4.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/158


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

del 21 aprile 2004,

concernente la concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione I — Parlamento europeo

(2004/729/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2002 (I5-0034/2003 - C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni pertinenti fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

visti gli articoli 275 del trattato CE, l'articolo 78 quinquies del trattato CECA e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

visto l'articolo 77 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) nonché gli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3) e l'articolo 13 delle regole interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (4),

visto l'articolo 89, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, conformemente al quale ogni istituzione comunitaria è tenuta ad adottare tutte le misure appropriate per dare seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico,

visti gli articoli 93 bis e 184, paragrafo 3, del suo regolamento, nonché l'allegato V dello stesso, nelle loro versioni applicabili anteriormente al 1o gennaio 2003 e a partire da tale data,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0218/2004),

1.

accorda il discarico al suo segretario generale per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002;

2.

presenta le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

autorizza la concessione del discarico al contabile per l'esercizio 2002 conformemente alle disposizioni transitorie (5) che regolano la procedura di discarico per quanto riguarda il periodo precedente all'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario;

4.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Mediatore e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Serie L).

Il segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il presidente

Pat COX


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  PE 265.492/BUR/DEF.

(5)  Articolo 267 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


RISOLUZIONE

del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione concernente la concessione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione I — Parlamento europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2002 (I5-0034 - C5-0088/2003),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni pertinenti fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

visti gli articoli 275 del trattato CE, l'articolo 78 quinquies del trattato CECA e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

visto l'articolo 77 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) nonché gli articoli dal 145 al 147 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3) e l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (4),

visto l'articolo 89, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, conformemente al quale ogni istituzione comunitaria è tenuta ad adottare tutte le misure appropriate per dare seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico,

visti gli articoli 93 bis e 184, paragrafo 3, del suo regolamento nonché l'Allegato V dello stesso, nelle loro versioni applicabili anteriormente al 1o gennaio 2003 e a partire da tale data,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0218/2004);

A.

considerando che il regolamento finanziario adottato il 25 giugno 2002 e il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 sono applicabili a partire dal 1o gennaio 2003 per quanto riguarda le regole di procedura sulla procedura di discarico,

B.

considerando che le disposizioni di fondo del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e il regolamento del Parlamento applicabile nel 2002 continuano a regolare le responsabilità degli attori finanziari nel 2002,

C.

considerando che, il 23 ottobre 2002, il regolamento del Parlamento è stato modificato in modo da stabilire che il discarico venga dato al presidente e non al segretario generale,

D.

considerando che, tuttavia, tale modifica non può essere applicata in modo retroattivo dato che riguarda una regola di fondo in materia di responsabilità; che, per l'esercizio 2002, il discarico deve dunque continuare ad essere dato al segretario generale,

1.

prende atto delle cifre con le quali i conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2002 sono stati chiusi, ossia:

(in EUR)

Utilizzazione degli stanziamenti

Stanziamenti per l'esercizio 2002

Stanziamenti riportati dall'esercizio 2001

Articolo 7, ar. 1, lettera b) del regolamento finanziario

Articolo 7, par. 1, lettera a), del regolamento finanziario (5)

Stanziamenti disponibili

992 310 000 (6)

136 621 422

Impegni contratti

977 212 022

Pagamenti effettuati

876 911 049

126 254 342

Crediti riportati al 2003

 

 

 

Articolo 9, paragrafi 1 e 4 del regolamento finanziario

100 300 973

 

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5 del regolamento finanziario

3 302 900

Stanziamenti annullati

11 795 078

10 367 080

Bilancio finanziario al 31 dicembre 2002: 1 403 669 148

Esecuzione del bilancio

2.

si congratula con il segretario generale per l'uso efficace degli stanziamenti di bilancio messi a disposizione dal Parlamento; ringrazia l'insieme del personale del Parlamento per il valido sostegno apportato ai deputati nel corso della legislatura 1999/2004;

3.

nota che i principali cambiamenti introdotti negli stanziamenti di bilancio 2002 quale inizialmente adottato hanno riguardato:

la Convenzione europea, il cui finanziamento ha necessitato un bilancio rettificativo e suppletivo (n. 1), l'aggiunta di una linea di bilancio alla Sezione I del bilancio (Parlamento) (Articolo 372) e lo storno di 1 milione di euro dal Capitolo 101,

i preparativi per l'allargamento, comprese le operazioni di «frontloading» (erogazione anticipata) grazie alle quali, in seguito a un bilancio rettificativo e suppletivo, la Commissione ha potuto utilizzare, per operazioni inizialmente programmate per il 2003, crediti disponibili nel 2002 mentre lo stesso importo veniva aggiunto al bilancio del Parlamento per il 2003;

