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28.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/165 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2009
relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra
(2009/332/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
vista l’approvazione del Consiglio a norma dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 12 giugno 2006, fatta salva la sua conclusione. |
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(2) |
Le disposizioni commerciali contenute nell’accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l’Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali. |
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(3) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDONO:
Articolo 1
1. Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito «l’accordo»), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni accluse all’atto finale.
2. I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.
Articolo 2
1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest’ultimo agisce su delega del consiglio di stabilizzazione e di associazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell’articolo 117, paragrafo 4, dell’accordo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di stabilizzazione e associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione, ai sensi del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è presa, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione di cui all’articolo 135 dell’accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita detto strumento di approvazione a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
I. LANGER
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e del trattato sull’Unione europea,
in appresso denominate «Stati membri», e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «la Comunità»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI ALBANIA, in appresso denominata «l’Albania»,
dall’altra,
CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono e il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all’Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri attraverso l’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica del 1992;
CONSIDERANDO l’importanza del presente accordo, nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell’Europa sudorientale, ai fini dell’instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell’Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell’ambito del Patto di stabilità;
CONSIDERANDO l’impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione, attraverso l’evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l’integrazione commerciale regionale e l’intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare la giustizia e gli affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;
CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;
CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell’OSCE, segnatamente quelli dell’Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l’Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;
CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Albania;
CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall’OMC;
CONSIDERANDO il desiderio delle parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea;
CONSIDERANDO l’impegno assunto delle parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001;
PERSUASE che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento;
TENENDO presente l’impegno dell’Albania a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità e ad applicarla correttamente;
TENENDO presente la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l’attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito della parte terza del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notifichino all’Albania di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e l’Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;
RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell’Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;
RICORDANDO il memorandum d’intesa sull’agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001, con il quale l’Albania s’impegna, insieme ad altri paesi della regione, a negoziare una serie di accordi bilaterali di libero scambio onde attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l’integrazione nell’economia mondiale;
RAMMENTANDO la disponibilità dell’Unione europea ad integrare il più possibile l’Albania nel contesto politico ed economico dell’Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all’adesione all’Unione europea sulla base del trattato sull’Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Albania, dall’altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
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aiutare l’Albania a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, |
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contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione, |
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fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti, |
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sostenere gli sforzi dell’Albania volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria, |
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sostenere le iniziative dell’Albania volte a completare la transizione verso l’economia di mercato, a promuovere relazioni economiche armoniose tra le parti e ad instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l’Albania, |
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promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo. |
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 2
La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo, dall’Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell’economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 3
La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l’attuazione del presente accordo rientrano nell’ambito delle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 1997 e poggiano sui meriti dell’Albania.
Articolo 4
L’Albania s’impegna a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani e di droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.
Articolo 5
Le parti ribadiscono l’importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
Articolo 6
L’associazione verrà realizzata gradualmente e completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.
Tale suddivisione non si applica al titolo IV, per il quale detto titolo prevede un calendario specifico.
Scopo di tale suddivisione in due fasi successive è consentire un esame intermedio accurato dell’applicazione del presente accordo. Per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni e la loro attuazione, la prima fase verte per l’Albania sugli elementi fondamentali dell’acquis descritti al titolo VI del presente accordo, cui saranno associati parametri di riferimento specifici.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell’articolo 116 provvede periodicamente ad esaminare l’applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dall’Albania nell’attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.
La prima fase inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo. Nel quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuterà i progressi compiuti dall’Albania e deciderà se tali progressi consentano di passare alla seconda fase onde portare a termine il processo di associazione. Esso deciderà inoltre in merito all’adozione delle disposizioni specifiche ritenute necessarie nella seconda fase.
Articolo 7
Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV del GATT 1994 e l’articolo V del GATS.
TITOLO II
DIALOGO POLITICO
Articolo 8
1. Nell’ambito del presente accordo sarà intensificato il dialogo politico tra le parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l’Unione europea e l’Albania, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.
2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:
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la piena integrazione dell’Albania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale ravvicinamento all’Unione europea, |
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una progressiva convergenza delle posizioni delle parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per le parti, |
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la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, |
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una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea. |
3. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l’attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figura nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi.
Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
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l’adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l’adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione, |
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la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione, riguardante tanto l’esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell’impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all’esportazione. |
Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.
Articolo 9
1. Il dialogo politico avviene nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle parti, il dialogo politico può svolgersi anche:
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all’occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino l’Albania, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e la Commissione, dall’altra, |
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utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d’Europa ed altri consessi internazionali, |
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con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo. |
Articolo 10
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell’ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell’articolo 122.
Articolo 11
Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.
TITOLO III
COOPERAZIONE REGIONALE
Articolo 12
Conformemente all’impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, l’Albania promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può altresì sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.
Ogniqualvolta l’Albania preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 13, 14 e 15, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.
L’Albania riesaminerà gli accordi bilaterali in vigore con tutti i paesi interessati o concluderà nuovi accordi per garantirne la compatibilità con i principi enunciati nel memorandum di intesa sull’agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001.
Articolo 13
Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, l’Albania avvierà negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
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il dialogo politico, |
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l’instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell’OMC, |
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concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo, |
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disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni. |
All’occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità dell’Albania a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l’ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l’Unione europea.
L’Albania avvierà negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 14
Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione
L’Albania avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
Articolo 15
Cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’Unione europea
1. L’Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all’adesione all’Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l’Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.
2. L’Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le parti in conformità dell’articolo XXIV del GATT e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di esse in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell’articolo V del GATS.
I negoziati iniziano prima possibile, affinché detto accordo sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 16, paragrafo 1.
TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 16
1. Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell’OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.
4. I dazi ridotti applicati all’Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.
5. Qualora, successivamente alla firma dell’accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
6. La Comunità e l’Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
CAPITOLO I
Prodotti industriali
Articolo 17
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell’Albania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii) dell’accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
2. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Articolo 18
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell’Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell’Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 19
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell’allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell’allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
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alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto all’80 % del dazio di base, |
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il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 60 % del dazio di base, |
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il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 40 % del dazio di base, |
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il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 20 % del dazio di base, |
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il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 10 % del dazio di base, |
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il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti. |
3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 20
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
Articolo 21
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania aboliscono i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Articolo 22
L’Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all’articolo 19, qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.
Articolo 23
Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.
CAPITOLO II
Agricoltura e pesca
Articolo 24
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell’Albania.
2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii) dell’accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 , e sottovoci 0511 91 , 2301 20 00 e 1902 20 10 .
Articolo 25
Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Articolo 26
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell’Albania e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.
Articolo 27
Prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell’Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania:
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a) |
abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato II a); |
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b) |
riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato II b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; |
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c) |
abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato II c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. |
4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.
Articolo 28
Pesci e prodotti della pesca
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell’allegato III, originari dell’Albania. I prodotti elencati all’allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania evita di applicare dazi doganali o oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità.
Articolo 29
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell’Albania nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell’agricoltura e della pesca nell’economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell’ambito dell’OMC, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l’Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un’adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Articolo 30
Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.
Articolo 31
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 38 e 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell’altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.
CAPITOLO III
Disposizioni comuni
Articolo 32
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.
Articolo 33
Clausola di standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l’Albania, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l’Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell’articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell’Albania e della Comunità o l’adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati II e III.
Articolo 34
Divieto di discriminazione fiscale
1. Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell’altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
Articolo 35
Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 36
Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante i periodi transitori di cui all’articolo 19, il presente accordo lascia impregiudicata l’attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l’Albania o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dall’Albania per promuovere il commercio regionale.
3. Nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’Albania sanciti nel presente accordo.
Articolo 37
Dumping e sovvenzioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 38.
2. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l’altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Articolo 38
Clausola di salvaguardia generale
1. Si applicano tra le parti le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell’altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
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— |
grave pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, oppure |
|
— |
gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice, |
la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.
3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall’altra parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell’ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell’aumento dell’aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all’aliquota della nazione più favorita applicabile allo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.
4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l’Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
5. Ai fini dell’attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni:
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a) |
le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all’esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo; |
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b) |
qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l’altra parte. |
Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunità o l’Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l’altra parte.
Articolo 39
Clausola di penuria
1. Qualora l’osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
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a) |
una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; oppure |
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b) |
una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice, |
quest’ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o l’Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l’Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l’altra parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Articolo 40
Monopoli di Stato
L’Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.
Articolo 41
Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 42
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 43
1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l’applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.
2. Quando una parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s’intende, fra l’altro:
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a) |
la reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; |
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b) |
il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell’origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l’operazione; |
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c) |
il reiterato rifiuto dell’autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione. |
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.
4. L’applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
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a) |
la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti; |
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b) |
qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione; |
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c) |
le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l’adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. |
5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.
Articolo 44
Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’applicare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all’importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
Articolo 45
L’applicazione del presente accordo non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
TITOLO V
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
CAPITOLO I
Circolazione dei lavoratori
Articolo 46
1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
|
— |
il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell’Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato, |
|
— |
il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell’accezione dell’articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore. |
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, l’Albania concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.
Articolo 47
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
|
— |
si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l’accesso all’occupazione dei lavoratori albanesi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali, |
|
— |
gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi. |
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l’opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.
Articolo 48
1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:
|
— |
tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell’assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari, |
|
— |
le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori, |
|
— |
ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. |
2. L’Albania concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.
CAPITOLO II
Stabilimento
Articolo 49
Ai fini del presente accordo,
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a) |
per «società comunitaria» o «società albanese» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell’Albania che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell’Albania. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell’Albania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell’Albania viene considerata una società comunitaria o albanese se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o dell’Albania; |
|
b) |
per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima; |
|
c) |
per «filiale» di una società si intende un’impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’impresa che ne costituisce l’estensione; |
|
d) |
per «stabilimento» si intende:
|
|
e) |
per «attività» si intendono quelle economiche; |
|
f) |
le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale; |
|
g) |
per «cittadino della Comunità» o «cittadino albanese» si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o dell’Albania; |
|
h) |
per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o dell’Albania stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Albania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Albania e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Albania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Albania in base alle rispettive legislazioni; |
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i) |
per «servizi finanziari» si intendono le attività definite nell’allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d’applicazione di tale allegato. |
Articolo 50
1. L’Albania agevola l’insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo:
|
i) |
per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi; |
|
ii) |
per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Albania un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo. |
2. Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l’attività di società comunitarie o albanesi sul loro territorio, rispetto alle loro società.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:
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i) |
per lo stabilimento di società albanesi sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi; |
|
ii) |
per l’attività delle filiali e consociate albanesi stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio. |
4. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
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a) |
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Albania; |
|
b) |
le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società albanesi nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società albanesi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo. |
Articolo 51
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 50, esclusi i servizi finanziari di cui all’allegato IV, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l’attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell’altra parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma del presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Articolo 52
1. Fatto salvo l’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
Articolo 53
1. Le disposizioni degli articoli 50 e 51 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività sul suo territorio di filiali di società dell’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
Articolo 54
Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e albanesi l’avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Albania e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.
Articolo 55
1. Una società comunitaria o una società albanese stabilita, rispettivamente, sul territorio dell’Albania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell’Albania e della Comunità, cittadini degli Stati membri e albanesi, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all’interno della società» a norma della lettera c) nelle successive categorie, purché l’organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
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a) |
le persone che occupano una carica elevata all’interno di un’organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell’impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
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b) |
i dipendenti di un’organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell’impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell’impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza a un albo professionale; |
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c) |
per «persona trasferita all’interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un’organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell’altra parte; l’organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un’impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell’altra parte. |
3. L’ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o dell’Albania di cittadini albanesi o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società albanese oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Albania, a condizione che:
|
— |
detti rappresentanti non siano impegnati ad effettuare vendite dirette o a prestare servizi, e |
|
— |
la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e dell’Albania e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Albania. |
Articolo 56
Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania può, su base transitoria, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:
|
— |
siano in corso di ristrutturazione o versino in serie difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Albania, |
|
— |
rischino l’eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini albanesi in un determinato settore o in una determinata industria dell’Albania, oppure |
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— |
stiano affermandosi sul suo territorio. |
Le suddette misure:
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i) |
cessano di applicarsi al più tardi sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo; |
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ii) |
sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione; e |
|
iii) |
non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Albania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini albanesi. |
Nell’elaborare e nell’applicare le suddette misure, l’Albania concede ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso riserva loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, l’Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Albania, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l’adozione di misure urgenti, nel qual caso l’Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione subito dopo averle applicate.
Al termine dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l’autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest’ultimo.
CAPITOLO III
Prestazione di servizi
Articolo 57
1. Le parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o albanesi stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all’articolo 55, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell’Albania e che chiedono l’ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.
3. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Articolo 58
1. Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell’Albania stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall’altra parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all’altra parte di avviare consultazioni.
Articolo 59
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l’Albania, si applicano le disposizioni seguenti.
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1. |
Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 5 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso l’Albania e la Comunità intesa globalmente, l’effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa albanese in materia di trasporti con quella della Comunità. |
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2. |
Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato, su base commerciale, al mercato e al traffico, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente. Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale. |
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3. |
In applicazione dei principi del paragrafo 2:
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4. |
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di accordi speciali da negoziare tra le parti. |
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5. |
Prima della conclusione dell’accordo di cui al paragrafo 4, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. |
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6. |
L’Albania adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. |
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7. |
A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre. |
CAPITOLO IV
Pagamenti correnti e movimenti di capitale
Articolo 60
Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell’articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l’Albania.
Articolo 61
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente del suo quadro giuridico e delle procedure esistenti, l’acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, fatte salve le restrizioni indicate nell’elenco di impegni specifici a norma dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini albanesi. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per la graduale eliminazione di dette restrizioni.
A decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e dell’Albania e non rendono più restrittive le intese esistenti.
4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e l’Albania causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o dell’Albania, la Comunità e l’Albania possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a un anno.
5. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le parti del presente accordo.
6. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l’Albania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Articolo 62
1. Nei primi tre anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l’ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
CAPITOLO V
Disposizioni di carattere generale
Articolo 63
1. L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell’altra parte e connesse, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.
Articolo 64
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all’una o all’altra a norma di una specifica disposizione dell’accordo. La presente disposizione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 63.
Articolo 65
Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell’Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch’esse delle disposizioni del presente titolo.
Articolo 66
1. Il trattamento NPF concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l’evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all’Albania di fare distinzioni, nell’applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 67
1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all’altra parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o l’Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l’Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l’Albania, secondo il caso, informano senza indugio l’altra parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Articolo 68
Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall’articolo V dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
Articolo 69
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l’elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
TITOLO VI
RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA
Articolo 70
1. Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione attuale dell’Albania a quella della Comunità e la sua effettiva attuazione. L’Albania si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l’acquis comunitario. L’Albania garantisce la corretta applicazione della legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell’acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 6.
3. Durante la prima fase di cui all’articolo 6 il ravvicinamento verte sugli elementi fondamentali dell’acquis relativo al mercato interno e su altri settori importanti come la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, gli appalti pubblici, la standardizzazione e la certificazione, i servizi finanziari, i trasporti terrestri e marittimi (con particolare attenzione alle norme in materia di sicurezza, ai requisiti ambientali e agli aspetti sociali), il diritto societario, la contabilità, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati, la salute e la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità. Nella seconda fase, l’Albania si concentra sulle altre parti dell’acquis.
Il ravvicinamento avverrà secondo un programma concordato tra la Commissione delle Comunità europee e l’Albania.
4. L’Albania definirà inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell’attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l’adozione di misure di applicazione delle leggi.
Articolo 71
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l’Albania:
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i) |
tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; |
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ii) |
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’intero territorio della Comunità o dell’Albania, o in una sua parte sostanziale; |
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iii) |
qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. |
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Le parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4. L’Albania istituisce un’autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all’altra parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l’altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
6. L’Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell’autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
7. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall’Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l’Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L’autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l’ammissibilità delle regioni dell’Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
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il paragrafo 1, punto iii), non si applica, |
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— |
le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base. |
9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l’adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.
Articolo 72
Imprese pubbliche
Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all’articolo 86.
I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.
Articolo 73
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell’allegato V, le parti confermano l’importanza annessa ad un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. L’Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. L’Albania s’impegna ad aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell’allegato V. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l’Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell’altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Articolo 74
Appalti pubblici
1. Le parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell’aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell’ambito dell’OMC.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.
Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l’Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.
3. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l’Albania di garantire a tutte le società comunitarie l’accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.
5. Per quanto riguarda lo stabilimento, l’attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e l’Albania, nonché l’occupazione e la circolazione della manodopera per l’esecuzione dei contratti d’appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 46-69.
Articolo 75
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità
1. L’Albania adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tal fine, le parti incominciano in una fase iniziale a:
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promuovere l’uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità, |
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fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità, |
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incoraggiare la partecipazione dell’Albania ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (in particolare CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, ecc.), |
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se del caso, concludere protocolli europei di valutazione della conformità una volta che l’Albania abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie. |
Articolo 76
Tutela dei consumatori
Le parti collaborano per allineare le norme dell’Albania in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un’efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell’economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un’infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l’applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti incoraggiano e garantiscono:
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una politica attiva di protezione dei consumatori, conforme alla normativa comunitaria, |
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l’armonizzazione della legislazione albanese in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità, |
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un’efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati, |
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un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia. |
Articolo 77
Condizioni di lavoro e pari opportunità
L’Albania adeguerà progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.
TITOLO VII
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
CAPITOLO I
Introduzione
Articolo 78
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell’amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell’applicazione della legge e l’apparato giudiziario in particolare. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l’indipendenza e l’efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a fornire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.
Articolo 79
Protezione dei dati di carattere personale
Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l’Albania adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. L’Albania istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le parti collaborano per conseguire questo obiettivo.
CAPITOLO II
Cooperazione nel settore della circolazione delle persone
Articolo 80
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiranno un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, e comprende un’assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
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lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche, |
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la redazione di testi legislativi, |
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una maggiore efficienza delle istituzioni, |
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la formazione del personale, |
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la sicurezza dei documenti di viaggio e l’identificazione dei documenti falsi, |
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la gestione delle frontiere. |
La cooperazione si concentra in particolare:
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nel settore dell’asilo, sull’attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, |
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nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente sul loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini nazionali. |
Articolo 81
Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina e riammissione
1. Le parti collaborano per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine, le parti accettano, su richiesta e senza ulteriori formalità:
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di riammettere i rispettivi cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori, |
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di riammettere i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi presenti illegalmente nei rispettivi territori, che sono entrati nel territorio dell’Albania attraverso o da uno Stato membro o che sono entrati nel territorio di uno Stato membro attraverso l’Albania o dall’Albania. |
2. Gli Stati membri dell’Unione europea e l’Albania forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità e garantiscono loro l’accesso alle strutture amministrative necessarie.
3. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi sono stabilite nell’accordo tra la Comunità europea e l’Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, firmato il 14 aprile 2005.
4. L’Albania è disposta a stipulare accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.
CAPITOLO III
Cooperazione per la lotta contro il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo, le droghe illecite e per l’antiterrorismo
Articolo 82
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le parti collaborano strettamente onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore può comprendere un’assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Articolo 83
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell’UE in materia di controllo degli stupefacenti.
Articolo 84
Antiterrorismo
Le parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento, con particolare riguardo alle attività condotte a livello transfrontaliero:
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attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alle minacce per la pace e la sicurezza internazionali rappresentate dagli atti terroristici e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali, |
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attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, |
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attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo. |
CAPITOLO IV
Cooperazione per la lotta alla criminalità
Articolo 85
Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
Le parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
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il contrabbando e la tratta di esseri umani, |
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le attività economiche illecite, segnatamente falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti, |
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la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti, |
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la frode fiscale, |
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il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, |
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il contrabbando, |
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il traffico illecito di armi, |
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la falsificazione di documenti, |
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il traffico illecito di autoveicoli, |
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la cibercriminalità. |
Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
TITOLO VIII
POLITICHE DI COOPERAZIONE
Articolo 86
Disposizioni generali e politiche di cooperazione
1. La Comunità e l’Albania instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell’Albania. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le parti.
2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell’Albania. L’elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Viene rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra l’Albania e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all’interno di queste.
Articolo 87
Politica economica e commerciale
1. La Comunità e l’Albania agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l’elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. Su richiesta delle autorità albanesi, la Comunità può fornire assistenza all’Albania per la creazione di un’economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell’Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità.
3. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all’attività commerciale.
4. Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’Unione economica e monetaria europea.
Articolo 88
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire le statistiche paragonabili, attendibili, obiettive ed accurate necessarie per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma dell’Albania. La cooperazione consente inoltre all’Ufficio statistico nazionale dell’Albania di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nazionali e internazionali, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico rispetta i principi fondamentali della statistica elaborati dalle Nazioni Unite, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all’acquis comunitario.
Articolo 89
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
La cooperazione tra le parti si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Albania.
Articolo 90
Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario
La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di controllo finanziario interno e di audit esterno. Le parti collaborano, in particolare, al fine di sviluppare sistemi efficienti di controllo finanziario interno e di audit esterno in Albania, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell’Unione europea.
Articolo 91
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione tra le parti, nell’ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale dell’Albania.
Articolo 92
Cooperazione industriale
1. La cooperazione mira a promuovere la modernizzazione e la riconversione dell’industria albanese e dei singoli settori, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l’obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni che garantiscano la tutela dell’ambiente.
2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché a creare condizioni più favorevoli per le imprese.
3. La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis comunitario riguardante la politica industriale.
Articolo 93
Piccole e medie imprese
La cooperazione tra le parti mira a sviluppare e consolidare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di PMI e dei principi sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.
Articolo 94
Turismo
1. La cooperazione tra le parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere il trasferimento di know-how (attraverso la formazione, gli scambi e i seminari), tenendo debitamente conto dell’acquis comunitario pertinente.
2. La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
Articolo 95
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel settore dell’agricoltura. Essa punta in particolare a modernizzare e ristrutturare l’agricoltura e il settore agroindustriale dell’Albania, favorendo il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle pratiche alle norme e agli standard comunitari.
Articolo 96
Pesca
Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Articolo 97
Dogane
1. Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell’Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all’acquis.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di dogane.
3. Il protocollo 6 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale.
Articolo 98
Fiscalità
1. Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all’ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell’amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. In tale contesto, le parti riconoscono quanto sia importante migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Albania, onde agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode o l’evasione fiscale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, inoltre, le parti si consulteranno su come eliminare la concorrenza fiscale pregiudizievole tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Albania onde garantire parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione delle imprese.
Articolo 99
Cooperazione nel settore sociale
1. Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale albanese nel contesto di una riforma e di un’integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l’adeguamento del regime previdenziale albanese alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione albanese per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo settore.
Articolo 100
Istruzione e formazione
1. Le parti coopereranno al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Albania, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani. La realizzazione degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna costituirà una priorità per i sistemi di istruzione superiore.
2. Le parti collaboreranno inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Albania, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.
3. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell’istruzione e della formazione in Albania.
4. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo settore.
Articolo 101
Cooperazione culturale
Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l’altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli. Le parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell’ambito della Convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
Articolo 102
Cooperazione nel settore audiovisivo
1. Le parti collaborano per promuovere l’industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
2. La cooperazione potrebbe vertere, tra l’altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell’informazione, nonché su un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei mass media sia pubblici che privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.
3. L’Albania allinea con le politiche comunitarie le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l’acquis comunitario. Essa rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.
Articolo 103
Società dell’informazione
1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione pertinenti dell’Albania con quelle della Comunità.
2. Le parti cooperano inoltre in vista dell’ulteriore sviluppo della società dell’informazione in Albania. Nel complesso, si intende tra l’altro preparare la società all’era digitale, attrarre investimenti e garantire l’interoperabilità di reti e servizi.
Articolo 104
Reti e servizi di comunicazione elettronici
1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo.
2. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire all’Albania di recepire l’acquis comunitario in questi settori un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 105
Informazione e comunicazione
La Comunità e l’Albania prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali dell’Albania informazioni più specialistiche.
Articolo 106
Trasporti
1. La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel settore dei trasporti.
2. La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i trasporti albanesi, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, come pure l’accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali, raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Albania un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell’ambiente nel settore dei trasporti.
Articolo 107
Energia
La cooperazione si concentrerà sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di energia, compresa, se del caso, la sicurezza nucleare. Essa rispecchia i principi dell’economia di mercato, si basa sul trattato regionale sulla Carta europea dell’energia ed è sviluppata in vista di un’integrazione graduale dell’Albania nei mercati energetici europei.
Articolo 108
Ambiente
1. Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nell’impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell’ambiente.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di ambiente.
Articolo 109
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
1. Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
3. La cooperazione è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna parte.
Articolo 110
Sviluppo regionale e locale
1. Le parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.
Articolo 111
Pubblica amministrazione
1. La cooperazione mira a favorire l’ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Albania, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio della popolazione albanese e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’Unione europea e l’Albania.
2. Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni, segnatamente sull’elaborazione e l’attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e la promozione dell’etica nella pubblica amministrazione e sull’e-government. La cooperazione coinvolge sia le amministrazioni centrali che quelle locali.
TITOLO IX
COOPERAZIONE FINANZIARIA
Articolo 112
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l’Albania può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’aiuto comunitario resta subordinato all’attuazione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto, a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamento. L’aiuto concesso all’Albania è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l’economia.
Articolo 113
L’assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell’ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l’Albania.
L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.
Articolo 114
Su richiesta dell’Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un’assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza è subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l’Albania e l’FMI.
Articolo 115
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
TITOLO X
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Articolo 116
È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione, che avrà il compito di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze richiedono di esaminare qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Articolo 117
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell’Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, da membri del governo dell’Albania.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante dell’Albania, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 118
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all’interno del campo di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall’accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.
Articolo 119
Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
Articolo 120
1. Nell’esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, da rappresentanti dell’Albania.
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all’articolo 118.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l’istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell’esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
Articolo 121
Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.
Entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione dell’accordo stesso. Al momento di creare eventuali sottocomitati e di definirne il mandato, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene debitamente conto dell’importanza di una gestione efficace delle questioni connesse all’immigrazione, specie per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 80 e 81 del presente accordo e il monitoraggio del piano d’azione UE per l’Albania e le regioni limitrofe.
Articolo 122
È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, che consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento albanese e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall’altro, da membri del Parlamento albanese.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento albanese, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Articolo 123
Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.
Articolo 124
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:
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a) |
ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; |
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b) |
inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; |
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c) |
ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. |
Articolo 125
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
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— |
il regime applicato dall’Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali, |
|
— |
il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell’Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali albanesi. |
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 126
1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.
3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell’accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.
Articolo 127
Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri rilevanti aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l’applicazione degli articoli 31, 37, 38, 39 e 43.
Articolo 128
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all’applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l’Albania, dall’altro.
Articolo 129
Gli allegati da I a V e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente accordo.
L’accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari, firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Il riesame di cui all’articolo 8 dell’accordo quadro compete al consiglio di stabilizzazione e di associazione, che all’occorrenza può modificare l’accordo quadro.
Articolo 130
Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.
Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
Articolo 131
Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e l’Albania, dall’altro.
Articolo 132
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall’altra, al territorio dell’Albania.
Articolo 133
Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario dell’accordo.
Articolo 134
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede (1).
Articolo 135
Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.
Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
Articolo 136
Accordo interinale
Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell’accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e l’Albania, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 40, 71, 72, 73 e 74 del presente accordo, dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 6 e delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 5, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
Articolo 137
A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l’11 maggio 1992. Ciò non pregiudica i diritti, gli obblighi o le situazioni giuridiche delle parti derivanti dall’esecuzione dell’accordo.
Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.
V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.
Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.
Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.
Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.
V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.
Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta’ Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Për Republikën e Shqipěrisë
(1) Le versioni linguistiche bulgara e rumena dell’accordo saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
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Allegato I |
Concessioni tariffarie accordate dall’Albania ai prodotti industriali della Comunità |
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Allegato II a) |
Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a)] |
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Allegato II b) |
Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b)] |
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Allegato II c) |
Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c)] |
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Allegato III |
Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi |
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Allegato IV |
Stabilimento: Servizi finanziari |
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Allegato V |
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
ALLEGATO I
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ
(di cui all’articolo 19)
I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:
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— |
alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto all’80 % del dazio di base, |
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— |
il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base, |
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— |
il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base, |
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— |
il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 20 % del dazio di base, |
|
— |
il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 10 % del dazio di base, |
|
— |
il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, i rimanenti dazi all’importazione saranno aboliti. |
|
HS 8+ |
Designazione delle merci |
|
2501 00 91 |
– – – – Sale per l’alimentazione umana |
|
2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
|
2710 11 25 |
– – – – – altre benzine speciali |
|
2710 11 41 |
– – – – – – – – Benzine per motori aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g/l, aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95 |
|
2710 11 70 |
– – – – – Carboturbi tipo benzina |
|
|
– – – – – Petrolio lampante |
|
2710 19 21 |
– – – – – – Carboturbi |
|
2710 19 25 |
– – – – – – altro |
|
2710 19 29 |
– – – – – altri oli medi |
|
|
– – – – Oli da gas |
|
2710 19 31 |
– – – – – Oli da gas destinati a subire un trattamento definito |
|
2710 19 35 |
– – – – – Oli da gas destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 |
|
|
– – – – – destinati ad altri usi: |
|
2710 19 41 |
– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 % |
|
2710 19 45 |
– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 % |
|
2710 19 49 |
– – – – – – Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 % |
|
2710 19 69 |
– – – – – – Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 % |
|
2713 12 00 |
– Coke di petrolio calcinato |
|
2713 20 00 |
– Bitume di petrolio |
|
2713 90 |
– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: |
|
2713 90 10 |
– – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 |
|
2713 90 90 |
– – altri |
|
3103 10 10 |
– – con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso |
|
3103 10 90 |
– – altri |
|
3304 91 00 |
– – Ciprie, comprese le polveri compatte |
|
3304 99 00 |
– – altre |
|
3305 10 00 |
– Shampoo |
|
3305 30 00 |
– Lacche per capelli |
|
3305 90 10 |
– – Lozioni per capelli |
|
3305 90 90 |
– – altre |
|
3306 10 00 |
– Dentifrici |
|
3307 10 00 |
– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba |
|
3307 20 00 |
– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore |
|
3401 11 00 |
– – Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) |
|
3401 19 00 |
– – altri |
|
3401 20 10 |
– – Saponi in fiocchi, scaglie, granuli o polveri |
|
3401 20 90 |
– – altri |
|
3402 20 20 |
– – Preparazioni tensioattive |
|
3402 20 90 |
– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire |
|
3402 90 10 |
– – Preparazioni tensioattive |
|
3405 20 00 |
– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno |
|
3405 30 00 |
– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli |
|
3405 90 90 |
– – altri |
|
3923 10 00 |
– Scatole, casse, casellari e oggetti simili |
|
|
– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci: |
|
3923 21 00 |
– – di polimeri di etilene |
|
3923 29 |
– – di altre materie plastiche: |
|
3923 29 10 |
– – – di policloruro di vinile |
|
3923 29 90 |
– – – altri |
|
3924 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche: |
|
3924 10 00 |
– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina |
|
3924 90 |
– altri: |
|
|
– – di cellulosa rigenerata: |
|
3924 90 11 |
– – – Spugne |
|
3924 90 19 |
– – – altri |
|
3924 90 90 |
– – altri |
|
3925 10 00 |
– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri |
|
3926 |
Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 |
|
|
– Pneumatici rigenerati |
|
4012 11 00 |
– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa) |
|
4012 12 00 |
– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri |
|
4012 13 90 |
– – – altri |
|
4012 20 90 |
– – altri |
|
4012 90 20 |
– – Gomme piene o semipiene |
|
6401 10 |
– Calzature con puntale protettivo di metallo: |
|
6401 10 10 |
– – con tomaie di gomma |
|
6401 10 90 |
– – con tomaie di materia plastica |
|
|
– altre calzature |
|
6401 91 |
– – che ricoprono il ginocchio: |
|
6401 91 10 |
– – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di gomma |
|
6401 91 90 |
– – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di materia plastica |
|
6401 92 |
– – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio: |
|
6401 92 10 |
– – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di gomma |
|
6401 92 90 |
– – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di materia plastica |
|
6401 99 |
– – altre |
|
6401 99 10 |
– – – altre calzature con tomaie di gomma |
|
6401 99 90 |
– – – altre calzature con tomaie di materia plastica |
|
6402 99 50 |
– – – – Pantofole ed altre calzature da camera |
|
6404 19 90 |
– – – altre |
|
6404 20 |
– Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito |
|
6404 20 10 |
– – Pantofole ed altre calzature da camera |
|
6404 20 90 |
– – altre |
|
6405 |
Altre calzature: |
|
6405 10 |
– con tomaie di cuoio naturale o ricostituito: |
|
6405 10 10 |
– – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di legno o di sughero |
|
6405 10 90 |
– – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di altre materie |
|
6405 20 |
– con tomaie di materie tessili: |
|
6405 20 10 |
– – con suole esterne di legno o di sughero |
|
|
– – con suole esterne di altre materie: |
|
6405 20 91 |
– – – Pantofole ed altre calzature da camera |
|
6405 20 99 |
– – – altre |
|
6405 90 |
– altre |
|
6405 90 10 |
– – con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito |
|
6405 90 90 |
– – con suole esterne di altre materie |
|
6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti: |
|
6406 10 |
– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide: |
|
|
– – di cuoio naturale: |
|
6406 10 11 |
– – – Tomaie |
|
6406 10 19 |
– – – parti di tomaie |
|
6406 10 90 |
– – di altre materie |
|
6904 |
Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica: |
|
6904 10 00 |
– Mattoni da costruzione di ceramica |
|
6904 90 00 |
– altri |
|
6905 |
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l’edilizia: |
|
6905 10 00 |
– Tegole |
|
6905 90 00 |
– altre |
|
6907 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto: |
|
6908 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto: |
|
7213 10 00 |
– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA) |
|
7213 91 10 |
– – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo |
|
7213 91 20 |
– – – del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici |
|
|
– – – altre |
|
7213 91 41 |
– – – – contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio |
|
7213 91 49 |
– – – – contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio |
|
7213 91 70 |
– – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio |
|
7212 91 90 |
– – – – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio |
|
7213 99 |
– – altre: |
|
7213 99 10 |
– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio |
|
7214 10 00 |
– fucinate |
|
7214 20 00 |
– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
|
7214 91 10 |
– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio |
|
7214 91 90 |
– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA) |
|
7214 99 |
– – altre: |
|
|
– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: |
|
7214 99 10 |
– – – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo |
|
|
– – – – altre, di sezione circolare con diametro |
|
7214 99 31 |
– – – – – uguale o superiore a 80 mm |
|
7214 99 39 |
– – – – – inferiore a 80 mm |
|
7214 99 50 |
– – – – altre |
|
|
– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio: |
|
|
– – – – di sezione circolare con diametro: |
|
7214 99 61 |
– – – – – uguale o superiore a 80 mm |
|
7214 99 69 |
– – – – – inferiore a 80 mm |
|
7214 99 80 |
– – – – altre |
|
7214 99 90 |
– – – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio |
|
7306 60 31 |
– – – – inferiore o uguale a 2 mm |
|
7306 60 39 |
– – – – superiore a 2 mm |
|
7306 60 90 |
– – – di altre sezioni |
|
7306 90 00 |
– altre |
|
7326 90 97 00 |
– – – altri |
|
7408 11 00 |
– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm |
|
7408 19 |
– – altri: |
|
7408 19 10 |
– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm |
|
7408 19 90 |
– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm |
|
7413 00 91 |
– – di rame raffinato |
|
8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione: |
|
|
– Fili per avvolgimenti: |
|
8544 11 |
– – di rame: |
|
8544 11 10 |
– – – smaltati o laccati |
|
8544 11 90 |
– – – altri |
|
8544 19 |
– – altri: |
|
8544 19 10 |
– – – smaltati o laccati |
|
8544 19 90 |
– – – altri |
|
8544 20 00 |
– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali |
|
8544 59 10 |
– – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm |
|
|
– – – altri |
|
8544 59 20 |
– – – – per una tensione di 1 000 V |
|
8544 59 80 |
– – – – per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 |
|
8544 60 |
– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V |
|
8544 60 10 |
– – con conduttori di rame |
|
8544 60 90 |
– – con altri conduttori |
|
9403 30 |
– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici: |
|
|
– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm: |
|
9403 30 11 |
– – – Scrivanie |
|
9403 30 19 |
– – – altri |
|
|
– – di altezza superiore a 80 cm: |
|
9403 30 91 |
– – – Armadi, classificatori e schedari |
|
9403 30 99 |
– – – altri |
|
9403 40 |
– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine: |
|
9403 40 10 |
– – Elementi di cucine componibili |
|
9403 40 90 |
– – altri |
|
9403 60 30 |
– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi |
ALLEGATO II a)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ
[di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]
In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo:
|
Codice SA (1) |
Descrizione |
|
0101 10 10 |
CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
|
0101 10 90 |
ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
|
0102 10 10 |
GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE |
|
0102 10 30 |
VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE |
|
0102 10 90 |
ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE) |
|
0102 90 29 |
ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) |
|
0103 10 00 |
ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
|
0103 91 10 |
ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) |
|
0103 91 90 |
ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG |
|
0103 92 11 |
SCROFE VIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA) |
|
0103 92 19 |
ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA) |
|
0103 92 90 |
ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG |
|
0104 10 10 |
ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
|
0104 10 30 |
AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL’ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) |
|
0104 10 80 |
ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) |
|
0104 20 10 |
ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
|
0104 20 90 |
ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) |
|
0105 11 11 |
PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G |
|
0105 11 19 |
PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE) |
|
0105 11 91 |
POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE) |
|
0105 11 99 |
GALLINE VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ECCETTO TACCHINE E TACCHINI, FARAONE, PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE E RAZZE OVAIOLE) |
|
0105 12 00 |
TACCHINE E TACCHINI DOMESTICI, VIVI, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G |
|
0105 19 20 |
OCHE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G |
|
0105 19 90 |
ANATRE E FARAONE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G |
|
0105 92 00 |
GALLI E GALLINE, VIVI, DI PESO SUPERIORE A 185 G E INFERIORE O UGUALE A 2 KG |
|
0106 11 00 |
PRIMATI VIVI |
|
0106 19 10 |
CONIGLI DOMESTICI VIVI |
|
0106 19 90 |
MAMMIFERI VIVI (ESCLUSI PRIMATI, BALENE, DELFINI E MARSOVINI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI CETACEI), LAMANTINI E DUGONGHI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI SIRENI), CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, MAIALI, PECORE, CAPRE E CONIGLI DOMESTICI) |
|
0106 20 00 |
RETTILI, VIVI (SERPENTI, TARTARUGHE MARINE, ALLIGATORI, CAIMANI, IGUANE, GAVIALI E LUCERTOLE, ECC.) |
|
0106 31 00 |
UCCELLI RAPACI, VIVI |
|
0106 32 00 |
PSITTACIFORMI, VIVI, COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA |
|
0106 39 10 |
PICCIONI VIVI |
|
0106 39 90 |
UCCELLI VIVI (ECCETTO RAPACI, PSITTACIFORMI (COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA) E PICCIONI) |
|
0106 90 00 |
ANIMALI VIVI (ECCETTO MAMMIFERI, RETTILI, UCCELLI, PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI E COLTURE DI MICRORGANISMI, ECC.) |
|
0205 00 11 |
CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, FRESCHE O REFRIGERATE |
|
0205 00 19 |
CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE |
|
0205 00 20 |
CARNI FRESCHE O REFRIGERATE |
|
0205 00 80 |
CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE |
|
0205 00 90 |
CARNI DI ANIMALI DELLE SPECIE ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
|
0206 10 10 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI |
|
0206 29 10 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI (ECCETTO LINGUE E FEGATI) |
|
0206 30 00 |
PEZZI FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0206 41 00 |
FEGATI COMMESTIBILI, CONGELATI |
|
0206 80 10 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA, ASININA E MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI |
|
0206 90 10 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA E MULESCA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI |
|
0404 10 02 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
|
0404 10 04 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 ED INFERIORE O UGUALE A 27 % |
|
0404 10 06 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % |
|
0404 10 12 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
|
0404 10 14 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 E INFERIORE O UGUALE A 27 % |
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0404 10 16 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % |
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0407 00 11 |
UOVA DI TACCHINE O DI OCHE DA COVA |
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0407 00 19 |
UOVA DI VOLATILI DA CORTILE DA COVA (ESCLUSE TACCHINE E OCHE) |
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0410 00 00 |
UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI UCCELLI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE NON NOMINATI ALTROVE |
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0504 00 00 |
BUDELLA, VESCICHE E STOMACI DI ANIMALI, INTERI O IN PEZZI, DIVERSI DA QUELLI DI PESCI |
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0601 10 10 |
BULBI DI GIACINTI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO |
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0601 10 20 |
BULBI DI NARCISI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO |
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0601 10 30 |
BULBI DI TULIPANI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO |
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0601 10 40 |
BULBI DI GLADIOLI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO |
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0601 10 90 |
BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI, GLADIOLI E PIANTE E RADICI DI CICORIA) |
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0601 20 10 |
PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA (ESCLUSE LE RADICI DI CICORIA DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) |
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0601 20 30 |
BULBI DI ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI E TULIPANI, IN VEGETAZIONE O FIORITI |
|
0601 20 90 |
BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, IN VEGETAZIONE E FIORITI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI E PIANTE E RADICI DI CICORIA) |
|
0602 10 90 |
TALEE SENZA RADICI E MARZE (ECCETTO VITI) |
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0602 20 90 |
ALBERI, ARBUSTI, ARBOSCELLI E CESPUGLI, DA FRUTTA COMMESTIBILE, ANCHE INNESTATI (ECCETTO BARBATELLE DI VITI) |
|
0602 30 00 |
RODODENDRI E AZALEE, ANCHE INNESTATI |
|
0602 40 10 |
ROSAI, ANCHE INNESTATI |
|
0602 40 90 |
ROSAI INNESTATI |
|
0602 90 10 |
BIANCO DI FUNGHI (MICELIO) |
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0602 90 20 |
BARBATELLE DI ANANASSI |
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0602 90 30 |
PIANTIMI DI ORTAGGI E PIANTIMI DI FRAGOLE |
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0602 90 41 |
ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA BOSCO |
|
0602 90 45 |
TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DI ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN’ARIA (ECCETTO ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO) |
|
0602 90 49 |
ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN’ARIA, INCLUSE LE RADICI (ECCETTO TALEE, BARBATELLE E GIOVANI PIANTE, NONCHÉ ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO) |
|
0602 90 51 |
PIANTE VIVACI DA PIEN’ARIA |
|
0602 90 59 |
PIANTE VIVACI DA PIEN’ARIA, COMPRESE LE RADICI, NON NOMINATE ALTROVE |
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0602 90 70 |
TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE) |
|
0602 90 91 |
PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE, DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE) |
|
0602 90 99 |
PIANTE VIVE DA APPARTAMENTO E CACTACEE (ECCETTO TALEE RADICATE, GIOVANI PIANTE E PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE) |
|
0701 10 00 |
PATATE DA SEMINA |
|
0703 20 00 |
AGLI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0705 21 00 |
CICORIE WITLOOF, FRESCHE O REFRIGERATE |
|
0706 90 30 |
BARBAFORTE O CREN, FRESCA O REFRIGERATA |
|
0709 51 00 |
FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 59 10 |
FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 59 30 |
FUNGHI PORCINI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 59 90 |
FUNGHI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FUNGHI PORCINI, FUNGHI DEL GENERE AGARICUS E TARTUFI) |
|
0711 51 00 |
FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
|
0711 90 10 |
PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO PEPERONI) |
|
0711 90 50 |
CIPOLLE, TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE |
|
0711 90 80 |
ORTAGGI O LEGUMI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO OLIVE, CAPPERI, CETRIOLI E CETRIOLINI, FUNGHI E TARTUFI) |
|
0712 31 00 |
FUNGHI SECCHI DEL GENERE AGARICUS, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI |
|
0712 32 00 |
ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE |
|
0712 33 00 |
TREMELLE (TREMELLA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE |
|
0712 39 00 |
FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS, LE ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) E LE TREMELLE (TREMELLA SPP.)] |
|
0713 10 10 |
PISELLI (PISUM SATIVUM), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
0713 33 10 |
FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
0713 40 00 |
LENTICCHIE, SECCHIE E SGRANATE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE |
|
0713 50 00 |
FAVE (VICIA FABA VAR. MAJOR) E FAVETTE (VICIA FABA VAR. EQUINA E VICIA FABA VAR. MINOR), SECCHE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE |
|
0713 90 00 |
LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI |
|
0713 90 10 |
LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE) |
|
0713 90 90 |
LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE) |
|
0714 10 10 |
PELLETS OTTENUTI A PARTIRE DA FARINE E SEMOLINI DI MANIOCA |
|
0714 10 91 |
MANIOCA PRESENTATA FRESCA E INTERA OPPURE CONGELATA SENZA PELLE, ANCHE TAGLIATA IN PEZZI, UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG |
|
0714 10 99 |
MANIOCA PRESENTATA FRESCA O SECCA, INTERA O TAGLIATA IN PEZZI (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI 0714 10 10 E 0714 10 91 ) |
|
0714 20 10 |
PATATE DOLCI, FRESCHE, INTERE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO |
|
0714 20 90 |
PATATE DOLCI, SECCHE |
|
0714 90 11 |
RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI, PRESENTATI FRESCHI E INTERI OPPURE CONGELATI SENZA PELLE (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI, UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG |
|
0714 90 19 |
RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO (ECCETTO QUELLI DELLA VOCE 0714 90 11 ) |
|
0714 90 90 |
RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 0714 10 10 A 0714 90 10 ) |
|
0801 22 00 |
NOCI DEL BRASILE, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE |
|
0802 11 10 |
MANDORLE AMARE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE |
|
0802 11 90 |
MANDORLE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE) |
|
0802 12 10 |
MANDORLE AMARE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE |
|
0802 12 90 |
MANDORLE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE) |
|
0802 90 20 |
NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI DI PECAN, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE |
|
0802 90 50 |
PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI O DECORTICATI |
|
0802 90 60 |
NOCI MACADAMIA, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE O DECORTICATE |
|
0803 00 90 |
BANANE ESSICCATE, COMPRESE QUELLE DA CUOCERE |
|
0804 40 00 |
AVOCADI, FRESCHI O SECCHI |
|
0805 40 00 |
POMPELMI E POMELI, FRESCHI O SECCHI |
|
0805 90 00 |
AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO ARANCE, LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), POMPELMI E POMELI, MANDARINI, COMPRESI TANGERINI E SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI) |
|
0806 20 11 |
UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG |
|
0806 20 12 |
UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG |
|
0806 20 18 |
UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG |
|
0806 20 91 |
UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG |
|
0806 20 92 |
UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG |
|
0806 20 98 |
UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG |
|
0810 30 30 |
RIBES ROSSO, FRESCO |
|
0810 40 10 |
MIRTILLI ROSSI FRESCHI |
|
0810 60 00 |
DURIAN, FRESCHI |
|
0811 20 11 |
LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % |
|
0811 20 19 |
LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 % |
|
0811 20 39 |
RIBES NERI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
|
0811 90 11 |
GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI |
|
0811 90 31 |
GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI |
|
0812 90 10 |
ALBICOCCHE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE |
|
0812 90 30 |
PAPAIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE |
|
0812 90 40 |
MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL VACCINIUM MYRTILLUS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
|
0812 90 50 |
RIBES NERI (CASSIS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
|
0812 90 60 |
LAMPONI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
|
0812 90 70 |
GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
|
0813 50 19 |
MISCUGLI DI ALBICOCCHE, MELE, PESCHE, COMPRESE PESCHE NOCI, PERE, PAPAIE, SECCHE, O ALTRA FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE, COMPRESE LE PRUGNE (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO) |
|
0813 50 31 |
MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA |
|
0813 50 39 |
MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE DELLE VOCI 0801 E 0802 (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA) |
|
0813 50 91 |
MISCUGLI DI FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO PRUGNE O FICHI) |
|
0814 00 00 |
SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, PRESENTATE IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, OPPURE SECCHE |
|
0901 90 10 |
BUCCE E PELLICOLE DI CAFFÈ |
|
0908 10 00 |
NOCI MOSCATE |
|
0908 20 00 |
MACIS |
|
0908 30 00 |
AMOMI E CARDAMOMI |
|
1001 90 10 |
SPELTA, DESTINATA ALLA SEMINA |
|
1006 10 10 |
RISONE, DESTINATO ALLA SEMINA |
|
1006 10 21 |
RISONE A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 10 23 |
RISONE A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 10 25 |
RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 10 27 |
RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 10 92 |
RISONE A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA) |
|
1006 10 94 |
RISONE A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA) |
|
1006 10 96 |
RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA) |
|
1006 10 98 |
RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA) |
|
1006 20 11 |
RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 20 13 |
RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 20 15 |
RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 20 17 |
RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 20 92 |
RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 20 94 |
RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 20 96 |
RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 20 98 |
RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 30 21 |
RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 30 23 |
RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 30 25 |
RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 30 27 |
RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 30 42 |
RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 30 44 |
RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 30 46 |
RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 30 48 |
RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 30 61 |
RISO LAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 30 63 |
RISO LAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 30 65 |
RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 30 67 |
RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
|
1006 30 92 |
RISO LAVORATO, A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 30 94 |
RISO LAVORATO, A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 30 96 |
RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 30 98 |
RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
|
1006 40 00 |
ROTTURE DI RISO |
|
1007 00 10 |
SORGO DA GRANELLA IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA |
|
1007 00 90 |
SORGO DA GRANELLA (ECCETTO QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA) |
|
1008 10 00 |
GRANO SARACENO |
|
1008 20 00 |
MIGLIO (ECCETTO IL SORGO DA GRANELLA) |
|
1008 30 00 |
SCAGLIOLA |
|
1008 90 10 |
TRITICALE |
|
1008 90 90 |
CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, TRITICALE E SORGO DA GRANELLA) |
|
1102 90 30 |
FARINA DI AVENA |
|
1103 19 10 |
SEMOLE E SEMOLINI DI SEGALA |
|
1103 19 30 |
SEMOLE E SEMOLINI DI ORZO |
|
1103 19 40 |
SEMOLE E SEMOLINI DI AVENA |
|
1103 19 50 |
SEMOLE E SEMOLINI DI RISO |
|
1103 20 10 |
AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI SEGALA |
|
1103 20 20 |
AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI ORZO |
|
1103 20 30 |
AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI AVENA |
|
1103 20 40 |
AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI GRANTURCO |
|
1103 20 50 |
AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI RISO |
|
1103 20 60 |
AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FRUMENTO (GRANO) |
|
1103 20 90 |
AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI CEREALI (ECCETTO SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E FRUMENTO (GRANO)] |
|
1104 12 10 |
CEREALI SCHIACCIATI DI AVENA |
|
1104 19 30 |
CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI DI SEGALA |
|
1104 19 61 |
CEREALI SCHIACCIATI DI ORZO |
|
1104 19 69 |
CEREALI IN FIOCCHI DI ORZO |
|
1104 19 91 |
CEREALI IN FIOCCHI DI RISO |
|
1104 22 20 |
CEREALI DI AVENA, DECORTICATI O PILATI (ECCETTO QUELLI SPUNTATI) |
|
1104 22 30 |
CEREALI DI AVENA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI |
|
1104 22 50 |
CEREALI DI AVENA, PERLATI |
|
1104 22 90 |
CEREALI DI AVENA, SPEZZATI |
|
1104 22 98 |
CEREALI DI AVENA (ECCETTO QUELLI SPUNTATI, MONDATI [DECORTICATI O PILATI] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI) |
|
1104 23 30 |
CEREALI DI GRANTURCO, PERLATI |
|
1104 23 90 |
CEREALI DI GRANTURCO, SPEZZATI |
|
1104 29 01 |
CEREALI DI ORZO MONDATI [DECORTICATI O PILATI] |
|
1104 29 03 |
CEREALI DI ORZO MONDATI E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»] |
|
1104 29 05 |
CEREALI DI ORZO, PERLATI |
|
1104 29 07 |
CEREALI DI ORZO, SOLTANTO SPEZZATI |
|
1104 29 09 |
CEREALI DI ORZO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI [DECORTICATI O PILATI] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI) |
|
1104 29 11 |
CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), MONDATI, DECORTICATI O PILATI |
|
1104 29 15 |
CEREALI DI SEGALA, MONDATI, DECORTICATI O PILATI |
|
1104 29 19 |
CEREALI MONDATI, DECORTICATI O PILATI (ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA) |
|
1104 29 31 |
CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), PERLATI |
|
1104 29 35 |
CEREALI DI SEGALA, PERLATI |
|
1104 29 51 |
CEREALI DI FRUMENTO, SOLTANTO SPEZZATI |
|
1104 29 55 |
CEREALI DI SEGALA, SOLTANTO SPEZZATI |
|
1104 29 59 |
CEREALI, SOLTANTO SPEZZATI (DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA) |
|
1104 29 81 |
CEREALI DI FRUMENTO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI) |
|
1104 29 85 |
CEREALI DI SEGALA (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI) |
|
1104 30 10 |
GERMI DI FRUMENTO (GRANO), INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI |
|
1105 10 00 |
FARINE E SEMOLINI DI PATATE |
|
1105 20 00 |
FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE |
|
1106 10 00 |
FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA DELLA VOCE 0713 |
|
1106 20 10 |
FARINA E SEMOLINO DENATURATI DI SAGO O DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA |
|
1106 20 90 |
FARINA E SEMOLINO DI SAGO E DI RADICE O TUBERI DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DENATURATI) |
|
1106 30 10 |
FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI BANANE |
|
1106 30 90 |
FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI PRODOTTI DEL CAPITOLO 8 «FRUTTA COMMESTIBILE» (ECCETTO BANANE) |
|
1107 10 11 |
MALTO DI FRUMENTO (GRANO) PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO) |
|
1107 10 19 |
MALTO DI FRUMENTO (GRANO) (ECCETTO QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA E QUELLO TORREFATTO) |
|
1107 10 91 |
MALTO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA) |
|
1107 10 99 |
MALTO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO, DI FRUMENTO E IN FORMA DI FARINA) |
|
1107 20 00 |
MALTO TORREFATTO |
|
1108 19 10 |
AMIDO DI RISO |
|
1108 20 00 |
INULINA |
|
1109 00 00 |
GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO |
|
1201 00 10 |
FAVE DI SOIA, DESTINATE ALLA SEMINA |
|
1201 00 90 |
FAVE DI SOIA (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA) |
|
1202 10 10 |
ARACHIDI, CON GUSCIO, DESTINATE ALLA SEMINA |
|
1203 00 00 |
COPRA |
|
1204 00 10 |
SEMI DI LINO, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1204 00 90 |
SEMI DI LINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1205 10 10 |
SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1205 10 90 |
SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1205 90 00 |
SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ALTO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È UGUALE O SUPERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE 30 MICROMOLE O PIÙ PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1206 00 10 |
SEMI DI GIRASOLE, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1206 00 91 |
SEMI DI GIRASOLE, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1206 00 99 |
SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO) |
|
1207 10 10 |
NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, DESTINATE ALLA SEMINA |
|
1207 10 90 |
NOCI E MANDORLE DI PALMISTI (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA) |
|
1207 20 10 |
SEMI DI COTONE, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1207 20 90 |
SEMI DI COTONE (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1207 30 10 |
SEMI DI RICINO, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1207 30 90 |
SEMI DI RICINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1207 40 10 |
SEMI DI SESAMO, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1207 40 90 |
SEMI DI SESAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1207 50 10 |
SEMI DI SENAPA, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1207 50 90 |
SEMI DI SENAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1207 60 10 |
SEMI DI CARTAMO, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1207 60 90 |
SEMI DI CARTAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1207 91 10 |
SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1207 91 90 |
SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1207 99 20 |
SEMI E FRUTTI OLEOSI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO) |
|
1207 99 91 |
SEMI DI CANAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
1207 99 98 |
SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO) |
|
1208 10 00 |
FARINE E SEMOLINI DI FAVE DI SOIA |
|
1208 90 00 |
FARINE E SEMOLINI DI SEMI O FRUTTI OLEOSI (ECCETTO SOIA E SENAPA) |
|
1209 10 00 |
SEMI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 21 00 |
SEMI DI ERBA MEDICA, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 22 10 |
SEMI DI TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.), DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 22 80 |
SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.)] |
|
1209 23 11 |
SEMI DI PALEO, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 23 15 |
SEMI DI FESTUCA ROSSA, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 23 80 |
SEMI DI FESTUCA, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO SEMI DI PALEO (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) E DI FESTUCA ROSSA (FESTUCA RUBRA L.) |
|
1209 24 00 |
SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 25 10 |
SEMI DI LOGLIO D’ITALIA (LOLIUM MULTIFLORUM L.), DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 25 90 |
SEMI DI LOGLIO INGLESE (LOLIUM PERENNE L.), DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 26 00 |
SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO), DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 29 10 |
VECCE SPANNOCCHINA (POA TRIVIALIS L.) E FIENAROLA DA PALUDE (POA PALUSTRIS L.); GRAMIGNA PERENNE (DACTYLIS GLOMERATA L.); AGROSTIDE (AGROSTIDES), DESTINATE ALLA SEMINA |
|
1209 29 50 |
SEMI DI LUPINI, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 29 60 |
SEMI DI BARBABIETOLE, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO) |
|
1209 29 80 |
SEMI DI PIANTE FORAGGIERE, DA SEMENTA (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEMI DI FRUMENTO (GRANO), SEMI DI ERBA MEDICA, SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), SEMI DI FESTUCA, SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY (POA PRATENSIS L.), SEMI DI LOGLIO (LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.), SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO)] |
|
1209 30 00 |
SEMI DI PIANTE ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 91 10 |
SEMI DI CAVOLI-RAPA, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 91 30 |
SEMI DI BARBABIETOLE DA ORTO O «BARBABIETOLE ROSSE» (BETA VULGARIS VAR. CONDITIVA) |
|
1209 91 90 |
SEMI DI ORTAGGI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI CAVOLI-RAPA) |
|
1209 99 10 |
SEMI DA BOSCO, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 99 91 |
SEMI DI PIANTE NON ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA |
|
1209 99 99 |
SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (ECCETTO LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI, BARBABIETOLE, PIANTE FORAGGIERE, SEMI DI ORTAGGI, SEMI DA BOSCO E SEMI DI PIANTE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI) |
|
1210 10 00 |
CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLI TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS) |
|
1210 20 10 |
CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS, ARRICCHITI DI LUPPOLINA; LUPPOLINA |
|
1210 20 90 |
CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO QUELLI ARRICCHITI DI LUPPOLINA) |
|
1211 90 97 |
PIANTE E PARTI DI PIANTE |
|
1212 10 10 |
CARRUBE, FRESCHE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE |
|
1212 10 91 |
SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLII SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI) |
|
1212 10 99 |
SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI |
|
1212 30 00 |
NOCCIOLI E MANDORLE DI ALBICOCCHE, DI PESCHE O DI PRUGNE |
|
1212 91 20 |
BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, SECCHE, ANCHE POLVERIZZATE |
|
1212 91 80 |
BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
|
1212 99 20 |
CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE, CONGELATE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE |
|
1212 99 80 |
NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI (COMPRESE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) IMPIEGATI PRINCIPALMENTE NELL’ALIMENTAZIONE UMANA, NON NOMINATI ALTROVE |
|
1213 00 00 |
PAGLIA E LOLLA DI CEREALI, GREGGE, ANCHE TRINCIATE, MACINATE, PRESSATE O AGGLOMERATE IN FORMA DI PELLETS |
|
1214 10 00 |
FARINA ED AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI ERBA MEDICA |
|
1214 90 10 |
BARBABIETOLE DA FORAGGIO, NAVONI-RUTABAGA E RADICI DA FORAGGIO |
|
1214 90 90 |
FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA |
|
1214 90 91 |
AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FIENO, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO E RADICI DA FORAGGIO) |
|
1214 90 99 |
FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO QUELLI IN FORMA DI PELLETS, NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO E FARINA DI ERBA MEDICA) |
|
1301 10 00 |
GOMMA LACCA NATURALE |
|
1301 20 00 |
GOMMA ARABICA NATURALE |
|
1301 90 10 |
PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL’ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS) |
|
1301 90 90 |
GOMME, RESINE, GOMMO-RESINE E BALSAMI (ECCETTO GOMMA ARABICA E PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL’ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)], NATURALI |
|
1302 11 00 |
OPPIO |
|
1302 19 05 |
OLEORESINA DI VANIGLIA |
|
1302 19 98 |
SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI (ECCETTO QUELLI DI LIQUIRIZIA, LUPPOLO, PIRETRO, RADICI DELLE PIANTE DA ROTENONE, QUASSIA AMARA, OPPIO, ALOE E MANNA, E GLI ESTRATTI VEGETALI MESCOLATI FRA LORO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE O DI PREPARAZIONI ALIMENTARI NONCHÉ DEI SUCCHI E DEGLI ESTRATTI VEGETALI MEDICINALI) |
|
1302 32 90 |
MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DI SEMI DI GUAR, ANCHE MODIFICATI |
|
1302 39 00 |
MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DERIVATI DA VEGETALI, ANCHE MODIFICATI (ECCETTO QUELLI DERIVATI DA CARRUBE, SEMI DI CARRUBE, SEMI DI GUAR E AGAR-AGAR) |
|
1501 00 11 |
STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE) |
|
1501 00 90 |
GRASSI DI VOLATILI, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI |
|
1502 00 10 |
GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE) |
|
1502 00 90 |
GRASSI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI) |
|
1503 00 11 |
STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA DESTINATE AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE) |
|
1503 00 19 |
STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA (ECCETTO QUELLE PER USI INDUSTRIALI E QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE) |
|
1503 00 30 |
OLIO DI SEVO, DESTINATO AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE E QUELLO EMULSIONATO, MESCOLATO O ALTRIMENTI PREPARATO) |
|
1503 00 90 |
OLIO DI SEVO, OLEOMARGARINA E OLIO DI STRUTTO (ECCETTO QUELLI EMULSIONATI, MESCOLATI O ALTRIMENTI PREPARATI, NONCHÉ L’OLIO DI SEVO PER USI INDUSTRIALI) |
|
1504 10 10 |
OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, AVENTI TENORE DI VITAMINA A INFERIORE O UGUALE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) |
|
1504 10 91 |
OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, DI IPPOGLOSSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (ECCETTO OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO) |
|
1504 10 99 |
OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO E DI IPPOGLOSSI) |
|
1504 20 10 |
FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI PESCI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO) |
|
1504 20 90 |
GRASSI E OLI DI PESCI E FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO) |
|
1504 30 10 |
FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) |
|
1504 30 90 |
GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI LIQUIDE DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) |
|
1507 10 10 |
OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1507 10 90 |
OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1507 90 10 |
OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1507 90 90 |
OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI, QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO GREGGIO) |
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1508 10 10 |
OLIO GREGGIO DI ARACHIDE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1508 90 10 |
OLIO DI ARARCHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO, QUELLO GREGGIO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1511 10 10 |
OLIO GREGGIO DI PALMA, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1511 10 90 |
OLIO GREGGIO DI PALMA (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1511 90 11 |
FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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1511 90 19 |
FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 1 KG |
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1511 90 91 |
OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO) |
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1511 90 99 |
OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1512 11 10 |
OLI GREGGI DI GIRASOLE O DI CARTAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1512 11 91 |
OLIO GREGGIO DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1512 11 99 |
OLIO GREGGIO DI CARTAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1512 19 10 |
OLI DI GIRASOLE E DI CARTAMO E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI) |
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1512 19 90 |
OLI DI GIRASOLE O DI CARTAMO |
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1512 19 91 |
OLIO DI GIRASOLE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1512 19 99 |
OLIO DI CARTAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1512 21 10 |
OLIO GREGGIO DI COTONE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1512 21 90 |
OLIO GREGGIO DI COTONE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1512 29 10 |
OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO) |
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1512 29 90 |
OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1513 11 10 |
OLIO GREGGIO DI COCCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1513 11 91 |
OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1513 11 99 |
OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1513 19 11 |
FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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1513 19 19 |
FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
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1513 19 30 |
OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1513 19 91 |
OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1513 19 99 |
OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1513 21 10 |
OLI GREGGI DI PALMISTI |
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1513 21 11 |
OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI) |
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1513 21 19 |
OLIO GREGGIO DI BABASSÙ, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1513 21 30 |
OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI) |
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1513 21 90 |
OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI) |
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1513 29 11 |
FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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1513 29 19 |
FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
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1513 29 30 |
OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI) |
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1513 29 50 |
OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI) |
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1513 29 90 |
OLI GREGGI DI PALMISTI |
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1513 29 91 |
OLIO DI PALMISTI E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1513 29 99 |
OLIO DI BABASSÙ E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1514 11 10 |
OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1514 11 90 |
OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI) |
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1514 19 10 |
OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1514 19 90 |
OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, «CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO», E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI) |
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1514 91 10 |
OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1514 91 90 |
OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI) |
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1514 99 10 |
OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1514 99 90 |
OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI) |
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1515 11 00 |
OLIO GREGGIO DI LINO |
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1515 19 10 |
OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO) |
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1515 19 90 |
OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1515 21 10 |
OLIO GREGGIO DI GRANTURCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1515 21 90 |
OLIO GREGGIO DI GRANTURCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1515 29 10 |
OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO) |
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1515 29 90 |
OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1515 30 10 |
OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL’ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE |
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1515 30 90 |
OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL’ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE) |
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1515 40 00 |
OLIO DI TUNG (DI ABRASIN) E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE |
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1515 50 11 |
OLIO GREGGIO DI SESAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1515 50 19 |
OLIO GREGGIO DI SESAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1515 50 91 |
OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO GREGGIO) |
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1515 50 99 |
OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1515 90 21 |
OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1515 90 29 |
OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
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1515 90 31 |
OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO) |
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1515 90 39 |
OLIO DI SEMI DI TABACCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
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1515 90 40 |
GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI E LORO FRAZIONI, FISSI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO) |
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1515 90 51 |
GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, SOLIDI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO, GRANTURCO) |
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1515 90 59 |
GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, O GREGGI, LIQUIDI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, SENAPA) |
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1515 90 60 |
GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) PER USI TECNICI E INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA, I GRASSI E GLI OLI GREGGI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO) |
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1515 90 91 |
GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI) |
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1515 90 99 |
GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI) |
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1516 10 10 |
GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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1516 10 90 |
GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
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1516 20 91 |
GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI «OPALWAX» E ALTRIMENTI PREPARATI) |
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1516 20 95 |
OLI DI COLZA, DI LINO, DI RAVIZZONE, DI GIRASOLE, D’ILLIPÈ, DI KARITÈ, DI MAKORÈ, DI TOULOUCOUNA O DI BABASSÙ, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI |
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1516 20 96 |
OLI DI ARACHIDE, DI COTONE, DI SOIA O DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLI DELLA SOTTOVOCE 1516 20 95 ); ALTRI OLI CON TENORE IN ACIDI GRASSI LIBERI INFERIORE AL 50 %, IN PESO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO QUELLI DI PALMISTI, ILLIPÈ, COCCO, RAVIZZONE, COLZA) |
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1516 20 98 |
GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO GRASSI, OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI) |
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1517 10 90 |
MARGARINA, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLA LIQUIDA) |
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1517 90 91 |
OLI VEGETALI ALIMENTARI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, E MISCELE DI OLI DI OLIVA) |
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1517 90 99 |
MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI O OLI ANIMALI O VEGETALI E FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI O OLI ALIMENTARI, CON TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO OLI VEGETALI FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI E MISCELE O PREPARAZIONI CULINARIE UTILIZZATE PER LA SFORMATURA) |
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1518 00 31 |
OLI GREGGI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
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1518 00 39 |
OLI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI) |
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1522 00 31 |
PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) CONTENENTI OLIO AVENTE LE CARATTERISTICHE DELL’OLIO DI OLIVA |
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1602 49 11 |
LOMBATE E LORO PARTI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATE O CONSERVATE, COMPRESI I MISCUGLI DI LOMBATE E PROSCIUTTI (ECCETTO I COLLARI) |
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1602 49 15 |
MISCUGLI DI PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PARTI, DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO I MISCUGLI SOLTANTO DI LOMBATE E PROSCIUTTI O SOLTANTO DI COLLARI E SPALLE) |
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1602 49 50 |
CARNI, FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI, CONTENENTI MENO DEL 40 % DI CARNE O FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE E LARDO E GRASSI DI OGNI SPECIE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE) |
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1602 50 10 |
CARNI O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, PREPARATE O CONSERVATE, NON COTTE, COMPRESI I MISCUGLI DI CARNI O FRATTAGLIE COTTE E DI CARNI O FRATTAGLIE NON COTTE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO) |
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1602 90 10 |
PREPARAZIONI DI SANGUE DI QUALSIASI ANIMALE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI) |
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1603 00 10 |
ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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1603 00 80 |
ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O PRESENTATI DIVERSAMENTE |
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1701 11 10 |
ZUCCHERI GREGGI DI CANNA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI) |
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1701 11 90 |
ZUCCHERI GREGGI DI CANNA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI) |
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1701 12 10 |
ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI) |
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1701 12 90 |
ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI) |
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1702 20 10 |
ZUCCHERO D’ACERO, ALLO STATO SOLIDO, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI |
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1702 30 10 |
ISOGLUCOSIO, ALLO STATO SOLIDO, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO |
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1702 30 51 |
GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO (ECCETTO L’ISOGLUCOSIO) |
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1702 30 59 |
GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO |
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1702 30 91 |
GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO) |
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1702 30 99 |
GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E, IN PESO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO E GLUCOSIO (DESTROSIO)] |
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1702 40 10 |
ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO |
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1702 40 90 |
GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO) |
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1702 60 10 |
ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO IL FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO) |
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1702 60 80 |
SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL’IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO SOTTO FORMA LIBERA O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO |
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1702 60 95 |
FRUTTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI FRUTTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO, SCIROPPO DI INULINA, FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO) |
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1702 90 30 |
ISOGLUCOSIO SOTTO FORMA SOLIDA, OTTENUTO DA POLIMERI DI GLUCOSIO |
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1702 90 50 |
MALTODESTRINA SOTTO FORMA SOLIDA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA (ECCETTO QUELLE AROMATIZZATE O COLORATE) |
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1702 90 80 |
SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL’IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % DI FRUTTOSIO, NON COMBINATO O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO |
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1702 90 99 |
ZUCCHERI, COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA L’AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI (DIVERSI DALLO ZUCCHERO DI CANNA E DI BARBABIETOLA, DAL SACCAROSIO E DAL MALTOSIO, CHIMICAMENTE PURI, DAL LATTOSIO, DALLO SCIROPPO D’ACERO, DAL GLUCOSIO, DAL FRUTTOSIO E DALLA MALTODESTRINA E DALLO SCIROPPO DI MALTODESTRINA) |
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1703 10 00 |
MELASSI DI CANNA OTTENUTI DALL’ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO |
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1703 90 00 |
MELASSI DI BARBABIETOLA OTTENUTI DALL’ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO |
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1802 00 00 |
GUSCI E PELLICOLE (BUCCE) ED ALTRI RESIDUI DI CACAO |
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1902 20 30 |
PASTE ALIMENTARI, FARCITE DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, ANCHE COTTE O ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI PIÙ DEL 20 % DI SALSICCE, DI SALAMI E SIMILI, CARNI, FRATTAGLIE E GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA |
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2001 90 85 |
CAVOLI ROSSI, PREPARATI O CONSERVATI NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO |
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2001 90 99 |
ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA |
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2003 10 20 |
FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI |
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2003 10 30 |
FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE) |
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2003 20 00 |
TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO |
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2003 90 00 |
FUNGHI, PREPARATI E CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS) |
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2006 00 10 |
ZENZERO, CONSERVATO NELLO ZUCCHERO, SGOCCIOLATO, DIACCIATO O CRISTALLIZZATO |
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2008 19 51 |
NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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2008 19 91 |
NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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2008 20 11 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
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2008 20 31 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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2008 20 39 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %) |
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2008 20 59 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
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2008 20 79 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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2008 20 90 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE) |
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2008 20 91 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE) |
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2008 40 90 |
PERE, PREPARATE O CONSERVATE |
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2008 70 98 |
PESCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI |
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2008 80 90 |
FRAGOLE, PREPARATE |
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2008 92 16 |
MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
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2008 92 32 |
MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
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2008 92 34 |
MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE) |
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2008 92 36 |
MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
|
2008 92 51 |
MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
|
2008 92 72 |
MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI |
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2008 92 76 |
MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI |
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2008 92 78 |
MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO, FRUTTA TROPICALE, ARACHIDI) |
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2008 92 92 |
MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
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2008 92 93 |
MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE) |
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2008 92 94 |
MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
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2008 92 96 |
MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE) |
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2008 92 97 |
MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
|
2008 99 11 |
ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS |
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2008 99 26 |
MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO |
|
2008 99 32 |
FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007) |
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2008 99 33 |
MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % |
|
2008 99 34 |
FRUTTA, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI DA 2008 11 10 A 2008 99 32 E ALTRIMENTI PREPARATA O CONSERVATA DI QUELLA DELLE VOCI 2006 E 2007) |
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2008 99 37 |
FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %) |
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2008 99 38 |
GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS |
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2008 99 40 |
FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %) |
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2008 99 41 |
ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
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2008 99 46 |
FRUTTI DELLA PASSIONE, GUAIAVE E TAMARINDI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007) |
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2008 99 47 |
MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
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2008 99 51 |
ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
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2008 99 61 |
FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007) |
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2008 99 62 |
MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI |
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2008 99 67 |
FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI |
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2009 29 91 |
SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
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2009 31 11 |
SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
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2009 39 11 |
SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
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2009 39 31 |
SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
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2009 39 39 |
SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
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2009 39 51 |
SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
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2009 39 55 |
SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
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2009 39 59 |
SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O DI ZUCCHERI) |
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2009 39 91 |
SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
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2009 39 95 |
SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
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2009 41 10 |
SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
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2009 41 91 |
SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
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2009 49 11 |
SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
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2009 49 30 |
SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
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2009 49 91 |
SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
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2009 49 93 |
SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
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2106 90 30 |
SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI |
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2106 90 51 |
SCIROPPI DI LATTOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI |
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2106 90 55 |
SCIROPPI DI GLUCOSIO O DI MALTODESTRINA, AROMATIZZATI O COLORATI |
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2106 90 59 |
SCIROPPI DI ZUCCHERO, AROMATIZZATI O COLORATI (ECCETTO GLI SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, LATTOSIO, GLUCOSIO E MALTODESTRINA) |
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2206 00 10 |
VINELLO |
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2206 00 31 |
SIDRO E SIDRO DI PERE, SPUMANTI |
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2206 00 51 |
SIDRO E SIDRO DI PERE, NON SPUMANTI, IN RECIPIENTI DI CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 2 L |
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2301 10 00 |
FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CARNI, DI FRATTAGLIE, NON ADATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA; CICCIOLI |
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2302 10 10 |
CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 % |
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2302 10 90 |
CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 % |
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2302 20 10 |
CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 % |
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2302 20 90 |
CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 % |
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2302 30 10 |
CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEL GRANO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI AMIDO, INFERIORE O UGUALE A 28 % |
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2302 30 90 |
CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %) |
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2302 40 10 |
CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DI CEREALI, CON TENORE, IN PESO, DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %) |
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2302 40 90 |
CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI CEREALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %) |
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2302 50 00 |
CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI LEGUMI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI |
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2303 10 11 |
RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, SUPERIORE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE) |
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2303 10 19 |
RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, INFERIORE O UGUALE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE) |
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2303 10 90 |
RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI (ECCETTO QUELLI DI GRANTURCO) |
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2303 20 11 |
POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE UGUALE O SUPERIORE A 87 % |
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2303 20 18 |
POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE INFERIORE A 87 % |
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2303 20 90 |
CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO (ECCETTO LE POLPE DI BARBABIETOLE) |
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2303 30 00 |
AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI |
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2304 00 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SOIA |
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2306 10 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SEMI DI COTONE |
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2306 20 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SEMI DI LINO |
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2306 30 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SEMI DI GIRASOLE |
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2306 41 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO INFERIORE A 2 % |
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2306 49 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO UGUALE O SUPERIORE A 2 % |
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2306 50 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI NOCE DI COCCO |
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2306 60 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI |
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2306 70 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI, DI GERMI DI GRANTURCO |
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2306 90 11 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL’ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA INFERIORE O UGUALE A 3 % |
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2306 90 19 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL’ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA SUPERIORE A 3 % |
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2306 90 90 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI (ECCETTO DI SEMI DI COTONE, SEMI DI LINO, SEMI DI GIRASOLE, SEMI DI RAVIZZONE O COLZA, NOCE DI COCCO O DI COPRA, DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI) |
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2308 00 40 |
GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D’INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA, DIVERSA DALL’UVA, PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO LA VINACCIA) |
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2309 10 13 |
ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % |
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2309 10 19 |
ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 % |
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2309 10 33 |
ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % |
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2309 10 39 |
ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % |
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2309 10 53 |
ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % |
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2309 10 70 |
ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, MA CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI |
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2309 90 10 |
PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI INTEGRATORI DI MANGIMI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO |
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2309 90 20 |
RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO DI CUI ALLA NOTA COMPLEMENTARE 5 DEL CAPITOLO 23, DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 31 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CON TENORE DI TALI PRODOTTI INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 33 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 43 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 49 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 99 |
PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI |
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2401 10 10 |
TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
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2401 10 20 |
TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
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2401 10 30 |
TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
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2401 10 41 |
TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
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2401 10 49 |
TABACCHI «FIRE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY O SCOSTOLATI) |
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2401 10 50 |
TABACCHI «LIGHT AIR CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY E MARYLAND O SCOSTOLATI) |
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2401 10 70 |
TABACCHI «DARK AIR CURED» (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
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2401 10 80 |
TABACCHI «FLUE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA O SCOSTOLATI) |
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2401 10 90 |
TABACCHI (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI E QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE) |
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2401 20 10 |
TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
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2401 20 20 |
TABACCHI «AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
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2401 20 30 |
TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
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2401 20 41 |
TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
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2401 20 49 |
TABACCHI «FIRE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY) |
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2401 20 50 |
TABACCHI «LIGHT AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY O MARYLAND) |
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2401 20 70 |
TABACCHI «DARK AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
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2401 20 80 |
TABACCHI «FLUE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA) |
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2401 20 90 |
TABACCHI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE) |
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2401 30 00 |
CASCAMI DI TABACCO |
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3301 11 10 |
OLI NON DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
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3301 11 90 |
OLI DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
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3301 12 10 |
OLI NON DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI) |
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3301 12 90 |
OLI DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI) |
|
3301 13 10 |
OLI ESSENZIALI DI LIMONE, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 13 90 |
OLI DETERPENATI DI LIMONE, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 14 10 |
OLI NON DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 14 90 |
OLI DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 19 10 |
OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA) |
|
3301 19 90 |
OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA) |
|
3301 21 10 |
OLI NON DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 21 90 |
OLI DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 22 10 |
OLI NON DETERPENATI DI GELSOMINO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 22 90 |
OLI ESSENZIALI DI GELSOMINO, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 23 10 |
OLI NON DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 23 90 |
OLI DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 24 10 |
OLI NON DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 24 90 |
OLI DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 25 10 |
OLI NON DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)] |
|
3301 25 90 |
OLI DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)] |
|
3301 26 10 |
OLI NON DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
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3301 26 90 |
OLI DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
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3301 29 11 |
OLI NON DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 29 31 |
OLI DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
|
3301 29 61 |
OLI ESSENZIALI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI AGRUMI, GERANIO, GELSOMINO, LAVANDA O LAVANDINA, MENTA, VETIVER, GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG) |
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3301 29 91 |
OLI ESSENZIALI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 3301 11 10 A 3301 29 59 ) |
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3301 30 00 |
RESINOIDI |
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3302 10 40 |
MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L’INDUSTRIA DELLE BEVANDE E ALTRE PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE ODORIFERE |
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3302 10 90 |
MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L’INDUSTRIA DELLE BEVANDE |
|
3501 90 10 |
COLLE DI CASEINA (ECCETTO QUELLE CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE E ADESIVI DI PESO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG) |
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3502 11 10 |
OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA |
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3502 11 90 |
OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA |
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3502 19 10 |
OVOALBUMINA, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]) |
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3502 19 90 |
OVOALBUMINA, ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]) |
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3502 20 10 |
LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA |
|
3502 20 91 |
LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.) |
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3502 20 99 |
LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]) |
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3502 90 20 |
ALBUMINE, INADATTE O DA RENDERE INADATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO L’OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA [COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE]) |
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3502 90 70 |
ALBUMINE, ADATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO L’OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA) |
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3502 90 90 |
ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE |
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3503 00 10 |
GELATINE, ANCHE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI (ECCETTO GELATINE IMPURE) |
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3503 00 80 |
ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE (ECCETTO QUELLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501 ) |
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3504 00 00 |
PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE PROTEICHE E LORO DERIVATI, NON NOMINATI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO |
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3505 10 50 |
AMIDI E FECOLE, ESTERIFICATI O ETERIFICATI (ECCETTO DESTRINA) |
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4101 20 10 |
CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, FRESCHI |
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4101 20 30 |
CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, SALATI VERDI |
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4101 20 50 |
CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 8 KG SE SONO SECCHI O INFERIORE O UGUALE A 10 KG SE SONO SALATI SECCHI |
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4101 20 90 |
CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI) |
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4101 50 10 |
CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, FRESCHI |
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4101 50 30 |
CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI VERDI |
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4101 50 50 |
CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI O SALATI SECCHI |
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4101 50 90 |
CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI) |
|
4101 90 00 |
GROPPONI, MEZZI GROPPONI, FLANCHI E CUOI E PELLI GREGGI SPACCATI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, E CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 8 KG |
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4102 10 10 |
CUOI E PELLI GREGGI DI AGNELLI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLI DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET) |
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4102 10 90 |
CUOI E PELLI GREGGI DI OVINI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI DI AGNELLO) |
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4102 21 00 |
CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, PICLATI, ANCHE SPACCATI |
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4102 29 00 |
CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE SPACCATI (ECCETTO PICLATI O PERGAMENATI) |
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4103 10 20 |
CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, FRESCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI) |
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4103 10 50 |
CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, SALATI O SECCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI) |
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4103 10 90 |
CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI, SALATI, SECCHI, PERGAMENATI, E CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI) |
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4103 20 00 |
CUOI E PELLI GREGGI DI RETTILI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI) |
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4103 30 00 |
CUOI E PELLI GREGGI DI SUINI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI) |
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4103 90 00 |
CUOI E PELLI GREGGI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI, COMPRESE LE PELLI DI UCCELLI SENZA PIUME O CALUGINE (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI E QUELLI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DI EQUINI |
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4301 10 00 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VISONE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
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4301 30 00 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DEI SEGUENTI TIPI DI AGNELLO: AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET E SIMILI, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
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4301 60 00 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VOLPE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
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4301 70 10 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») O DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»), INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
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4301 70 90 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FOCA E DI OTARIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») E DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»)] |
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4301 80 10 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI LONTRA MARINA O DI NUTRIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
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4301 80 30 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI MARMOTTA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
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4301 80 50 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FELIDI SELVATICI DI TUTTI I TIPI, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
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4301 80 80 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI) |
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4301 80 95 |
PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI) |
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4301 90 00 |
TESTE, CODE, ZAMPE ED ALTRI PEZZI UTILIZZABILI IN PELLICCERIA |
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5001 00 00 |
BOZZOLI DI BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA |
|
5002 00 00 |
SETA GREGGIA, NÉ FILATA NÉ TORTA |
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5003 10 00 |
CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
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5003 90 00 |
CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, CARDATI O PETTINATI |
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5101 11 00 |
LANE DI TOSATURA SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE |
|
5101 19 00 |
LANE SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA) |
|
5101 21 00 |
LANE DI TOSATURA, SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE |
|
5101 29 00 |
LANE SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA) |
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5101 30 00 |
LANE CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE |
|
5102 11 00 |
PELI DI CAPRA DEL CACHEMIR, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
|
5102 19 10 |
PELI DI CONIGLIO D’ANGORA, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
|
5102 19 30 |
PELI DI ALPAGA, DI LAMA O DI VIGOGNA, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
|
5102 19 40 |
PELI DI CAMMELLO O DI YACK, DI CAPRA MOHAIR, DI CAPRA DEL TIBET E CAPRE SIMILI, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
|
5102 19 90 |
PELI DI CONIGLIO, DI LEPRE, DI CASTORO, DI NUTRIA E DI TOPO MUSCHIATO, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ESCLUSO IL CONIGLIO D’ANGORA) |
|
5102 20 00 |
PELI GROSSOLANI, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ECCETTO LE LANE, I PELI E LE SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E I PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA) |
|
5103 10 10 |
PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI) |
|
5103 10 90 |
PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI) |
|
5103 20 10 |
CASCAMI DI FILATI DI LANA O DI PELI FINI |
|
5103 20 91 |
CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI) |
|
5103 20 99 |
CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI) |
|
5103 30 00 |
CASCAMI DI PELI GROSSOLANI, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI (ECCETTO GLI SFILACCIATI E I CASCAMI DI PELI E DI SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E DI PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA) |
|
5201 00 10 |
COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO |
|
5201 00 90 |
COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCETTO QUELLO IDROFILO O IMBIANCHITO) |
|
5202 10 00 |
CASCAMI DI FILATI DI COTONE |
|
5202 91 00 |
SFILACCIATI DI COTONE |
|
5202 99 00 |
CASCAMI DI COTONE (COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI) |
|
5203 00 00 |
COTONE CARDATO O PETTINATO |
|
5301 10 00 |
LINO GREGGIO O MACERATO |
|
5301 21 00 |
LINO, MACIULLATO O STIGLIATO |
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5301 29 00 |
LINO, PETTINATO O ALTRIMENTI PREPARATO, MA NON FILATO (ECCETTO IL LINO MACIULLATO, STIGLIATO E MACERATO) |
|
5301 30 10 |
STOPPE DI LINO |
|
5301 30 90 |
CASCAMI DI LINO, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI |
|
5302 10 00 |
CANAPA (CANNABIS SATIVA), GREGGIA O MACERATA |
|
5302 90 00 |
CANAPA (CANNABIS SATIVA), PREPARATA, MA NON FILATA; STOPPE E CASCAMI DI CANAPA, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI (ECCETTO LA CANAPA MACERATA) |
(1) Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).
