32002D0749

Decisione del Consiglio del 20 novembre 2001 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01 (2002/749/CE)

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 12/09/2002 pag. 0029 - 0029


Decisione del Consiglio

del 20 novembre 2001

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01

(2002/749/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE(1), e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India(2) è garantita, in conformità dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

(2) È opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01.

Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

(2) GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.