32003D0285

2003/285/CE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 24/04/2003 pag. 0032 - 0037


Decisione del Consiglio

del 18 marzo 2003

relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/285/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra(1), prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

(2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e l'Ungheria esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.

(3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Ungheria sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 1999/67/CE(2).

(4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 1727/2000, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(3). Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

(5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con l'Ungheria si sono conclusi il 25 aprile 2002. I risultati dei negoziati sono stati finora messi in atto dalle due parti sotto forma di misure autonome. Per quanto concerne la Comunità, le misure autonome sono state messe in esecuzione con il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(4). Misure legislative analoghe sono state adottate e applicate dalla Repubblica di Ungheria.

(6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra (in seguito denominato "il protocollo").

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1408/2002 è stato sostituito e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, allo scopo di impegnare la Comunità.

2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo.

Articolo 3

All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati VIII e IX di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra.

La Commissione adotta le modalità dettagliate di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(7) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1408/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

(2) GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1.

(3) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

(4) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari dell'Ungheria

(di cui all'articolo 4)

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