16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2005
recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche agli allegati dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
[notificata con il numero C(2005) 336]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/306/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada, in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (di seguito «l’accordo»), prevede la possibilità di riconoscere l’equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice ha obiettivamente dimostrato che le sue misure sono conformi al livello di protezione appropriato stabilito dalla parte importatrice. L’equivalenza è stata stabilita e conclusa con il Canada per quanto riguarda le misure per la sanità animale relative allo sperma bovino e le misure per la sanità pubblica relative alla carne suina. L’equivalenza è stata conclusa su base reciproca. |
(2) |
Per quanto riguarda l’equivalenza per le esportazioni canadesi di carne suina verso l’Unione europea, le disposizioni ante e post mortem, la definizione di suini da mercato e altre norme igieniche dovranno essere riviste quando saranno applicate le nuove norme UE in materia d’igiene alimentare. Analogamente, per quanto concerne l’equivalenza delle esportazioni UE di carne suina verso il Canada, alcune disposizioni dovranno essere riviste quando sarà modificato il Meat Inspection Regulation canadese. |
(3) |
Il comitato di gestione misto dell’accordo, riunitosi il 16 e 17 febbraio 2004, ha emesso una raccomandazione relativa alla determinazione dell’equivalenza per lo sperma bovino e la carne suina. Nello stesso contesto, il comitato ha raccomandato di aggiornare i riferimenti alla legislazione europea e canadese negli allegati dell’accordo. Il comitato, durante la sua riunione del 16 e 17 luglio 2003, in base alle recenti modifiche della legislazione canadese, ha emesso una raccomandazione volta a cancellare il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’accordo per quanto riguarda gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura nei reparti di magazzinaggio del pesce congelato e i lavatoi non azionabili a mano nei reparti di trasformazione. Durante la stessa riunione, il comitato, basandosi sull’esperienza comunitaria relativa all’importazione di alcuni tipi di pesce e prodotti della pesca dal Canada e su considerazioni relative al benessere degli animali, ha emesso una raccomandazione volta a ridurre la frequenza dei controlli d’identità e dei controlli materiali sulle importazioni per tali partite di merce. |
(4) |
In seguito a tali raccomandazioni, è opportuno modificare le relative parti degli allegati V e VIII dell’accordo. |
(5) |
In base all’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo, le modifiche agli allegati si stabiliscono mediante scambio di note fra le parti. |
(6) |
Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE
Articolo 1
Facendo seguito alle raccomandazioni avanzate dal comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16 dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità le modifiche agli allegati V e VIII del suddetto accordo. Il testo dello scambio di lettere che rappresenta un accordo col governo del Canada, comprese le modifiche agli allegati dell’accordo, è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori è abilitato a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
col governo del Canada sulle modifiche agli allegati V e VIII dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Bruxelles, 7 marzo 2005
Signor Ambasciatore,
in riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito «l’accordo», mi pregio proporre le seguenti modifiche agli allegati V e VIII dell’accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo:
1) |
La tabella al punto 3, relativa allo sperma di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice I. |
2) |
La tabella al punto 6, relativa alle carni fresche di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice II. |
3) |
La nota in calce A dell’allegato V dell’accordo è sostituita dal testo all’appendice III. |
4) |
Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’accordo è cancellato. |
5) |
L’allegato VIII dell’accordo è sostituito dal testo all’appendice IV. |
Mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo, volto a modificare l’accordo tra la Comunità europea e il Canada, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Comunità europea
Robert MADELIN
Direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori
Bruxelles, 15 marzo 2005
Signor Direttore generale,
Le scrivo per accusare ricevimento della Sua lettera del 7 marzo, che recita:
«Signor Ambasciatore,
in riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito «l’accordo», mi pregio proporre le seguenti modifiche agli allegati V e VIII dell’accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo:
1) |
La tabella al punto 3, relativa allo sperma di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice I. |
2) |
La tabella al punto 6, relativa alle carni fresche di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice II. |
3) |
La nota in calce A dell’allegato V dell’accordo è sostituita dal testo all’appendice III. |
4) |
Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’accordo è cancellato. |
5) |
L’allegato VIII dell’accordo è sostituito dal testo all’appendice IV. |
Mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo, volto a modificare l’accordo tra la Comunità europea e il Canada, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.»
