5.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

(2005/4/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra (1), in vigore dal 1o luglio 1997 (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli. L'articolo 14 prevede inoltre che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione.

(3)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le misure necessarie per l'attuazione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni dei regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato adotta un proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

Egregio Signor …,

mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.

I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.

In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

1)

il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere;

2)

l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi, di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato;

3)

entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione.

Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Egregio Signor …,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: “l'Autorità palestinese”), dall'altra (in seguito denominato: “l'accordo interinale di associazione”), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.

I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.

In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

1)

il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere;

2)

l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato;

3)

entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione.

Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Posso comunicarLe l'accordo dell'Autorità palestinese sul contenuto di questa lettera.

Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

Per l'Autorità palestinese

ALLEGATO I

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

1.

I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato.

a)

I dazi doganali sono soppressi o ridotti al livello indicato nella colonna «a».

b)

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nelle colonne «a» e «c» si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui al codice 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.

c)

Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna «b» Salvo diversa disposizione, i contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1o gennaio al 31 dicembre.

d)

Ai quantitativi importati oltre i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune si applicano, a seconda del prodotto, interamente o ridotti, nelle proporzioni indicate nella colonna «c».

2.

Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna «d».

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune si applica, a seconda del prodotto, interamente o ridotto, come indicato nella colonna «c».

3.

Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

4.

Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna «e». Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 1

Codice NC (1)

Designazione (2)

Riduzione % del dazio doganale NPF (3)

Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)

Riduzione % del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o eventuale (3)

Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)

Disposizioni specifiche

a

b

c

d

e

0409 00 00

Miele naturale

100

500

0

 

punto 4 — aumento annuo di 250 t

ex 0603 10

Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi

100

2 000

0

 

punto 4 — aumento annuo di 250 t

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o dicembre al 31 marzo

100

 

60

2 000

 

ex 0703 10

Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio

100

 

60

 

 

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta, fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

0709 60 10

peperoni

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

altre

100

 

80

 

 

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre alla fine di febbraio

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio

100

 

60

 

 

0710 80 59

Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

100

 

80

 

 

0711 90 10

Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Arance, fresche

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi

100

 

60

500

 

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi

100

 

40

800

 

0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1o febbraio al 14 luglio

100

1 000

0

 

punto 4 — aumento annuo di 500 t

0807 19 00

Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1o novembre al 31 maggio

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo

100

2 000

0

 

punto 4 — aumento annuo di 500 t

0812 90 20

Arance, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate

100

 

80

 

 

0904 20 30

Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate

100

 

80

 

 

1509 10

Olio d'oliva vergine

100

2 000

0

 

punto 4 — aumento annuo di 500 t

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico

100

 

80

 

 

2005 90 10

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

100

 

80

 

 


(1)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).

(2)  Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(3)  La riduzione del dazio si applica unicamente al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.

ALLEGATO II

PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità

1.

I prodotti originari della Comunità figuranti in allegato sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato.

2.

I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti al livello indicato nella colonna «a», entro i limiti dei contingenti tariffari annuali indicati nella colonna «b» e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».

3.

Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali in vigore nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».

4.

Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 2

Codice NC

Designazione

Dazio

(%)

Contingente tariffario

(t, salvo diversa indicazione)

Disposizioni specifiche

a

b

c

0102 90 71

Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche

0

300

 

0202 30 90

Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

0

200

 

0206 22 00

Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati

0

100

 

0406

Formaggi e latticini

0

200

 

0407 00 19

Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche)

0

120 000 pezzi

 

1101 00 15

Farina di grano tenero e spelta

0

13 000

 

2309 90 99

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2

100