30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2027/2006 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2006
relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità e la Repubblica del Capo Verde hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Capo Verde. |
(2) |
È opportuno approvare il suddetto accordo. |
(3) |
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.
Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
Categoria di pesca |
Tipo di nave |
Stato membro |
Licenze o contingente |
Pesca del tonno |
Pescherecci con palangari di superficie |
Spagna |
41 |
Portogallo |
7 |
||
Pesca del tonno |
Tonniere congelatrici con reti a circuizione |
Spagna |
12 |
Francia |
13 |
||
Pesca del tonno |
Tonniere con lenze e canne |
Spagna |
7 |
Francia |
4 |
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca capoverdiana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA
tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde
LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità»,
da una parte,
La Repubblica del Capo Verde, di seguito denominata «Capo Verde»,
dall'altra,
di seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Capo Verde, in particolare nell’ambito della convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,
CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle proprie risorse alieutiche attraverso la cooperazione,
TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
RICONOSCENDO che il Capo Verde esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito denominata ICCAT,
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,
DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile volta a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,
CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,
DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,
DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle acque del Capo Verde e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque,
RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:
— |
la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel Capo Verde; |
— |
le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle acque del Capo Verde; |
— |
la cooperazione per quanto riguarda le modalità di controllo della pesca nelle acque del Capo Verde, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; |
— |
associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente accordo si intende per:
a) |
«autorità del Capo Verde»: il governo del Capo Verde; |
b) |
«autorità della Comunità»: la Commissione europea; |
c) |
«acque del Capo Verde»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde in materia di pesca; |
d) |
«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi; |
e) |
«nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità; |
f) |
«società mista»: una società commerciale costituita nel Capo Verde da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate; |
g) |
«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Capo Verde, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo; |
h) |
«trasbordo»: il trasferimento, in mare o in porto, della totalità o di parte delle catture detenute a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; |
i) |
«armatore»: la persona giuridicamente responsabile del peschereccio, che lo dirige e lo controlla; |
j) |
«marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marinai capoverdiani sono, in questo senso, marinai ACP. |
Articolo 3
Principi e obiettivi per l’attuazione del presente accordo
1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi definiti dal codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.
2. Le parti cooperano al fine di monitorare i risultati dell’attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e svolgono un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine di adottare eventuali misure in questo settore.
3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base delle disposizioni del presente accordo. I risultati delle valutazioni saranno analizzati dalla commissione mista di cui all’articolo 9.
4. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale, tenendo conto dello stato delle risorse alieutiche.
5. L’ingaggio di marinai capoverdiani e/o ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
Articolo 4
Cooperazione in campo scientifico
1. Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e il Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.
2. Le due parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 o, se del caso, di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
3. Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.
Articolo 5
Accesso delle navi comunitariealle zone di pesca del Capo Verde
1. Il Capo Verde si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.
2. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore nel Capo Verde. Le autorità capoverdiane notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione e qualsiasi altra disposizione atta ad incidere sulla legislazione della pesca.
3. Il Capo Verde è responsabile dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità del Capo Verde preposte al controllo della pesca.
4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Capo Verde.
Articolo 6
Licenze
1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.
2. La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, le tasse applicabili e le relative modalità di pagamento sono specificate nell’allegato al protocollo.
Articolo 7
Contropartita finanziaria
1. La Comunità concede al Capo Verde una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:
a) |
l’accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca del Capo Verde e |
b) |
il sostegno finanziario della Comunità per la promozione di una pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde. |
2. La componente della contropartita finanziaria di cui al precedente paragrafo è stabilita e gestita, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca nel Capo Verde sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione.
3. La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente secondo le modalità previste dal protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i motivi di seguito elencati:
a) |
eventi straordinari, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque del Capo Verde; |
b) |
una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
c) |
un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
d) |
la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione della politica settoriale della pesca nel Capo Verde, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti; |
e) |
la denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 12; |
f) |
la sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13. |
Articolo 8
Promozione della cooperazionetra gli operatori economici e nella società civile
1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti si impegnano ad attuare un piano d’azione con la partecipazione di operatori capoverdiani e comunitari al fine di dare impulso agli sbarchi locali di navi comunitarie.
5. Le parti incoraggiano, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune nel rigoroso rispetto della legislazione vigente nel Capo Verde e nella Comunità.