Mi pregio confermarLe che il governo del Canada è d’accordo su quanto precede e che la Sua lettera, questa risposta e le appendici allegate, i cui testi in versione francese e inglese fanno parimenti fede, costituiscono un accordo, volto a modificare l’accordo tra il Canada e la Comunità europea in conformità della Sua proposta, che entrerà in vigore alla data di questa lettera.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Per il governo del Canada
Jeremy KINSMAN
Ambasciatore della missione canadese presso l’UE
APPENDICE I
«3. Sperma
Prodotto |
Esportazioni dalla CE verso il Canada |
Esportazioni dal Canada verso la CE |
||||||||||||||||||||
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Azione |
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Azione |
|||||||||||||||
Norme CE |
Norme canadesi |
Norme canadesi |
Norme CE |
|||||||||||||||||||
Sanità animale |
||||||||||||||||||||||
|
88/407/CEE |
H of A Act and Regs. |
Sì 1 |
Centro di raccolta dello sperma clinicamente esente dalla paratubercolosi |
La CE chiede al Canada di rivedere la condizione speciale per cui il centro di raccolta dello sperma dev’essere clinicamente esente dalla paratubercolosi |
H of A Act and Regs. |
88/407/CEE 94/577/CE |
Sì 1 |
Sottosezioni (1.5.6) sull’EBL e (3.6.6) sull’IBR della sezione 15.4.1 del Programma sull’inseminazione artificiale, versione del marzo 2004 |
Il Canada chiede alla CE di:
|
||||||||||||
Permit conditions |
DC Manual of Procedures, Sec. 15 |
|||||||||||||||||||||
|
92/65/CEE |
H of A Act and Regs. |
E |
|
Il Canada intende stabilire condizioni generali |
H of A Act and Regs. |
92/65/CEE |
Sì 3 |
|
Il Canada chiede alla CE di:
|
||||||||||||
Permit conditions |
DC Manual of Procedures, Sec. 15 |
|||||||||||||||||||||
|
90/429/CEE |
H of A Act and Regs. |
E |
|
La CE chiede al Canada di:
|
H of A Act and Regs. |
90/429/CEE 2002/613/CE |
E |
Nota in calce E |
Il Canada chiede alla CE di:
|
||||||||||||
Permit conditions |
DC Manual of Procedures, Sec. 15 |
|||||||||||||||||||||
|
92/65/CEE |
H of A Act and Regs. |
E |
|
La CE chiede al Canada di stabilire condizioni generali |
H of A Act and Regs. |
92/65/CEE |
Sì 3 |
|
Il Canada chiede alla CE di presentare certificati.» |
||||||||||||
|
92/65/CEE |
|
(Nessuno scambio) |
|
|
|
92/65/CEE |
|
|
|
APPENDICE II
«6. Carni fresche
Prodotto |
Esportazioni dalla CE verso il Canada |
Esportazioni dal Canada verso la CE |
||||||||||
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Azione |
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Azione |
|||||
Norme CE |
Norme canadesi |
Norme canadesi |
Norme CE |
|||||||||
Sanità animale |
||||||||||||
|
2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 |
H of A Act and Regs. Sec 40, 41 |
Sì 2 |
Indicazione d’origine |
|
H of A Act and Regs. |
2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 |
Sì 3 |
|
|
||
|
2002/99/CE |
H of A Act and Regs. Sec 40, 41 |
Sì 2 |
Indicazione d’origine |
|
H of A Act and Regs. |
2002/99/CE |
Sì 3 |
|
|
||
|
2002/99/CE |
H of A Act and Regs. Sec 40, 41 |
Sì 2 |
Indicazione d’origine |
|
H of A Act and Regs. |
2002/99/CE |
Sì 3 |
|
|
||
Sanità pubblica |
64/433/CEE |
Meat Inspection Act and Regs. Food and Drugs Act and Regs. Consumer Packaging and Labelling Act and Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio) Canada Agricultural Products Act and Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine) |
Sì 1 |
|
Alcune disposizioni saranno riviste una volta modificato il Meat Inspection Regulation. |
Meat Inspection Act and Regs. Food and Drugs Act and Regs. Consumer Packaging and Labelling Act and Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio) Canada Agricultural Products Act and Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine) |
2002/477/CE |
Sì 1 |
Sottosezioni (2) e (3) della sezione 11.7.3 sull’Unione europea del capitolo 11 del Meat Hygiene Manual, come previsto a norma della direttiva sull’igiene delle carni (n. 2005-3) (1) |
Le disposizioni ante e post mortem, la definizione di suini da mercato e altre norme igieniche dovranno essere riviste quando saranno applicate le nuove norme UE in materia d’igiene alimentare.» |
(1) http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml per la versione francese e http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml per la versione inglese.
