6.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2006

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/466/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito «l'accordo»), conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l’accordo, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA NUOVA ZELANDA,

dall’altra,

(di seguito «parti contraenti»),

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Nuova Zelanda sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni che si sono rivelate in contrasto con la legislazione della Comunità europea,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione della Comunità europea, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra detto Stato membro e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e determinati paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Nuova Zelanda, che si sono rivelati in contrasto con la legislazione della Comunità europea, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultimo, in modo da stabilire una base giuridica valida per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Nuova Zelanda, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea; per «parte contraente» una parte contraente del presente accordo; per «parte» la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per «vettore aereo» anche una compagnia aerea; per «territorio della Comunità europea» i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati dalla Nuova Zelanda, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte della Nuova Zelanda, alle autorizzazioni e ai permessi ad essa rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

3.   Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i)

il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione della Comunità europea; e

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; e

iv)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

b)

nel caso di un vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda:

i)

la Nuova Zelanda eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e

ii)

abbia la sede principale delle sue attività in Nuova Zelanda.

4.   Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici rilasciati ad un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a)

nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

iv)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; o

v)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale concluso tra la Nuova Zelanda e un altro Stato membro e la Nuova Zelanda possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nell’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo; o

vi)

il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Nuova Zelanda e tale Stato membro, e al vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda siano stati negati i diritti di traffico aereo verso tale Stato membro;

b)

nel caso di un vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda:

i)

la Nuova Zelanda non continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

ii)

non abbia la sede principale delle sue attività in Nuova Zelanda.

5.   Nell’esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, alla lettera a), punti v) e vi), del presente articolo, la Nuova Zelanda non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Nuova Zelanda ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Nuova Zelanda si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di quest'altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell’allegato II, lettera d).

2.   Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi di cui all’allegato II, lettera d), osta a che gli Stati membri o la Nuova Zelanda impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro o dalla Nuova Zelanda che operano tra due punti situati nel rispettivo territorio delle parti contraenti.

Articolo 5

Tariffe

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Nuova Zelanda in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione di quest'ultima. La legislazione della Comunità europea è applicata su base non discriminatoria.

3.   Le tariffe praticate dai vettori aerei designati dagli Stati membri in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nel territorio della Nuova Zelanda sono soggette alla legislazione di quest'ultima. La legislazione della Nuova Zelanda è applicata su base non discriminatoria.

Articolo 6

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Nuova Zelanda che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventuno giugno duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδíα

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għan-New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image

ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra la Nuova Zelanda e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Nuova Zelanda in materia di trasporti aerei, concluso a Vienna il 14 marzo 2002 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Austria»).

Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Wellington il 4 giugno 1999 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Belgio»).

Accordo tra il Regno di Danimarca e la Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Wellington il 7 febbraio 2001 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Danimarca»);

integrato dall’accordo di cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System, SAS), firmato a Wellington il 7 febbraio 2001.

Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Parigi il 9 novembre 1967 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Francia»);

modificato da ultimo con scambio di note datate 9 agosto 1971.

Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Nuova Zelanda in materia di trasporti aerei, firmato a Bonn il 2 novembre 1987, e successive modifiche (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Germania»).

Accordo tra il governo d’Irlanda e il governo della Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Dublino il 27 maggio 1999 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Irlanda»).

Accordo tra il governo della Nuova Zelanda e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei, firmato a Roma nel settembre 2001 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Italia»).

Accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo ed il governo della Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Wellington il 2 novembre 1992 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo»).

Progetto di accordo tra il governo della Nuova Zelanda e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, allegato al memorandum d'intesa firmato all’Aia l’11 maggio 1999 (di seguito «progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi»).

Accordo tra il Regno di Spagna e la Nuova Zelanda in materia di trasporti aerei, concluso a Madrid il 6 maggio 2002 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Spagna»).

Accordo tra il Regno di Svezia e la Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Wellington il 7 febbraio 2001 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Svezia»);

integrato dall’accordo di cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System, SAS), firmato a Wellington il 7 febbraio 2001.

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Nuova Zelanda e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi di cui all’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’accordo Nuova Zelanda-Austria,

articolo 4 dell’accordo Nuova Zelanda-Belgio,

articolo 3 dell’accordo Nuova Zelanda-Danimarca,

articolo 3 dell’accordo Nuova Zelanda-Germania (1)

articolo 3 dell’accordo Nuova Zelanda-Irlanda (1),

articolo 4 dell’accordo Nuova Zelanda-Italia (1),

articolo 3 dell’accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo (1),

articolo 4 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi (1),

articolo 3 dell’accordo Nuova Zelanda-Spagna,

articolo 3 dell’accordo Nuova Zelanda-Svezia.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell’accordo Nuova Zelanda-Austria,

articolo 5 dell’accordo Nuova Zelanda-Belgio,

articolo 4 dell’accordo Nuova Zelanda-Danimarca,

articolo 8 dell’accordo Nuova Zelanda-Francia (1),

articolo 4 dell’accordo Nuova Zelanda-Germania (1),

articolo 4 dell’accordo Nuova Zelanda-Irlanda (1),

articolo 5 dell’accordo Nuova Zelanda-Italia (1),

articolo 4 dell’accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo (1),

articolo 5 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi (1),

articolo 4 dell’accordo Nuova Zelanda-Spagna,

articolo 4 dell’accordo Nuova Zelanda-Svezia.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 6 dell’accordo Nuova Zelanda-Austria,

articolo 7 dell’accordo Nuova Zelanda-Belgio,

articolo 13 dell’accordo Nuova Zelanda-Danimarca,

articolo 11 bis dell’accordo Nuova Zelanda-Germania,

articolo 6 dell’accordo Nuova Zelanda-Irlanda,

articolo 11 dell’accordo Nuova Zelanda-Italia,

articolo 6 dell’accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo,

articolo 12 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi,

articolo 11 dell’accordo Nuova Zelanda-Spagna,

articolo 13 dell’accordo Nuova Zelanda-Svezia.

d)

Tassazione del carburante per l’aviazione:

articolo 7 dell’accordo Nuova Zelanda-Austria,

articolo 10 dell’accordo Nuova Zelanda-Belgio,

articolo 5 dell’accordo Nuova Zelanda-Danimarca,

articolo 6 dell’accordo Nuova Zelanda-Francia,

articolo 6 dell’accordo Nuova Zelanda-Germania,

articolo 9 dell’accordo Nuova Zelanda-Irlanda,

articolo 6 dell’accordo Nuova Zelanda-Italia,

articolo 8 dell’accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo,

articolo 10 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi,

articolo 5 dell’accordo Nuova Zelanda-Spagna,

articolo 5 dell’accordo Nuova Zelanda-Svezia.

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 11 dell’accordo Nuova Zelanda-Austria,

articolo 13 dell’accordo Nuova Zelanda-Belgio,

articolo 9 dell’accordo Nuova Zelanda-Danimarca,

articolo 10 dell’accordo Nuova Zelanda-Francia,

articolo 10 dell’accordo Nuova Zelanda-Germania,

articolo 12 dell’accordo Nuova Zelanda-Irlanda,

articolo 8 dell’accordo Nuova Zelanda-Italia,

articolo 10 dell’accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo,

articolo 6 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi,

articolo 7 dell’accordo Nuova Zelanda-Spagna,

articolo 9 dell’accordo Nuova Zelanda-Svezia.


(1)  L'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo non si applica a tali disposizioni.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo)