17.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/123


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 maggio 2012

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2010

(2012/560/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2009 [COM(2011) 736] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SEC(2011) 1350 e SEC(2011) 1351],

visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2010 [COM(2011) 471 — C7-0273/2011],

vista la relazione annuale della Commissione del 27 aprile 2011 sulla gestione finanziaria dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2010,

viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2011) 334],

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte della Commissione (1) e delle relazioni speciali della Corte dei conti,

vista la dichiarazione (2) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste le raccomandazioni del Consiglio del 21 febbraio 2012 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2010 (05458/2012 — C7-0047/2012, 05459/2012 — C7-0048/2012, 05460/2012 — C7-0049/2012),

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (5) come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio (6),

visto l’articolo 33 dell’accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (9),

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9o Fondo europeo di sviluppo (10),

visto l’articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (11),

visti l’articolo 76, l’articolo 77, terzo trattino, e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0100/2012),

1.   

concede il discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2010;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 326 del 10.11.2011, pag. 251.

(2)   GU C 326 del 10.11.2011, pag. 262.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(10)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.

(11)   GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 maggio 2012

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2010

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2009 [COM(2011) 736] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SEC(2011) 1350 e SEC(2011) 1351],

visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2010 [COM(2011) 471 — C7-0273/2011],

vista la relazione annuale della Commissione del 27 aprile 2011 sulla gestione finanziaria dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2010,

viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2011) 334],

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dell’8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte della Commissione (1) e delle relazioni speciali della Corte dei conti,

vista la dichiarazione (2) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste le raccomandazioni del Consiglio del 21 febbraio 2012 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2010 (05458/2012 — C7-0047/2012, 05459/2012 — C7-0048/2012, 05460/2012 — C7-0049/2012),

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (5) come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio (6),

visto l’articolo 33 dell’accordo interno, del 20 dicembre 1995, tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

viste le sue risoluzioni del 5 luglio 2011 sul potenziamento dell’impatto della politica dell’Unione europea in materia di sviluppo (9) e sul futuro del sostegno finanziario dell’UE ai paesi in via di sviluppo (10),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull’efficacia degli aiuti (11),

vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 su «Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull’efficacia degli aiuti dell’UE»  (12),

vista la relazione del Comitato di assistenza allo sviluppo dell’OCSE sull’efficacia degli aiuti, che riferisce sui progressi compiuti in merito all’attuazione della dichiarazione di Parigi del giugno 2009,

visto il Consenso di Tunisi per uno sviluppo efficace, del 4 e 5 novembre 2010, su un’agenda africana per l’efficacia dello sviluppo,

visto il documento finale della riunione di alto livello dell’OCSE sull’efficacia degli aiuti del dicembre 2011 a Busan,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (13),

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9o Fondo europeo di sviluppo (14),

visto l’articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (15),

visti l’articolo 76, l’articolo 77, terzo trattino, e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0100/2012),

A.

considerando che l’obiettivo principale dell’accordo di Cotonou in quanto quadro delle relazioni dell’Unione con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) consiste nel ridurre e, in definitiva, eliminare la povertà, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di integrazione progressiva dei paesi ACP e PTOM nell’economia mondiale;

B.

considerando che il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il più importante strumento finanziario dell’Unione europea per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP;

C.

considerando che, nonostante la reiterata richiesta del Parlamento di iscrivere in bilancio il FES, la Commissione ha proposto, nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata «Un bilancio per la strategia 2020» [COM(2011) 500], che il FES rimanga al di fuori del bilancio dell’Unione per il periodo 2014-2020, il che significa che i FES continueranno a essere attuati non mediante il regolamento finanziario, ma secondo regole finanziarie specifiche;

D.

considerando che l’importo complessivo degli aiuti erogati tramite il FES sta aumentando notevolmente, dato che il volume degli aiuti dell’Unione a titolo del 10o FES per il periodo 2008-2013 è stato fissato a 22 682 000 000 EUR, il che rappresenta un aumento nominale del 37 % annuo rispetto alla dotazione finanziaria del 9o FES e che, mentre le erogazioni del FES sono raddoppiate dal 2000 al 2010, permane il problema della capacità di assorbimento;

E.

considerando che un anno dopo la sua istituzione, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), che condivide con la Commissione la responsabilità di gestire gli aiuti europei allo sviluppo, è stato criticato per la sua inefficacia nonché per gravi problemi strutturali e transitori in seno alle delegazioni dell’Unione;

F.

considerando che il paesaggio relativo all’aiuto allo sviluppo è in continua evoluzione e che l’aiuto allo sviluppo rientra in un contesto più ampio in cui gli scambi, le rimesse e altre fonti di reddito sono attualmente più importanti dei pagamenti dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per molti paesi in via di sviluppo;

G.

considerando che la trasparenza e la responsabilità — tra donatori e paesi partner da un lato e tra lo Stato partner e i suoi cittadini dall’altro — sono un requisito essenziale per aiuti efficaci e che, nella dichiarazione di Parigi e nel programma d’azione di Accra sull’efficacia degli aiuti, i donatori e i paesi partner hanno deciso di divulgare in tempo utile informazioni dettagliate sui flussi degli aiuti attuali e futuri, in modo che i paesi in via di sviluppo possano mettere in atto procedure di bilancio e verificare i loro conti in modo più preciso;

H.

considerando che l’aiuto allo sviluppo è spesso erogato in un contesto caratterizzato da istituzioni pubbliche deboli, da una diffusa corruzione e da sistemi di controllo interni insufficienti dello Stato beneficiario e che la revisione contabile della dotazione dell’Unione per lo sviluppo riveste pertanto una particolare importanza;

I.

considerando che il 2010 è stato un anno di sfide difficili per la cooperazione allo sviluppo a livello globale, dovute ad esempio all’inizio della crisi finanziaria e del debito a livello mondiale, all’aumento dei prezzi delle derrate alimentari e al terremoto di Haiti,

1.   

ricorda che il FES è attuato mediante progetti e sostegno al bilancio e che nel 2010 il 66 % dei fondi è confluito in progetti e il 34 % è stato incanalato attraverso il sostegno al bilancio; ricorda che, nel 2010, il 49 % dei pagamenti del FES è stato gestito nel quadro di una gestione centralizzata, ossia che la Commissione ha attuato direttamente le attività di aiuto; che l’11 % dei pagamenti è stato gestito mediante una gestione congiunta, ossia attraverso organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Banca centrale, e che il 40 % dei pagamenti è stato gestito nel quadro di una gestione decentrata, ovvero che la Commissione ha affidato alcuni compiti di attuazione alle autorità dei paesi beneficiari;

2.   

nota con soddisfazione che, a metà del periodo di applicazione del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES), è stato raggiunto un livello record dei pagamenti lordi e che il tasso d’impegno è prossimo al 50 %, il che rende perseguibile l’obiettivo di impegnare l’intero decimo FES entro il 2013; è preoccupato, tuttavia, per i bassissimi tassi d’impegno delle dotazioni regionali (20 %) e di quelle dei paesi e territori d’oltremare (3 %), a metà del decimo FES; chiede alla Commissione di accelerare urgentemente l’attuazione dei programmi indicativi regionali e dei programmi concernenti i paesi e territori d’oltremare;

3.   

ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che il Parlamento non ha il diritto di controllare le operazioni del FES in modo analogo a quanto avviene per altri strumenti di aiuto come lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI); esorta la Commissione a presentare proposte concrete per migliorare il controllo democratico del Parlamento sul FES allineandolo con quello esercitato sul DCI; sottolinea altresì l’importanza di una vigilanza sul FES da parte dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE;

Iscrizione in bilancio del FES

4.

ribadisce la sua posizione a favore dell’iscrizione in bilancio del FES; è convinto che si tratti di un passo fondamentale per rafforzare il controllo democratico, la responsabilità e la trasparenza dei finanziamenti e per garantire maggiore coerenza alla politica dell’Unione nei confronti dei paesi ACP; sottolinea che l’iscrizione in bilancio ridurrebbe i costi di transazione e semplificherebbe le procedure contabili e dei sistemi di informazione, grazie all’introduzione di una sola serie di norme amministrative e strutture decisionali in luogo di due; si aspetta che la Commissione garantisca che l’iscrizione in bilancio non avvenga a spese di una perdita di prevedibilità dei finanziamenti ACP;

5.

si rammarica fortemente che la Commissione nella sua comunicazione «Un bilancio per la strategia 2020» non abbia proposto di integrare il FES nel bilancio dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario 2014-2020; insiste perché, quanto prima e non oltre il 2020, alla scadenza dell’accordo di Cotonou, il FES sia integrato nel bilancio dell’Unione; incoraggia con forza la Commissione a preparare l’integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio senza ulteriori indugi;

6.

esorta il Consiglio e gli Stati membri a rispondere favorevolmente alla proposta della Commissione e ad acconsentire a che il FES sia integralmente incorporato nel bilancio dell’Unione a partire dal 2020; ritiene che tale misura sia attesa da troppo tempo; si aspetta che la Commissione adempia a tale impegno e prenda tutte le misure necessarie per cominciare a preparare l’iscrizione in bilancio del FES;

7.

sottolinea che l’integrazione del FES nel bilancio dell’Unione non implica una riduzione della spesa complessiva per la cooperazione allo sviluppo;

Dichiarazione di affidabilità

Affidabilità dei conti

8.

accoglie con favore il parere della Corte dei conti secondo cui i conti annuali definitivi dell’ottavo, nono e decimo FES presentano correttamente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria dei FES al 31 dicembre 2010;

9.

ricorda il parere della Corte dei conti secondo cui esiste ancora una frequenza elevata di errori di codificazione; prende atto della constatazione della Corte dei conti secondo cui, benché tali errori non abbiano avuto un impatto materiale sui conti annuali nel 2010, essi possono influire sull’affidabilità dei dati di gestione finanziaria di EuropeAid;

10.

prende atto del piano d’azione di EuropeAid, inteso a migliorare la qualità delle informazioni relative ai contratti nel suo sistema di gestione dell’informazione e contabilità (CRIS), nonché dell’iniziativa in materia di contabilità volta ad aiutare gli utenti a codificare e classificare correttamente le informazioni contabili; attende l’avvio di una revisione del modulo di audit del sistema CRIS nel 2012; chiede alla Commissione di riferire alle commissioni competenti del Parlamento se la riduzione prevista di tali errori di codificazione persistenti e un ulteriore miglioramento della qualità di immissione dei dati sono stati effettivamente attuati;

11.

nota con soddisfazione che l’introduzione del nuovo sistema di contabilità per competenza (ABAC-FES) è stata praticamente completata; nota che il nuovo sistema di contabilità rafforza il contesto contabile e migliora la qualità della codificazione;

Regolarità delle operazioni

12.

nota con soddisfazione che, secondo la Corte dei conti, le entrate e gli impegni sono esenti da errori significativi, ma è preoccupato per la frequenza significativa di errori non quantificabili che riguardano gli impegni in termini di rispetto delle procedure di appalto e dei termini legali per la firma dei contratti;

13.

è preoccupato per il parere della Corte dei conti relativo alla legalità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti, secondo cui i pagamenti sono stati inficiati da errori in misura rilevante; ricorda che la stima della Corte dei conti relativa al tasso di errore più probabile per i pagamenti per l’ottavo, il nono e il decimo FES è del 3,4 %, è superiore alla soglia di rilevanza del 2 % e che, per tutti i tipi di progetti, a eccezione degli appalti di forniture, sono stati riscontrati errori quantificabili e non quantificabili;

14.

constata che, per quanto riguarda i pagamenti relativi ai progetti, i principali tipi di errori quantificabili individuati rimasti riguardano i seguenti aspetti: a) la precisione: errori di calcolo; b) la frequenza: assenza di fatture o di altra documentazione di sostegno per i servizi prestati o le merci fornite; c) l’eleggibilità: spese sostenute al di fuori del periodo di attuazione o relative a voci non previste nel contratto e pagamenti non dovuti dell’IVA o mancata applicazione di sanzioni obbligatorie;

15.

è particolarmente allarmato per l’aumento dei progetti a scarso rendimento constatato nel 2010 (12,6 % a fronte dell’11 % nel 2009) (16) e il persistente alto tasso di errore negli impegni a livello di gestione decentrata;

16.

deplora la persistente frequenza elevata di errori non quantificabili che riguardano i pagamenti; nota che gli errori non quantificabili riguardavano principalmente le garanzie di buona esecuzione, la non conformità con le procedure di autorizzazione e aggiudicazione degli appalti per le spese amministrative, documenti giustificativi insufficienti e incoerenze con le norme contrattuali;

17.

nota che, secondo la Commissione, gli errori non quantificabili non hanno avuto alcun impatto finanziario; prende atto del sostanziale aumento relativo alla messa a disposizione, da parte di EuropeAid, di formazioni on line, nonché di seminari messi a disposizione, prima dell’incarico, dei capi di delegazione appena nominati ecc., quale strategia volta a ridurre i tassi di errori non quantificabili; si aspetta che la Commissione dimostri se ciò avrà come conseguenza una riduzione del numero di errori non quantificabili; invita la Commissione a rafforzare i controlli ex ante per prevenire gli errori non quantificabili e possibili perdite dovuti al mancato rispetto delle norme applicabili in materia di garanzie bancarie;

Errori residui

18.

ricorda che EuropeAid sta ancora lavorando a un indicatore chiave dell’impatto finanziario stimato degli errori residui, una volta attuati tutti i controlli transazionali ex ante ed ex post; nota l’affermazione della Commissione secondo cui il suo tasso netto di errori residui è inferiore al tasso di errore stimato dalla Corte dei conti; ricorda il parere della Corte dei conti in cui essa dichiara che l’audit della Corte non corrobora la dichiarazione del direttore generale di EuropeAid secondo cui avrebbe ottenuto una ragionevole garanzia sul fatto che i pagamenti effettuati da EuropeAid a partire dai FES molto probabilmente non erano inficiati da errori materiali;

19.

deplora la mancanza di compatibilità tra, da una parte, la stima della Corte dei conti dei tassi di errore più probabili, basata sull’approccio annuale della Corte dei conti e sul metodo attuale e, dall’altra, la prassi della Commissione che consiste nel fare riferimento al tasso netto di errore residuale che copre più di un anno; ritiene che l’approccio basato sul tasso di errore residuo nella sua forma attuale non fornisca dati comparabili per la procedura annuale di discarico; nota con soddisfazione che la Commissione concorda con la Corte dei conti sulla necessità di trovare elementi probanti supplementari; invita la Commissione a completare il processo di elaborazione dell’indicatore chiave al fine di stimare l’impatto finanziario dell’errore residuo entro il termine fissato, ossia entro il 2013;

Valutazione globale dell’efficacia dei sistemi di supervisione e controllo

20.

si rammarica in merito alla constatazione della Corte dei conti secondo cui i sistemi generali di supervisione e controllo del FES gestiti dalla Commissione sono solo parzialmente efficaci; osserva che il monitoraggio e la supervisione da parte dei servizi centrali di EuropeAid sono stati efficaci, mentre sono stati solo parzialmente efficaci per quanto riguarda le delegazioni dell’Unione;

21.

si rammarica che le carenze dei sistemi di supervisione e controllo delle delegazioni dell’Unione abbiano un carattere ricorrente; ricorda che le conclusioni della Corte dei conti menzionavano verifiche male documentate e inefficaci, eseguite presso la maggior parte delle amministrazioni degli ordinatori nazionali nei paesi beneficiari del FES, la mancanza di capacità istituzionali nella gestione degli ordinatori nazionali, limitazioni in termini di risorse e percentuali di rotazione molto elevate presso le delegazioni dell’Unione; chiede pertanto un rafforzamento della capacità istituzionale dell’amministrazione degli ordinatori nazionali, fornendo un’ulteriore formazione in ambito finanziario e un orientamento mirato a superare tali carenze della gestione finanziaria;

22.

nota che, nelle ultime tre relazioni annuali della Corte dei conti relative al FES, sono state rilevate carenza di personale e risorse umane inadeguate, che potrebbero avere un impatto negativo sulle procedure di revisione contabile dell’Unione; esprime forte preoccupazione per tale problema ricorrente;

23.

sottolinea che la presenza di personale competente in numero adeguato è un requisito fondamentale per un’attuazione efficace e un monitoraggio e un controllo di alta qualità dell’aiuto allo sviluppo dell’Unione; invita a tale riguardo la Commissione e il SEAE a dare sufficiente priorità agli aspetti relativi alle risorse umane in seno alla propria organizzazione nonché all’efficienza in termini di costi, al fine di non compromettere la capacità delle delegazioni nello svolgimento dei compiti di monitoraggio e controllo;

24.

prende atto delle conclusioni della Corte dei conti secondo cui i controlli ex ante eseguiti dagli ordinatori dei servizi centrali di EuropeAid nonché nelle delegazioni dell’Unione sono stati solo parzialmente efficaci; ricorda che i controlli ex ante di EuropeAid si basano in larga misura su certificati di supervisori esterni o su audit e verifiche esterni delle spese; deplora che, in seguito alla frequenza elevata di errori, la Corte dei conti abbia stimato che la garanzia che può esserne dedotta è limitata; nota che la Commissione ha adottato capitolati d’oneri standard per gli auditor al fine di risolvere tale questione;

25.

nota con soddisfazione che l’ambiente di controllo dei Servizi centrali EuropeAid e delle delegazioni dell’Unione è stato giudicato efficace; è preoccupato per le debolezze ricorrenti nei sistemi di monitoraggio e supervisione delle delegazioni dell’Unione, quali una documentazione carente o inadeguata o il ricorso a procedure di appalto scorrette da parte degli organismi attuatori; osserva che il «manuale per la gestione finanziaria per i destinatari dei fondi UE per le azioni esterne» è stato finalizzato e divulgato al fine di migliorare la conoscenza della gestione finanziaria e delle norme che regolano l’ammissibilità da parte degli organismi attuatori;

26.

nota che la Commissione persegue i suoi sforzi volti a migliorare i sistemi di supervisione e controllo di EuropeAid, si aspetta che l’attuale revisione dei sistemi di controllo di EuroAid (piano d’azione di EuropeAid per rafforzare la piramide di controllo) diano risultati positivi in termini di responsabilità, efficienza ed efficacia sul piano dei costi; invita la Commissione a informare le commissioni competenti del Parlamento in merito alle misure adottate per porre rimedio ai problemi di cui sopra;

27.

plaude all’introduzione, nel giugno 2010, di un nuovo formato per le relazioni annuali elaborate dalle delegazioni sulle riforme in materia di gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari ed esorta le delegazioni ad applicare in modo coerente tale nuovo quadro;

28.