4.

nota che, nel 2002, il Parlamento europeo ha percepito entrate pari a 67 256 006 EUR (2001: 68 415 805 EUR);

5.

prende atto della nota trasmessa il 17 novembre 2003 dalla Corte dei conti, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento finanziario che valuta i quattro rifiuti di visto durante il 2002;

6.

fa notare l'opinione generale formulata nel capitolo «Spese amministrative» della relazione annuale della Corte dei conti relativo al 2002, concernente i risultati dei test effettuati su un campione di transazioni relative all'esercizio 2002 (paragrafo 9.14): a parte le constatazioni specifiche figuranti nella relazione annuale, non è stato rilevato alcun errore significativo nel campione di operazioni controllate;

7.

continua a sostenere che il servizio di identificazione degli errori finora fornito dal Controllo finanziario deve ormai essere abbinato alle capacità di investigazione e correzione dei servizi degli ordinatori;

Presentazione e contenuto dei conti

8.

plaude alla migliore leggibilità dell'analisi della gestione finanziaria che accompagna i conti, come richiesto dalla Corte dei conti nelle sue precedenti relazioni annuali;

9.

reitera la sua richiesta al segretario generale - contenuta nel paragrafo 16 della risoluzione sul discarico 2001 dell'8 aprile 2003 (7) - di una relazione sulla possibilità di pubblicare i conti del Parlamento con l'analisi della gestione finanziaria sul sito Internet del Parlamento;

10.

prende atto della risposta del segretario generale alla domanda 37 del questionario sul discarico 2002 (PE 338.137): «le procedure di gestione e di controllo formali del Parlamento fino alla fine del 2002 (Comitato consultivo per gli appalti pubblici (ACPC), Controllo finanziario, servizio giuridico) nonché l'importanza accordata alla sana gestione finanziaria dall'amministrazione dell'Istituzione e dalle sue autorità di controllo rendono poco probabile che situazioni simili a quelle scoperte a Eurostat potessero verificarsi in seno al Parlamento»;

Governance

11.

ricorda la dichiarazione contenuta nel paragrafo 3 della risoluzione suddetta relativa al discarico 2001: «il campo di applicazione della procedura di bilancio non dovrebbe coprire unicamente le attività di gestione del segretario generale e dell'amministrazione del Parlamento ma anche le decisioni adottate dagli organi direttivi, ossia il presidente, l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti»;

12.

nota che, conformemente all'articolo 93 bis, primo trattino, del suo regolamento, il discarico verrà in futuro dato al presidente del Parlamento europeo anziché al segretario generale;

13.

ritiene che, nel quadro delle attuali discussioni sulla governance d'impresa e la governance istituzionale vi siano argomenti convincenti a favore del rafforzamento del grado di responsabilità applicabile non solamente a livello degli ordinatori per quanto riguarda l'impegno e l'esborso degli stanziamenti di bilancio ma anche a livello delle autorità politiche qualora esse prendano decisioni che hanno conseguenze finanziarie significative;

14.

evidenzia che, in virtù del regolamento finanziario, l'ordinatore è passibile di azioni disciplinari e del pagamento di un indennizzo per i suoi atti o omissioni in tale ruolo (articolo 65, paragrafo 2); nota inoltre che l'ordinatore delegato, in futuro, dovrà rendere conto all'Istituzione sotto forma di una relazione annuale di attività (articolo 60, paragrafo 7);

15.

nota che, secondo l'elenco delle loro competenze (8) alcuni membri dell'Ufficio di presidenza sovrintendono a specifici settori delle attività dell'amministrazione con la possibilità di partecipare, in tale veste, a negoziati con terzi e di assumere impegni a nome dell'istituzione (sulla base di un mandato stabilito dall'Ufficio di presidenza) dando così luogo ad impegni giuridici e/o finanziari in questioni suscettibili di avere incidenze finanziarie significative;

16.

nota che, attualmente, non esiste alcuna definizione del contenuto pratico preciso della responsabilità politica attribuita agli organi direttivi del Parlamento per quanto riguarda l'esercizio delle competenze e la presa di decisioni dalle conseguenze finanziarie significative; incarica la sua commissione competente e l'Ufficio di presidenza di esaminare tale questione e di elaborare proposte concrete;

17.

