32003D0106

2003/106/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/2003 pag. 0027 - 0028


Decisione del Consiglio

del 19 dicembre 2002

riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

(2003/106/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai negoziati della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi, conformemente al mandato conferitole dal Consiglio.

(2) Alla conclusione dei negoziati, la convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Rotterdam l'11 settembre 1998.

(3) La convenzione rappresenta un importante passo ai fini di una più efficiente disciplina internazionale del commercio di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne l'uso compatibile con l'ambiente.

(4) La convenzione è aperta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale.

(5) A norma della convenzione, nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione.

(6) Il 28 gennaio 2003 è stato adottato il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi(3).

(7) La Comunità può pertanto approvare la convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam l'11 settembre 1998, è approvata a nome della Comunità europea.

Il testo della convenzione è riportato nell'allegato A.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione.

2. La persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione depositano nel contempo la dichiarazione di competenza riportata nell'allegato B della presente decisione, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3, della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La presidente

L. Espersen

(1) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 274.

(2) Parere del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.