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28.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2006
riguardante la conclusione del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro, in Islanda o in Norvegia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/167/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
In nome della Comunità europea, la Commissione ha negoziato con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia. |
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(2) |
Tale protocollo è stato firmato, in nome della Comunità europea, il 29 giugno 2005, con riserva della sua eventuale conclusione a una data successiva, conformemente alla decisione del 13 giugno 2005. |
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(3) |
È opportuno approvare tale protocollo. |
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(4) |
A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
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(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del presente protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è quindi vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, in nome della Comunità, il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notificazione prevista all'articolo 5, secondo comma, del protocollo (2).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
K. GASTINGER
(1) Parere espresso il 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Il protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica effettuata dalle parti contraenti.
PROTOCOLLO
dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia
LA COMUNITÀ EUROPEA
e
LA REPUBBLICA D’ISLANDA
e
IL REGNO DI NORVEGIA,
di seguito «le parti contraenti»,
RAMMENTANDO che il protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, prevede che nessuna disposizione adottata a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea è vincolante o applicabile in Danimarca,
RIFERENDOSI all’articolo 12 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (di seguito «l’accordo tra la Comunità europea, l’Islanda e la Norvegia»), a norma del quale il Regno di Danimarca può chiedere di aderire a tale accordo,
PRENDENDO ATTO che, con lettera del 16 febbraio 2001, la Danimarca ha chiesto di aderire all’accordo tra la Comunità europea, l’Islanda e la Norvegia,
RAMMENTANDO che, a norma dell’articolo 12 dell’accordo tra la Comunità europea, l’Islanda e la Norvegia, le condizioni di tale adesione vengono definite dalle parti contraenti in un protocollo dell’accordo, con il consenso della Danimarca,
CONSIDERANDO che era opportuno anzitutto che la Danimarca e la Comunità concludessero un accordo per disciplinare, in particolare, le questioni relative alla competenza della Corte di giustizia e al coordinamento tra la Comunità e la Danimarca riguardo agli accordi internazionali,
CONSIDERANDO l’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (di seguito «l’accordo tra la Comunità europea e la Danimarca»),
CONSIDERANDO che è quindi necessario stabilire le condizioni alle quali la Danimarca aderisce all’accordo tra la Comunità europea, l’Islanda e la Norvegia e che, in particolare, è necessario definire i diritti e doveri tra l’Islanda e la Norvegia e la Danimarca,
OSSERVANDO che l’entrata in vigore del presente protocollo è fondata sul consenso della Danimarca, nel rispetto delle sue disposizioni costituzionali,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il Regno di Danimarca aderisce all’accordo tra la Comunità europea, l’Islanda e la Norvegia, alle condizioni stabilite nell’accordo tra la Comunità europea e la Danimarca e nel presente protocollo.
Articolo 2
1. Le disposizioni del «regolamento Dublino II» (1), che è allegato al presente protocollo e ne forma parte integrante, insieme con le misure di applicazione adottate a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del medesimo «regolamento Dublino II», si applicano, nel rispetto del diritto internazionale, alle relazioni tra la Danimarca da una parte e l’Islanda e la Norvegia dall’altra.
2. Le disposizioni del «regolamento Eurodac» (2), che è allegato al presente protocollo e ne forma parte integrante, insieme con le misure di applicazione adottate a norma dell’articolo 22 o dell’articolo 23, paragrafo 2, del medesimo «regolamento Eurodac», si applicano, nel rispetto del diritto internazionale, alle relazioni tra la Danimarca da una parte e l’Islanda e la Norvegia dall’altra.
3. Le modifiche agli atti di cui ai paragrafi 1 e 2, che la Danimarca notifica alla Commissione a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Danimarca, e che l’Islanda e la Norvegia notificano alla Commissione a norma dell’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea, l’Islanda e la Norvegia, si applicano, nel rispetto del diritto internazionale, alle relazioni tra la Danimarca da una parte e l’Islanda e la Norvegia dall’altra.
4. Le misure di applicazione adottate a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del «regolamento Dublino II» e le misure di applicazione adottate a norma dell’articolo 22 o dell’articolo 23, paragrafo 2, del «regolamento Eurodac», che la Danimarca notifica alla Commissione a norma dell’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Danimarca, e che l’Islanda e la Norvegia notificano alla Commissione a norma dell’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea, l’Islanda e la Norvegia, si applicano, nel rispetto del diritto internazionale, alle relazioni tra la Danimarca da una parte e l’Islanda e la Norvegia dall’altra.
Articolo 3
Nel caso che un tribunale o giurisdizione danese presenti alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 dell’accordo tra la Comunità europea e la Danimarca, l’Islanda e la Norvegia hanno la facoltà di presentare alla Corte di giustizia memorie od osservazioni scritte.
Articolo 4
1. Nel caso che l’Islanda o la Norvegia presenti un reclamo riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente protocollo da parte della Danimarca, l’Islanda o la Norvegia può chiedere che la questione sia ufficialmente iscritta all’ordine del giorno del comitato misto, a titolo di oggetto di controversia.
2. Nel caso che la Danimarca presenti un reclamo riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente protocollo da parte della dell’Islanda o della Norvegia, la Danimarca ha la facoltà di chiedere alla Commissione d’iscrivere ufficialmente la questione all’ordine del giorno del comitato misto, a titolo di oggetto di controversia. La questione viene iscritta all’ordine del giorno dalla Commissione.
3. Per comporre la controversia, il comitato misto dispone di 90 giorni, con decorrenza dalla data di adozione dell’ordine del giorno al quale la controversia stessa è stata iscritta. Ai fini della composizione della controversia, la Danimarca ha la facoltà di presentare osservazioni al comitato misto.
4. Nel caso che il comitato misto componga una controversia secondo modalità che debbono essere attuate in Danimarca, entro il termine di cui al paragrafo 3 la Danimarca notifica alle parti se intende o no procedere a tale attuazione. Se la Danimarca notifica di aver deciso di non dare attuazione a quanto deciso nella composizione della controversia, si applica il paragrafo 5.
5. Nel caso che il comitato misto non sia in grado di giungere alla composizione definitiva della controversia entro il termine di cui al paragrafo 3, esso dispone di un secondo periodo di 90 giorni. Se il comitato misto non adotta una decisione al termine di tale periodo, si considera che il presente protocollo non è più in vigore al termine dell’ultimo giorno del periodo suddetto.
Articolo 5
Il presente protocollo è soggetto alla ratifica o approvazione delle parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o approvazione vanno depositati presso il segretario generale del Consiglio, che funge da depositario.
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data alla quale le parti contraenti hanno notificato di aver compiuto le rispettive procedure necessarie a tale scopo.
L’entrata in vigore del presente protocollo è inoltre soggetta alla ricezione, da parte del depositario, di una nota del Regno di Danimarca, nella quale questo acconsente alle disposizioni del presente protocollo e dichiara la sua intenzione di applicare, nelle sua relazioni reciproche con l’Islanda e con la Norvegia, le disposizioni di cui all’articolo 2.
Articolo 6
Ciascuna delle parti contraenti può recedere dal presente protocollo inviando al depositario una dichiarazione scritta. Questa ha effetto sei mesi dopo la sua presentazione.
Il presente protocollo cessa di produrre effetti se si estingue l’accordo tra la Comunità e la Danimarca.
Il presente protocollo cessa di produrre effetti se lo denunciano la Comunità o, congiuntamente, l’Islanda e la Norvegia.
(1) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).
ALLEGATI DEL PROTOCOLLO
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).