plaude alla conclusione della Corte dei conti secondo cui la relazione annuale di attività è chiara e istruttiva, in particolare grazie all’uso di indicatori quantitativi e offre un quadro oggettivo dell’attuazione e dei risultati;

29.

esorta la Commissione ad aumentare il livello di informazione per quanto riguarda l’esecuzione del FES in ambito nazionale e regionale nei paesi ACP e a garantire una maggiore visibilità di tutte le attività finanziate oltremare dall’Unione;

Competenze della Commissione e del SEAE per quanto concerne l’attuazione dell’aiuto allo sviluppo fornito dall’Unione

30.

nota che il 2010 è stato l’anno in cui il SEAE ha preso forma e ha iniziato la sua attività; ribadisce le sue preoccupazioni sul fatto che la ripartizione iniziale delle competenze tra il personale della Commissione e del SEAE nelle delegazioni dell’Unione abbia dato luogo a una situazione di confusione e a critiche ingiustificate; chiede una maggiore efficacia dell’aiuto europeo allo sviluppo per superare tale gestione frammentata;

31.

chiede alla Commissione di seguire e di riferire in merito al funzionamento di tale nuovo sistema; nota che le questioni che hanno richiesto un chiarimento tra il SEAE e la Commissione sono affrontate negli «accordi di lavoro tra i servizi della Commissione e il SEAE in relazione a questioni in materia di relazioni esterne»; invita la Commissione a presentare il documento alle commissioni competenti del Parlamento una volta che lo avrà finalizzato, corredato di una sintesi delle questioni in sospeso tra la Commissione e il SEAE e un quadro della strategia destinata ad affrontare tali questioni, nonché un chiarimento formale riguardo a un’eventuale flessibilità nell’impiego delle risorse umane nelle delegazioni dell’Unione;

Sostegno al bilancio

32.

ricorda che la Corte dei conti ha constatato nella sua relazione annuale sul FES concernente l’esercizio 2010 che i pagamenti di sostegno al bilancio presentavano una frequenza elevata di errori non quantificabili nel 2010 (35 %), ossia un tasso altrettanto elevato che nel 2009, il che indica un elevato tasso di errori nei pagamenti relativi al sostegno finanziario; nota che al fine di affrontare tale questione la Commissione ha rafforzato le disposizioni in materia di formazione e ha introdotto il «Manuale per la gestione finanziaria per i destinatari dei fondi UE per le azioni esterne»; invita la Commissione a seguire la questione e a riferire se tali misure migliorano la situazione;

33.

ricorda che il sostegno al bilancio è stato utilizzato per quasi due decenni da parte della Commissione quale modalità di aiuto; nota che vi è ancora un margine di miglioramento per aspetti quali la concezione, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione, il controllo e la rendicontazione;

34.

riconosce i potenziali vantaggi del sostegno al bilancio; ritiene tuttavia che esso non rappresenti la giusta risposta a qualsiasi situazione; ritiene che tale modalità di aiuto abbia senso solo se garantisce sufficiente trasparenza, responsabilità ed efficacia;

35.

riconosce gli sforzi compiuti e i risultati conseguiti dalla Commissione nel presentare l’ammissibilità del sostegno al bilancio in modo più formalizzato e strutturato, ad esempio introducendo un quadro rivisto per la valutazione dei progressi in materia di gestione delle finanze pubbliche oppure mediante gli orientamenti in materia di sostegno al bilancio per gli Stati fragili e così via;

36.

invita la Commissione a concentrarsi sull’efficacia dei programmi verificando i risultati in base agli indicatori, a pubblicare le condizioni e gli indicatori di prestazione nei documenti strategici per paese e a garantire che le relazioni delle delegazioni forniscano una dimostrazione strutturata e formalizzata dei progressi compiuti in materia di gestione delle finanze pubbliche, definendo chiaramente i criteri per la valutazione di tali progressi, i progressi conseguiti e, se del caso, le ragioni per le quali il programma di riforma non sia stato attuato in conformità del piano;

37.

plaude alle conclusioni della Corte dei conti secondo cui il numero precedentemente elevato di errori non quantificabili, relativo alla dimostrazione dei progressi compiuti in materia di gestione delle finanze pubbliche sia sostanzialmente diminuito, in seguito all’introduzione, nel giugno 2010, di un quadro rivisto per il monitoraggio e la rendicontazione sui progressi in materia di gestione delle finanze pubbliche; invita la Commissione a proseguire nei suoi sforzi intesi a ridurre definitivamente gli errori non quantificabili;

38.

prende atto della comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 su «Il futuro approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio dei paesi terzi» [COM(2011)638], che prevede, ad esempio, l’introduzione, da parte della Commissione, di un nuovo criterio di ammissibilità concernente la trasparenza e il controllo del bilancio;

39.

ricorda che, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il sostegno finanziario può essere concesso qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica; esprime preoccupazione, in tale contesto, per i rischi impliciti nell’interpretazione «dinamica» dei criteri di ammissibilità da parte della Commissione; invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per concretizzare le sue decisioni in materia di ammissibilità del sostegno al bilancio e per assicurare che tutte le convenzioni di finanziamento forniscano una base chiara e completa per valutare il rispetto delle condizioni di pagamento; chiede alla Commissione di stabilire gli importi da assegnare ai singoli programmi di sostegno al bilancio apportando maggiori prove e in maniera più trasparente;

40.

sottolinea la doppia responsabilità per quanto riguarda il sostegno al bilancio: tra donatore e paese partner e tra il paese partner e i suoi cittadini; sottolinea pertanto l’interesse comune dei contribuenti nell’Unione e nei paesi partner per revisioni contabili trasparenti e corrette e la costante necessità di un migliore sostegno allo sviluppo della capacità di controllo propria dei paesi partner;

41.

ricorda che la gestione delle finanze pubbliche è uno dei criteri per fornire sostegno al bilancio agli attuali 102 paesi beneficiari (18); invita la Commissione a illustrare all’autorità per quali ragioni solo 28 analisi nazionali della responsabilità finanziaria in materia di spesa pubblica (PEFA) siano disponibili sul sito della Commissione (19);

42.

auspica che la Commissione e gli Stati membri istituiscano un registro pubblico che elenchi in maniera trasparente gli accordi, le procedure e gli indicatori di sviluppo (20);

43.

