31999D0575

1999/575/CE: Decisione del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

Gazzetta ufficiale n. L 222 del 24/08/1999 pag. 0029 - 0030


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1998

relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(1999/575/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

(1) considerando che il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE(4) concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, che prevede norme comuni che recepiscono i principi, gli obiettivi e le disposizioni principali della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

(2) considerando che le disposizioni della direttiva e convenzione suddette incidono sulle condizioni di produzione e di immissione sul mercato di prodotti e sostanze per la messa a punto dei quali sono effettuati gli esperimenti in questione; che tali disposizioni contribuiscono pertanto all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, il cui completamento costituisce uno dei principali obiettivi della Comunità;

(3) considerando che l'utilizzazione di primati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici comporta il rischio di sofferenze per questi animali e deve pertanto essere ridotta;

(4) considerando che l'utilizzazione di primati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ha comportato la cattura di primati allo stato selvaggio; che ciò dovrebbe essere evitato nella misura del possibile, date le sofferenze e le perdite che possono essere provocate dalla cattura e dal trasporto;

(5) considerando che il quinto programma d'azione in materia ambientale mira ad adottare misure positive per ridurre del 50 % l'utilizzazione di animali a fini sperimentali entro l'anno 2000; che tale obiettivo non deve tuttavia impedire di definire e conseguire obiettivi più ambiziosi;

(6) considerando che la Comunità farà tutto il possibile per mettere a punto metodi sostitutivi e modelli di simulazione computerizzati, rivolgendo particolare attenzione al lavoro svolto dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (CEVMA), affinché l'obiettivo della riduzione degli esperimenti sugli animali possa essere conseguito nel prossimo futuro;

(7) considerando che la Comunità sostiene inoltre tutti i progetti volti a promuovere uno scambio completo e agevole dei dati relativi all'utilizzazione di animali a fini sperimentali e raccomanda di evitare l'inutile ripetizione degli esperimenti, tra l'altro mediante regole per i secondi richiedenti;

(8) considerando che il 10 febbraio 1987 la Comunità ha firmato la convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

(9) considerando che è necessario che la Comunità approvi detta convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità approva la convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, fatta salva una riserva riguardante l'articolo 28, paragrafo 1 della stessa.

Il testo della convenzione figura nell'allegato A.

Il testo della riserva figura nell'allegato B.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione della convenzione presso il segretario generale del Consiglio d'Europea, a norma dell'articolo 31 della convenzione.

2. Nel depositare lo strumento di approvazione, la persona o le persone designate formulano, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1 della convenzione, la riserva che figura nell'allegato B della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MEACHER

(1) GU C 200 del 5.8.1989, pag. 8.

(2) GU C 291 del 20.11.1989, pag. 43, e

GU C 269 del 16.10.1995, pag. 38.

(3) GU C 329 del 30.12.1989, pag. 10.

(4) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.