10 % utilizzato ai fini della presente inchiesta è stato considerato una valutazione prudenziale.

b)   Prezzo all'esportazione

(66)

La VIZ STAL era in larga misura di proprietà e sotto il controllo di una holding/società commerciale in Svizzera. Tutte le vendite all’esportazione durante il PI sono state effettuate attraverso la società svizzera ad un importatore collegato nella Comunità, il quale rivendeva il prodotto in esame agli acquirenti finali nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto costruiti in base ai prezzi di rivendita applicati al primo acquirente indipendente nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(67)

Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore comunitario collegato tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV, e per un congruo margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(68)

A tale proposito, va notato che, come indicato al seguente considerando 75 e come chiesto dalla VIZ STAL nella sua risposta al questionario, sul prezzo all’esportazione è stato applicato un adeguamento per il costo del credito (costo finanziario) inerente alle condizioni di pagamento concesse dall’importatore collegato al primo acquirente indipendente nella Comunità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base. D’altra parte, nel costruire i prezzi all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, è necessario anche applicare adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita del prodotto in esame. Tra gli elementi che rendono necessario l’adeguamento vi è un congruo margine per le SGAV dell'importatore collegato. Tuttavia, in alcuni casi queste SGAV possono comprendere spese finanziarie derivanti dalle condizioni di pagamento soprammenzionate. Pertanto, al fine di evitare una doppia detrazione dei costi finanziari, ossia i) dei costi finanziari derivanti dalle condizioni di pagamento di cui sopra, detratti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base, e ii) dei costi finanziari che fanno parte delle SGAV dell’importatore collegato, all’importatore collegato è stata concessa l’opportunità di fornire prove del fatto che parte dei suoi costi finanziari erano stati sostenuti per finanziare le condizioni di pagamento concesse ai suoi acquirenti indipendenti nella Comunità. L'importatore collegato non ha però presentato elementi di prova in questo senso e pertanto dal prezzo all'esportazione costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base occorre detrarre le intere SGAV dell’importatore collegato.

(69)

Dopo essere stata informata, la VIZ STAL ha affermato che parte dei costi finanziari sostenuti e detratti dal prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base erano inclusi nelle SGAV dell’importatore collegato e che occorreva dunque rivedere il calcolo del prezzo all’esportazione costruito per evitare una doppia detrazione di tali costi. Si noti che questo argomento è stato presentato per la prima volta dopo la divulgazione delle informazioni e anche su questo punto non sono stati presentati elementi di prova a sostegno della tesi della VIZ STAL. Inoltre, il sopralluogo presso la sede dell’importatore collegato non ha potuto confermare che i costi del credito concesso dalla VIZ STAL all’acquirente indipendente nella Comunità fossero effettivamente stati sostenuti dall’importatore collegato e dunque inclusi nelle sue SGAV. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta.

(70)

Al riguardo dell'importatore collegato nella Comunità, l'inchiesta ha rivelato che i costi di ammortamento e di deprezzamento da questi sostenuti non erano stati segnalati. Tali costi sono dunque stati opportunamente aggiunti al totale delle SGAV. L’importo delle SGAV è stato poi detratto dal prezzo di rivendita applicato al primo acquirente indipendente nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. A tale proposito, la Commissione ha respinto il metodo di calcolo dei quozienti di ripartizione applicato dalla VIZ STAL per ripartire le SGAV tra il prodotto in esame, da una parte, e «altri prodotti», dall’altra. La VIZ STAL ha asserito che rispetto alle vendite di altri prodotti il suo importatore collegato aveva funzione di agente, operando su commissione. Per queste operazioni, le entrate dell’importatore collegato corrispondevano solo alle commissioni ricevute per gli «altri prodotti». Pertanto, il produttore esportatore ha sostenuto che, per calcolare quozienti di ripartizione in funzione del volume d'affari, per le vendite degli «altri prodotti» occorreva utilizzare un volume d'affari ipotetico più elevato anziché le effettive più ridotte entrate registrate nella contabilità del suo importatore collegato. Si è affermato che il volume d’affari ipotetico doveva corrispondere al prezzo delle vendite di questi «altri prodotti» nella Comunità. Di conseguenza la ripartizione delle SGAV avrebbe avuto un incremento per gli «altri prodotti» e una riduzione rispetto al prodotto in esame. La VIZ STAL ha sostenuto che questo metodo avrebbe riflesso più adeguatamente i costi amministrativi inerenti, da una parte, alle operazioni relative al prodotto in esame e, dall’altra, a quelle relative agli «altri prodotti».

(71)

È tuttavia risultato che, rispetto agli «altri prodotti», l'importatore collegato svolgeva funzione di agente. Le funzioni di un agente, per loro natura, prevedono minori oneri amministrativi rispetto alle funzioni svolte da un importatore. Infatti, l'importatore acquista e rivende i prodotti a proprio nome, il che implica non solo maggiori oneri amministrativi, ma anche un più elevato rischio. In più, un importatore deve di norma ottenere capitali per acquistare le merci. Tali fattori dovrebbero di norma tradursi in SGAV di diversa entità per importatori e agenti. Tale differenza non emergeva tuttavia dal metodo di ripartizione utilizzato dalla VIZ STAL, che portava a risultati incongrui.

(72)

In considerazione di quanto sopra, si è dunque concluso che il metodo più idoneo per calcolare le SGAV per i diversi prodotti in questione sarebbe stato quello della ripartizione delle SGAV sulla base dell’effettivo volume d’affari.

(73)

In mancanza di informazioni più attendibili, il ragionevole margine di profitto è stato stimato del 5 %. Tale percentuale è stata considerata appropriata per questo tipo di attività. Lo stesso margine di profitto è stato utilizzato anche per la precedente inchiesta, ossia quella relativa al riesame in previsione della scadenza citata al punto 2.

c)   Confronto

(74)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione definiti come sopra illustrato, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto constatato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(75)

La VIZ STAL ha segnalato adeguamenti da apportare al prezzo all’esportazione per i costi dei trasporti interni e dei noli, per i dazi all'esportazione, i costi assicurativi, le spese varie, i costi del credito, gli oneri bancari, gli oneri all'importazione e altri costi, imposte di registro e le spese di taglio. Tali adeguamenti sono stati concessi poiché ritenuti ragionevoli, precisi e sostenuti da elementi verificabili.

d)   Margine di dumping

(76)

Per quanto attiene alla VIZ STAL, la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all’esportazione del medesimo tipo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(77)

Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, è il seguente:

VIZ STAL, Yekaterinburg:

14,7 %

4.2.   Mutamento duraturo delle circostanze

(78)

Per la VIZ STAL si è anche esaminato se il mutamento di circostanze rispetto all’inchiesta iniziale potesse ragionevolmente essere considerato di carattere duraturo. A tal fine è stato analizzato il possibile sviluppo tanto del valore normale quanto del prezzo all’esportazione della società. Un’attenzione specifica è stata rivolta ai livelli dei prezzi praticati dalla società in questione per le LMGO sul mercato interno e sul mercato all’esportazione, ai suoi costi di produzione per le LMGO, alla capacità e all'indice di utilizzazione dei suoi impianti, nonché al volume delle sue esportazioni nella Comunità.

(79)

Si è considerato innanzitutto che, durante l’inchiesta iniziale, il richiedente non operava in condizioni di economia di mercato. Tuttavia, come esposto al precedente considerando 22, durante il periodo dell'inchiesta relativa al presente riesame intermedio, il richiedente ha potuto dimostrare di soddisfare ai criteri stabiliti all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e pertanto ha ottenuto lo status di economia di mercato. Di conseguenza, per questo richiedente il valore normale è stato determinato sulla base dei dati forniti dalla società e verificati anziché sulle informazioni presentate da produttori di un paese di riferimento.

(80)

Il valore normale per la VIZ STAL è stato basato tanto sui prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno quanto sul valore normale costruito. Per quanto attiene ai prezzi delle vendite di LMGO effettuate sul mercato interno, è stato possibile stabilire che durante il periodo dell’inchiesta questi sono stati relativamente stabili. Ciò era dovuto alla stabilità della domanda e dei consumi interni, che si ritiene non debbano mutare significativamente nel breve termine, nonché al numero limitato di produttori e utilizzatori. Si ritiene pertanto che in futuro i prezzi di vendita delle LMGO sul mercato interno non varieranno in modo significativo.

(81)

Quanto al costo di produzione, si rammenta che è stato necessario adeguare i costi a causa dell'inattendibilità dei prezzi di un fattore di produzione (NLC) (cfr. precedenti considerando da 41 a 49). La VIZ STAL ha sostenuto che, dopo il periodo dell’inchiesta, la relazione con il suo fornitore ha subito un cambiamento ed ora la VIZ STAL prevede di acquistare in misura maggiore NLC da altri fornitori, inclusi fornitori della Comunità. Si è analizzato se la cosa potesse avere un’incidenza sui costi dei fattori produttivi della VIZ STAL e di conseguenza sul costo di fabbricazione. Si è tuttavia constatato che qualunque possibile incremento di prezzo degli NLC non avrebbe probabilmente un’incidenza sul valore normale stabilito nella presente inchiesta. Ciò in ragione del fatto che il valore normale è stato determinato sulla base di un costo di fabbricazione adattato, per il quale non si è tenuto conto del prezzo inattendibile dei fattori produttivi. Qualunque effettivo incremento dei prezzi di acquisto degli NLC fino ad un livello di valore di mercato è pertanto già compreso nel valore normale utilizzato per la determinazione del margine di dumping. Di conseguenza è plausibile presumere che il valore normale di questo richiedente non subirà modificazioni significative nel breve termine.

(82)

La Commissione ha altresì esaminato la possibile evoluzione delle vendite all'esportazione della VIZ STAL qualora fosse applicata un'aliquota di dazio inferiore. Si è considerato, a tale proposito, che in passato le vendite all’esportazione di questa società erano quantitativamente limitate a causa dell’impegno accettato durante l’inchiesta iniziale. Come indicato al seguente considerando 96, si è constatato che questo tipo di impegno non è più adeguato. Di conseguenza, si è esaminato se, in assenza di restrizioni quantitative delle esportazioni, un’aliquota di dazio inferiore determinerebbe un incremento significativo delle esportazioni di LMGO del richiedente nella Comunità a prezzi di esportazione inferiori a quelli in vigore nel PI. A tale proposito è stato considerato che, nel periodo dell'inchiesta, l’indice di utilizzazione degli impianti del richiedente era superiore al 90 %. Inoltre dall’inchiesta non sono emerse previsioni di investimenti volti ad incrementare la capacità produttiva del richiedente. Pertanto si potrebbe ragionevolmente presumere che, nel breve termine, il volume di produzione resterebbe stabile e non subirebbe incrementi significativi. Inoltre non sono stati riscontrati motivi per cui il richiedente dovrebbe dirigere una maggiore quantità della sua attuale produzione verso il mercato comunitario. Si è pertanto concluso che il volume delle esportazioni di LMGO di questa società nella Comunità non muterebbe in modo significativo.

