ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
14 maggio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 964/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 965/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2314/2003 per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali per la rivendita sul mercato interno di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

3

 

*

Regolamento (CE) n. 966/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 14 maggio 2004

4

 

 

Regolamento (CE) n. 967/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

6

 

 

Regolamento (CE) n. 968/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

8

 

 

Regolamento (CE) n. 969/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

9

 

 

Regolamento (CE) n. 970/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

12

 

 

Regolamento (CE) n. 971/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

14

 

 

Regolamento (CE) n. 972/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

15

 

 

Regolamento (CE) n. 973/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

16

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


REGOLAMENTO (CE) N. 964/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

99,2

204

63,9

212

89,5

999

84,2

0707 00 05

052

99,4

096

79,8

999

89,6

0709 90 70

052

96,3

204

51,3

999

73,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

36,9

204

43,8

220

40,3

388

70,2

400

38,0

624

58,7

999

48,0

0805 50 10

388

67,1

528

57,8

999

62,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,1

400

110,7

404

89,4

508

56,6

512

78,6

524

75,1

528

65,0

720

85,5

804

106,5

999

83,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.5.2004   

IT

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L 179/3


REGOLAMENTO (CE) N. 965/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2314/2003 per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali per la rivendita sul mercato interno di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del regolamento (CE) n. 2314/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco (2), il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali scade ogni giovedì.

(2)

È necessario sopprimere la gara parziale il cui termine scade il 10 giugno 2004 trattandosi di un giorno festivo in Germania.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2314/2003.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2314/2003 è sostituito dal seguente:

«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto il 20 maggio e il 10 giugno 2004»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2004 (GU L 111 del 17.4.2004, pag. 36).


14.5.2004   

IT

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L 179/4


REGOLAMENTO (CE) N. 966/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 14 maggio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 14 maggio 2004

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

8,35

0

1703 90 00 (2)

9,90

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


14.5.2004   

IT

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L 179/6


REGOLAMENTO (CE) N. 967/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 14 MAGGIO 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 91 00

S00

EUR/100 kg

42,33 (1)

1701 11 90 99 10

S00

EUR/100 kg

43,05 (1)

1701 12 90 91 00

S00

EUR/100 kg

42,33 (1)

1701 12 90 99 10

S00

EUR/100 kg

43,05 (1)

1701 91 00 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4602

1701 99 10 91 00

S00

EUR/100 kg

46,02

1701 99 10 99 10

S00

EUR/100 kg

46,80

1701 99 10 99 50

S00

EUR/100 kg

46,80

1701 99 90 91 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4602

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


14.5.2004   

IT

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L 179/8


REGOLAMENTO (CE) N. 968/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventisettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 49,941 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4).


14.5.2004   

IT

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L 179/9


REGOLAMENTO (CE) N. 969/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4)

Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 1 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (3). In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5)

Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6)

La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10)

Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 1 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)  GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura EUR/t

Ammontare delle restituzioni (1)

100620119000

R01

EUR/t

14

100620139000

R01

EUR/t

14

100620159000

R01

EUR/t

14

100620179000

EUR/t

100620929000

R01

EUR/t

14

100620949000

R01

EUR/t

14

100620969000

R01

EUR/t

14

100620989000

EUR/t

100630219000

R01

EUR/t

14

100630239000

R01

EUR/t

14

100630259000

R01

EUR/t

14

100630279000

EUR/t

100630429000

R01

EUR/t

14

100630449000

R01

EUR/t

14

100630469000

R01

EUR/t

14

100630489000

EUR/t

100630619100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630619900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630639100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630639900

R01

EUR/t

18

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

100630659100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630659900

R01

EUR/t

18

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

100630679100

021 e 023

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630679900

066

EUR/t

45

100630929100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630929900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630949100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630949900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630969100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630969900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630989100

021 e 023

EUR/t

25

100630989900

EUR/t

100640009000

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


(1)  La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01

500 t,

Insieme delle destinazioni R02 e R03

1 000 t,

Destinazioni 021 e 023

100 t,

Destinazioni 066

100 t,

Destinazione A97

100 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


14.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/12


REGOLAMENTO (CE) N. 970/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 12 maggio 2004.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 12 maggio 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è il seguente:

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

155,30

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

194,00

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


14.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/14


REGOLAMENTO (CE) N. 971/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 12 maggio 2004.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 12 maggio 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 36,50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


14.5.2004   

IT

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L 179/15


REGOLAMENTO (CE) N. 972/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 (3), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

(2)

A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 7 maggio al 13 maggio 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 21,98 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.


