16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2005

recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche agli allegati dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

[notificata con il numero C(2005) 336]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/306/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada, in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (di seguito «l’accordo»), prevede la possibilità di riconoscere l’equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice ha obiettivamente dimostrato che le sue misure sono conformi al livello di protezione appropriato stabilito dalla parte importatrice. L’equivalenza è stata stabilita e conclusa con il Canada per quanto riguarda le misure per la sanità animale relative allo sperma bovino e le misure per la sanità pubblica relative alla carne suina. L’equivalenza è stata conclusa su base reciproca.

(2)

Per quanto riguarda l’equivalenza per le esportazioni canadesi di carne suina verso l’Unione europea, le disposizioni ante e post mortem, la definizione di suini da mercato e altre norme igieniche dovranno essere riviste quando saranno applicate le nuove norme UE in materia d’igiene alimentare. Analogamente, per quanto concerne l’equivalenza delle esportazioni UE di carne suina verso il Canada, alcune disposizioni dovranno essere riviste quando sarà modificato il Meat Inspection Regulation canadese.

(3)

Il comitato di gestione misto dell’accordo, riunitosi il 16 e 17 febbraio 2004, ha emesso una raccomandazione relativa alla determinazione dell’equivalenza per lo sperma bovino e la carne suina. Nello stesso contesto, il comitato ha raccomandato di aggiornare i riferimenti alla legislazione europea e canadese negli allegati dell’accordo. Il comitato, durante la sua riunione del 16 e 17 luglio 2003, in base alle recenti modifiche della legislazione canadese, ha emesso una raccomandazione volta a cancellare il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’accordo per quanto riguarda gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura nei reparti di magazzinaggio del pesce congelato e i lavatoi non azionabili a mano nei reparti di trasformazione. Durante la stessa riunione, il comitato, basandosi sull’esperienza comunitaria relativa all’importazione di alcuni tipi di pesce e prodotti della pesca dal Canada e su considerazioni relative al benessere degli animali, ha emesso una raccomandazione volta a ridurre la frequenza dei controlli d’identità e dei controlli materiali sulle importazioni per tali partite di merce.

(4)

In seguito a tali raccomandazioni, è opportuno modificare le relative parti degli allegati V e VIII dell’accordo.

(5)

In base all’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo, le modifiche agli allegati si stabiliscono mediante scambio di note fra le parti.

(6)

Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE

Articolo 1

Facendo seguito alle raccomandazioni avanzate dal comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16 dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità le modifiche agli allegati V e VIII del suddetto accordo. Il testo dello scambio di lettere che rappresenta un accordo col governo del Canada, comprese le modifiche agli allegati dell’accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori è abilitato a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

col governo del Canada sulle modifiche agli allegati V e VIII dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Bruxelles, 7 marzo 2005

Signor Ambasciatore,

in riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito «l’accordo», mi pregio proporre le seguenti modifiche agli allegati V e VIII dell’accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo:

1)

La tabella al punto 3, relativa allo sperma di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice I.

2)

La tabella al punto 6, relativa alle carni fresche di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice II.

3)

La nota in calce A dell’allegato V dell’accordo è sostituita dal testo all’appendice III.

4)

Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’accordo è cancellato.

5)

L’allegato VIII dell’accordo è sostituito dal testo all’appendice IV.

Mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo, volto a modificare l’accordo tra la Comunità europea e il Canada, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Robert MADELIN

Direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori

Image

Bruxelles, 15 marzo 2005

Signor Direttore generale,

Le scrivo per accusare ricevimento della Sua lettera del 7 marzo, che recita:

«Signor Ambasciatore,

in riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito «l’accordo», mi pregio proporre le seguenti modifiche agli allegati V e VIII dell’accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo:

1)

La tabella al punto 3, relativa allo sperma di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice I.

2)

La tabella al punto 6, relativa alle carni fresche di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice II.

3)

La nota in calce A dell’allegato V dell’accordo è sostituita dal testo all’appendice III.

4)

Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’accordo è cancellato.

5)

L’allegato VIII dell’accordo è sostituito dal testo all’appendice IV.

Mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo, volto a modificare l’accordo tra la Comunità europea e il Canada, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.»