ritiene che, nell'interesse di una maggiore trasparenza e responsabilità, tali proposte potrebbero prevedere:

una revisione finanziaria annuale da parte del presidente a nome dell'Ufficio di presidenza (sul modello della relazione del consiglio di amministrazione di una società destinata ai propri azionisti) che illustri e commenti i principali eventi finanziari e le grandi tendenze finanziarie nonché gli sviluppi positivi e negativi intervenuti nel corso dell'esercizio in esame,

un esame dei cambiamenti che sarebbero necessari per ancorare più fermamente la responsabilità politica in materia finanziaria alle regole interne del Parlamento relative al bilancio o al suo regolamento, prevedendo eventualmente l'obbligo, per i vicepresidenti competenti per le funzioni di gestione, di presentare una dichiarazione annuale;

Seguito del discarico 2001

18.

ricorda che, nel paragrafo 11 della sua risoluzione del 10 aprile 2002 (9) concernente il discarico per l'esercizio 2000 il Parlamento ha chiesto al suo segretario generale di mettere a disposizione della commissione per il controllo dei bilanci la lettera settoriale della Corte dei conti e le risposte dell'amministrazione;

19.

nota che è stato dato pienamente seguito a tale richiesta in sede di procedura di discarico dell'esercizio 2001;

20.

ritiene che l'assenza di disposizioni in materia nelle norme interne (10) relative all'esecuzione del bilancio approvate dall'Ufficio di presidenza il 4 dicembre 2002 non può essere invocata per giustificare il fatto che, nel quadro della procedura di discarico in corso, l'amministrazione non dia seguito a una richiesta formulata in un testo precedente di grado superiore (risoluzione del Parlamento del 10 aprile 2002);

21.

ritiene che non vi possa essere alcuna obiezione ragionevole, una volta che la relazione annuale della Corte dei conti sia stata pubblicata, a che le lettere settoriali siano comunicate, a titolo confidenziale, alla commissione competente o al suo relatore;

22.

invita il segretario generale a dare chiare istruzioni per la trasmissione delle lettere settoriali, in conformità delle procedure relative alla riservatezza, alla commissione competente nel quadro della procedura di discarico relativa all'esercizio 2003;

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario

23.

riconosce che, avendo compiuto con successo i passi necessari per mettere in pratica il nuovo regolamento finanziario nel breve lasso di tempo tra la data della sua adozione (25 giugno 2002) e la data della sua entrata in vigore (1o gennaio 2003); ricorda tuttavia che è opportuno analizzare a fondo gli effetti prodotti dall'applicazione delle modalità di esecuzione del nuovo regolamento finanziario, al fine di non riprodurre le disfunzioni dell'anno 2003, poiché il caso degli info-point Europa rappresenta un esempio di questa mancanza di previsione;

24.

a)

nota che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, delle norme interne (11) relative all'esecuzione del nuovo regolamento finanziario, adottate dall'Ufficio di presidenza il 4 dicembre 2002, le attività dell'auditor interno non sono estese alle condizioni di utilizzo degli stanziamenti della voce 3 7 0 1 «Indennità di segreteria, spese amministrative di funzionamento e spese relative alle attività politiche e di informazione dei gruppi politici e dei membri non iscritti»;

b)

nota inoltre che il testo rivisto della regolamentazione sull'utilizzazione degli stanziamenti della voce 3 7 0 1, adottata dall'Ufficio di presidenza il 30 giugno 2003 differisce sotto vari aspetti dal regolamento finanziario; ritiene che qualsiasi deroga alle norme generali enunciate nel regolamento finanziario debba essere fondata su considerazioni giuridiche e pratiche di una certa solidità;

c)

accoglie con favore la relazione dei segretari generali dei gruppi politici del 4 febbraio 2004 in cui si propongono diverse modifiche delle norme che disciplinano l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti alla voce 3 7 0 1; ritiene che tali modifiche rappresentino un passo importante nella giusta direzione;

d)

invita l'Ufficio di presidenza a ravvicinare le regole interne del Parlamento e la regolamentazione sull'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 3 7 0 1 alle disposizioni del regolamento finanziario e delle norme di esecuzione, sulla base delle proposte presentate dal segretario generale;

e)

chiede ai segretari generali dei gruppi politici di presentare un'ulteriore relazione, entro il 1o luglio 2004, intesa a dirimere le rimanenti divergenze tra il regolamento finanziario e le norme interne del Parlamento che comprenda, ove del caso, una raccomandazione che definisca le modifiche da apportare al regolamento finanziario e/o alle norme di esecuzione, al fine di tener conto della specificità dei gruppi politici;

f)

sottolinea in particolare la necessità di applicare in modo rigoroso ai deputati non iscritti, conformemente alle decisioni della Corte di giustizia, le disposizioni pertinenti che regolano la linea 3 7 0 1, al fine di evitare ogni discriminazione quanto all'utilizzo di tali fondi;

25.

