22003D0098(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2003, dell'11 agosto 2003, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 23/10/2003 pag. 0035 - 0036


Decisione del Comitato misto SEE

n. 98/2003

dell'11 agosto 2003

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2003 del 16 maggio 2003(1).

(2) La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite(2) va inserita nell'accordo.

(3) Occorre modificare la direttiva 2001/97/CE ai fini dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 23 (direttiva 91/308/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo, prima delle "Modalità per l'associazione degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 101 dell'accordo" è aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

- 32001 L 0097: Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono modificate come segue:

L'articolo 1, lettera E), secondo comma, terzo trattino, è sostituito dal testo seguente:

'la frode, perlomeno la frode grave, ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee, vale a dire:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse,

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto,

- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b) in materia di entrate, quali definite dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(3), qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse,

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto,

- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50000 EUR.'"

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/97/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 agosto 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

(1) GU L 193 del 31.7.2003, pag. 18.

(2) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76.

(3) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(4) Sono stati indicati requisiti costituzionali.