16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/20


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

(2013/536/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0226/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione (4) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

vista la decisione n. 31/2008 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (7),

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0061/2013),

1.

rinvia la decisione di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per l’esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l’esercizio 2011;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 68 del 15.3.2011.

(2)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)  GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 aprile 2013

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0226/2012] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione (4) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

vista la decisione n. 31/2008 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (7),

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0061/2013),

A.

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2012 hanno sottolineato che «occorre esplorare ulteriormente le questioni concernenti […] la legittimità e la responsabilità democratiche»;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento sta analizzando per la prima volta l’attuazione e la gestione del bilancio amministrativo da parte del Consiglio europeo;

C.

considerando che tutte le istituzioni dell’Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell’Unione in merito ai fondi loro affidati in qualità di istituzioni dell’Unione;

1.

nota con soddisfazione che la Corte dei conti ha stimato, sulla base dei lavori di rendicontazione effettuati, che i pagamenti relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi sono, nell’insieme, esenti da errore significativo;

2.

sottolinea che, nella relazione annuale 2011, la Corte dei conti ha incluso osservazioni sul Consiglio europeo e il Consiglio per quanto riguarda procedure di appalto relative a servizi di pulizia e all’acquisto di abbigliamento e scarpe da lavoro, in merito alle quali sono state riscontrate alcune carenze nell’applicazione dei criteri di selezione e aggiudicazione;

3.

prende atto delle risposte fornite alle osservazioni della Corte dei conti e concorda con le raccomandazioni di quest’ultima secondo cui gli ordinatori dovrebbero migliorare la concezione, il coordinamento e i risultati delle procedure di appalto mediante controlli adeguati ed orientamenti migliori; raccomanda altresì un’applicazione più rigorosa delle norme in materia di appalti, cui tutte le istituzioni dell’Unione sono tenute a conformarsi;

4.

nota che nel 2011 il Consiglio europeo e il Consiglio disponevano di stanziamenti d’impegno pari a 506 842 003,08 EUR (642 000 000 EUR nel 2010), con un tasso di utilizzo del 90 %, ossia inferiore rispetto al 2010; è preoccupato per il fatto che il tasso di sottoutilizzo è aumentato e continua ad essere elevato; chiede il miglioramento del tasso di sottoutilizzo del bilancio e il controllo delle modifiche apportate e suggerisce lo sviluppo di indicatori chiave di performance nell’ambito dei settori più sensibili, come le spese di viaggio delle delegazioni, la logistica e l’interpretazione;

5.

evidenzia il ruolo che il trattato sul funzionamento dell’Unione europea conferisce al Parlamento europeo in relazione al discarico del bilancio;

6.

ritiene che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio dovrebbe essere separato al fine di contribuire alla trasparenza della loro gestione finanziaria e ad una maggiore assunzione di responsabilità da parte di entrambe le istituzioni;

7.

rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio, non vi è alcun «gentlemen’s agreement» tra Parlamento e Consiglio in relazione al discarico per il Consiglio;

8.

ribadisce il proprio auspicio che il Parlamento riceva la relazione annuale di attività completa, comprendente un quadro generale di tutte le risorse umane, suddivise per categoria, grado, genere, nazionalità e formazione professionale; sottolinea che il servizio giuridico del Parlamento, nonché gli esperti giuridici indipendenti, concordano sul fatto che il Parlamento abbia diritto a tali informazioni;

9.

auspica che il Parlamento riceva le decisioni interne del Consiglio in materia di bilancio;

10.

constata in modo particolare ed esprime la propria preoccupazione per le raccomandazioni di audit interno per l’esercizio 2011 in relazione ai contratti di consulenza IT ed ai contratti di sicurezza, in cui sussistono ancora debolezze nella gestione finanziaria e nelle procedure di appalto;

11.

