25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2004

relativa a uno scambio di lettere tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e la Commissione delle Comunità europee in merito alla cooperazione nell’ambito degli interventi di risposta in caso di calamità (nell’eventualità di interventi simultanei in un paese colpito da calamità)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 302,

considerando quanto segue:

(1)

L’istituzione di una cooperazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) nel settore della protezione civile e degli affari umanitari rispecchia una linea politica coerente finalizzata a creare rapporti più forti e una cooperazione più stretta con le Nazioni Unite, come sottolineato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie», del 2 maggio 2001 (1), e nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «L’Unione europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo», del 10 settembre 2003 (2).

(2)

Le esperienze passate hanno messo in luce la necessità di istituire alcuni principi di base per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra l’UNOCHA (compreso il sistema di risposta in caso di emergenza e gli strumenti di coordinamento di cui dispone) e la Commissione europea [nell’ambito delle attività del meccanismo comunitario nel settore della protezione civile, istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (3), e delle attività di ECHO, l’Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (4)], quando entrambe le parti prestano o agevolano simultaneamente l’assistenza a un paese colpito da una calamità naturale o di origine umana, nel tentativo di cooperare all’insegna dell’efficienza, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili ed evitando sforzi superflui.

(3)

La Commissione e l’UNOCHA hanno negoziato un testo relativo a uno scambio di lettere per la cooperazione nell’ambito degli interventi di risposta in caso di calamità (nell’eventualità di interventi simultanei in un paese colpito da calamità), che è sottoposto ad approvazione,

DECIDE:

Articolo unico

1.   È approvato lo scambio di lettere tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e la Commissione delle Comunità europee in merito alla cooperazione nell’ambito degli interventi di risposta in caso di calamità (nell’eventualità di interventi simultanei in un paese colpito da calamità) di cui in allegato.

2.   Il commissario responsabile dell’Ambiente e il commissario responsabile dello Sviluppo e degli aiuti umanitari, ovvero le persone da essi designate a tal fine, sono autorizzati a firmare lo scambio di lettere a nome della Commissione delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  COM(2001) 231 del 2.5.2001.

(2)  COM(2003) 526 del 10.9.2003.

(3)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(4)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Scambio di lettere tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e la Commissione delle Comunità europee in merito alla cooperazione nell’ambito degli interventi di risposta in caso di calamità (nell’eventualità di interventi simultanei in un paese colpito da calamità)

Egregio sig. Egeland,

la Commissione europea (Direzione generale Ambiente e Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea — ECHO) si compiace della cooperazione esistente tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e la Commissione europea nel settore dell’assistenza umanitaria e dei soccorsi in caso di calamità.

Le Nazioni Unite svolgono un ruolo di primo piano nel condurre e coordinare gli interventi della comunità internazionale finalizzati a portare aiuti umanitari internazionali secondo il mandato globale affidato dall’Assemblea generale dell’ONU (risoluzione 46/182, relativo allegato e precedenti risoluzioni dell’Assemblea generale ivi menzionate).

Il meccanismo comunitario nel settore della protezione civile rispecchia la volontà collettiva di agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e i suoi Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di calamità.

La recente comunicazione della Commissione dal titolo «L’Unione europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo» [COM(2003) 526 def.], nella quale si sottolinea «l’importanza dell’aumento della cooperazione con l’ONU e del rafforzamento della voce dell’UE all’ONU», la comunicazione della Commissione «Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie» [COM(2001) 231 def.] e gli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati confermano l’importanza che la Commissione attribuisce a una stretta cooperazione con le Nazioni Unite in generale e in particolare nel settore degli interventi di risposta in caso di calamità naturali o di origine umana. In un documento politico (1), indirizzato al presidente della Commissione europea l’8 gennaio 2002, il segretario generale delle Nazioni Unite raccomanda inoltre alle due parti di lavorare insieme per sostenere il ruolo che le Nazioni Unite svolgono al fine di garantire un quadro di coordinamento coerente per le operazioni di soccorso umanitario.

Da anni l’UNOCHA lavora a stretto contatto con ECHO (2), anche attraverso il cosiddetto «dialogo in materia di programmazione strategica». L’istituzione del meccanismo comunitario per la protezione civile nell’ottobre 2001 (3) sollecita una cooperazione ancora maggiore con l’UNOCHA nel campo della protezione civile. Nello spirito del processo di Friburgo (4), è importante che i due sistemi funzionino in maniera coerente e complementare per sostenere gli Stati e le popolazioni colpiti da calamità ed emergenze.