Articolo 9
Commissione mista
1. È istituita una commissione mista incaricata di verificare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:
a) |
controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, e la valutazione della sua attuazione; |
b) |
coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca; |
c) |
funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo; |
d) |
riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria; |
e) |
svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo. |
2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nel Capo Verde e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.
Articolo 10
Zona geografica di applicazione
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio del Capo Verde.
Articolo 11
Durata
Il presente accordo si applica per un periodo di cinque anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 12.
Articolo 12
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di eventi straordinari, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte l’intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.
3. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
4. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.
Articolo 13
Sospensione
1. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.
2. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 14
Protocollo e allegato
Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 15
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque capoverdiane sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.
Articolo 16
Abrogazione
Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, entrato in vigore il 24 luglio 1990.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 1o settembre 2006 al 31 agosto 2011
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. Per un periodo di cinque anni decorrente dal 1o settembre 2006, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:
specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982):
— |
tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità, |
— |
tonniere con lenze e canne: 11 unità, |
— |
pescherecci con palangari di superficie: 48 unità. |
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.
Articolo 2
Contropartita finanziaria — modalità di pagamento
1. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1 comprende, da un lato, un importo annuo di 325 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 t/anno, e dall’altro un importo specifico di 60 000 EUR all’anno, destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca capoverdiana. Detto importo specifico forma parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.
3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 385 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.
4. Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque capoverdiane superano le 5 000 tonnellate annue, l’importo di 325 000 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 1 (650 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.
5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 novembre 2006 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2007, 2008, 2009 e 2010 per gli anni successivi.
6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’assegnazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Capo Verde.
7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del tesoro pubblico aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.
Articolo 3
Cooperazione per una pesca responsabile — riunione scientifica
1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi del codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità del Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.
3. Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, eventualmente a seguito di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.
Articolo 4
Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all’articolo 3, paragrafo 3, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Capo Verde. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio dei quantitativi corrispondenti all’importo annuo complessivo riveduto, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.
2. Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.
3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.
Articolo 5
Nuove possibilità di pesca
1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità del Capo Verde. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
2. Le parti dovrebbero incoraggiare la pesca sperimentale, soprattutto in relazione alle specie di acque profonde presenti nelle acque del Capo Verde. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti.
Le parti praticano la pesca sperimentale nel rispetto dei parametri da esse concordati, se del caso mediante un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per l’esercizio della pesca sperimentale dovrebbero essere concesse per un periodo massimo di sei mesi.
Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, il governo del Capo Verde può concedere alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie per il restante periodo d’applicazione del protocollo vigente. In questo caso sarà aumentata la contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale.
Articolo 6
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore
1. Qualora circostanze straordinarie, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Capo Verde, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.
2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.
3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’Articolo 6 dell’accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.
Articolo 7
Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde
1. Una quota pari all’ottanta per cento (80 %) della contropartita finanziaria totale fissata all’articolo 2 è destinata ogni anno allo sviluppo e all’attuazione di iniziative volte a promuovere una pesca responsabile e sostenibile nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Capo Verde.
Tale dotazione è gestita dal Capo Verde in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e il Capo Verde concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:
a) |
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e i relativi importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007; |
b) |
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate; |
c) |
i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti. |
3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista.
4. Il Capo Verde decide ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Capo Verde notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o maggio dell’anno precedente.
5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adattare ai suddetti risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.
Articolo 8
Controversie — sospensione dell’applicazione del protocollo
1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 9
Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:
a) |
le autorità competenti del Capo Verde notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica; |
b) |
in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Capo Verde possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea; |
c) |
l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento. |
Articolo 10
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Capo Verde nell’ambito del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.
Articolo 11
Clausola di revisione
Le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell’allegato e delle relative appendici e, se del caso, modificarle a metà percorso.
Articolo 12
Abrogazione
L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.
