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6.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2011
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica
(2011/213/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il governo del Giappone. |
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(2) |
Tale accordo è stato firmato dai rappresentanti delle parti il 30 novembre 2009 a Bruxelles fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(3) |
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. |
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(4) |
È opportuno concludere l’accordo a nome dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione adotta la posizione che l’Unione deve tenere in seno al comitato misto istituito dall’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo in merito alle modifiche dell’accordo a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del medesimo.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a effettuare la notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo nonché la notifica seguente al governo del Giappone:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.»
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
CSÉFALVAY Z.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo del Giappone di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico
LA COMUNITÀ EUROPEA (la «Comunità»)
e
IL GOVERNO DEL GIAPPONE;
DESIDERANDO promuovere ulteriormente le relazioni strette ed amichevoli esistenti tra il Giappone e la Comunità ed essendo consapevoli del rapido sviluppo della conoscenza scientifica e del suo contributo positivo nella promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;
DESIDERANDO ampliare l’ambito della cooperazione scientifica e tecnologica in alcuni settori di interesse comune mediante la creazione di un partenariato fruttuoso avente fini pacifici e per il loro reciproco beneficio;
RILEVANDO che tale cooperazione e l’applicazione dei relativi risultati contribuiranno allo sviluppo economico e sociale del Giappone e della Comunità;
DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale per l’attuazione delle attività di cooperazione globali che rafforzeranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano, nell’ambito del presente accordo, attività di cooperazione nei settori scientifici e tecnologici per fini pacifici.
2. Le attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo si svolgono sulla base dei seguenti principi:
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a) |
contributi e vantaggi reciproci ed equi; |
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b) |
accesso reciproco ai programmi e ai progetti di ricerca e sviluppo e alle agevolazioni per i ricercatori in visita; |
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c) |
scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo; |
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d) |
promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale del Giappone e della Comunità. |
Articolo 2
1. Le attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo consistono di attività di cooperazione dirette e indirette.
2. Ai fini del presente accordo:
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a) |
per «le parti», si intendono il governo del Giappone e la Comunità; |
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b) |
per «attività di cooperazione dirette», si intendono le attività di cooperazione tra le parti o le loro agenzie; |
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c) |
per «attività di cooperazione indirette», si intendono attività di cooperazione tra persone del Giappone e della Comunità svolte nell’ambito di programmi e progetti di ricerca e sviluppo; |
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d) |
per «programmi e progetti di ricerca e sviluppo», si intendono il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico gestito dalla Comunità o programmi di ricerca e sviluppo dotati di un sistema di finanziamento concorrenziale gestiti dal governo del Giappone, dalle sue agenzie o da istituzioni ufficiali; |
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e) |
per «persone», si intendono:
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f) |
per «agenzie», si intendono:
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g) |
per «istituzioni ufficiali», si intendono le istituzioni ufficiali i cui bilanci e piani operativi sono approvati dai ministeri competenti del governo del Giappone, e i cui programmi e progetti di ricerca e sviluppo dotati di un sistema di finanziamento concorrenziale sono inclusi, con il loro assenso, nei programmi e progetti di attività di cooperazione indirette; |
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h) |
per «diritti di proprietà intellettuale» si intende la definizione data a «proprietà intellettuale» dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. |
Articolo 3
1. Le attività di cooperazione dirette possono assumere le forme seguenti:
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a) |
riunioni di vario tipo, come le riunioni di esperti, al fine di esaminare e scambiare informazioni su argomenti scientifici e tecnologici di natura generale o specifica, e di determinare i progetti e i programmi di ricerca e di sviluppo che possono essere proficuamente effettuati in cooperazione; |
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b) |
scambio di informazioni sulle attività, le politiche, le pratiche, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ricerca e sviluppo; |
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c) |
visite e scambi di scienziati, personale tecnico e altri esperti su argomenti generali o specifici; |
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d) |
attuazione di attività di cooperazione di altro tipo individuate, proposte e decise nell’ambito del comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica di cui all’articolo 6 del presente accordo. |
2. Ai fini dello sviluppo di attività di cooperazione indirette, qualsiasi soggetto di una parte può partecipare ai programmi o ai progetti di ricerca e sviluppo condotti dall’altra parte, dalle sue agenzie e le istituzioni ufficiali, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell’altra parte, fatti salvi gli allegati I e II del presente accordo.
Articolo 4
I dettagli e le procedure di ciascuna attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo possono essere stabilite tra le parti, le loro agenzie o istituzioni ufficiali impegnate in questa attività di cooperazione.