è preoccupato in merito ai controlli eseguiti sulle revisioni finanziarie effettuate prima del 2010, in relazione alle quali alcune raccomandazioni relative ai programmi di lavoro del 2007, 2008 e 2009 restano inapplicate; invita il Consiglio ad adottare misure concrete per migliorare l’attuazione di tali raccomandazioni;

12.

prende atto del fatto che il Consiglio abbia adottato misure intese a migliorare le prestazioni del progetto «palazzo Europa» ed in particolare per l’istituzione di un’équipe permanente per seguire l’attuazione del progetto insieme al piano di relazione e alla creazione di una piattaforma documentale;

13.

invita il Consiglio a fornire una spiegazione scritta esaustiva che riporti nel dettaglio l’importo totale di stanziamenti utilizzati per l’acquisto dell’edificio Résidence Palace, le voci di bilancio da cui sono stati prelevati gli stanziamenti, le rate versate finora, le rate restanti da pagare e la destinazione prevista per l’edificio non oltre il 1o luglio 2013;

14.

prende atto delle modifiche fondamentali al bilancio per l’esercizio 2011, con l’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e la riduzione della spesa prevista per il funzionamento del Consiglio europeo e del Consiglio;

15.

è costernato che l’istituzione del SEAE non sia stata anticipata nel progetto di bilancio 2011; prende atto del fatto che un aumento degli stanziamenti era necessario al fine di preparare l’adesione della Croazia e rinforzare l’ufficio del presidente del Consiglio europeo;

16.

invita il Consiglio a presentare informazioni dettagliate in merito agli accordi sul livello dei servizi istituiti con il SEAE ed alle misure concrete adottate per promuovere la ristrutturazione amministrativa; è del parere che la gestione delle risorse umane da parte del Consiglio non sia stata abbastanza efficiente;

17.

deplora che il Consiglio continui a rifiutarsi di rispondere alle domande del Parlamento e reputa che un controllo efficace dell’attuazione del bilancio dell’Unione richieda che il Consiglio sia disposto ad avere un dialogo aperto e formale con la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento; sottolinea la necessità per entrambe le istituzioni di disporre di una cooperazione soddisfacente;

18.

ribadisce che il Parlamento sta ancora aspettando la risposta del Consiglio sulle azioni e la richiesta di documenti di cui alla sua risoluzione del 10 maggio 2012 (9); invita il segretario generale del Consiglio a fornire alla commissione del Parlamento competente per la procedura di discarico esaurienti risposte scritte a tali domande:

19.

ribadisce che la spesa del Consiglio deve essere controllata come quella delle altre istituzioni; è del parere che gli elementi fondamentali di tale controllo siano stabiliti nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012 (10);

20.

deplora le difficoltà registrate nelle procedure di discarico per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010, a causa della mancanza di collaborazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio del Consiglio per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 per i motivi esposti nelle sue risoluzioni del 10 maggio 2011 (11), del 25 ottobre 2011 (12), del 10 maggio 2012 (13) e del 23 ottobre 2012 (14);

21.

ricorda che, in occasione dei negoziati su un regolamento finanziario rivisto, non è stato possibile trovare un accordo in vista di un miglioramento della procedura di discarico; ritiene che se il Consiglio continua a rifiutarsi di cooperare con il Parlamento, la commissione per il controllo dei bilanci sarà costretta a presentare alla Commissione le proprie domande e richieste di informazioni sul bilancio del Consiglio;

22.

ripete che la Commissione, nella sua risposta del 25 novembre 2011 alla lettera del presidente della commissione per il controllo dei bilanci, dichiara che è auspicabile che il Parlamento continui a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, incluso il Consiglio, come avvenuto fino ad ora;

23.

ritiene auspicabile che il Parlamento eserciti il suo potere di concedere il discarico ai sensi degli articoli 316, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in linea con l’attuale interpretazione e prassi, in particolare per concedere il discarico ad ogni titolo di bilancio singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell’Unione;

24.

deplora il fatto che il Consiglio non sia sufficientemente trasparente e sottolinea che tutte le istituzioni europee hanno il dovere di rispettare le stesse norme in materia di trasparenza; è convinto che il Parlamento e il Consiglio, nella loro veste di colegislatori, dovrebbero applicare gli stessi standard di trasparenza e invita il Consiglio a migliorare i propri risultati in questo settore senza indugio.


(1)  GU L 68 del 15.3.2011.

(2)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)  GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(9)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.

(10)  GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.

(11)  GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.

(12)  GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

(13)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.

(14)  GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.