Articolo 13
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Essi si applicano a decorrere dal 1o settembre 2006.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ
CAPITOLO I
FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE
Sezione 1
Rilascio Delle Licenze
1. |
Nell’ambito del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 1o settembre 2006 al 31 agosto 2011, può essere rilasciata una licenza di pesca per la zona di pesca del Capo Verde unicamente alle navi che ne hanno diritto. |
2. |
L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nel Capo Verde. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione capoverdiana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nel Capo Verde nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità. |
3. |
Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Capo Verde. La domanda di licenza reca in questo caso il nome e l’indirizzo di tale rappresentante. Le navi che chiedono una licenza di pesca e intendono effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Capo Verde devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Capo Verde. |
4. |
Le autorità competenti della Comunità presentano al Ministero della pesca del Capo Verde una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo di validità richiesto. |
5. |
Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I. |
6. |
Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
|
7. |
Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità del Capo Verde conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del protocollo. |
8. |
I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, i diritti per i trasbordi e gli oneri per prestazioni di servizi. |
9. |
Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal Ministero della pesca del Capo Verde, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 6. |
10. |
Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza può essere trasmessa, se del caso, direttamente al raccomandatario della nave con copia alla delegazione. |
11. |
La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. |
12. |
Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria, senza che debba essere versato un nuovo canone. In tal caso, ai fini della determinazione di un eventuale pagamento supplementare, il volume delle catture sarà calcolato sulla base della somma delle catture complessivamente effettuate dalle due navi. |
13. |
L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca del Capo Verde tramite la delegazione della Commissione europea. |
14. |
La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca del Capo Verde. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea nel Capo Verde. |
15. |
La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità del Capo Verde, la nave è iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare che è trasmesso alle autorità del Capo Verde incaricate del controllo della pesca. Una copia del suddetto elenco può essere ottenuta per telefax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo. |
Sezione 2
Condizioni di Licenza — Canoni e Anticipi
1. |
Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. |
2. |
Il canone per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde è fissato a 35 EUR per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie e a 25 EUR per le tonniere con lenze e canne. |
3. |
Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
|
4. |
Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee entro il 31 luglio dell’anno n + 1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) e l’INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas del Capo Verde) tramite la delegazione della Commissione europea. |
5. |
Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca e agli armatori per verifica e approvazione. Esso può essere contestato dalle autorità del Capo Verde, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, con argomentazioni debitamente giustificate. In caso di disaccordo la questione è sottoposta all’esame della commissione mista. Il computo si ritiene accettato se non vengono presentate obiezioni entro il termine indicato. |
6. |
Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità del Capo Verde entro il 30 settembre dell’anno successivo sul conto previsto alla sezione 1, punto 7, del presente capitolo. |
7. |
Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore. |
CAPITOLO II
ZONE DI PESCA
1. |
Le navi della Comunità possono esercitare attività di pesca nelle zone seguenti:
|
CAPITOLO III
REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
1. |
Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:
|
2. |
Tutte le navi autorizzare ad esercitare attività di pesca nelle acque del Capo Verde nell’ambito dell’accordo devono notificare le loro catture al Ministero della pesca del Capo Verde ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La notifica delle catture è effettuata secondo le modalità in appresso specificate.
|
3. |
In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo del Capo Verde si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata fino all’espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente nel Capo Verde. Ciò è notificato allo Stato membro di bandiera e alla Commissione. |
CAPITOLO IV
SBARCO
Le due parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti capoverdiani.
1. Sbarchi
|
Le tonniere comunitarie che decidono di sbarcare le loro catture in un porto capoverdiano beneficiano, per ogni tonnellata sbarcata, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato nel capitolo I, sezione 2, punto 2, dell’allegato. |
|
Un’ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione del Capo Verde. |
|
Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50 % del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell’allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo. |
2. Le modalità applicabili al controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati saranno definite nella prima riunione della commissione mista.
3. Valutazione
Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati in sede di commissione mista in funzione dell’impatto socioeconomico generato dagli sbarchi effettuati nell’anno in questione.
CAPITOLO V
IMBARCO DI MARINAI
1. |
Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP, compresi cittadini capoverdiani, alle condizioni e nei limiti seguenti:
|
2. |
Gli armatori faranno il possibile per imbarcare ulteriori marinai capoverdiani. |
3. |
Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in elenchi presentati dalle autorità competenti dei paesi ACP interessati, tra cui il Capo Verde. |
4. |
Qualora vengano ingaggiati cittadini capoverdiani in conformità del punto 1 del presente capitolo, l’armatore o un suo rappresentante comunica all’autorità competente del Capo Verde i nomi dei marinai locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. |
5. |
La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi comunitarie. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. |
6. |
I contratti di lavoro dei marinai capoverdiani ai sensi del punto 1 del presente capitolo, dei quali è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità marittima del Capo Verde. Tali contratti garantiscono ai marinai di beneficiare del regime di previdenza sociale a loro applicabile, compresa un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. |
7. |
Il salario dei marinai è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità del paese ACP interessato. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi capoverdiani e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL. |
8. |
I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. |
9. |
Tuttavia, in caso di mancato imbarco di marinai dei paesi ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque del paese ACP interessato, un importo forfettario pari a 20 EUR al giorno. Il pagamento di tale importo sarà effettuato entro i termini fissati al punto I.2.6 del presente allegato. |
10. |
L’importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità del paese ACP interessato, sarà utilizzato per la formazione dei marinai-pescatori locali. |
CAPITOLO VI
MISURE TECNICHE
Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per la regione in relazione agli attrezzi da pesca e alle relative specifiche tecniche, nonché qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.
CAPITOLO VII
OSSERVATORI
1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque del Capo Verde nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.
1.1. Su richiesta dell’ORP le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate in particolare nelle acque del Capo Verde.
1.2. L’ORP competente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono aggiornati e comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
1.3. L’ORP competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta dell’ORP competente, tale permanenza può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dall’ORP competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’ORP competente.
4. L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle acque capoverdiane successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sottoregione previsti per l’imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della sottoregione le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.
7. Se l’osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.
8. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:
8.1. |
osserva le attività di pesca delle navi; |
8.2. |
verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca; |
8.3. |
procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici; |
8.4. |
prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati; |
8.5. |
verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca del Capo Verde riportati nel giornale di bordo; |
8.6. |
verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili; |
8.7. |
comunica con qualsiasi mezzo appropriato (via radio, telefax o per via elettronica) i dati relativi alla pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo; tale comunicazione è effettuata una volta alla settimana per le navi operanti nelle acque capoverdiane. |
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.
10. L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la permanenza a bordo, l’osservatore
11.1. |
adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca; |
11.2. |
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. |
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso all’ORP competente con copia al comandante della nave.
13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, secondo le possibilità pratiche della nave.
14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’ORP competente.
15. Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque capoverdiane nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità competenti del Capo Verde secondo le modalità di cui sopra.
CAPITOLO VIII
CONTROLLO
1. La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità del Capo Verde preposte al controllo della pesca al momento dell’elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
2. Entrata e uscita dalla zona
2.1. |
Le navi comunitarie notificano alle autorità del Capo Verde preposte al controllo della pesca, con un anticipo di almeno tre ore, l’intenzione di entrare o uscire dalla zona di pesca del Capo Verde, dichiarando inoltre i quantitativi globali e le specie detenute a bordo. |
2.2. |
Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica (e-mail). |
2.3. |
Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità del Capo Verde è considerata come una nave colta in infrazione. |
2.4. |
Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca. |
3. Procedure di controllo
3.1. |
I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque capoverdiane permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario del Capo Verde incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni. |
3.2. |
La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni. |
3.3. |
Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave. |
4. Controllo via satellite
4.1. |
Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni che saranno adottate nel primo anno d’applicazione del protocollo. Tali disposizioni entreranno in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo capoverdiano alla delegazione della Comunità europea nel Capo Verde, dell’entrata in funzione dell’organismo incaricato del controllo satellitare dei pescherecci nel Capo Verde. |
5. Fermo
5.1. |
Entro un termine massimo di 24 ore le competenti autorità del Capo Verde informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca del Capo Verde. |
5.2. |
Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo. |
6. Verbale di fermo
6.1. |
L’autorità competente del Capo Verde compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave. |
6.2. |
Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. |
6.3. |
Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità del Capo Verde. In caso di infrazione lieve l’autorità competente del Capo Verde può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca. |
7. Riunione di concertazione in caso di fermo
7.1. |
Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità del Capo Verde, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. |
7.2. |
Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo. |
8. Risoluzione del fermo
8.1. |
Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo. |
8.2. |
In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa del Capo Verde. |
8.3. |
Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità del Capo Verde una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione. |
8.4. |
La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Capo Verde. |
8.5. |
Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
|
9. Trasbordi
9.1. |
Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque del Capo Verde effettuano tale operazione nella rada dei porti capoverdiani. |
9.2. |
Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità del Capo Verde, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, le seguenti informazioni:
|
9.3. |
Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca capoverdiana. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità del Capo Verde le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca capoverdiana. |
9.4. |
Nella zona di pesca del Capo Verde è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa del Capo Verde. |
10. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto capoverdiano consentono agli ispettori del Capo Verde di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.