Mi pregio confermarLe che il governo del Canada è d’accordo su quanto precede e che la Sua lettera, questa risposta e le appendici allegate, i cui testi in versione francese e inglese fanno parimenti fede, costituiscono un accordo, volto a modificare l’accordo tra il Canada e la Comunità europea in conformità della Sua proposta, che entrerà in vigore alla data di questa lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo del Canada

Jeremy KINSMAN

Ambasciatore della missione canadese presso l’UE

Image

APPENDICE I

«3.   Sperma

Prodotto

Esportazioni dalla CE verso il Canada

Esportazioni dal Canada verso la CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme CE

Norme canadesi

Norme canadesi

Norme CE

Sanità animale

Bovini

88/407/CEE

H of A Act and Regs.

Sì 1

Centro di raccolta dello sperma clinicamente esente dalla paratubercolosi

La CE chiede al Canada di rivedere la condizione speciale per cui il centro di raccolta dello sperma dev’essere clinicamente esente dalla paratubercolosi

H of A Act and Regs.

88/407/CEE

94/577/CE

Sì 1

Sottosezioni (1.5.6) sull’EBL e (3.6.6) sull’IBR della sezione 15.4.1 del Programma sull’inseminazione artificiale, versione del marzo 2004

Il Canada chiede alla CE di:

I.

fornire la giustificazione del requisito per cui tutti i tori presenti in un centro riconosciuto devono essere sieronegativi quanto all’IBR/IPV

Permit conditions

DC Manual of Procedures, Sec. 15

Ovini/caprini

92/65/CEE

H of A Act and Regs.

E

 

Il Canada intende stabilire condizioni generali

H of A Act and Regs.

92/65/CEE

Sì 3

 

Il Canada chiede alla CE di:

I.

armonizzare le condizioni zoosanitarie per le importazioni;

II.

eliminare il requisito relativo al test per il mycoplasma (sui bovini);

III.

accettare la regionalizzazione per febbre catarrale maligna e EHD ed eliminare il requisito relativo al test;

IV.

aggiornare il requisito relativo al test per MV/CAE secondo il metodo ELISA;

V.

eliminare il requisito relativo al test successivo alla raccolta per MV/CAE.

Permit conditions

DC Manual of Procedures, Sec. 15

Suini

90/429/CEE

H of A Act and Regs.

E

 

La CE chiede al Canada di:

I.

rivedere il requisito relativo alla sieronegatività per leptospirosi;

II.

stabilire condizioni generali.

H of A Act and Regs.

90/429/CEE

2002/613/CE

E

Nota in calce E

Il Canada chiede alla CE di:

I.

armonizzare le condizioni per l’importazione da paesi terzi;

II.

rivedere il requisito relativo al test di tutti i verri per peste suina classica e malattia di Aujeszky.

Permit conditions

DC Manual of Procedures, Sec. 15

Canidi

92/65/CEE

H of A Act and Regs.

E

 

La CE chiede al Canada di stabilire condizioni generali

H of A Act and Regs.

92/65/CEE

Sì 3

 

Il Canada chiede alla CE di presentare certificati.»

Felini

92/65/CEE

 

(Nessuno scambio)

 

 

 

92/65/CEE

 

 

 

APPENDICE II

«6.   Carni fresche

Prodotto

Esportazioni dalla CE verso il Canada

Esportazioni dal Canada verso la CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme CE

Norme canadesi

Norme canadesi

Norme CE

Sanità animale

Ruminanti

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Sì 2

Indicazione d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì 3

 

 

Equidi

2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Sì 2

Indicazione d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE

Sì 3

 

 

Suini

2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Sì 2

Indicazione d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE

Sì 3

 

 

Sanità pubblica

64/433/CEE

Meat Inspection Act and Regs.

Food and Drugs Act and Regs.

Consumer Packaging and Labelling Act and Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Canada Agricultural Products Act and Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine)

Sì 1

 

Alcune disposizioni saranno riviste una volta modificato il Meat Inspection Regulation.

Meat Inspection Act and Regs.

Food and Drugs Act and Regs.

Consumer Packaging and Labelling Act and Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Canada Agricultural Products Act and Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine)

2002/477/CE

Sì 1

Sottosezioni (2) e (3) della sezione 11.7.3 sull’Unione europea del capitolo 11 del Meat Hygiene Manual, come previsto a norma della direttiva sull’igiene delle carni (n. 2005-3) (1)

Le disposizioni ante e post mortem, la definizione di suini da mercato e altre norme igieniche dovranno essere riviste quando saranno applicate le nuove norme UE in materia d’igiene alimentare.»