nota che il programma di lavoro dell'auditor interno per il 2003 comportava un audit del sistema di controllo interno del Parlamento il cui obiettivo principale è quello di rivalutare il livello di conformità generale alle norme minime di controllo interno dell'istituzione; nota che la sua commissione competente sarà informata sui risultati dell'audit quando la relazione annuale dell'auditor interno verrà pubblicata;

26.

nota che il servizio di audit interno sta effettuando un audit sul meccanismo degli appalti secondo il nuovo regolamento finanziario, i cui risultati dovrebbero essere disponibili nel corso del primo semestre 2004; insiste che il segretario generale informi la sua commissione competente sulle conclusioni e sul seguito che deciderà di dare in merito non appena siano state portate a termine le procedure enunciate nelle norme interne;

27.

plaude all'impegno del segretario generale (12) di fornire in futuro, su richiesta, alla commissione per il controllo dei bilanci copie delle relazioni di attività annuali redatte dagli ordinatori delegati conformemente all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario;

Personale e amministrazione

28.

chiede all'Ufficio di presidenza di assicurare che tutte le nomine a livello A1 e A2 siano attuate in modo pienamente aperto, trasparente e competitivo in presenza di rappresentanti del Comitato del personale, in qualità di osservatori, nei comitati di selezione;

29.

ricorda che al paragrafo 28 della relazione sul discarico 2001 si chiede che siano presentate entro il 1o luglio 2003 proposte volte a rimediare alla situazione degli ex funzionari LA che avevano superato un concorso interno ed erano passati ad un posto di categoria A prima dell'introduzione del «décloisonnement», venendo quindi inquadrati al grado iniziale (A7) della categoria A senza che si tenesse conto della loro anzianità nella categoria LA; ricorda che il segretario generale, nella sua risposta del 18 febbraio 2004, riconosce che questi funzionari LA «sono stati danneggiati rispetto ad altri funzionari della stessa categoria che hanno beneficiato del “décloisonnement”»; chiede pertanto al segretario generale, nel rispetto del principio della non discriminazione fra funzionari, di presentare proposte concrete volte a compensare il «piccolo numero» di funzionari LA che si sono venuti a trovare paradossalmente in una posizione molto sfavorevole a causa del loro spirito di iniziativa e del loro dinamismo;

30.

plaude al modello adottato da varie divisioni della direzione della traduzione, per cui le divisioni sono suddivise in gruppi specializzati corrispondenti ai settori di competenza delle commissioni parlamentari; nota che tale sistema ha permesso un incremento della produttività; invita l'amministrazione del Parlamento ad esaminare se tale sistema potrebbe essere esteso a tutte le divisioni del servizio di traduzione;

31.

ricorda che le misure di sicurezza sono state rafforzate a seguito degli atti di terrorismo dell'11 settembre 2001; invita il segretario generale, alla luce dei recenti avvenimenti e dell'attuale clima internazionale per quanto riguarda la sicurezza, a rivedere e ad aggiornare tutte le misure di sicurezza, anticipando le potenziali minacce ed elaborando piani di contingenza, con la consulenza di esperti, e garantendo che il personale addetto alla sicurezza negli edifici del Parlamento abbia ricevuto una formazione adeguata;

Conti dei gruppi politici

32.

sottolinea che i gruppi politici hanno risposto solo in modo parziale al questionario presentato dalla sua commissione per il controllo dei bilanci nel quadro della procedura di discarico 2002;

33.

plaude al fatto che i conti annuali dei gruppi politici siano attualmente pubblicati nel sito web del Parlamento; deplora, tuttavia, che non sia stata adottata alcuna misura per dare seguito alla domanda formulata nel paragrafo 80, lettera d), della risoluzione del Parlamento dell'8 aprile 2003 affinché anche le regole finanziarie interne dei gruppi politici relative all'utilizzazione degli stanziamenti della voce finanziaria 3 7 0 1 vengano pubblicate sul sito web del Parlamento;

34.

ritiene necessario, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse, che i servizi affini non siano forniti dalla stessa società di audit;

35.

invita il segretario generale a prendere in esame una proposta di rotazione quinquennale delle società di audit utilizzate dai gruppi politici (o almeno della persona che, all'interno della società di audit, è responsabile dell'audit del gruppo);

36.

ricorda il paragrafo 85 della sua risoluzione dell'8 aprile 2003, con cui ha incaricato la sua commissione competente di continuare a dedicare una sezione della sua relazione annuale sul discarico ai conti dei gruppi politici e dei deputati non iscritti, accordando un'attenzione particolare a qualsiasi osservazione specifica formulata dalla Corte dei conti nel quadro del discarico relativo all'esercizio 2002;

37.

