31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 88/90


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 22 aprile 2008

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2006, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

(2009/196/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2006 (1),

visti i conti annuali delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2006 — Volume I (C6-0370/2007) (2),

vista la relazione annuale all’autorità di bilancio del Garante europeo per la protezione dei dati sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2006,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 nonché le relazioni speciali della Corte dei conti, unitamente alle risposte delle istituzioni controllate (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0094/2008),

1.

concede il discarico al Garante europeo per la protezione dei dati per l’esecuzione del suo bilancio per l’esercizio 2006;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che la accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Harald RØMER


(1)  GU L 78 del 15.3.2006.

(2)  GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.

(3)  GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.

(4)  GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 22 aprile 2008

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2006, sezione IX — Garante europeo per la protezione dei dati

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2006 (1),

visti i conti annuali delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2006 — Volume I (C6-0370/2007) (2),

vista la relazione annuale all’autorità di bilancio del Garante europeo per la protezione dei dati sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2006,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 nonché le relazioni speciali della Corte dei conti, unitamente alle risposte delle istituzioni controllate (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0094/2008),

1.

prende atto che nel 2006 il Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD) disponeva di stanziamenti di impegno pari a un totale di 4 138 378 EUR (2005: 2 840 733 EUR) con un tasso di utilizzo del 93,3 %;

2.

prende atto che la relazione contabile sul Garante europeo per la protezione dei dati effettuata dalla Corte dei conti non ha dato adito a osservazioni materiali per quanto riguarda il GEPD; prende atto che in seguito all’introduzione della contabilità per competenza a partire del 1o gennaio 2005 il rendiconto finanziario del GEDP per il 2006 evidenzia un risultato economico negativo (di 1 402 513 EUR) e totali identici di attività e passività (23 517 EUR);

3.

prende atto che il 7 dicembre 2006 l’accordo di cooperazione amministrativa tra i Segretari generali della Commissione, del Parlamento e del Consiglio, firmato assieme al GEPD, è stato rinnovato per altri tre anni a decorrere dal 16 gennaio 2007;

4.

prende atto che, sulla base del suddetto accordo di cooperazione, la gestione amministrativa di tutte le missioni del GEPD è garantita dall’Ufficio Liquidazione e Pagamenti della Commissione e che le stesse norme interne si applicano al rimborso delle spese di soggiorno sostenute in missione per le sue due categorie, membri e personale;

5.

rileva con soddisfazione che i processi di verifiche preliminari ex post e di formulazione di pareri definitivi da parte del GEPD stanno andando avanti positivamente e che il termine della primavera 2007 imposto dal GEPD ha spinto le istituzioni e gli organismi ad accrescere i loro sforzi per assolvere i loro obblighi in materia di notifica;

6.

prende atto che con decisione del 7 novembre 2006 del GEDP ha deciso di istituire una struttura interna di controllo consona alle sue attività e requisiti;

7.

plaude alla pubblicazione da parte del GEPD e del garante aggiunto, ogni anno, di una dichiarazione dei loro interessi economici e finanziari in un formato simile a quello compilato annualmente dai deputati al Parlamento europeo, contenente informazioni pertinenti su aspetti quali le attività professionali e gli impieghi o attività remunerate dichiarabili;

8.

si congratula con il GEPD per la sua decisione del 12 settembre 2007 di aderire all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6) nell’applicare il regime istituito mediante regolamento (CE) n. 1037/1999 (7).


(1)  GU L 78 del 15.3.2006.

(2)  GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.

(3)  GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.

(4)  GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(7)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).