28.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 marzo 2012

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione

(2012/176/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i) e paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (in prosieguo «il protocollo») è stato firmato a nome dell'Unione il 7 ottobre 2010.

(2)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(3)

È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è annesso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, a effettuare la notifica di cui all'articolo 10 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l'Unione»,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO, in prosieguo «il Marocco»,

dall’altra,

in prosieguo denominate «le parti»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

Il 26 febbraio 1996 il Marocco ha sottoscritto un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra (1) (in prosieguo «l'accordo euromediterrraneo»).

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale esposta nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 che permette ai paesi partner della PEV di partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le pertinenti basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

(5)

Il Marocco ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(6)

Le dettagliate disposizioni, in particolare il contributo finanziario e le procedure per le relazioni e le valutazioni, relative alla partecipazione del Marocco a ciascun programma specifico devono essere stabilite da un protocollo tra la Commissione europea e le competenti autorità del Marocco,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Marocco è autorizzato a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti al Marocco, a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

Il Marocco fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti del Marocco possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali il Marocco contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Marocco si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicabili agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le dettagliate disposizioni relative alla partecipazione del Marocco a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure per le relazioni e le valutazioni, sono stabilite nella forma di un memorandum d’intesa, tra la Commissione e le autorità competenti del Marocco sulla base dei criteri stabiliti nei pertinenti programmi.

Qualora il Marocco chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2), o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca al Marocco l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali il Marocco beneficia dell'assistenza esterna dell'Unione dovranno essere stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo deve stabilire che i controlli o gli audit finanziari. o le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, siano effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

È opportuno adottare disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscano alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

La denuncia del presente protocollo effettuata da una delle Parti non avrà alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 o 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con cadenza triennale, le Parti contraenti possono riesaminare l'attuazione del protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Regno del Marocco.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba e ciascuna versione linguistica fa ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diez.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce deset

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες στις δεκατρείς Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de dertiende december tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em treze de Dezembro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la treisprezece decembrie două mii zece.

V Bruseli dňa trinásteho decembra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den trettonde december tjugohundratio.

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu,

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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(1)   GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(2)   GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.