ALLEGATO II b)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ
[di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:
|
— |
alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto al 90 % del dazio di base, |
|
— |
il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto all’80 % del dazio di base, |
|
— |
il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base, |
|
— |
il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base, |
|
— |
il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà annullato. |
|
Codice SA (1) |
Designazione delle merci |
|
0101 90 11 |
CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE |
|
0101 90 19 |
CAVALLI VIVI (ECCETTO I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E QUELLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE) |
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0101 90 30 |
ASINI VIVI |
|
0101 90 90 |
MULI E BARDOTTI VIVI |
|
0206 10 91 |
FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
|
0206 10 95 |
PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
|
0206 10 99 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES») |
|
0206 21 00 |
LINGUE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE |
|
0206 22 00 |
FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI |
|
0206 29 91 |
PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
|
0206 29 99 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, LINGUE, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES») |
|
0206 30 20 |
FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0206 30 30 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO FEGATI) |
|
0206 30 80 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE |
|
0206 41 20 |
FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATI |
|
0206 41 80 |
FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATI |
|
0206 49 20 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI) |
|
0206 49 80 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI) |
|
0206 80 91 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
|
0206 80 99 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
|
0206 90 91 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
|
0206 90 99 |
FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
|
0208 10 11 |
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, FRESCHE O REFRIGERATE |
|
0208 10 19 |
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, CONGELATE |
|
0208 10 90 |
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI NON DOMESTICI E LEPRI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
|
0208 20 00 |
COSCE DI RANE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
|
0208 40 10 |
CARNI DI BALENA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
|
0208 90 10 |
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI PICCIONI DOMESTICI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
|
0208 90 20 |
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI QUAGLIE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
|
0208 90 40 |
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI SELVAGGINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO CONIGLI, LEPRI, SUINI E QUAGLIE) |
|
0208 90 55 |
CARNI DI FOCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
|
0208 90 60 |
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI RENNA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
|
0208 90 95 |
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO QUELLE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, CONIGLI, LEPRI, PRIMATI, BALENE) |
|
0209 00 11 |
LARDO, FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO, SALATO O IN SALAMOIA |
|
0209 00 19 |
LARDO SECCO O AFFUMICATO |
|
0209 00 30 |
GRASSO DI MAIALE, NON FUSO |
|
0209 00 90 |
GRASSO DI VOLATILI, NON FUSO |
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0403 90 11 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 13 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 19 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 31 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 33 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 39 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 51 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 53 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 59 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 61 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 63 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0403 90 69 |
LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
|
0404 10 26 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
|
0404 10 28 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % |
|
0404 10 32 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % |
|
0404 10 34 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
|
0404 10 36 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % |
|
0404 10 38 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % |
|
0404 10 48 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % |
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0404 10 52 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % |
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0404 10 54 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % |
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0404 10 56 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
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0404 10 58 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
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0404 10 62 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
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0404 10 72 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
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0404 10 74 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % |
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0404 10 76 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
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0404 10 78 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 % |
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0404 10 82 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38 UGUALE O SUPERIORE A 15 % |
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0404 10 84 |
SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 % |
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0404 90 21 |
PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A. |
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0404 90 23 |
PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A. |
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0404 90 29 |
PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A. |
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0404 90 81 |
PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A. |
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0404 90 83 |
PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A. |
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0404 90 89 |
PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A. |
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0405 20 90 |
PASTE DA SPALMARE LATTIERE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 75 % ED INFERIORE A 80 % |
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0405 90 10 |
MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 % |
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0405 90 90 |
MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, BURRO DISIDRATATO E GHEE (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %, BURRO NATURALE, BURRO RICOMBINATO E BURRO DI SIERO DI LATTE) |
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0406 10 20 |
FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % |
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0406 10 80 |
FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 % |
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0406 20 10 |
FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE, GRATTUGIATI O IN POLVERE |
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0406 20 90 |
FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (ECCETTO FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE) |
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0406 30 10 |
FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE (DETTO «SCHABZIGER»), CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO |
|
0406 30 31 |
FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL) |
|
0406 30 39 |
FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL) |
|
0406 30 90 |
FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 36 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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0406 40 10 |
ROQUEFORT |
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0406 40 50 |
GORGONZOLA |
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0406 40 90 |
FORMAGGI A PASTA ERBORINATA (ECCETTO ROQUEFORT E GORGONZOLA) |
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0406 90 01 |
FORMAGGI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE (ECCETTO FORMAGGI FRESCHI, COMPRESO FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE, NON FERMENTATO, LATTICINI, FORMAGGI FUSI, FORMAGGI A PASTA ERBORINATA E FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE) |
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0406 90 02 |
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4 |
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0406 90 03 |
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4 |
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0406 90 04 |
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG |
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0406 90 05 |
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG |
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0406 90 06 |
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI SENZA CROSTA DI PESO NETTO INFERIORE A 450 G |
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0406 90 13 |
EMMENTAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE, QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLO DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06 ) |
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0406 90 15 |
GRUYERE E SBRINZ (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06 ) |
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0406 90 17 |
BERGKÄSE E APPENZELL (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06 ) |
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0406 90 18 |
FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D’OR E TETE DE MOINE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
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0406 90 19 |
FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
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0406 90 21 |
CHEDDAR (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
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0406 90 23 |
EDAM (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
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0406 90 25 |
TILSIT (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
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0406 90 27 |
BUTTERKÄSE (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 29 |
KASHKAVAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 35 |
KEFALOTYRI (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 37 |
FINLANDIA (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 39 |
JARLSBERG (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
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0406 90 50 |
FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA, IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTRI DI PELLI DI PECORA O DI CAPRA (ECCETTO FETA) |
|
0406 90 61 |
GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 69 |
FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 %, N.N.A. |
|
0406 90 73 |
PROVOLONE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 75 |
ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO E RAGUSANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 76 |
DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO E SAMSØ AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 78 |
GOUDA AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 79 |
ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN E TALEGGIO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 81 |
CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY E MONTEREY AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
|
0406 90 82 |
CAMEMBERT AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
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0406 90 84 |
BRIE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
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0406 90 85 |
KEFALOGRAVIERA E KASSERI (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
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0406 90 86 |
FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A. |
|
0406 90 87 |
FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 52 % ED INFERIORE O UGUALE A 62 %, N.N.A. |
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0406 90 88 |
FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 62 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A. |
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0406 90 93 |
FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 72 %, N.N.A. |
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0406 90 99 |
FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %, N.N.A. |
|
0408 11 20 |
TUORLI, ESSICCATI, NON ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
|
0408 11 80 |
TUORLI, ESSICCATI, ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
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0408 19 20 |
TUORLI, FRESCHI, COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLI ESSICCATI) |
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0408 19 81 |
TUORLI, LIQUIDI, ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
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0408 19 89 |
TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO TUORLI ESSICCATI) |
|
0408 91 20 |
UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI) |
|
0408 91 80 |
UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI) |
|
0408 99 20 |
UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI) |
|
0408 99 80 |
UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI) |
|
0511 10 00 |
SPERMA DI TORI |
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0511 99 10 |
TENDINI E NERVI DI ORIGINE ANIMALE, RITAGLI E ALTRI CASCAMI SIMILI DI PELLI GREGGE |
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0511 99 90 |
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, N.N.A.; ANIMALI MORTI, NON ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI) |
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0603 10 10 |
FIORI E BOCCIOLI DI ROSE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
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0603 10 20 |
FIORI E BOCCIOLI DI GAROFANI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
|
0603 10 30 |
FIORI E BOCCIOLI DI ORCHIDEE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
|
0603 10 40 |
FIORI E BOCCIOLI DI GLADIOLI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
|
0603 10 50 |
FIORI E BOCCIOLI DI CRISANTEMI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
|
0603 10 80 |
FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI (ECCETTO ROSE, GAROFANI, ORCHIDEE, GLADIOLI E CRISANTEMI) |
|
0603 90 00 |
FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI |
|
0604 10 10 |
LICHENI DELLE RENNE, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI |
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0604 91 41 |
RAMI DI ABETI DI NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA (STEV.) SPACH] E DI ABETI NOBILI [ABIES PROCERA REHD.]), PER ORNAMENTO |
|
0701 90 10 |
PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA |
|
0701 90 90 |
PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO PATATE DI PRIMIZIA, PATATE DA SEMINA E PATATE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA) |
|
0703 10 90 |
SCALOGNI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0703 90 00 |
PORRI ED ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CIPOLLE, SCALOGNI E AGLI) |
|
0705 11 00 |
LATTUGHE A CAPPUCCIO, FRESCHE O REFRIGERATE |
|
0705 19 00 |
LATTUGHE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE A CAPPUCCIO) |
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0705 29 00 |
CICORIE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO WITLOOF) |
|
0706 90 10 |
SEDANI-RAPA, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0706 90 90 |
BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CAROTE, NAVONI, SEDANI-RAPA E BARBAFORTE O CREN) |
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0707 00 90 |
CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI |
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0708 10 00 |
PISELLI «PISUM SATIVUM», ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI |
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0708 90 00 |
LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO PISELLI «PISUM SATIVUM» E FAGIOLI «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.») |
|
0709 10 00 |
CARCIOFI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 20 00 |
ASPARAGI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 30 00 |
MELANZANE, FRESCHE O REFRIGERATE |
|
0709 40 00 |
SEDANI, FRESCHI O REFRIGERATI (ESCLUSI SEDANI-RAPA) |
|
0709 52 00 |
TARTUFI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 60 10 |
PEPERONI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 60 91 |
PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» |
|
0709 60 95 |
PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI |
|
0709 60 99 |
PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» E ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI, NONCHÉ PEPERONI) |
|
0709 70 00 |
SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 90 10 |
INSALATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO LATTUGHE E CICORIE) |
|
0709 90 20 |
BIETOLE DA COSTA E CARDI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 90 31 |
OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO) |
|
0709 90 39 |
OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO |
|
0709 90 40 |
CAPPERI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 90 50 |
FINOCCHI, FRESCHI O REFRIGERATI |
|
0709 90 60 |
GRANTURCO DOLCE, FRESCO O REFRIGERATO |
|
0709 90 70 |
ZUCCHINE, FRESCHE O REFRIGERATE |
|
0709 90 90 |
ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI, N.N.A. |
|
0710 10 00 |
PATATE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE |
|
0710 21 00 |
PISELLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
|
0710 22 00 |
FAGIOLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
|
0710 29 00 |
LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PISELLI E FAGIOLI) |
|
0710 30 00 |
SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
|
0710 80 10 |
OLIVE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE |
|
0710 80 51 |
PEPERONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
|
0710 80 59 |
PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PEPERONI) |
|
0710 80 61 |
FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
|
0710 80 69 |
FUNGHI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE «AGARICUS») |
|
0710 80 70 |
POMODORI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
|
0710 80 80 |
CARCIOFI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
|
0710 80 85 |
ASPARAGI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
|
0710 80 95 |
ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PATATE, LEGUMI DA GRANELLA, SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA), ATREPLICI, GRANTURCO DOLCE, OLIVE, PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FUNGHI, POMODORI) |
|
0710 90 00 |
MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
|
0711 20 10 |
OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO) |
|
0711 20 90 |
OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO |
|
0711 30 00 |
CAPPERI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
|
0711 40 00 |
CETRIOLI E CETRIOLINI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
|
0711 59 00 |
FUNGHI E TARTUFI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS») |
|
0711 90 90 |
MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
|
0712 20 00 |
CIPOLLE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE |
|
0712 90 05 |
PATATE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATE |
|
0712 90 11 |
GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA |
|
0712 90 19 |
GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, ANCHE TAGLIATO IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATO (ECCETTO IBRIDI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
0712 90 30 |
POMODORI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI |
|
0712 90 50 |
CAROTE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE |
|
0712 90 90 |
ORTAGGI O LEGUMI E LORO MISCELE, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO PATATE, CIPOLLE, FUNGHI, TARTUFI, GRANTURCO DOLCE, POMODORI E CAROTE) |
|
0713 10 90 |
PISELLI (PISUM SATIVUM) SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
0713 20 00 |
CECI SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI |
|
0713 31 00 |
FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI |
|
0713 32 00 |
FAGIOLI ADZUKI (PHASEOLUS O VIGNA ANGULARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI |
|
0713 33 90 |
FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
|
0713 39 00 |
FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA E PHASEOLUS, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, FAGIOLI ADZUKI E FAGIOLI COMUNI) |
|
0801 11 00 |
NOCI DI COCCO DISSECCATE |
|
0801 19 00 |
NOCI DI COCCO FRESCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE |
|
0801 21 00 |
NOCI DEL BRASILE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO |
|
0801 31 00 |
NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO |
|
0801 32 00 |
NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE |
|
0802 21 00 |
NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO |
|
0802 22 00 |
NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE |
|
0802 31 00 |
NOCI COMUNI FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO |
|
0802 32 00 |
NOCI COMUNI, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE |
|
0802 40 00 |
CASTAGNE E MARRONI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI |
|
0802 50 00 |
PISTACCHI FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI |
|
0802 90 85 |
FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI ACAGIÙ, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, CASTAGNE E MARRONI «CASTANEA SPP», PISTACCHI, NOCI DI PECÀN, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA, PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO E NOCI MACADAMIA) |
|
0803 00 11 |
FRUTTA DEL PLANTANO (BANANE DA CUOCERE), FRESCHE |
|
0803 00 19 |
BANANE FRESCHE (ECCETTO FRUTTA DEL PLANTANO) |
|
0804 20 10 |
FICHI FRESCHI |
|
0804 30 00 |
ANANASSI, FRESCHI O SECCHI |
|
0804 50 00 |
GUAIAVE, MANGHI E MANGOSTANI, FRESCHI O SECCHI |
|
0805 10 10 |
ARANCE SANGUIGNE E SEMI SANGUIGNE, FRESCHE |
|
0805 10 30 |
NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN, FRESCHE |
|
0805 10 50 |
ARANCE DOLCI, FRESCHE (ECCETTO SANGUIGNE E SEMISANGUIGNE, NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN) |
|
0805 10 80 |
ARANCE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO ARANCE DOLCI, FRESCHE) |
|
0805 20 10 |
CLEMENTINE, FRESCHE O SECCHE |
|
0805 20 30 |
MONREAL E SATSUMA, FRESCHI O SECCHI |
|
0805 20 50 |
MANDARINI E WILKINGS, FRESCHI O SECCHI |
|
0805 20 70 |
TANGERINI, FRESCHI O SECCHI |
|
0805 20 90 |
TANGELO, ORTANIQUE, MALAQUINA E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO CLEMENTINE, MONREAL, SATSUMA, MANDARINI, WILKINGS E TANGERINI) |
|
0805 50 10 |
LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), FRESCHI O SECCHI |
|
0805 50 90 |
LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), FRESCHE O SECCHE |
|
0806 10 10 |
UVE DA TAVOLA, FRESCHE |
|
0807 20 00 |
PAPAIE FRESCHE |
|
0808 10 10 |
MELE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE |
|
0808 10 20 |
MELE DELLA VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS, FRESCHE |
|
0808 10 50 |
MELE DELLA VARIETÀ GRANNY SMITH, FRESCHE |
|
0808 10 90 |
MELE FRESCHE (ECCETTO MELE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE, NONCHÉ VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS E GRANNY SMITH) |
|
0808 20 10 |
PERE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1o AGOSTO AL 31 DICEMBRE |
|
0808 20 50 |
PERE FRESCHE (ECCETTO PERE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1o AGOSTO AL 31 DICEMBRE) |
|
0808 20 90 |
COTOGNE FRESCHE |
|
0809 10 00 |
ALBICOCCHE FRESCHE |
|
0809 20 05 |
CILIEGIE ACIDE (PRUNUS CERASUS) FRESCHE |
|
0809 20 95 |
CILIEGIE FRESCHE (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS») |
|
0809 30 10 |
PESCHE NOCI FRESCHE |
|
0809 30 90 |
PESCHE FRESCHE (ECCETTO PESCHE NOCI) |
|
0809 40 05 |
PRUGNE FRESCHE |
|
0809 40 90 |
PRUGNOLE FRESCHE |
|
0810 20 10 |
LAMPONI FRESCHI |
|
0810 20 90 |
MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONI, FRESCHE |
|
0810 30 10 |
RIBES NERO (CASSIS) FRESCO |
|
0810 30 90 |
RIBES BIANCO E UVA SPINA, FRESCHI |
|
0810 40 30 |
MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), FRESCHI |
|
0810 40 50 |
FRUTTI DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM», FRESCHI |
|
0810 40 90 |
FRUTTI DEL GENERE «VACCINIUM», FRESCHI (ECCETTO MIRTILLI ROSSI E FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS», DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM») |
|
0810 50 00 |
KIWI FRESCHI |
|
0810 90 30 |
TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI E SAPOTIGLIE, FRESCHI |
|
0810 90 40 |
FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, FRESCHI |
|
0810 90 95 |
FRUTTA COMMESTIBILI, FRESCHE (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO, BANANE, DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI, SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, AGRUMI, UVE) |
|
0811 10 11 |
FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % |
|
0811 10 19 |
FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 % |
|
0811 10 90 |
FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, NON DOLCIFICATE, CONGELATE |
|
0811 20 31 |
LAMPONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI |
|
0811 20 51 |
RIBES ROSSO, ANCHE COTTO IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATO, NON DOLCIFICATO |
|
0811 20 59 |
MORE DI ROVO O DI GELSO, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, NON DOLCIFICATE |
|
0811 20 90 |
MORE-LAMPONI, RIBES BIANCO E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI |
|
0811 90 19 |
FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI) |
|
0811 90 39 |
FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI UGUALE O SUPERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI) |
|
0811 90 50 |
MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI |
|
0811 90 70 |
MIRTILLI DELLE SPECIE «VACCINIUM MYRTILLOIDES» E «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI |
|
0811 90 75 |
CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS», ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
|
0811 90 80 |
CILIEGIE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS») |
|
0811 90 85 |
GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI |
|
0811 90 95 |
FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA) |
|
0812 10 00 |
CILIEGIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE |
|
0812 90 20 |
ARANCE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE |
|
0812 90 99 |
FRUTTA TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO CILIEGIE, ALBICOCCHE, ARANCE, PAPAIE) |
|
0813 10 00 |
ALBICOCCHE SECCHE |
|
0813 20 00 |
PRUGNE SECCHE |
|
0813 30 00 |
MELE SECCHE |
|
0813 40 10 |
PESCHE SECCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI |
|
0813 40 30 |
PERE SECCHE |
|
0813 40 50 |
PAPAIE SECCHE |
|
0813 40 60 |
TAMARINDI SECCHI |
|
0813 40 70 |
FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI |
|
0813 40 95 |
FRUTTA COMMESTIBILI, SECCHE, N.N.A. |
|
0813 50 12 |
MISCUGLI DI PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI, SENZA PRUGNE |
|
0813 50 15 |
MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE, SENZA PRUGNE (ECCETTO QUELLE DELLE VOCI DA 0801 A 0806 NONCHÉ PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA) |
|
0813 50 99 |
MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE N.N.A. |
|
0901 11 00 |
CAFFÈ (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E DECAFFEINIZZATO) |
|
0901 12 00 |
CAFFÈ DECAFFEINIZZATO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO) |
|
0901 21 00 |
CAFFÈ TORREFATTO (ECCETTO QUELLO DECAFFEINIZZATO) |
|
0901 22 00 |
CAFFÈ TORREFATTO DECAFFEINIZZATO |
|
0901 90 90 |
SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CONTENENTI CAFFÈ IN QUALSIASI PROPORZIONE |
|
0904 20 30 |
PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O «PIMENTA», ESSICCATI, NON TRITATI NÉ POLVERIZZATI (ECCETTO PEPERONI) |
|
0909 10 00 |
SEMI DI ANICE O DI BADIANA |
|
0909 20 00 |
SEMI DI CORIANDOLO |
|
0909 30 00 |
SEMI DI CUMINO |
|
0909 40 00 |
SEMI DI CARVI |
|
0909 50 00 |
SEMI DI FINOCCHIO; BACCHE DI GINEPRO |
|
0910 10 00 |
ZENZERO |
|
0910 20 10 |
ZAFFERANO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO) |
|
0910 20 90 |
ZAFFERANO TRITATO O POLVERIZZATO |
|
0910 30 00 |
CURCUMA |
|
0910 40 11 |
SERPILLO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO) |
|
0910 40 13 |
TIMO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO E SERPILLO) |
|
0910 40 19 |
TIMO TRITATO O POLVERIZZATO |
|
0910 40 90 |
FOGLIE DI ALLORO |
|
0910 50 00 |
CURRY |
|
0910 91 10 |
MISCUGLI DI SPEZIE VARIE (ECCETTO QUELLI TRITATI O POLVERIZZATI) |
|
0910 91 90 |
MISCUGLI DI SPEZIE VARIE, TRITATI O POLVERIZZATI |
|
0910 99 10 |
SEMI DI FIENO GRECO |
|
0910 99 91 |
SPEZIE N.N.A. (ECCETTO QUELLE TRITATE O POLVERIZZATE E MISCUGLI DI SPEZIE VARIE) |
|
0910 99 99 |
SPEZIE TRITATE O POLVERIZZATE N.N.A. (ECCETTO MISCUGLI DI SPEZIE VARIE) |
|
1102 10 00 |
FARINA DI SEGALA |
|
1102 20 10 |
FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
|
1102 20 90 |
FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % |
|
1102 30 00 |
FARINA DI RISO |
|
1102 90 10 |
FARINA DI ORZO |
|
1102 90 90 |
FARINE DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA) |
|
1103 11 10 |
SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) DURO |
|
1103 11 90 |
SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) TENERO E DI SPELTA |
|
1103 13 10 |
SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
|
1103 13 90 |
SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % |
|
1103 19 90 |
SEMOLE E SEMOLINI DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA) |
|
1104 12 90 |
FIOCCHI DI AVENA |
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1104 19 10 |
CEREALI DI FRUMENTO (GRANO) SCHIACCIATI O IN FIOCCHI |
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1104 19 50 |
CEREALI DI GRANTURCO SCHIACCIATI O IN FIOCCHI |
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1104 19 99 |
CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI (ECCETTO ORZO, AVENA, FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO E RISO) |
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1104 23 10 |
CEREALI DI GRANTURCO MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI |
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1104 23 99 |
CEREALI DI GRANTURCO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI) |
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1104 29 39 |
CEREALI PERLATI (ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) O SEGALA) |
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1104 29 89 |
CEREALI (DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI) |
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1104 30 90 |
GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO)] |
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1108 11 00 |
AMIDO DI FRUMENTO (GRANO) |
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1108 12 00 |
AMIDO DI GRANTURCO |
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1108 13 00 |
FECOLA DI PATATE |
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1108 14 00 |
FECOLA DI MANIOCA |
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1108 19 90 |
AMIDO (ECCETTO QUELLO DI FRUMENTO (GRANO), GRANTURCO, FECOLA DI PATATE, FECOLA DI MANIOCA E AMIDO DI RISO) |
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1202 10 90 |
ARACHIDI CON GUSCIO (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE E QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA) |
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1202 20 00 |
ARACHIDI SGUSCIATE, ANCHE FRANTUMATE (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE) |
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1211 10 00 |
RADICI DI LIQUIRIZIA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE |
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1211 20 00 |
RADICI DI GINSENG, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE |
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1211 30 00 |
FOGLIE DI COCA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE |
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1211 40 00 |
PAGLIA DI PAPAVERO, FRESCA O SECCA, ANCHE TAGLIATA, FRANTUMATA O POLVERIZZATA |
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1211 90 30 |
FAVE TONKA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE |
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1211 90 70 |
RAMI, STELI E FOGLIE DI MAGGIORANA SELVATICA (ORIGANUM VULGARE), ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI |
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1211 90 75 |
FOGLIE E FIORI DI SALVIA (SALVIA OFFICINALIS), FRESCHI O SECCHI, ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI |
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1211 90 98 |
PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI (ECCETTO RADICI DI LIQUIRIZIA E DI GINSENG, FOGLIE DI COCA) |
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1501 00 19 |
STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O OTTENUTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD USI INDUSTRIALI) |
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1508 10 90 |
OLIO DI ARACHIDE GREGGIO (ECCETTO QUELLO DESTINATO AD USI INDUSTRIALI) |
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1508 90 90 |
OLIO DI ARACHIDE (ECCETTO QUELLO GREGGIO) E SUE FRAZIONI, (ECCETTO LA VOCE 1508 90 10 ) IMPIEGATO PRINCIPALMENTE NELL’ALIMENTAZIONE UMANA |
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1510 00 10 |
OLI D’OLIVA GREGGI E LORO MISCELE, ANCHE CON OLI DELLA VOCE 1509 |
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1510 00 90 |
ALTRI OLI E LORO FRAZIONI, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE DALLE OLIVE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE E MISCELE DI TALI OLI O FRAZIONI CON GLI OLI O LE FRAZIONI DELLA VOCE 1509 (ECCETTO OLI GREGGI) |
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1522 00 39 |
RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE CONTENTENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OLIO D’OLIVA (ECCETTO PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)] |
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1522 00 91 |
MORCHIE O FECCE DI OLIO, PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) (ECCETTO QUELLE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OLIO DI OLIVA) |
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1522 00 99 |
RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OLIO DI OLIVA, MORCHIE O FECCE DI OLIO NONCHÉ PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)] |
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1602 10 00 |
PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO PER L’ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI O PER USI DIETETICI, IN RECIPIENTI IL CUI CONTENUTO NON SUPERA 250 G |
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1602 31 11 |
PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE DI TACCHINO NON COTTA (ECCETTO SALCICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI) |
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1602 31 19 |
PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE) |
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1602 31 90 |
PREPARAZIONI CONTENENTI MENO DI 25 % DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI E SUGHI DI CARNE) |
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1602 32 11 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO) |
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1602 32 19 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE) |
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1602 32 90 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI E DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE) |
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1602 39 21 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO) |
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1602 39 29 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE) |
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1602 39 80 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE) |
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1602 41 10 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA |
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1602 41 90 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA) |
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1602 42 10 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA |
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1602 42 90 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA) |
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1602 49 13 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI COLLARI E LORO PEZZI, COMPRESI I MISCUGLI DI COLLARI E SPALLE, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA |
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1602 49 19 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, COMPRESI I MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONTENENTI, IN PESO, 80 % O PIÙ DI CARNE E/O DI FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE, COMPRESI IL LARDO E I GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA O LA LORO ORIGINE (ECCETTO PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PEZZI, SALSICCE) |
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1602 49 90 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO LA SPECIE SUINA DOMESTICA, PROSCIUTTI, SPALLE E LORO PEZZI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE) |
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1602 50 31 |
«CORNED BEEF», IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI |
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1602 50 39 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00 ) |
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1602 50 80 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00 ) |
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1602 90 31 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI SELVAGGINA O DI CONIGLIO (ECCETTO QUELLE DI CINGHIALE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE) |
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1602 90 41 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI RENNA (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE) |
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1602 90 51 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE CONTENENTI CARNIE E/O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE) |
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1602 90 61 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, NON COTTE, CONTENENTI CARNE O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI DI FEGATO) |
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1602 90 72 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO) |
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1602 90 74 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO) |
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1602 90 76 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE) |
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1602 90 78 |
PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00 , PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE) |
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1701 91 00 |
ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ALLO STATO SOLIDO |
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1701 99 10 |
ZUCCHERI BIANCHI CONTENENTI, ALLO STATO SECCO, 99,5 % O PIÙ DI SACCAROSIO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI) |
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1701 99 90 |
ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA E SACCAROSIO CHIMICAMENTE PURO, ALLO STATO SOLIDO (ECCETTO ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ZUCCHERI GREGGI E ZUCCHERI BIANCHI) |
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1702 11 00 |
LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, 99 % O PIÙ DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA |
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1702 19 00 |
LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, MENO DEL 99 % DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA |
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1702 20 90 |
ZUCCHERO D’ACERO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPO D’ACERO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI) |
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1702 90 60 |
SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MISTI CON MIELE NATURALE |
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1702 90 71 |
ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, IL 50 % O PIÙ DI SACCAROSIO |
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1702 90 75 |
ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO, IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI |
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1702 90 79 |
ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO (ECCETTO ZUCCHERI E MELASSI IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI) |
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1801 00 00 |
CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI; GREGGIO O TORREFATTO |
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2002 10 10 |
POMODORI PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO) |
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2002 10 90 |
POMODORI NON PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO) |
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2002 90 11 |
POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI) |
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2002 90 19 |
POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI) |
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2002 90 31 |
POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI) |
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2002 90 39 |
POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI) |
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2002 90 91 |
POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI) |
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2002 90 99 |
POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI) |
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2004 10 10 |
PATATE COTTE, CONGELATE |
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2004 10 99 |
PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, CONGELATE (ECCETTO QUELLE SEMPLICEMENTE COTTE O SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI) |
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2005 20 20 |
PATATE A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI, ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, NON CONGELATE |
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2005 20 80 |
PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, NON CONGELATE (ECCETTO QUELLE SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI, NONCHÉ A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI) |
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2008 11 92 |
ARACHIDI TOSTATE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
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2008 11 94 |
ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, N.N.A. (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI) |
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2008 11 96 |
ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG |
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2008 11 98 |
ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI) |
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2008 19 11 |
NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI |
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2008 19 13 |
MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
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2008 19 19 |
FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, MANDORLE E PISTACCHI TOSTATI E NOCI TROPICALI) |
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2008 19 59 |
NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI |
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2008 19 93 |
MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG |
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2008 19 95 |
FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO ARACHIDI, MANDORLE, PISTACCHI, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA) |
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2008 19 99 |
FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL)] |
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2008 20 19 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLI AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %) |
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2008 20 51 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG |
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2008 20 71 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG |
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2008 20 99 |
ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE) |
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2008 30 11 |
AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS |
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2008 30 51 |
SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG |
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2008 30 71 |
SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG |
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2008 30 75 |
MANDARINI, COMPRESI I TANGERINI E I MANDARINI SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS ED ALTRI IBRIDI SIMILI DI AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG |
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2008 30 90 |
AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI) |
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2008 40 11 |
PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG |
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2008 40 21 |
PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %) |
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2008 40 31 |
PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG |
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2008 40 51 |
PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG |
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2008 40 71 |
PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG |
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2008 40 79 |
PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG |
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2008 50 11 |
ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG |
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2008 50 31 |
ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %) |
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2008 50 39 |
ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %) |
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2008 50 69 |
ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG |
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2008 50 94 |
ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG |
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2008 50 99 |
ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI) |
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2008 60 31 |
CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %) |
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2008 60 51 |
CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG |
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2008 60 59 |
CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO CILIEGIE ACIDE) |
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2008 60 71 |
CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI) |
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2008 60 79 |
CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI E CILIEGIE ACIDE) |
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2008 60 91 |
CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI) |
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2008 70 94 |
PESCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG |
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2008 80 11 |
FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS |
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2008 80 19 |
FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS |
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2008 80 31 |
FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %) |
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2008 80 50 |
FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG |
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2008 99 45 |
PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG |
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2008 99 55 |
PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG |
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2008 99 72 |
PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON INFERIORE A 5 KG |
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2008 99 78 |
PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG |
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2009 11 11 |
SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 11 19 |
SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE > 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 11 91 |
SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 11 99 |
SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 °C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI, CONTENENTI ALCOLE, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %) |
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2009 19 98 |
SUCCHI DI ARANCIA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE, CONGELATI, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %) |
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2009 69 11 |
SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 69 51 |
SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 18 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 69 71 |
SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 69 79 |
SUCCHI DI UVA (COMPRESI MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONCENTRATI O CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 79 11 |
SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 79 91 |
SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 79 99 |
SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 90 11 |
MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 90 13 |
MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA |
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2009 90 31 |
MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 90 41 |
MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, ADDIZIONATI DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE) |
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2009 90 79 |
MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI, FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE) |
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2305 00 00 |
PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO D’ARACHIDE |
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2307 00 11 |
FECCE DI VINO AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 % |
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2307 00 19 |
FECCE DI VINO (ECCETTO QUELLE AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %) |
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2307 00 90 |
TARTARO GREGGIO |
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2308 00 11 |
VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 % |
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2308 00 19 |
VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO VINACCIA AVENTE UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %) |
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2308 00 90 |
STOCCHI DI GRANTURCO, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, N.N.A. (ECCETTO GHIANDE DI QUERCIA, CASTAGNE D’INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA) |
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2309 90 35 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % E INFERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 39 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 41 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 51 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 53 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 59 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 70 |
PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
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2309 90 91 |
POLPE DI BARBABIETOLE MELASSATE, DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI |
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2309 90 93 |
PREMISCELE DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI |
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2309 90 95 |
PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI CLORURO DI COLINA UGUALE O SUPERIORE A 49 %, SU SUPPORTO ORGANICO O INORGANICO |
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2309 90 97 |
PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI) |
(1) Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).
ALLEGATO II c)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ
[di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]
Esenti da dazio nell’ambito di un contingente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo:
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Codice SA (1) |
Designazione delle merci |
Contingente (in tonn.) |
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1001 90 91 |
FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA |
20 000 |
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1001 90 99 |
SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (eccetto quelli DESTINATI ALLA SEMINA) |
(1) Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).
ALLEGATO III
CONCESSIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PESCI E AI PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESI
Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell’Albania saranno soggette alle concessioni indicate di seguito:
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Data di entrata in vigore dell’accordo (quantitativo totale nel primo anno) |
1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo |
1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo e anni successivi |
|
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 90 % del dazio NPF |
CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF3 |
CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
|
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 90 % del dazio NPF |
CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF |
CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
|
ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF |
CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF |
CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
|
ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF |
CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF |
CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume contingentale iniziale |
Aliquota del dazio |
|
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 |
Preparazioni e conserve di sardine |
100 tonnellate |
6 % (1) |
|
1604 16 00 1604 20 40 |
Preparazioni e conserve di acciughe |
1 000 tonnellate (2) |
0 % (1) |
(1) Oltre il volume contingentale si applica interamente l’aliquota del dazio NPF.
(2) Dal 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il volume contingentale annuale sarà aumentato di 200 tonnellate purché almeno l’80 % del contingente dell’anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell’anno. Tale meccanismo si applicherà fino a quando il volume contingentale annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l’applicazione di modalità diverse.
L’aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e acciughe, sarà ridotta come segue:
|
Anno |
Data di entrata in vigore dell’accordo (dazio %) |
1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo |
1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo e anni successivi |
|
Dazio |
80 % del dazio NPF |
65 % del dazio NPF |
50 % del dazio NPF |
ALLEGATO IV
STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI
(di cui al titolo V, capitolo II)
SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI
Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.
I. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:
A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni
|
1. |
assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
|
|
2. |
riassicurazione e retrocessione; |
|
3. |
intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e agenzie; |
|
4. |
servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri; |
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione)
|
1. |
raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; |
|
2. |
prestiti di qualsiasi tipo, compresi, tra l’altro, crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; |
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3. |
leasing finanziario; |
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4. |
tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, «traveller’s cheques» (assegni turistici) e lettere di credito; |
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5. |
garanzie e impegni; |
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6. |
operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:
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7. |
partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; |
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8. |
servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; |
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9. |
gestione delle attività e passività, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; |
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10. |
servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; |
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11. |
disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari; |
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12. |
servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali. |
II. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:
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a) |
attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi; |
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b) |
attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici; |
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c) |
attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private. |
ALLEGATO V
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
(di cui all’articolo 73)
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1. |
L’articolo 73, paragrafo 3 concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l’articolo 73, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali. |
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2. |
Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
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3. |
Dalla data di entrata in vigore dell’accordo, l’Albania garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali. |
ELENCO DEI PROTOCOLLI
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Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici |
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Protocollo n. 2 sugli scambi tra l’Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati |
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Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato |
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Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa |
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Protocollo n. 5 sui trasporti terrestri |
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Protocollo n. 6 sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale |
PROTOCOLLO N. 1
sui prodotti siderurgici
Articolo 1
Il presente protocollo si applica ai prodotti di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dall’Albania, contemplati da detti capitoli.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell’Albania sono aboliti all’entrata in vigore dell’accordo.
Articolo 3
1. Alla data di entrata in vigore dell’accordo, i dazi doganali applicabili all’importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità di cui all’articolo 19 dell’accordo, elencati all’allegato I dello stesso, sono progressivamente ridotti secondo il calendario ivi previsto.
2. Alla data di entrata in vigore dell’accordo, i dazi doganali applicabili all’importazione in Albania di altri prodotti siderurgici originari della Comunità sono aboliti.
Articolo 4
1. Le restrizioni quantitative all’importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell’Albania e le misure di effetto equivalente vengono abolite all’entrata in vigore dell’accordo.
2. Le restrizioni quantitative all’importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all’entrata in vigore dell’accordo.
Articolo 5
1. Alla luce di quanto stipulato all’articolo 71 del presente accordo, le parti riconoscono la necessità che ciascuna di esse affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro tre anni, l’Albania definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la propria industria siderurgica, onde conseguire l’efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce all’Albania l’opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.
2. Oltre a quanto stabilito all’articolo 71 dell’accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall’applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore dell’accordo, l’Albania può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
|
— |
gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione, |
|
— |
il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e |
|
— |
il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di misure compensatorie volte a contrastare gli effetti distorsivi degli aiuti concessi in Albania. |
4. Ciascuna delle parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l’attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto di informazioni con l’altra parte, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.
6. Qualora una delle parti ritenga che una determinata pratica dell’altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all’articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall’invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
Articolo 6
Le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 dell’accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le parti.
Articolo 7
Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell’articolo 120, paragrafo 4 dell’accordo.
PROTOCOLLO N. 2
sugli scambi tra l’Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati
Articolo 1
1. La Comunità e l’Albania applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall’esistenza di contingenti, i dazi di cui all’allegato I e agli allegati II a), II b), II c) e II d), in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:
|
— |
ampliare l’elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo, |
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— |
modificare i dazi indicati negli allegati I e II b), II c) e II d), |
|
— |
aumentare o abolire i contingenti tariffari. |
Articolo 2
I dazi applicati a norma dell’articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:
|
— |
quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e l’Albania, oppure |
|
— |
in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati. |
Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.
Articolo 3
La Comunità e l’Albania si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni garantiscono lo stesso trattamento a tutte le parti interessate e sono per quanto possibile semplici e flessibili.
ALLEGATO I
Dazi applicabili all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell’Albania
I dazi sono fissati a zero per l’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari dell’Albania elencati nella tabella seguente.
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Codice NC |
Designazione delle merci |
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(1) |
(2) |
|
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
|
0403 10 |
– Iogurt: |
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
0403 10 51 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
|
0403 10 53 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
|
0403 10 59 |
– – – – superiore a 27 % |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
0403 10 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
|
0403 10 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
|
0403 10 99 |
– – – – superiore a 6 % |
|
0403 90 |
– altri: |
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
0403 90 71 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
|
0403 90 73 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
|
0403 90 79 |
– – – – superiore a 27 % |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
0403 90 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
|
0403 90 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
|
0403 90 99 |
– – – – superiore a 6 % |
|
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
|
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
|
0405 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
|
0405 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
|
0501 00 00 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
|
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli: |
|
0502 10 00 |
– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole |
|
0502 90 00 |
– altri |
|
0503 00 00 |
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
|
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: |
|
0505 10 |
– Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine: |
|
0505 10 10 |
– – gregge |
|
0505 10 90 |
– – altre |
|
0505 90 00 |
– altri |
|
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: |
|
0506 10 00 |
– Osseina e ossa acidulate |
|
0506 90 00 |
– altre |
|
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: |
|
0507 10 00 |
– Avorio; polveri e cascami d’avorio |
|
0507 90 00 |
– altri |
|
0508 00 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
|
0509 00 |
Spugne naturali di origine animale: |
|
0509 00 10 |
– gregge |
|
0509 00 90 |
– altre |
|
0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
|
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
|
0710 40 00 |
– Granturco dolce |
|
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
|
0711 90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
|
– – Ortaggi o legumi: |
|
|
0711 90 30 |
– – – Granturco dolce |
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0903 00 00 |
Mate |
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1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
|
1212 20 00 |
– Alghe |
|
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
– Succhi ed estratti vegetali; |
|
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1302 12 00 |
– – di liquirizia |
|
1302 13 00 |
– – di luppolo |
|
1302 14 00 |
– – di piretro o di radici delle piante da rotenone |
|
1302 19 |
– – altri: |
|
1302 19 90 |
– – – altri |
|
1302 20 |
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati; |
|
1302 20 10 |
– – allo stato secco |
|
1302 20 90 |
– – altri |
|
– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
|
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
|
1302 32 |
– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: |
|
1302 32 10 |
– – – di carrube o di semi di carrube |
|
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): |
|
1401 10 00 |
– Bambù |
|
1401 20 00 |
– Canne d’India |
|
1401 90 00 |
– altre |
|
1402 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
|
1403 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
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1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
|
1404 10 00 |
– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia |
|
1404 20 00 |
– Linters di cotone |
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1404 90 00 |
– altri |
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1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: |
|
1505 00 10 |
– Grasso di lana greggio |
|
1505 00 90 |
– altri |
|
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
|
1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
1515 90 15 |
– – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni |
|
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
|
1516 20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
|
1516 20 10 |
– – Oli di ricino idrogenati, detti «opalwax» |
|
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 : |
|
1517 10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida: |
|
1517 10 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % |
|
1517 90 |
– altra: |
|
1517 90 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % |
|
– – altre: |
|
|
1517 90 93 |
– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
|
1518 00 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
|
1518 00 10 |
– Linossina |
|
– altri: |
|
|
1518 00 91 |
– – Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 |
|
– – altri: |
|
|
1518 00 95 |
– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni |
|
1518 00 99 |
– – – altri |
|
1520 00 00 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
|
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: |
|
1521 10 00 |
– Cere vegetali |
|
1521 90 |
– altre: |
|
1521 90 10 |
– – Spermaceti, anche raffinati o colorati |
|
– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate: |
|
|
1521 90 91 |
– – – gregge |
|
1521 90 99 |
– – – altre |
|
1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: |
|
1522 00 10 |
– Degras |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
|
1704 10 |
– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: |
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
|
1704 10 11 |
– – – sotto forma di strisce |
|
1704 10 19 |
– – – altre |
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
|
1704 10 91 |
– – – sotto forma di strisce |
|
1704 10 99 |
– – – altre |
|
1704 90 |
– altri: |
|
1704 90 10 |
– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |
|
1704 90 30 |
– – Preparazione detta «cioccolato bianco» |
|
– – altri: |
|
|
1704 90 51 |
– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg |
|
1704 90 55 |
– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse |
|
1704 90 61 |
– – – Confetti e prodotti simili confettati |
|
– – – altri: |
|
|
1704 90 65 |
– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri |
|
1704 90 71 |
– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
|
1704 90 75 |
– – – – Caramelle |
|
– – – – altri: |
|
|
1704 90 81 |
– – – – – ottenuti per compressione |
|
1704 90 99 |
– – – – – altri |
|
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata: |
|
1803 10 00 |
– non sgrassata |
|
1803 20 00 |
– completamente o parzialmente sgrassata |
|
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
|
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
|
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
1806 10 |
– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
1806 10 15 |
– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio |
|
1806 10 20 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % |
|
1806 10 30 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
|
1806 10 90 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
|
1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
|
1806 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 % |
|
1806 20 30 |
– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % |
|
– – altre: |
|
|
1806 20 50 |
– – – aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 % |
|
1806 20 70 |
– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
|
1806 20 80 |
– – – Glassatura al cacao |
|
1806 20 95 |
– – – altre |
|
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: |
|
|
1806 31 00 |
– – ripiene |
|
1806 32 |
– – non ripiene |
|
1806 32 10 |
– – – con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti |
|
1806 32 90 |
– – – altre |
|
1806 90 |
– altre: |
|
– – Cioccolata e prodotti di cioccolata: |
|
|
– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni: |
|
|
1806 90 11 |
– – – – contenenti alcole |
|
1806 90 19 |
– – – – altri |
|
– – – altri: |
|
|
1806 90 31 |
– – – – ripieni |
|
1806 90 39 |
– – – – non ripieni |
|
1806 90 50 |
– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
|
1806 90 60 |
– – Pasta da spalmare contenente cacao |
|
1806 90 70 |
– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao |
|
1806 90 90 |
– – altre |
|
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
1901 10 00 |
– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
|
1901 20 00 |
– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
|
1901 90 |
– altri: |
|
– – Estratti di malto: |
|
|
1901 90 11 |
– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % |
|
1901 90 19 |
– – – altri |
|
– – altri: |
|
|
1901 90 91 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
|
1901 90 99 |
– – – altri |
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
|
|
1902 11 00 |
– – contenenti uova |
|
1902 19 |
– – altre: |
|
1902 19 10 |
– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero |
|
1902 19 90 |
– – – altre |
|
1902 20 |
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
|
– – altre: |
|
|
1902 20 91 |
– – – cotte |
|
1902 20 99 |
– – – altre |
|
1902 30 |
– altre paste alimentari: |
|
1902 30 10 |
– – secche |
|
1902 30 90 |
– – altre |
|
1902 40 |
– Cuscus: |
|
1902 40 10 |
– – non preparato |
|
1902 40 90 |
– – altro |
|
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
|
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: |
|
1904 10 |
– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: |
|
1904 10 10 |
– – a base di granturco |
|
1904 10 30 |
– – a base di riso |
|
1904 10 90 |
– – altri: |
|
1904 20 |
– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: |
|
1904 20 10 |
– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati |
|
– – altri: |
|
|
1904 20 91 |
– – – a base di granturco |
|
1904 20 95 |
– – – a base di riso |
|
1904 20 99 |
– – – altri |
|
1904 30 00 |
Bulgur di grano |
|
1904 90 |
– altri: |
|
1904 90 10 |
– – Riso |
|
1904 90 80 |
– – altri |
|
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
1905 10 00 |
– Pane croccante detto «Knäckebrot» |
|
1905 20 |
– Pane con spezie (panpepato): |
|
1905 20 10 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
|
1905 20 30 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
|
1905 20 90 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
|
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine: |
|
|
1905 31 |
– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti: |
|
– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
|
|
1905 31 11 |
– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g |
|
1905 31 19 |
– – – – altri |
|
– – – altri: |
|
|
1905 31 30 |
– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 % |
|
– – – – altri: |
|
|
1905 31 91 |
– – – – – doppio biscotto con ripieno |
|
1905 31 99 |
– – – – – altri |
|
1905 32 |
– – Cialde e cialdine: |
|
1905 32 05 |
– – – aventi, in peso, un tenore di umidità superiore a 10 % |
|
– – – altre |
|
|
– – – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
|
|
1905 32 11 |
– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g |
|
1905 32 19 |
– – – – – altre |
|
– – – – altre: |
|
|
1905 32 91 |
– – – – – salate, anche ripiene |
|
1905 32 99 |
– – – – – altre |
|
1905 40 |
– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: |
|
1905 40 10 |
– – Fette biscottate |
|
1905 40 90 |
– – altri |
|
1905 90 |
– altri: |
|
1905 90 10 |
– – Pane azimo (mazoth) |
|
1905 90 20 |
– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
|
– – altri: |
|
|
1905 90 30 |
– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca |
|
1905 90 45 |
– – – Biscotti |
|
1905 90 55 |
– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
|
– – – altri: |
|
|
1905 90 60 |
– – – – con aggiunta di dolcificanti |
|
1905 90 90 |
– – – – altri |
|
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |
|
2001 90 |
– altri: |
|
2001 90 30 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2001 90 40 |
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
|
2001 90 60 |
– – Cuori di palma |
|
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
2004 10 |
– Patate: |
|
– – altre |
|
|
2004 10 91 |
– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
|
2004 90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
|
2004 90 10 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
2005 20 |
– Patate: |
|
2005 20 10 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
|
2005 80 00 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
|
|
2008 11 |
– – Arachidi: |
|
2008 11 10 |
– – – Burro di arachidi |
|
– altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 : |
|
|
2008 91 00 |
– – Cuori di palma |
|
2008 99 |
– – altri: |
|
– – – senza aggiunta di alcole: |
|
|
– – – – senza aggiunta di zuccheri: |
|
|
2008 99 85 |
– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2008 99 91 |
– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
|
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
|
2101 11 |
– – Estratti, essenze e concentrati: |
|
2101 11 11 |
– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 % |
|
2101 11 19 |
– – – altri |
|
2101 12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
2101 12 92 |
– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè |
|
2101 12 98 |
– – – altri |
|
2101 20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
|
2101 20 20 |
– – Estratti, essenze e concentrati |
|
– – Preparazioni: |
|
|
2101 20 92 |
– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate |
|
2101 20 98 |
– – – altri |
|
2101 30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
2101 30 11 |
– – – Cicoria torrefatta |
|
2101 30 19 |
– – – altri |
|
– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
2101 30 91 |
– – – di cicoria torrefatta |
|
2101 30 99 |
– – – altri |
|
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere preparati: |
|
2102 10 |
– Lieviti vivi: |
|
2102 10 10 |
– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) |
|
– – Lieviti di panificazione: |
|
|
2102 10 31 |
– – – secchi |
|
2102 10 39 |
– – – altri |
|
2102 10 90 |
– – altri |
|
2102 20 |
– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: |
|
– – Lieviti morti: |
|
|
2102 20 11 |
– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno |
|
2102 20 19 |
– – – altri |
|
2102 20 90 |
– – altri |
|
2102 30 00 |
– Lieviti in polvere preparati |
|
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 10 00 |
– Salsa di soia |
|
2103 20 00 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
|
2103 30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 30 10 |
– – Farina di senapa |
|
2103 30 90 |
– – Senapa preparata |
|
2103 90 |
– altri: |
|
2103 90 10 |
– – «Chutney» di mango liquido |
|
2103 90 30 |
– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri |
|
2103 90 90 |
– – altri |
|
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
2104 10 |
– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: |
|
2104 10 10 |
– – secchi o disseccati |
|
2104 10 90 |
– – altri |
|
2104 20 00 |
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
|
2105 00 10 |
– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte |
|
– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
2105 00 91 |
– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % |
|
2105 00 99 |
– – uguale o superiore a 7 % |
|
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
2106 10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
|
2106 10 20 |
– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
|
2106 10 80 |
– – altri |
|
2106 90 |
– altre: |
|
2106 90 10 |
– – Preparazioni dette «fondute» |
|
2106 90 20 |
– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
|
– – altre: |
|
|
2106 90 92 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
|
2106 90 98 |
– – – altre |
|
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: |
|
2201 10 |
– Acque minerali e acque gassate: |
|
– – Acque minerali naturali: |
|
|
2201 10 11 |
– – – senza diossido di carbonio |
|
2201 10 19 |
– – – altre |
|
2201 10 90 |
– – altre: |
|
2201 90 00 |
– altre |
|
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 : |
|
2202 10 00 |
– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
|
2202 90 |
– altre: |
|
2202 90 10 |
– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
|
– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 : |
|
|
2202 90 91 |
– – – inferiore a 0,2 % |
|
2202 90 95 |
– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
|
2202 90 99 |
– – – uguale o superiore a 2 % |
|
2203 00 |
Birra di malto: |
|
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri: |
|
|
2203 00 01 |
– – presentata in bottiglie |
|
2203 00 09 |
– – altra |
|
2203 00 10 |
– in recipienti di capacità superiore a 10 litri |
|
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: |
|
2205 10 |
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
|
2205 10 10 |
– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
|
2205 10 90 |
– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol |
|
2205 90 |
– altri: |
|
2205 90 10 |
– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
|
2205 90 90 |
– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol |
|
2207 |
Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
|
2207 10 00 |
– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
|
2207 20 00 |
– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
|
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
|
2208 20 |
– Acquaviti di vino o di vinacce: |
|
– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
|
|
2208 20 12 |
– – – Cognac |
|
2208 20 14 |
– – – Armagnac |
|
2208 20 26 |
– – – Grappa |
|
2208 20 27 |
– – – Brandy de Jerez |
|
2208 20 29 |
– – – altri |
|
– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri: |
|
|
2208 20 40 |
– – – Distillato greggio |
|
– – – altri: |
|
|
2208 20 62 |
– – – – Cognac: |
|
2208 20 64 |
– – – – Armagnac |
|
2208 20 86 |
– – – – Grappa |
|
2208 20 87 |
– – – – Brandy de Jerez |
|
2208 20 89 |
– – – – altri |
|
2208 30 |
– Whisky: |
|
– – Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 19 |
– – – superiore a 2 litri |
|
– – Whisky detto «Scotch»: |
|
|
– – – Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 32 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 38 |
– – – – superiore a 2 litri |
|
– – – Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 52 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 58 |
– – – – superiore a 2 litri |
|
– – – altri, presentati in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 72 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 78 |
– – – – superiore a 2 litri |
|
– – altri, presentati in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 82 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 88 |
– – – superiore a 2 litri |
|
2208 40 |
– Rum e tafia: |
|
– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
|
|
2208 40 11 |
– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
|
– – – altri: |
|
|
2208 40 31 |
– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro |
|
2208 40 39 |
– – – – altri |
|
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri: |
|
|
2208 40 51 |
– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
|
– – altri: |
|
|
2208 40 91 |
– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro |
|
2208 40 99 |
– – – – altri |
|
2208 50 |
– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): |
|
– – Gin, presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 50 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 50 19 |
– – – superiore a 2 litri |
|
– – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità: |
|
|
2208 50 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 50 99 |
– – – superiore a 2 litri |
|
2208 60 |
– Vodka: |
|
– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità: |
|
|
2208 60 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 60 19 |
– – – superiore a 2 litri |
|
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità: |
|
|
2208 60 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 60 99 |
– – – superiore a 2 litri |
|
2208 70 |
– Liquori: |
|
2208 70 10 |
– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 70 90 |
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
|
2208 90 |
– altri: |
|
– – Arak, presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 90 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 90 19 |
– – – superiore a 2 litri |
|
– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità: |
|
|
2208 90 33 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri: |
|
2208 90 38 |
– – – superiore a 2 litri: |
|
– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: |
|
|
– – – inferiore o uguale a 2 litri: |
|
|
2208 90 41 |
– – – – Ouzo |
|
– – – – altri: |
|
|
– – – – – Acquaviti: |
|
|
– – – – – – di frutta: |
|
|
2208 90 45 |
– – – – – – – Calvados |
|
2208 90 48 |
– – – – – – – altre |
|
– – – – – – altre: |
|
|
2208 90 52 |
– – – – – – – Korn |
|
2208 90 54 |
– – – – – – – – Tequila |
|
2208 90 56 |
– – – – – – – – altre |
|
2208 90 69 |
– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |
|
– – – superiore a 2 litri: |
|
|
– – – – Acquaviti: |
|
|
2208 90 71 |
– – – – – di frutta |
|
2208 90 75 |
– – – – – Tequila |
|
2208 90 77 |
– – – – – altre |
|
2208 90 78 |
– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |
|
– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 90 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 90 99 |
– – – superiore a 2 litri |
|
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: |
|
2402 10 00 |
– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
|
2402 20 |
– Sigarette contenenti tabacco: |
|
2402 20 10 |
– – contenenti garofano |
|
2402 20 90 |
– – altre |
|
2402 90 00 |
– altri |
|
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: |
|
2403 10 |
– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: |
|
2403 10 10 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
|
2403 10 90 |
– – altro |
|
– altri: |
|
|
2403 91 00 |
– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» |
|
2403 99 |
– – altri: |
|
2403 99 10 |
– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto |
|
2403 99 90 |
– – – altri |
|
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
– altri polialcoli: |
|
|
2905 43 00 |
– – Mannitolo |
|
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo): |
|
– – – in soluzione acquosa: |
|
|
2905 44 11 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
|
2905 44 19 |
– – – – altro |
|
– – – altro: |
|
|
2905 44 91 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
|
2905 44 99 |
– – – – altro |
|
2905 45 00 |
– – Glicerolo (glicerina) |
|
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: |
|
3301 90 |
– altri: |
|
3301 90 10 |
– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali |
|
– – Oleoresine d’estrazione |
|
|
3301 90 21 |
– – – di liquirizia e luppolo |
|
3301 90 30 |
– – – altre |
|
3301 90 90 |
– – altri |
|
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
|
3302 10 |
– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: |
|
– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |
|
|
– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: |
|
|
3302 10 10 |
– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol |
|
– – – – altre: |
|
|
3302 10 21 |
– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
|
3302 10 29 |
– – – – – altre |
|
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
|
3501 10 |
– Caseine: |
|
3501 10 10 |
– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali |
|
3501 10 50 |
– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio |
|
3501 10 90 |
– – altre |
|
3501 90 |
– altri: |
|
3501 90 90 |
– – altri |
|
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
|
3505 10 |
– Destrina ed altri amidi e fecole modificati: |
|
3505 10 10 |
– – Destrina |
|
– – altri amidi e fecole modificati: |
|
|
3505 10 90 |
– – – altri |
|
3505 20 |
– Colle: |
|
3505 20 10 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % |
|
3505 20 30 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % |
|
3505 20 50 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % |
|
3505 20 90 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % |
|
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
|
3809 10 |
– a base di sostanze amidacee: |
|
3809 10 10 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % |
|
3809 10 30 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % |
|
3809 10 50 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % |
|
3809 10 90 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 % |
|
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
|
|
3823 11 00 |
– – Acido stearico |
|
3823 12 00 |
– – Acido oleico |
|
3823 13 00 |
– – Acidi grassi del tallolio |
|
3823 19 |
– – altri: |
|
3823 19 10 |
– – – Acidi grassi distillati |
|
3823 19 30 |
– – – Distillato d’acidi grassi |
|
3823 19 90 |
– – – altri |
|
3823 70 00 |
– Alcoli grassi industriali |
|
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
|
3824 60 |
– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 : |
|
– – in soluzione acquosa: |
|
|
3824 60 11 |
– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
|
3824 60 19 |
– – – altro |
|
– – altro: |
|
|
3824 60 91 |
– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
|
3824 60 99 |
– – – altro |
ALLEGATO II a)
Dazi applicabili all’importazione in Albania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità
Alla data di entrata in vigore dell’accordo, i dazi sono fissati a zero per l’importazione in Albania delle merci originarie della Comunità elencate nella tabella seguente.
|
Codice SA (1) |
Designazione delle merci |
|
0501 00 00 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
|
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli: |
|
0502 10 00 |
– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole |
|
0502 90 00 |
– altri |
|
0503 00 00 |
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
|
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: |
|
0505 10 |
– Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine: |
|
0505 10 10 |
– – gregge |
|
0505 10 90 |
– – altre |
|
0505 90 00 |
– altri |
|
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: |
|
0506 10 00 |
– Osseina e ossa acidulate |
|
0506 90 00 |
– altre |
|
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: |
|
0507 10 00 |
– Avorio; polveri e cascami d’avorio |
|
0507 90 00 |
– altri |
|
0508 00 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
|
0509 00 |
Spugne naturali di origine animale: |
|
0509 00 10 |
– gregge |
|
0509 00 90 |
– altre |
|
0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
|
0903 00 00 |
Mate |
|
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
– Succhi ed estratti vegetali; |
|
|
1302 12 00 |
– – di liquirizia |
|
1302 13 00 |
– – di luppolo |
|
1302 14 00 |
– – di piretro o di radici delle piante da rotenone |
|
1302 19 |
– – altri: |
|
1302 19 90 |
– – – altri |
|
1302 20 |
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati; |
|
1302 20 10 |
– – allo stato secco |
|
1302 20 90 |
– – altri |
|
– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
|
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
|
1302 32 |
– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: |
|
1302 32 10 |
– – – di carrube o di semi di carrube |
|
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): |
|
1401 10 00 |
– Bambù |
|
1401 20 00 |
– Canne d’India |
|
1401 90 00 |
– altre |
|
1402 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
|
1403 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
|
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
|
1404 10 00 |
– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia |
|
1404 20 00 |
– Linters di cotone |
|
1404 90 00 |
– altri |
|
1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: |
|
1505 00 10 |
– Grasso di lana greggio |
|
1505 00 90 |
– altri |
|
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
|
1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
1515 90 15 |
– – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni |
|
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
|
1516 20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
|
1516 20 10 |
– – Oli di ricino idrogenati, detti « opalwax» |
|
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 : |
|
1517 10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida: |
|
1517 10 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % |
|
1517 90 |
– altra: |
|
1517 90 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % |
|
– – altre: |
|
|
1517 90 93 |
– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
|
1518 00 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
|
1518 00 10 |
– Linossina |
|
– altri: |
|
|
1518 00 91 |
– – Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 |
|
– – altri: |
|
|
1518 00 95 |
– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni |
|
1518 00 99 |
– – – altri |
|
1520 00 00 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
|
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: |
|
1521 10 00 |
– Cere vegetali |
|
1521 90 |
– altri: |
|
1521 90 10 |
– – Spermaceti, anche raffinati o colorati |
|
– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate: |
|
|
1521 90 91 |
– – – gregge |
|
1521 90 99 |
– – – altre |
|
1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: |
|
1522 00 10 |
– Degras |
|
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
|
1702 50 00 |
– Fruttosio chimicamente puro |
|
1702 90 |
– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: |
|
1702 90 10 |
– – Maltosio chimicamente puro |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
|
1704 10 |
– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: |
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
|
1704 10 11 |
– – – sotto forma di strisce |
|
1704 10 19 |
– – – altre |
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
|
1704 10 91 |
– – – sotto forma di strisce |
|
1704 10 99 |
– – – altre |
|
1704 90 |
– altri: |
|
1704 90 10 |
– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |
|
1704 90 30 |
– – Preparazione detta «cioccolato bianco» |
|
– – altri: |
|
|
1704 90 51 |
– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg |
|
1704 90 55 |
– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse |
|
1704 90 61 |
– – – Confetti e prodotti simili confettati |
|
– – – altri: |
|
|
1704 90 65 |
– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri |
|
1704 90 71 |
– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
|
1704 90 75 |
– – – – Caramelle |
|
– – – – altri: |
|
|
1704 90 81 |
– – – – – ottenuti per compressione |
|
1704 90 99 |
– – – – – altri |
|
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata: |
|
1803 10 00 |
– non sgrassata |
|
1803 20 00 |
– completamente o parzialmente sgrassata |
|
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
|
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
|
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
|
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
1905 10 00 |
– Pane croccante detto «Knäckebrot» |
|
1905 20 |
– Pane con spezie (panpepato): |
|
1905 20 10 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
|
1905 20 30 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
|
1905 20 90 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
|
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine: |
|
|
1905 31 |
– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti: |
|
– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
|
|
1905 31 11 |
– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g |
|
1905 31 19 |
– – – – altri |
|
– – – altri: |
|
|
1905 31 30 |
– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 % |
|
– – – – altri: |
|
|
1905 31 91 |
– – – – – doppio biscotto con ripieno |
|
1905 31 99 |
– – – – – altri |
|
1905 32 |
– – Cialde e cialdine: |
|
1905 32 05 |
– – – aventi, in peso, un tenore di umidità superiore a 10 % |
|
– – – altre |
|
|
– – – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
|
|
1905 32 11 |
– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g |
|
1905 32 19 |
– – – – – altre |
|
– – – – altre: |
|
|
1905 32 91 |
– – – – – salate, anche ripiene |
|
1905 32 99 |
– – – – – altre |
|
1905 40 |
– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: |
|
1905 40 10 |
– – Fette biscottate |
|
1905 40 90 |
– – altri |
|
1905 90 |
– altri: |
|
1905 90 10 |
– – Pane azimo (mazoth) |
|
1905 90 20 |
– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
|
– – altri: |
|
|
1905 90 30 |
– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca |
|
1905 90 45 |
– – – Biscotti |
|
1905 90 55 |
– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
|
– – – altri: |
|
|
1905 90 60 |
– – – – con aggiunta di dolcificanti |
|
1905 90 90 |
– – – – altri |
|
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
2101 20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
|
– – Preparazioni: |
|
|
2101 20 92 |
– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate |
|
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 30 10 |
– – Farina di senapa |
|
2103 30 90 |
– – Senapa preparata |
|
2103 90 |
– altri: |
|
2103 90 10 |
– – «Chutney» di mango liquido |
|
2103 90 30 |
– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri |
|
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
2104 10 |
– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: |
|
2104 10 10 |
– – secchi o disseccati |
|
2104 10 90 |
– – altri |
|
2104 20 00 |
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
2106 10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
|
2106 10 20 |
– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
|
2106 10 80 |
– – altri |
|
2106 90 |
– altre: |
|
2106 90 10 |
– – Preparazioni dette «fondute» |
|
2106 90 20 |
– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
|
– – altre: |
|
|
2106 90 92 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
|
2106 90 98 |
– – – altre |
|
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: |
|
2403 10 |
– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: |
|
2403 10 90 |
– – altro |
|
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
– altri polialcoli: |
|
|
2905 43 00 |
– – Mannitolo |
|
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo): |
|
– – – in soluzione acquosa: |
|
|
2905 44 11 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
|
2905 44 19 |
– – – – altro |
|
– – – altro: |
|
|
2905 44 91 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
|
2905 44 99 |
– – – – altro |
|
2905 45 00 |
– – Glicerolo (glicerina) |
|
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: |
|
3301 90 |
– altri: |
|
3301 90 10 |
– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali |
|
– – Oleoresine d’estrazione |
|
|
3301 90 21 |
– – – di liquirizia e luppolo |
|
3301 90 30 |
– – – altre |
|
3301 90 90 |
– – altri |
|
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
|
3302 10 |
– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: |
|
– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |
|
|
– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: |
|
|
3302 10 10 |
– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol |
|
– – – – altre: |
|
|
3302 10 21 |
– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
|
3302 10 29 |
– – – – – altre |
|
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
|
3501 10 |
– Caseine: |
|
3501 10 10 |
– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali |
|
3501 10 50 |
– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio |
|
3501 10 90 |
– – altre |
|
3501 90 |
– altri: |
|
3501 90 90 |
– – altri |
|
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
|
3505 10 |
– Destrina ed altri amidi e fecole modificati: |
|
3505 10 10 |
– – Destrina |
|
– – altri amidi e fecole modificati: |
|
|
3505 10 90 |
– – – altri |
|
3505 20 |
– Colle: |
|
3505 20 10 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % |
|
3505 20 30 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % |
|
3505 20 50 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % |
|
3505 20 90 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % |
|
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
|
3809 10 |
– a base di sostanze amidacee: |
|
3809 10 10 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % |
|
3809 10 30 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % |
|
3809 10 50 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % |
|
3809 10 90 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 % |
|
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
|
|
3823 11 00 |
– – Acido stearico |
|
3823 12 00 |
– – Acido oleico |
|
3823 13 00 |
– – Acidi grassi del tallolio |
|
3823 19 |
– – altri: |
|
3823 19 10 |
– – – Acidi grassi distillati |
|
3823 19 30 |
– – – Distillato d’acidi grassi |
|
3823 19 90 |
– – – altri |
|
3823 70 00 |
– Alcoli grassi industriali |
|
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
|
3824 60 |
– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 : |
|
– – in soluzione acquosa: |
|
|
3824 60 11 |
– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
|
3824 60 19 |
– – – altro |
|
– – altro: |
|
|
3824 60 91 |
– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
|
3824 60 99 |
– – – altro |
(1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 «Per l’approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d’Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).
ALLEGATO II b)
Concessioni tariffarie accordate dall’Albania per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità
I dazi doganali per i prodotti di cui al presente allegato verranno aboliti a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
|
Codice SA (1) |
Descrizione del prodotto |
|
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: |
|
2205 10 |
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
|
2205 10 10 |
– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
|
2205 10 90 |
– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol |
|
2205 90 10 |
– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
|
2205 90 90 |
– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol |
|
2207 |
Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
|
2207 10 00 |
– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
|
2207 20 00 |
– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
|
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
|
2208 20 |
– Acquaviti di vino o di vinacce: |
|
– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
|
|
2208 20 12 |
– – – Cognac |
|
2208 20 14 |
– – – Armagnac |
|
2208 20 26 |
– – – Grappa |
|
2208 20 27 |
– – – Brandy de Jerez |
|
2208 20 29 |
– – – altri |
|
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri: |
|
|
2208 20 40 |
– – – Distillato greggio |
|
– – – altri: |
|
|
2208 20 62 |
– – – – Cognac: |
|
2208 20 64 |
– – – – Armagnac |
|
2208 20 86 |
– – – – Grappa |
|
2208 20 87 |
– – – – Brandy de Jerez |
|
2208 20 89 |
– – – – altri |
|
2208 30 |
– Whisky: |
|
– – Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 19 |
– – – superiore a 2 litri |
|
– – Whisky detto «Scotch»: |
|
|
– – – Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 32 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 38 |
– – – – superiore a 2 litri |
|
– – – Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 52 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 58 |
– – – – superiore a 2 litri |
|
– – – altri, presentati in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 72 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 78 |
– – – – superiore a 2 litri |
|
– – altri, presentati in recipienti di capacità: |
|
|
2208 30 82 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 30 88 |
– – – superiore a 2 litri |
|
2208 40 |
– Rum e tafia: |
|
– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
|
|
2208 40 11 |
– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
|
– – – altri: |
|
|
2208 40 31 |
– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro |
|
2208 40 39 |
– – – – altri |
|
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri: |
|
|
2208 40 51 |
– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
|
– – altri: |
|
|
2208 40 91 |
– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro |
|
2208 40 99 |
– – – – altri |
|
2208 50 |
– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): |
|
– – Gin, presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 50 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 50 19 |
– – – superiore a 2 litri |
|
– – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità: |
|
|
2208 50 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 50 99 |
– – – superiore a 2 litri |
|
2208 60 |
– Vodka: |
|
– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità: |
|
|
2208 60 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 60 19 |
– – – superiore a 2 litri |
|
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità: |
|
|
2208 60 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 60 99 |
– – – superiore a 2 litri |
|
2208 70 |
– Liquori: |
|
2208 70 10 |
– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 70 90 |
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
|
2208 90 |
– altri: |
|
– – Arak, presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 90 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 90 19 |
– – – superiore a 2 litri |
|
– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità: |
|
|
2208 90 33 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri: |
|
2208 90 38 |
– – – superiore a 2 litri: |
|
– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: |
|
|
– – – inferiore o uguale a 2 litri: |
|
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2208 90 41 |
– – – – Ouzo |
|
– – – – altri: |
|
|
– – – – – Acquaviti: |
|
|
– – – – – – di frutta: |
|
|
2208 90 45 |
– – – – – – – Calvados |
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2208 90 48 |
– – – – – – – altre |
|
– – – – – – altre: |
|
|
2208 90 52 |
– – – – – – – Korn |
|
2208 90 54 |
– – – – – – – – Tequilla |
|
2208 90 56 |
– – – – – – – – altre |
|
2208 90 69 |
– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |
|
– – – superiore a 2 litri: |
|
|
– – – – Acquaviti: |
|
|
2208 90 71 |
– – – – – di frutta |
|
2208 90 75 |
– – – – – Tequilla |
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2208 90 77 |
– – – – – altre |
|
2208 90 78 |
– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |
|
– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità: |
|
|
2208 90 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 90 99 |
– – – superiore a 2 litri |
(1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 «Per l’approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d’Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).
