32001D0647

2001/647/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2001, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, che aggiunge all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 25/08/2001 pag. 0005 - 0005


Decisione del Consiglio

del 18 giugno 2001

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, che aggiunge all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

(2001/647/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 133 e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Per permettere l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale tra le due parti, come prevede l'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro(1), è necessario aggiungere un protocollo all'accordo.

(2) I negoziati tenuti a tal fine con la Repubblica di Cipro hanno condotto a un accordo in forma di scambio di lettere che la Comunità ha interesse ad approvare,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro che aggiunge all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista dall'accordo in forma di scambio di lettere.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU L 133 del 21.5.1973, pag. 1.