(83)

Riguardo ai prezzi all’esportazione, si rammenta che l’impegno in vigore aveva carattere prevalentemente quantitativo, consentendo quindi al richiedente di fissare i propri prezzi all'esportazione in modo relativamente libero entro un determinato volume di esportazioni. In effetti, i cofirmatari dell’impegno in questione erano solo tenuti a seguire i «livelli di prezzo vigenti sul mercato comunitario». Il dazio antidumping definitivo era applicabile solo una volta raggiunto il limite quantitativo. Fatte salve le risultanze della Commissione riportate ai seguenti considerando 94 e 95, si è ritenuto che, durante il PI, il volume delle esportazioni di LMGO grandi originarie della Russia rientrasse nei limiti quantitativi previsti dall’impegno. Pertanto, durante il periodo della presente inchiesta, il prezzo all’esportazione non conteneva il dazio antidumping fissato nel corso dell’inchiesta iniziale. Si può dunque concludere che, per questa società, una riduzione del margine di dumping non avrebbe effetti quali una significativa riduzione degli attuali prezzi all’esportazione.

5.   Conclusioni

(84)

In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo dei dazi antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Dal momento che i presenti riesami intermedi sono limitati all'analisi degli aspetti relativi al dumping, il livello dei dazi istituiti non deve superare i livelli del pregiudizio accertato nell'inchiesta iniziale e confermato nel riesame in previsione della scadenza citato al considerando 2.

(85)

Come indicato al considerando 29 della decisione n. 303/96/CECA della Commissione, poiché il margine di dumping stabilito in via definitiva nell’inchiesta iniziale risultava superiore al livello necessario per eliminare il pregiudizio, il dazio antidumping definitivo è stato basato sul margine necessario per eliminare il pregiudizio, pari al 40,1 %. Dal momento che il margine di dumping accertato per la VIZ STAL nel presente riesame intermedio è inferiore a tale livello, il dazio antidumping definitivo modificato deve basarsi su tale margine di dumping più ridotto, pari al 14,7 %.

(86)

Ne consegue che, per quanto attiene alla VIZ STAL, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il dazio antidumping applicabile alle importazioni di LMGO originarie della Russia, istituito con la decisione n. 303/96/CECA e confermato dal regolamento (CE) n. 151/2003, deve essere modificato.

(87)

Per quanto attiene alla NLMK, il presente riesame intermedio deve essere chiuso e il dazio antidumping definitivo istituito dalla decisione n. 303/96/CECA e confermato dal regolamento (CE) n. 151/2003 deve essere mantenuto.

(88)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle misure in vigore, per la VIZ STAL, e la chiusura del riesame intermedio, per la NLMK, ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti. Inoltre, dopo la divulgazione delle informazioni, a tutte le parti interessate è stato concesso un periodo entro il quale presentare le proprie osservazioni.

D.   RIESAME INTERMEDIO LIMITATO ALLA FORMA DELLE MISURE

(89)

Come affermato al considerando 2, il riesame intermedio relativo alla forma della misura in vigore per le importazioni di LMGO originarie della Russia è stato aperto dalla Commissione per propria iniziativa al fine di esaminare l’adeguatezza e l’efficacia dell’impegno accettato dalla decisione n. 303/96/CECA. L’inchiesta è stata condotta contemporaneamente al riesame in previsione della scadenza concluso con il regolamento (CE) n. 151/2003 e ai riesami intermedi limitati al dumping relativo ai richiedenti.

(90)

A tale proposito, si nota che l’impegno inizialmente accettato era sostanzialmente un impegno quantitativo mediante il quale le società si impegnavano a mantenere il volume totale delle loro esportazioni nella Comunità entro un determinato massimale.

(91)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, gli impegni hanno la finalità di eliminare il pregiudizio causato dal dumping. Ciò si ottiene se l’esportatore aumenta i propri prezzi o cessa di effettuare esportazioni a prezzi di dumping. Queste inchieste hanno mostrato che il tipo di impegni inizialmente accettati, che semplicemente limitavano la quantità delle importazioni nella Comunità, non hanno fatto sì che i prezzi salissero a livelli non pregiudizievoli e si ripristinasse sul mercato comunitario una situazione di concorrenza leale. Pertanto, in questo caso, gli impegni nella loro forma attuale non sono stati giudicati mezzi adeguati ed efficaci per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(92)

Gli impegni iniziali sono stati firmati, oltre che dai richiedenti dei presenti riesami intermedi, anche da un operatore commerciale russo che, durante il periodo dell’inchiesta relativo all’inchiesta iniziale, esportava il prodotto in esame, nonché dalle autorità russe al fine di garantire un adeguato controllo dell’impegno in questione. Come già accertato durante il riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 2, l'operatore commerciale cofirmatario, ossia la VO «Promsyrioimport» (Mosca), ha cessato le proprie attività di esportazione di LMGO nella Comunità dopo l’istituzione dei dazi antidumping definitivi, prima del gennaio 2000. Questo operatore commerciale non è pertanto stato considerato parte interessata nel riesame in previsione della scadenza che ha condotto al mantenimento dei dazi antidumping definitivi nel gennaio 2003. L’operatore commerciale non si è neanche manifestato segnalando il proprio interesse ad esportare nuovamente LMGO nella Comunità, né ha chiesto di essere trattato come potenziale parte interessata nel procedimento antidumping in corso.

(93)

Si è inoltre considerato che, dato il mutamento delle circostanze verificatosi in Russia, ora riconosciuta a pieno titolo come paese ad economia di mercato, eventuali garanzie da parte delle autorità russe volte ad un adeguato controllo degli impegni offerti da produttori esportatori russi nel quadro di un’inchiesta antidumping non sarebbero necessarie né più compatibili con questo nuovo status.

(94)

Infine, come indicato nell’avviso di apertura del riesame intermedio limitato alla forma delle misure, nel monitoraggio degli impegni si erano registrate difficoltà di applicazione, il che aveva avuto ripercussioni sugli effetti riparatori delle misure. Ciò è stato confermato dalla presente inchiesta. Si è infatti osservato che, per entrambi i produttori esportatori, la struttura delle vendite e i canali di vendita utilizzati non consentivano di identificare la destinazione finale del prodotto in esame. Di conseguenza non era possibile stabilire se i prodotti fossero effettivamente riesportati o immessi in libera pratica nella Comunità (cfr. anche considerando 95). Pertanto non è stato possibile determinare se i resoconti presentati dai produttori esportatori interessati, conformemente a quanto previsto dall’impegno, fossero completi ed esatti.

(95)

A tale riguardo va notato che, dopo l’accettazione dell’impegno, sono stati introdotti due tipi di licenze, vale a dire: licenze di tipo A (esportazioni destinate all’immissione in libera pratica nella Comunità) e licenze di tipo B (esportazioni destinate all’importazione nella Comunità sotto altri regimi doganali). Mentre per le merci esportate con licenze di tipo A doveva essere rispettato un contingente annuale massimo, le merci esportate con licenze di tipo B non erano soggette a tali limiti quantitativi. Gli importatori collegati non erano in grado di individuare la destinazione finale dei prodotti importati e non potevano dunque fornire valide prove della successiva riesportazione delle merci che erano uscite dalla Russia con una licenza di esportazione di tipo B. Inoltre, in collaborazione con le autorità doganali competenti, si è rilevato che molte di queste importazioni erano state dichiarate per l'immissione in libera pratica, compromettendo così l’efficacia dell’impegno. Le procedure utilizzate dalle società si sono rivelate insufficienti per una corretta applicazione di tutte le condizioni stabilite nell’impegno. Infatti, non è possibile escludere il rischio di una possibile elusione dell’impegno.

(96)

Alla luce di quanto sopra, si è concluso che l’impegno nella sua forma attuale non è più adeguato, in riferimento in particolare all’efficacia del controllo esercitabile sull’impegno stesso. I richiedenti e gli altri cofirmatari dell’impegno, ossia la VO «Promsyrioimport» (Mosca) e le autorità russe, sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(97)

Un richiedente, la NLMK, ha obiettato sulle risultanze della Commissione relative all’adeguatezza dell’impegno. Questo richiedente ha sostenuto, in particolare, che: i) il sistema di licenze in vigore avrebbe escluso ogni possibile elusione; ii) le importazioni effettuate nell’ambito del massimale stabilito nell’impegno sarebbero state al di sotto del livello minimo di pregiudizio e sarebbe quindi stata garantita l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli del dumping; e iii) il cambiamento del numero delle parti cofirmatarie non avrebbe costituito una ragione sufficiente per ritirare l’accettazione dell’impegno.

(98)

Le argomentazioni avanzate rispetto all’applicazione dell’attuale impegno erano in contraddizione con le risultanze della Commissione (cfr. considerando 94 e 95) e non erano sostenute da prove. Non è neanche possibile negare la conclusione secondo cui esiste il rischio di una possibile elusione dell’impegno. Ne consegue che l’attuale impegno non garantisce sufficientemente l’effettiva eliminazione degli effetti pregiudizievoli del dumping ed è dunque considerato inadeguato. Il cambiamento del numero delle parti cofirmatarie non deve essere visto come elemento a sé stante, ma considerato nel contesto della significativa mutazione globale delle circostanze in Russia registrata dall’accettazione dell’impegno. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

(99)

Infine, questo richiedente ha anche sostenuto che il presente riesame intermedio limitato alla forma delle misure dovrebbe essere chiuso insieme con gli altri riesami intermedi per poi essere riaperto dopo l’allargamento dell’Unione europea il 1o maggio 2004. Va notato che il riesame intermedio parziale delle misure in vigore sulle importazioni di LMGO originarie della Russia, aperto il 20 marzo 2004 (12) è inteso a valutare, alla luce dell'interesse comunitario, l'opportunità di un adeguamento di tali misure per evitare che l’allargamento dell’Unione europea si ripercuota in modo improvviso ed eccessivamente negativo sulle parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori ed i consumatori. Non esiste dunque un nesso diretto tra il presente riesame intermedio limitato alla forma delle attuali misure e il riesame intermedio parziale in corso nel quadro dell’allargamento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(100)

Ne consegue che l’impegno nella sua forma attuale non è più adeguato.

