1999/869/CE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1999, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1999 pag. 0026 - 0026
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1999 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili (1999/869/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere che modifica e proroga l'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili in vigore con la Repubblica di Bielorussia, nonché i relativi protocolli; (2) l'accordo in forma di scambio di lettere, che contiene disposizioni sull'aumento dei contingenti nel 1999, dovrebbe essere applicato in via provvisoria prima possibile, e comunque entro la fine del 1999, previa pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale, in attesa che siano completate le procedure necessarie per la sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia è applicato in via provvisoria in attesa della sua conclusione formale, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia(1). Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN (1) La data effettiva d'inizio dell'applicazione provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.