19.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2009
concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea
(2009/473/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea in materia di pesca. |
(2) |
A seguito di tali negoziati, il 20 dicembre 2008 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca. |
(3) |
L’accordo di pesca del 28 marzo 1983 tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Repubblica di Guinea, dall’altra, dovrà essere abrogato dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca. |
(4) |
Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2009, del protocollo siglato allegato al nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca. |
(5) |
È nell’interesse della Comunità approvare l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca. |
(6) |
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, con riserva di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo.
Il testo di tale accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo le modalità seguenti:
a) |
tonniere con reti a circuizione:
|
b) |
pescherecci con lenze a canna:
|
2. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Repubblica di Guinea secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1), fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante modalità di applicazione ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (2), e, successivamente a tale data, secondo le modalità previste da dette norme di applicazione.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
V. TOŠOVSKÝ
(1) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
(2) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea
Egregio signore,
esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori della Repubblica di Guinea e della Comunità europea sull’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Guinea e la Comunità europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e sui relativi allegati.
L’esito di tale negoziato, che rappresenta un’evoluzione positiva del precedente accordo, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e istituirà un vero e proprio quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e responsabile nella acque della Guinea. A tale proposito Le propongo di avviare parallelamente le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell’accordo, del protocollo e del relativo allegato e delle appendici, in conformità delle procedure vigenti nella Repubblica di Guinea e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.
Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque della Guinea e con riferimento all’accordo e al protocollo siglati il 20 dicembre 2008, che stabiliscono le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare a titolo provvisorio l’accordo e il protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa della loro entrata in vigore in conformità dell’articolo 19 dell’accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.
Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria, fissata all’articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata anteriormente al 30 novembre 2009.
La prego di confermarmi l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.
Egregio signore,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Egregio signore,
esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori della Repubblica di Guinea e della Comunità europea sull’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Guinea e la Comunità europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e sui relativi allegati.
L’esito di tale negoziato, che rappresenta un’evoluzione positiva del precedente accordo, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e istituirà un vero e proprio quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e responsabile nella acque della Guinea. A tal proposito Le propongo di avviare parallelamente le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell’accordo, del protocollo e del relativo allegato e delle appendici, in conformità delle procedure vigenti nella Repubblica di Guinea e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.
Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque della Guinea e con riferimento all’accordo e al protocollo siglati il 20 dicembre 2008, che stabiliscono le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare a titolo provvisorio l’accordo e il protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa della loro entrata in vigore in conformità dell’articolo 19 dell’accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.
Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria, fissata all’articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata anteriormente al 30 novembre 2009.
La prego di confermarmi l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»
Mi pregio confermarLe l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.
ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA
tra la Repubblica di Guinea e la Comunità europea
LA REPUBBLICA DI GUINEA,
di seguito denominata «Guinea»,
e
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito denominata «Comunità»,
di seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Guinea, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;
CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;
TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito denominata «ICCAT»;
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;
DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;
CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;
DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Guinea e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo;
DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque della Guinea e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque;
RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste con la partecipazione di imprese delle due parti,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:
— |
la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Guinea, |
— |
le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca della Guinea, |
— |
la cooperazione relativa alle modalità di controllo delle attività alieutiche nelle zone di pesca della Guinea, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, |
— |
le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) |
«autorità guineane», il ministero della Pesca; |
b) |
«autorità comunitarie», la Commissione europea; |
c) |
«zona di pesca della Guinea», le acque soggette alla giurisdizione della Guinea in materia di pesca. Le navi comunitarie potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla normativa della Guinea; |
d) |
«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi; |
e) |
«nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità; |
f) |
«commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Guinea, le cui funzioni sono descritte all’articolo 10 del presente accordo; |
g) |
«trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in porto e/o in rada; |
h) |
«circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque della Guinea; |
i) |
«marittimi ACP», qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marittimi della Guinea sono, in questo senso, marittimi ACP; |
j) |
«la sorveglianza», il Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca (CNSP); |
k) |
«la delegazione», la delegazione della Commissione europea in Guinea; |
l) |
«armatore», ogni persona giuridicamente responsabile di un peschereccio; |
m) |
«autorizzazione di pesca», il diritto a esercitare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca, in conformità delle disposizioni del presente accordo. |
Articolo 3
Principi e obiettivi alla base dell’applicazione del presente accordo
1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.