Appendici
1. |
Formulario per la domanda di licenza |
2. |
Giornale di bordo ICCAT |
3. |
Coordinate della zona di pesca del Capo Verde (da trasmettere da parte delle autorità del Capo Verde prima dell’entrata in vigore dell’accordo e del protocollo VMS) |
Appendice 1
Ministero della Pesca
Domanda di licenza per le imbarcazioni straniere adibite alla pesca industriale
1. |
Nome dell’armatore: |
2. |
Indirizzo dell’armatore: |
3. |
Nome del rappresentante o dell’agente locale dell’armatore: |
4. |
Indirizzo del rappresentante o dell’agente locale dell’armatore: |
5. |
Nome del comandante: |
6. |
Nome dell’imbarcazione: |
7. |
Numero di immatricolazione: |
8. |
Data e luogo di costruzione: |
9. |
Stato di bandiera: |
10. |
Porto di immatricolazione: |
11. |
Porto di armamento: |
12. |
Lunghezza fuori tutto: |
13. |
Larghezza: |
14. |
Stazza lorda: |
15. |
Stazza netta: |
16. |
Capacità della stiva: |
17. |
Capacità di refrigerazione o congelamento: |
18. |
Tipo e potenza del motore: |
19. |
Attrezzi da pesca: |
20. |
Numero di marinai: |
21. |
Sistema di comunicazione: |
22. |
Indicativo di chiamata: |
23. |
Segnaletica utilizzata: |
24. |
Operazioni di pesca praticate: |
25. |
Luogo di sbarco delle catture: |
26. |
Zone di pesca: |
27. |
Specie da catturare: |
28. |
Durata di validità: |
29. |
Condizioni particolari: |
30. |
Altre attività del richiedente nel Capo Verde: |
Parere della direzione generale della pesca:
Osservazioni del Ministero della pesca, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale:
Appendice 2
Appendice 3
Protocollo (VMS)
che stabilisce le disposizioni relative al controllo via satellite delle navi comunitarie che esercitano la pesca nella ZEE capoverdiana
1) |
Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 1o settembre 2006 al 31 agosto 2011; esse si applicano conformemente al paragrafo 4.1 del «Capitolo VII — Controllo» del relativo allegato. |
2) |
Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti nell’ambito dell’accordo di pesca tra la Comunità europea e il Capo Verde saranno soggetti a controllo satellitare durante la loro permanenza nella ZEE capoverdiana
|
3) |
Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo. |
4) |
La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 metri e con un intervallo di confidenza del 99 %. |
5) |
Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta a controllo satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE capoverdiana, il Centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Capo Verde, ad intervalli massimi di tre ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Tali messaggi sono identificati come rapporti di posizione. |
6) |
I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II. |
7) |
In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP capoverdiano. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni nove ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5. Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CSP del Capo Verde. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE capoverdiana. |
8) |
I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque capoverdiane. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP capoverdiano ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7. |
9) |
Se il CSP capoverdiano constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati. |
10) |
I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità capoverdiane, della flotta comunitaria operante nell’ambito dell’accordo di pesca tra la Comunità europea e il Capo Verde. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi. |
11) |
I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione. Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso. I comandanti delle navi provvedono affinché:
|
12) |
Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni. |
13) |
Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo. |
14) |
Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario. |
COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL CAPO VERDE
RAPPORTO DI POSIZIONE
Dato |
Codice |
Obbligatorio/facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema — indica l’inizio della registrazione |
Destinatario |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |
Mittente |
FR |
O |
Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |
Stato di bandiera |
FS |
F |
|
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS» |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero di riferimento interno della parte contraente |
IR |
F |
Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave |
Latitudine |
LA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |
Longitudine |
LO |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84) |
Rotta |
CO |
O |
Rotta della nave su scala di 360° |
Velocità |
SP |
O |
Velocità della nave in decimi di nodi |
Data |
DA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione |
Set di caratteri: ISO 8859.1
La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
— |
una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione; |
— |
un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato. |
I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.
LIMITI DELLA ZEE CAPOVERDIANA
COORDINATE DELLA ZEE
COORDINATE DEL CSP CAPOVERDIANO
Nome del CSP:
Tel. VMS:
Fax VMS:
E-mail VMS:
Tel. DSPG:
Fax DSPG:
Indirizzo X25 =
Dichiarazione entrate/uscite: