22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007

(2005/213/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio (1), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato.

(2)

Dal 9 al 13 novembre 2003, ad Abidjan, le due parti hanno negoziato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. Tale protocollo, applicabile al periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007, è stato siglato a Bruxelles il 3 marzo 2004.

(3)

In virtù di detto protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007.

(4)

Per evitare un’interruzione delle attività di pesca delle navi della Comunità, il nuovo protocollo deve essere applicato quanto prima. A tal fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore.

(5)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo di pesca.

(6)

Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, fatta salva la sua conclusione definitiva da parte del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007.

I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

pesca demersale:

Spagna: 1 300 GT/(stazza lorda) al mese in media annua;

b)

pesca del tonno:

i)

tonniere con reti a circuizione:

Francia: 17 unità,

Spagna: 17 unità;

ii)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 6 unità,

Portogallo: 5 unità;

iii)

tonniere con lenze e canne:

Francia: 3 unità.

2.   Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d’avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 2847/03 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2003 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 3).

(2)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007

Egregio signore,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007, siglato a Bruxelles il 3 marzo 2004, mi pregio informarLa che il governo della Costa d’Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o luglio 2004, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell’articolo 10 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso dovrà essere versata, anteriormente al 31 dicembre 2004, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all’articolo 3 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica della Costa d’Avorio

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007, siglato a Bruxelles il 3 marzo 2004, mi pregio informarLa che il governo della Costa d’Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o luglio 2004, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell’articolo 10 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso dovrà essere versata, anteriormente al 31 dicembre 2004, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all’articolo 3 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.».

Mi pregio confermarLe l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

In nome del Consiglio dell’Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007

Articolo 1

1.   A decorrere dal 1o luglio 2004 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 2 dell’accordo sono fissate come segue:

a)

pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale adibiti alla pesca dei crostacei di acque profonde, dei cefalopodi e dei pesci demersali: 1 300 GT (1) (stazza lorda) al mese in media annua;

b)

tonniere con lenze e canne: 3 unità;

c)

pescherecci con palangari di superficie: 11 unità;

d)

tonniere con reti a circuizione: 34 unità.

2.   In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nell’allegato.

Articolo 2

Su richiesta della Comunità europea, le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo, a condizione che non sia compromesso lo sfruttamento razionale delle risorse della Costa d’Avorio.

In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 3

1.   La contropartita finanziaria per le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 e per il sostegno alla politica settoriale della pesca di cui all’articolo 4 è fissata a 1 065 000 EUR all’anno.

2.   Per quanto riguarda la pesca del tonno, la contropartita finanziaria copre un volume di catture di 9 000 tonnellate all’anno nelle acque della Costa d’Avorio. Se il volume delle catture effettuate dalle imbarcazioni comunitarie nella zona di pesca della Costa d’Avorio supera detto quantitativo, l’importo di cui sopra è maggiorato proporzionalmente. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 1.

3.   La contropartita finanziaria annua è pagabile entro il 31 dicembre di ogni anno del protocollo. L’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Costa d’Avorio, secondo quanto specificato all’articolo 4.

Articolo 4

1.   Le due parti concordano gli obiettivi da realizzare nell’ambito della gestione sostenibile delle risorse alieutiche della Costa d’Avorio. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sarà destinata al finanziamento delle azioni finalizzate alla realizzazione di tali obiettivi, previsti nel programma settoriale pluriennale del governo della Costa d’Avorio, a titolo indicativo e secondo la ripartizione seguente:

a)

finanziamento dei programmi scientifici, compresa la realizzazione di una campagna di pesca al traino effettuata da una nave oceanografica, volti a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca della Costa d’Avorio: 200 000 EUR;

b)

sostegno ad attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca, compresa la realizzazione di un sistema di sorveglianza via satellite (VMS) dei pescherecci entro la fine del secondo anno di validità del presente protocollo: 280 000 EUR;

c)

miglioramento delle statistiche relative alla pesca: 100 000 EUR;

d)

sostegno al ministero della Produzione animale e delle Risorse alieutiche della Costa d'Avorio (in seguito denominato «ministero») per la formulazione e l’attuazione di politiche e strategie volte allo sviluppo della pesca: 485 000 EUR.

2.   Nel primo anno di validità del protocollo le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e gli importi annui ad esse destinati sono decisi dal ministero, in conformità del programma settoriale pluriennale. Detto programma, che sarà presentato alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio entro il 1o ottobre 2004, deve essere approvato dalla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

A partire dal secondo anno di validità del protocollo il ministero trasmette alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio, entro il 1o ottobre 2005 e il 1o ottobre 2006, una relazione particolareggiata sull’attuazione del programma e sui risultati ottenuti.

Le due parti possono decidere di comune accordo eventuali modifiche delle azioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, e dei relativi importi.

