2003/106/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/2003 pag. 0027 - 0028
Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2003/106/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai negoziati della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi, conformemente al mandato conferitole dal Consiglio. (2) Alla conclusione dei negoziati, la convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Rotterdam l'11 settembre 1998. (3) La convenzione rappresenta un importante passo ai fini di una più efficiente disciplina internazionale del commercio di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne l'uso compatibile con l'ambiente. (4) La convenzione è aperta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. (5) A norma della convenzione, nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione. (6) Il 28 gennaio 2003 è stato adottato il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi(3). (7) La Comunità può pertanto approvare la convenzione, DECIDE: Articolo 1 La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam l'11 settembre 1998, è approvata a nome della Comunità europea. Il testo della convenzione è riportato nell'allegato A. Articolo 2 1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione. 2. La persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione depositano nel contempo la dichiarazione di competenza riportata nell'allegato B della presente decisione, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3, della convenzione. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002. Per il Consiglio La presidente L. Espersen (1) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 274. (2) Parere del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.