Il presente scambio di lettere è finalizzato a fissare i principi di base per una maggiore cooperazione e un miglior coordinamento tra l’UNOCHA (compreso il sistema di risposta in caso di emergenza e gli strumenti di coordinamento di cui dispone), da un lato, e la Commissione europea (nell’ambito del meccanismo comunitario per la protezione civile e di ECHO), dall’altro, qualora le due parti debbano prestare o agevolare simultaneamente i soccorsi a un paese colpito da una calamità naturale o di origine umana, nel tentativo di cooperare all’insegna dell’efficienza, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili ed evitando sforzi superflui. L’UNOCHA e la Commissione europea ritengono che una strategia coordinata sia lo strumento migliore per prestare soccorso alle vittime di una calamità. Le parti riconoscono pertanto quanto segue:

1)

la prestazione di assistenza e protezione ai propri cittadini in occasione di calamità ed emergenze è responsabilità principale di ciascuno Stato. Tuttavia, quando i soccorsi necessari superano le capacità di intervento dello Stato colpito, la comunità internazionale deve essere pronta e in grado di prestare soccorso;

2)

i mezzi disponibili a livello nazionale e internazionale per gli interventi di risposta in occasione di calamità sono limitati ed è pertanto fondamentale che l’UNOCHA e la Commissione europea cooperino appieno per ottimizzare l’uso di tali risorse;

3)

servono ancora alcune misure di carattere pratico per approfittare dell’impulso derivante dalla cooperazione positiva già instaurata tra l’UNOCHA e la Commissione europea. Per questo motivo, le due parti si scambieranno periodicamente informazioni, manterranno un dialogo costante a livello politico e operativo e punteranno a garantire la massima complementarità possibile tra le rispettive attività di formazione e addestramento oltre che per quanto riguarda la programmazione delle attività di soccorso in caso di calamità e la prestazione dell’assistenza necessaria.

A tal fine, l’UNOCHA e la Commissione europea concordano sulle procedure operative standard allegate al presente scambio di lettere e le metteranno in pratica per agevolare un coordinamento efficace. Le procedure operative standard potranno, ove necessario, essere sviluppate ulteriormente e/o adeguate a livello tecnico in base all’esperienza acquisita.

Il presente scambio di lettere fa salvo il ruolo attribuito, a norma dell’articolo 6, secondo comma, della decisione 2001/792/CE, allo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea.

Lo scambio di lettere lascia inoltre impregiudicate le modalità di cooperazione e coordinamento, come quelle esistenti tra l’UNOCHA ed ECHO, che vanno oltre gli aspetti descritti nelle procedure operative standard allegate (allegato II).

Proponiamo che la presente lettera, con le procedure operative standard allegate, e la lettera con la Sua risposta siano considerate come gli strumenti attraverso i quali le due parti approvano le misure citate in precedenza.

Margot Wallström

Poul Nielson


(1)  A Vision of Partnership: The United Nations and the European Union in Humanitarian Affairs and Development, New York, dicembre 2001.

(2)  Il mandato di ECHO discende dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario.

(3)  Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 5).

(4)  Comunicato e quadro d’azione del Forum di Friburgo, Svizzera, 15-16 giugno 2000.

Allegato I — Procedure operative standard per la protezione civile

UNOCHA — Meccanismo comunitario per la protezione civile

Procedure operative standard comuni per il coordinamento degli interventi in caso di calamità

I.   Fase di preparazione (periodo tra due calamità)

L’UNOCHA e la Commissione europea s’impegnano a:

operare secondo una metodologia e una terminologia elaborate e approvate di comune accordo, sulla base di concetti riconosciuti a livello internazionale, in particolare quelli approvati in ambito ONU (1). Ciò assumerà particolare importanza per le strutture di coordinamento sul campo,

garantire scambi di informazioni periodici, comprendenti la notifica di allarmi, questioni di natura politica e operativa nonché riunioni e seminari programmati,

garantire la partecipazione e il contributo reciproci alle attività di formazione, addestramento e agli insegnamenti tratti dai seminari organizzati da ciascuna delle due parti ed eventualmente organizzare esercitazioni congiunte,

concordare il mandato generico per le squadre e gli esperti incaricati della valutazione/coordinamento.

II.   Fase di intervento — A livello centrale

L’UNOCHA e la Commissione europea s’impegnano a:

informarsi reciprocamente in occasione di una calamità, fornendo informazioni sugli interventi che intendono effettuare. Quando si prevede di attivare il meccanismo comunitario per calamità che avvengono al di fuori dell’Unione europea e se sussiste la possibilità di attivare i sistemi di risposta delle Nazioni Unite e della CE, la Commissione europea e l’UNOCHA si scambiano pareri il più presto possibile in merito a una valutazione preliminare della situazione, ai soccorsi necessari e agli interventi previsti, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e garantire un approccio coordinato basato sui concetti e sul quadro proposti sopra,

garantire e proseguire lo scambio di informazioni durante la fase di intervento in merito ai seguenti punti:

rapporti e aggiornamenti della situazione,

individuazione delle necessità e delle risorse prioritarie richieste,

invio delle risorse (a livello di pianificazione e di invii già programmati),

mobilitazione delle risorse (compresi i moduli di supporto) per evitare sovrapposizioni e interventi superflui,

dati sui coordinatori e sui mezzi eventualmente disponibili,

eventuali aggiornamenti dei mandati delle squadre di valutazione/coordinamento da inviare,

strategia d’informazione nei confronti dei media.