14.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/16


REGOLAMENTO (CE) N. 973/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(10)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/88 (GU L 28 del 1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

040110109000

970

EUR/100 kg

1,911

040110909000

970

EUR/100 kg

1,911

040120119500

970

EUR/100 kg

2,953

040120199500

970

EUR/100 kg

2,953

040120919000

970

EUR/100 kg

3,737

040130119400

970

EUR/100 kg

8,624

040130119700

970

EUR/100 kg

12,95

040130319100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,02

A01

EUR/100 kg

31,46

040130319400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,40

A01

EUR/100 kg

49,14

040130319700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,94

A01

EUR/100 kg

54,20

040130399100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,02

A01

EUR/100 kg

31,46

040130399400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,40

A01

EUR/100 kg

49,14

040130399700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,94

A01

EUR/100 kg

54,20

040130919100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,24

A01

EUR/100 kg

61,77

040130999100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,24

A01

EUR/100 kg

61,77

040130999500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

63,55

A01

EUR/100 kg

90,78

040210119000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

040210199000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

040210919000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2900

A01

EUR/kg

0,3500

040210999000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2900

A01

EUR/kg

0,3500

040221119200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

040221119300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,84

A01

EUR/100 kg

75,52

040221119500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

61,40

A01

EUR/100 kg

78,82

040221119900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,44

A01

EUR/100 kg

84,00

040221179000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

040221199300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,84

A01

EUR/100 kg

75,52

040221199500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

61,40

A01

EUR/100 kg

78,82

040221199900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,44

A01

EUR/100 kg

84,00

040221919100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,85

A01

EUR/100 kg

84,52

040221919200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,23

A01

EUR/100 kg

85,02

040221919350

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,91

A01

EUR/100 kg

85,89

040221919500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,91

A01

EUR/100 kg

92,31

040221999100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,85

A01

EUR/100 kg

84,52

040221999200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,23

A01

EUR/100 kg

85,02

040221999300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,91

A01

EUR/100 kg

85,89

040221999400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,62

A01

EUR/100 kg

90,66

040221999500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,91

A01

EUR/100 kg

92,31

040221999600

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

76,98

A01

EUR/100 kg

98,82

040221999700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

79,85

A01

EUR/100 kg

102,51

040221999900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

83,18

A01

EUR/100 kg

106,77

040229159200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2900

A01

EUR/kg

0,3500

040229159300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5884

A01

EUR/kg

0,7552

040229159500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,6140

A01

EUR/kg

0,7882

040229159900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,6544

A01

EUR/kg

0,8400

040229199300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5884

A01

EUR/kg

0,7552

040229199500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,6140

A01

EUR/kg

0,7882

040229199900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,6544

A01

EUR/kg

0,8400

040229919000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,6585

A01

EUR/kg

0,8452

040229999100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,6585

A01

EUR/kg

0,8452

040229999500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,7062

A01

EUR/kg

0,9066

040291119370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,312

A01

EUR/100 kg

7,589

040291199370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,312

A01

EUR/100 kg

7,589

040291319300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

6,278

A01

EUR/100 kg

8,969

040291399300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

6,278

A01

EUR/100 kg

8,969

040291999000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,57

A01

EUR/100 kg

37,96

040299119350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1359

A01

EUR/kg

0,1941

040299199350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1359

A01

EUR/kg

0,1941

040299319150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1410

A01

EUR/kg

0,2014

040299319300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1590

A01

EUR/kg

0,2271

040299399150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1410

A01

EUR/kg

0,2014

040390119000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

28,59

A01

EUR/100 kg

34,50

040390139200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

28,59

A01

EUR/100 kg

34,50

040390139300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,31

A01

EUR/100 kg

74,85

040390139500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

60,86

A01

EUR/100 kg

78,12

040390139900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,86

A01

EUR/100 kg

83,25

040390199000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,25

A01

EUR/100 kg

83,76

040390339400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5831

A01

EUR/kg

0,7485

040390339900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,6486

A01

EUR/kg

0,8325

040390519100

970

EUR/100 kg

1,911

040390599170

970

EUR/100 kg

12,95

040390599310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,02

A01

EUR/100 kg

31,46

040390599340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

32,22

A01

EUR/100 kg

46,03

040390599370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

32,22

A01

EUR/100 kg

46,03

040390599510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

32,22

A01

EUR/100 kg

46,03

040490219120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,73

A01

EUR/100 kg

29,86

040490219160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

040490239120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

040490239130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,84

A01

EUR/100 kg

75,52