APPENDICE III
«NOTE IN CALCE
Nota in calce A
Carni fresche, prodotti a base di carne, carne di pollame, carni di selvaggina
I. ESPORTAZIONI DAL CANADA VERSO LA CE:
1. |
I bovini devono essere privati della pelle. |
2. |
Le carcasse non devono essere velate. |
3. |
Osservanza delle norme CE in materia di refrigerazione controcorrente (Direttiva 71/118/CEE). |
4. |
Osservanza delle norme CE sulla decontaminazione. |
II. ESPORTAZIONI DALLA CE VERSO IL CANADA:
1. |
Osservanza delle norme canadesi in materia di ispezione post mortem del pollame.» |
APPENDICE IV
«ALLEGATO VIII
CONTROLLI ALLE FRONTIERE
Frequenza dei controlli alle frontiere sulle partite di animali vivi e di prodotti di origine animale
Le parti possono opportunamente modificare, per quanto di loro competenza, la frequenza dei controlli, tenendo conto delle caratteristiche dei controlli effettuati dalla parte esportatrice prima dell’esportazione, dei precedenti relativi ai prodotti provenienti dalla parte esportatrice, dei progressi realizzati con riguardo al riconoscimento dell’equivalenza o dei risultati di altre azioni o consultazioni previste dal presente accordo.
Tipo di controllo alle frontiere |
Frequenza normale in base all’articolo 11, paragrafo 2 |
1. Controlli documentari e d’identità |
|
Le due parti eseguiranno controlli documentari e d’identità su tutte le partite di merce, tranne i crostacei vivi o i pesci freschi privati di testa e interiora senza altra lavorazione manuale, per i quali i controlli d’identità saranno eseguiti con la stessa frequenza prevista per i controlli materiali |
|
2. Controlli materiali |
|
Animali vivi |
100 % |
Sperma/embrioni/ovuli |
10 % |
Prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
|
Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio Uova intere Strutto e grassi fusi Involucri animali Gelatina Carni di pollame e prodotti a base di carni di pollame Carni di coniglio, carni di selvaggina (in libertà/d’allevamento) e relativi prodotti Latte e prodotti lattiero-caseari Ovoderivati Miele Ossa e prodotti a base di ossa Preparazioni a base di carne e carne macinata Cosce di rana e lumache |
10 % |
Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano |
|
Strutto e grassi fusi Involucri animali Latte e prodotti lattiero-caseari Gelatina Ossa e prodotti a base di ossa Pelli di ungulati Trofei di caccia Alimenti trasformati per animali da compagnia Materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia Materie prime, sangue, emoprodotti, ghiandole ed altri organi per usi farmaceutici o tecnici Proteine animali trasformate (confezionate) Setole, lana, pelo e piume Corna, zoccoli e relativi prodotti Prodotti dell’apicoltura Uova da cova Stallatico liquido Fieno e paglia |
10 % |
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (alla rinfusa) |
100 % per sei partite consecutive [in base al regolamento (CE) n. 1774/2002]; se queste prove consecutive risultano negative, il campionamento casuale è ridotto al 20 % delle partite alla rinfusa provenienti in seguito dalla stessa fonte. Se uno di questi campioni casuali risulta positivo, l’autorità competente deve campionare ogni partita proveniente dalla stessa fonte fino a che sei nuove prove consecutive risultino negative |
Molluschi bivalvi vivi (frutti di mare) |
15 % |
Pesce e prodotti della pesca destinati al consumo umano |
|
Prodotti della pesca in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente; pesce congelato e prodotti della pesca essiccati e/o salati. Altri prodotti della pesca. |
15 % |
Crostacei vivi o pesci freschi privati di testa e interiora senza altra lavorazione manuale |
2 % |
Ai fini del presente accordo, per “partita” si intende una quantità di merce dello stesso tipo, scortata dallo stesso certificato sanitario o dallo stesso documento, trasportata nel medesimo mezzo di trasporto, consegnata da un unico spedizioniere e proveniente dalla stessa parte esportatrice o dalla stessa regione di detta parte.»