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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
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Sommario |
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pagina |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
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1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/e1 |
AVVISO DELLA COMMISSIONE
Un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi degli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati prima dell’adesione sarà pubblicata in lingua estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ceca. I volumi di tale edizione appariranno progressivamente tra il 1o maggio e la fine del 2004.
In tali condizioni e in attesa della pubblicazione di tali volumi, la versione elettronica dei testi è disponibile su EUR-Lex e fa le veci, per il tempo necessario, della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 58 dell’Atto di adesione del 2003.
L’indirizzo del sito EUR-Lex è: http://europa.eu.int/eur-lex/it/accession.html
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 930/2004 DEL CONSIGLIO
del 1o maggio 2004
su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 290,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 41,
visto il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (1), e il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (2), i quali due regolamenti sono in seguito denominati «regolamento n. 1»,
visto il regolamento interno del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la richiesta presentata dal governo maltese del 31 marzo 2004,
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito dell'adesione di Malta all'Unione europea e a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 1, il maltese è una lingua ufficiale e una lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione. |
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(2) |
Di conseguenza, i regolamenti e gli altri testi di portata generale devono essere redatti anche in maltese, come previsto nell'articolo 4 del regolamento n. 1. La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dovrebbe essere pubblicata anche in maltese, come previsto nell'articolo 5 di detto regolamento. |
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(3) |
Dai contatti tra le autorità maltesi e le istituzioni dell'Unione europea è emerso che, data la situazione attuale per quanto concerne l'assunzione di linguisti maltesi e la conseguente carenza di traduttori qualificati, non è possibile garantire la redazione in maltese di tutti gli atti adottati dalle istituzioni. |
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(4) |
Tale situazione perdurerà per qualche tempo, in attesa dell'applicazione delle misure transitorie adottate in stretta cooperazione fra le autorità maltesi e le istituzioni dell'Unione europea per supplire alla carenza di traduttori qualificati. Nel frattempo la situazione non dovrebbe avere un'incidenza negativa sulle attività dell'Unione, rallentando i lavori delle sue istituzioni. |
|
(5) |
L'articolo 8 del regolamento n. 1 autorizza il Consiglio, su richiesta dello Stato membro interessato, a determinare l'uso delle lingue per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali. Conformemente alla Costituzione di Malta, il maltese e l'inglese sono le lingue ufficiali di Malta e ogni legge deve essere promulgata sia in maltese sia in inglese, fermo restando che in caso di controversia prevale la versione maltese, salvo disposizione contraria. |
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(6) |
In considerazione della situazione sopra esposta e su richiesta del governo maltese, è opportuno decidere, a titolo eccezionale e transitorio, che le istituzioni dell'Unione europea non debbano essere vincolate dall'obbligo di redigere o tradurre in maltese tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia. È tuttavia opportuno che tale deroga sia parziale e pertanto è opportuno escludere dal suo ambito di applicazione i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
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(7) |
Lo status del maltese in quanto lingua ufficiale e lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione rimane impregiudicato. |
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(8) |
Al termine del periodo transitorio, tutti gli atti che a tale data non siano ancora stati pubblicati in maltese dovrebbero essere pubblicati anche in tale lingua, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga al regolamento n. 1 e per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, le istituzioni dell’Unione europea non sono vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in maltese e di pubblicarli in detta lingua nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Articolo 2
Entro 30 mesi dalla sua adozione, il Consiglio esamina l’applicazione del presente regolamento e decide se prorogarlo di un ulteriore anno.
Articolo 3
Al termine del periodo transitorio, tutti gli atti, che a tale data non siano ancora stati pubblicati in lingua maltese, sono pubblicati anche in tale lingua.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o maggio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN
(1) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU 17 del 6.10.1958, pag. 401/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
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1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 931/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
84,6 |
|
204 |
65,7 |
|
|
212 |
120,5 |
|
|
999 |
90,3 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
147,8 |
|
068 |
106,2 |
|
|
204 |
44,3 |
|
|
999 |
99,4 |
|
|
0709 10 00 |
220 |
80,1 |
|
999 |
80,1 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
106,8 |
|
204 |
60,1 |
|
|
628 |
136,0 |
|
|
999 |
101,0 |
|
|
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 |
052 |
47,2 |
|
204 |
48,4 |
|
|
212 |
59,1 |
|
|
220 |
45,2 |
|
|
400 |
44,1 |
|
|
624 |
75,1 |
|
|
999 |
53,2 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
46,0 |
|
999 |
46,0 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
060 |
43,3 |
|
388 |
107,3 |
|
|
400 |
108,6 |
|
|
404 |
91,1 |
|
|
508 |
85,5 |
|
|
512 |
95,7 |
|
|
524 |
70,1 |
|
|
528 |
91,2 |
|
|
720 |
81,7 |
|
|
999 |
86,1 |
|
|
0808 20 50 |
060 |
66,7 |
|
388 |
72,9 |
|
|
400 |
84,3 |
|
|
512 |
58,2 |
|
|
528 |
76,7 |
|
|
720 |
70,3 |
|
|
999 |
71,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 932/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
10,86 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
22,60 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
22,60 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
10,86 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(periodo dal 16.4.2004 al 29.4.2004)
|
1. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 33,22 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 48,75 EUR/t. |
|
3. |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(4) Fob Duluth.
