29.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2008
relativa alla conclusione di un protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania
(2008/275/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Bulgaria e la Romania hanno firmato accordi bilaterali con il Regno del Marocco in materia di servizi aerei rispettivamente il 14 ottobre 1966 e il 6 dicembre 1971. |
(2) |
La Commissione ha negoziato con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario. |
(3) |
L'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) (di seguito denominato «l'accordo orizzontale») è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data. |
(4) |
Il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (3) è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007. |
(5) |
È necessario adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dell'accordo orizzontale per tenere conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri. |
(6) |
Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato siglato il 19 marzo 2007. |
(7) |
È opportuno approvare il suddetto protocollo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito denominato «il protocollo») è approvato a nome della Comunità.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo (4).
Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) Parere dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 18.
(3) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(4) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
PROTOCOLLO
che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL REGNO DEL MAROCCO,
dall'altra,
di seguito denominate «le Parti»,
VISTI gli accordi tra la Bulgaria e la Romania e il Regno del Marocco, firmati rispettivamente il 14 ottobre 1966 a Rabat e il 6 dicembre 1971 a Bucarest,
VISTO l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (di seguito denominato «l'accordo orizzontale»),
VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e, quindi, alla Comunità il 1o gennaio 2007,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:
«— |
Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966 (di seguito denominato “l'accordo Marocco-Bulgaria”), |
— |
Accordo tra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971 (di seguito denominato “l'accordo Marocco-Romania”). |
Modificato dal memorandum d'intesa firmato a Rabat il 29 febbraio 1996».
Articolo 2
All'allegato II dell'accordo orizzontale sono aggiunte le disposizioni seguenti:
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alla lettera a) (designazione da parte di uno Stato membro):
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alla lettera b) (rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi):
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alla lettera c) (controllo regolamentare):
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alla lettera d) (tassazione del carburante per aerei):
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alla lettera e) (tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea):
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Articolo 3
Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.