E.   NUOVE OFFERTE DI IMPEGNO

(101)

A seguito della comunicazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato concluso che, ove opportuno, occorre modificare il livello del margine antidumping esistente e che l’impegno quantitativo nella sua forma attuale non è più adeguato, la NLMK ha offerto un impegno conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(102)

Tuttavia, il livello di collaborazione di questa società nel corso dell’intera inchiesta, così come il grado di esattezza e di attendibilità dei dati da essa forniti, è stato insoddisfacente (cfr. considerando 24). Pertanto risulta altamente improbabile che un impegno di prezzo fornito da questa società possa essere efficacemente controllato. Per questa ragione si è ritenuto che l’accettazione dell’impegno offerto dalla NLMK provocasse difficoltà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base. Si è pertanto concluso che l’impegno offerto dopo la divulgazione delle informazioni non può essere accettato.

(103)

Le parti interessate sono state opportunamente informate e al richiedente interessato sono state comunicate in dettaglio le ragioni per cui non è stato possibile accettare l’impegno offerto. Il comitato consultivo è stato sentito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) è chiuso relativamente alla società Novolipetsk Iron & Steel Corporation («NLMK»).

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, l'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) ed ex 7226 11 00 (codice TARIC 7226110010) (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

OOO Viz-Stal, 28, Kirov St., 620028 Yekaterinburg GSP-715

14,7 %

A516

Tutte le altre società

40,1 %

A999

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 17 maiggio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 42 del 20.2.1996, pag. 7.

(3)  GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione n. 1000/99/CECA (GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35).

(4)  GU C 53 del 20.2.2001, pag. 13.

(5)  GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

(6)  GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

(7)  GU C 186 del 6.8.2002, pag. 15.

(8)  GU C 242 dell’8.10.2002, pag. 16.

(9)  GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(10)  GU C 111 dell’8.5.2002, pag. 5.

(11)  GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 41.

(12)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/18


REGOLAMENTO (CE) N. 991/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1100/2000 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina e proroga l'impegno accettato con decisione 94/202/CE della Commissione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (regolamento di base), in particolare l’articolo 8, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 21 e l’articolo 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 821/94 (2), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell’Ucraina. Al tempo stesso, con decisione 94/202/CE (3), la Commissione ha accettato un impegno offerto dal governo della Russia insieme alla V/O Stankoimport, Mosca, Russia. Con regolamento (CE) n. 1100/2000 (4), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di carburo di silicio (il prodotto in questione) originario della Repubblica popolare cinese (RPC), della Federazione russa (Russia) e dell’Ucraina e la Commissione ha prorogato l’impegno accettato con decisione 94/202/CE per la società russa V/O Stankoimport.

(2)

L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è del 23,3 % per le importazioni del prodotto in questione originario della Russia.

(3)

L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è del 24 % per le importazioni del prodotto in questione originario dell’Ucraina.

2.   Inchiesta

(4)

Il 20 marzo 2004, la Commissione ha annunciato mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore (le misure) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 e articolo 22, lettera c), del regolamento di base.

(5)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’ampliamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 (allargamento) e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(6)

Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresa l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE 10») sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

(7)

Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

a)

Associazione dei produttori comunitari:

Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC)

b)

Produttore esportatore:

Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ucraina

c)

Esportatore:

V/O Stankoimport, Russia

d)

Produttore:

JSC Volzhsky Abrasive Works, Russia.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(8)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta originaria, classificabile al codice NC 2849 20 00.

(9)

Date le caratteristiche del processo di produzione del carburo di silicio, si ottengono automaticamente diverse qualità del prodotto che possono essere suddivise in due tipi principali, cristallino e metallurgico. Il tipo cristallino, ulteriormente classificabile nei tipi nero e verde, è normalmente utilizzato per la produzione di utensili abrasivi, mole, refrattari di alta qualità, prodotti ceramici, materie plastiche, eccetera, mentre il tipo metallurgico è comunemente utilizzato in fonderia e negli altiforni come elemento portatore del silicio. Come nelle inchieste precedenti, anche in questo caso i due tipi vanno considerati un prodotto unico.

C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

I.   CARBURO DI SILICIO ORIGINARIO DELLA RUSSIA

1.   Osservazioni delle parti interessate

(10)

L’esportatore russo di cui è stato accettato l'impegno ha sostenuto che il volume delle importazioni oggetto dell'impegno è stato fissato sulla base delle sue vendite sul mercato dell'UE 15 e che, pertanto, l'impegno dovrebbe essere modificato per tenere conto del mercato dell'UE 25. Egli ha inoltre sostenuto che tale riesame fosse necessario per eliminare possibili discriminazioni a favore degli altri esportatori del prodotto in questione nell’UE.

2.   Osservazioni degli Stati membri

(11)

Gli Stati membri hanno presentato le loro osservazioni e la maggioranza ha espresso parere positivo sull’opportunità di adeguare le misure per tenere conto dell’allargamento.

3.   Valutazione

(12)

L’analisi dei dati e delle informazioni disponibili ha confermato che i volumi delle importazioni del prodotto in questione dalla Russia nell’UE 10 sono significativi. Considerando che il volume delle importazioni oggetto dell’impegno attualmente in vigore è stato fissato sulla base delle importazioni nell'UE 15, esso non tiene conto dell'aumento del volume delle importazioni verso l'UE 25.

4.   Conclusione

(13)

In considerazione di quanto precede, si conclude che in vista dell’ampliamento è opportuno adeguare le misure per tenere conto del volume delle importazioni nel mercato dell'UE 10.

(14)

Il volume originale delle importazioni oggetto dell’impegno relativo all'UE 15 è stato calcolato per ciascun anno successivo e istituito nella seconda metà dell’anno in corso come percentuale del consumo della Comunità relativo all'anno precedente all'anno in corso. L’entità dell’aumento del volume delle importazioni oggetto dell’impegno è stata calcolata utilizzando lo stesso metodo di calcolo.

(15)

Pertanto, si ritiene opportuno che la Commissione possa accettare una proposta di modifica dell’impegno che rifletta la situazione successiva all’allargamento sulla base del metodo utilizzato di cui al considerando 14.

II.   CARBURO DI SILICIO ORIGINARIO DELL’UCRAINA

1.   Osservazioni delle parti interessate dei paesi di esportazione

(16)

Le autorità ucraine e il produttore esportatore ucraino hanno sostenuto che a causa dell’alto livello dei dazi antidumping e in conseguenza dell’estensione delle misure all’UE 10, i flussi commerciali tradizionali verso l’UE 10 verrebbero gravemente alterati.

(17)

In particolare, esse hanno sostenuto che l’improvviso e brusco aumento dei prezzi innescato dall’alto livello dei dazi antidumping renderebbe il prodotto proibitivamente caro per la produzione di bricchette metallurgiche.

2.   Osservazioni dell’industria comunitaria

(18)

L’industria comunitaria ha affermato che non intende opporsi ad una proposta di misura intermedia valida per un periodo transitorio e che non influisca negativamente sulla sua situazione.

3.   Osservazioni degli Stati membri

(19)

Secondo le autorità della Repubblica ceca, dell’Ungheria e della Repubblica slovacca, dopo l’allargamento si dovrebbe applicare un regime transitorio speciale alle importazioni del prodotto in questione dall’Ucraina. Si è affermato al riguardo che il prodotto in questione ha un’importanza significativa per gli utilizzatori industriali finali dell’UE 10, poiché non viene prodotto in questi paesi.

(20)

Pertanto, alcune autorità hanno concluso che i dazi antidumping relativi alle importazioni del prodotto in questione originario dell'Ucraina dovrebbero essere sospesi.

4.   Valutazione

(21)

L’analisi dei dati e delle informazioni disponibili ha confermato che nel 2003 i volumi delle importazioni del prodotto in questione originario dell’Ucraina nell’UE 10 sono stati significativi.

(22)

Considerato che il prodotto in questione riveste un’importanza significativa per gli utilizzatori finali industriali tradizionali dell’UE 10 e che l'aliquota dei dazi antidumping sono relativamente alti, si è concluso che è nell'interesse della Comunità adeguare gradualmente le misure attualmente in vigore per evitare un impatto negativo repentino ed eccessivo su tutte le parti interessate.

5.   Conclusione

(23)

Sono stati presi in considerazione e considerati globalmente tutti tali aspetti e interessi. Ne emerge che gli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell’UE 10 subirebbe un grave pregiudizio dall’applicazione immediata delle attuali misure, se queste non venissero temporaneamente adeguate.

(24)

D’altro canto, la stessa industria comunitaria ha confermato che un adeguamento temporaneo dei dazi non avrebbe leso indebitamente i suoi interessi, poiché attualmente tale industria non è in grado di soddisfare integralmente la domanda dei clienti dell’UE 10.

(25)

In tali circostanze, si può ragionevolmente concludere che non è nell’interesse della Comunità applicare i dazi esistenti senza adeguarli e che l’adeguamento temporaneo dei dazi esistenti per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame nell’UE 10 non è tale da compromettere in misura significativa il livello di difesa commerciale auspicato.

(26)

A tale scopo, si è quindi cercato il modo migliore di difendere l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping pregiudizievoli e contemporaneamente di tenere conto dell’interesse della Comunità attenuando l’impatto economico dei dazi antidumping per gli acquirenti tradizionali dell’UE 10 durante la fase di adeguamento economico successiva all’allargamento.

(27)

Si è ritenuto che ciò si potesse ottenere nel migliore dei modi esentando dai dazi antidumping, per un periodo transitorio, i volumi tradizionali delle importazioni dall’Ucraina nell’UE 10. Tutte le esportazioni nell'UE 10 superiori a questi volumi tradizionali sarebbero soggette a dazi antidumping normali analoghi a quelli applicabili alle esportazioni nell’UE 15.

6.   Impegni

(28)

Avendo esaminato le diverse possibilità, si è deciso che il modo migliore per non interrompere i flussi di esportazione tradizionali nell'UE 10 consiste nell’accettare impegni volontari, con contingenti quantitativi, dalle parti che hanno collaborato. Pertanto, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha suggerito al produttore esportatore interessato di offrire un impegno; tale produttore esportatore del prodotto in questione in Ucraina ha quindi offerto l’impegno.

(29)

In tale contesto va osservato che, a norma dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base, nel definire le condizioni degli impegni si è tenuto conto delle speciali circostanze dell’allargamento, che costituiscono una misura speciale poiché servono ad adeguare temporaneamente i dazi esistenti per l'UE 25.

(30)

Sono stati quindi fissati i volumi delle importazioni (massimali) per i produttori esportatori dell’Ucraina, in base alla media dei volumi tradizionali delle loro esportazioni nell’UE 10 nel 2001, 2002 e 2003. Va sottolineato, tuttavia, che gli aumenti anormali dei volumi delle esportazioni nell’UE 10 rilevati negli ultimi mesi del 2003 e nei primi mesi del 2004 sono stati detratti dai volumi tradizionali utilizzati per determinare i massimali.

(31)

Per le vendite effettuate nell’UE 10 nel quadro dei loro impegni, i produttori esportatori devono accettare di mantenere sostanzialmente invariate le strutture tradizionali di vendita a singoli clienti nell’UE 10. I produttori esportatori devono quindi essere consapevoli che gli impegni offerti possono essere considerati realizzabili, e quindi accettabili, solo se mantengono sostanzialmente invariate, per le vendite da essi coperte, le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai clienti dell'UE 10.

(32)

I produttori esportatori devono inoltre tener presente che qualora emergesse, nel quadro degli impegni, che le strutture di vendita suddette sono notevolmente cambiate, o che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società, sostituendolo con dazi antidumping definitivi al livello indicato nel regolamento (CE) n. 1100/2000, adeguare il livello del massimale o prendere altre misure correttive.

(33)

Tutte le offerte di impegni che rispettano le condizioni suddette possono quindi essere accettate dalla Commissione con regolamento della Commissione.

D.   MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2000

(34)

In considerazione di quanto precede si deve prevedere, qualora la Commissione accetti gli impegni in un successivo regolamento della Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dal dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1100/2002, modificando tale regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Commissione può accettare una proposta di modifica dell’impegno che aumenti il volume delle importazioni oggetto dell’impegno accettato con la decisione 94/202/CE per quanto riguarda le importazioni di carburo di silicio originario della Russia. L’aumento viene calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo impiegato per il calcolo del massimale originario relativo alla Comunità a 15 Stati membri. Il massimale originario è stato calcolato per ciascun anno successivo e istituito nella seconda metà dell’anno in corso come percentuale del consumo della Comunità relativo all'anno precedente all'anno in corso.

2.   La Commissione può modificare l’impegno in tale senso.

Articolo 2

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1100/2000 è modificato aggiungendo il seguente paragrafo:

«4.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione. Tali importazioni sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

a)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1,

b)

venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.».

Articolo 3

Il testo figurante nell'allegato al presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 1100/2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/97 (GU L 254 del 17.8.1997, pag. 6).

(3)  GU L 94 del 13.4.1994, pag. 32.

(4)  GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3.

(5)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa al carburo di silicio venduto nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

1.

Intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO”.

2.

Nome della società di cui all'articolo 1 del regolamento [INSERIRE NUMERO] della Commissione che rilascia la fattura commerciale.

3.

Numero della fattura commerciale.

4.

Data di rilascio della fattura commerciale.

5.

Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria.

6.

Descrizione esatta delle merci, in particolare:

numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (NCP 1, NCP 2, ecc.),

descrizione in parole semplici delle merci corrispondenti all’NCP in questione (NCP 1: NCP 2:, ecc.),

eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS),

codice NC,

quantità (in tonnellate).

7.

Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

il prezzo alla tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento [INSERIRE NUMERO]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”

»

19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/23


REGOLAMENTO (CE) N. 992/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Dazi in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 969/2000 (2), il Consiglio ha modificato e prorogato i dazi istituiti dal regolamento (CE) n. 3068/922 (3), sulle importazioni nella Comunità di cloruro di potassio («prodotto in esame») originario della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia»), della Federazione russa («Russia») e dell’Ucraina.

(2)

Si tratta di dazi a importo fisso, stabiliti per categoria e qualità di prodotto, che vanno da 19,51 a 48,19 EUR/t nel caso della Bielorussia, da 19,61 a 40,63 EUR/t nel caso della Russia e da 19,61 a 48,19 EUR/t nel caso dell’Ucraina.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004, la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), l’avvio di un riesame intermedio parziale dei dazi in vigore («dazi»), a norma degli articoli 11, paragrafo 3, e 22, lettera (c), del regolamento di base.

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’ampliamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 («ampliamento») e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(5)

Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o di utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10») sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

(6)

Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

a)

associazione dei produttori comunitari:

 

Associazione europea dei produttori di potassio

b)

Produttori esportatori:

 

Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bielorussia

 

JSC Silvinit, Solikamsk, Russia

 

JSC Uralkali, Berezniki, Russia

c)

Esportatore:

 

IPC, Mosca, Russia (collegato alla JSC Silvinit e alla Production Amalgamation Belaruskali).

B.   PRODOTTO IN ESAME

(7)

Il prodotto in esame è il cloruro di potassio (KCl), generalmente utilizzato come fertilizzante in agricoltura, sia direttamente, mescolato ad altri fertilizzanti, sia previa trasformazione in un fertilizzante composto noto come NPK (azoto, fosforo, potassio). Il tenore di potassio è variabile e viene espresso in percentuale di ossido di potassio (K2O) del peso del prodotto anidro allo stato secco. Il cloruro di potassio viene usato anche come materia prima per la fabbricazione di certi prodotti industriali e farmaceutici.

(8)

Il cloruro di potassio viene commercializzato generalmente sotto forma standard (polvere) o sotto forma «non standard», che comprende anche la forma granulare. Di norma, il prodotto è suddiviso in tre categorie di base a seconda del tenore di K2O:

tenore di K2O inferiore o pari al 40 % - codice NC 3104 20 10,

tenore di K2O superiore al 40 % ma pari o inferiore al 62 % - codice NC 3104 20 50,

tenore di K2O superiore al 62 % - codice NC 3104 20 90.

(9)

I dazi antidumping in vigore sono stati fissati a livelli diversi per il cloruro di potassio di qualità standard e per le altre forme di cloruro di potassio, compresa la qualità granulare. A tale proposito, va ricordato che nell’ultima inchiesta di riesame del 2000 si è riscontrato che le importazioni di miscugli o miscele speciali con un tenore di cloruro di potassio insolitamente elevato, che non rientrano nei codici NC indicati più sopra per il cloruro di potassio, dovevano essere considerate importazioni del prodotto in questione, in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni delle categorie di base di cui sopra. Visto che dall’inchiesta attuale non sono emersi elementi tali da giustificare una diversa impostazione, per garantire un’applicazione coerente delle misure antidumping ed evitare errori di classificazione si è ritenuto opportuno specificare, nel presente regolamento, che i miscugli e le miscele in questione hanno un tenore massimo di K2O pari o superiore al 35 %, fino ad un tenore del 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco.

C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

1.   Comunicazioni delle parti interessate nei paesi esportatori

(10)

Due produttori esportatori russi, un produttore esportatore bielorusso, un esportatore russo e le autorità russe hanno dichiarato che, a causa del livello elevato dei dazi antidumping, l’estensione di queste misure all’UE10 avrebbe considerevolmente perturbato i loro flussi commerciali tradizionali nell’UE10.

(11)

È stato affermato in particolare che i notevoli e repentini aumenti di prezzo causati dall’alto livello dei dazi antidumping avevano reso proibitivo il prodotto per gli utilizzatori finali dei settori agricolo, industriale e farmaceutico dell’UE10.

(12)

Va osservato che non si sono avute reazioni né dai produttori esportatori né dalle autorità dell’Ucraina.

2.   Osservazioni dell'industria comunitaria

(13)

L’industria comunitaria ha dichiarato che, sebbene i prezzi medi nell'UE10 fossero inferiori di oltre il 30 % a quelli dell’Unione europea nella sua composizione fino al 1o maggio 2004 («UE15»), non si sarebbe opposta ad alcuna proposta di istituire dazi intermedi per un periodo transitorio, sempre che non si ripercuota negativamente sulla sua struttura attuale degli scambi nell'UE15.

3.   Osservazioni degli Stati membri

(14)

Secondo le autorità di alcuni Stati membri dell’UE10, tra cui la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Lituania e Repubblica slovacca, dopo l’allargamento si dovrebbe applicare un regime transitorio speciale alle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia e dalla Russia.

(15)

Si è affermato al riguardo che il prodotto in esame ha un’importanza strategica per gli utilizzatori industriali e agricoli dell’UE10, poiché non viene prodotto in questi paesi né può essere sostituito agevolmente con un altro prodotto. Inoltre, i produttori del prodotto in esame nell’UE15 non sarebbero in grado di soddisfare la domanda degli utilizzatori dell’UE10.

(16)

Occorre evitare un aumento forte e repentino dei prezzi dei fertilizzanti al potassio per gli agricoltori dell’UE10, per i quali altrimenti sarebbe ancora più difficile adeguarsi alla concorrenza dei produttori agricoli nell’UE15. L’importanza di questo aspetto è confermata dal notevole valore delle esportazioni (circa 87 milioni di euro all’anno) dalla Bielorussia e dalla Russia nell’UE10 rispetto alle esportazioni nell’UE15 da questi paesi, pari a circa 45 milioni di euro all’anno.

(17)

Si è quindi affermato che per questi utilizzatori finali dell’UE10 è assolutamente indispensabile poter importare il prodotto in esame nell’UE10 senza che i prezzi subiscano un aumento forte e repentino.

(18)

Secondo le autorità suddette, quindi, le importazioni nell’UE10 del prodotto in esame originario della Bielorussia e della Russia devono beneficiare di un trattamento speciale per quanto riguarda i dazi antidumping.

4.   Valutazione

(19)

L'analisi eseguita in base ai dati e alle informazioni disponibili ha confermato che esisteva una differenza del 32 % circa tra i prezzi prevalenti per le stesse qualità del prodotto in esame nell’UE10 e nell’UE15 (ad esempio, il prezzo della qualità standard di potassio praticato nell’UE10 nel 2003 era di circa 79 euro/t, contro una media di 117 euro/t nell’UE15).

(20)

L’analisi ha rivelato inoltre la notevole entità dei volumi importati nel 2003 nell’UE10 dalla Bielorussia e dalla Russia (circa 1,1 milioni di tonnellate, pari al 14 % circa del consumo stimato complessivo dell’UE10 e dell’UE15).

(21)

Si è riscontrato altresì che il prodotto in esame non viene fabbricato nell’UE10 e che i produttori dell’UE15 non dispongono di una capacità inutilizzata sufficiente per rifornire i clienti dell’UE10. Considerata la natura del prodotto, infine, sarebbe difficile per gli acquirenti dell’UE10 rinunciare di punto in bianco alle loro fonti di approvvigionamento tradizionali.

5.   Conclusioni

(22)

Dall’esame globale dei diversi aspetti e interessi suddetti è emerso che applicando immediatamente i dazi in vigore, senza adeguarli temporaneamente, si sarebbe causato un grave pregiudizio agli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell'UE10.

(23)

D’altro canto, la stessa industria comunitaria ha confermato che un adeguamento temporaneo dei dazi non avrebbe leso indebitamente i suoi interessi, poiché attualmente tale industria non è in grado di soddisfare integralmente la domanda dei clienti dell’UE10.

(24)

Ne consegue che non è nell’interesse della Comunità applicare i dazi esistenti senza adeguarli, e che l’adeguamento temporaneo dei dazi esistenti per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame nell’UE10 non avrebbe compromesso in misura considerevole il livello di difesa commerciale auspicato.

(25)

Si è quindi cercato il modo migliore di tutelare l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping pregiudizievoli attenuando al tempo stesso l’impatto economico dei dazi antidumping per gli acquirenti tradizionali dell’UE10 durante la fase di adeguamento economico successiva all’allargamento.

(26)

Si è deciso a tal fine di esentare dai dazi antidumping, per un periodo transitorio, i volumi tradizionalmente importati dalla Bielorussia e dalla Russia nell’UE10 a condizione che, anziché riscuotere dazi antidumping, si aumentino i prezzi all’esportazione applicati a questi Stati membri portandoli, mediante prezzi minimi all’importazione («MIP»), a livelli tali da eliminare buona parte del pregiudizio. Tutte le esportazioni nell'UE10 superiori a questi volumi tradizionali sarebbero soggette a dazi antidumping normali come le esportazioni nell’UE15.

6.   Impegni

(27)

Avendo esaminato le diverse possibilità, si è deciso che il modo migliore per non interrompere questi flussi di esportazione tradizionali nell'UE10 consisteva nell’accettare impegni volontari, con prezzi minimi all’importazione e contingenti quantitativi, dalle parti che hanno collaborato. A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, pertanto, la Commissione può proporre impegni ai produttori esportatori interessati.

(28)

In tale contesto va osservato che, a norma dell’articolo 22, lettera c) del regolamento di base, nel definire le condizioni degli impegni si è tenuto conto delle particolari circostanze dell’ampliamento, che costituiscono una misura speciale poiché servono ad adeguare temporaneamente i dazi esistenti per UE 25.

(29)

Va osservato inoltre che gli impegni non equivarranno direttamente a un dazio antidumping, poiché i prezzi minimi all’importazione potrebbero essere fissati a livelli inferiori alla norma. Diversamente, infatti, il prezzo del prodotto in esame sarebbe proibitivo per gli utilizzatori finali dell’UE10 e, pertanto, contrario all’interesse della Comunità. I produttori esportatori, tuttavia, dovrebbero impegnarsi a portare i loro prezzi a livelli tali da eliminare buona parte del pregiudizio.

(30)

I volumi d'importazione («massimali») per i produttori esportatori della Bielorussia e della Russia devono quindi essere stabiliti in base alla media dei loro volumi tradizionali di esportazione nell’UE10 per gli anni 2001, 2002 e 2003. Va sottolineato, tuttavia, che gli aumenti anormali dei volumi di esportazione nell’UE10 rilevati negli ultimi mesi del 2003 e nei primi mesi del 2004 devono essere detratti dai volumi tradizionali utilizzati per determinare i massimali.

(31)

Per le vendite effettuate nell’UE10 nel quadro dei loro impegni, i produttori esportatori devono accettare di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori devono quindi essere consapevoli che gli impegni offerti possono essere considerati realizzabili, e quindi accettabili, solo se mantengono, per le vendite da essi coperte, le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai clienti dell'UE10.

(32)

I produttori esportatori devono inoltre tener presente che qualora si riscontrasse, nel quadro degli impegni, che le strutture di vendita suddette sono notevolmente cambiate, o che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società, sostituendolo con dazi antidumping definitivi al livello indicato nel regolamento (CE) n. 3068/92, adeguare il livello del massimale o prendere altre misure correttive.

(33)

Tutte le offerte di impegni che rispettano le condizioni suddette possono quindi essere accettate dalla Commissione con regolamento della Commissione.

D.   MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 3068/92

(34)

In considerazione di quanto precede si deve prevedere, qualora la Commissione accetti gli impegni in un successivo regolamento della Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dal dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 3068/92, modificando il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 3068/92 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1 a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione.

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

a)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1;

b)

venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»

Articolo 2

Il testo figurante in allegato al presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 3068/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4.

(3)  GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2000.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa al cloruro di potassio venduto nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

1.

Intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO”

2.

Nome della società di cui all'articolo 1 del regolamento [INSERIRE NUMERO] della Commissione che rilascia la fattura commerciale

3.

Numero della fattura commerciale

4.

Data di rilascio della fattura commerciale

5.

Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria

6.

Descrizione esatta delle merci, in particolare:

numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (NCP 1, NCP 2, ecc.),

descrizione in parole semplici delle merci corrispondenti all’NCP in questione,

eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS),

codice NC,

quantità (espressa in tonnellate).

7.

Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

il prezzo alla tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento [INSERIRE NUMERO]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”

»

19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/28


REGOLAMENTO (CE) N. 993/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica i regolamenti (CEE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Dazi in vigore

(1)

Al termine di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio («prodotto in esame») originario della Federazione russa («Russia»). Con il regolamento (CE) n. 132/2001 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina.

(2)

Si tratta di dazi specifici di 47,07 EUR/t nel caso della Russia e di 33,25 EUR/t nel caso dell’Ucraina.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), l’avvio di un riesame intermedio parziale dei dazi in vigore («dazi») a norma degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’ampliamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 («ampliamento») e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(5)

Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o di utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

(6)

Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

a)

associazione dei produttori comunitari:

 

Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (EFMA)

b)

Produttori esportatori:

 

Nak Azot, Mosca, Russia

 

OAO “Kirovo – Chepetsky Chimkombinat, Kirovo – Chepetsk, Russia

 

Cherkasy Azot, Cherkasy, Ucraina

 

JSC Acron, Vellky Novgorod, Russia.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(7)

Il prodotto in esame è quello oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire il nitrato di ammonio, un fertilizzante solido di azoto di uso comune nel settore agricolo, prodotto in forma di cristalli o granuli a partire da ammoniaca e acido nitrico con un tenore di azoto superiore al 28 % del peso.

(8)

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso).

C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

1.   Comunicazioni delle parti interessate nei paesi esportatori

(9)

Tre produttori esportatori russi, un produttore esportatore ucraino e le autorità russe e ucraine hanno dichiarato che, a causa del livello elevato dei dazi antidumping, l’estensione di queste misure all’UE10 avrebbe considerevolmente perturbato i loro flussi commerciali tradizionali nell’UE10.

(10)

È stato affermato in particolare che i notevoli e repentini aumenti di prezzo causati dall’alto livello dei dazi antidumping avevano reso proibitivo il prodotto per gli utilizzatori finali dell’UE10.

2.   Osservazioni dell’industria comunitaria

(11)

L’industria comunitaria ha dichiarato che, sebbene i prezzi medi nell'UE10 fossero nettamente inferiori a quelli dell’Unione europea nella sua composizione fino al 1o maggio 2004 («UE15»), non si sarebbe opposta ad alcuna proposta di istituire dazi intermedi per un periodo transitorio, semprechè non si ripercuota negativamente sulla sua situazione.

3.   Osservazioni degli Stati membri

(12)

Pur dichiarandosi preoccupate, le autorità spagnole non si sono opposte alle misure transitorie proposte dalla Commissione, allineandosi con la posizione degli altri Stati membri.

(13)

Si è dichiarato che diversi Stati membri dell’UE10 avevano applicato al prodotto in esame misure tali da garantire un certo di livello di protezione nell’UE10, che sono però scadute con l’ampliamento. Le misure in questione erano:

a)

contingenti di salvaguardia istituiti in Polonia nel giugno 2002 sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e misure di salvaguardia istituite nel dicembre 2002 sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina;

b)

misure di salvaguardia istituite in Ungheria nel luglio 2003 con un dazio supplementare di 11 600 HUF/t sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina;

c)

misure di salvaguardia istituite nella Repubblica ceca nel febbraio 2003 con un dazio supplementare del 16 % sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e misure di salvaguardia con un dazio supplementare del 35 % sul prodotto in esame originario della Federazione russa.

(14)

Ciò nonostante, le autorità dell’UE10 hanno ritenuto necessario applicare, dopo l’ampliamento, un regime transitorio speciale alle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina e dalla Russia. Si è affermato al riguardo che il prodotto in esame ha notevole importanza per gli utilizzatori agricoli dell’UE10 in quanto non può essere sostituito agevolmente da un altro prodotto.

(15)

Occorre inoltre evitare un aumento forte e repentino dei prezzi dei fertilizzanti al potassio per gli agricoltori dell’UE10, per i quali altrimenti sarebbe ancora più difficile adeguarsi alla concorrenza dei produttori agricoli nell’UE15. L’importanza di questo aspetto è confermata dal notevole valore delle esportazioni (circa 59 milioni di EUR all’anno) dall'Ucraina e dalla Russia nell’UE10 rispetto alle esportazioni nell’UE15 da questi paesi, pari a circa 39 milioni di EUR all’anno.

(16)

Si è quindi affermato che per questi utilizzatori finali dell’UE10 è assolutamente indispensabile poter importare il prodotto in esame nell’UE10 senza che i prezzi subiscano un aumento forte e repentino.

(17)

Secondo le autorità suddette, quindi, le importazioni nell’UE10 del prodotto in esame originario dell’Ucraina e della Russia devono beneficiare di un trattamento speciale per quanto riguarda i dazi antidumping.

4.   Valutazione

(18)

L'analisi eseguita in base ai dati e alle informazioni disponibili ha confermato che esisteva una netta differenza tra i prezzi prevalenti per il prodotto in esame nell’UE10 e nell’UE15 (ad esempio, il prezzo medio nell’UE10 nel 2000-2003 era di 70 EUR/t per il prodotto proveniente dalla Russia e di 84 EUR/t per il prodotto proveniente dall’Ucraina, contro 100 EUR/t e 108 EUR/t nell’UE15 per lo stesso periodo).