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1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 933/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(3) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione. |
|
(4) |
Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato. |
|
(5) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
|
(EUR/t) |
||||||||
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 5 |
1o term. 6 |
2o term. 7 |
3o term. 8 |
4o term. 9 |
5o term. 10 |
6o term. 11 |
|
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1001 10 00 9400 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1001 90 99 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1002 00 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1003 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1004 00 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
+9 |
–10 |
–10 |
— |
— |
|
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1005 90 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
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1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1101 00 15 9100 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1101 00 15 9130 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1101 00 15 9150 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1101 00 15 9170 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1101 00 15 9180 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
||||||||
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 934/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(3) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 5 |
1o term. 6 |
2o term. 7 |
3o term. 8 |
4o term. 9 |
5o term. 10 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Codice prodotto |
Destinazione |
6o term. 11 |
7o term. 12 |
8o term. 1 |
9o term. 2 |
10o term. 3 |
11o term. 4 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 935/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie. |
|
(2) |
Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni. |
|
(3) |
Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette. |
|
(4) |
I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 della Commissione (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(3) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
|
(EUR/t) |
|
|
Codice prodotto |
Ammontare della restituzione |
|
1001 10 00 9400 |
0,00 |
|
1001 90 99 9000 |
0,00 |
|
1002 00 00 9000 |
0,00 |
|
1003 00 90 9000 |
0,00 |
|
1005 90 00 9000 |
0,00 |
|
1006 30 92 9100 |
64,00 |
|
1006 30 92 9900 |
64,00 |
|
1006 30 94 9100 |
64,00 |
|
1006 30 94 9900 |
64,00 |
|
1006 30 96 9100 |
64,00 |
|
1006 30 96 9900 |
64,00 |
|
1006 30 98 9100 |
64,00 |
|
1006 30 98 9900 |
64,00 |
|
1006 30 65 9900 |
64,00 |
|
1007 00 90 9000 |
0,00 |
|
1101 00 15 9100 |
0,00 |
|
1101 00 15 9130 |
0,00 |
|
1102 10 00 9500 |
0,00 |
|
1102 20 10 9200 |
24,23 |
|
1102 20 10 9400 |
20,77 |
|
1103 11 10 9200 |
0,00 |
|
1103 13 10 9100 |
31,16 |
|
1104 12 90 9100 |
0,00 |
|
NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. |
|
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 936/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 maggio 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco. |
|
(3) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 43,181 euro/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 maggio 2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 937/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 29 aprile 2004 dal regolamento (CE) n. 840/2004 della Commissione (3), conformemente agli allegati del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).
(3) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 58.
ALLEGATO I
Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso
|
(in EUR/t) |
|||||
|
Codice NC |
Dazio all'importazione (1) |
||||
|
Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (2) |
Bangladesh (6) |
Basmati India e Pakistan (7) |
Egitto (8) |
||
|
1006 10 21 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 23 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 25 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 27 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 92 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 94 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 96 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 10 98 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
|
1006 20 11 |
234,41 |
77,70 |
112,87 |
|
175,81 |
|
1006 20 13 |
234,41 |
77,70 |
112,87 |
|
175,81 |
|
1006 20 15 |
234,41 |
77,70 |
112,87 |
|
175,81 |
|
1006 20 17 |
214,61 |
70,77 |
102,96 |
0,00 |
160,96 |
|
1006 20 92 |
234,41 |
77,70 |
112,87 |
|
175,81 |
|
1006 20 94 |
234,41 |
77,70 |
112,87 |
|
175,81 |
|
1006 20 96 |
234,41 |
77,70 |
112,87 |
|
175,81 |
|
1006 20 98 |
214,61 |
70,77 |
102,96 |
0,00 |
160,96 |
|
1006 30 21 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 23 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 25 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 27 |
— |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 42 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 44 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 46 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 48 |
— |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 61 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 63 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 65 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 67 |
— |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 92 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 94 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 96 |
388,70 |
123,65 |
179,44 |
|
291,53 |
|
1006 30 98 |
— |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 40 00 |
41,18 |
|
96,00 |
||
(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.