nota che la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2002 contiene una sezione incentrata sul seguito della relazione speciale n. 13/2000 (13) relativa alle spese dei gruppi politici del Parlamento europeo;

38.

nota che, nel 2002, i crediti iscritti sulla linea di bilancio 3 7 0 1 sono stati ripartiti, conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 4 febbraio 2002, come segue:

Totale disponibile: 34 988 000 EUR

Deputati non iscritti (33): 1 154 604 EUR

Ammontare disponibile per i gruppi: 33 833 396 EUR

Gruppo

Numero di deputati

Totale assegnato 01.01.2002

Riportato dal 2001 (14)

Spesa nel 2002 (14)

Tasso di utilizzo %

Riportato al 2003 (14)

PPE

232

12 922 519

7 234 352

15 870 767

122,82

4 775 841

PSE

179

10 067 849

7 592 863

13 575 568

134,84

4 573 736

ELDR

53

3 042 382

1 292 952

3 334 600

110,44

1 079 435

VERTS

45

2 656 812

2 313 851

4 105 303

155,20

952 607

GUE/NGL

44

2 684 778

1 923 255

3 650 792

135,37

1 081 653

UEN

22

1 328 517

1 034 056

2 009 402

151,25

383 067

EDD

18

1 130 539

717 208

1 456 489

128,83

465 517

TOTALE

593

33 833 396

22 108 537

44 002 921

130,06

13 311 856

39.

ricorda che, in virtù dell'articolo 2.1.6 delle norme (15) sull'utilizzazione degli stanziamenti della voce finanziaria 3 7 0 1, i gruppi e i deputati non iscritti possono riportare un massimo del 50 % degli stanziamenti annuali ricevuti dal bilancio del Parlamento europeo; nota che, per gli stanziamenti da riportare dal 2002 al 2003 (16), nessun gruppo politico ha superato tale limite del 50 %;

40.

rileva le seguenti osservazioni della Corte dei conti rispetto ai conti 2002 dei gruppi politici (relazione annuale, paragrafo 9.29 e seguenti):

si utilizzano sia una contabilità di cassa sia una contabilità di esercizio (talvolta una combinazione delle due), a seconda del gruppo politico interessato, il che rende difficile qualunque raffronto,

le dichiarazioni finanziarie non forniscono le informazioni dettagliate richieste dal piano contabile per quanto riguarda le spese decentralizzate,

sono stati compiuti progressi notevoli in materia di presentazione delle informazioni relative agli immobilizzi sia nei registri contabili dei gruppi sia nello stesso sistema di inventario del Parlamento stesso,

per quanto riguarda l'audit esterno dei conti dei gruppi, il contenuto delle dichiarazioni di audit è variato per ognuna delle sette serie di conti certificati (da parte di cinque società di audit diverse);

41.

condivide l'opinione che il valore informativo delle relazioni annuali dei gruppi sull'utilizzazione degli stanziamenti resta limitato, poiché le regole non esigono, oltre alle dichiarazioni finanziarie, la fornitura di informazioni sugli obiettivi, il tipo e il costo delle principali attività finanziate;

42.

incarica il suo segretario generale di presentare una relazione sulla possibilità di stabilire un formato standard che enunci le questioni che debbono essere coperte sia i) nell'analisi della gestione finanziaria che correda i conti dei gruppi sia ii) nei pareri elaborati dagli auditor esterni;

43.

incarica i suoi organi competenti di porre rimedio, nel quadro di qualsiasi futura revisione della regolamentazione sulla linea di bilancio 3 7 0 1, all'assenza di relazioni globali sull'utilizzazione degli stanziamenti;

44.

concorda che, a meno che i gruppi politici non acquisiscano una personalità giuridica distinta e fino a quando ciò avvenga, i crediti riportati dagli stessi dovrebbero apparire nella sezione «attivo» del bilancio del Parlamento europeo;

45.

nota che le spese delle delegazioni nazionali rappresentano la metà del totale delle spese e che il rispetto delle disposizioni specifiche è subordinato alle verifiche sul posto che verrebbero ad aggiungersi agli audit effettuati nelle sedi dei gruppi politici; propone che le disposizioni relative agli audit della regolamentazione applicabile siano modificate di conseguenza;

46.

nota che, in virtù dell'articolo 1.6.2 (17) della regolamentazione sull'utilizzazione degli stanziamenti della voce finanziaria 3 7 0 1, i gruppi politici possono, attualmente, cedere ai partiti politici fino al 5 % delle loro sovvenzioni annuali; ricorda che, in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento dei partiti politici (18), un partito politico a livello europeo non può accettare donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici in seno al Parlamento europeo; incarica i suoi organi competenti di prendere atto di tale disposizione la prossima volta in sede di revisione della legislazione applicabile;

