13.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2012
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen
(2012/193/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 74, 77 e 79, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all'autorizzazione conferita alla Commissione il 15 maggio 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen. |
(2) |
In conformità della decisione 2012/192/UE del Consiglio (1), e fatta salva la sua conclusione definitiva a una data successiva, la convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione»), è stata firmata a nome dell'Unione europea il 22 settembre 2011. |
(3) |
È opportuno concludere la convenzione. |
(4) |
La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2). |
(5) |
La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3). |
(6) |
La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione») e la dichiarazione comune acclusa alla stessa sono approvate a nome dell'Unione.
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della convenzione, al fine di impegnare l'Unione medesima.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. VESTAGER
(1) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
CONVENZIONE
tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen
L'UNIONE EUROPEA
e
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
di seguito denominata «Islanda»,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
di seguito denominato «Liechtenstein»,
IL REGNO DI NORVEGIA,
di seguito denominato «Norvegia», e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
di seguito denominata «Svizzera»,
di seguito denominati «Stati associati»,
VISTO l’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato «accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia»),
VISTO l'accordo firmato il 26 ottobre 2004 tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato «accordo di associazione con la Svizzera»),
VISTO il protocollo firmato il 28 febbraio 2008 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato «protocollo di associazione con il Liechtenstein»),
VISTO l'accordo sotto forma di scambio di lettere concluso il 18 maggio 1999 fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi,
VISTO l'accordo sotto forma di scambio di lettere firmato il 26 ottobre 2004 fra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione svizzera sui comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi,
VISTA la dichiarazione annessa al protocollo di associazione con il Liechtenstein firmato il 28 febbraio 2008, sulla partecipazione ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi,
AVUTO RIGUARDO al fatto che i nuovi atti o provvedimenti dell'acquis di Schengen adottati dalla Commissione europea, di seguito denominata «Commissione», nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, per i quali sono state seguite le procedure previste dalla presente convenzione, si applicano simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per gli Stati associati,
AVUTO RIGUARDO al fatto che la necessità di garantire l'applicazione e l'attuazione uniforme dei nuovi atti o provvedimenti dell'acquis di Schengen che richiedono la partecipazione degli Stati associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi quando vengono adottate decisioni su atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen,
CONSIDERANDO che gli accordi di associazione non precisano le modalità della partecipazione degli Stati associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi quando vengono adottate decisioni su atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen,
CONSIDERANDO che la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e del Principato del Liechtenstein al comitato che assiste la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), è attualmente prevista nell'accordo sullo Spazio economico europeo, mentre la partecipazione della Confederazione svizzera a tale comitato è prevista nello scambio di lettere allegato all'accordo di associazione con la Svizzera,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La presente convenzione si applica agli atti o ai provvedimenti che modificano o sviluppano l'acquis di Schengen, adottati dalla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Articolo 2
1. Gli Stati associati sono associati in qualità di osservatori ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, di seguito denominati «comitati comitatologia Schengen», ai quali è fatto riferimento nell’allegato della presente convenzione.
2. Laddove un nuovo atto che modifica o sviluppa l'acquis di Schengen istituisce un nuovo comitato che assiste la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, gli Stati associati sono associati ai lavori di tale comitato a partire dall'entrata in vigore dell'atto che lo istituisce.
3. L'elenco dei comitati comitatologia Schengen è regolarmente aggiornato a cura della Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
1. I rappresentanti degli Stati associati sono associati ai lavori dei comitati comitatologia Schengen secondo le modalità fissate dal presente articolo.
2. In sede di comitati comitatologia Schengen gli Stati associati hanno modo di:
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illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento relativo all'attuazione, all'applicazione o allo sviluppo dell'acquis di Schengen, o dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni, |
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pronunciarsi su qualsiasi questione inerente all'elaborazione e allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione. |
3. Gli Stati associati hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitati comitatologia Schengen. Previa discussione al riguardo, la Commissione può esaminare tali suggerimenti nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa.
4. Gli Stati associati non partecipano alle votazioni dei comitati comitatologia Schengen e si ritirano al momento di una votazione.
5. Quando sono convocate le riunioni dei comitati comitatologia Schengen, gli Stati associati ricevono l'ordine del giorno, i progetti di provvedimenti sui quali sono invitati a esprimere un parere e altri eventuali documenti di lavoro pertinenti, contemporaneamente agli Stati membri dell'Unione europea.
6. I principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti dei comitati comitatologia Schengen sono quelli che si applicano ai documenti della Commissione (2).
7. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione e nello stabilire gli aspetti procedurali dei comitati comitatologia Schengen, è fatto riferimento al presente articolo.
Articolo 4
La Commissione, quando elabora proposte che modificano o sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen, consulta in via informale gli esperti degli Stati associati, così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea, di seguito denominati «Stati membri», in fase di stesura delle proposte.
Articolo 5
1. L'adozione di nuovi atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea (3).
Fatto salvo il paragrafo 3,
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tali atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per gli Stati associati, a meno che gli atti o i provvedimenti stessi non prevedano espressamente altrimenti, |
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il fatto che ciascuno degli Stati associati accetti tali atti o provvedimenti instaura diritti e obblighi tra lo Stato associato, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri vincolati da detti atti o provvedimenti, dall'altro. |
2. L'adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dalla presente convenzione è comunicata agli Stati associati.
L'adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 è comunicata agli Stati associati dal Segretariato generale della Commissione, con riferimento al presente articolo, se tale adozione è notificata agli Stati membri.
Ove non sia notificata agli Stati membri dal Segretariato generale della Commissione, l'adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 è comunicata agli Stati associati dalla Direzione generale della Commissione responsabile dell’adozione di tali atti o provvedimenti, con riferimento al presente articolo.
3. Ogni Stato associato si pronuncia autonomamente in merito all'accettazione del contenuto degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 e al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Tali decisioni sono notificate alla Commissione nei 30 giorni successivi alla comunicazione, da parte della Commissione, degli atti o dei provvedimenti in questione.
Per l'accettazione, da parte degli Stati associati, degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 e per le conseguenze della mancata accettazione, si applicano le seguenti disposizioni:
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Islanda e Norvegia: articolo 8 dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia, |
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Svizzera: articolo 7 dell'accordo di associazione con la Svizzera, |
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Liechtenstein: articolo 5 del protocollo di associazione con il Liechtenstein. |
Articolo 6
1. Per quanto riguarda i costi amministrativi connessi all'applicazione della presente convenzione, gli Stati associati versano al bilancio generale dell'Unione europea un contributo annuo calcolato in proporzione al loro prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti pari a un importo di 500 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.
Tale importo di 500 000 EUR è adeguato con uno scambio di lettere ove lo richieda l'evoluzione del numero di comitati comitatologia Schengen ai quali partecipano gli Stati associati, o la frequenza delle riunioni.
2. Le spese di viaggio dei rappresentanti che partecipano alle riunioni dei comitati comitatologia Schengen non sono rimborsate.
Articolo 7
1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. L'Unione europea e gli Stati associati approvano la presente convenzione conformemente alle loro rispettive procedure.
3. L'entrata in vigore della presente convenzione è subordinata all'approvazione dell'Unione europea e di almeno uno degli Stati associati.
4. La presente convenzione entra in vigore, per l'Unione europea e lo Stato associato interessato, il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di approvazione o ratifica presso il depositario.
5. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione entra in vigore soltanto dopo l’entrata in vigore del protocollo di associazione con il Liechtenstein.
Articolo 8
1. Per quanto riguarda la Norvegia e l'Islanda, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia.
2. Per quanto riguarda la Svizzera, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Svizzera.
3. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi il protocollo di associazione con il Liechtenstein.
4. Tale cessazione è notificata al depositario.
Articolo 9
La presente convenzione e la dichiarazione comune sono redatte in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и втори септември две хиляди и единадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintidós de septiembre de dos mil once.
V Bruselu dne dvacátého druhého září dva tisíce jedenáct.
Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende september to tusind og elleve.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten September zweitausendelf.
Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.
Done at Brussels on the twenty-second day of September in the year two thousand and eleven.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux septembre deux mille onze.
Fatto a Bruxelles, addì ventidue settembre duemilaundici.
Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit otrajā septembrī.
Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų rugsėjo dvidešimt antrą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év szeptember huszonkettedik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u ħdax.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste september tweeduizend elf.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego września roku dwa tysiące jedenastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e dois de setembro de dois mil e onze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și doi septembrie două mii unsprezece.
V Bruseli dňa dvadsiateho druhého septembra dvetisícjedenásť.
V Bruslju, dne dvaindvajsetega septembra leta dva tisoč enajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoandra september tjugohundraelva.
Gjört í Brussel þann tuttugasta og annan september árið tvö þúsund og ellefu.
Utferdiget i Brussel den tjueandre september to tusen og elleve.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Fyrir hönd lýðveldisins Íslands
Für das Fürstentum Liechtenstein
For Kongeriket Norge
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(3) Al momento della firma della presente convenzione, tali atti o provvedimenti sono adottati dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), o sono adottati in conformità dell'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
ALLEGATO
Elenco dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis Schengen:
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comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (1), |
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comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2) e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3); tale comitato assiste la Commissione europea anche nell'applicazione dei seguenti strumenti giuridici:
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comitato istituito dalla decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE (7), e dal regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE (8), per assistere la Commissione europea nella modifica del manuale SIRENE, |
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comitato istituito dalla decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (9), |
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comitato istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (10), per assistere la Commissione europea nel settore delle frontiere esterne, |
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comitato «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» istituito dalla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (11), |
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comitato istituito dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (12) (comitato dei visti). |
(1) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
(2) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.
(3) GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.
(4) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(5) GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.
(6) GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.
(7) GU L 64 del 2.3.2004, p. 45.
(8) GU L 64 del 2.3.2004, pag. 5.
(9) GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.
(10) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL’ASSOCIAZIONE SPECIFICA ALL'ATTUAZIONE, ALL'APPLICAZIONE E ALLO SVILUPPO DELL'ACQUIS DI SCHENGEN
Le parti contraenti dichiarano congiuntamente che l'associazione specifica della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen non può essere considerata un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra l'Unione europea e quei paesi.