32002D0609

2002/609/CE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 31/07/2002 pag. 0019 - 0020


Decisione del Consiglio

del 25 giugno 2002

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(2002/609/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 febbraio 1998 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1).

(2) L'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) L'articolo 115, paragrafo 2, dell'accordo europeo prevede che il consiglio di associazione possa delegare al comitato di associazione i suoi poteri.

(4) L'articolo 2 della decisione n. 98/150/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(2), prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del consiglio di associazione e del comitato di associazione.

(5) L'articolo 14 della decisione n. 1/98 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, del 23 febbraio 1998, relativa al suo regolamento interno(3), prevede che il comitato di associazione possa istituire sottocomitati o gruppi che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni.

(6) Il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il 21 maggio 2002 a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

(7) Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati al protocollo.

(8) Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

(9) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso "il protocollo") nonché la dichiarazione allegata al suo Atto finale.

Il testo del protocollo e della dichiarazione allegata al suo Atto finale è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo(4).

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10, 11 e 14, lettera c), del protocollo;

b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) ed e), e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e recipienti semplici a pressione;

c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e recipienti semplici a pressione.

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione per quanto riguarda:

a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del protocollo;

b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b), del protocollo;

c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, del protocollo;

d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e recipienti semplici a pressione;

e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della mutua accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

3. In tutti gli altri casi la posizione che la Comunità adotterà in sede di consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

J. Matas I Palou

Il Presidente

(1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

(2) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 1.

(3) GU L 73 del 12.3.1998, pag. 24.

(4) La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dal segretariato generale del Consiglio.