A seguito dell’approvazione, da parte della commissione mista, del programma settoriale pluriennale per il primo anno di validità del protocollo, e della relazione di attuazione per i due anni successivi, gli importi annui sono versati entro il 31 dicembre di ogni anno sul conto bancario comunicato dal ministero e approvato dalla Commissione europea.

La commissione mista si riunisce entro quattro mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo, vale a dire entro il 1o novembre di ogni anno di validità del protocollo.

La Commissione europea può chiedere al ministero informazioni complementari sui risultati delle relazioni di attuazione.

Articolo 5

Qualsiasi inadempienza della Comunità europea a uno degli obblighi finanziari che le incombono in virtù degli articoli 3 e 4 può determinare la sospensione degli obblighi che l’accordo di pesca comporta per la Repubblica della Costa d’Avorio.

Articolo 6

Qualora gravi circostanze, esclusi i fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio, la Comunità europea, previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’articolo 4 dell’accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio è sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 8

La Commissione europea e le autorità della Costa d’Avorio prenderanno tutti gli opportuni provvedimenti per valutare lo stato delle risorse alieutiche.

A tal fine sarà istituito un comitato scientifico congiunto che si riunirà periodicamente e almeno una volta all’anno. Il comitato sarà composto di scienziati scelti di comune accordo dalle due parti.

Sulla base delle conclusioni del comitato scientifico e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consulteranno nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 10 dell’accordo per adottare, se del caso e di comune accordo, le possibilità e le condizioni di pesca.

Articolo 9

La dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità europea, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

I contratti di lavoro dei marinai locali, di cui sarà consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con le autorità locali competenti. Tali contratti garantiranno ai marinai di beneficiare del regime di previdenza sociale ad essi applicabile, compresa un’assicurazione sulla vita, contro le malattie e contro gli infortuni. Le condizioni di retribuzione dei marinai pescatori locali non possono essere inferiori a quelle applicabili agli equipaggi dello stato firmatario dell’accordo di pesca e comunque non possono essere inferiori alle norme dell’OIL.

Se il datore di lavoro è un’impresa locale, il contratto di assunzione dovrà specificare il nome dell’armatore e lo Stato di bandiera.

L’armatore garantisce ai marinai locali imbarcati condizioni di vita e di lavoro a bordo simili a quelle di cui godono i marinai della Comunità europea.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2004.


(1)  Secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002

(GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA COSTA D’AVORIO

A.   Formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze

Tramite la delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio, le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della Produzione animale e delle risorse alieutiche della Costa d’Avorio (in seguito denominato «ministero») una domanda per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo.

La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dalla Costa d’Avorio, il cui modello figura nell’appendice 1.

Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, esclusi gli oneri per prestazioni di servizi e le tasse portuali.

Prima dell’entrata in vigore dell’accordo il ministero comunica tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.

La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione europea, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire. L’armatore della nave da sostituire consegna la licenza annullata al ministero tramite la delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio.

La nuova licenza menziona:

la data del rilascio,

il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

Per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo.

1.

Le licenze vengono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento delle domande dal ministero alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio.

2.

La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata ogniqualvolta venga richiesta delle autorità ivoriane competenti.

Tuttavia, per le tonniere con lenze e canne, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il ministero, non appena ricevuta notifica, da parte della Commissione europea, del pagamento dell’anticipo, iscrive l’imbarcazione di cui trattasi nell’elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità di controllo della Costa d’Avorio. In attesa del ricevimento dell’originale della licenza, a bordo della nave può essere detenuta una copia della licenza ottenuta via fax.

3.

I pescherecci da traino autorizzati ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo debbono notificare al ministero qualunque modifica delle caratteristiche della nave indicate sulla licenza al momento del rilascio della stessa ed elencate nell’appendice 1.

4.

Qualunque aumento della stazza lorda (GT) di un peschereccio da traino dovrà formare oggetto di una nuova domanda di licenza.

B.   Disposizioni relative alle tonniere con lenze e canne, alle tonniere con reti a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie

1.

La licenza ha una durata di validità di un anno. Essa è rinnovabile.

2.

Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata di pesce catturato nella zona economica esclusiva (ZEE) della Costa d’Avorio.

3.

Le licenze per le tonniere con lenze e canne, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate previo versamento di un anticipo forfettario di 375 EUR all’anno per tonniera con lenze e canne, di 2 750 EUR all’anno per tonniera con reti a circuizione e di 1 000 EUR all’anno per peschereccio con palangari di superficie.

4.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea al termine di ogni anno civile sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati relativi alle catture, quali l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Instituto Español de Oceanografía (IEO) e l’Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR), da un lato, e il Centro di ricerca oceanografica della Costa d’Avorio, dall’altro. Detto computo è comunicato contemporaneamente ai servizi ivoriani responsabili della pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori ai servizi ivoriani responsabili della pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’importo dell’anticipo di cui sopra, l’armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

5.