ALLEGATO II c)
Concessioni tariffarie accordate dall’Albania per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato verranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:
|
— |
alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base; |
|
— |
il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo ogni dazio sarà ridotto all’80 % del dazio di base; |
|
— |
il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo ogni dazio sarà ridotto al 60 % del dazio di base; |
|
— |
il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo ogni dazio sarà ridotto al 40 % del dazio di base; |
|
— |
il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo i dazi rimanenti saranno aboliti. |
|
Codice SA (1) |
Designazione delle merci |
|
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
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0710 40 00 |
– Granturco dolce |
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0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
|
0711 90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
|
– – Ortaggi o legumi: |
|
|
0711 90 30 |
– – – Granturco dolce |
|
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
1806 10 |
– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
1806 10 15 |
– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio |
|
1806 10 20 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % |
|
1806 10 30 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
|
1806 10 90 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
|
1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: |
|
1806 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 % |
|
1806 20 30 |
– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % |
|
– – altre: |
|
|
1806 20 50 |
– – – aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 % |
|
1806 20 70 |
– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
|
1806 20 80 |
– – – Glassatura al cacao |
|
1806 20 95 |
– – – altre |
|
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: |
|
|
1806 31 00 |
– – ripiene |
|
1806 32 |
– – non ripiene |
|
1806 32 10 |
– – – con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti |
|
1806 32 90 |
– – – altre |
|
1806 90 |
– altre: |
|
– – Cioccolata e prodotti di cioccolata: |
|
|
– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni: |
|
|
1806 90 11 |
– – – – contenenti alcole |
|
1806 90 19 |
– – – – altri |
|
– – – altri: |
|
|
1806 90 31 |
– – – – ripieni |
|
1806 90 39 |
– – – – non ripieni |
|
1806 90 50 |
– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
|
1806 90 60 |
– – Pasta da spalmare contenente cacao |
|
1806 90 70 |
– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao |
|
1806 90 90 |
– – altre |
|
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
1901 10 00 |
– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
|
1901 20 00 |
– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
|
1901 90 |
– altre: |
|
– – Estratti di malto: |
|
|
1901 90 11 |
– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % |
|
1901 90 19 |
– – – altri |
|
1901 20 00 |
– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
|
1901 90 11 |
– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % |
|
1901 90 19 |
– – – altri |
|
1901 90 91 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all’esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
|
1901 90 99 |
– – – altri |
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
|
|
1902 11 00 |
– – contenenti uova |
|
1902 19 |
– – altre: |
|
1902 19 10 |
– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero |
|
1902 19 90 |
– – – altre |
|
1902 20 |
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
|
– – altre: |
|
|
1902 20 91 |
– – – cotte |
|
1902 20 99 |
– – – altre |
|
1902 30 |
– altre paste alimentari: |
|
1902 30 10 |
– – secche |
|
1902 30 90 |
– – altre |
|
1902 40 |
– Cuscus: |
|
1902 40 10 |
– – non preparato |
|
1902 40 90 |
– – altro |
|
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: |
|
1904 10 10 |
– – a base di granturco |
|
1904 10 30 |
– – a base di riso |
|
1904 10 90 |
– – altri: |
|
1904 20 |
– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: |
|
1904 20 10 |
– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati |
|
– – altri: |
|
|
1904 20 91 |
– – – a base di granturco |
|
1904 20 95 |
– – – a base di riso |
|
1904 20 99 |
– – – altri |
|
1904 30 00 |
Bulgur di grano |
|
1904 90 |
– altri: |
|
1904 90 10 |
– – Riso |
|
1904 90 80 |
– – altri |
|
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |
|
2001 90 |
– altri: |
|
2001 90 30 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2001 90 40 |
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
|
2001 90 60 |
– – Cuori di palma |
|
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
2004 10 |
– Patate: |
|
– – altri |
|
|
2004 10 91 |
– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
|
2004 90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
|
2004 90 10 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
2005 20 |
– Patate: |
|
2005 20 10 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
|
2005 80 00 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
|
|
2008 11 |
– – Arachidi: |
|
2008 11 10 |
– – – Burro di arachidi |
|
– altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19: |
|
|
2008 91 00 |
– – Cuori di palma |
|
2008 99 |
– – altri: |
|
– – – senza aggiunta di alcole: |
|
|
– – – – senza aggiunta di zuccheri: |
|
|
2008 99 85 |
– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2008 99 91 |
– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
|
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
|
2101 11 |
– – Estratti, essenze e concentrati: |
|
2101 11 11 |
– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 % |
|
2101 11 19 |
– – – altri |
|
2101 12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
2101 12 92 |
– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè |
|
2101 12 98 |
– – – altri |
|
2101 20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
|
2101 20 20 |
– – Estratti, essenze e concentrati |
|
– – Preparazioni: |
|
|
2101 20 98 |
– – – altri |
|
2101 30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
2101 30 11 |
– – – Cicoria torrefatta |
|
2101 30 19 |
– – – altri |
|
– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
2101 30 91 |
– – – di cicoria torrefatta |
|
2101 30 99 |
– – – altri |
|
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: |
|
2102 10 |
– Lieviti vivi: |
|
2102 10 10 |
– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) |
|
– – Lieviti di panificazione: |
|
|
2102 10 31 |
– – – secchi |
|
2102 10 39 |
– – – altri |
|
2102 10 90 |
– – altri |
|
2102 20 |
– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: |
|
– – Lieviti morti: |
|
|
2102 20 11 |
– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno |
|
2102 20 19 |
– – – altri |
|
2102 20 90 |
– – altri |
|
2102 30 00 |
– Lieviti in polvere preparati |
|
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 10 00 |
– Salsa di soia |
|
2103 90 |
– altri: |
|
2103 90 90 |
– – altri |
|
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
|
2105 00 10 |
– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte |
|
2105 00 91 |
– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % |
|
2105 00 99 |
– – uguale o superiore a 7 % |
|
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: |
|
2201 10 11 |
– – – senza diossido di carbonio |
|
2201 10 19 |
– – – altre |
|
2201 10 90 |
– – altre: |
|
2201 90 00 |
– altre |
|
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
|
2202 10 00 |
– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
|
2202 90 10 |
– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
|
2202 90 91 |
– – – inferiore a 0,2 % |
|
2202 90 95 |
– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
|
2202 90 99 |
– – – uguale o superiore a 2 % |
|
2203 00 (*1) |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; |
|
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: |
|
2402 10 00 |
– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
|
2402 20 |
– Sigarette contenenti tabacco: |
|
2402 20 10 |
– – contenenti garofano |
|
2402 20 90 |
– – altre |
|
2402 90 00 |
– altri |
|
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: |
|
2403 10 |
– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: |
|
2403 10 10 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
|
– altri: |
|
|
2403 91 00 |
– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» |
|
2403 99 |
– – altri: |
|
2403 99 10 |
– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto |
|
2403 99 90 |
– – – altri |
(1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 «Per l’approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d’Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).
(*1) Alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio è pari a 0 %.
ALLEGATO II d)
I prodotti agricoli trasformati di cui al presente allegato continueranno ad essere soggetti ai dazi NPF alla data di entrata in vigore dell’accordo.
|
Codice SA (1) |
Designazione delle merci |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
|
0403 10 |
– Iogurt: |
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
0403 10 51 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
|
0403 10 53 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
|
0403 10 59 |
– – – – superiore a 27 % |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
0403 10 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
|
0403 10 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
|
0403 10 99 |
– – – – superiore a 6 % |
|
0403 90 |
– altri: |
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
0403 90 71 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
|
0403 90 73 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
|
0403 90 79 |
– – – – superiore a 27 % |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
0403 90 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
|
0403 90 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
|
0403 90 99 |
– – – – superiore a 6 % |
|
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
|
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
|
0405 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %: |
|
0405 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
|
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 20 00 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
(1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 «Per l’approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d’Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).
PROTOCOLLO N. 3
riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato
Articolo 1
Il presente protocollo include i seguenti elementi:
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1) |
accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo); |
|
2) |
accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo). |
Articolo 2
I presenti accordi si applicano ai vini di cui al codice n. 2204, alle bevande spiritose di cui al codice n. 2208 e ai vini aromatizzati di cui al codice n. 2205 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.
I presenti accordi si applicano ai seguenti prodotti:
|
1) |
vini ottenuti da uve fresche
|
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2) |
bevande spiritose, quali definite:
|
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3) |
vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di seguito denominati «vini aromatizzati», quali definiti:
|
ALLEGATO I
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini
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1. |
Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, originari dell’Albania, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:
|
|
2. |
La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che l’Albania non conceda alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi. |
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3. |
Le importazioni in Albania dei seguenti vini, originari della Comunità, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:
|
|
4. |
L’Albania concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi. |
|
5. |
Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. |
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6. |
Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento di accompagnamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi, rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante in un elenco da redigere congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme all’articolo 2, paragrafo 1 del protocollo 3 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. |
|
7. |
Entro il primo trimestre del 2008, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino. |
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8. |
Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure. |
|
9. |
A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo. |
(1) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 .
ALLEGATO II
ACCORDO
tra la comunità europea e la Repubblica d’Albania in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
Articolo 1
Obiettivi
1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati originari dei loro territori alle condizioni stabilite dal presente accordo.
2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s’intende per:
a) «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti contraenti:
|
i) |
un vino interamente elaborato sul territorio della parte contraente in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte contraente; |
|
ii) |
una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte contraente; |
b) «indicazione geografica», quale figurante all’appendice 1: un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato «accordo TRIPs»);
c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all’appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
d) «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un’indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;
e) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull’etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;
g) «presentazione»: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull’etichetta, l’imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;
h) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
i) «produzione»: l’intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
j) «vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;
k) «varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle parti contraenti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
l) «accordo OMC»: l’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.
Articolo 3
Norme generali in materia di importazione e commercializzazione
Salvo diversa disposizione del presente accordo, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte contraente importatrice.
TITOLO I
PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI
Articolo 4
Denominazioni protette
Sono protette le seguenti denominazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 5, 6 e 7:
|
a) |
per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità:
|
|
b) |
per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell’Albania:
|
Articolo 5
Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e all’Albania
1. In Albania, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
|
a) |
sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione; e |
|
b) |
possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. |
2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono all’Albania e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
|
a) |
sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dell’Albania e |
|
b) |
possono essere utilizzati in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania. |
Articolo 6
Protezione delle indicazioni geografiche
1. In Albania, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’appendice 1, parte A:
|
a) |
sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità; e |
|
b) |
possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. |
2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all’Albania di cui all’appendice 1, parte B:
|
a) |
sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell’Albania; e |
|
b) |
possono essere utilizzate in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania. |
3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte contraente utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPs dell’OMC per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.
4. Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della parte contraente ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte contraente.
5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l’uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali denominazioni sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora:
|
— |
la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata, |
|
— |
l’indicazione geografica in questione sia tradotta, |
|
— |
tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe. |
6. Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di indurre i consumatori in errore.
7. Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3 dell’accordo TRIPs.
8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.
9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un’indicazione geografica dell’altra parte contraente di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese.
10. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti contraenti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti contraenti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’articolo 24, paragrafo 6 dell’accordo TRIPs.
Articolo 7
Protezione delle menzioni tradizionali
1. In Albania, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell’appendice 2:
|
a) |
non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell’Albania; e |
|
b) |
possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. |
2. L’Albania adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, essa utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:
|
a) |
alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni; e |
|
b) |
a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell’appendice 2. |
4. La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 4.
Articolo 8
Marchi commerciali
1. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l’utilizzazione.
2. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2.
3. Deliberando nel quadro delle sue competenze e per conseguire gli obiettivi convenuti tra le parti, il governo dell’Albania adotta le misure necessarie per modificare i marchi Amantia (Grappa) e Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2007, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo.
Articolo 9
Esportazioni
Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all’articolo 4, lettera a) e lettera b), secondo trattino e le menzioni tradizionali di tale parte di cui all’articolo 4, lettera a), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell’altra parte.
TITOLO II
ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DELL’ACCORDO
Articolo 10
Gruppo di lavoro
1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l’agricoltura da istituire conformemente all’articolo 121 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Albania e la Comunità.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.
3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Comunità e in Albania, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti contraenti e secondo modalità da esse convenute.
Articolo 11
Compiti delle parti contraenti
1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all’articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. L’Albania nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione. La Comunità europea nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti contraenti comunica all’altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
3. L’organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l’esecuzione del presente accordo.
4. Le parti contraenti:
|
a) |
modificano di comune intesa gli elenchi di cui all’articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse; |
|
b) |
decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti contraenti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro; |
|
c) |
stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all’articolo 6, paragrafo 6; |
|
d) |
si comunicano reciprocamente l’intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati; |
|
e) |
si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all’applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni. |
Articolo 12
Applicazione e funzionamento dell’accordo
Le parti contraenti designano i punti di contatto elencati nell’appendice 3, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo.
Articolo 13
Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti contraenti
1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:
|
a) |
in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un’informazione errata o tale da indurre in errore sull’origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato; |
|
b) |
se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all’origine del vino. |
3. Se una delle parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:
|
a) |
un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all’articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Albania e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Albania ovvero alle norme del presente accordo; e |
|
b) |
tale inosservanza riveste un interesse particolare per l’altra parte contraente e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente l’organo di rappresentanza dell’altra parte contraente. |
4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della parte contraente e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.
Articolo 14
Consultazioni
1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede la consultazione comunica all’altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l’adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive, a norma dell’articolo 126 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 15
Transito di piccoli quantitativi
1. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
|
a) |
in transito sul territorio di una delle due parti contraenti; o |
|
b) |
originari del territorio di una delle parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo 2. |
2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:
|
a) |
i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri; |
|
b) |
|
L’esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).
Articolo 16
Commercializzazione di scorte preesistenti
1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
APPENDICE 1
ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE
(di cui agli articoli 4 e 6 dell’allegato II)
PARTE A: NELLA COMUNITÀ
a) vini originari della comunità
Belgio
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
Nomi delle regioni determinate
Côtes de Sambre et Meuse
Hagelandse Wijn
Haspengouwse Wijn
2. Vini da tavola con indicazione geografica
Vin de pays des jardins de Wallonie
Repubblica Ceca
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) |
Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto) |
|
Čechy … |
litoměřická |
|
mělnická |
|
|
Morava … |
mikulovská |
|
slovácká |
|
|
velkopavlovická |
|
|
znojemská |
2. Vini da tavola con indicazione geografica
české zemské víno
moravské zemské víno
Germania
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione) |
Sottoregioni |
|
Ahr … |
Walporzheim o Ahrtal |
|
Baden … |
Badische Bergstraße |
|
Bodensee |
|
|
Breisgau |
|
|
Kaiserstuhl |
|
|
Kraichgau |
|
|
Markgräflerland |
|
|
Ortenau |
|
|
Tauberfranken |
|
|
Tuniberg |
|
|
Franken … |
Maindreieck |
|
Mainviereck |
|
|
Steigerwald |
|
|
Hessische Bergstraße … |
Starkenburg |
|
Umstadt |
|
|
Mittelrhein … |
Loreley |
|
Siebengebirge |
|
|
Bernkastel |
|
|
Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer … |
Burg Cochem |
|
Moseltor |
|
|
Obermosel |
|
|
Ruwertal |
|
|
Saar |
|
|
Nahe … |
Nahetal |
|
Pfalz … |
Mittelhaardt Deutsche Weinstraße |
|
Südliche Weinstraße |
|
|
Rheingau … |
Johannisberg |
|
Rheinhessen … |
Bingen |
|
Nierstein |
|
|
Wonnegau |
|
|
Saale-Unstrut … |
Mansfelder Seen |
|
Schloß Neuenburg |
|
|
Thüringen |
|
|
Sachsen … |
Meißen |
|
Württemberg … |
Bayerischer Bodensee |
|
Kocher-Jagst-Tauber |
|
|
Oberer Neckar |
|
|
Remstal-Stuttgart |
|
|
Württembergisch Unterland |
|
|
Württembergischer Bodensee |
2. Vini da tavola con indicazione geografica
|
Landwein |
Tafelwein |
|
Ahrtaler Landwein |
Albrechtsburg |
|
Badischer Landwein |
Bayern |
|
Bayerischer Bodensee-Landwein |
Burgengau |
|
Fränkischer Landwein |
Donau |
|
Landwein der Mosel |
Lindau |
|
Landwein der Ruwer |
Main |
|
Landwein der Saar |
Mecklenburger |
|
Mecklenburger Landwein |
Neckar |
|
Mitteldeutscher Landwein |
Oberrhein |
|
Nahegauer Landwein |
Rhein |
|
Pfälzer Landwein |
Rhein-Mosel |
|
Regensburger Landwein |
Römertor |
|
Rheinburgen-Landwein |
Stargarder Land |
|
Rheingauer Landwein |
|
|
Rheinischer Landwein |
|
|
Saarländischer Landwein der Mosel |
|
|
Sächsischer Landwein |
|
|
Schwäbischer Landwein |
|
|
Starkenburger Landwein |
|
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Taubertäler Landwein |
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Grecia
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
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Regioni determinate |
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In greco |
In inglese |
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Σάμος |
Samos |
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Μοσχάτος Πατρών |
Moschatos Patra |
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Μοσχάτος Ρίου — Πατρών |
Moschatos Riou Patra |
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Μοσχάτος Κεφαλληνίας |
Moschatos Kephalinia |
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Μοσχάτος Λήμνου |
Moschatos Lemnos |
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Μοσχάτος Ρόδου |
Moschatos Rhodos |
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Μαυροδάφνη Πατρών |
Mavrodafni Patra |
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Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας |
Mavrodafni Kephalinia |
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Σητεία |
Sitia |
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Νεμέα |
Nemea |
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Σαντορίνη |
Santorini |
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Δαφνές |
Dafnes |
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Ρόδος |
Rhodos |
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Νάουσα |
Naoussa |
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Ρομπόλα Κεφαλληνίας |
Robola Kephalinia |
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Ραψάνη |
Rapsani |
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Μαντινεία |
Mantinia |
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Μεσενικόλα |
Mesenicola |
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Πεζά |
Peza |
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Αρχάνες |
Archanes |
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Πάτρα |
Patra |
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Ζίτσα |
Zitsa |
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Αμύνταιο |
Amynteon |
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Γουμένισσα |
Goumenissa |
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Πάρος |
Paros |
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Λήμνος |
Lemnos |
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Αγχίαλος |
Anchialos |
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Πλαγιές Μελίτωνα |
Slopes of Melitona |
2. Vini da tavola con indicazione geografica
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In greco |
In inglese |
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Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής |
Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika |
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Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής |
Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika |
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Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής |
Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika |
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Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής |
Retsina of Megara, seguito o no da Attika |
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Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguiti o no da Αττικής |
Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika |
|
Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής |
Retsina of Pallini, seguito o no da Attika |
|
Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής |
Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika |
|
Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής |
Retsina of Spata, seguito o no da Attika |
|
Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας |
Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias |
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Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας |
Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia |
|
Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας |
Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia |
|
Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας |
Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia |
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Βερντεα Ζακύνθου |
Verntea Zakynthou |
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Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Mount Athos Agioritikos |
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Τοπικός Οίνος Αναβύσσου |
Regional wine of Anavyssos |
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Αττικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Attiki-Attikos |
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Τοπικός Οίνος Βιλίτσας |
Regional wine of Vilitsas |
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Τοπικός Οίνος Γρεβενών |
Regional wine of Grevena |
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Τοπικός Οίνος Δράμας |
Regional wine of Drama |
|
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Dodekanese — Dodekanissiakos |
|
Τοπικός Οίνος Επανομής |
Regional wine of Epanomi |
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Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Heraklion — Herakliotikos |
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Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Thessalia — Thessalikos |
|
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Thebes — Thivaikos |
|
Τοπικός Οίνος Κισσάμου |
Regional wine of Kissamos |
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Τοπικός Οίνος Κρανιάς |
Regional wine of Krania |
|
Κρητικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Crete — Kritikos |
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Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Lasithi — Lassithiotikos |
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Μακεδονικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Macedonia — Macedonikos |
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Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Nea Messimvria |
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Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Messinia — Messiniakos |
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Παιανίτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Peanea |
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Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Pallini — Palliniotikos |
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Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Peloponnese — Peloponnisiakos |
|
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου |
Regional wine of Slopes of Ambelos |
|
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου |
Regional wine of Slopes of Vertiskos |
|
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα |
Regional wine of Slopes of Kitherona |
|
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Korinthos — Korinthiakos |
|
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας |
Regional wine of Slopes of Parnitha |
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Τοπικός Οίνος Πυλίας |
Regional wine of Pylia |
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Τοπικός Οίνος Τριφυλίας |
Regional wine of Trifilia |
|
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου |
Regional wine of Tyrnavos |
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Σιατιστινός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Siastista — Siatistinos |
|
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος |
Regional wine of Ritsona Avlidas |
|
Τοπικός Οίνος Λετρίνων |
Regional wine of Letrines |
|
Τοπικός Οίνος Σπάτων |
Regional wine of Spata |
|
Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού |
Regional wine of Slopes of Penteliko |
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Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Aegean Sea |
|
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου |
Regional wine of Lilantio Pedio |
|
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου |
Regional wine of Markopoulo |
|
Τοπικός Οίνος Τεγέας |
Regional wine of Tegea |
|
Τοπικός Οίνος Ανδριανής |
Regional wine of Adriana |
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Τοπικός Οίνος Χαλικούνας |
Regional wine of Halikouna |
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Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής |
Regional wine of Halkidiki |
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Καρυστινός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Karystos — Karystinos |
|
Τοπικός Οίνος Πέλλας |
Regional wine of Pella |
|
Τοπικός Οίνος Σερρών |
Regional wine of Serres |
|
Συριανός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Syros — Syrianos |
|
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού |
Regional wine of Slopes of Petroto |
|
Τοπικός Οίνος Γερανείων |
Regional wine of Gerania |
|
Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος |
Regional wine of Opountias Lokridos |
|
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος |
Regional wine of Sterea Ellada |
|
Τοπικός Οίνος Αγοράς |
Regional wine of Agora |
|
Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης |
Regional wine of Valley of Atalanti |
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Τοπικός Οίνος Αρκαδίας |
Regional wine of Arkadia |
|
Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Pangeon — Pangeoritikos |
|
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων |
Regional wine of Metaxata |
|
Τοπικός Οίνος Ημαθίας |
Regional wine of Imathia |
|
Τοπικός Οίνος Κλημέντι |
Regional wine of Klimenti |
|
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας |
Regional wine of Corfu |
|
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας |
Regional wine of Sithonia |
|
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων |
Regional wine of Mantzavinata |
|
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Ismaros — Ismarikos |
|
Τοπικός Οίνος Αβδήρων |
Regional wine of Avdira |
|
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων |
Regional wine of Ioannina |
|
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας |
Regional wine of Slopes of Egialia |
|
Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου |
Regional wine of Enos |
|
Θρακικός Τοπικός Οίνος or Τοπικός Οίνος Θράκης |
Regional wine of Thrace — Thrakikos o Regional wine of Thrakis |
|
Τοπικός Οίνος Ιλίου |
Regional wine of Ilion |
|
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Metsovo — Metsovitikos |
|
Τοπικός Οίνος Κορωπίου |
Regional wine of Koropi |
|
Τοπικός Οίνος Φλώρινας |
Regional wine of Florina |
|
Τοπικός Οίνος Θαψανών |
Regional wine of Thapsana |
|
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος |
Regional wine of Slopes of Knimida |
|
πειρωτικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Epirus — Epirotikos |
|
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος |
Regional wine of Pisatis |
|
Τοπικός Οίνος Λευκάδας |
Regional wine of Lefkada |
|
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Monemvasia — Monemvasios |
|
Τοπικός Οίνος Βελβεντού |
Regional wine of Velvendos |
|
Λακωνικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Lakonia — Lakonikos |
|
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου |
Regional wine of Martino |
|
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Achaia |
|
Τοπικός Οίνος Ηλιείας |
Regional wine of Ilia |
Spagna
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) |
Sottoregioni |
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Abona |
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Alella |
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Alicante … |
Marina Alta |
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Almansa |
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Ampurdán-Costa Brava |
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Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava |
|
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Arlanza |
|
|
Bierzo |
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|
Binissalem-Mallorca |
|
|
Bullas |
|
|
Calatayud |
|
|
Campo de Borja |
|
|
Cariñena |
|
|
Cataluña |
|
|
Cava |
|
|
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina |
|
|
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina |
|
|
Cigales |
|
|
Conca de Barberá |
|
|
Condado de Huelva |
|
|
Costers del Segre … |
Raimat |
|
Artesa |
|
|
Valls de Riu Corb |
|
|
Les Garrigues |
|
|
Dominio de Valdepusa |
|
|
El Hierro |
|
|
Guijoso |
|
|
Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry |
|
|
Jumilla |
|
|
La Mancha |
|
|
La Palma … |
Hoyo de Mazo |
|
Fuencaliente |
|
|
Norte de la Palma |
|
|
Lanzarote |
|
|
Málaga |
|
|
Manchuela |
|
|
Manzanilla |
|
|
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda |
|
|
Méntrida |
|
|
Mondéjar |
|
|
Monterrei … |
Ladera de Monterrei |
|
Val de Monterrei |
|
|
Montilla-Moriles |
|
|
Montsant |
|
|
Navarra … |
Baja Montaña |
|
Ribera Alta |
|
|
Ribera Baja |
|
|
Tierra Estella |
|
|
Valdizarbe |
|
|
Penedés |
|
|
Pla de Bages |
|
|
Pla i Llevant |
|
|
Priorato |
|
|
Rías Baixas … |
Condado do Tea |
|
O Rosal |
|
|
Ribera do Ulla |
|
|
Soutomaior |
|
|
Val do Salnés |
|
|
Ribeira Sacra … |
Amandi |
|
Chantada |
|
|
Quiroga-Bibei |
|
|
Ribeiras do Miño |
|
|
Ribeiras do Sil |
|
|
Ribeiro |
|
|
Ribera del Duero |
|
|
Ribera del Guadiana … |
Cañamero |
|
Matanegra |
|
|
Montánchez |
|
|
Ribera Alta |
|
|
Ribera Baja |
|
|
Tierra de Barros |
|
|
Ribera del Júcar |
|
|
Rioja … |
Alavesa |
|
Alta |
|
|
Baja |
|
|
Rueda |
|
|
Sierras de Málaga … |
Serranía de Ronda |
|
Somontano |
|
|
Tacoronte-Acentejo … |
Anaga |
|
Tarragona |
|
|
Terra Alta |
|
|
Tierra de León |
|
|
Tierra del Vino de Zamora |
|
|
Toro |
|
|
Utiel-Requena |
|
|
Valdeorras |
|
|
Valdepeñas |
|
|
Valencia … |
Alto Turia |
|
Clariano |
|
|
Moscatel de Valencia |
|
|
Valentino |
|
|
Valle de Güímar |
|
|
Valle de la Orotava |
|
|
Valles de Benavente (Los) |
|
|
Vinos de Madrid … |
Arganda |
|
Navalcarnero |
|
|
San Martín de Valdeiglesias |
|
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Ycoden-Daute-Isora |
|
|
Yecla |
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2. da tavola con indicazione geografica
Vino de la Tierra de Abanilla
Vino de la Tierra de Bailén
Vino de la Tierra de Bajo Aragón
Vino de la Tierra de Betanzos
Vino de la Tierra de Cádiz
Vino de la Tierra de Campo de Belchite
Vino de la Tierra de Campo de Cartagena
Vino de la Tierra de Cangas
Vino de la Terra de Castelló
Vino de la Tierra de Castilla
Vino de la Tierra de Castilla y León
Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra
Vino de la Tierra de Córdoba
Vino de la Tierra de Desierto de Almería
Vino de la Tierra de Extremadura
Vino de la Tierra Formentera
Vino de la Tierra de Gálvez
Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste
Vino de la Tierra de Ibiza
Vino de la Tierra de Illes Balears
Vino de la Tierra de Isla de Menorca
Vino de la Tierra de La Gomera
Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra
Vino de la Tierra de Los Palacios
Vino de la Tierra de Norte de Granada
Vino de la Tierra Norte de Sevilla
Vino de la Tierra de Pozohondo
Vino de la Tierra de Ribera del Andarax
Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza
Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas
Vino de la Tierra de Ribera del Queiles
Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord
Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz
Vino de la Tierra de Valdejalón
Vino de la Tierra de Valle del Cinca
Vino de la Tierra de Valle del Jiloca
Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense
Vino de la Tierra Valles de Sadacia
Francia
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un’unità geografica più piccola
Alsace, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Alsace o Vin d’Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un’unità geografica più piccola
Ajaccio
Aloxe-Corton
Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac
Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»
Arbois
Arbois Pupillin
Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages
Bandol
Banyuls
Barsac
Bâtard-Montrachet
Béarn o Béarn Bellocq
Beaujolais Supérieur
Beaujolais, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Beaujolais-Villages
Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»
Beaune
Bellet o Vin de Bellet
Bergerac
Bienvenues Bâtard-Montrachet
Blagny
Blanc Fumé de Pouilly
Blanquette de Limoux
Blaye
Bonnes Mares
Bonnezeaux
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»
Bourg
Bourgeais
Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un’unità geografica più piccola
Bourgogne Aligoté
Bourgueil
Bouzeron
Brouilly
Buzet
Cabardès
Cabernet d’Anjou
Cabernet de Saumur
Cadillac
Cahors
Canon-Fronsac
Cap Corse, preceduto da «Muscat de»
Cassis
Cérons
Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Chablis, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Chambertin
Chambertin Clos de Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Château Châlon
Château Grillet
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles
Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Clos Vougeot
Collioure
Condrieu
Corbières, seguito o no da Boutenac
Cornas
Corton
Corton-Charlemagne
Costières de Nîmes
Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits
Côte Roannaise
Côte Rôtie
Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux d’Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite
Coteaux de Die
Coteaux de l’Aubance
Coteaux de Pierrevert
Coteaux de Saumur
Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet
Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume
Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Coteaux du Loir
Coteaux du Lyonnais
Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômois
Coteaux Varois
Côte-de-Nuits-Villages
Côtes Canon-Fronsac
Côtes d’Auvergne, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Bourg
Côtes de Brulhois
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire
Côtes de Saint-Mont
Côtes de Toul
Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric
Côtes du Jura
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Côtes du Roussillon
Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel
Côtes du Ventoux
Côtes du Vivarais
Cour-Cheverny
Crémant d’Alsace
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bourgogne
Crémant de Die
Crémant de Limoux
Crémant de Loire
Crémant du Jura
Crépy
Criots Bâtard-Montrachet
Crozes Ermitage
Crozes-Hermitage
Echezeaux
Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
Ermitage
Faugères
Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte
Fitou
Fixin
Fleurie
Floc de Gascogne
Fronsac
Frontignan
Gaillac
Gaillac Premières Côtes
Gevrey-Chambertin
Gigondas
Givry
Grand Roussillon
Grands Echezeaux
Graves
Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Hermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnières
Juliénas
Jurançon
L’Etoile
La Grande Rue
Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de Beaune-Villages
Lalande de Pomerol
Languedoc, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Latricières-Chambertin
Les-Baux-de-Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupiac
Lunel, preceduto o no da «Muscat de»
Lussac Saint-Émilion
Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn
Mâcon, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Mâcon-Villages
Macvin du Jura
Madiran
Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages
Maranges, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Marcillac
Margaux
Marsannay
Maury
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou Salon, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Mercurey
Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages
Minervois
Minervois-la-Livinière
Mireval
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny
Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages
Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»
Montrachet
Montravel
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moselle
Moulin-à-Vent
Moulis
Moulis-en-Médoc
Muscadet
Muscadet Coteaux de la Loire
Muscadet Côtes de Grandlieu
Muscadet Sèvre-et-Maine
Musigny
Néac
Nuits
Nuits-Saint-Georges
Orléans
Orléans-Cléry
Pacherenc du Vic-Bilh
Palette
Patrimonio
Pauillac
Pécharmant
Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages
Pessac-Léognan
Petit Chablis, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Pineau des Charentes
Pinot-Chardonnay-Macôn
Pomerol
Pommard
Pouilly Fumé
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-sur-Loire
Pouilly-Vinzelles
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Puisseguin Saint-Émilion
Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Quarts-de-Chaume
Quincy
Rasteau
Rasteau Rancio
Régnié
Reuilly
Richebourg
Rivesaltes, preceduto o no da «Muscat de»
Rivesaltes Rancio
Romanée (La)
Romanée Conti
Romanée Saint-Vivant
Rosé des Riceys
Rosette
Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Julien
Saint-Amour
Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages
Saint-Bris
Saint-Chinian
Sainte-Croix-du-Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Saint-Émilion