chiede alla Commissione di fornire relazioni regolari sul conseguimento degli obiettivi definiti in relazione al sostegno al bilancio dell’Unione e sui problemi specifici incontrati in alcuni paesi beneficiari; invita la Commissione a garantire che il sostegno di bilancio sia ridotto o sospeso quando non siano raggiunti obiettivi chiari;

44.

ritiene che il Libro verde (21) lanciato nel 2010 rappresenti un contributo positivo alla riflessione su come trasformare il sostegno al bilancio in uno strumento più efficiente ed efficace per la riduzione della povertà;

45.

esorta ancora una volta la Commissione ad aiutare i paesi partner a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit e ad aumentare la trasparenza e l’accesso pubblico alle informazioni, in particolare quando gli aiuti sono forniti mediante un sostegno al bilancio, in linea con il disposto dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006 e invita la Commissione a riferire regolarmente sui progressi conseguiti;

Relazione speciale n. 11/2010 della Corte dei conti sulla gestione, da parte della Commissione, del sostegno al bilancio generale nei paesi ACP, dell’America latina e dell’Asia

46.

accoglie con favore l’audit della Corte dei conti e le raccomandazioni costruttive ivi contenute;

47.

ritiene che, se utilizzato in modo adeguato, il sostegno al bilancio generale (SBG) sia un prezioso strumento per erogare aiuti, giacché ha il potenziale di accrescere la partecipazione e la responsabilità dei governi beneficiari, e riconosce la necessità di un maggiore controllo da parte dei parlamenti e la partecipazione della società civile dei paesi beneficiari, contribuendo altresì ad ampliare le fondamenta e la necessità di un forte dialogo politico tra questi ultimi e l’Unione europea;

48.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia riscontrato che la Commissione, a vent’anni di distanza da quando ha iniziato a fornire aiuti mediante questo strumento, non gestisce in maniera adeguata i principali rischi per una fornitura efficace di SBG; esorta altresì la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti al fine di rafforzare la propria gestione dei rischi mediante una valutazione adeguata dei rischi fiduciari e per lo sviluppo, in particolare utilizzando meglio le informazioni già disponibili;

49.

condivide il parere espresso dalla Commissione, secondo cui in certi casi un «approccio dinamico» all’SBG può permettere di ottenere importanti risultati politici, quando l’SBG è erogato a favore di paesi che, nonostante presentino debolezze nella gestione delle finanze pubbliche, si impegnano sul fronte delle riforme e dimostrano di compiere progressi nell’attuazione delle stesse; esprime tuttavia profonda preoccupazione per il fatto che dodici paesi ACP, che non sono in una situazione di fragilità e per i quali è stato pianificato l’SBG nei documenti di strategia nazionale del decimo FES, e cinque paesi dell’America latina con programmi SBG, siano stati classificati nel 2009 come afflitti da «corruzione dilagante» in base all’indice di percezione della corruzione (Corruption Perception Index) pubblicato da Transparency International, il che significa che hanno ottenuto un punteggio inferiore a tre su una scala da 10 (molto pulito) a 0 (molto corrotto); sollecita la Commissione a sviluppare metodi di controllo adeguati, rigorosi e trasparenti e a garantire la presenza di personale sufficiente e appropriato nelle delegazioni dell’Unione prima di avviare un SBG in paesi beneficiari con rischi fiduciari così elevati; a tale riguardo, chiede al SEAE di esercitare appieno il suo ruolo politico, partecipando attivamente allo sviluppo degli obiettivi politici dei paesi beneficiari in materia di lotta alla corruzione e per assicurare che si compiano progressi nel raggiungimento degli stessi;

50.

esprime preoccupazione in merito alle conclusioni della Corte dei conti secondo cui non è stata prestata sufficiente attenzione alla necessità di rafforzare gli organi di vigilanza, quali i parlamenti e le organizzazioni della società civile nei paesi beneficiari, laddove il potenziamento del controllo parlamentare e della partecipazione della società civile rappresentano una componente essenziale degli obiettivi di rafforzamento delle capacità per quanto riguarda l’SBG; esorta la Commissione a investire maggiormente nel miglioramento delle istituzioni, dello Stato di diritto, della democrazia e della buona governance nei paesi beneficiari;

51.

chiede alla Commissione di fare in modo che gli obiettivi dei suoi programmi SBG prendano in considerazione la situazione specifica del paese partner, tenendo debitamente conto del fatto che l’obiettivo principale dei programmi SBG è sostenere l’attuazione della strategia di sviluppo nazionale di un paese;

52.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di:

dare prova di una comune determinazione a svolgere pienamente un forte ruolo politico nel loro dialogo con i paesi beneficiari, essenziale per il successo dell’SBG, in particolare quando associato al forte impatto potenziale di una politica comune dell’UE, condivisa da tutti gli Stati membri,

migliorare il proprio coordinamento per quanto riguarda le procedure,

rafforzare il proprio impegno nei confronti degli obiettivi dell’SBG,

evitare di inviare segnali contradditori ai paesi beneficiari, anche se ciò potrebbe sembrare altrettanto difficile agli Stati membri e alla Commissione di quanto lo siano le richieste legittime rivolte ai paesi beneficiari dell’SBG, per quanto riguarda il buon governo e lo Stato di diritto;

53.

esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia rilevato che la concezione e l’attuazione delle quattro componenti dei programmi SBG (finanziamento, sostegno allo sviluppo delle capacità, condizioni e dialogo) non garantiscono l’ottimizzazione dell’impatto potenziale degli stessi; chiede alla Commissione di seguire le raccomandazioni della Corte dei conti stabilendo gli importi da stanziare per i singoli programmi SBG in modo più circostanziato e trasparente, incentrando il rafforzamento delle capacità sulle esigenze prioritarie, rafforzando la gestione delle condizioni riferite ai risultati per quanto riguarda le generali condizioni di ammissibilità e quelle specifiche per l’esborso e rafforzando il suo approccio al dialogo;

54.

chiede alla Commissione di impegnarsi in maniera più sistematica nel dialogo con i paesi beneficiari su tutti gli aspetti dell’SBG; esorta altresì la Commissione a migliorare le competenze dei suoi funzionari presso le delegazioni dell’Unione al fine di rafforzare tale dialogo; chiede alla Commissione di garantire che i funzionari delle delegazioni dell’Unione che attuano l’SBG abbiano un accesso adeguato alle risorse umane e alle informazioni;

55.

