30.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2011

sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

(2011/768/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’articolo XXIV:6 dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel quadro dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

I negoziati si sono conclusi e il 15 giugno 2010 è stato siglato l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea (l’«accordo»).

(4)

L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 24 maggio 2011, con riserva della sua successiva conclusione, in conformità della decisione 2011/247/UE del Consiglio (1).

(5)

È opportuno concludere l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea (l’«accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’accordo (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. MILLER


(1)   GU L 104 del 20.4.2011, pag. 1.

(2)  La data d’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

A.   Lettera dell’Unione

Signor …,

In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea, ho l’onore di proporre quanto segue:

1.

L’Unione europea integrerà nel suo elenco, per il territorio doganale dell’Unione europea a 27 membri, le concessioni contenute nell’elenco dell’Unione europea a 25 membri, con le seguenti modifiche:

 

aumento di 400 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE «carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate» assegnato all’Australia, mantenendo l’attuale dazio contingentale dello 0 %;

 

introduzione di un’assegnazione erga omnes di 200 tonnellate (peso carcassa) per il contingente tariffario UE «carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate», mantenendo l’attuale dazio contingentale dello 0 %;

 

adeguamento del contingente tariffario UE «animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura», con un dazio contingentale del 10 %, sopprimendo le assegnazioni di 1 010 tonnellate (Romania) e 4 255 tonnellate (Bulgaria);

 

adeguamento del contingente tariffario UE «carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate», con un dazio contingentale dello 0 %, sopprimendo le assegnazioni di 75 tonnellate (Romania) e 1 250 tonnellate (Bulgaria).

2.

L’Unione europea assicurerà che l’intera assegnazione aggiuntiva di 400 tonnellate per l’Australia del contingente tariffario UE «carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate» sia disponibile nel primo periodo contingentale annuale che si applica alla data di entrata in vigore dell’accordo e in ogni periodo contingentale annuale successivo.

3.

L’Australia accetta l’approccio dell’Unione europea al «netting-out» dei contingenti tariffari come modo per adeguare gli obblighi dell’UE a 25 e quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania a seguito del recente allargamento dell’Unione europea.

4.

Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia.

L’Unione europea e l’Australia si notificheranno reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entrerà in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima notifica.

Voglia accettare, Signor …, i sensi della mia alta considerazione.

Per l’Unione europea

B.   Lettera dell’Australia

Signor …,

Accuso ricevuto della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

«In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea, ho l’onore di proporre quanto segue:

1.

L’Unione europea integrerà nel suo elenco, per il territorio doganale dell’Unione europea a 27 membri, le concessioni contenute nell’elenco dell’Unione europea a 25 membri, con le seguenti modifiche:

 

aumento di 400 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE “carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate” assegnato all’Australia, mantenendo l’attuale dazio contingentale dello 0 %;

 

introduzione di un’assegnazione erga omnes di 200 tonnellate (peso carcassa) per il contingente tariffario UE “carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate”, mantenendo l’attuale dazio contingentale dello 0 %;

 

adeguamento del contingente tariffario UE “animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura”, con un dazio contingentale del 10 %, sopprimendo le assegnazioni di 1 010 tonnellate (Romania) e 4 255 tonnellate (Bulgaria);

 

adeguamento del contingente tariffario UE “carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate”, con un dazio contingentale dello 0 %, sopprimendo le assegnazioni di 75 tonnellate (Romania) e 1 250 tonnellate (Bulgaria).

2.

L’Unione europea assicurerà che l’intera assegnazione aggiuntiva di 400 tonnellate per l’Australia del contingente tariffario UE “carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate” sia disponibile nel primo periodo contingentale annuale che si applica alla data di entrata in vigore dell’accordo e in ogni periodo contingentale annuale successivo.

3.

L’Australia accetta l’approccio dell’Unione europea al “netting-out” dei contingenti tariffari come modo per adeguare gli obblighi dell’UE a 25 e quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania a seguito del recente allargamento dell’Unione europea.

4.

Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia.

L’Unione europea e l’Australia si notificheranno reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entrerà in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima notifica.»

Ho l’onore di comunicarLe l’accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor …, i sensi della mia alta considerazione.

Per il governo dell’Australia