27.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/27 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 2007
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC
(2007/251/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con l’Ucraina un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Ucraina (1) per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(2) |
È opportuno firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo siglato il 2 marzo 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. |
(3) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. TIEFENSEE
(1) GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.
PROTOCOLLO
dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte, e
L’UCRAINA,
dall’altra,
in appresso denominate «le parti», ai fini del presente protocollo,
VISTE le disposizioni del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, che è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007;
CONSIDERATO che l’adesione di due nuovi Stati membri all’UE modificherà le relazioni tra l’Ucraina e l’Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti;
TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l’attuazione degli obiettivi e dei principi dell’APC;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1o marzo 1998 (in appresso denominato «l’accordo») e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, del testo dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 10 aprile 1997, entrato in vigore il 12 ottobre 2000, e del protocollo dell’accordo del 29 aprile 2004, entrato in vigore il 1o febbraio 2006.
Articolo 2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.
Articolo 3
1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri, e dall’Ucraina, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo precedente. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 4
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
2. In attesa della data di entrata in vigore il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dalla data della sua firma.
Articolo 5
1. Il testo dell’accordo, l’atto finale, tutti i documenti allegati e i protocolli degli accordi del 10 aprile 1997 e del 29 aprile 2004 sono redatti nelle lingue bulgara e rumena.
2. I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché i protocolli degli accordi del 10 aprile 1997 e del 29 aprile 2004.
Articolo 6
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil siete.
V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Μαρτίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemilasette.
Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit septītajā martā.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hatodik év március havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussel, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste maart tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Março de dois mil e sete.
Adoptat la Bruxelles, douăzeci și cinci martie două mii șapte.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícsedem.
V Bruslju, sedemindvajsetega marca leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars tjugohundrasju.
Зa държaвите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
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Euroopan yhteisöjen puolesta
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Ukraina nimel
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For Ukraine
Pour l’Ukraine
Per l’Ucraina
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Ukrainos vardu
Ukrajna részéről
Għall-Ukrajna
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W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Pentru Ucraina
Za Ukrajinu
Za Ukrajino
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar