8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2007

relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

(2007/800/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (1), l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio.

(2)

La Commissione, per conto della Comunità, ha negoziato con la Repubblica di Turchia un accordo relativo alla partecipazione di tale paese alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

(3)

Fatta salva la sua conclusione, è opportuno firmare il presente accordo a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, a nome della Comunità e con riserva della sua conclusione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito la «Comunità»

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA, di seguito la «Turchia»,

dall’altro,

in appresso denominate «parti contraenti»,

RAMMENTANDO che il Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 ha reso la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari uno strumento per rafforzare la strategia di preadesione;

CONSIDERANDO che la Comunità europea, con regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio (1), in seguito denominato il «regolamento», ha istituito l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, in seguito denominato «l’Osservatorio»;

CONSIDERANDO che, in virtù dell’articolo 13 del regolamento, l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri;

CONSIDERANDO che la Turchia condivide gli scopi e gli obiettivi che il regolamento attribuisce all’Osservatorio, in quanto l’obiettivo ultimo di tale paese è di diventare membro dell’Unione europea;

CONSIDERANDO che la Turchia accetta la descrizione delle funzioni dell’Osservatorio e il suo metodo di lavoro, nonché i settori prioritari indicati dal regolamento;

CONSIDERANDO che in Turchia esiste un’istituzione idonea a essere inserita nella rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione

La Turchia partecipa a pieno titolo alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («l’Osservatorio»), secondo le modalità previste dal presente accordo.

Articolo 2

Rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze

1.   La Turchia è inserita nella rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze («Reitox»).

2.   Entro 28 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Turchia notifica all’Osservatorio gli elementi costitutivi della rete di informazioni nazionale, compreso il proprio osservatorio nazionale, e fornisce le denominazioni di tutti gli altri centri specializzati che potrebbero dare un utile contributo all’attività dell’Osservatorio.

Articolo 3

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell’Osservatorio invita un rappresentante della Turchia a partecipare alle sue riunioni. Il rappresentante partecipa a pieno titolo senza diritto di voto. Tuttavia, in casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può convocare una riunione ristretta ai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea su questioni che interessano specificamente la Comunità e gli Stati membri.

Il consiglio di amministrazione, in sedute comuni con i rappresentanti della Turchia, precisa le modalità della partecipazione di tale paese alle attività dell’Osservatorio.

Articolo 4

Bilancio

La Turchia contribuisce finanziariamente alle attività dell’Osservatorio in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I del presente accordo; tale allegato costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 5

Protezione e riservatezza dei dati

1.   Qualora, in forza del presente accordo, l’Osservatorio inoltri alle autorità turche, in ottemperanza alla normativa comunitaria e turca, dati personali che non consentono l’identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto per lo scopo prescritto e alle condizioni stabilite dall’autorità che provvede all’invio.

2.   I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti dall’Osservatorio alle autorità turche possono essere pubblicati nel rispetto delle norme comunitarie e turche in materia di diffusione e riservatezza delle informazioni. I dati personali non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3.   I centri specializzati designati in Turchia non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dalla legislazione turca.

4.   In relazione ai dati fornitigli dalle autorità turche, l’Osservatorio è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 6 del regolamento.

Articolo 6

Status giuridico

L’Osservatorio è dotato di personalità giuridica e gode, in Turchia, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto turco.

Articolo 7

Responsabilità

La responsabilità dell’Osservatorio è disciplinata dalle norme di cui all’articolo 16 del regolamento.

Articolo 8

Privilegi e immunità

La Turchia applica all’Osservatorio le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee che, inserito come allegato II del presente accordo, ne costituisce parte integrante.

Articolo 9

Statuto del personale

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini turchi che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore dell’Osservatorio.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di cui le parti si comunicano che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Articolo 11

Validità e recesso

1.   Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. Esso scade con l’adesione della Turchia all’Unione europea.

2.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notificazione.

Съставено в Брюксел на тридесети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne třicátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the thiertieth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le trente octobre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada trīsdesmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de dois mil e sete.

Încħeiat la Bruxelles, treizeci octombrie două mii șapte.

V Bruseli dna tridsiateho októbra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne tridesetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den trettionde oktober tjugohundrasju.

Brüksel'de, otuz Ekim ikibinyedi gününde yapilmiștir.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Avrupa Topluluğu adina

Image

За Република Турция

Por la Republica de Turquia

Za Tureckou republiku

For Republikken Tyrkiet

Für die Republik Türkei

Türgi Vabariigi nimel

Για την Τουρκική Δημοκρατία

For the Republic of Turkey

Pour la République de Turquie

Per la Repubblica di Turchia

Turcijas Republikas vārdā

Turkijos Respublikos vardu

A Torök Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tat-Turkija

Voor de Republiek Turkije

W imieniu Republiki Turcji

Pela República da Turquia

Pentru Republica Turcia

Za Tureckú republiku

Za Republiko Turčijo

Turkin tasavallan puolesta

För Republiken Turkiet

Türkiye Cumhuriyeti adina

Image


(1)  GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).

ALLEGATO I

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA TURCHIA ALL’OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE TOSSICODIPENDENZE

1.

Il contributo finanziario dovuto dalla Turchia al bilancio dell’Unione europea per la sua partecipazione alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in seguito denominato «l’Osservatorio») aumenta progressivamente durante i primi quattro anni, nel corso dei quali la Turchia estende gradualmente la propria partecipazione alle attività dell’Osservatorio. La Turchia contribuisce finanziariamente per gli importi indicati di seguito:

durante il primo anno di partecipazione

100 000 EUR

durante il secondo anno di partecipazione

150 000 EUR

durante il terzo anno di partecipazione

210 000 EUR

durante il quarto anno di partecipazione

271 000 EUR

A partire dal quinto anno di partecipazione, il contributo annuo dovuto è pari al contributo versato il quarto anno indicizzato in base al tasso di incremento della sovvenzione comunitaria all’Osservatorio.

2.

Ai fini del pagamento del contributo, la Turchia può in parte avvalersi dell’assistenza della Comunità, nei limiti di una contribuzione comunitaria del 75 % per il primo anno di partecipazione, del 60 % per il secondo e del 50 % per gli anni successivi. Essendo soggetti a una procedura di programmazione distinta, i fondi comunitari richiesti sono trasferiti mediante una convenzione finanziaria separata. Il saldo del contributo è a carico della Turchia.

3.

Il contributo della Turchia è gestito in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea.

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti della Turchia per partecipare alle attività dell’Osservatorio o a riunioni connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell’Osservatorio sono rimborsate da quest’ultimo conformemente alle procedure applicabili agli Stati membri dell’Unione europea.

4.

Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo dovuto dalla Turchia è calcolato in proporzione al periodo intercorrente tra l’inizio della partecipazione e la fine dell’anno considerato. Negli anni successivi l’importo del contributo è quello fissato nel presente accordo.

ALLEGATO II

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1.   I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2.   Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dell’articolo 12, dell’articolo 13, secondo comma, e dell’articolo 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.