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges Saint-Émilion
Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da «Muscat de»
Saint-Joseph
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Péray
Saint-Pourçain
Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages
Saint-Véran
Sancerre
Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages
Saumur Champigny
Saussignac
Sauternes
Savennières
Savennières-Coulée-de-Serrant
Savennières-Roche-aux-Moines
Savigny o Savigny-lès-Beaune
Seyssel
Tâche (La)
Tavel
Thouarsais
Touraine Amboise
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Mesland
Touraine Noble Joue
Touraine, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»
Tursan
Vacqueyras
Valençay
Vin d’Entraygues et du Fel
Vin d’Estaing
Vin de Corse, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Vin de Lavilledieu
Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Vin Fin de la Côte de Nuits
Viré Clessé
Volnay
Volnay Santenots
Vosne-Romanée
Vougeot
Vouvray, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»
2. Vini da tavola con indicazione geografica
Vin de pays de l’Agenais
Vin de pays d’Aigues
Vin de pays de l’Ain
Vin de pays de l’Allier
Vin de pays d’Allobrogie
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
Vin de pays des Alpes Maritimes
Vin de pays de l’Ardèche
Vin de pays d’Argens
Vin de pays de l’Ariège
Vin de pays de l’Aude
Vin de pays de l’Aveyron
Vin de pays des Balmes dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays des Bouches du Rhône
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays du Calvados
Vin de pays de Cassan
Vin de pays Cathare
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet
Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d’Oléron o Saint-Sornin
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la Cité de Carcassonne
Vin de pays des Collines de la Moure
Vin de pays des Collines rhodaniennes
Vin de pays du Comté de Grignan
Vin de pays du Comté tolosan
Vin de pays des Comtés rhodaniens
Vin de pays de la Corrèze
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des coteaux d’Enserune
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux Flaviens
Vin de pays des coteaux de Fontcaude
Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays des coteaux de l’Ardèche
Vin de pays des coteaux de l’Auxois
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Montélimar
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnies
Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux de Tannay
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays de la Creuse
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays du Doubs
Vin de pays de la Drôme
Vin de pays Duché d’Uzès
Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte
Vin de pays du Gard
Vin de pays du Gers
Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays d’Hauterive, seguito o no da Val d’Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan
Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude
Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb
Vin de pays des Hauts de Badens
Vin de pays de l’Hérault
Vin de pays de l’Ile de Beauté
Vin de pays de l’Indre et Loire
Vin de pays de l’Indre
Vin de pays de l’Isère
Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz
Vin de pays des Landes
Vin de pays de Loire-Atlantique
Vin de pays du Loir et Cher
Vin de pays du Loiret
Vin de pays du Lot
Vin de pays du Lot et Garonne
Vin de pays des Maures
Vin de pays de Maine et Loire
Vin de pays de la Mayenne
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle
Vin de pays de la Meuse
Vin de pays du Mont Baudile
Vin de pays du Mont Caume
Vin de pays des Monts de la Grage
Vin de pays de la Nièvre
Vin de pays d’Oc
Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme
Vin de pays de la Petite Crau
Vin de pays des Portes de Méditerranée
Vin de pays de la Principauté d’Orange
Vin de pays du Puy de Dôme
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Vin de pays des Sables du Golfe du Lion
Vin de pays de la Sainte Baume
Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert
Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
Vin de pays de Saône et Loire
Vin de pays de la Sarthe
Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L’Adour o Sables Fauves o Sables de l’Océan
Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Torgan
Vin de pays d’Urfé
Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays de la Vallée du Paradis
Vin de pays du Var
Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de la Vaunage
Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas
Vin de pays de la Vienne
Vin de pays de la Vistrenque
Vin de pays de l’Yonne
Italia
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)
Albana di Romagna
Asti o Moscato d’Asti o Asti Spumante
Barbaresco
Bardolino superiore
Barolo
Brachetto d’Acqui o Acqui
Brunello di Montalcino
Carmignano
Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina
Chianti Classico
Fiano di Avellino
Forgiano
Franciacorta
Gattinara
Gavi o Cortese di Gavi
Ghemme
Greco di Tufo
Montefalco Sagrantino
Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane
Ramandolo
Recioto di Soave
Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
Soave superiore
Taurasi
Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella
Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura
Vernaccia di San Gimignano
Vino Nobile di Montepulciano
D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)
Aglianico del Taburno o Taburno
Aglianico del Vulture
Albugnano
Alcamo o Alcamo classico
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia
Alezio
Alghero o Sardegna Alghero
Alta Langa
Alto Adige o dell’Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:
|
— |
Colli di Bolzano (Bozner Leiten), |
|
— |
Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner), |
|
— |
Santa Maddalena (St. Magdalener), |
|
— |
Terlano (Terlaner), |
|
— |
Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler), |
|
— |
Valle Venosta (Vinschgau) |
Ansonica Costa dell’Argentario
Aprilia
Arborea o Sardegna Arborea
Arcole
Assisi
Atina
Aversa
Bagnoli di Sopra o Bagnoli
Barbera d’Asti
Barbera del Monferrato
Barbera d’Alba
Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano
o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice
Bardolino
Bianchello del Metauro
Bianco Capena
Bianco dell’Empolese
Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di S. Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia
Bosco Eliceo
Botticino
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Cacc’e mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»
Campi Flegrei
Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis
Carso
Castel del Monte
Castel San Lorenzo
Casteller
Castelli Romani
Cellatica
Cerasuolo di Vittoria
Cerveteri
Cesanese del Piglio
Cesanese di Affile o Affile
Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano
Cilento
Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa
Circeo
Cirò
Cisterna d’Asti
Colli Albani
Colli Altotiberini
Colli Amerini
Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»
Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o
Terre di Montebudello o Serravalle
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto
Colli del Trasimeno o Trasimeno
Colli della Sabina
Colli dell’Etruria Centrale
Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona
Colli di Faenza
Colli di Luni (Regione Liguria)
Colli di Luni (Regione Toscana)
Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli d’Imola
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Euganei
Colli Lanuvini
Colli Maceratesi
Colli Martani, seguito o no da Todi
Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo
Colli Perugini
Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia
Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d’Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure
Colli Romagna Centrale
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Colline di Levanto
Colline Lucchesi
Colline Novaresi
Colline Saluzzesi
Collio Goriziano o Collio
Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze
Conero
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Controguerra
Copertino
Cori
Cortese dell’Alto Monferrato
Corti Benedettine del Padovano
Cortona
Costa d’Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti
Coste della Sesia
Delia Nivolelli
Dolcetto d’Acqui
Dolcetto d’Alba
Dolcetto d’Asti
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba
Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani
Dolcetto di Ovada
Donnici
Elba
Eloro, seguito o no da Pachino
Erbaluce di Caluso o Caluso
Erice
Esino
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
Etna
Falerio dei Colli Ascolani o Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
Frascati
Freisa d’Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina
Galluccio
Gambellara
Garda (Regione Lombardia)
Garda (Regione Veneto)
Garda Colli Mantovani
Genazzano
Gioia del Colle
Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d’Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi o Guardiolo
I Terreni di Sanseverino
Ischia
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovano, seguito o no da Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana (Regione Veneto)
Lugana (Regione Lombardia)
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d’Asti
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai
Marino
Marsala
Martina o Martina Franca
Matino
Melissa
Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera
Merlara
Molise
Monferrato, seguito o no da Casalese
Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo
Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna
Montecucco
Montefalco
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d’Abruzzo
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Monti Lessini o Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari
Moscato di Noto
Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria
Moscato di Sardegna, seguito o no da Gallura o Tempio Pausania o Tempio
Moscato di Siracusa
|
Moscato di Sorso-Sennori |
o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori |
|
o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso |
|
|
o Sardegna Moscato di Sennori |
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari
Nebiolo d’Alba
Nettuno
Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto (Regione Umbria)
Orvieto (Regione Lazio)
Ostuni
Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro
Parrina
Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento
Pentro di Isernia o Pentro
Piemonte
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio o Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruchè di Castagnole Monferrato
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro o San Colombano
San Gimignano
San Martino della Battaglia (Regione Veneto)
San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sannio
Sant’Agata de Goti
Santa Margherita di Belice
Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto
Sant’Antimo
Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro
Savuto
Scanzo o Moscato di Scanzo
Scavigna
Sciacca, seguito o no da Rayana
Serrapetrona
Sizzano
Soave
Solopaca
Sovana
Squinzano
Tarquinia
Teroldego Rotaliano
Terre di Franciacorta
Torgiano
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano di Romagna
Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d’Isera o Ziresi o dei Ziresi
Trento
Val d’Arbia
Val di Cornia, seguito o no da Suvereto
Val Polcevera, seguito o no da Coronata
Valcalepio
Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)
Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regione Veneto)
Valdichiana
Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste, seguito o no da Arnad-Montjovet o Donnas o
Enfer d’Arvier o Torrette o
Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus
Valpolicella, seguito o no da Valpantena
Valsusa
Valtellina
Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga o Verduno
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave o Piave
Zagarolo
2. Vini da tavola con indicazione geografica:
Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza (Regione Veneto)
Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia)
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d’Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Ericini
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline del Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese o Histonium
Delle Venezie (Regione Veneto)
Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)
Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)
Dugenta
Emilia o dell’Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro
Frusinate o del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Irpinia
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride
Marca Trevigiana
Marche
Maremma toscana
Marmilla
Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena o Provincia di Modena
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Osco o Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona o Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Sillaro o Bianco del Sillaro
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Tharros
Toscana o Toscano
Trexenta
Umbria
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valdamato
Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)
Vallagarina (Regione Veneto)
Valle Belice
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle d’Itria
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
Veneto
Veneto Orientale
Venezia Giulia
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino–Alto Adige)
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)
Cipro
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
In greco |
In inglese |
||
|
Regioni determinate |
Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata) |
Regioni determinate |
Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata) |
|
Κουμανδαρία |
|
Commandaria |
|
|
Λαόνα Ακάμα |
|
Laona Akama |
|
|
Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτης |
|
Vouni Panayia — Ambelitis |
|
|
Πιτσιλιά |
|
Pitsilia |
|
|
Κρασοχώρια Λεμεσού … |
Αφάμης o Λαόνα |
Krasohoria Lemesou … |
Afames o Laona |
2. Vini da tavola con indicazione geografica
|
In greco |
In inglese |
|
Λεμεσός |
Lemesos |
|
Πάφος |
Pafos |
|
Λευκωσία |
Lefkosia |
|
Λάρνακα |
Larnaka |
Lussemburgo
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o delle parti di comuni) |
Nomi di comuni o parti di comuni |
|
Moselle Luxembourgeoise … |
Ahn |
|
Assel |
|
|
Bech-Kleinmacher |
|
|
Born |
|
|
Bous |
|
|
Burmerange |
|
|
Canach |
|
|
Ehnen |
|
|
Ellingen |
|
|
Elvange |
|
|
Erpeldingen |
|
|
Gostingen |
|
|
Greiveldingen |
|
|
Grevenmacher |
|
|
Lenningen |
|
|
Machtum |
|
|
Mertert |
|
|
Moersdorf |
|
|
Mondorf |
|
|
Niederdonven |
|
|
Oberdonven |
|
|
Oberwormeldingen |
|
|
Remerschen |
|
|
Remich |
|
|
Rolling |
|
|
Rosport |
|
|
Schengen |
|
|
Schwebsingen |
|
|
Stadtbredimus |
|
|
Trintingen |
|
|
Wasserbillig |
|
|
Wellenstein |
|
|
Wintringen |
|
|
Wormeldingen |
Ungheria
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
Regioni determinate |
Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata) |
|
Ászár-Neszmély(-i) … |
Ászár(-i) |
|
Neszmély(-i) |
|
|
Badacsony(-i) |
|
|
Balatonboglár(-i) … |
Balatonlelle(-i) |
|
Marcali |
|
|
Balatonfelvidék(-i) … |
Balatonederics-Lesence(-i) |
|
Cserszeg(-i) |
|
|
Kál(-i) |
|
|
Balatonfüred-Csopak(-i) … |
Zánka(-i) |
|
Balatonmelléke o Balatonmelléki … |
Muravidéki |
|
Bükkalja(-i) |
|
|
Csongrád(-i) … |
Kistelek(-i) |
|
Mórahalom o Mórahalmi |
|
|
Pusztamérges(-i) |
|
|
Eger o Egri … |
Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i) |
|
Etyek-Buda(-i) … |
Buda(-i) |
|
Etyek(-i) |
|
|
Velence(-i) |
|
|
Hajós-Baja(-i) |
|
|
Kőszegi |
|
|
Kunság(-i) … |
Bácska(-i) |
|
Cegléd(-i) |
|
|
Duna mente o Duna menti |
|
|
Izsák(-i) |
|
|
Jászság(-i) |
|
|
Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi |
|
|
Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i) |
|
|
Kiskőrös(-i) |
|
|
Monor(-i) |
|
|
Tisza mente o Tisza menti |
|
|
Mátra(-i) |
|
|
Mór(-i) |
|
|
Pannonhalma (Pannonhalmi) |
|
|
Pécs(-i) … |
Versend(-i) |
|
Szigetvár(-i) |
|
|
Kapos(-i) |
|
|
Szekszárd(-i) |
|
|
Somló(-i) … |
Kissomlyó-Sághegyi |
|
Sopron(-i) … |
Köszeg(-i) |
|
Tokaj(-i) … |
Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i) |
|
Tolna(-i) … |
Tamási |
|
Völgység(-i) |
|
|
Villány(-i) … |
Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i) |
Malta
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) |
Sottoregioni |
|
Island of Malta … |
Rabat |
|
Mdina o Medina |
|
|
Marsaxlokk |
|
|
Marnisi |
|
|
Mgarr |
|
|
Ta' Qali |
|
|
Siggiewi |
|
|
Gozo … |
Ramla |
|
Marsalforn |
|
|
Nadur |
|
|
Victoria Heights |
2. Vini da tavola con indicazione geografica
|
In maltese |
In inglese |
|
Gzejjer Maltin |
Maltese Islands |
Austria
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
Regioni determinate
Burgenland
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kärnten
Kremstal
Mittelburgenland
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Südburgenland
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Thermenregion
Tirol
Traisental
Vorarlberg
Wachau
Weinviertel
Weststeiermark
Wien
2. Vini da tavola con indicazione geografica
Bergland
Steirerland
Weinland
Wien
Portogallo
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) |
Sottoregioni |
|
Alenquer |
|
|
Alentejo … |
Borba |
|
Évora |
|
|
Granja-Amareleja |
|
|
Moura |
|
|
Portalegre |
|
|
Redondo |
|
|
Reguengos |
|
|
Vidigueira |
|
|
Arruda |
|
|
Bairrada |
|
|
Beira Interior … |
Castelo Rodrigo |
|
Cova da Beira |
|
|
Pinhel |
|
|
Biscoitos |
|
|
Bucelas |
|
|
Carcavelos |
|
|
Chaves |
|
|
Colares |
|
|
Dão … |
Alva |
|
Besteiros |
|
|
Castendo |
|
|
Serra da Estrela |
|
|
Silgueiros |
|
|
Terras de Azurara |
|
|
Terras de Senhorim |
|
|
Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do … |
Baixo Corgo |
|
Cima Corgo |
|
|
Douro Superior |
|
|
Encostas d’Aire … |
Alcobaça |
|
Ourém |
|
|
Graciosa |
|
|
Lafões |
|
|
Lagoa |
|
|
Lagos |
|
|
Lourinhã |
|
|
Madera o Madère o Madera o Vinho da Madera o Madera Weine o Madera Wine o |
|
|
Vin de Madère o Vino di Madera o Madera Wijn |
|
|
Óbidos |
|
|
Palmela |
|
|
Pico |
|
|
Planalto Mirandês |
|
|
Portimão |
|
|
Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine |
|
|
Ribatejo … |
Almeirim |
|
Cartaxo |
|
|
Chamusca |
|
|
Coruche |
|
|
Santarém |
|
|
Tomar |
|
|
Setúbal |
|
|
Tavira |
|
|
Távora-Vorosa |
|
|
Torres Vedras |
|
|
Valpaços |
|
|
Vinho Verde … |
Amarante |
|
Ave |
|
|
Baião |
|
|
Basto |
|
|
Cávado |
|
|
Lima |
|
|
Monção |
|
|
Paiva |
|
|
Sousa |
2. Vini da tavola con indicazione geografica
|
Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) |
Sottoregioni |
|
Açores |
|
|
Alentejano |
|
|
Algarve |
|
|
Beiras … |
Beira Alta |
|
Beira Litoral |
|
|
Terras de Sicó |
|
|
Estremadura … |
Alta Estremadura |
|
Palhete de Ourém |
|
|
Minho |
|
|
Ribatejano |
|
|
Terras do Sado |
|
|
Trás-os-Montes … |
Terras Durienses |
Slovenia
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
Regioni determinate
(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)
Bela krajina o Belokranjec
Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda o Brda
Haloze o Haložan
Koper o Koprčan
Kras
Kras, teran
Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer
Maribor o Mariborčan
Radgona-Kapela o Kapela Radgona
Prekmurje o Prekmurčan
Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje
Srednje Slovenske gorice
Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan
2. Vini da tavola con indicazione geografica
Podravje
Posavje
Primorska
Slovacchia
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
Regioni determinate seguite dal termine «vinohradnícka oblasť») |
Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón») |
|
Južnoslovenská … |
Dunajskostredský |
|
Galantský |
|
|
Hurbanovský |
|
|
Komárňanský |
|
|
Palárikovský |
|
|
Šamorínsky |
|
|
Strekovský |
|
|
Štúrovský |
|
|
Malokarpatská … |
Bratislavský |
|
Doľanský |
|
|
Hlohovecký |
|
|
Modranský |
|
|
Orešanský |
|
|
Pezinský |
|
|
Senecký |
|
|
Skalický |
|
|
Stupavský |
|
|
Trnavský |
|
|
Vrbovský |
|
|
Záhorský |
|
|
Nitrianska … |
Nitriansky |
|
Pukanecký |
|
|
Radošinský |
|
|
Šintavský |
|
|
Tekovský |
|
|
Vrábeľský |
|
|
Želiezovský |
|
|
Žitavský |
|
|
Zlatomoravecký |
|
|
Stredoslovenská … |
Fiľakovský |
|
Gemerský |
|
|
Hontiansky |
|
|
Ipeľský |
|
|
Modrokamenecký |
|
|
Tornaľský |
|
|
Vinický |
|
|
Tokaj/-ská/-ský/-ské … |
Čerhov |
|
Černochov |
|
|
Malá Tŕňa |
|
|
Slovenské Nové Mesto |
|
|
Veľká Bara |
|
|
Veľká Tŕňa |
|
|
Vinický |
|
|
Východoslovenská … |
Kráľovskochlmecký |
|
Michalovský |
|
|
Moldavský |
|
|
Sobranecký |
Regno Unito
1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
English vineyards
Welsh vineyards
2. Vini da tavola con indicazione geografica
England o Cornwall
Devon
Dorset
East Anglia
Gloucestershire
Hampshire
Herefordshire
Isle of Wight
Isles of Scilly
Kent
Lincolnshire
Oxfordshire
Shropshire
Somerset
Surrey
Sussex
Worcestershire
Yorkshire
Wales o Cardiff
Cardiganshire
Carmarthenshire
Denbighshire
Gwynedd
Monmouthshire
Newport
Pembrokeshire
Rhondda Cynon Taf
Swansea
The Vale of Glamorgan
Wrexham
b) BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ
|
1. |
Rumm
|
|
2. |
|
|
3. |
Bevande spiritose di cereali
|
|
4. |
Acquavite di vino
|
|
5. |
Brandy
|
|
6. |
Viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud viin
|
|
7. |
Acquavite di frutta
|
|
8. |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
|
|
9. |
Acquavite di genziana
|
|
10. |
Bevande spiritose di frutta
|
|
11. |
Bevande spiritose al ginepro
|
|
12. |
Bevande spiritose al carvi
|
|
13. |
Bevande spiritose all’anice
|
|
14. |
Liquori
|
|
15. |
Bevande spiritose
|
|
16. |
Vodka
|
|
17. |
Bevande spiritose di gusto amaro
|
c) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry
Vermouth di Torino
PARTE B: IN ALBANIA
VINI ORIGINARI DELL’ALBANIA
Nome della regione determinata, quale definita nella decisione n. 505 del Consiglio dei ministri, del 21.9.2000, adottata dal governo albanese.
I. Prima zona, che include le pianure e le zone costiere del paese
Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.
|
1. |
Delvinë |
|
2. |
Sarandë |
|
3. |
Vlorë |
|
4. |
Fier |
|
5. |
Lushnjë |
|
6. |
Peqin |
|
7. |
Kavajë |
|
8. |
Durrës |
|
9. |
Krujë |
|
10. |
Kurbin |
|
11. |
Lezhë |
|
12. |
Shkodër |
|
13. |
Koplik |
II. Seconda zona, che include le regioni centrali del paese
Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.
|
1. |
Mirdite |
|
2. |
Mat |
|
3. |
Tiranë |
|
4. |
Elbasan |
|
5. |
Berat |
|
6. |
Kuçovë |
|
7. |
Gramsh |
|
8. |
Mallakastër |
|
9. |
Tepelenë |
|
10. |
Përmet |
|
11. |
Gjirokastër |
III. Terza zona, che include le regioni orientali del paese, caratterizzate da inverni rigidi ed estati fresche
Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.
|
1. |
Tropojë |
|
2. |
Pukë |
|
3. |
Has |
|
4. |
Kukës |
|
5. |
Dibër |
|
6. |
Bulqizë |
|
7. |
Librazhd |
|
8. |
Pogradec |
|
9. |
Skrapar |
|
10. |
Devoll |
|
11. |
Korçë |
|
12. |
Kolonjë. |
APPENDICE 2
ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ
(di cui agli articoli 4 e 7 dell’allegato II)
|
Menzioni tradizionali |
Vini interessati |
Categoria di vini |
Lingua |
|
REPUBBLICA CECA |
|||
|
pozdní sběr |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ceco |
|
archivní víno |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ceco |
|
panenské víno |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ceco |
|
GERMANIA |
|||
|
Qualitätswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U |
Tutti |
V.s.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Auslese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Beerenauslese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Eiswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Kabinett |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Spätlese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Trockenbeerenauslese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Landwein |
Tutti |
VDT con IG |
|
|
Affentaler |
Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Badisch Rotgold |
Baden |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Ehrentrudis |
Baden |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Hock |
Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau |
VDT con IG V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Klassik/Classic |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Liebfrau(en)milch |
Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Moseltaler |
Mosel-Saar-Ruwer |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Riesling-Hochgewächs |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Schillerwein |
Württemberg |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Weißherbst |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Winzersekt |
Tutti |
V.s.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
GRECIA |
|||
|
Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée) |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure) |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) |
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) |
V.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux) |
Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) |
Tutti |
VDT con IG |
Greco |
|
Τοπικός Οίνος (vins de pays) |
Tutti |
VDT con IG |
Greco |
|
Αγρέπαυλη (Agrepavlis) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Αμπέλι (Ampeli) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Αρχοντικό (Archontiko) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Κάβα (1) (Cava) |
Tutti |
VDT con IG |
Greco |
|
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) |
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) |
V.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
Κάστρο (Kastro) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Κτήμα (Ktima) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Λιαστός (Liastos) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Μετόχι (Metochi) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Μοναστήρι (Monastiri) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Νάμα (Nama) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Νυχτέρι (Nychteri) |
Σαντορίνη |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Πύργος (Pyrgos) |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Greco |
|
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) |
Tutti |
Quality wine psr, quality liqueur wine psr |
Greco |
|
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) |
Tutti |
V.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
Βερντέα (Verntea) |
Ζάκυνθος |
VDT con IG |
Greco |
|
Vinsanto |
Σαντορίνη |
Quality wine psr, quality liqueur wine psr |
Greco |
|
SPAGNA |
|||
|
Denominacion de origen (DO) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Denominacion de origen calificada (DOCa) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Vino dulce natural |
Tutti |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Vino generoso |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Vino generoso de licor |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Vino de la Tierra |
Tous |
VDT con IG |
|
|
Aloque |
DO Valdepeñas |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Amontillado |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Añejo |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Spagnolo |
|
Añejo |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Chacoli/Txakolina |
DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Clásico |
DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Cream |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
|
Criadera |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Criaderas y Soleras |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Crianza |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Dorado |
DO Rueda DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Fino |
DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Fondillón |
DO Alicante |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Gran Reserva |
Tutti i v.q.p.r.d. Cava |
V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Lágrima |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Noble |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Spagnolo |
|
Noble |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Oloroso |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla-Moriles |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Pajarete |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Pálido |
DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Palo Cortado |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla-Moriles |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Primero de cosecha |
DO Valencia |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Rancio |
Tutti |
V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Raya |
DO Montilla-Moriles |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Reserva |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Sobremadre |
DO vinos de Madrid |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Solera |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Superior |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Trasañejo |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Vino Maestro |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Vendimia inicial |
DO Utiel-Requena |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
Viejo |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG |
Spagnolo |
|
Vino de tea |
DO La Palma |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
FRANCIA |
|||
|
Appellation d’origine contrôlée |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
Appellation contrôlée |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
|
|
Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
Vin doux naturel |
AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Vin de pays |
Tutti |
VDT con IG |
Francese |
|
Ambré |
Tutti |
V.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Francese |
|
Château |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. |
Francese |
|
Clairet |
AOC Bourgogne AOC Bordeaux |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Claret |
AOC Bordeaux |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Clos |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
Cru Artisan |
AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Cru Bourgeois |
AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Cru Classé, eventualmente preceduto da: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième. |
AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Edelzwicker |
AOC Alsace |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Grand Cru |
AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Grand Cru |
Champagne |
V.s.q.p.r.d. |
Francese |
|
Hors d’âge |
AOC Rivesaltes |
V.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
Passe-tout-grains |
AOC Bourgogne |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Premier Cru |
AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée |
V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d. |
Francese |
|
Primeur |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Francese |
|
Rancio |
AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau |
V.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
Sélection de grains nobles |
AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Sur Lie |
AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Francese |
|
Tuilé |
AOC Rivesaltes |
V.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
Vendanges tardives |
AOC Alsace, Jurançon |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Villages |
AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Vin de paille |
AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Vin jaune |
AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon) |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
ITALIA |
|||
|
Denominazione di Origine Controllata/D.O.C. |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Italiano |
|
Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G. |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Italiano |
|
Vino Dolce Naturale |
Tutti |
Quality wine psr, quality liqueur wine psr |
Italiano |
|
Inticazione geografica tipica (IGT) |
Tutti |
VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Italiano |
|
Landwein |
Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano |
VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Tedesco |
|
Vin de pays |
Vini con IG della regione Valle d’Aosta |
VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Francese |
|
Alberata o vigneti ad alberata |
DOC Aversa |
V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Amarone |
DOC Valpolicella |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Ambra |
DOC Marsala |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Ambrato |
DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Annoso |
DOC Controguerra |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Apianum |
DOC Fiano di Avellino |
V.q.p.r.d. |
Latino |
|
Auslese |
DOC Caldaro e Caldaro classico-Alto Adige |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Barco Reale |
DOC Barco Reale di Carmignano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Brunello |
DOC Brunello di Montalcino |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Buttafuoco |
DOC Oltrepò Pavese |
V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Cacc’e mitte |
DOC Cacc’e Mitte di Lucera |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Cagnina |
DOC Cagnina di Romagna |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Cannellino |
DOC Frascati |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Cerasuolo |
DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d’Abruzzo |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Chiaretto |
Tutti |
V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG |
Italiano |
|
Ciaret |
DOC Monferrato |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Château |
DOC de la région Valle d’Aosta |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
Classico |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Dunkel |
DOC Alto Adige DOC Trentino |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Est!Est!!Est!!! |
DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone |
V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d. |
Latino |
|
Falerno |
DOC Falerno del Massico |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Fine |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Fior d’Arancio |
DOC Colli Euganei |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG |
Italiano |
|
Falerio |
DOC Falerio dei colli Ascolani |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Flétri |
DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Garibaldi Dolce (o GD) |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Governo all’uso toscano |
DOCG Chianti/Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Italiano |
|
Gutturnio |
DOC Colli Piacentini |
V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Italia Particolare (o IP) |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet |
DOC Caldaro DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano) |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Kretzer |
DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Lacrima |
DOC Lacrima di Morro d’Alba |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Lacryma Christi |
DOC Vesuvio |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Lambiccato |
DOC Castel San Lorenzo |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
London Particolar (o LP o Inghilterra) |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Morellino |
DOC Morellino di Scansano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Occhio di Pernice |
DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Oro |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Pagadebit |
DOC pagadebit di Romagna |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Passito |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
Ramie |
DOC Pinerolese |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Rebola |
DOC Colli di Rimini |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Recioto |
DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave |
V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Riserva |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Rubino |
DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Rubino |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Sangue di Giuda |
DOC Oltrepò Pavese |
V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Scelto |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Sciacchetrà |
DOC Cinque Terre |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Sciac-trà |
DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Sforzato, Sfursàt |
DO Valtellina |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Spätlese |
DOC/IGT de Bolzano |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Tedesco |
|
Soleras |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Stravecchio |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Strohwein |
DOC/IGT de Bolzano |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Tedesco |
|
Superiore |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Superiore Old Marsala (o SOM) |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Torchiato |
DOC Colli di Conegliano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Torcolato |
DOC Breganze |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Vecchio |
DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Vendemmia Tardiva |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
Verdolino |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Italiano |
|
Vergine |
DOC Marsala DOC Val di Chiana |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Vermiglio |
DOC Colli dell Etruria Centrale |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Vino Fiore |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Vino Nobile |
Vino Nobile di Montepulciano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Vino Novello o Novello |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Italiano |
|
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto |
DOC e DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
Vivace |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
CIPRO |
|||
|
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
Τοπικός Οίνος |
Tutti |
VDT con IG |
Greco |
|
Μοναστήρι (Monastiri) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
Κτήμα (Ktima) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
LUSSEMBURGO |
|||
|
Marque nationale |
Tutti |
V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d. |
Francese |
|
Appellation contrôlée |
Tutti |
V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d. |
Francese |
|
Appellation d’origine controlée |
Tutti |
V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d. |
Francese |
|
Vin de pays |
Tutti |
VDT con IG |
Francese |
|
Grand premier cru |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Premier cru |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Vin classé |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
Château |
Tutti |
V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d. |
Francese |
|
UNGHERIA |
|||
|
minőségi bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
különleges minőségű bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
fordítás |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
máslás |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
szamorodni |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
aszú … puttonyos, puttonyos, completato dalle cifre 3-6 |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
aszúeszencia |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
eszencia |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
tájbor |
Tutti |
VDT con IG |
Ungherese |
|
bikavér |
Eger, Szekszárd |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
késői szüretelésű bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
válogatott szüretelésű bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
muzeális bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
siller |
Tutti |
VDT con IG e v.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
AUSTRIA |
|||
|
Qualitätswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Ausbruch/Ausbruchwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Auslese/Auslesewein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Beerenauslese (wein) |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Eiswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Kabinett/Kabinettwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Schilfwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Spätlese/Spätlesewein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Strohwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Trockenbeerenauslese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Landwein |
Tutti |
VDT con IG |
|
|
Ausstich |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
Auswahl |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
Bergwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
Klassik/Classic |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Erste Wahl |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
Hausmarke |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
Heuriger |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
Jubiläumswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
Reserve |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
Schilcher |
Steiermark |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
Sturm |
Tutti |
Mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Tedesco |
|
PORTOGALLO |
|||
|
Denominação de origem (DO) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Denominação de origem controlada (DOC) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Vinho DOCe natural |
Tutti |
V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Vinho generoso |
DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos |
V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Vinho regional |
Tutti |
VDT con IG |
Portuguese |
|
Canteiro |
DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Colheita Seleccionada |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Portuguese |
|
Crusted/Crusting |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
|
Escolha |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG |
Portuguese |
|
Escuro |
DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Fino |
DO Porto DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Frasqueira |
DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Garrafeira |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Lágrima |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Leve |
VDT con IG Estremadura e Ribatejano DO Madeira, DO Porto |
VDT con IG V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Nobre |
DO Dão |
V.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Reserva |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG |
Portuguese |
|
Reserva velha (o grande reserva) |
DO Madeira |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Ruby |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
|
Solera |
DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Super reserva |
Tutti |
V.s.q.p.r.d. |
Portuguese |
|
Superior |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Portuguese |
|
Tawny |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
|
Vintage, completato da Late Bottle (LBV) o Character |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
|
Vintage |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
|
SLOVENIA |
|||
|
Penina |
Tutti |
V.s.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
pozna trgatev |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
izbor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
jagodni izbor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
suhi jagodni izbor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
ledeno vino |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
arhivsko vino |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
mlado vino |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
Cviček |
Dolenjska |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
Teran |
Kras |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
SLOVACCHIA |
|||
|
forditáš |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
|
mášláš |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
|
samorodné |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
|
výber … putňový, completato dalle cifre 3-6 |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
|
výberová esencia |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
|
esencia |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
APPENDICE 3
ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO
(di cui all’articolo 12 dell’allegato II)
a) Comunità
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Commissione europea |
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Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale |
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Direzione B Affari interni II |
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Capo unità B.2 Allargamento |
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B-1049 Bruxelles/Brussel |
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Belgio |
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Telefono: +32 2 299 11 11 |
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Fax +32 2 296 62 92 |
b) Albania
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Sig.ra Brunilda Stamo, Direttore |
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Direzione delle politiche di produzione |
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Ministero dell’agricoltura, dell’alimentazione e della tutela dei consumatori |
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Sheshi Skenderbej Nr.2 |
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Tirana |
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Albania |
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Telefono/fax +355 4 225872 |
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e-mail: bstamo@albnet.net |
(1) La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio non pregiudica la protezione dell’indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».
(2) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.
(3) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.