040490239140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

61,40

A01

EUR/100 kg

78,82

040490239150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,44

A01

EUR/100 kg

84,00

040490299110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,85

A01

EUR/100 kg

84,52

040490299115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,23

A01

EUR/100 kg

85,02

040490299125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,91

A01

EUR/100 kg

85,89

040490299140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,91

A01

EUR/100 kg

92,31

040490819100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2900

A01

EUR/kg

0,3500

040490839110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2900

A01

EUR/kg

0,3500

040490839130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5884

A01

EUR/kg

0,7552

040490839150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,6140

A01

EUR/kg

0,7882

040490839170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,6544

A01

EUR/kg

0,8400

040490839936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1359

A01

EUR/kg

0,1941

040510119500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

131,54

L02

EUR/100 kg

108,54

A01

EUR/100 kg

146,34

040510119700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

134,83

L02

EUR/100 kg

111,25

A01

EUR/100 kg

150,00

040510199500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

131,54

L02

EUR/100 kg

108,54

A01

EUR/100 kg

146,34

040510199700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

134,83

L02

EUR/100 kg

111,25

A01

EUR/100 kg

150,00

040510309100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

131,54

L02

EUR/100 kg

108,54

A01

EUR/100 kg

146,34

040510309300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

134,83

L02

EUR/100 kg

111,25

A01

EUR/100 kg

150,00

040510309700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

134,83

L02

EUR/100 kg

111,25

A01

EUR/100 kg

150,00

040510509300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

134,83

L02

EUR/100 kg

111,25

A01

EUR/100 kg

150,00

040510509500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

131,54

L02

EUR/100 kg

108,54

A01

EUR/100 kg

146,34

040510509700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

134,83

L02

EUR/100 kg

111,25

A01

EUR/100 kg

150,00

040510909000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

139,77

L02

EUR/100 kg

115,32

A01

EUR/100 kg

155,49

040520909500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

123,34

L02

EUR/100 kg

101,76

A01

EUR/100 kg

137,21

040520909700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

128,26

L02

EUR/100 kg

105,82

A01

EUR/100 kg

142,69

040590109000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

170,78

L02

EUR/100 kg

140,92

A01

EUR/100 kg

190,00

040590909000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

136,60

L02

EUR/100 kg

112,71

A01

EUR/100 kg

151,96

040610209100

A00

EUR/100 kg

040610209230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

23,34

075

EUR/100 kg

24,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

29,17

040610209290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,71

075

EUR/100 kg

23,06

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,13

040610209300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,52

075

EUR/100 kg

10,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,90

040610209610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,65

075

EUR/100 kg

33,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,57

040610209620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,10

075

EUR/100 kg

34,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

40,12

040610209630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,85

075

EUR/100 kg

38,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,79

040610209640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

52,66

075

EUR/100 kg

55,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,83

040610209650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,88

075

EUR/100 kg

46,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,85

040610209830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,28

075

EUR/100 kg

17,30

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

20,35

040610209850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,73

075

EUR/100 kg

20,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,68

040620909100

A00

EUR/100 kg

040620909913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,39

075

EUR/100 kg

38,66

400

EUR/100 kg

13,29

A01

EUR/100 kg

45,49

040620909915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,03

075

EUR/100 kg

51,03

400

EUR/100 kg

17,71

A01

EUR/100 kg

60,04

040620909917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,04

075

EUR/100 kg

54,24

400

EUR/100 kg

18,83

A01

EUR/100 kg

63,80

040620909919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,03

075

EUR/100 kg

60,61

400

EUR/100 kg

21,01

A01

EUR/100 kg

71,30

040630319710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,80

075

EUR/100 kg

9,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,22

040630319730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,03

075

EUR/100 kg

14,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,48

040630319910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,80

075

EUR/100 kg

9,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,22

040630319930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,03

075

EUR/100 kg

14,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,48

040630319950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,23

075

EUR/100 kg

20,37

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

23,96

040630399500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,03

075

EUR/100 kg

14,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,48

040630399700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,23

075

EUR/100 kg

20,37

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

23,96

040630399930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,23

075

EUR/100 kg

20,37

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

23,96

040630399950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,57

075

EUR/100 kg

23,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,10

040630909000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,13

075

EUR/100 kg

24,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,43

040640509000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,74

075

EUR/100 kg

59,23

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,68

040640909000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,24

075

EUR/100 kg

60,81

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,54

