22003A0618(01)

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 18/06/2003 pag. 0033 - 0050


ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1o gennaio 2003

A. Lettera della Comunità europea

Egregio Signore,

Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Croazia e la delegazione della Comunità europea, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del protocollo n. 6 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, si è concordato quanto segue.

1) Ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti croati in transito attraverso l'Austria assegnati per il 2003: 171904 ecopunti.

Agli utenti croati della Rollende Landstrasse (RoLa - strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 40 % del contingente totale di ecopunti previsti per il 2003: 68762 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della RoLa sono assegnati alle autorità croate in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

Le società austriache di trasporto combinato informeranno mensilmente il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia circa il numero di utenti croati del trasporto combinato in transito attraverso l'Austria.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2) Il conducente di un automezzo pesante croato in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta delle autorità di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il cui facsimile è riportato all'allegato B (in appresso detto "ecocarta"); oppure

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto "ecopiastrina"); oppure

c) la documentazione comprovante che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure

d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

3) Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e montate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad approvare, programmare e montare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NOx dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al punto 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

4) Il conducente di un automezzo pesante croato immatricolato a partire dal 1o ottobre 1990 deve inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP, il cui facsimile è riportato nell'allegato E comprovante il livello di emissioni di NOx dell'automezzo. Nel caso di automezzi pesanti immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presume un valore COP pari a 15,8 g/kWh.

5) Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato a rilasciare i documenti e le ecopiastrine di cui ai punti da 2 a 4.

6) Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta. L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:

a) timbrandola in un'apposita obliteratrice per ecocarte;

b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini austriaci;

c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in territorio austriaco;

d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di obliteratrice di ecocarte sono elencati all'allegato F.

A fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del transito. Le statistiche così rilevate servono alla Commissione per presentare eventuali proposte sulla distribuzione della riserva di ecopunti.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Repubblica di Croazia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NOx memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco dovranno essere obliterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

7) I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti di merci su strada attraverso l'Austria, bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8) Gli ecopunti sono validi dal 1o gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

9) Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti o da imprese della Repubblica di Croazia sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Croazia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dalle frontiere interne, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10) Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione della Croazia sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;

d) la Croazia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;

e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;

f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per effettuare un viaggio di transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;

b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente apposti;

c) il veicolo non dispone della documentazione comprovante che non sono necessari ecopunti;

d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo la procedura di cui al punto 6.

11) Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo su ecocarte in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1o novembre dell'anno precedente.

12) Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni di NOx.

13) Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:

a) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;

b) non sono trasportate merci durante il viaggio;

c) il veicolo o il veicolo combinato dispone dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.

14) Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa opportuna documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:

a) lettera di vettura; oppure

b) ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti; oppure

c) ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.

15) Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al sottocomitato interinale dei trasporti Comunità/Repubblica di Croazia di cui all'articolo 41 dell'accordo interinale, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono attuate immediatamente, sono commisurate e non discriminatorie.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

ALLEGATO A

Trasporti non soggetti alla presentazione di ecopunti

1. Trasporti occasionali di merci da e verso aeroporti in caso di dirottamento di servizi aerei.

2. Trasporto di bagagli in rimorchi di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri e trasporto di bagagli da e verso aeroporti, con veicoli di qualunque tipo.

3. Trasporti postali.

4. Trasporto di veicoli incidentati o in panne.

5. Trasporto di rifiuti e liquami.

6. Trasporto di carogne destinate allo smaltimento.

7. Trasporto di api e di uova di pesce.

8. Traslazione di salme.

9. Trasporto di opere d'arte destinate a esposizioni o a fini commerciali.

10. Trasporto occasionale di merci per fini esclusivamente pubblicitari o didattici.

11. Trasporto di masserizie a cura di imprese di traslochi che dispongono di apposito personale e attrezzature.

12. Trasporto di strutture, apparecchiature e animali destinati a o provenienti da: manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi; fiere o esposizioni; produzioni radiofoniche, cinematografiche, televisive.

13. Trasporto di pezzi di ricambio per imbarcazioni e aerei.

14. Viaggi a vuoto di veicoli per il trasporto di merci destinati a sostituire altri veicoli che abbiano subito un guasto nel corso di un transito e prosecuzione del trasporto con il mezzo sostitutivo mediante l'autorizzazione concessa al veicolo guasto.

15. Trasporto di materiale di pronto soccorso (in particolare a seguito di calamità naturali).

16. Trasporto di valori (ad esempio metalli preziosi) in appositi veicoli scortati da forze dell'ordine o da agenti di sicurezza.

ALLEGATO B

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ALLEGATO C

Specifiche tecniche generali delle ecopiastrine

Impianti di comunicazioni a breve raggio - veicoli

(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada si applicano le seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

a) prENV278/n. 62 "DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz";

b) prENV278/n. 64 "DSRC Data Link Layer";

c) prENV278/n. 65 "DSRC Applications Layer".

Esame del tipo

Il fornitore dell'ecopiastrina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

Condizioni di esercizio

L'ecopiastrina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare all'interno dei seguenti parametri di riferimento:

- condizioni ambientali: temperatura compresa tra - 25 °C e + 70 °C,

- condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili,

- traffico: su più corsie, scorrevole,

- velocità: da "stop and go" a 120 km/h.