Deputati non iscritti

47.

nota che non tutti i deputati non iscritti hanno presentato la documentazione necessaria all'amministrazione sull'esercizio 2002;

48.

rileva che, in virtù dell'articolo 2.9.6 del regolamento attualmente in vigore per quanto riguarda i deputati non iscritti (19), si richiede all'amministrazione di redigere una dichiarazione sul conto di gestione e un bilancio finanziario per ogni deputato che certifichi la regolarità dei conti e la loro conformità con le regole;

49.

ricorda che, fino all'adozione di questa nuova regolamentazione, la responsabilità di presentare relazioni e conti richiesti dalla regolamentazione sulla linea di bilancio 3 7 0 1 spettava ad ogni singolo deputato non iscritto;

50.

deplora che l'amministrazione non abbia potuto trasmettere le relazioni ed i conti per il 2002 alla commissione competente poiché non tutti i membri non iscritti avevano ancora fornito un rendiconto soddisfacente sulla loro utilizzazione degli stanziamenti pertinenti nel 2002;

51.

nota che, diversamente dai gruppi politici, i conti dei membri non iscritti non sono soggetti ad audit esterno;

52.

ritiene che l'utilizzazione, da parte dei membri non iscritti, degli stanziamenti della linea di bilancio 3 7 0 1 rientra nell'ambito dell'auditor interno del Parlamento e che l'articolo 13, paragrafo 8, delle regole interne del Parlamento sull'esecuzione del bilancio dovrebbe essere interpretato di conseguenza;

Indennità dei deputati

53.

deplora che il Consiglio non sia riuscito ad approvare lo statuto dei deputati che godeva del sostegno del Parlamento e avrebbe rappresentato un sistema equo per tutti i deputati;

54.

ritiene che l'introduzione di uno statuto dei deputati corredato della riforma del sistema delle spese, come sostenuto dal Parlamento, sarebbe stato il modo migliore per assicurare un trattamento giusto ed equo di tutti i deputati; ritiene, tuttavia, che il fatto che il Consiglio abbia mancato di approvare lo statuto non esime il Parlamento dalla responsabilità di garantire che i fondi UE vengano spesi in modo onesto e trasparente;

55.

ricorda il paragrafo 104 della citata risoluzione sullo scarico 2001 del Parlamento europeo e le raccomandazioni della Corte dei conti sul fatto che non dovrebbe esserci differenza tra le spese di viaggio pagate dal Parlamento e i costi effettivi cui deve far fronte un deputato, tema che l'Ufficio di presidenza del Parlamento sta attualmente disciplinando essendo l'unico competente a realizzare le opportune modifiche;

56.

chiede all'Ufficio di presidenza e ai questori di rivedere l'intero sistema delle indennità dei deputati e le relative modalità di applicazione e di controllo, al fine di garantire risorse eque e sufficienti per lo svolgimento della legittima attività parlamentare, sulla base di un sistema trasparente e responsabile e secondo una procedura di pagamento efficiente e non burocratica;

57.

invita l'Ufficio di presidenza, in mancanza di un accordo su uno statuto comune dei deputati, ad approvare tempestivamente una nuova regolamentazione relativa al pagamento delle spese e delle indennità, sulla base della decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 maggio 2003; ritiene che la nuova regolamentazione dovrebbe entrare in vigore all'inizio della prossima legislatura e dovrebbe prevedere, inter alia, il rimborso delle spese di viaggio sulla base dei costi effettivi incorsi;

Indennità di segreteria

58.

prende atto che, stando all'associazione degli assistenti parlamentari, alla Corte dei conti, allo stesso controllore finanziario del Parlamento e al vicepresidente responsabile dello statuto per gli assistenti, sig. Onesta, le nuove disposizioni sul pagamento delle indennità di segreteria, entrate in vigore il 1o gennaio 2001, pongono ancora vari problemi, sia in termini di ottemperanza al regolamento finanziario e alla legislazione nazionale pertinente (imposizione fiscale, sicurezza sociale, ecc.), sia in termini di accessibilità all'utente; accoglie pertanto con favore le modifiche apportate alle norme che disciplinano il pagamento dell'indennità di assistenza di segreteria, approvate dall'Ufficio di presidenza il 9 febbraio 2004; invita il segretario generale a garantire una rigorosa applicazione delle nuove norme; ritiene tuttavia che il nuovo requisito secondo il quale, in caso di contratti di servizio, le fatture o gli onorari dovranno essere corredati di dichiarazioni attestanti che il personale interessato è regolarmente affiliato a un sistema di sicurezza sociale e che i contributi fiscali e per la sicurezza sociale sono pagati regolarmente, non dovrebbe essere limitato a contratti con un durata superiore a sei mesi;