040690139000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

62,94

075

EUR/100 kg

76,57

400

EUR/100 kg

25,31

A01

EUR/100 kg

90,09

040690159100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,04

075

EUR/100 kg

79,13

400

EUR/100 kg

26,09

A01

EUR/100 kg

93,09

040690179100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,04

075

EUR/100 kg

79,13

400

EUR/100 kg

26,09

A01

EUR/100 kg

93,09

040690219900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

63,74

075

EUR/100 kg

77,35

400

EUR/100 kg

18,72

A01

EUR/100 kg

91,00

040690239900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,97

075

EUR/100 kg

68,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

80,45

040690259900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,59

075

EUR/100 kg

67,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

79,58

040690279900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,35

075

EUR/100 kg

61,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,08

040690319119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,28

075

EUR/100 kg

56,39

400

EUR/100 kg

10,74

A01

EUR/100 kg

66,35

040690339119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,28

075

EUR/100 kg

56,39

400

EUR/100 kg

10,74

A01

EUR/100 kg

66,35

040690339919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

075

EUR/100 kg

51,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

60,85

040690339951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,72

075

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

60,89

040690359190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,46

075

EUR/100 kg

80,01

400

EUR/100 kg

25,81

A01

EUR/100 kg

94,11

040690359990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,46

075

EUR/100 kg

80,01

400

EUR/100 kg

16,88

A01

EUR/100 kg

94,11

040690379000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

62,94

075

EUR/100 kg

76,57

400

EUR/100 kg

25,31

A01

EUR/100 kg

90,09

040690619000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

69,35

075

EUR/100 kg

85,30

400

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

100,35

040690639100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

69,00

075

EUR/100 kg

84,60

400

EUR/100 kg

26,87

A01

EUR/100 kg

99,53

040690639900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

66,33

075

EUR/100 kg

81,72

400

EUR/100 kg

20,56

A01

EUR/100 kg

96,13

040690699100

A00

EUR/100 kg

040690699910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

66,33

075

EUR/100 kg

81,72

400

EUR/100 kg

20,56

A01

EUR/100 kg

96,13

040690739900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,77

075

EUR/100 kg

70,35

400

EUR/100 kg

22,12

A01

EUR/100 kg

82,77

040690759900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,17

075

EUR/100 kg

71,12

400

EUR/100 kg

9,34

A01

EUR/100 kg

83,66

040690769300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

52,45

075

EUR/100 kg

63,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,08

040690769400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,74

075

EUR/100 kg

71,47

400

EUR/100 kg

9,72

A01

EUR/100 kg

84,09

040690769500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,88

075

EUR/100 kg

67,41

400

EUR/100 kg

9,72

A01

EUR/100 kg

79,31

040690789100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,19

075

EUR/100 kg

67,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

79,17

040690789300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,46

075

EUR/100 kg

69,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

82,05

040690789500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

56,92

075

EUR/100 kg

68,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

80,79

040690799900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,47

075

EUR/100 kg

56,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

66,79

040690819900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,74

075

EUR/100 kg

71,47

400

EUR/100 kg

19,99

A01

EUR/100 kg

84,09

040690859930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

63,44

075

EUR/100 kg

77,58

400

EUR/100 kg

24,92

A01

EUR/100 kg

91,28

040690859970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,17

075

EUR/100 kg

71,12

400

EUR/100 kg

21,80

A01

EUR/100 kg

83,66

040690869100

A00

EUR/100 kg

040690869200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,37

075

EUR/100 kg

67,28

400

EUR/100 kg

13,08

A01

EUR/100 kg

79,16

040690869300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,14

075

EUR/100 kg

67,99

400

EUR/100 kg

14,35

A01

EUR/100 kg

79,99

040690869400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,51

075

EUR/100 kg

71,47

400

EUR/100 kg

16,23

A01

EUR/100 kg

84,09

040690869900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

63,44

075

EUR/100 kg

77,58

400

EUR/100 kg

19,00

A01

EUR/100 kg

91,28

040690879100

A00

EUR/100 kg

040690879200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,48

075

EUR/100 kg

56,05

400

EUR/100 kg

11,71

A01

EUR/100 kg

65,94

040690879300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,70

075

EUR/100 kg

62,44

400

EUR/100 kg

13,21

A01

EUR/100 kg

73,46

040690879400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,01

075

EUR/100 kg

63,39

400

EUR/100 kg

14,48

A01

EUR/100 kg

74,57

040690879951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,69

075

EUR/100 kg

70,19

400

EUR/100 kg

20,00

A01

EUR/100 kg

82,58

040690879971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,69

075

EUR/100 kg

70,19

400

EUR/100 kg

16,23

A01

EUR/100 kg

82,58

040690879972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,58

075

EUR/100 kg

30,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,34

040690879973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

56,65

075

EUR/100 kg

68,92

400

EUR/100 kg

11,39

A01

EUR/100 kg

81,09

040690879974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

61,48

075

EUR/100 kg

74,48

400

EUR/100 kg

11,39

A01

EUR/100 kg

87,62

040690879975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

62,70

075

EUR/100 kg

75,30

400

EUR/100 kg

15,10

A01

EUR/100 kg

88,60

040690879979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,97

075

EUR/100 kg

68,38

400

EUR/100 kg

11,39

A01

EUR/100 kg

80,45

040690889100

A00

EUR/100 kg

040690889300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,91

075

EUR/100 kg

54,95

400

EUR/100 kg

14,35

A01

EUR/100 kg

64,65

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie „A“, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Santa Sede, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro e gli Stati Uniti d'America.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

„970“ comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.