Una parte dei canoni versati ai sensi delle disposizioni del presente articolo sarà destinata al sostegno e allo sviluppo della pesca.

Le autorità della Costa d’Avorio comunicano, prima dell’entrata in vigore dell’accordo, tutte le informazioni relative al conto del Tesoro da utilizzare per il pagamento dei canoni.

C.   Disposizioni applicabili ai pescherecci da traino congelatori

1.

Le licenze per i pescherecci da traino congelatori hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Esse sono rinnovabili.

2.

Il canone per le licenze annue è fissato a 100 EUR/GT per peschereccio.

I canoni per licenze rilasciate per periodi inferiori a un anno sono pagati pro rata temporis. Per le licenze semestrali e trimestrali i canoni sono maggiorati rispettivamente del 3 % e del 5 %.

D.   Dichiarazioni di cattura

1.

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo devono comunicare i dati relativi alle catture ai servizi responsabili della pesca, con copia alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio e tramite la stessa, secondo le seguenti modalità:

a)

i pescherecci da traino dichiarano le catture da essi effettuate sulla base del modello allegato nell’appendice 2; tali dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre;

b)

le tonniere con lenze e canne, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie tengono, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca della Costa d’Avorio, un giornale di bordo conformemente ai modelli allegati nell’appendice 3 per i pescherecci con palangari di superficie e nell’appendice 4 per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne; il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

Il formulario viene ritirato in porto dai servizi competenti del Centro di ricerca oceanografica della Costa d’Avorio oppure viene inviato a questi stessi servizi entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

Copia di detti documenti deve essere inviata al ministero e agli istituti scientifici di cui alla lettera B, paragrafo 4.

I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Inoltre, per i periodi nei quali i summenzionati pescherecci non si trovavano nelle acque della Costa d’Avorio, il comandante è tenuto a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la dicitura «Fuori dalla ZEE della Costa d’Avorio».

2.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, le autorità ivoriane si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave contravventrice finché non siano state espletate le formalità prescritte. In tal caso, la delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio ne viene immediatamente informata.

E.   Sbarco delle catture

Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie che sbarcano le proprie catture in un porto della Costa d’Avorio si adoperano per mettere le catture accessorie a disposizione degli operatori economici della Costa d’Avorio al prezzo del mercato locale in condizioni di libera concorrenza.

Inoltre le tonniere della Comunità europea contribuiscono all’approvvigionamento delle industrie conserviere di tonno della Costa d’Avorio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità europea e dagli operatori economici ivoriani in base ai prezzi correnti del mercato internazionale. L’importo è pagato in moneta convertibile. Il programma di sbarco deve essere stabilito di comune accordo dagli armatori della Comunità europea e dagli operatori economici ivoriani.

F.   Zone di pesca

1.

Per proteggere le zone di riproduzione e lo svolgimento della pesca artigianale, l’esercizio della pesca quale previsto dall’articolo 2 dell’accordo è vietato alle navi della Comunità europea in possesso di licenze di pesca nella zona compresa:

tra la costa e 12 miglia marine per le tonniere congelatrici con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari di superficie,

tra la costa e 6 miglia marine per i pescherecci da traino congelatori.

2.

Tuttavia le tonniere con lenze e canne che pescano con esche vive sono autorizzate a praticare la pesca di queste esche nella zona vietata di cui sopra per approvvigionarsi di esche entro il limite delle loro strette necessità.

G.   Ingresso e uscita dalla zona

Nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio, le navi sono tenute a comunicare direttamente al ministero, possibilmente via fax [(+225) 21 35 04 09)] e, se sprovviste di fax, via radio o via Internet (e-mail: dphcotedivoire@aviso.ci), la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Il numero di fax e la frequenza radio sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Una copia delle comunicazioni via fax o delle registrazioni delle comunicazioni radio è conservata dal ministero e dagli armatori fino all’approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui alla lettera B.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito della sua presenza il ministero è considerata come una nave senza licenza e passibile delle sanzioni previste dalla legislazione ivoriana.

H.   Dimensioni delle maglie

Le dimensioni minime autorizzate delle maglie (maglia stirata) sono:

a)

40 mm per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca dei crostacei di acque profonde;

b)

70 mm per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca di cefalopodi;

c)

60 mm per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca dei pesci;

d)

per la pesca del tonno si applicano le norme raccomandate dall’ICCAT.

I.   Imbarco di marinai

Gli armatori in possesso delle licenze di pesca previste dall’accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Costa d’Avorio alle condizioni e nei limiti di seguito indicati.

1.