(19)

L’analisi ha rivelato inoltre la notevole entità dei volumi importati nell’UE10 nel 2000-2003 dall’Ucraina e dalla Russia (in media 817 000 t circa).

5.   Conclusioni

(20)

Dall’esame globale dei diversi aspetti e interessi suddetti è emerso che applicando immediatamente i dazi in vigore, senza adeguarli temporaneamente, si sarebbe causato un grave pregiudizio agli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell'UE10.

(21)

D’altro canto, la stessa industria comunitaria ha confermato che un adeguamento temporaneo dei dazi non avrebbe leso indebitamente i suoi interessi, poiché attualmente tale industria non è in grado di soddisfare integralmente la domanda dei clienti dell’UE10.

(22)

Ne consegue che, considerate le circostanze particolari dell’ampliamento, non è nell’interesse della Comunità applicare i dazi esistenti senza adeguarli e che l’adeguamento temporaneo dei dazi esistenti per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame nell’UE10 non avrebbe compromesso in misura considerevole il livello di difesa commerciale auspicato.

(23)

Si è quindi cercato il modo migliore di tutelare l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping pregiudizievoli, tenendo conto dei suoi interessi e attenuando al tempo stesso l’impatto economico dei dazi antidumping per gli acquirenti tradizionali dell’UE10 durante la fase di adeguamento economico successiva all’ampliamento.

(24)

Viste le misure protettive che esistevano in alcuni Stati membri dell’UE10 prima dell’ampliamento, si è deciso di esentare dai dazi antidumping, per un periodo transitorio, il 50 % dei volumi tradizionalmente importati dall’Ucraina e dalla Russia nell’UE10, vale a dire quelli a cui non si applicano le misure protettive preampliamento nell’UE10, a condizione che, anziché riscuotere dazi antidumping, si aumentino i prezzi all’esportazione applicati a questi Stati membri portandoli a livelli tali da eliminare buona parte del pregiudizio. Tutte le esportazioni nell'UE10 superiori a questi volumi tradizionali sarebbero soggette a dazi antidumping normali come le esportazioni nell’UE15.

6.   Impegni

(25)

Avendo esaminato le diverse possibilità, si è deciso che il modo migliore per non interrompere questi flussi di esportazione tradizionali nell'UE10 consisteva nell’accettare impegni volontari, con prezzi minimi all’importazione e contingenti quantitativi, dalle parti che hanno collaborato. A norma dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, pertanto, la Commissione può proporre impegni ai produttori esportatori interessati.

(26)

In tale contesto va osservato che, a norma dell’articolo 22, lettera c) del regolamento di base, nel definire le condizioni degli impegni si è tenuto conto delle particolari circostanze dell’ampliamento, che costituiscono una misura speciale poiché servono ad adeguare temporaneamente i dazi esistenti per la Comunità ampliata di 25 Stati membri.

(27)

Va osservato inoltre che gli impegni non equivarranno direttamente a un dazio antidumping, poiché i prezzi minimi all’importazione potrebbero essere fissati a livelli inferiori alla norma. Diversamente, infatti, il prezzo del prodotto in esame sarebbe proibitivo per gli utilizzatori finali dell’UE10 e, pertanto, contrario all’interesse della Comunità. I produttori esportatori, tuttavia, dovrebbero impegnarsi a portare i loro prezzi a livelli tali da eliminare buona parte del pregiudizio.

(28)

Si sono quindi stabiliti i volumi d'importazione («massimali») per i produttori esportatori dell’Ucraina e della Russia basandosi sul 50 % dei loro volumi di esportazione tradizionali nell’UE10 per il 2001 e il 2002. Va sottolineato, tuttavia, che gli aumenti anormali dei volumi di esportazione nell’UE10 rilevati negli ultimi mesi del 2003 e nei primi mesi del 2004 sono stati detratti dai volumi tradizionali utilizzati per determinare i massimali.

(29)

Per le vendite effettuate nell’UE10 nel quadro dei loro impegni, i produttori esportatori devono accettare di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori devono quindi essere consapevoli che gli impegni offerti possono essere considerati realizzabili, e quindi accettabili, solo se mantengono, per le vendite da essi coperte, le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai clienti dell'UE10.

(30)

I produttori esportatori devono inoltre tener presente che qualora si riscontrasse, nel quadro degli impegni, che le strutture di vendita suddette sono notevolmente cambiate, o che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società, sostituendolo con dazi antidumping definitivi al livello indicato nei regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001, adeguare il livello del massimale o prendere altre misure correttive.

(31)

Tutte le offerte di impegni che rispettano le condizioni suddette possono quindi essere accettate dalla Commissione, con regolamento della Commissione.

D.   MODIFICA DEI REGOLAMENTI (CE) N. 658/2002 E (CE) N. 132/2001

(32)

In considerazione di quanto precede si deve prevedere, qualora la Commissione accetti gli impegni in un successivo regolamento della Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dai dazi antidumping istituiti dai regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001, modificando i regolamenti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 658/2002 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1 a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione.

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

a)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1;

b)

venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 132/2001 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione.

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

a)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1;

b)

venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»

Articolo 3

Il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto ai regolamenti (CE) n. 658/2002 e 132/2001.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(3)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa alle lamiere dette ”magnetiche”, a grani orientati, vendute nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

1.

intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO»

2.

Nome della società di cui all'articolo 1 del regolamento [INSERIRE NUMERO] della Commissione che rilascia la fattura commerciale

3.

Numero della fattura commerciale

4.

Data di rilascio della fattura commerciale

5.

Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria

6.

Descrizione esatta delle merci, in particolare:

numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (NCP 1, NCP 2, ecc.),

descrizione in parole semplici delle merci corrispondenti all’NCP in questione (NCP 1: NCP 2:, ecc.),

eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS),

codice NC,

quantità (in tonnellate).

7.

Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

il prezzo alla tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento [...]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

»

19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/34


REGOLAMENTO (CE) N. 994/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

111,0

204

64,3

212

89,5

999

88,3

0707 00 05

052

104,9

999

104,9

0709 90 70

052

93,8

204

54,4

999

74,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

55,0

204

45,2

220

49,5

388

49,5

400

35,9

624

57,8

999

48,8

0805 50 10

388

73,7

528

61,1

999

67,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,0

400

132,1

404

107,3

508

69,0

512

69,8

524

55,1

528

65,2

720

82,6

804

109,8

999

85,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/36


REGOLAMENTO (CE) N. 995/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 maggio 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o giugno 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Regno Unito:

250 tonnellate originarie del Botswana,

800 tonnellate della Namibia,

 

Germania:

150 tonnellate originarie del Botswana,

60 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di giugno 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

16 856 tonnellate,

Kenia:

142 tonnellate,

Madagascar:

7 579 tonnellate,

Swaziland:

3 249 tonnellate,

Zimbabwe:

9 100 tonnellate,

Namibia:

10 185 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37.

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/38


REGOLAMENTO (CE) N. 996/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 985/2004 (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 985/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 985/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 180 del 15.5.2004, pag. 26.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

16,25

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

32,98

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

32,98

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

16,25


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 14.5.2004 al 17.5.2004

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

144,36 (3)

97,09

162,21 (4)

152,21 (4)

132,21 (4)

106,58 (4)

Premio sul Golfo (EUR/t)

9,34

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

11,31

 

 

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 27,71 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 44,30 EUR/t.

3.

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/41


AZIONE COMUNE 2004/494/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

relativa al sostegno dell'Unione europea alla creazione di un'unità integrata di polizia nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/85/PESC sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa (1).

(2)

L'Unione europea, attraverso l'operazione Artemis condotta nella RDC nel 2003, sulla base dell'azione comune 2003/423/PESC del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (2), ha già compiuto passi concreti per contribuire a ristabilire la sicurezza nella RDC.

(3)

Il 14 dicembre 2000, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/792/PESC (3), relativa alla nomina del sig. Aldo Ajello a rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che ha abrogato l'azione comune 96/250/PESC. L'azione comune è stata modificata e prorogata da ultimo dall'azione comune 2003/869/PESC dell'8 dicembre 2003 (4).

(4)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/680/PESC (5) che modifica la posizione comune 2002/829/PESC relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo.

(5)

L'accordo globale e completo sulla transizione nella Repubblica democratica del Congo, firmato a Pretoria il 17 dicembre 2002, e il memorandum in materia di sicurezza e di forze armate, del 29 giugno 2003, hanno previsto la creazione di un'unità integrata di polizia. (UIP)

(6)

Il 28 luglio 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1493 (2003) nella quale esprime soddisfazione per la promulgazione, il 4 aprile 2003, della Costituzione di transizione nella Repubblica democratica del Congo e per la formazione, annunciata il 30 giugno 2003, del governo di transizione e di unità nazionale. Incoraggia altresì i donatori a sostenere la creazione di un'unità integrata di polizia congolese e approva la fornitura da parte della missione delle Nazioni unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) dell'assistenza supplementare che potrebbe essere necessaria per il suo addestramento.

(7)

L'attuale situazione nella RDC per quanto riguarda la sicurezza può deteriorarsi, con potenziali gravi ripercussioni sul processo di consolidamento democratico, lo stato di diritto e la sicurezza internazionale e regionale. Un impegno dell'UE in termini di azione politica e di risorse contribuirà a rinsaldare la stabilità nella regione.

(8)

Il 20 ottobre 2003 il governo della RDC ha rivolto all'Alto rappresentante per la PESC una domanda ufficiale di assistenza dell'Unione europea per la creazione dell'UIP, che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rafforzare l'apparato di sicurezza interna.

(9)

La Commissione ha adottato una decisione di finanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FED) per un progetto che comprende assistenza tecnica, riabilitazione del centro di addestramento e fornitura di attrezzature all'UIP (eccetto armi e attrezzature antisommossa) nonché un addestramento adeguato.

(10)

Quale presupposto all'addestramento dell'UIP e al suo ulteriore funzionamento, gli Stati membri dell'UE hanno convenuto di fornire contributi, in denaro o in natura. Oltre ai contributi degli Stati membri, l'Unione europea fornirà un aiuto finanziario, a carico del bilancio dell'UE, destinato alla creazione dell'UIP.

(11)

Tutti i contributi e l'assistenza dovrebbero essere subordinati a condizioni d'uso relative alla verifica, alla responsabilità e alla rintracciabilità da stabilire in un memorandum d'intesa fra i contributori e la RDC.