III.   Fase di intervento — Sul campo

L’UNOCHA e la Commissione europea s’impegnano affinché:

tutti i soggetti internazionali che partecipano ai soccorsi siano incentivati a coordinare le loro attività nell’ambito del Centro di coordinamento delle operazioni sul campo (On Site Operations Coordination Centre — OSOCC) a supporto delle autorità nazionali/locali che gestiscono l’emergenza,

i coordinatori dell’UNOCHA e della Commissione europea assistano le autorità nazionali/locali che gestiscono l’emergenza al fine di coordinare i partecipanti internazionali secondo la metodologia indicata nelle linee guida dell’INSARAG.


(1)  Come le linee guida International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines, Oslo Guidelines on The Use of Military and Civil Defense Assets in Disaster Relief, maggio 1994, e altre.

Allegato II — Procedure operative standard per gli aiuti umanitari

UNOCHA — Ufficio comunitario per gli aiuti umanitari ECHO

Procedure operative standard comuni per il coordinamento degli interventi in caso di calamità

1.   Fase di preparazione/ordinaria (periodo tra due calamità)

L'UNOCHA e la Commissione europea s'impegnano a:

proseguire il dialogo strategico in corso sulla preparazione in vista di emergenze, al fine di creare una stretta cooperazione finalizzata a migliorare le capacità globali di risposta in caso di emergenza; tale cooperazione riguarda gli aspetti operativi e finanziari,

garantire che il personale di ciascuna parte venga incluso nei programmi di formazione e nei seminari organizzati dall'altra parte (ECHO e UNOCHA),

organizzare esercitazioni sugli insegnamenti appresi che possano eventualmente migliorare i regimi di cooperazione in vigore (procedure operative standard),

garantire uno scambio periodico di informazioni sulla metodologia standard impiegata per la valutazione dei fabbisogni e il coordinamento degli aiuti al fine di migliorarne la coerenza e la convergenza,

procedere congiuntamente a riesami e aggiornamenti periodici dei rispettivi sistemi di emergenza (organizzazione, persone da contattare, coordinate) per garantire in qualsiasi momento la possibilità di connessione e la compatibilità,

scambio di documenti generali e di riflessione e analisi consuntive sulle emergenze.

2.   Fase di intervento/emergenza

2.1.   A livello centrale

L'UNOCHA e la Commissione europea s'impegnano a:

scambiarsi informazioni sull'invio delle squadre di valutazione sul luogo dell'emergenza (inclusione di ECHO nella lista di allerta via e-mail dell'UNDAC — messaggi da M1 a M3); istituire punti di comunicazione/contatto fissi presso la sede centrale — come la cassetta di posta elettronica di emergenza di ECHO — e sul campo),

garantire il contatto sul campo tra ECHO e UNDAC,

garantire lo scambio di rapporti e note sulle emergenze in corso (compreso l'accesso di ECHO all'OSOCC).

2.2.   Sul campo

L'UNOCHA e la Commissione europea s'impegnano a:

agevolare la partecipazione delle squadre di ECHO al meccanismo di coordinamento creato dall'UNOCHA/UNDAC,

scambiarsi informazioni sul campo sui risultati e sulle azioni in corso o in programma,

garantire che, nei limiti del possibile e se opportuno, le squadre si scambino analisi e bozze di rapporti, fornendo raccomandazioni congiunte alle rispettive sedi centrali,

far sì che, ove possibile, ECHO e UNDAC svolgano valutazioni congiunte e incentivino la condivisione delle informazioni tra i vari soggetti che intervengono nell'emergenza (istituendo dei centri d'informazione umanitaria — HIC),

condividere o fornire l'accesso, per quanto possono, alle strutture logistiche (ad esempio trasporti, comunicazioni).


NAZIONI UNITE

28 ottobre 2004

Egregi commissari Wallström e Nielson,

ho l’onore di ricevere la Vostra lettera del 27 ottobre 2004 nella quale si propone di istituire un dialogo strutturato e una maggiore cooperazione tra la Commissione europea e le Nazioni Unite in materia di interventi di risposta in caso di calamità, coordinamento sul campo e azione umanitaria.

Sono lieto di confermare l’accordo delle Nazioni Unite e mi auguro di poterVi incontrare, insieme ai Vostri successori, appena Vi sarà possibile, per discutere come mettere in atto tale cooperazione in tempi rapidi e con efficacia.

Desidero cogliere questa occasione per esprimere la mia soddisfazione per i risultati degli incontri avvenuti tra i nostri servizi negli ultimi diciotto mesi, che hanno portato alla conclusione del presente testo di accordo, nello spirito dei principi guida contenuti nell’allegato alla risoluzione 46/182 dell’Assemblea generale dell’ONU. Desidero inoltre esprimere il mio apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto dalle nostre rispettive équipe e per il ruolo di coordinamento svolto dai tre paesi che hanno esercitato la presidenza dell’Unione europea in questo periodo.

Distinti saluti

Jan Egeland

Sottosegretario generale per gli Affari umanitari

Coordinatore dei soccorsi di emergenza

Commissaria Margot Wallström

Direzione generale Ambiente

Bruxelles

Commissario Poul Nielson

Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO)

Bruxelles