Ciascun armatore di pescherecci da traino si impegna ad assumere:

1 marinaio per le navi di stazza inferiore a 460 GT,

2 marinai per le navi di stazza compresa tra 460 e 550 GT,

3 marinai per le navi di stazza superiore a 550 GT.

Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari di superficie assumono marinai della Costa d’Avorio alle condizioni e nei limiti seguenti:

4 marinai della Costa d’Avorio, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta delle tonniere con lenze e canne durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio,

30 marinai della Costa d’Avorio per la flotta delle tonniere con reti a circuizione,

4 marinai della Costa d’Avorio, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

I limiti di cui sopra non escludono l’imbarco di marinai ivoriani supplementari, su richiesta degli armatori.

I marinai ivoriani sono scelti dagli armatori tra i marinai professionisti riconosciuti dal ministero.

2.

Il salario dei marinai di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero; esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui: assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia).

3.

In caso di mancato imbarco, gli armatori dei pescherecci da traino, delle tonniere con lenze e canne, delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie devono versare per la campagna di pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati, sulla base del numero di giorni passati nella ZEE della Costa d’Avorio.

La somma di cui trattasi sarà utilizzata per la formazione dei marinai della Costa d’Avorio e sarà versata sul conto indicato dal ministero.

4.

I pescherecci devono prendere a bordo un tirocinante proposto dal ministero, con riserva di accettazione da parte del comandante della nave. Le condizioni del tirocinante a bordo sono, nella misura del possibile, quelle applicate al personale dello stesso livello. Le spese di soggiorno relative sono a carico dello Stato ivoriano.

J.   Osservatori scientifici

Su richiesta del ministero, le navi che praticano attività di pesca nella ZEE della Costa d’Avorio devono prendere a bordo un osservatore scientifico, al quale è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Ciò vale, per quanto possibile, anche per l’alloggio. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dal ministero, ma in linea di massima essa non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. A bordo, l’osservatore

osserva le attività di pesca delle navi,

verifica la posizione delle navi impegnate in attività di pesca,

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici,

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati,

verifica i dati sulle catture relativi alla zona della Costa d’Avorio che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo l’osservatore:

prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave,

redige una relazione sulle attività, che viene trasmessa al ministero con copia alla delegazione della Commissione europea.

Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dal ministero. Gli armatori di pescherecci da traino versano al ministero, contemporaneamente al pagamento del canone, un importo di 3 EUR per GT all’anno, pro rata temporis, per ogni nave che pratichi attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio. Detto importo è versato su un conto bancario indicato dal ministero. Gli armatori di tonniere con reti a circuizione, di tonniere con lenze e canne e di pescherecci con palangari di superficie versano al governo della Costa d’Avorio 10 EUR per giorno di presenza di ciascun osservatore imbarcato. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell’osservatore sono a carico dell’armatore nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di imbarcare e sbarcare l’osservatore in un porto della Costa d’Avorio convenuto di comune accordo con il ministero.

Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali dell’osservatore sono a carico dello Stato della Costa d’Avorio.

K.   Ispezione e controllo

Su richiesta delle autorità della Costa d’Avorio, i pescherecci comunitari operanti nell’ambito dell’accordo permettono l’accesso a bordo dei funzionari della Costa d’Avorio incaricati dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e li agevolano nell’espletamento delle loro funzioni.

La durata della permanenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

L.   Procedura in caso di fermo

1.

La delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio è informata entro tre giorni lavorativi di qualsiasi fermo, avvenuto nella ZEE della Costa d’Avorio, di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità europea e operante nell’ambito del presente protocollo. Essa riceve nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

2.

Prima di adottare eventuali provvedimenti nei riguardi del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio, il ministero e le altre autorità di controllo, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile che aiuti a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore, o il suo rappresentante, è informato dell’esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

3.

Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si cerca di regolare l’infrazione presunta nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve essere conclusa entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata informata la delegazione della Commissione europea.

4.

Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell’ambito di una procedura transattiva e venga quindi adito l’organo giudiziario competente della Costa d’Avorio, l’autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa una cauzione bancaria ragionevole entro due giorni lavorativi dalla conclusione della procedura transattiva. La cauzione è svincolata dall’autorità competente non appena la decisione giudiziaria abbia prosciolto il comandante della nave di cui trattasi.

5.

La nave e il suo equipaggio sono liberati:

al termine della concertazione, se gli accertamenti lo consentono, oppure

al ricevimento del pagamento dell’eventuale ammenda (procedura transattiva), oppure

all’atto del deposito della cauzione bancaria (procedimento giudiziario).

6.

Qualora una delle parti ritenga che vi siano difficoltà o controversie nell’applicazione della suddetta procedura, può chiedere che si proceda ad una consultazione urgente delle parti firmatarie del presente protocollo.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

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Appendice 4

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