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9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/32 |
DECISIONE 2008/783/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/677/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (1) (Operazione EUFOR Tchad/RCA). |
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(2) |
L’articolo 10, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato. |
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(3) |
A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione EUFOR Tchad/RCA (l’accordo). |
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(4) |
L’accordo dovrebbe essere approvato a nome dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana è approvato a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA)
L’UNIONE EUROPEA (UE),
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
dall’altra,
in seguito denominate «le parti»,
TENUTO CONTO:
dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA),
dell’invito a partecipare all’operazione diretta dall’UE rivolto alla Repubblica di Croazia,
del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del Comitato militare dell’UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica di Croazia all’operazione diretta dall’UE,
della decisione CHAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, relativa all’accettazione del contributo di paesi terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (1), e della decisione CHAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2008, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (2), come modificate dalla decisione CHAD/3/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 maggio 2008 (3), e dalla decisione CHAD/4/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 settembre 2008 (4),
della decisione della Repubblica di Croazia del 15 luglio 2008 di partecipare all’operazione EUFOR Tchad/RCA,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Partecipazione all’operazione
1. La Repubblica di Croazia aderisce all’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di estendere l’operazione EUFOR Tchad/RCA, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Repubblica di Croazia all’operazione EUFOR Tchad/RCA lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.
3. La Repubblica di Croazia assicura che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione EUFOR Tchad/RCA effettuino la propria missione conformemente:
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all’azione comune 2007/677/PESC e alle eventuali successive modifiche, |
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al piano operativo, |
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alle misure di attuazione. |
4. Le forze e il personale distaccato dalla Repubblica di Croazia che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione EUFOR Tchad/RCA.
5. La Repubblica di Croazia informa a tempo debito il comandante dell’operazione EUFOR Tchad/RCA di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.
Articolo 2
Status delle forze
1. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell’operazione EUFOR Tchad/RCA da parte della Repubblica di Croazia è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze convenute tra l’Unione europea e gli Stati interessati.
2. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Repubblica del Ciad e della Repubblica centrafricana è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Croazia.
3. Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Croazia esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all’operazione EUFOR Tchad/RCA.
4. La Repubblica di Croazia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione EUFOR Tchad/RCA, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Repubblica di Croazia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.
5. La Repubblica di Croazia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione EUFOR Tchad/RCA ed a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il testo di tale dichiarazione è allegato al presente accordo.
Articolo 3
Informazioni classificate
1. La Repubblica di Croazia adotta le misure adeguate per assicurare che le informazioni classificate dell’UE siano protette in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (5), e agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE.
2. Le disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, firmato il 10 aprile 2006, sono applicate nell’ambito dell’operazione EUFOR Tchad/RCA.
Articolo 4
Catena di comando
1. L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione EUFOR Tchad/RCA resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione EUFOR Tchad/RCA. Il comandante dell’operazione EUFOR Tchad/RCA può delegare i suoi poteri.
3. La Repubblica di Croazia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.
4. Il comandante dell’operazione EUFOR Tchad/RCA può, previa consultazione della Repubblica di Croazia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica di Croazia.
5. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica di Croazia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione EUFOR Tchad/RCA. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
Articolo 5
Aspetti finanziari
1. La Repubblica di Croazia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione EUFOR Tchad/RCA, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (6).
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Repubblica di Croazia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibili, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.
Articolo 6
Contributo ai costi comuni
La Repubblica di Croazia è esonerata dai contributi ai costi comuni dell’operazione EUFOR Tchad/RCA.
Articolo 7
Disposizioni di attuazione dell’accordo
Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica di Croazia.
Articolo 8
Inadempienza
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese per via diplomatica.
Articolo 9
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Croazia all’operazione EUFOR Tchad/RCA.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2008 in lingua inglese in due copie.
Per l’Unione europea
Per la Repubblica di Croazia
(1) GU L 56 del 29.2.2008, pag. 64.
(2) GU L 107 del 17.4.2008, pag. 60.
(3) GU L 144 del 4.6.2008, pag. 82.
(4) GU L 247 del 16.9.2008, pag. 54.
DICHIARAZIONI
DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFI 5 E 6, DELL’ACCORDO
Dichiarazione degli Stati membri dell’UE
«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Croazia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione EUFOR Tchad/RCA, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
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siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica di Croazia nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione EUFOR Tchad/RCA, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o |
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risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Croazia, purché l’uso sia connesso all’operazione EUFOR Tchad/RCA e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione EUFOR Tchad/RCA proveniente dalla Repubblica di Croazia nell’utilizzare detti mezzi.» |
Dichiarazione della Repubblica di Croazia
«La Repubblica di Croazia, nell’aderire all’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato partecipante all’operazione EUFOR Tchad/RCA per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione EUFOR Tchad/RCA, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
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siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione EUFOR Tchad/RCA, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o |
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risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione EUFOR Tchad/RCA, purché l’uso sia connesso all’operazione EUFOR Tchad/RCA e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione EUFOR Tchad/RCA nell’utilizzare detti mezzi.» |