2. Le parti si impegnano ad applicare i principi del dialogo e della concertazione preliminare, in particolare con riguardo all’attuazione della politica settoriale della pesca, da un lato, e alle politiche e misure comunitarie atte ad incidere sul settore della pesca in Guinea, dall’altro.
3. Le parti cooperano altresì per la realizzazione, sia congiunta che unilaterale, di valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.
4. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di corretta gestione economica e sociale, nell’intento di promuovere la crescita occupazionale in Guinea e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.
5. In particolare, l’ingaggio di marittimi ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e professione.
Articolo 4
Cooperazione in campo scientifico
1. Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e la Guinea si adopereranno al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea.
2. Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito delle competenti organizzazioni internazionali di pianificazione e gestione della pesca e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.
3. Le parti si impegnano a consultarsi, sia direttamente, anche a livello sub-regionale, sia nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche dell’Atlantico e a cooperare nell’ambito delle ricerche scientifiche pertinenti.
Articolo 5
Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca della Guinea
1. La Guinea si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.
2. Le attività di pesca contemplate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Guinea. Le autorità guineane notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi comunitarie sono tenute a conformarsi a tali modifiche della regolamentazione entro un termine di un mese decorrente dalla loro notifica.
3. La Guinea si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo concernenti il controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità guineane preposte al controllo della pesca.
4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Guinea, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Articolo 6
Condizioni per l’esercizio della pesca — Clausola di esclusiva
1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea solo le navi comunitarie in possesso di un’autorizzazione valida di pesca, rilasciata dalla Guinea in virtù del presente accordo e del relativo protocollo.
2. Il ministero può rilasciare alle navi comunitarie autorizzazioni di pesca per categorie di pesca non contemplate dal vigente protocollo e per la pesca sperimentale. Tuttavia, il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato al parere favorevole delle parti.
3. La procedura per il rilascio delle autorizzazioni di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.
Articolo 7
Contropartita finanziaria
1. La Comunità versa alla Guinea una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:
a) |
l’accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche della Guinea; e |
b) |
il sostegno finanziario fornito dalla Comunità per l’attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea. |
2. La componente della contropartita finanziaria menzionata al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità delle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea, e della programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.
3. La contropartita finanziaria versata dalla Comunità è pagata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita stessa per i seguenti motivi:
a) |
circostanze anomale; |
b) |
riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
c) |
aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
d) |
riesame congiunto delle condizioni relative al sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano; |
e) |
denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 15; |
f) |
sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 14. |
Articolo 8
Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile
1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni su tecniche e attrezzi da pesca, metodi di conservazione e processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in Guinea e nella Comunità.
Articolo 9
Cooperazione amministrativa
Nell’intento di garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione delle risorse alieutiche, le parti contraenti:
— |
pongono in essere, per quanto di loro competenza, una cooperazione amministrativa volta a garantire il rispetto, da parte delle loro navi, delle disposizioni del presente accordo e della normativa della Guinea in materia di pesca marittima, |
— |
cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa. |
Articolo 10
Commissione mista
1. È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare e controllare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:
a) |
controlla l’esecuzione, l’interpretazione e la corretta applicazione dell’accordo, nonché la risoluzione delle controversie; |
b) |
esamina e valuta l’esecuzione del contributo dell’accordo di partenariato per l’attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea; |
c) |
assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca; |
d) |
funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo; |
e) |
riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria; |
f) |
definisce le condizioni per l’esercizio della pesca conformemente alle disposizioni del protocollo; |
g) |
stabilisce le modalità pratiche della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 9 del presente accordo; |
h) |
svolge qualsiasi altra funzione ad essa affidata dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e di cooperazione amministrativa. |
2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente in Guinea e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.
Articolo 11
Zona geografica di applicazione
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Guinea e alle acque soggette alla giurisdizione guineana.
Articolo 12
Durata
Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia in conformità dell’articolo 15.