esorta la Commissione a migliorare la rendicontazione dell’efficacia del suo programma SBG, in particolare mediante la creazione di un adeguato metodo di valutazione quantitativa e un sistematico monitoraggio dei progressi rispetto a indicatori chiari e obiettivi quantificabili;

56.

ribadisce gli appelli rivolti alla Commissione affinché rediga una relazione annuale sull’utilizzo del sostegno al bilancio, onde individuare meglio i punti forti e i punti deboli degli attuali programmi di sostegno al bilancio;

57.

esorta la Commissione e gli altri donatori a collaborare per realizzare, con cadenza regolare, una valutazione congiunta volta a esaminare l’efficacia dell’aiuto erogato attraverso i programmi SBG in termini di riduzione della povertà;

Priorità in materia di sviluppo, cooperazione allo sviluppo con un impatto elevato

58.

sottolinea che la buona governance, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la riduzione della povertà devono costituire obiettivi integranti degli organismi attuatori nei paesi in cui è distribuito l’aiuto del FES;

59.

ricorda gli eventi della Primavera araba nel 2011 e l’importanza di concentrare l’attenzione sui principi democratici e sul sostegno all’instaurazione della democrazia in tutti i tipi di aiuti allo sviluppo;

60.

ribadisce il suo impegno ad attenersi ai principi dell’efficacia dell’aiuto sulla base di un reale partenariato, quali definiti nella dichiarazione di Parigi dell’OCSE e nel programma d’azione di Accra sull’efficacia degli aiuti;

61.

prende atto con soddisfazione della comunicazione della Commissione dal titolo «Potenziare l’impatto della politica di sviluppo dell’Unione europea: un programma di cambiamento» [COM(2011)637], del 13 ottobre 2011, che prevede un sostegno costante per l’inclusione sociale e lo sviluppo umano; insiste affinché almeno il 20 % degli aiuti dell’Unione sia destinato all’istruzione primaria e secondaria e alle cure sanitarie di base; sollecita la Commissione a porre maggiormente l’accento sulla salute materna, visto che si tratta dell’Obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) per il quale i progressi sono stati più deludenti;

62.

invita nuovamente la Commissione a dare priorità al rafforzamento del sostegno ai sistemi sanitari, concentrandosi in particolare sulle persone più povere, e al miglioramento della qualità dell’insegnamento, nonché a contribuire a definire un quadro strategico che favorisca i poveri e affronti le problematiche di genere; esorta la Commissione a garantire una migliore visibilità delle attività finanziate dall’Unione in altri continenti;

63.

plaude al fatto che l’aiuto allo sviluppo non rappresenta più la principale fonte di reddito per molti dei paesi più poveri del mondo; sottolinea che l’efficacia degli aiuti richiede che i paesi poveri siano in grado di mobilitare entrate interne e deplora il fatto che le fughe illecite di capitali dai paesi in via di sviluppo in quantità che superano l’afflusso di capitali verso tali paesi, ad esempio mediante la corruzione e l’evasione fiscale su larga scala, rappresentino un problema grave e sostanziale che ostacola la riduzione della povertà e prolunga la dipendenza dagli aiuti;

64.

sottolinea altresì che uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine richiede fonti di reddito sostenibili oltre agli aiuti; ritiene, a tale riguardo, che relazioni commerciali sane e funzionanti in linea con i principi dell’OMC siano fondamentali per i paesi in via di sviluppo e sollecita pertanto la Commissione, il Consiglio e i paesi ACP a individuare soluzioni alle questioni ancora in sospeso concernenti gli accordi di partenariato economico e gli accordi di libero scambio proposti tra l’Europa e la regione ACP;

65.

esprime preoccupazione in merito alle procedure di controllo della Commissione in vigore, allorché i fondi dell’Unione sono gestiti mediante organizzazioni internazionali nel quadro di accordi di gestione congiunti; pone l’accento sul fatto che i termini e l’attuazione delle attività di controllo e follow-up dei fondi dell’Unione previsti dalla gestione congiunta hanno dimostrato gravi carenze; invita la Commissione a garantire che tutti i suoi partner le forniscano un accesso facile e non burocratico alle loro relazioni di audit interno;

66.

ricorda il caso dell’Afghanistan, in cui la situazione sul piano della sicurezza è estremamente difficile, al punto che il personale della Commissione non può più circolare liberamente, il che limita notevolmente l’esecuzione di un certo numero di procedure «standard» di controllo interno;

67.

rileva l’importanza del collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo (LRRD) per rafforzare i collegamenti tra aiuto di emergenza, ripresa e sviluppo e garantire una transizione graduale dall’aiuto umanitario all’aiuto allo sviluppo; sottolinea che per migliorare il coordinamento, l’efficienza, l’efficacia e la coerenza dell’LRRD rimane ancora molto lavoro da svolgere;

68.

esorta la Commissione a garantire che i finanziamenti del FES siano coordinati con altri strumenti (strumento alimentare, programma tematico sulla sicurezza alimentare, strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, programma tematico «Attori non statali e autorità locali», strumento per la stabilità, progetto pilota per la microfinanza rurale); invita la Commissione a garantire maggiore coerenza e complementarità tra l’aiuto umanitario e l’aiuto allo sviluppo, a livello sia programmatico sia pratico e a porre maggiormente l’accento sulla riduzione dei rischi di catastrofi e sulla preparazione alle catastrofi nonché a rafforzare la resistenza delle popolazioni a rischio;

69.

sottolinea che l’Unione ha bisogno di un’ampia gamma di strumenti per la cooperazione allo sviluppo adeguati ai diversi contesti, poiché in materia di aiuto allo sviluppo non vi è una soluzione unica per tutti; sottolinea in particolare la necessità di strumenti e metodi di lavoro specifici nelle relazioni con gli Stati falliti o con i paesi profondamente antidemocratici come l’Eritrea, che rifiuta gli aiuti a favore della popolazione nonostante la grave crisi alimentare;

70.

ritiene che l’attuale grave crisi alimentare nel Corno d’Africa sia anche la tragica conseguenza della mancata coerenza e complementarità tra gli aiuti umanitari e allo sviluppo attuati a livello internazionale nonché delle speculazioni abusive sui prodotti alimentari; rileva che, contrariamente alle catastrofi naturali, questa crisi si sia sviluppata lentamente, trasformandosi gradualmente in una catastrofe umanitaria; rammenta che nel Corno d’Africa la siccità e la penuria alimentare sono purtroppo caratterizzate da cronicità e che l’autosufficienza degli agricoltori locali dovrebbe essere rafforzata per garantire la sostenibilità;