Articolo 5
Per quanto riguarda le attività di cooperazione dirette previste dal presente accordo, ogni parte o le sue agenzie possono autorizzare, se necessario, con l’assenso dell’altra parte o delle sue agenzie, la partecipazione di ricercatori e di organismi di tutta la comunità di ricerca, compreso il settore privato.
Articolo 6
1. Per garantire l’efficace attuazione del presente accordo, le parti istituiscono un comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica («il comitato misto»). Il comitato misto è copresieduto da funzionari del ministero degli affari esteri del Giappone e della Commissione europea.
2. Il comitato misto espleta le seguenti funzioni:
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a) |
scambio di idee e di informazioni su questioni di politica scientifica e tecnologica; |
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b) |
individuazione, proposta e decisione sulle attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo; |
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c) |
esame e discussione dei risultati delle attività di cooperazione svolte nell’ambito del presente accordo; |
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d) |
consulenza e incoraggiamento delle parti per quanto concerne l’attuazione del presente accordo; |
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e) |
valutazione periodica dell’accesso reciproco ai programmi e ai progetti di ricerca e sviluppo e modalità per i ricercatori in visita ed esame delle misure concrete per migliorare l’accesso a garantire l’efficacia del principio di reciprocità di cui all’articolo 1 del presente accordo. |
3. Le decisioni del comitato misto sono adottate per mutuo consenso.
4. Le date delle riunioni del comitato sono stabilite di comune accordo. Il comitato si riunisce preferibilmente almeno ogni due anni.
5. Il governo del Giappone e la Comunità ospitano alternativamente la riunione del comitato misto, se non altrimenti concordato.
6. Per la riunione del comitato misto, le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti sono a carico della parte a cui fanno riferimento. Eventuali altri costi connessi al comitato misto sono a carico della parte ospitante.
7. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
8. Al di fuori delle sue sessioni, il comitato misto può adottare decisioni mediante canali diplomatici.
Articolo 7
L’attuazione del presente accordo è soggetta alla disponibilità di finanziamenti adeguati e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti.
Articolo 8
1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione dirette possono essere messe a disposizione del pubblico da una o dall’altra parte attraverso i canali abituali, conformemente alle normali procedure delle agenzie partecipanti.
2. Ai diritti di proprietà intellettuali e alle informazioni riservate generati, introdotti o ottenuti nel corso delle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo si applicano le disposizioni contenute nell’allegato II del presente accordo.
Articolo 9
Ciascuna delle parti si adopera, nei limiti della propria legislazione e normativa, per dare alle persone che conducono attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo, tutte le agevolazioni possibili al fine di facilitare gli spostamenti e i soggiorni dei ricercatori che partecipano a queste attività di cooperazione nonché ad agevolare l’entrata e l’uscita dal proprio territorio di materiali, dati e attrezzature destinati ad essere utilizzati nell’ambito di dette attività di cooperazione.
Articolo 10
Le disposizioni del presente accordo fanno salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi esistenti e futuri di cooperazione tra le parti o tra il governo del Giappone e il governo di uno Stato membro della Comunità.
Articolo 11
Tutte le questioni o le controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.
Articolo 12
Gli allegati I e II del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso accordo.
Articolo 13
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si scambiano note diplomatiche con cui si informano reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state espletate.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e resta in vigore, salvo denuncia di una delle parti alla fine del periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo, mediante preavviso scritto di sei mesi dato all’altra parte.
3. La denuncia del presente accordo non incide sulle attività di cooperazione condotte ai sensi del presente accordo e non portate a compimento al momento della denuncia del medesimo, nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne sono derivati, conformemente all’attuazione dell’allegato II del presente accordo.
4. Ciascuna parte può valutare l’impatto del presente accordo e le attività previste dallo stesso ogni cinque anni, e la parte che lo fa informa l’altra parte dei risultati della valutazione. Ogni parte si adopererà per agevolare la valutazione effettuata dall’altra parte.
5. Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui al paragrafo 1, salvo diversa decisione delle parti.
Il presente accordo e gli allegati I e II dello stesso sono redatti in duplice originale nelle lingue, bulgara ceca, danese estone, finnica, francese, greca inglese, italiana lettone lituana maltese olandese polacca portoghese, rumena slovacca, slovena spagnola, svedese, tedesca,ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, le versioni inglese e giapponese prevalgono sulle altre versioni linguistiche.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine rispettivamente dalla Comunità europea e dal governo del Giappone hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles addì trenta novembre 2009.