59.

ritiene che, non appena sia fattibile, tutti i pagamenti agli assistenti parlamentari dovrebbero essere effettuati dall'amministrazione del Parlamento, direttamente o attraverso un agente nazionale incaricato del pagamento; evidenzia che, nel quadro di detto sistema, il deputato continuerebbe ad essere responsabile delle decisioni quali l'assunzione, il licenziamento, il congedo e il livello di retribuzione, ma che l'amministrazione del Parlamento sarebbe incaricata di assicurare l'ottemperanza di tutti i pagamenti al regolamento finanziario e alla legislazione nazionale applicabile; nota che, secondo l'amministrazione del Parlamento (20), il costo di detto sistema non dovrebbe eccedere 120 EUR per deputato al mese;

60.

ritiene inoltre che, al fine di garantire la massima trasparenza nell'impiego dell'indennità di segreteria, tutti gli assistenti retribuiti a partire dalla stessa devono essere accreditati in seno al Parlamento e che, se necessario a tal fine, si dovrebbe creare la nuova categoria di «accreditamento basato sul collegio elettorale» per rendere tutto ciò possibile; nota che, di conseguenza, i nomi di tutti gli assistenti dovrebbero essere inclusi nel registro pubblico degli assistenti;

61.

esorta il segretario generale a informare la Corte dei conti, entro due settimane dall'approvazione della presente risoluzione in seno all'assemblea plenaria del Parlamento europeo, sugli assistenti accreditati che nell'anno 2002 non sono stati finanziati con l'indennità di assistenza di segreteria o con altre risorse finanziarie indicate nella dichiarazione relativa agli interessi finanziari; incarica la Corte dei conti di esaminare, in relazione ai casi trasmessi dal segretario generale, con quali risorse sono stati pagati tali assistenti e se al riguardo si siano verificate violazioni del regolamento vigente del Parlamento europeo ovvero delle disposizioni nazionali;

62.

chiede al segretario generale di far sì che le restrizioni imposte dagli attuali Stati membri dell'Unione europea alla libera circolazione di lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri non impediscano ai deputati dei nuovi Stati membri di assumere assistenti del loro paese, o a tali assistenti di spostarsi liberamente nel territorio dell'Unione europea;

Indennità di soggiorno

63.

ritiene che i registri di presenza per la firma dei deputati debbano essere costantemente supervisionati da un funzionario del Parlamento; rileva che sono state adottate iniziative per garantire che ciò avvenga fin d'ora;

64.

è del parere che l'indennità di soggiorno sia una somma forfettaria destinata a coprire tutte le spese personali sostenute dal deputato durante la partecipazione alle attività parlamentari, incluse le spese per il taxi; ritiene pertanto che l'indennità destinata specificamente a coprire le spese per il taxi (su presentazione di una ricevuta), introdotta nel settembre 2003 e prorogata nel gennaio 2004, sia superflua e vada abolita;

Assicurazione malattia

65.

evidenzia che i deputati hanno diritto ad una copertura gratuita dell'assicurazione malattia, stando alle disposizioni del Parlamento, anche quando i regimi nazionali sanitari siano a loro disposizione; ritiene che la copertura sanitaria fornita dal Parlamento ai deputati dovrebbe aggiungersi a quella di qualsiasi regime nazionale, sia pubblico sia privato, e dovrebbe essere basata sulle condizioni del mercato; ritiene inoltre che i deputati che scelgano di far parte del regime del Parlamento dovrebbero pagare un premio sanitario assicurativo; ritiene che una modifica nelle disposizioni a tal fine dovrebbe essere introdotta a partire dall'inizio della prossima legislatura;

Sistema di pagamenti anticipati

66.

ritiene che l'attuale sistema di pagamenti anticipati per cui le richieste di spesa dei deputati vengono rimborsate dall'amministrazione del Parlamento prima che siano stati verificati i documenti giustificativi della richiesta, dovrebbe essere sostituito da un sistema di conti individuali in cui tutte le somme dovute a e da ogni membro fossero consolidate e sulla cui base verrebbe effettuato un unico pagamento ai deputati una volta al mese;

67.

ritiene inoltre che fino all'introduzione di un tale sistema e per rispondere alle preoccupazioni della Corte dei conti, i contributi dei deputati al regime volontario complementare di pensionamento dovrebbero essere dedotti dai pagamenti dell'indennità giornaliera di soggiorno piuttosto che dall'indennità di spese generali;

Sedi di lavoro del Parlamento

68.