Articolo 13
Composizione delle controversie
Le parti contraenti si consultano in caso di controversia in merito all’interpretazione e/o all’applicazione del presente accordo.
Articolo 14
Sospensione
1. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti si consultano al fine di risolvere in via amichevole la controversia fra loro insorta.
2. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 15
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse dalla Guinea alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.
3. L’invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
4. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.
Articolo 16
Protocollo e allegato
Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 17
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.
Articolo 18
Abrogazione
Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, del 28 marzo 1983.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2012
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate, per le specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982), nel modo seguente:
— |
tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità, |
— |
pescherecci con lenze a canna: 12 unità. |
2. A partire dal secondo anno di applicazione del presente protocollo e a seguito della valutazione congiunta dello stato degli stock di gamberetti e della gestione delle attività di pesca della Guinea nella categoria considerata, potranno essere concesse, su base annuale, possibilità di pesca per le navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti, in ragione di 800 tonnellate di stazza lorda (tsl) per trimestre, alle seguenti condizioni:
— |
l’attuazione di una gestione trasparente dell’accesso alla pesca dei gamberetti e segnatamente dello sforzo di pesca esercitato dalle flotte nazionali e straniere sulla specie considerata. A tal fine, anteriormente al 31 ottobre di ogni anno, la Guinea trasmette una tabella riepilogativa dello sforzo di pesca messo in atto su questa specie nelle acque guineane, |
— |
l’attuazione di un piano di sorveglianza, monitoraggio e controllo nelle acque guineane, |
— |
l’analisi scientifica dello stato delle risorse e dei risultati delle campagne scientifiche, i cui risultati saranno comunicati ogni anno contestualmente ai dati relativi allo sforzo di pesca. |
Le condizioni di pesca per la categoria considerata saranno definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca, e comunque prima del pagamento della quota aggiuntiva della contropartita finanziaria annua stabilita in funzione dell’aumento delle possibilità di pesca previsto all’articolo 2 del presente protocollo.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione valida di pesca rilasciata dalla Guinea nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato del protocollo stesso.
Articolo 2
Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento
1. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, comprende da un lato un importo annuo di 325 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate annue e, dall’altro, un importo specifico annuo di 125 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica (1) definita all’articolo 7 dell’accordo.
Nel caso in cui vengano concesse possibilità di pesca supplementari in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo comprende inoltre, per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, un importo annuo di 300 000 EUR, proporzionale all’aumento delle possibilità di pesca.
Agli importi di cui sopra va aggiunto un contributo specifico della Comunità pari a 600 000 EUR per il primo anno, 400 000 EUR per il secondo anno e 300 000 EUR per gli anni successivi, destinato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca guineane, per consentire alla Guinea di dotarsi di un sistema di sorveglianza satellitare entro il 30 giugno 2010. Esso è gestito secondo le disposizioni previste all’articolo 7 del presente protocollo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.
3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1 (1 050 000 EUR per il primo anno e, se del caso, 1 150 000 EUR per il secondo anno e 1 050 000 EUR per gli anni successivi) è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo (2). Tali importi non pregiudicano eventuali modifiche delle possibilità di pesca o la concessione di nuove possibilità di pesca che possono essere decise in conformità delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi comunitarie nelle zone di pesca della Guinea supera il quantitativo di riferimento, l’importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (vale a dire 1 050 000 EUR per il primo anno ed, eventualmente, 1 150 000 EUR per il secondo anno e 1 050 000 EUR per gli anni successivi). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.
5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 novembre 2009 per il primo anno ed entro il 1o febbraio per gli anni successivi.
6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’assegnazione di tali fondi è stabilita nell’ambito della legge finanziaria della Guinea, salvo per quanto riguarda il contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente protocollo, ed è pertanto di esclusiva competenza delle autorità guineane.
7. I pagamenti previsti dal presente articolo sono versati, il primo anno successivo all’adozione della programmazione dei fondi ad opera delle parti, su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale della Guinea, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal ministero, salvo per quanto riguarda il contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, che sarà versato direttamente su un conto del Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca.
Articolo 3
Cooperazione per una pesca responsabile — Cooperazione scientifica
1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Guinea, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità guineane si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea.
3. Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.
4. In conformità dell’articolo 4 dell’accordo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello sub-regionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie. Tali misure terranno conto delle raccomandazioni e risoluzioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT).
Articolo 4
Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.
2. Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.
3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.
Articolo 5
Altre possibilità di pesca
1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, la Comunità consulterà la Guinea per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
2. Le parti possono condurre congiuntamente campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Guinea, previo parere della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.
3. Le parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici, amministrativi e finanziari adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per non più di due campagne della durata di sei mesi, a decorrere dalla data decisa di comune accordo dalle parti.
4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, alle navi comunitarie possono essere concesse ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.
Articolo 6
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale
1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.
2. Nei casi previsti al paragrafo 1, la decisione di sospensione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.
4. La validità delle autorizzazioni di pesca concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.
Articolo 7
Promozione di una pesca responsabile nelle acque della Guinea
1. La totalità della contropartita finanziaria e del contributo specifico fissati all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata ogni anno al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea e accordate dalle parti secondo le seguenti modalità.
L’importo corrispondente è gestito dalla Guinea tenendo conto degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti sulla base delle priorità attuali della politica della pesca guineana volta a garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore, nonché della programmazione annuale e pluriennale per il conseguimento di tali obiettivi in conformità del successivo paragrafo 2, in particolare in materia di controllo e sorveglianza, gestione delle risorse e miglioramento delle condizioni sanitarie dei prodotti della pesca e rafforzamento della capacità di controllo delle autorità competenti.
2. Su proposta della Guinea e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, dall’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e la Guinea concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:
a) |
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente; |
b) |
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Guinea nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate; |
c) |
i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. |
3. Le parti convengono tuttavia che sarà dedicata particolare attenzione all’insieme delle azioni di sostegno al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza della pesca, inclusa la sorveglianza delle acque guineane con mezzi marittimi e aerei, l’attuazione di un sistema di monitoraggio via satellite (VMS) delle navi da pesca, il miglioramento del quadro giuridico e la sua applicazione con riguardo alle infrazioni.
4. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.
5. La Guinea procede ogni anno all’assegnazione del valore corrispondente agli importi di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità quanto prima possibile, e comunque anteriormente all’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo la Guinea notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 31 gennaio dell’anno precedente.
6. Se la valutazione congiunta annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà aggiornare l’importo destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale di pesca della Guinea, che rientra nella contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.
7. La Comunità si riserva il diritto di sospendere il pagamento del contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente protocollo se, in base alla valutazione effettuata in sede di commissione mista, i risultati ottenuti a partire dal primo anno di applicazione del protocollo, salvo circostanze eccezionali e debitamente giustificate, non sono conformi alla programmazione.
Articolo 8
Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo
1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 9
Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:
a) |
le autorità guineane competenti notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica; |
b) |
in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità guineane competenti possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea; |
c) |
l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento. |
Articolo 10
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.
Articolo 11
Clausola di riesame
1. Qualora intervengano mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti può chiedere che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica.
2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte l’intenzione di procedere alla revisione delle disposizioni del presente protocollo.
3. Le due parti avviano consultazioni al riguardo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica. In caso di mancato accordo in merito alla revisione delle disposizioni, la parte interessata può denunciare il protocollo in conformità dell’articolo 14 del medesimo.
Articolo 12
Abrogazione
Il presente protocollo e i relativi allegati abrogano e sostituiscono il protocollo di pesca in vigore e l’accordo quadro tra la Comunità economica europea e la Guinea relativo alla pesca al largo della costa della Guinea.
Articolo 13
Durata
Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2009, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14.
Articolo 14
Denuncia
In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto. L’invio della notifica di cui al precedente comma comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
Articolo 15
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
2. Essi si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
(1) All’importo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 1, primo comma, va aggiunto l’importo dei contributi previsti al capitolo II del presente allegato, versati direttamente alla Guinea e stimati a 118 000 EUR/anno, al netto delle tasse relative al contributo per la sorveglianza e la ricerca.