Per la Comunità europea
Per il Governo del Giappone
ALLEGATO I
MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONE A PROGRAMMI E PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
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I. |
Se, nell’ambito del presente accordo, una parte, le sue agenzie o istituzioni ufficiali concludono un contratto con una persona dell’altra parte per programmi e progetti di ricerca e sviluppo, l’altra parte, su richiesta, si adopera al fine di fornire loro ogni assistenza possibile e ragionevole che può essere necessaria o utile all’altra parte, alle sue agenzie o istituzioni ufficiali per facilitare l’adeguata esecuzione dei suddetto contratto. |
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II. |
Le persone del Giappone possono partecipare al programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico gestito dalla Comunità. Tale partecipazione avviene nel rispetto delle regole di partecipazione, diffusione e attuazione del programma quadro. |
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III. |
Le persone della Comunità possono partecipare a programmi e progetti di ricerca e sviluppo dotati del sistema di finanziamento concorrenziale gestiti dal governo del Giappone, delle sue agenzie o istituzioni ufficiali, in settori scientifici o tecnologici analoghi a quelli del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Tale partecipazione di persone della Comunità rispetta le disposizioni legislative e regolamentari del Giappone e le pertinenti regole di partecipazione, diffusione e attuazione dello specifico programma o progetto. |
ALLEGATO II
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE
I. Diritti di proprietà intellettuale delle parti nell’ambito di attività di cooperazione dirette
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1. |
Ai diritti di proprietà intellettuale risultanti da attività di cooperazione dirette, ad eccezione dei diritti di autore e dei diritti connessi di cui al punto 3 qui di seguito, si applicano le regole riportate qui di seguito:
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2. |
La parte o le sue agenzie che possiedono i diritti di proprietà intellettuale introdotti nel corso di attività di cooperazione dirette accordano all’altra parte o alle sue agenzie una licenza di uso di tali diritti per l’esecuzione di eventuali attività di cooperazione dirette, nella misura in cui ciò è necessario per consentire all’altra parte o alle sue agenzie di svolgere i propri lavori per il progetto specifico nell’ambito del presente accordo. La concessione di una licenza di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale di cui al presente paragrafo è disciplinata dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ogni parte e dalle condizioni che le parti o le loro agenzie devono convenire prima dell’inizio del progetto. |
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3. |
Ai diritti di autore e ai diritti connessi delle parti o delle loro agenzie si applicano le seguenti regole:
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II. Informazioni riservate nelle attività di cooperazione dirette
Alle informazioni riservate delle parti o delle loro agenzie si applicano le seguenti regole:
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1. |
All’atto di comunicare all’altra parte le informazioni necessarie per lo svolgimento di attività di cooperazione dirette, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare. |
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2. |
La parte o le sue agenzie che ricevono dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità queste informazioni riservate a proprie agenzie o a persone assunte tramite tali agenzie, qualora ciò sia necessario per consentire a tali agenzie o alle persone in questione di svolgere il loro lavoro ai fini del progetto specifico nell’ambito di tale accordo. |
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3. |
Previo consenso scritto della parte o delle sue agenzie che forniscono le informazioni riservate, l’altra parte o le sue agenzie possono divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 2. Le parti o le loro agenzie cooperano all’elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per questa diffusione più ampia e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue leggi e dai suoi regolamenti. |
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4. |
Le informazioni fornite nel corso di seminari e riunioni, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato e l’uso di attrezzature nel quadro del presente accordo sono considerate riservate quando i soggetti che ricevono tali informazioni riservate o altre informazioni confidenziali o privilegiate sono stati informati del loro carattere confidenziale al momento della trasmissione, a norma del paragrafo 1 di cui sopra, e le informazioni sono state trattate a norma dei precedenti paragrafi 2 e 3. |
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5. |
Se una delle parti si rende conto che non sarà in grado, oppure potrà ragionevolmente non essere in grado, di rispettare le restrizioni e le condizioni di divulgazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, essa ne informa immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato. |
III. Diritti di proprietà intellettuale delle persone nelle attività di cooperazione indirette
Ciascuna delle parti garantisce che i diritti di proprietà intellettuale delle persone dell’altra parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dalla prima parte, dalle sue agenzie o da istituzioni ufficiali, nonché i diritti e obblighi connessi derivanti da tale partecipazione, siano coerenti con le convenzioni internazionali pertinenti vincolanti per il governo del Giappone e la Comunità e i suoi Stati membri, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l’atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.