Si tratta, in proposito, di requisiti minimi in attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastrina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le quali è prevista.

Ecopiastrine

Identificazione

Ogni ecopiastrina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero necessario di cifre per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di controllo basato su tali cifre per controllarne l'integrità.

Montaggio

L'ecopiastrina dev'essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in maniera tale che il supporto venga fissato in modo solidale al veicolo.

Dichiarazione di transito

L'ecopiastrina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti.

Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastrina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.

Contrassegni esterni

Ogni ecopiastrina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo visivo. A tale scopo il numero di identificazione specifico precedentemente descritto deve essere applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastrina un contrassegno che non possa essere scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo ("5", "6", ... "16").

Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali falsificazioni e devono presentare una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere una sufficiente adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastrina senza distruggerle.

Garanzia contro le manipolazioni

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere tecnicamente qualsiasi manipolazione delle parti interne e da permettere di riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

Memoria

La memoria dell'ecopiastrina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:

- numero d'identificazione

- dati relativi al veicolo

- valore COP

- dati riguardanti i transiti

- identificazione del posto di confine

- data/ora

- situazione della dichiarazione di viaggio

- informazioni di bloccaggio

- dati relativi alla situazione

- manipolazione

- situazione batteria

- situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30 %.

ALLEGATO D

Requisiti di installazione dell'ecopiastrina

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L'ecopiastrina è posta sul lato interno del parabrezza all'interno dell'area contrassegnata (vedi figura sopra) e le dimensioni sono:

x= 100 cm

y= 80 cm.

ALLEGATO E

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ALLEGATO F

Posti di frontiera austriaci dotati di obliteratrice di ecocarte

Achenkirch

Arnoldstein

Braunau

Brennerpaß

Ehrwald

Hangendenstein

Hörbranz

Kiefersfelden

Musau

Nauders

Neuhaus

Pinswang

Reit im Winkl

Saalbrücke

Scharnitz

Schleching

Sillian

Springen

Suben

Steinpaß

Walserberg

Wegscheid

B. Lettera della Repubblica di Croazia

Egregio Signore,

in riferimento alla Sua del ..., in cui mi informa di quanto segue:

"Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Croazia e la delegazione della Comunità europea, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del protocollo n. 6 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, si è concordato quanto segue.

1) Ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti croati in transito attraverso l'Austria assegnati per il 2003: 171904 ecopunti.

Agli utenti croati della Rollende Landstrasse (RoLa - strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 40 % del contingente totale di ecopunti previsti per il 2003: 68762 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della RoLa sono assegnati alle autorità croate in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

Le società austriache di trasporto combinato informeranno mensilmente il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia circa il numero di utenti croati del trasporto combinato in transito attraverso l'Austria.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2) Il conducente di un automezzo pesante croato in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta delle autorità di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il cui facsimile è riportato all'allegato B (in appresso detto 'ecocarta'); oppure

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto 'ecopiastrina'); oppure

c) la documentazione comprovante che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure

d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

3) Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e montate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad approvare, programmare e montare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NOx dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al punto 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

4) Il conducente di un automezzo pesante croato immatricolato a partire dal 1o ottobre 1990 deve inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP, il cui facsimile è riportato nell'allegato E, comprovante il livello di emissioni di NOx dell'automezzo. Nel caso di automezzi pesanti immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presume un valore COP pari a 15,8 g/kWh.

5) Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato a rilasciare i documenti e le piastrine di cui ai punti da 2 a 4.

6) Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta. L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:

a) timbrandola in un'apposita obliteratrice per ecocarte;

b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini austriaci;

c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in territorio austriaco;

d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di obliteratrice di ecocarte sono elencati all'allegato F.

A fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del transito. Le statistiche così rilevate servono alla Commissione per presentare eventuali proposte sulla distribuzione della riserva di ecopunti.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Repubblica di Croazia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NOx memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco dovranno essere obliterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

7) I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti di merci su strada attraverso l'Austria, bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8) Gli ecopunti sono validi dal 1o gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

9) Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti o da imprese della Repubblica di Croazia sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Croazia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dalle frontiere interne, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10) Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione della Croazia sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;

d) la Croazia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;

e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;

f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per effettuare un viaggio di transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;

b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente apposti;

c) il veicolo non dispone della documentazione comprovante che non sono necessari ecopunti;

d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo la procedura di cui al punto 6.

11) Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo su ecocarte in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1o novembre dell'anno precedente.

12) Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni di NOx.

13) Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:

a) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;

b) non sono trasportate merci durante il viaggio;

c) il veicolo o il veicolo combinato dispone dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.

14) Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa opportuna documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:

a) lettera di vettura, oppure

b) ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure

c) ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.

15) Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al sottocomitato interinale dei trasporti Comunità/Repubblica di Croazia di cui all'articolo 41 dell'accordo interinale, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono attuate immediatamente, sono commisurate e non discriminatorie.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente."

Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome del governo della Repubblica di Croazia