(12)

Il Consiglio può decidere che il progetto FES e la fornitura, ove opportuno, di attrezzature per il mantenimento dell'ordine, di armi e di munizioni all'UIP siano seguiti da una componente PESD con funzioni di controllo, guida e consulenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   L'Unione europea sostiene il processo di consolidamento della sicurezza interna nella RDC, che costituisce un fattore essenziale per il processo di pace e lo sviluppo del paese, fornendo un sostegno alla creazione di un'unità integrata di polizia (UIP) a Kinshasa.

2.   A tal fine, e in aggiunta alle attività finanziate tramite il FES, l'Unione europea ed i suoi Stati membri forniranno contributi in denaro e/o in natura per dotare il governo della RDC delle attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni di cui all'allegato I ritenute necessarie per la creazione dell'UIP, compresi, se del caso, i costi di trasporto per Kinshasa.

Articolo 2

1.   Ai fini dell'articolo 1 e fatte salve determinate condizioni, segnatamente l'esistenza di solide garanzie per la verifica, la responsabilità e la rintracciabilità delle attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni:

a)

gli Stati membri hanno stabilito di fornire contributi;

b)

l'Unione europea fornisce assistenza finanziaria al governo della RDC, oltre ai contributi degli Stati membri, sotto forma di aiuto non rimborsabile.

2.   Per le condizioni applicate ai contributi e all'assistenza di cui al paragrafo 1 si cerca di ottenere la massima coerenza possibile.

Articolo 3

1.   Il gruppo di assistenza tecnica della Commissione a Kinshasa predispone un memorandum di intesa, in stretta consultazione con gli Stati membri contributori, relativo alle condizioni che disciplinano l'uso dei contributi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Detto memorandum sarà firmato dal governo della RDC, da una parte, e dalla Presidenza, dall'altra.

2.   Il memorandum di intesa prevederà in particolare:

le condizioni relative alla verifica, alla responsabilità e alla rintracciabilità, compreso il deposito in condizioni di sicurezza, dei contributi degli Stati membri di cui all'allegato II, che non saranno meno rigorose di quelle applicabili all'accordo di finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

che le condizioni per l'amministrazione e la gestione dei fondi in questione, comprese le procedure di acquisizione, siano per quanto possibile identiche a quelle previste per gli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

che tutti i contributi finanziari siano versati direttamente al ministero dell'interno della RDC, sullo stesso conto bancario su cui è versata l'assistenza finanziaria dell'UE a favore del governo della RDC. E' d'applicazione un dispositivo di triplice firma (governo della RDC, assistente tecnico/capo del progetto di polizia e Presidenza dell'UE in carica). Le acquisizioni effettuate con detti fondi risulteranno formalmente come acquisizioni del governo della RDC;

che tutti i contributi in natura degli Stati membri sono forniti al governo della RDC, di cui diventano proprietà, e sono destinati esclusivamente ai fini previsti all'articolo 1;

che l'assistente tecnico/capo del progetto di polizia assista gli Stati membri che hanno consentito a fornire contributi in natura fornendo tutte le informazioni pratiche necessarie per incanalare senza ostacoli tali contributi al ministero degli interni della RDC;

che è istituito un comitato direttivo locale, composto dell'assistente tecnico/capo del progetto di polizia, di rappresentanti della Presidenza, degli Stati membri contributori, della Commissione, del ministero degli interni della RDC e della MONUC, incaricato di provvedere al monitoraggio globale. In particolare esso controlla che siano rispettate le disposizioni del memorandum di intesa. Il ministero degli interni della RDC è responsabile dell'attuazione del progetto.

Articolo 4

L'assistente tecnico/capo del progetto di polizia, nominato dalla Commissione sulla base di una proposta degli Stati membri, controlla attentamente l'uso dei contributi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), da parte del governo della RDC. In stretto coordinamento con le autorità della RDC, egli assicura in particolare che siano rispettate le condizioni previste nel memorandum di intesa, comprese quelle relative alla verifica, alla responsabilità e alla rintracciabilità. L'assistente tecnico/capo del progetto di polizia riferisce periodicamente alla Presidenza in carica e al comitato direttivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   L'importo finanziario di riferimento per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è di 585 000 EUR.

2.   La Commissione è incaricata dell'esecuzione dell'aiuto non rimborsabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). A tal fine, conclude con il governo della RDC un accordo di finanziamento.

3.   La gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure comunitarie e alle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, tranne che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione a gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi.

Articolo 6

La Presidenza e la Commissione riferiscono periodicamente al Consiglio tramite i suoi pertinenti organi, in particolare il Comitato politico e di sicurezza, sull'attuazione della presente azione comune, e soprattutto sulle attività del comitato direttivo.

Nell'attuazione politica della presente azione comune, la Presidenza in carica si avvale a Kinshasa dello stretto supporto della Commissione.

Il Rappresentante speciale dell'UE è informato degli sviluppi del presente progetto.

Articolo 7

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è riesaminata al termine del progetto FES oppure in un qualsiasi altro momento, se del caso.

Articolo 8

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 25.

(2)  GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 50.

(3)  GU L 318 del 16.12.2000, pag. 1.

(4)  GU L 326 del 13.12.2003, pag. 37.

(5)  GU L 249 del 1.10.2003, pag. 64.


ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Il seguente elenco è indicativo: potrebbero essere necessarie alcune aggiunte o sostituzioni.

 

Attrezzature per il mantenimento dell'ordine

Elmetti tattici

1 008

Scudi antisommossa

240

Calzature tattiche

1 008

Paia di parastinchi

950

Paraspalle

950

Paia di parabraccia

950

Manganelli

1 008

Portamanganelli

1 008

Cinturoni

1 008

Manette individuali

1 000

Maschere

950

Abbigliamento antisommossa

1 008

Zaini per il trasporto di granate

193

Manette di plastica (riserva)

1 000

Estintori

100

 

Armi

Pistole automatiche

1 008

Pistole mitragliatrici

300

Fucili antisommossa

100

Fucili lanciagranate

100

 

Munizioni (per unità)

Cartucce lacrimogene

2 000

Granate per fucile

5 000

Granate a mano

5 000

Munizioni 9 mm

500

 

Varie

Portadocumenti

200

Binocoli

116

Giacche fluorescenti (circolazione)

200

Fischietti

1 008

Bussole

1 000

Giubbotti antiproiettile

400


ALLEGATO II

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

1.

I seguenti Stati membri hanno convenuto di fornire contributi in natura: Belgio, Germania e Ungheria.

2.

I seguenti Stati membri hanno convenuto di fornire contributi finanziari: Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia (1), Lussemburgo, Irlanda e Danimarca.

3.

Gli Stati membri hanno convenuto di fornire contributi, siano essi finanziari o in natura, a condizione che siano instaurate solide garanzie per garantire:

a)

la piena conformità con le procedure e gli obblighi degli Stati membri e dell'UE in materia di esportazione delle attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni;

b)

la piena rintracciabilità di tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni fornite all'UIP. Tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, le armi e le munizioni donate o acquistate con contributi finanziari sono elencate in un inventario che è continuamente aggiornato e che contiene i numeri di serie. Tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, le armi e le munizioni devono essere rintracciabili per l'intera durata del progetto. Tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, le armi e le munizioni fornite sono destinata ad essere utilizzate esclusivamente dall'UIP e non devono essere deviate verso altre unità o altri gruppi o utenti non di polizia o riesportate;

c)

la più rigorosa responsabilità per tutti i fondi e tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, le armi e le munizioni. Il governo della RDC risponde appieno dell'uso dei contributi finanziari o in natura forniti dagli Stati membri ai soli fini di cui all'articolo 1;

d)

la corretta ed efficiente verifica delle spese. L'uso dei fondi conforme all'unico scopo indicato all'articolo 1 è certificato da un revisore contabile esterno.

4.

Il contributo finanziario danese è soggetto all'ulteriore condizione che sia utilizzato in conformità degli orientamenti del DAC dell'OCSE in materia di assistenza allo sviluppo e sarà notificato al DAC come aiuto ufficiale danese allo sviluppo.


(1)  Fatte salve le necessarie procedure nazionali.


19.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/46


AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2004/495/CFSP

del 17 maggio 2004

Azione comune del Consiglio sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che contiene nel capitolo III un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere prese sia nell'UE che nei paesi terzi.

(2)

L'UE sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

(3)

Poiché, per quanto riguarda l'UE, il Consiglio ha adottato il 22 dicembre 2003 la direttiva 2003/122/EURATOM (1) sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane nell'ambito dell'UE, il rafforzamento del controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività in tutti i paesi terzi, in conformità della dichiarazione del G-8 ed il piano d'azione sulla sicurezza delle sorgenti radioattive, permane un obiettivo importante da perseguire.

(4)

Il miglioramento della protezione fisica del materiale e delle installazioni nucleari e l'individuazione del traffico illecito, nonché la risposta ad esso data, contribuiscono a prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(5)

L'AIEA, persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando 3 e 4. Ciò avviene nel contesto del codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive rivisto, approvato dal Consiglio dei governatori dell'AIEA nel settembre 2003 e nel contesto dell'attuazione del piano per la sicurezza nucleare, finanziato tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare. L'AIEA è altresì impegnata nel rafforzamento della Convenzione sulla protezione fisica di materiale nucleare.

(6)

La Commissione ha accettato di essere incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE sostiene le attività svolte dall'AIEA nell'ambito del piano per la sicurezza nucleare i cui obiettivi sono i seguenti:

potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e le relative conoscenze;

rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e sostanze radioattive e la relativa risposta.

2.   I progetti dell'AIEA che corrispondono a misure della strategia dell'UE sono i progetti volti a rafforzare:

la protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l'uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari;

la sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari;

la capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi.

I suddetti progetti saranno svolti nei paesi che necessitano di assistenza nel settore della sicurezza nucleare.

Una descrizione particolareggiata dei progetti suesposti figura in allegato.

Articolo 2

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei tre progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è di 3 329 000 EUR.

2.   La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea specificate al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   Ai fini dell'attuazione dei progetti di cui all'art. 1, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con l'AIEA sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'UE, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L'accordo di finanziamento stipulerà che l'AIEA assicura la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.

4.   La Commissione presenta una relazione al Consiglio, in associazione con la Presidenza, sull'attuazione del contributo dell'UE.

Articolo 3

La Presidenza è responsabile per l'attuazione della presente azione comune, in piena associazione con la Commissione. La Commissione è incaricara della vigilanza sulla corretta attuazione dei contributi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade 15 mesi dopo la sua adozione.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.


