16.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2011

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

(2011/841/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (1), prevede all’articolo 21 che l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sia aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono l’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri per i suoi obiettivi e realizzazioni.

(2)

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia a lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in prosieguo: «l’accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 6 dicembre 2011, con riserva della sua conclusione.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in prosieguo: «l’accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a trasmettere, a nome dell’Unione, la nota diplomatica prevista all’articolo 10 dell’accordo (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA (in prosieguo «l’Unione»),

dall’altra,

RAMMENTANDO che il Consiglio europeo di Salonicco del 2003 ha inteso rafforzare ulteriormente i rapporti privilegiati fra l’Unione europea e i Balcani occidentali, rifacendosi all’esperienza dell’allargamento;

VISTO il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (1) (in prosieguo, rispettivamente: «il regolamento» e «l’Osservatorio»);

CONSIDERANDO che, in virtù dell’articolo 21 del regolamento, l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio;

CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia condivide gli obiettivi previsti per l’Osservatorio nel regolamento e poiché l’obiettivo ultimo della Repubblica di Croazia è diventare membro dell’Unione europea;

CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia accetta la descrizione delle funzioni dell’Osservatorio e il suo metodo di lavoro, nonché i settori prioritari indicati dal regolamento;

CONSIDERANDO che in Repubblica di Croazia esiste un’istituzione idonea a essere inserita nella rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione

La Repubblica di Croazia partecipa a pieno titolo ai lavori dell’Osservatorio, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Articolo 2

Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)

1.   La Repubblica di Croazia è inserita in Reitox.

2.   Entro 28 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Croazia notifica all’Osservatorio gli elementi costitutivi della propria rete di informazione nazionale, compreso il suo osservatorio nazionale, e fornisce la denominazione di ogni altro centro specializzato che potrebbe dare un utile contributo ai lavori dell’Osservatorio.

Articolo 3

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell’Osservatorio invita un rappresentante della Repubblica di Croazia a partecipare alle sue riunioni. Il rappresentante partecipa a pieno titolo senza diritto di voto. Tuttavia, in casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può convocare una riunione ristretta ai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea su questioni che interessano specificamente l’Unione e i suoi Stati membri.

Il consiglio di amministrazione, in sedute comuni con i rappresentanti della Repubblica di Croazia, stabilisce le modalità della partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell’Osservatorio.

Articolo 4

Bilancio

La Repubblica di Croazia contribuisce finanziariamente alle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, in conformità delle disposizioni di cui all’allegato del presente accordo, che costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 5

Protezione e riservatezza dei dati

1.   Qualora, in forza del presente accordo, l’Osservatorio inoltri informazioni alle autorità croate, in conformità della normativa dell’Unione e della normativa croata, tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per lo scopo prescritto e alle condizioni stabilite dall’autorità che provvede all’invio. Tali informazioni non possono contenere dati personali.

2.   I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti dall’Osservatorio alle autorità croate possono essere pubblicati nel rispetto delle norme dell’Unione e delle norme croate in materia di diffusione e riservatezza delle informazioni. I dati personali non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3.   I centri specializzati designati in Repubblica di Croazia non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dalla legislazione croata.

4.   In relazione ai dati fornitigli dalle autorità croate, l’Osservatorio sarà soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 6 del regolamento.

Articolo 6

Status giuridico

L’Osservatorio gode in Repubblica di Croazia della stessa capacità riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto croato.

Articolo 7

Responsabilità

La responsabilità dell’Osservatorio è disciplinata dalle norme previste all’articolo 19 del regolamento.

Articolo 8

Privilegi

Onde permettere all’Osservatorio e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Repubblica di Croazia accorda i medesimi privilegi ed immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5 e 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Articolo 9

Statuto del personale

Alle condizioni previste all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2), i cittadini croati che godono dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore dell’Osservatorio.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima delle due note diplomatiche comprovanti l’avvenuto rispetto da parte di ciascuna parte contraente degli obblighi giuridici riguardanti l’entrata in vigore dell’accordo.

Articolo 11

Validità ed estinzione

1.   Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. Esso si estingue alla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione.

2.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all’altra parte contraente. Il presente accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladieci, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica di Croazia


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL’OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE TOSSICODIPENDENZE

1.

Il contributo finanziario dovuto dalla Repubblica di Croazia al bilancio generale dell’Unione europea per la sua partecipazione all’Osservatorio aumenterà progressivamente durante un periodo di quattro anni, nel corso dei quali la Repubblica di Croazia estenderà gradualmente la propria partecipazione alle attività. I contributi finanziari richiesti sono pari a:

durante il primo anno di partecipazione

100 000 EUR,

durante il secondo anno di partecipazione

150 000 EUR,

durante il terzo anno di partecipazione

210 000 EUR,

durante il quarto anno di partecipazione

271 000 EUR.

A partire dal quinto anno di partecipazione, il contributo finanziario annuale dovuto dalla Repubblica di Croazia all’Osservatorio è pari al contributo del quarto anno di partecipazione indicizzato in base al tasso di incremento della sovvenzione dell’Unione all’Osservatorio.

La Repubblica di Croazia può in parte avvalersi dell’assistenza dell’Unione ai fini del pagamento del contributo all’Osservatorio, nei limiti di una contribuzione massima dell’Unione del 75 % per il primo anno di partecipazione, del 60 % per il secondo anno di partecipazione e del 50 % per gli anni successivi. Essendo soggetti a una procedura di programmazione distinta, i fondi dell’Unione richiesti saranno trasferiti alla Repubblica di Croazia mediante un protocollo di finanziamento separato.

Il saldo del contributo sarà a carico della Repubblica di Croazia.

2.

Il contributo della Repubblica di Croazia sarà gestito conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2). Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti della Repubblica di Croazia per partecipare alle attività dell’Osservatorio o a riunioni connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell’Osservatorio sono rimborsate da quest’ultimo sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente in vigore per gli Stati membri dell’Unione.

3.

Nel primo anno di calendario della sua partecipazione, la Repubblica di Croazia verserà un contributo calcolato in maniera proporzionale a partire dalla data di partecipazione fino alla fine dell’anno. Negli anni successivi il contributo sarà calcolato conformemente al presente accordo.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.