invita l'amministrazione del Parlamento a mantenere e ad intensificare il dialogo con i residenti locali nell'area del quartiere Léopold, adiacente agli edifici del Parlamento a Bruxelles, in vista dei lavori di costruzione in corso dei nuovi edifici D4 e D5; ritiene che l'amministrazione del Parlamento debba garantire che le condizioni di vita non scendano al di sotto dello standard minimo accettabile quale risultato dei lavori di costruzione, e che si debbano compiere tutti gli sforzi possibili per rispondere ai desideri dei residenti locali rispetto alla futura configurazione e all'accesso dell'area immediatamente circostante agli edifici del Parlamento;

Ambiente

69.

chiede che l'attesa revisione globale della politica ambientale interna del Parlamento da parte di consulenti specializzati in gestione ambientale (21) sia disponibile alla fine del 2003 e venga trasmessa alla commissione per il controllo dei bilanci;

70.

evidenzia che, stando all'Organizzazione mondiale per la sanità, l'esposizione al tabacco è causa di morte, malattie e disabilità;

71.

nota la decisione del Mediatore europeo del 23 gennaio 2004 sulla denuncia 0260/2003 a carico del Parlamento europeo, che include una constatazione di cattiva amministrazione e conclude che «il Parlamento europeo ha mancato di adottare misure appropriate per promuovere il rispetto delle regole interne sul fumo presso gli edifici del Parlamento europeo»;

72.

ritiene che l'incapacità del Parlamento europeo di far rispettare le misure contro il fumo costituisca una seria minaccia alla salute di tutti gli utenti degli edifici del Parlamento e potrebbe portare a considerevoli citazioni per danni;

73.

prende atto della decisione adottata dalla Commissione di vietare il fumo nei suoi edifici (inclusi i bar e i ristoranti) a partire dal 1o maggio 2004; invita l'amministrazione del Parlamento e il collegio dei questori ad introdurre un divieto totale di fumo in tutti gli spazi pubblici degli edifici del Parlamento nelle tre sedi di lavoro, a partire dal 1o maggio 2004; ritiene che a tal fine dovrebbero essere previsti locali riservati per le persone che desiderino fumare;

74.

prende atto che molti documenti ufficiali vengono ancora distribuiti ai deputati su supporto cartaceo nonostante la loro messa a disposizione online; evidenzia che, in molti casi, tali documenti vengono scartati senza nemmeno essere stati utilizzati, il che determina un enorme spreco di denaro e di carta; invita il collegio dei questori ad incaricare l'amministrazione di cessare la distribuzione automatica generale dei seguenti tipi di documento nella misura in cui essi sono anche disponibili online e/o possono essere trasmessi per via elettronica:

documenti della Commissione,

documenti del Consiglio,

documenti di lavoro e di ricerca delle DG 2 e DG 3,

documenti di seduta,

comunicazioni dei questori, dell'Ufficio di presidenza ed altre comunicazioni ufficiali;

75.

chiede invece che venga messo a disposizione un numero limitato ma sufficiente di tali documenti su supporto cartaceo presso il servizio di distribuzione dei documenti;

76.

chiede che venga introdotto un sistema di firma elettronica per cui la firma di un deputato può essere applicata su documenti quali emendamenti ed interrogazioni parlamentari senza dover ricorrere alla trasmissione di documenti su supporto cartaceo.


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  PE 265.492/BUR/DEF.

(5)  Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

(6)  Compresi i bilanci suppletivi e rettificativi n. 1/2002 e n. 6/2002.

(7)  GU L 148 del 16.6.2003, pag. 62.

(8)  PE 315.557/BUR/DEF. Cfr. sito web del PE: organi direttivi/Ufficio di presidenza/composizione.

(9)  GU L 158 del 17.6.2002, pag. 43.

(10)  PE 324.692/BUR/DEF, cfr. sito web della DG8.

(11)  PE 324.692/BUR/DEF, cfr. sito web della DG8.

(12)  Fonte: risposta del segretario generale al paragrafo 5 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8.4.2003.

(13)  GU C 181 del 28.6.2000, pag. 1.

(14)  Compresi le risorse, gli aggiustamenti e i rimborsi del gruppo durante l'esercizio (fonte: DG 8)

(15)  Processo verbale dell'Ufficio di presidenza dell'1.2.2001.

(16)  Parlamento europeo, DG8.

(17)  Processo verbale dell'Ufficio di presidenza dell'1.2.2001 e del 30.6.2003.

(18)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(19)  Processo verbale dell'Ufficio di presidenza del 30.06.2003.

(20)  Domanda n. 5, questionario sul discarico 2002 (PE 338.137).

(21)  Risposta del segretario generale al paragrafo 112 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8.4.2003.