(1)  http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml per la versione francese e http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml per la versione inglese.

APPENDICE III

«NOTE IN CALCE

Nota in calce A

Carni fresche, prodotti a base di carne, carne di pollame, carni di selvaggina

I.   ESPORTAZIONI DAL CANADA VERSO LA CE:

1.

I bovini devono essere privati della pelle.

2.

Le carcasse non devono essere velate.

3.

Osservanza delle norme CE in materia di refrigerazione controcorrente (Direttiva 71/118/CEE).

4.

Osservanza delle norme CE sulla decontaminazione.

II.   ESPORTAZIONI DALLA CE VERSO IL CANADA:

1.

Osservanza delle norme canadesi in materia di ispezione post mortem del pollame.»

APPENDICE IV

«ALLEGATO VIII

CONTROLLI ALLE FRONTIERE

Frequenza dei controlli alle frontiere sulle partite di animali vivi e di prodotti di origine animale

Le parti possono opportunamente modificare, per quanto di loro competenza, la frequenza dei controlli, tenendo conto delle caratteristiche dei controlli effettuati dalla parte esportatrice prima dell’esportazione, dei precedenti relativi ai prodotti provenienti dalla parte esportatrice, dei progressi realizzati con riguardo al riconoscimento dell’equivalenza o dei risultati di altre azioni o consultazioni previste dal presente accordo.

Tipo di controllo alle frontiere

Frequenza normale in base all’articolo 11, paragrafo 2

1.   

Controlli documentari e d’identità

Le due parti eseguiranno controlli documentari e d’identità su tutte le partite di merce, tranne i crostacei vivi o i pesci freschi privati di testa e interiora senza altra lavorazione manuale, per i quali i controlli d’identità saranno eseguiti con la stessa frequenza prevista per i controlli materiali

 

2.   

Controlli materiali

Animali vivi

100 %

Sperma/embrioni/ovuli

10 %

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio

Uova intere

Strutto e grassi fusi

Involucri animali

Gelatina

Carni di pollame e prodotti a base di carni di pollame

Carni di coniglio, carni di selvaggina (in libertà/d’allevamento) e relativi prodotti

Latte e prodotti lattiero-caseari

Ovoderivati

Miele

Ossa e prodotti a base di ossa

Preparazioni a base di carne e carne macinata

Cosce di rana e lumache

10 %

Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Strutto e grassi fusi

Involucri animali

Latte e prodotti lattiero-caseari

Gelatina

Ossa e prodotti a base di ossa

Pelli di ungulati

Trofei di caccia

Alimenti trasformati per animali da compagnia

Materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia

Materie prime, sangue, emoprodotti, ghiandole ed altri organi per usi farmaceutici o tecnici

Proteine animali trasformate (confezionate)

Setole, lana, pelo e piume

Corna, zoccoli e relativi prodotti

Prodotti dell’apicoltura

Uova da cova

Stallatico liquido

Fieno e paglia

10 %

Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (alla rinfusa)

100 % per sei partite consecutive [in base al regolamento (CE) n. 1774/2002]; se queste prove consecutive risultano negative, il campionamento casuale è ridotto al 20 % delle partite alla rinfusa provenienti in seguito dalla stessa fonte. Se uno di questi campioni casuali risulta positivo, l’autorità competente deve campionare ogni partita proveniente dalla stessa fonte fino a che sei nuove prove consecutive risultino negative

Molluschi bivalvi vivi (frutti di mare)

15 %

Pesce e prodotti della pesca destinati al consumo umano

Prodotti della pesca in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente; pesce congelato e prodotti della pesca essiccati e/o salati. Altri prodotti della pesca.

15 %

Crostacei vivi o pesci freschi privati di testa e interiora senza altra lavorazione manuale

2 %

Ai fini del presente accordo, per “partita” si intende una quantità di merce dello stesso tipo, scortata dallo stesso certificato sanitario o dallo stesso documento, trasportata nel medesimo mezzo di trasporto, consegnata da un unico spedizioniere e proveniente dalla stessa parte esportatrice o dalla stessa regione di detta parte.»