PROTOCOLLO N. 4
relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
INDICE
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TITOLO I |
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
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Articolo 1 |
Definizioni |
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TITOLO II |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
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Articolo 2 |
Requisiti di carattere generale |
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Articolo 3 |
Cumulo bilaterale nella Comunità |
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Articolo 4 |
Cumulo bilaterale in Albania |
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Articolo 5 |
Prodotti interamente ottenuti |
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Articolo 6 |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
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Articolo 7 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
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Articolo 8 |
Unità da prendere in considerazione |
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Articolo 9 |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
|
Articolo 10 |
Assortimenti |
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Articolo 11 |
Elementi neutri |
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TITOLO III |
REQUISITI TERRITORIALI |
|
Articolo 12 |
Principio della territorialità |
|
Articolo 13 |
Trasporto diretto |
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Articolo 14 |
Esposizioni |
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TITOLO IV |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
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Articolo 15 |
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
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TITOLO V |
PROVA DELL’ORIGINE |
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Articolo 16 |
Requisiti di carattere generale |
|
Articolo 17 |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 |
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Articolo 18 |
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 |
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Articolo 19 |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
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Articolo 20 |
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza |
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Articolo 21 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura |
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Articolo 22 |
Esportatore autorizzato |
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Articolo 23 |
Validità della prova dell’origine |
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Articolo 24 |
Presentazione della prova dell’origine |
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Articolo 25 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
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Articolo 26 |
Esonero dalla prova dell’origine |
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Articolo 27 |
Documenti giustificativi |
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Articolo 28 |
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi |
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Articolo 29 |
Discordanze ed errori formali |
|
Articolo 30 |
Importi espressi in euro |
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TITOLO VI |
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
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Articolo 31 |
Assistenza reciproca |
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Articolo 32 |
Controllo delle prove dell’origine |
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Articolo 33 |
Composizione delle controversie |
|
Articolo 34 |
Sanzioni |
|
Articolo 35 |
Zone franche |
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TITOLO VII |
CEUTA E MELILLA |
|
Articolo 36 |
Applicazione del protocollo |
|
Articolo 37 |
Condizioni particolari |
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TITOLO VIII |
DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 38 |
Modifiche del protocollo |
ELENCO DEGLI ALLEGATI
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ALLEGATO I: |
Note introduttive all’elenco dell’allegato II |
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ALLEGATO II: |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per conferire il carattere di prodotto originario al prodotto trasformato |
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ALLEGATO III: |
Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1 |
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ALLEGATO IV: |
Testo della dichiarazione su fattura |
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
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a) |
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; |
|
b) |
per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; |
|
c) |
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; |
|
d) |
per «merci» si intendono sia i materiali sia i prodotti; |
|
e) |
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); |
|
f) |
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Albania — nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; |
|
g) |
per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Albania; |
|
h) |
per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); |
|
i) |
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell’altra parte o, se il valore in dogana non è noto o non può essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Albania; |
|
j) |
per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»; |
|
k) |
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; |
|
l) |
con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; |
|
m) |
il termine «territori» comprende le acque territoriali. |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell’applicazione dell’accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
|
a) |
i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5; |
|
b) |
i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6. |
2. Ai fini dell’applicazione dell’accordo, si considerano prodotti originari dell’Albania:
|
a) |
i prodotti interamente ottenuti in Albania ai sensi dell’articolo 5; |
|
b) |
i prodotti ottenuti in Albania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Albania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6. |
Articolo 3
Cumulo bilaterale nella Comunità
I materiali originari dell’Albania incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7.
Articolo 4
Cumulo bilaterale in Albania
I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Albania si considerano materiali originari dell’Albania anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7.
Articolo 5
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Albania:
|
a) |
i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; |
|
b) |
i prodotti del regno vegetale raccolti sul loro territorio; |
|
c) |
gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio; |
|
d) |
i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul loro territorio; |
|
e) |
i prodotti della caccia o della pesca praticate sul loro territorio; |
|
f) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell’Albania, con le loro navi; |
|
g) |
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); |
|
h) |
gli articoli usati, a condizione che siano raccolti sul loro territorio e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la ricostruzione del battistrada o essere utilizzati come cascami; |
|
i) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere effettuate sul loro territorio; |
|
j) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l’Albania abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e |
|
k) |
le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j). |
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
|
a) |
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Albania; |
|
b) |
che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell’Albania; |
|
c) |
che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Albania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Albania e di cui, inoltre, nel caso si tratti di società di persone o di società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; |
|
d) |
il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Albania; o |
|
e) |
il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Albania. |
Articolo 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall’accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:
|
a) |
il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
b) |
l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. |
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.
Articolo 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
|
a) |
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; |
|
b) |
la scomposizione e composizione di confezioni; |
|
c) |
il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
|
d) |
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; |
|
e) |
le semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
|
f) |
la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; |
|
g) |
le operazioni necessarie per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; |
|
h) |
la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; |
|
i) |
l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; |
|
j) |
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); |
|
k) |
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; |
|
l) |
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi; |
|
m) |
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; |
|
n) |
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; |
|
o) |
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n); e |
|
p) |
la macellazione degli animali. |
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Albania su quel prodotto.
Articolo 8
Unità da prendere in considerazione
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base nel determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
|
a) |
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione; |
|
b) |
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. |
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.
Articolo 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso nel loro, o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
|
a) |
energia e combustibile; |
|
b) |
impianti e attrezzature; |
|
c) |
macchine e utensili; o |
|
d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto in questione. |
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12
Principio della territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Albania.
2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall’Albania verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Albania sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
|
a) |
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e |
|
b) |
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione. |
3. L’acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell’Albania sui materiali esportati dalla Comunità o dall’Albania e successivamente reimportati, purché:
|
a) |
i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Albania o siano stati sottoposti, prima della loro esportazione, a una lavorazione o trasformazione più complessa rispetto alle operazioni previste dall’articolo 7; e |
|
b) |
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
|
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o dell’Albania. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell’Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non deve superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o dell’Albania, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione delle disposizioni di tolleranza generale dell’articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o dell’Albania, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell’ambito di un sistema analogo.
Articolo 13
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l’Albania. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell’Albania.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
|
a) |
un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all’uscita dal paese di transito; oppure |
|
b) |
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
|
|
c) |
in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento giustificativo. |
Articolo 14
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso da uno Stato membro della Comunità o dall’Albania e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Albania beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
|
a) |
un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall’Albania nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti; |
|
b) |
l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Albania; |
|
c) |
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e |
|
d) |
dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto controllo doganale.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell’Albania per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Albania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Albania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell’articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell’articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione conformemente alle disposizioni dell’accordo.
TITOLO V
PROVA DELL’ORIGINE
Articolo 16
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari della Comunità importati in Albania e i prodotti originari dell’Albania importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell’accordo su presentazione:
|
a) |
di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; oppure |
|
b) |
nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV. |
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Articolo 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di richiesta, i cui facsimile figurano all’allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l’accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella, senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non venga completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga della descrizione e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell’Albania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell’Albania e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 18
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
|
a) |
non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure |
|
b) |
vengono fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici. |
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 e i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
|
ES |
«EXPEDIDO A POSTERIORI» |
|
CS |
«VYSTAVENO DODATEČNĚ» |
|
DA |
«UDSTEDT EFTERFØLGENDE» |
|
DE |
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» |
|
ET |
«TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD» |
|
EL |
«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» |
|
EN |
«ISSUED RETROSPECTIVELY» |
|
FR |
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI» |
|
IT |
«RILASCIATO A POSTERIORI» |
|
LV |
«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI» |
|
LT |
«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS» |
|
HU |
«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL» |
|
MT |
«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT» |
|
NL |
«AFGEGEVEN A POSTERIORI» |
|
PL |
«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE» |
|
PT |
«EMITIDO A POSTERIORI» |
|
SI |
«IZDANO NAKNADNO» |
|
SK |
«VYDANÉ DODATOČNE» |
|
FI |
«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» |
|
SV |
«UTFÄRDAT I EFTERHAND» |
|
AL |
«LESHUAR A-POSTERIORI» |
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l’esportatore può chiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
|
ES |
«DUPLICADO» |
|
CS |
«DUPLIKÁT» |
|
DA |
«DUPLIKAT» |
|
DE |
«DUPLIKAT» |
|
ET |
«DUPLIKAAT» |
|
EL |
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» |
|
EN |
«DUPLICATE» |
|
FR |
«DUPLICATA» |
|
IT |
«DUPLICATO» |
|
LV |
«DUBLIKĀTS» |
|
LT |
«DUBLIKATAS» |
|
HU |
«MÁSODLAT» |
|
MT |
«DUPLIKAT» |
|
NL |
«DUPLICAAT» |
|
PL |
«DUPLIKAT» |
|
PT |
«SEGUNDA VIA» |
|
SI |
«DVOJNIK» |
|
SK |
«DUPLIKÁT» |
|
FI |
«KAKSOISKAPPALE» |
|
SV |
«DUPLIKAT» |
|
AL |
«DUBLIKATE». |
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Albania, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Albania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
|
a) |
da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22; oppure |
|
b) |
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR. |
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell’Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 22
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Articolo 23
Validità della prova dell’origine
1. La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.
2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 24
Presentazione della prova dell’origine
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfanno le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.
Articolo 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 26
Esonero dalla prova dell’origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, esse consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 27
Documenti giustificativi
I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell’Albania e che soddisfano gli altri requisiti previsti dal presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:
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a) |
una prova diretta delle procedure seguite dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; |
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b) |
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; |
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c) |
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Albania, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; o |
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d) |
certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania a norma del presente protocollo. |
Articolo 28
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
1. L’esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3.
2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d’esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d’importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura ricevuti.
Articolo 29
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 30
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o dell’Albania, importi equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l’importo fissato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può discostarsi di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento non superiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o dell’Albania. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 31
Assistenza reciproca
1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell’Albania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l’Albania si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 32
Controllo delle prove dell’origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese d’importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione su fattura, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o dell’Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo escludono questi ultimi dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Articolo 33
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Articolo 34
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 35
Zone franche
1. La Comunità e l’Albania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell’Albania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
Articolo 36
Applicazione del protocollo
1. Il termine «la Comunità» utilizzato nell’articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell’Albania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L’Albania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall’accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’articolo 37.
Articolo 37
Condizioni particolari
1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, si considerano:
|
1) |
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
|
|
2) |
prodotti originari dell’Albania:
|
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Albania» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
ALLEGATO I
Note introduttive all’elenco dell’allegato II
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del protocollo.
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2.1. |
Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»: ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. |
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2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
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2.3. |
Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. |
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2.4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3. |
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3.1. |
Le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Albania.
Esempio: Un motore della voce 8407 , per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224 . Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex 7224 . Pertanto, esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. |
|
3.2. |
La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta: anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma non lo è l’impiego del medesimo materiale in uno stadio successivo. |
|
3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l’impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, l’espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco. |
|
3.4. |
Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. |
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3.5. |
Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).
Esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude espressamente l’impiego di cereali e loro derivati, non impedisce l’impiego di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Esempio: Nel caso di un indumento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. |
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3.6. |
Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro valore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono. |
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4.1. |
Quando viene utilizzata nell’elenco, l’espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
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4.2. |
Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 . |
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4.3. |
Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
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4.4. |
Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 . |
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5.1. |
Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). |
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5.2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Esempio: Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
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5.3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %. |
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5.4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
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6.1. |
Quando, nell’elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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6.2. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Esempio: Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l’uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. |
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6.3. |
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63. |
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7.1. |
I «trattamenti definiti» di cui alle voci ex 2707 , da 2713 a 2715 , ex 2901 , ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
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7.2. |
I «trattamenti definiti» di cui alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
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7.3. |
Ai sensi delle voci ex 2707 , da 2713 a 2715 , ex 2901 , ex 2902 e ex 3403 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine. |
ALLEGATO II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per conferire il carattere di prodotto originario al prodotto trasformato
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.
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Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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Capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex Capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 5 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento delle setole |
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Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 8 |
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex ex 0910 |
Miscugli di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento (grano); fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati |
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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– Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 : |
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– Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 : |
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– Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– Frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– Frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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– Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– Frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba |
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui:
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione:
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse caramellati: |
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– Maltosio e fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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– Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |
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ex ex 1703 |
Melasse ottenute dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione:
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione:
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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– Estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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– Altri |
Fabbricazione:
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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– contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti |
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– contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi |
Fabbricazione in cui:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2004 ed ex ex 2005 |
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2006 |
Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex ex 2008 |
– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione:
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione:
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
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– Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate |
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– Farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex ex 2104 |
Zuppe, minestre o brodi preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione:
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione:
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2207 |
Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione:
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione:
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per animali; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2301 |
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 % |
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
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ex ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex ex 2515 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
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ex ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
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ex ex 2520 |
Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2524 |
Fibre di amianto |
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2707 |
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2709 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi; |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2805 |
«Mischmetall» |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2901 |
Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2932 |
– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2939 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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– Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
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– Sangue umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ): |
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– ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione:
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ex ex 3006 |
Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo |
Si terrà conto dell’origine del prodotto secondo la classificazione originaria |
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ex capitolo 31 |
Concimi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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– a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altre |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:
Questi materiali possono essere tuttavia utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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– Eteri ed esteri di amido |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altre |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702 . Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3801 |
– Grafite colloidale in sospensione nell’olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Grafite in forma di paste, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3806 |
«Gomme-esteri» |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
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– Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
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– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– Alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anima da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
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– I seguenti prodotti di questa voce:
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Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli ed avanzi di materie plastiche; eccetto i prodotti delle voci ex ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: |
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– Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3907 |
– Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
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– Poliestere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati ed articoli di plastica; eccetto le voci ex ex 3916 , ex ex 3917 , ex ex 3920 ed ex ex 3921 , per le quali valgono le regole seguenti: |
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– Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri: |
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– – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3916 ed ex ex 3917 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3920 |
– Lastre o pellicole ionomere |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori i gomma, fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4001 |
Lastre «crêpe» di gomma per suole |
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: |
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– Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma |
Rigenerazione di coperture usate |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |
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ex ex 4017 |
Articoli in gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di pecora o di agnello |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107 , 4112 e 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 |
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ex ex 4114 |
Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 , a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
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– Tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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– altre |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4403 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex ex 4409 |
Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: |
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– Levigato o incollato con giunture di testa |
Levigatura o incollatura con giunture di testa |
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– Liste e modanature |
Trasformazione in liste e modanature |
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da ex ex 4410 a ex ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Trasformazione in liste e modanature |
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ex ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex ex 4416 |
Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex ex 4418 |
– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
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– Liste e modanature |
Trasformazione in liste e modanature |
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ex ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4503 |
Articoli in sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione:
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ex ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
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ex ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione:
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ex ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
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ex capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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– Calendari del genere «perpetuo» o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone |
Fabbricazione:
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– Altri, |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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ex capitolo 50 |
Seta; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (7):
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
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– In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato (7) |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: |
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– In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato (7) |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 52 |
Cotone; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Fili di cotone |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
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– In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato (7) |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
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– In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato (7) |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali |
Fabbricazione a partire da (7):
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
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– In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato (7) |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
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– In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato (7) |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da (7):
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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– Feltri all’ago |
Fabbricazione a partire da (7):
Tuttavia,
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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– Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (7):
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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– di feltro ad ago |
Fabbricazione a partire da (7):
Tuttavia,
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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– di altri feltri |
Fabbricazione a partire da (7):
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per: |
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– Costituiti da materie tessili miste a fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato (7) |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione:
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa: |
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– contenenti, in peso, non più del 90 %di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati |
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– altre |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Fabbricazione a partire da filati |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
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– Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (7):
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– Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 %di materie tessili |
Fabbricazione a partire da materiali chimici |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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– Reticelle ad incandescenza, impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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– Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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– Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da (7):
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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– ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da (7):
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per: |
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ex ex 6202 , ex ex 6204 , ex ex 6206 , ex ex 6209 ed ex ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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ex ex 6210 ed ex ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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6213 e 6214 |
Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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– Ricamati |
Fabbricazione a partire da monofilati, greggi (7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da monofilati, greggi (7) (9) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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– Ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– Fodere interno collo e polsi, tagliate |
Fabbricazione:
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– Altri |
Fabbricazione a partire da filati (9) |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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– in feltro, non tessuti |
Fabbricazione a partire da (7):
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– altri: |
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– Ricamati |
Fabbricazione a partire da monofilati, greggi (9) (10) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da (7):
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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– Non tessuti |
Fabbricazione a partire da (7) (9):
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– Altri |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6503 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 , anche guarniti |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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ex capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |
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ex ex 6812 |
Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex ex 6814 |
Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 7003 , ex ex 7004 ed ex ex 7005 |
Vetro con uno strato non riflettente |
Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |
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– Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11) |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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– Altri |
Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da:
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 7102 , ex ex 7103 ed ex ex 7104 |
Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostruite) |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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– greggi |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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– semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi |
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ex ex 7107 , ex ex 7109 ed ex ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Bigiotteria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex ex 7218 , da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex ex 7224 , da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
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ex ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
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ex ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
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– Rame raffinato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi |
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e avanzi di rame |
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7404 |
Cascami e avanzi di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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7501 a 7503 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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7601 |
Alluminio greggio. |
Fabbricazione:
o Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e avanzi di alluminio. |
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7602 |
Cascami o avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 7616 |
Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio |
Fabbricazione:
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Capitolo 77 |
Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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7801 |
Piombo greggio: |
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– Piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da piombo d’opera |
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– altro |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7802 |
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7802 |
Cascami e avanzi di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7902 |
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7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 8002 |
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8002 e 8007 |
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
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– Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 8202 a 8205 . Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione:
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione:
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ex ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pale da dolce, coltelli da pesce o da burro, pinze da zucchero e simili utensili da cucina e posate |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni, fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8401 |
Elementi combustibili per reattori nucleari |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto (12) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporanea-mente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8403 ed ex ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8419 |
Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
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– Rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine e apparecchi per la produzione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8441 |
Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8444 a 8447 |
Macchine di queste voci per l’industria tessile |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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– Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore |
Fabbricazione in cui:
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– altre |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a sfere o a rulli |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8485 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 85 |
Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8504 |
Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8520 |
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8524 |
Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: |
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– Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere; apparecchi fotografici numerici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 : |
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– Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altre |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8535 e 8536 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8541 |
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8542 |
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): |
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– Con motore a pistone alternativo di cilindrata: |
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– non superiore a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– superiore a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8804 |
Paracaduti a motore («rotochute») |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare gli scafi della voce 8906 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, fatta eccezione per: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9014 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9017 |
Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9018 |
Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
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– Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9024 |
Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |
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– Parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 91 |
Orologeria; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9111 |
Casse per orologi e loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9112 |
Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
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– Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi e munizioni; loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9401 ed ex ex 9403 |
Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, della voce 9401 o 9403 , a condizione che:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione:
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ex ex 9506 |
Mazze da golf e loro parti |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 9601 ed ex ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |
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ex ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione:
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9608 |
Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione:
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ex ex 9613 |
Accenditori ed accendini piezoelettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9614 |
Pipe, comprese le teste |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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Capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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(1) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(2) I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.
(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.
(4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.
(7) Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.
(8) L’uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
(9) Cfr. nota introduttiva 6.
(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.
ALLEGATO III
Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1
Istruzioni per la stampa
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1. |
Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm (è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza) ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. |
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2. |
Le autorità pubbliche degli Stati membri della Comunità e dell’Albania possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. |
ALLEGATO IV
Testo della dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …. (2)
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Versione italiana
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale … (2).
… (3)
(Luogo e data)
… (4)
(Firma dell’esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.
(4) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
PROTOCOLLO N. 5
sui trasporti terrestri
Articolo 1
Obiettivo
Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle parti mediante l’applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.
Articolo 2
Sfera di applicazione
1. La cooperazione riguarda l’intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2. A tale proposito, il presente protocollo riguarda, in particolare:
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le infrastrutture di trasporto nel territorio dell’una o dell’altra parte, nella misura necessaria per conseguire l’obiettivo del presente protocollo, |
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l’accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale, |
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gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica, |
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la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali, e |
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gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) «traffico comunitario di transito»: trasporto di merci in transito attraverso il territorio albanese, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;
b) «traffico di transito albanese»: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dall’Albania e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione dell’Albania, effettuato da un vettore stabilito in Albania;
c) «trasporto combinato»: trasporto di merci nel quale l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d’aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:
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fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure |
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in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco. |
TITOLO I
INFRASTRUTTURE
Articolo 4
Disposizione generale
Le parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, che funga da strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso l’Albania, segnatamente lungo il corridoio paneuropeo VIII, l’asse Nord-Sud e i collegamenti con l’area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica.
Articolo 5
Programmazione
Lo sviluppo sul territorio albanese di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità dell’Albania e della regione dell’Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e l’Albania. Questa rete è stata definita in un memorandum d’intesa per lo sviluppo di una rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato dai ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.
Articolo 6
Aspetti finanziari
1. La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell’articolo 112 dell’accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all’articolo 5 del presente protocollo mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.
2. Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggia per quanto possibile l’uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.
TITOLO II
TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO
Articolo 7
Disposizione generale
Le parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso l’Albania avvenga in condizioni più rispettose dell’ambiente.
Articolo 8
Aspetti particolari in materia di infrastrutture
Nell’ambito dell’ammodernamento delle ferrovie albanesi, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.
Articolo 9
Misure di sostegno
Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.
Dette misure mirano a:
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incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato, |
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rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o dell’Albania nell’ambito delle rispettive legislazioni, |
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incoraggiare l’uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l’impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere, |
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migliorare la rapidità e l’affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
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prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso. |
Articolo 10
Ruolo delle ferrovie
Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:
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intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell’ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto, |
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creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell’utente, |
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preparare la partecipazione dell’Albania all’attuazione e alla futura evoluzione dell’acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie. |
TITOLO III
TRASPORTO STRADALE
Articolo 11
Disposizioni generali
1. Per quanto riguarda l’accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e l’Albania oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.
Tuttavia, nell’attesa che sia concluso un accordo tra la Comunità e l’Albania sull’accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all’articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all’articolo 13, paragrafo 2, l’Albania collabora con gli Stati membri per apportare a detti accordi bilaterali o strumenti le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.
2. Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso l’Albania e al traffico di transito albanese attraverso la Comunità.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all’articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con l’Albania, la questione viene sottoposta al Consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell’articolo 118 dell’accordo. Le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.
4. Qualora la Comunità europea fissi norme volte a ridurre l’inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell’Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Albania che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.
5. Le parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e dell’Albania. Ciascuna parte prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell’altra parte.
Articolo 12
Accesso al mercato
Le parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:
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soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l’attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti dell’Albania, |
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un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le parti su basi di reciprocità. |
Articolo 13
Imposte, pedaggi ed altri oneri
1. Le parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
2. Le parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull’imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Tale accordo è inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e dell’Albania per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. L’Albania si impegna a notificare alla Commissione delle Comunità europee, su richiesta, l’importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.
4. Fintantoché non saranno stati conclusi l’accordo di cui al paragrafo 2 e all’articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso l’Albania, proposte dopo la data di entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione sono soggette ad una procedura di consultazione preventiva.
Articolo 14
Pesi e dimensioni
1. L’Albania accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all’articolo 5. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dell’accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Albania possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
2. L’Albania cerca di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e fa quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all’articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.
Articolo 15
Ambiente
1. Per tutelare l’ambiente, le parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
2. Nell’intento di fornire all’industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.
I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l’ambiente possono circolare sul territorio delle parti senza ulteriori restrizioni.
3. Per quanto riguarda l’introduzione di nuove norme, le parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.
Articolo 16
Aspetti sociali
1. L’Albania armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.
2. L’Albania, quale parte contraente dell’Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell’evoluzione della normativa sociale nel settore.
3. Le parti collaborano per garantire l’attuazione e l’applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.
4. Le parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull’accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.
Articolo 17
Disposizioni relative al traffico
1. Le parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le parti favoriscono l’introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d’informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le parti cercano inoltre di armonizzare l’assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze.
Articolo 18
Sicurezza stradale
1. L’Albania armonizza, entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, su quella della Comunità.
2. L’Albania, quale parte contraente dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3. Le parti collaborano all’attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.
TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ
Articolo 19
Semplificazione delle formalità
1. Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.
3. Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l’adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Estensione della sfera di applicazione
Se, in base all’esperienza acquisita durante l’applicazione del presente protocollo, una delle parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nella sua sfera d’applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all’altra parte.
Articolo 21
Applicazione
1. La cooperazione tra le parti si svolge nell’ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell’articolo 121 dell’accordo.
2. In particolare, il sottocomitato:
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a) |
elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell’ambiente; |
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b) |
analizza l’applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi; |
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c) |
procede, due anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito; e |
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d) |
coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito. |
PROTOCOLLO N. 6
sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) «autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
c) «autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
e) «operazione che viola la legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.
Articolo 2
Sfera di applicazione
1. Le parti si prestano reciproca assistenza nell’ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a tale legislazione.
2. L’assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l’applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell’autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione delle informazioni sia autorizzata da tale autorità.
3. L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
Articolo 3
Assistenza a richiesta
1. A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che potrebbero essere operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:
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a) |
se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato; |
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b) |
se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato. |
3. A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende le misure necessarie, nell’ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:
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a) |
sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale; |
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b) |
sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale; |
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c) |
sulle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e |
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d) |
sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione. |
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
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— |
attività che sono o che sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l’altra parte, |
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— |
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale, |
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— |
merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale, |
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— |
persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale, e |
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— |
mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale. |
Articolo 5
Consegna, notifica
A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:
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— |
consegnare tutti i documenti, o |
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— |
notificare tutte le decisioni, |
provenienti dall’autorità richiedente e rientranti nella sfera di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell’autorità richiedente.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Vengono corredate dai documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
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a) |
autorità richiedente; |
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b) |
misura richiesta; |
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c) |
oggetto e motivo della domanda; |
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d) |
disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa; |
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e) |
ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine; e |
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f) |
esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate. |
3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima. Questo requisito non si applica ai documenti da cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.
Articolo 7
Espletamento delle domande
1. Per evadere le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall’autorità interpellata in virtù del presente protocollo.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell’autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, che occorrano all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L’autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, alle copie autenticate o ad altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.
Articolo 9
Deroghe all’obbligo di prestare assistenza
1. L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza a titolo del presente accordo:
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a) |
possa pregiudicare la sovranità dell’Albania o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o |
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b) |
possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2; o |
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c) |
violi un segreto industriale, commerciale o d’ufficio. |
2. L’assistenza può essere rinviata dall’autorità interpellata qualora interferisca in un’indagine, in un’azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per stabilire se l’assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può esigere.
3. Se l’autorità richiedente domanda un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all’autorità richiedente.
Articolo 10
Scambio di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte. Sono coperte dal segreto d’ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.
2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte che li può fornire. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità.
3. L’utilizzazione, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
Articolo 11
Periti e testimoni
Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.
Articolo 12
Spese di assistenza
Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.
Articolo 13
Applicazione
1. L’attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell’Albania e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per l’applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 14
Altri accordi
1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
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— |
non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali, |
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— |
sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l’Albania, e |
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— |
non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere d’interesse comunitario. |
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l’Albania, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all’applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 120 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA CECA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL’IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e del trattato sull’Unione europea,
in appresso denominate «Stati membri», e
DELLA COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «la Comunità»,
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ALBANIA,
dall’altra,
riuniti a Lussemburgo il 12 giugno 2006 per la firma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo», hanno adottato i testi seguenti:
l’accordo, e i suoi allegati I-V, ossia:
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Allegato I — Concessioni tariffarie accordate dall’Albania ai prodotti industriali della Comunità |
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Allegato II a) — Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a)] |
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Allegato II b) — Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b)] |
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Allegato II c) — Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c)] |
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Allegato III — Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi |
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Allegato IV — Stabilimento: Servizi finanziari |
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Allegato V — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
e i seguenti protocolli:
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Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici |
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Protocollo n. 2 sugli scambi tra l’Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati |
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Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato |
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Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa |
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Protocollo n. 5 sui trasporti terrestri |
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Protocollo n. 6 sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. |
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno adottato le seguenti dichiarazioni congiunte elencate in appresso e allegate al presente atto finale:
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Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 22 e 29 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta relativa all’articolo 41 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta relativa all’articolo 46 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta relativa all’articolo 48 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta relativa all’articolo 61 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta relativa all’articolo 73 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta relativa all’articolo 80 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta relativa all’articolo 126 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta sull’immigrazione legale, sulla libera circolazione e sui diritti dei lavoratori |
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Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra e al protocollo n. 4 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino e al protocollo n. 4 dell’accordo |
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Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 5 dell’accordo. |
I plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno preso atto della dichiarazione della Comunità di seguito indicata, allegata al presente atto finale:
Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000.
Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de dos mil seis.
V Luxemburku, dne dvanáctého června dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.
Fait à Lussemburgo, le douze juin deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.
Luksemburgā, divtūkstoš sestă gada divpadsmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące szóstego.
Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.
V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tolfe juni tjugohundrasex.
Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjasthtë.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la Republique française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Për Republikën e Shqipërisë
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AGLI ARTICOLI 22 E 29 DELL’ACCORDO
Le parti dichiarano che nell’attuare gli articoli 22 e 29 esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l’incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dall’Albania con paesi terzi (esclusi i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE e altri paesi limitrofi che non sono Stati membri dell’Unione europea). Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità dall’Albania qualora quest’ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL’ARTICOLO 41 DELL’ACCORDO
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1. |
La Comunità si dichiara disposta a esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione dell’Albania al cumulo diagonale delle norme d’origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale. |
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2. |
In considerazione di quanto precede, l’Albania si dichiara disposta a creare zone di libero scambio, in particolare con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE. |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL’ARTICOLO 46 DELL’ACCORDO
Si conviene che l’espressione «figli» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL’ARTICOLO 48 DELL’ACCORDO
Si conviene che l’espressione «loro familiari» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL’ARTICOLO 61 DELL’ACCORDO
Le parti convengono che le disposizioni di cui all’articolo 61 non siano tali da impedire restrizioni eque e non discriminatorie all’acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle parti in materia di proprietà di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati.
Resta inteso che i cittadini albanesi sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell’Unione europea in conformità della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformità della normativa nazionale vigente negli Stati membri dell’Unione europea.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL’ARTICOLO 73 DELL’ACCORDO
Le parti convengono che, ai fini dell’accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d’autore, ivi compresi i diritti d’autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati e indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d’origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL’ARTICOLO 80 DELL’ACCORDO
Le parti sono consapevoli dell’importanza che la popolazione e il governo dell’Albania attribuiscono alla prospettiva della liberalizzazione del regime dei visti. I progressi in questo settore dipenderanno comunque dal modo in cui l’Albania attuerà le riforme principali, volte a consolidare lo Stato di diritto e a combattere la criminalità organizzata, la corruzione e l’immigrazione clandestina, e rafforzerà la sua capacità amministrativa per quanto riguarda il controllo delle frontiere e la sicurezza dei documenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL’ARTICOLO 126 DELL’ACCORDO
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1. |
Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione pratica dell’accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all’articolo 126 dell’accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell’accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell’accordo consiste:
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2. |
Le parti convengono che le «misure opportune» di cui all’articolo 126 sono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell’articolo 126, l’altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie. |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL’IMMIGRAZIONE LEGALE, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE E SUI DIRITTI DEI LAVORATORI
Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra l’Albania e detto Stato membro.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA E AL PROTOCOLLO N. 4 DELL’ACCORDO
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1. |
L’Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. |
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2. |
Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. |
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E AL PROTOCOLLO N. 4 DELL’ACCORDO
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1. |
L’Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. |
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2. |
Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 5 DELL’ACCORDO
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1. |
La Comunità e l’Albania prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l’omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 1o gennaio 2001 (1):
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2. |
In futuro, la Comunità e l’Albania cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all’avanguardia e a carburanti di migliore qualità. |
(1) Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000
Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (1), la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, compresa l’Albania, la Comunità europea dichiara quanto segue:
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in applicazione dell’articolo 30 dell’accordo, finché sarà di applicazione il regolamento modificato (CE) n. 2007/2000 del Consiglio si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nell’accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli; |
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— |
in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, verrà abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell’articolo 27, paragrafo 1 dell’accordo. |