71.

nota che la procedura di revisione intermedia non è ancora completata per tutti i paesi partner (22), nonostante fosse stata prevista per il periodo 2010-2011; si aspetta che la Commissione la completi quanto prima e fornisca informazioni in merito all’esito della procedura di revisione sul suo sito web ufficiale;

Aiuti dell’Unione per Haiti

72.

ricorda il terremoto di Haiti e le sue disastrose conseguenze; si rammarica per il livello insufficiente del coordinamento degli aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo (collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo); ritiene che la fornitura di aiuti umanitari dovrebbe basarsi su una strategia di uscita; ritiene che la Commissione dovrebbe dirigere i suoi sforzi e finanziamenti verso il risanamento e lo sviluppo;

73.

deplora l’insufficiente grado di coordinamento tra la delegazione dell’Unione e la rappresentanza della DG ECHO; è a favore di un coordinamento rafforzato tra tutti gli attori dell’Unione nel paese; esorta pertanto la Commissione a garantire una maggiore coerenza e complementarità tra l’aiuto umanitario e l’aiuto allo sviluppo, a livello sia programmatico sia pratico;

74.

deplora la mancanza di sostenibilità di alcuni progetti e sottolinea che essi dovrebbero essere principalmente intesi a creare occupazione e crescita sostenibili, onde consentire a Haiti di aumentare i propri redditi al fine di ridurre la propria dipendenza dall’assistenza straniera; invita pertanto la Commissione a fornire al Parlamento un elenco dei progetti che sono stati attuati a Haiti, corredato di una valutazione dettagliata della situazione attuale dei progetti, al fine di valutarne la sostenibilità;

75.

evidenzia la mancanza di visibilità degli aiuti dell’Unione a Haiti; è del parere che, per accrescere tale visibilità, è opportuno che sui documenti ufficiali figurino non soltanto la bandiera dell’Unione europea, ma anche il suo nome piuttosto che semplicemente quello della Commissione o della DG ECHO, che risultano molto meno identificabili per il cittadino medio di Haiti;

Relazione speciale n. 12/2010 della Corte dei conti sull’assistenza dell’Unione allo sviluppo per l’istruzione di base nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale

76.

accoglie con favore tale eccellente relazione della Corte dei conti che offre un’analisi approfondita dei risultati conseguiti grazie agli aiuti forniti dall’Unione all’istruzione di base; sottolinea tuttavia le carenze del programma, che sono dovute solo parzialmente alle misure adottate dalla Commissione;

77.

riconosce appieno le difficoltà incontrate dalla Commissione nell’attuazione di tale programma allorché essa lavora in alcuni tra i paesi più poveri delle regioni interessate e cerca di raggiungere le popolazioni più povere; ritiene che il fatto che il 45 % degli indicatori sia stato conseguito e che il 30 % di essi stia registrando evidenti progressi rappresenti un notevole successo; chiede alla Commissione di indicare se nel frattempo tali dati sono ulteriormente migliorati;

78.

sostiene appieno le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti e ha preso atto delle risposte della Commissione;

79.

ricorda le sue precedenti relazioni sul discarico, in cui è menzionato che uno dei problemi principali in relazione all’attuazione di programmi di sviluppo specifici risiede nella mancanza di personale qualificato nelle delegazioni dell’Unione e nel sostegno fornito dalla sede della Commissione: invita la Commissione a discutere con le commissioni competenti del Parlamento al fine di individuare una soluzione più duratura al problema;

80.

invita la Commissione ad affrontare in modo sistematico le carenze rilevate dalla Corte dei conti; vorrebbe essere informato sui seguenti punti:

a)

per quanto riguarda la qualità dell’istruzione [aspetto affrontato da un documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato nel febbraio 2010 — SEC(2010)121]: tralasciando il fatto che la questione può apparire tardiva rispetto all’avvio del programma, può la Commissione indicare quali altre misure vengono attualmente adottate per monitorare e migliorare la qualità dell’istruzione?

b)

in alcuni dei paesi analizzati nella relazione speciale n. 12/2010, sono stati rilevati casi di frode e di cattiva amministrazione delle risorse governative, tra cui il fenomeno dei docenti «fantasma»; quale tipo di sostegno assicura la Commissione per aiutare i paesi interessati a eliminare questo genere di frodi?

c)

uno degli strumenti di base per l’attuazione di un programma efficace è la disponibilità di adeguate statistiche e valutazioni del sistema formativo esistente; la Corte dei conti rileva che in diversi paesi tali statistiche e valutazioni non sono disponibili o aggiornate; quali misure ha adottato la Commissione per porre rimedio a questo problema?

d)

come segnalato dalla Corte dei conti, la partecipazione delle bambine all’istruzione di base dipende da un’ampia serie di misure non legate all’istruzione, come la presenza di servizi igienici separati ecc., anche se in alcuni paesi interessati sono stati conseguiti progressi; quali misure specifiche ha adottato la Commissione in ciascuno di questi paesi per innalzare il livello di partecipazione delle bambine all’istruzione di base e in quali di questi paesi le scuole femminili sono considerate una soluzione possibile?

Lo strumento per gli investimenti

81.

ricorda che i fondi assegnati allo strumento per gli investimenti del decimo FES ammontavano a 1 530 000 000 EUR per i paesi ACP e PTOM; nota che l’importo totale delle operazioni sottoscritte nel quadro del portafoglio dello strumento per gli investimenti era di 374 230 000 EUR nell’esercizio 2010; ricorda che la Banca europea per gli investimenti (BEI) gestisce lo strumento per gli investimenti, uno strumento di rischio rotativo finanziato dal FES e inteso a promuovere gli investimenti privati, in particolare nei paesi ACP;

82.

deplora il fatto che lo strumento per gli investimenti non sia coperto dalla dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti o dalla procedura di discarico del Parlamento, benché le operazioni siano eseguite dalla BEI per conto e a rischio dell’Unione utilizzando le risorse del FES; ritiene che ciò non sia auspicabile politicamente e per motivi di responsabilità; sottolinea che tali disposizioni riducono l’ambito di applicazione dei poteri di discarico del Parlamento, specie se si considera che le risorse del FES derivano da fondi pubblici versati dai contribuenti europei;

83.