ALLEGATO

Sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Descrizione

Il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha approvato nel marzo 2002 un piano di attività dirette alla protezione contro il terrorismo nucleare. Il piano prevede un approccio globale alla sicurezza nucleare riconoscendo la necessità di proteggere i materiali nucleari e altri materiali radioattivi per tutto il loro ciclo di vita. La protezione e la messa in sicurezza del materiale durante l'uso, lo stoccaggio e il trasporto sono fondamentali per migliorare il livello di sicurezza nonché per sostenerlo a lungo termine. Occorre tuttavia definire misure per individuare i furti o i tentativi di traffico illecito del materiale, qualora la protezione venisse meno o per il materiale non ancora oggetto di protezione nell'impianto in cui è depositato.

In tutti i paesi membri dell'AIEA, così come nei paesi che non sono ancora membri dell'AIEA, è elevata la richiesta di sostenere questi sforzi. Tuttavia i progetti in questione sono indirizzati precipuamente ai paesi del sudest europeo (Bulgaria, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Moldava e Romania) e della regione dell'Asia centrale (Kazakstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan). Sono anche previste attività in Armenia, Azerbaigian e Georgia.

Inizialmente, per identificare le priorità, verrà intrapresa una missione di valutazione, la International Nuclear Security Mission, (missione internazionale di sicurezza nucleare). A tal fine una squadra di esperti riconosciuti valuterà lo status attuale delle misure di sicurezza nucleare già in atto nei paesi summenzionati e formulerà raccomandazioni per miglioramenti. Queste costituiranno una piattaforma per la definizione della successiva assistenza, che coprirà la situazione vigente e la necessità di miglioramenti per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la risposta ad aggressioni che comportano materiali nucleari e altri materiali radioattivi, inclusi quelli destinati ad un uso non nucleare, e installazioni nucleari.

Al termine della missione di valutazione si definiranno le priorità identificando al massimo sei paesi per ciascun progetto da finanziare attraverso il bilancio reso disponibile grazie al sostegno dell'UE.

Successivamente nei paesi selezionati verranno realizzati i progetti nei tre settori seguenti:

1.

Rafforzamento della protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l'uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari

I materiali usati o depositati presso installazioni e impianti nucleari devono essere adeguatamente repertoriati e protetti per prevenirne il furto o il sabotaggio. Un sistema di regolamentazione efficace dovrebbe identificare gli elementi che richiedono un'attuazione a livello di Stato e di operatore.

2.

Rafforzamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari

I materiali radioattivi, e in alcuni casi il materiale nucleare sorgente, sono sovente utilizzati in applicazioni non nucleari, vale a dire per scopi medici o industriali. Alcune delle sorgenti sono altamente radioattive e appartengono alle categorie 1-3, quali definite nella categorizzazione delle sorgenti radioattive di cui al TECDOC dell'AIEA. Se non sono controllate e protette adeguatamente, queste sorgenti potrebbero cadere nelle mani sbagliate e essere utilizzate per aggressioni. I sistemi di regolamentazione che disciplinano l'uso, lo stoccaggio e il trasporto di materiale radioattivo devono essere efficaci e funzionare correttamente. Le sorgenti radioattive vulnerabili e potenti dovrebbero essere protette dalle aggressioni nel corso del loro uso e stoccaggio e, quando non sono più necessarie, dovrebbero essere smantellate e smaltite come rifiuto radioattivo in un luogo sicuro anche dal punto di vista tecnico.

3.

Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Il traffico illecito concerne l'ottenimento, la fornitura, l'uso, il trasferimento o lo smaltimento non autorizzati, intenzionali o non intenzionali, di materiale nucleare e di altri materiali radioattivi, con attraversamento o meno di frontiere internazionali.

È impossibile per un terrorista fabbricare un dispositivo nucleare esplosivo rudimentale o un dispositivo di dispersione radiologica senza essersi procurato il materiale mediante un traffico illecito. Inoltre è possibile che anche le attrezzature e la tecnologia sensibili utilizzate per produrre materiale sensibile impiegato in un ordigno nucleare rudimentale o nella sua fabbricazione siano state ottenute attraverso un traffico illecito. Si può presumere che la circolazione transfrontaliera di materiale o tecnologia è necessaria affinché il materiale giunga alla destinazione finale. Per combattere il traffico illecito gli Stati devono pertanto porre in atto i necessari sistemi di regolamentazione, nonché sistemi tecnici (compresi strumenti di facile uso) e disporre di procedure e informazioni presso i valichi di frontiera per individuare i tentativi di contrabbando di materiali nucleari (compresi i materiali fissili radioattivi) o il commercio non autorizzato di attrezzature e tecnologia sensibili.

Misure efficaci sono necessarie anche per rispondere a tali atti e per gestire i sequestri di materiali radioattivi. Il personale degli organismi di repressione (dogane, polizia, ecc.) sovente non è formato all'uso delle attrezzature di individuazione e potrebbe quindi non avere dimestichezza con le attrezzature e la tecnologia sensibili. La formazione di tali funzionari è quindi cruciale per il successo di qualunque misura attuata per l'individuazione del traffico illecito. Una formazione differente dovrebbe essere impartita al personale di categorie differenti, sia per l'uso di strumenti di individuazione sia per interpretare la lettura data dagli strumenti in modo da mettere tale personale in grado di decidere sulle azioni successive.

2.   Obiettivi

Obiettivo globale: rafforzare la sicurezza nucleare nei paesi selezionati.

2.1.   Missione di valutazione: finanziamento delle missioni internazionali di sicurezza nucleare

L'AIEA effettuerà missioni di INSServ per accertare se sia necessario rafforzare la sicurezza nucleare in ciascuno dei 17 paesi menzionati al punto 1. Le missioni riguarderanno la protezione fisica e la sicurezza delle applicazioni nucleari e non nucleari, anche sotto il profilo dei necessari sistemi di regolamentazione, nonché le misure in atto per combattere il traffico illecito.

I progetti, che rientrano nell'ampia missione di sicurezza nucleare sopra citata:

cominceranno con la valutazione dello stato di protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi e della protezione delle installazioni o degli impianti nucleari o di ricerca in cui detti materiali sono utilizzati o depositati. Nei 17 paesi esistono complessivamente 26 installazioni o impianti nucleari. Un'ulteriore sottogruppo di installazioni e impianti contenenti tali materiali verrà selezionato per una rivalorizzazione e un sostegno successivi;

identificheranno le esigenze urgenti riguardo al miglioramento dell'infrastruttura regolamentare nei 17 Stati nonché la necessità di prevedere una protezione supplementare delle sorgenti potenti e vulnerabili. La missione servirà anche a individuare l'attrezzatura specifica necessaria per la protezione;

includerà un giudizio sull'attuale stato delle capacità e una valutazione dei requisiti necessari per rafforzare le misure adottate dallo Stato per combattere il traffico illecito.

2.2.   Attuazione di azioni specifiche riconosciute prioritarie a seguito della missione di valutazione

Progetto 1

Rafforzamento della protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l'uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari

Scopo del progetto: rafforzare la protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nei paesi selezionati.

Risultati del progetto:

protezione fisica di installazioni selezionate e rivalorizzazione degli impianti prioritari;

miglioramento dell'infrastruttura regolamentare nazionale per la protezione fisica grazie all'assistenza di esperti;

formazione del personale nei paesi selezionati.

Progetto 2

Rafforzamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari

Scopo del progetto: rafforzare la sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari nei paesi selezionati.

Risultati del progetto:

miglioramento dell'infrastruttura regolamentare nazionale per la sicurezza, anche tecnica, dei materiali nucleari grazie all'assistenza di esperti;

protezione o, se del caso, smantellamento o smaltimento di 30 sorgenti vulnerabili al massimo;

formazione del personale nei paesi selezionati.

Progetto 3

Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Scopo del progetto: rafforzare le capacità degli Stati di individuare il traffico illecito nei paesi selezionati e di rispondervi.

Risultati del progetto:

miglioramento della raccolta e valutazione delle informazioni, provenienti da fonti di pubblico accesso e dai punti di contatto degli Stati, sul traffico nucleare illecito per migliorare la conoscenza sul traffico nucleare illecito e le circostanze in cui si svolge. Queste informazioni faciliteranno anche la classificazione per priorità delle varie azioni intraprese per combattere il traffico illecito;

istituzione di quadri nazionali, grazie all'assistenza di esperti, per combattere il traffico illecito e migliorare il coordinamento nazionale del controllo della circolazione transfrontaliera di materiali radioattivi, di attrezzature e di tecnologia nucleari sensibili nei paesi selezionati;

potenziamento dell'attrezzatura di sorveglianza delle frontiere presso valichi di frontiera selezionati;

formazione per il personale degli organismi di repressione.

3.   Durata

La missione di valutazione si svolgerà entro tre mesi dalla data di firma dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'AIEA. I tre progetti saranno realizzati in parallelo nei 12 mesi successivi.

La durata totale stimata per l'attuazione dell'azione comune è di 15 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari sono i paesi in cui la valutazione e i successivi progetti saranno realizzati. Le rispettive autorità saranno aiutate a capire quali siano i punti deboli e riceveranno sostegno per trovare una soluzione e migliorare la sicurezza.

5.   Ente incaricato dell'attuazione del progetto

L'AIEA è incaricata dell'attuazione del progetto. Le missioni dell'INSServ saranno svolte secondo le modalità operative abituali per le missioni dell'AIEA, effettuate da esperti dei paesi membri dell'AIEA. I tre progetti saranno attuati direttamente dal personale dell'AIEA, da esperti scelti dai paesi membri dell'AIEA o da contraenti. Per i contraenti l'appalto di merci, opere o servizi da parte dell'AIEA nel contesto della presente azione comune è effettuato conformemente alle regole e alle procedure applicabili dell'AIEA, come specificato nell'accordo con un'organizzazione internazionale sul contributo della Comunità europea.

6.   Partecipanti terzi

Il presente progetto è finanziato al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti degli Stati membri dell'AIEA possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell'AIEA.

7.   Stima dei mezzi necessari

Il contributo dell'UE coprirà la missione di valutazione e la realizzazione dei tre progetti descritti al punto 2.2. I costi stimati sono i seguenti:

missioni di sicurezza militare (15 paesi):

203 800 EUR

progetto 1 (6 paesi):

854 200 EUR

progetto 2 (6 paesi):

1 136 700 EUR

progetto 3 (6 paesi):

946 600 EUR

È inoltre inclusa una riserva d'emergenza pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di EUR 88 500) per spese impreviste.

8.   Importo finanziario di riferimento per coprire i costi del progetto

Il costo totale del progetto è pari a EUR 3 329 000.