(2) All’importo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 1, primo comma, va aggiunto l’importo dei contributi previsti al capitolo II del presente allegato, versati direttamente alla Guinea e stimati a 118 000 EUR/anno, al netto delle tasse relative al contributo per la sorveglianza e la ricerca.
ALLEGATO
Condizioni per l’esercizio della pesca tonniera nella zona di pesca della Guinea da parte dei pescherecci della Comunità
CAPITOLO I
FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA
SEZIONE 1
Rilascio delle autorizzazioni di pesca
1. |
Possono ottenere un’autorizzazione di pesca nella zona di pesca della Guinea soltanto le navi che ne hanno diritto. |
2. |
L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Guinea. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione guineana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Guinea nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità, segnatamente per quanto riguarda l’imbarco dei marittimi |
3. |
Le autorità competenti della Comunità presentano per via elettronica al ministero della Pesca della Guinea una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo; la domanda è trasmessa almeno 30 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta. |
4. |
Le domande sono presentate al ministero della Pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I. Le autorità guineane prendono tutte le misure necessarie affinché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca. |
5. |
Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
|
6. |
Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità guineane in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo. |
7. |
I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse relative al contributo per la sorveglianza delle attività di pesca e per la ricerca alieutica e gli oneri per prestazioni di servizi. Le tasse per la sorveglianza e la ricerca saranno applicabili in misura proporzionale alla presenza effettiva nella zona di pesca della Guinea e saranno versate dagli operatori al momento del computo definitivo dei canoni in conformità delle disposizioni della sezione 2 del presente allegato. Su domanda della Guinea, in attesa della conclusione di un protocollo VMS con la Comunità, quest’ultima fornirà alla Guinea i dati satellitari relativi ai periodi di presenza nella zona di pesca guineana, al fine di stabilire il calcolo dei canoni dovuti dagli armatori a titolo del contributo per la sorveglianza. |
8. |
Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della Pesca della Guinea agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione europea in Guinea, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 5. |
9. |
L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. |
10. |
Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi. |
11. |
L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l’autorizzazione di pesca annullata al ministero della Pesca della Guinea tramite la delegazione della Commissione europea. |
12. |
La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l’armatore consegna l’autorizzazione di pesca annullata al ministero della Pesca della Guinea. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione della Commissione europea in Guinea. |
13. |
L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea tiene ed aggiorna un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità guineane subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità guineana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è notificato alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all’armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto dell’autorizzazione di pesca fino al rilascio di quest’ultima. |
14. |
Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di autorizzazioni di pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione dell’autorizzazione di pesca cartacea con un equivalente elettronico, quale l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea. |
15. |
Le parti si impegnano, nell’ambito della commissione mista, a sostituire nel presente protocollo qualsiasi riferimento espresso in «tsl» con «GT» e a modificare, di conseguenza, tutte le relative disposizioni. Tale sostituzione sarà preceduta da opportune consultazioni tecniche tra le parti. |
SEZIONE 2
Condizioni per l’autorizzazione di pesca — Canoni e anticipi
1. |
Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. |
2. |
Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea per le tonniere con reti a circuizione e a 25 EUR per i pescherecci con lenze a canna. |
3. |
Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
|
4. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5. |
5. |
Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n + 1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) e il CNSHB (Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura). Esso è trasmesso tramite la delegazione della Commissione europea. |
6. |
Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della Pesca della Guinea e agli armatori. |
7. |
Gli eventuali pagamenti supplementari per le catture eccedenti 115 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 20 tonnellate per i pescherecci con lenze a canna saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità guineane entro il 31 agosto dell’anno n + 1 sul conto previsto alla sezione 1, punto 6, del presente capitolo, sulla base di 35 EUR/t per le tonniere con reti a circuizione e di 25 EUR/t per i pescherecci con lenze a canna. |
8. |
Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore. |
CAPITOLO II
ZONE DI PESCA
Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con lenze a canna della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base o, a seconda dei casi, al di là dell’isobata di 20 metri.
CAPITOLO III
REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
1. |
Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca della Guinea è definita come segue:
|
2. |
Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque guineane nell’ambito dell’accordo devono comunicare le loro catture al ministero della Pesca della Guinea ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 5, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
|
3. |
In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo della Guinea si riserva il diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Guinea. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati. |
4. |
Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della dichiarazione scritta (logbook) con un file elettronico equivalente. |
CAPITOLO IV
TRASBORDI E SBARCHI
Le parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti della Repubblica di Guinea.
1. |
Sbarchi Le tonniere comunitarie che decidono di sbarcare le loro catture in un porto della Repubblica di Guinea beneficiano, per ogni tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica di Guinea, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato al capitolo I, sezione 2, punto 2, del presente allegato. Un’ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione della Repubblica di Guinea. Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50 % del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell’allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo. |
2. |
Le modalità di applicazione del controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati saranno definite in occasione della prima riunione della commissione mista. |
3. |
Valutazione Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati in sede di commissione mista in funzione dell’impatto socio-economico generato dagli sbarchi effettuati nell’anno in questione. |
CAPITOLO V
IMBARCO DI MARITTIMI
1. |
Per la campagna di pesca tonniera nella zona di pesca della Guinea gli armatori si impegnano ad assumere, per almeno il 20 % dell’equipaggio, marittimi originari di paesi ACP, dando la priorità ai marittimi guineani. In caso di inosservanza della suddetta disposizione, gli armatori interessati potranno essere considerati come non aventi titolo al rilascio di un’autorizzazione di pesca da parte della Guinea in conformità della sezione 1 del presente allegato. |
2. |
Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi della Guinea. |
3. |
La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi comunitarie. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. |
4. |
I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. |
5. |
Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL. Il salario lordo garantito dei marittimi non comunitari imbarcati a bordo delle tonniere congelatrici con reti a circuizione operanti nell’ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la CE e un paese terzo corrisponderà al salario base minimo fissato dalla risoluzione dell’OIL applicabile alla marina mercantile nella convenzione sul lavoro marittimo. Tale salario garantito sarà inserito nei contratti di lavoro. Tuttavia, qualora le disposizioni in materia di salario minimo o di diritti sociali previste dalla convenzione per il settore della pesca risultassero più vantaggiose di quelle della convenzione sul lavoro marittimo, si darà applicazione alla prima delle due convenzioni. |
6. |
I marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. |
CAPITOLO VI
MISURE TECNICHE
Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.
CAPITOLO VII
OSSERVATORI
1. |
Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque della Guinea nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.
|
2. |
La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità guineane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione. |
3. |
Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente. |
4. |
L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca della Guinea successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate. |
5. |
Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti per l’imbarco degli osservatori. |
6. |
In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della sub-regione le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. |
7. |
Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. |
8. |
All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Guinea, egli svolge le seguenti funzioni:
|
9. |
Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni. |
10. |
L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti direttamente inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza. |
11. |
Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:
|
12. |
Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico. |
13. |
Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave. |
14. |
La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del ministero della Pesca. L’armatore effettua un pagamento di 15 EUR a favore del Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca per ogni giornata trascorsa da un osservatore a bordo di una nave. |
15. |
Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità guineane competenti secondo le modalità di cui sopra. |
CAPITOLO VIII
CONTROLLO
1. |
Conformemente alla sezione 1, punto 13, del presente allegato, la Comunità europea tiene ed aggiorna un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità guineane preposte al controllo della pesca al momento dell’elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. |
2. |
Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo di cui al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità guineana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto dell’autorizzazione di pesca fino al rilascio di quest’ultima. |
3. |
Entrata e uscita dalla zona
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4. |
Procedure di controllo
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5. |
Controllo via satellite Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice 2. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo della Guinea alla delegazione della Comunità europea in Guinea, dell’entrata in funzione del Centro nazionale di sorveglianza della pesca (CNSP) della Guinea. |
6. |
Fermo
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7. |
Verbale di fermo
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8. |
Riunione di concertazione in caso di fermo
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9. |
Risoluzione del fermo
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10. |
Trasbordi
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11. |
I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Guinea consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave. |
Appendici
1. |
Modulo di domanda di autorizzazione di pesca |
2. |
Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca della Guinea |
3. |
Giornale di bordo ICCAT |
Appendice 1
Appendice 2
Le parti si consulteranno successivamente in sede di commissione mista per definire le disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e le coordinate della zona di pesca della Guinea.
Appendice 3