sottolinea che tutte le operazioni della BEI finanziate dal FES devono essere pienamente conformi con l’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui la riduzione e l’eliminazione della povertà sono obiettivi primari della politica di sviluppo dell’Unione; reputa che solo una politica di sviluppo a favore dei poveri possa essere efficace e sostenibile;

84.

ritiene che le politiche a favore della crescita economica non possano prescindere dalla promozione delle norme sociali e ambientali e dall’attuazione dei meccanismi di protezione sociale;

85.

invita la BEI a vincolare più direttamente i progetti che finanzia alla riduzione della povertà e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, ai diritti umani, alla responsabilità sociale delle imprese, al lavoro dignitoso e ai principi ambientali, alla democrazia, alla buona governance e alla creazione di imprese, attuando la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

86.

invita la BEI a esercitare maggiore vigilanza sugli aspetti sociali (compreso il rispetto dei diritti umani) lungo l’intero ciclo di realizzazione dei suoi progetti, sia attraverso l’analisi ex ante sia, in particolare, attraverso il monitoraggio durante la realizzazione del progetto e dopo il suo completamento; chiede che siano definiti «indicatori di rendimento» per meglio valutare il valore aggiunto e l’impatto delle operazioni della BEI e il rafforzamento delle specifiche competenze del personale in materia di sviluppo sostenibile, diritti umani, e problematiche sociali/di genere;

87.

nota che la valutazione indipendente intermedia dello strumento per gli investimenti della BEI e delle attività delle risorse proprie della BEI nei paesi ACP indica che gli sforzi della BEI volti a monitorare l’attuazione del progetto, garantire una presenza locale e seguire gli aspetti ambientali e sociali sembrano ancora insufficienti; invita la BEI a migliorare i suoi meccanismi di controllo;

88.

nota con soddisfazione i progressi conseguiti nella relazione annuale 2010 della BEI sullo strumento per gli investimenti in termini di focalizzazione sui risultati; ritiene tuttavia che vi sia ancora un ampio margine di manovra per migliorare le relazioni annuali dal punto di vista della presentazione di informazioni complete, rilevanti e obiettive per quanto riguarda i risultati, gli obiettivi stabiliti, gli obiettivi conseguiti e i motivi di eventuali scarti, nonché le valutazioni eseguite e una sintesi dei risultati di tali valutazioni, inclusi i punti deboli e i problemi che occorre affrontare; accoglie con favore l’atteggiamento cooperativo della BEI durante i lavori preliminari della presente relazione sul discarico;

89.

ricorda che il 14 % dei fondi dello strumento per gli investimenti (390 000 000 EUR) è erogato attraverso istituzioni finanziarie europee di sviluppo bilaterale o joint venture;

90.

deplora la mancanza di trasparenza riguardo ai beneficiari finali dei fondi dello strumento per gli investimenti; invita la BEI ad applicare una vigilanza rafforzata (due diligence), verificando la presenza di un’appropriata consultazione pubblica a livello locale, degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti per i quali si richiede la garanzia dell’Unione, prima della loro approvazione, inclusa la performance degli intermediari finanziari nell’utilizzare i crediti erogati dalla BEI su tali aspetti; ritiene che, per quanto riguarda i prestiti ai paesi in via di sviluppo, la BEI dovrebbe applicare una due diligence rigorosamente rafforzata in conformità di procedure standardizzate, secondo le migliori prassi internazionali, per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

91.

prende atto delle relazioni di un’organizzazione non governativa, concernenti presunti casi in cui i fondi della BEI sarebbero stati erogati a società i cui dirigenti erano soggetti a indagini o erano accusati di corruzione e riciclaggio di denaro; invita la BEI a informarlo in merito a tali casi;

92.

nota che la BEI garantisce la complementarietà tra i progetti finanziati dalla BEI e dalla Commissione, consultando la Commissione in una fase molto precoce, prima che la BEI inizi a esaminare con attenzione i diversi progetti; ricorda che la Commissione è un membro che non dispone del diritto di voto in seno al comitato dello strumento per gli investimenti e fornisce il suo parere su ogni proposta specifica;

93.

invita la Commissione a continuare a monitorare e controllare da vicino l’attuazione dello strumento per gli investimenti e a informare la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento su base regolare in merito alle sue conclusioni;

94.

ricorda che l’accordo tripartito tra la Commissione, la BEI e la Corte dei conti definisce il ruolo della Corte dei conti in relazione al controllo dei FES gestiti dalla BEI; invita la Corte dei conti a presentare una relazione speciale sull’efficacia e l’efficienza dei FES gestiti dalla BEI dal punto di vista della riduzione della povertà;

95.

nota che la BEI versa una retribuzione variabile sotto forma di gratifiche annuali al proprio personale; invita la BEI a pubblicare su base annua informazioni dettagliate sul suo sito web in relazione agli importi delle gratifiche annuali del suo personale direttivo, incluse quelle di ogni membro del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo e del comitato di audit;

96.

nota altresì che l’attuale consiglio di amministrazione della BEI è costituito da sette donne e diciannove uomini; invita gli Stati membri a designare candidati donne per coprire i due posti attualmente vacanti, al fine di conseguire una rappresentanza più equilibrata in seno al consiglio di amministrazione.

(1)   GU C 326 del 10.11.2011, pag. 251.

(2)   GU C 326 del 10.11.2011, pag. 262.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0320.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2011)0317.

(11)   GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.

(12)   GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 373.

(13)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(14)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.

(15)   GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

(16)  Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell’ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo nel 2010, pag. 11.

(17)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(18)  Risposta all’interrogazione scritta 23, rivolta al commissario Piebalgs nel quadro del discarico del FES 2010, per l’audizione del 12 gennaio 2012.

(19)  http://ec.europa.eu/europeaid/what/economic–support/public–finance/pefa_assesments_en.htm

(20)  Come richiesto nella risoluzione sul futuro del sostegno finanziario dell’UE ai paesi in via di sviluppo, Testi approvati del 5 luglio 2011, P7_TA(2011)0317, paragrafo 52.

(21)  Libro verde della Commissione del 19 ottobre 2010: «Il futuro del sostegno al bilancio dell’UE a favore dei paesi terzi» [COM(2010) 586].

(22)  Risposta all’interrogazione scritta n. 31, rivolta al commissario Piebalgs nel quadro del discarico del FES 2010, per l’audizione del 12 gennaio 2012.

(23)  Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).