32003D0231

2003/231/CE: Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto)

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 03/04/2003 pag. 0021 - 0045


Decisione del Consiglio

del 17 marzo 2003

relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto)

(2003/231/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è stata parte contraente della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, qui di seguito denominata "la convenzione", fin dal 1974.

(2) Nella sessione del 26 giugno 1999 il consiglio di cooperazione doganale ha adottato il protocollo di emendamento della convenzione. L'appendice I del protocollo di emendamento contiene il testo del preambolo riveduto e degli articoli riveduti della convenzione. L'appendice II del protocollo di emendamento contiene l'allegato generale riveduto e l'appendice III del protocollo di emendamento contiene gli allegati specifici riveduti. Il preambolo riveduto e gli articoli riveduti della convenzione insieme all'allegato generale riveduto e agli allegati specifici riveduti sono denominati "convenzione riveduta di Kyoto".

(3) L'attuazione dei principi della convenzione riveduta di Kyoto darà risultati significativi e quantificabili consentendo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle amministrazioni doganali e, di conseguenza, la competitività economica dei paesi. Promuoverà inoltre gli investimenti e lo sviluppo industriale e potrà incrementare la partecipazione delle piccole e medie imprese al commercio internazionale.

(4) La convenzione riveduta di Kyoto è un fattore essenziale del processo di agevolazione degli scambi e, in quanto tale, uno stimolo importante alla crescita economica delle parti che l'hanno approvata.

(5) Le parti contraenti della convenzione riveduta di Kyoto si impegnano ad applicare procedure doganali chiare, trasparenti e aggiornate, tali da consentire un più rapido sdoganamento delle merci grazie al ricorso a nuove tecnologie dell'informazione e a tecniche nuove di controllo doganale quali la valutazione dei rischi e le revisioni contabili.

(6) Il protocollo di emendamento, incluse le appendici I e II, entra in vigore tre mesi dopo che quaranta parti contraenti della convenzione hanno espresso il loro consenso a essere vincolate da detto protocollo di emendamento, comprese le appendici I e II.

(7) Dapprima la Comunità europea aderisce al protocollo di emendamento, incluse le appendici I e II. L'adesione agli allegati specifici riveduti, riportati nell'appendice III del protocollo di emendamento, sarà decisa in una fase successiva,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, a eccezione dell'appendice III, è approvata a nome della Comunità europea.

2. Il testo del protocollo di emendamento, incluse le appendici I e II, figura nell'allegato I della presente decisione.

3. L'informazione richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a) e la notifica di cui all'articolo 11 della convenzione riveduta di Kyoto figurano rispettivamente negli allegati II e III della presente decisione.

Articolo 2

1. La Comunità è rappresentata nel comitato di gestione, di cui all'articolo 6 dell'appendice I del protocollo di emendamento della convenzione, dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

2. La posizione che la Comunità dovrà assumere nel comitato di gestione, quando quest'ultimo tratta di questioni di competenza della Comunità, sarà adottata dal Consiglio che delibera conformemente alle regole di voto risultanti dalle disposizioni applicabili del trattato.

Articolo 3

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione al protocollo di emendamento, incluse le appendici I e II, a nome della Comunità. Tale deposito avviene contestualmente al deposito degli strumenti di adesione da parte degli Stati membri.

2. Le persone abilitate comunicano inoltre al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'informazione e la notifica, che figurano rispettivamente negli allegati II e III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys