21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2011

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

(2012/508/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari.

(2)

Detto accordo è stato firmato, a nome dell'Unione europea, l'8 novembre 2010, fatta salva la conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2010/622/UE del Consiglio (1).

(3)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (in prosieguo «l'accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 275 del 20.10.2010, pag. 3.

(2)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione»,

e

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, in appresso denominata «Brasile»,

in appresso denominate insieme «le parti contraenti»,

DESIDEROSE di garantire il principio di reciprocità e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione e ai cittadini del Brasile condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

RIBADENDO il loro impegno per assicurare il prima possibile la reciprocità in materia di esenzione dal visto, nel pieno rispetto delle rispettive procedure parlamentari e delle altre procedure interne;

AL FINE DI rafforzare i vincoli di amicizia e rinsaldare ulteriormente gli stretti legami tra le parti contraenti;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

I cittadini dell'Unione e i cittadini del Brasile titolari di un passaporto ordinario valido possono recarsi, transitare e soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, senza essere in possesso di visto, soltanto per turismo o affari per un periodo massimo di tre mesi su sei conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda;

b)   «cittadino dell’Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)   «cittadino brasiliano»: chiunque possieda la cittadinanza brasiliana;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen;

e)   «acquis di Schengen»: tutte le misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone in uno spazio senza frontiere interne, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Ai fini del presente accordo per «turismo e affari» si intendono:

attività turistiche,

visite a parenti,

il prospettarsi di opportunità commerciali, la partecipazione a riunioni, la firma di contratti e le attività finanziarie, amministrative e di gestione,

la partecipazione a riunioni, conferenze o seminari, purché i partecipanti non ricevano alcun compenso per le loro attività rispettivamente da fonti brasiliane o dell'Unione (ad eccezione delle spese di soggiorno corrisposte direttamente o tramite un'indennità giornaliera),

la partecipazione a competizioni sportive e artistiche, purché i partecipanti non ricevano alcun compenso rispettivamente da fonti brasiliane o dell'Unione, anche se le competizioni prevedono premi, compresi premi in denaro.

2.   Il presente accordo non si applica ai cittadini dell'Unione e ai cittadini brasiliani che intendano svolgere attività remunerate o lavoro dipendente, impegnarsi nel campo della ricerca, partecipare a tirocini, seguire corsi di studio e operare in ambito sociale, o che desiderino dedicarsi ad attività di assistenza tecnica, ad attività missionarie, religiose o artistiche.

Articolo 4

Condizioni di esenzione dal visto e condizioni di soggiorno

1.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e il Brasile si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

2.   Durante il soggiorno i cittadini dell'Unione ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio del Brasile.

3.   Durante il soggiorno i cittadini brasiliani ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio di ciascuno Stato membro.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per attraversare le frontiere delle parti contraenti aperte al traffico internazionale di passeggeri.

5.   Fatto salvo l'articolo 7, alle questioni concernenti i visti che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale brasiliano.

Articolo 5

Durata del soggiorno

1.   Ai fini del presente accordo, i cittadini dell’Unione possono soggiornare nel territorio del Brasile per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.

2.   Ai fini del presente accordo i cittadini brasiliani possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo di tre mesi su sei è calcolato indipendentemente della durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.

3.   I cittadini brasiliani possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata calcolata per lo spazio Schengen.

4.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per il Brasile e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell'Unione.

Articolo 6

Gestione dell’accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato di esperti (in appresso denominato: il «comitato»).

Il comitato è composto di rappresentati dell'Unione e del Brasile. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato si riunisce, ogniqualvolta necessario, su richiesta di una delle parti contraenti per controllare l'attuazione del presente accordo e risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione delle sue disposizioni.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e il Brasile

Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali conclusi tra i singoli Stati membri e il Brasile, nella misura in cui l'oggetto di tali accordi o intese esuli dall'ambito di applicazione del presente accordo.

Articolo 8

Scambio di fac-simile di passaporti

1.   Se non vi hanno già provveduto, entro trenta (30) giorni dalla data della firma del presente accordo il Brasile e gli Stati membri procedono allo scambio, per via diplomatica, di fac-simile dei propri passaporti ordinari validi.

2.   Nel caso di introduzione di nuovi passaporti ordinari o di modifica dei passaporti esistenti, le parti procedono allo scambio, per via diplomatica, dei fac-simile dei nuovi passaporti o dei passaporti modificati, corredati di informazioni dettagliate sulle specifiche e l'applicabilità, al più tardi trenta giorni (30) prima dell'introduzione.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Il Brasile può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione.

7.   L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на осми ноември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de noviembre de dos mil diez.

V Bruselu dne osmého listopadu dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende november to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am achten November zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta novembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the eighth day of November in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì otto novembre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų lapkričio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év november nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Novembru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de achtste november tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego listopada roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em oito de novembro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles la opt noiembrie două mii zece.

V Bruseli dňa ôsmeho novembra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne osmega novembra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den åttonde november tjugohundratio.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Федеративна република Бразилия

Por la República Federativa de Brasil

Za Brazilskou federativní republiku

For Den Føderative Republik Brasilien

Für die Föderative Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi nimel

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

For the Federative Republic of Brazil

Pour la République fédérative du Brésil

Per la Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Voor de Federale Republiek Brazilië

W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pela República Federativa do Brasil

Pentru Republica Federativă a Braziliei

Za Brazílsku federatívnu republiku

Za Federativno republiko Brazilijo

Brasilian liittotasavallan puolesta

För Förbundsrepubliken Brasilien

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Dichiarazione comune sulle informazioni fornite ai cittadini riguardanti l’accordo di esenzione dal visto

Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini brasiliani, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali i documenti di viaggio validi per l'esenzione dal visto, l'applicazione territoriale, compreso l'elenco degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, la durata del soggiorno consentita e le condizioni di ingresso, incluso il diritto di ricorso in caso di rifiuto.