(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.
(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.
(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.
(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].
(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).
ALLEGATO II
Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso
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|
Risone |
Tipo Indica |
Tipo Japonica |
Rotture |
||||
|
Semigreggio |
Lavorato |
Semigreggio |
Lavorato |
|||||
|
214,61 |
416,00 |
234,41 |
388,70 |
||||
| 2. Elementi di calcolo: |
||||||||
|
— |
329,62 |
240,25 |
334,01 |
418,57 |
— |
||
|
— |
— |
— |
308,64 |
393,20 |
— |
||
|
— |
— |
— |
25,37 |
25,37 |
— |
||
|
— |
USDA e operatori |
USDA e operatori |
Operatori |
Operatori |
— |
||
(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 938/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 2004, è fissata una restituzione massima pari a 175,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 939/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione (3) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara. |
|
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 2004 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19).
(3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 940/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 2004, è fissata una restituzione massima pari a 64,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 941/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 2004, è fissata una restituzione massima pari a 64,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/22 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
del 1o maggio 2004
relativa alla nomina di giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee
(2004/489/CE, Euratom)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,
visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea («atto di adesione del 2003»), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 46, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione del 2003 prevede la nomina di dieci giudici alla Corte di giustizia. Il mandato di cinque di questi giudici scade il 6 ottobre 2006. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 6 ottobre 2009. |
|
(2) |
Pertanto, conformemente al suddetto articolo e previa l'estrazione a sorte ivi prevista, è necessario nominare dieci giudici supplementari alla Corte di giustizia delle Comunità europee, |
DECIDONO:
Articolo 1
Sono nominati giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 1o maggio 2004 al 6 ottobre 2006:
|
|
Sig. Jiří MALENOVSKÝ |
|
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Sig. George ARESTIS |
|
|
Sig. Egils LEVITS |
|
|
Sig. Pranas KŪRIS |
|
|
Sig. Anthony BORG-BARTHET. |
Articolo 2
Sono nominati giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 1o maggio 2004 al 6 ottobre 2009:
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Sig. Uno LÕHMUS |
|
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Sig. Endre JUHÁSZ |
|
|
Sig. Jerzy MAKARCZYK |
|
|
Sig. Marko ILEŠIČ |
|
|
Sig. Ján KLUČKA. |
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il 1o maggio 2004.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 1o maggio 2004.
Il presidente
A. ANDERSON
|
1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/23 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
del 1o maggio 2004
relativa alla nomina di giudici al Tribunale di primo grado delle Comunità europee
(2004/490/CE, Euratom)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140,
visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea («atto di adesione» del 2003), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione del 2003 prevede la nomina di dieci giudici al Tribunale di primo grado. Il mandato di cinque di questi giudici scade il 31 agosto 2004. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 31 agosto 2007. |
|
(2) |
Pertanto, conformemente al suddetto articolo e previa l'estrazione a sorte ivi prevista, è necessario nominare dieci giudici supplementari al Tribunale di primo grado. |
|
(3) |
La nomina del decimo giudice può essere effettuata solo a una data successiva, |
DECIDONO:
Articolo 1
Sono nominati giudici al Tribunale di primo grado per il periodo dal 1o maggio 2004 al 31 agosto 2004:
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Sig.ra Küllike JÜRIMÄE |
|
|
Sig. Savvas S. PAPASAVVAS |
|
|
Sig. Ottó CZÚCZ |
|
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Sig.ra Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA |
|
|
Sig. Daniel ŠVÁBY. |
Articolo 2
Sono nominati giudici al Tribunale di primo grado per il periodo dal 1o maggio 2004 al 31 agosto 2007:
|
|
Sig.ra Irena PELIKÁNOVÁ |
|
|
Sig.ra Ingrīda LABUCKA |
|
|
Sig. Vilenas VADAPALAS |
|
|
Sig.ra Ena CREMONA. |
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il 1o maggio 2004.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 1o maggio 2004.
Il presidente
A. ANDERSON
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1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi degli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati prima dell’adesione sarà pubblicata in lingua estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ceca. I volumi di tale edizione appariranno progressivamente tra il 1o maggio e la fine del 2004.
In tali condizioni e in attesa della pubblicazione di tali volumi, la versione elettronica dei testi è disponibile su EUR-Lex.
L’indirizzo del sito EUR-Lex è: http://europa.eu.int/eur-lex/it/accession.html